Enasarco, il contributo di solidarietà

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Enasarco, il contributo di solidarietà
Previdenza
D
alla redazione mi è stato
chiesto di elaborare un
articolo sull’aliquota previdenza a titolo di solidarietà
che ogni agente di commercio,
in attività, ma anche pensionato, è tenuto a corrispondere
per il “mantenimento in equilibrio” del sistema pensionistico
Enasarco.
È un compito ingrato in quanto si tratta
di descrivere un costo aggiuntivo ma che
gli “attuari” (cioè quei professionisti che
hanno elaborato a livello matematico le
nuove norme regolamentari) hanno ritenuto necessario inserire nel regolamento
Enasarco decorrente dal 2012.
Tale contributo, in verità, era presente
anche nel regolamento Enasarco del
2004 ma l’aliquota è progressivamente
in ascesa fino al 2017 in cui si assesterà al 3%.
Come noto, dal 2004, il metodo di calcolo pensionistico è “contributivo”, cioè
la pensione
che si otterrà è in base a
quanto è stato versato (pur nella sal-
n° 3/2013
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Enasarco, il contributo di solidarietà
vaguradia della quota A e B che riguarda l’anzianità contributiva relativa agli
anni in cui vigeva il sistema retributivo).
Infatti, quanto versato negli anni e la
relativa rivalutazione forma il “montante
contributivo” che moltiplicato per un
coefficiente di trasformazione che varia
dall’età in cui si va in pensione, ne fa
risultare la pensione annua lorda (cosiddetta Quota C).
Succede però che ai fini della costituzione del singolo montante contributivo non partecipa la quota legata alla
solidarietà. Ecco quindi che, ad esempio, dal 2017 l’aliquota totale sarà
il 15,55% di cui il 7,775% a carico
dell’agente e il 7,775% a carico della
mandante.
Di questo 15,55% il 12,55% serve per
incrementare il proprio montante contributivo, mentre il rimanente 3% serve solo
per il fondo garanzia per il
mantenimento in equilibrio
dei conti Enasarco come
previsto dalla legge.
Naturalmente questo 3% è
un costo equamente diviso tra azienda
mandante e agente.
Va infatti sottolineato che l’Enasarco è
una fondazione di diritto privato e che
pertanto non può attingere dalla fiscalità generale, cioè i contributi versati
e le varie entrate devono essere sufficienti per pagare le pensioni e sostenere
i costi di gestione oltre ad un opportuno
saldo attivo annuo.
Va rilevato infine che l’art. 29 bis del
regolamento ha previsto un contributo di
solidarietà per gli anni 2012 e 2013,
pari all’1% a carico dei pensionati Enasarco.
Massimo Azzolini