Altre parti nel procedimento: Commissione europea - EUR-Lex

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Altre parti nel procedimento: Commissione europea - EUR-Lex
C 298/10
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresen­
tanti: B. Martenczuk e B. Stromsky, agenti), Sky Italia Srl (rap­
presentanti: avv.ti F. González Díaz e F. Salerno)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Se­
conda Sezione) 15 giugno 2010, Mediaset/Commissione
(T-177/07), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto
al parziale annullamento della decisione della Commissione 24
gennaio 2007, C(2006) 6634 def., che ha dichiarato incompa­
tibili con il mercato comune i contributi concessi dall’Italia nel
2004 e nel 2005 al fine di consentire ai consumatori l’acquisto
o l’affitto di decoder digitali interattivi che consentono la rice­
zione di programmi tramite la tecnologia digitale terrestre o via
cavo, per il fatto che escludono i decoder che consentono la
ricezione di programmi televisivi diffusi via satellite (aiuto n.
C 52/2005, ex NN 88/2005, ex CP 101/2004)
8.10.2011
sce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità
europea (Inspire), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
in forza di tale direttiva.
2) La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.
(1) GU C 30 del 29.01.2011.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour
d'appel de Paris (Francia) il 29 giugno 2011 — Alexandre
Achughbabian/Préfet du Val-de-Marne
(Causa C-329/11)
(2011/C 298/19)
Dispositivo
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Mediaset SpA è condannata a sopportare, oltre alle proprie
spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Sky
Italia Srl.
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel de Paris
Parti
(1) GU C 301 del 6 novembre 2010.
Appellante: Alexandre Achughbabian
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 28 luglio 2011 —
Commissione europea/Repubblica d'Austria
Appellato: Préfet du Val-de-Marne
(Causa C-548/10) (1)
[Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2007/2/CE —
Politica ambientale — Infrastruttura per l’informazione terri­
toriale nella Comunità europea (Inspire) — Scambio ed ag­
giornamento di dati in formato elettronico — Trasposizione
incompleta]
(2011/C 298/18)
Questione pregiudiziale
Se, tenuto conto del suo ambito di applicazione, la direttiva 16
dicembre 2008, 2008/115/CE (1), osti ad una norma nazionale
come l’art. L.621-1 del code de l’entrée et du séjour des étran­
gers et du droit d’asile, che prevede l’irrogazione di una pena
detentiva ad un cittadino di un paese terzo esclusivamente in
ragione del suo ingresso o soggiorno irregolare sul territorio
nazionale,
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San
Pedro e C. Egerer, agenti)
Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer,
agente)
Oggetto
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008,
2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli
Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare (GU L 348, pagg. 98).
Ricorso
Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o comuni­
cazione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie
per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istituisce un’Infra­
struttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea
(Inspire) (GU L 108, pag. 1)
Dispositivo
1) La Repubblica d’Austria, non avendo adottato, entro il termine
impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e ammini­
strative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istitui­
proposto l’8 luglio 2011 —
europea/Regno del Belgio
Commissione
(Causa C-366/11)
(2011/C 298/20)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Hadjiyiannis
e A. Marghelis, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio