Enasarco, il contributo di solidarietà
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Enasarco, il contributo di solidarietà
Previdenza D alla redazione mi è stato chiesto di elaborare un articolo sull’aliquota previdenza a titolo di solidarietà che ogni agente di commercio, in attività, ma anche pensionato, è tenuto a corrispondere per il “mantenimento in equilibrio” del sistema pensionistico Enasarco. È un compito ingrato in quanto si tratta di descrivere un costo aggiuntivo ma che gli “attuari” (cioè quei professionisti che hanno elaborato a livello matematico le nuove norme regolamentari) hanno ritenuto necessario inserire nel regolamento Enasarco decorrente dal 2012. Tale contributo, in verità, era presente anche nel regolamento Enasarco del 2004 ma l’aliquota è progressivamente in ascesa fino al 2017 in cui si assesterà al 3%. Come noto, dal 2004, il metodo di calcolo pensionistico è “contributivo”, cioè la pensione che si otterrà è in base a quanto è stato versato (pur nella sal- n° 3/2013 pag 15 Enasarco, il contributo di solidarietà vaguradia della quota A e B che riguarda l’anzianità contributiva relativa agli anni in cui vigeva il sistema retributivo). Infatti, quanto versato negli anni e la relativa rivalutazione forma il “montante contributivo” che moltiplicato per un coefficiente di trasformazione che varia dall’età in cui si va in pensione, ne fa risultare la pensione annua lorda (cosiddetta Quota C). Succede però che ai fini della costituzione del singolo montante contributivo non partecipa la quota legata alla solidarietà. Ecco quindi che, ad esempio, dal 2017 l’aliquota totale sarà il 15,55% di cui il 7,775% a carico dell’agente e il 7,775% a carico della mandante. Di questo 15,55% il 12,55% serve per incrementare il proprio montante contributivo, mentre il rimanente 3% serve solo per il fondo garanzia per il mantenimento in equilibrio dei conti Enasarco come previsto dalla legge. Naturalmente questo 3% è un costo equamente diviso tra azienda mandante e agente. Va infatti sottolineato che l’Enasarco è una fondazione di diritto privato e che pertanto non può attingere dalla fiscalità generale, cioè i contributi versati e le varie entrate devono essere sufficienti per pagare le pensioni e sostenere i costi di gestione oltre ad un opportuno saldo attivo annuo. Va rilevato infine che l’art. 29 bis del regolamento ha previsto un contributo di solidarietà per gli anni 2012 e 2013, pari all’1% a carico dei pensionati Enasarco. Massimo Azzolini