Altre parti nel procedimento: Commissione europea - EUR-Lex
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Altre parti nel procedimento: Commissione europea - EUR-Lex
C 298/10 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresen tanti: B. Martenczuk e B. Stromsky, agenti), Sky Italia Srl (rap presentanti: avv.ti F. González Díaz e F. Salerno) Oggetto Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Se conda Sezione) 15 giugno 2010, Mediaset/Commissione (T-177/07), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto al parziale annullamento della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6634 def., che ha dichiarato incompa tibili con il mercato comune i contributi concessi dall’Italia nel 2004 e nel 2005 al fine di consentire ai consumatori l’acquisto o l’affitto di decoder digitali interattivi che consentono la rice zione di programmi tramite la tecnologia digitale terrestre o via cavo, per il fatto che escludono i decoder che consentono la ricezione di programmi televisivi diffusi via satellite (aiuto n. C 52/2005, ex NN 88/2005, ex CP 101/2004) 8.10.2011 sce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. 2) La Repubblica d’Austria è condannata alle spese. (1) GU C 30 del 29.01.2011. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Paris (Francia) il 29 giugno 2011 — Alexandre Achughbabian/Préfet du Val-de-Marne (Causa C-329/11) (2011/C 298/19) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Mediaset SpA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Sky Italia Srl. Lingua processuale: il francese Giudice del rinvio Cour d’appel de Paris Parti (1) GU C 301 del 6 novembre 2010. Appellante: Alexandre Achughbabian Sentenza della Corte (Settima Sezione) 28 luglio 2011 — Commissione europea/Repubblica d'Austria Appellato: Préfet du Val-de-Marne (Causa C-548/10) (1) [Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2007/2/CE — Politica ambientale — Infrastruttura per l’informazione terri toriale nella Comunità europea (Inspire) — Scambio ed ag giornamento di dati in formato elettronico — Trasposizione incompleta] (2011/C 298/18) Questione pregiudiziale Se, tenuto conto del suo ambito di applicazione, la direttiva 16 dicembre 2008, 2008/115/CE (1), osti ad una norma nazionale come l’art. L.621-1 del code de l’entrée et du séjour des étran gers et du droit d’asile, che prevede l’irrogazione di una pena detentiva ad un cittadino di un paese terzo esclusivamente in ragione del suo ingresso o soggiorno irregolare sul territorio nazionale, Lingua processuale: il tedesco Parti Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e C. Egerer, agenti) Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente) Oggetto (1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pagg. 98). Ricorso Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o comuni cazione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istituisce un’Infra struttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108, pag. 1) Dispositivo 1) La Repubblica d’Austria, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e ammini strative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istitui proposto l’8 luglio 2011 — europea/Regno del Belgio Commissione (Causa C-366/11) (2011/C 298/20) Lingua processuale: il francese Parti Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Hadjiyiannis e A. Marghelis, agenti) Convenuto: Regno del Belgio