Marzo - FederAgenti

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Marzo - FederAgenti
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Marzo 2014
Il giornale della federazione degli agenti, intermediari e rappresentanti di commercio
chiama ora
Notiziario Federagenti Direttore Responsabile: Vincenzo Lucarelli Comitato di Redazione, Direzione ed Amministrazione c/o la Sede Nazionale
del Sindacato. Autorizzazione Tribunale di Roma n. 181/94 del 26/04/94 Iscritta Registro Nazionale della Stampa n. 6400 del 21/07/98
L’interrogazione dell’On. Lombardi (M5S) le criticità degli investimenti dell’Ente
Chi vigila su ENASARCO ?
R
Sono molti i punti da chiarire per i Ministeri Vigilanti
iportiamo un ampio stralcio dell'interrogazione
parlamentare n. 4-03804 presentata al Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro
dell’Economia e delle Finanze, dall’On. Lombardi
(M5S) nella seduta del 4 marzo u.s. sulla gestione
del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Enasarco: alla direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, spetta la
vigilanza tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza privati e privatizzati ex decreto legislativo
n. 509 del 1994 [...];
in particolare, la direzione è tenuta ad esaminare
i bilanci preventivi, le note di variazione e i bilanci
consuntivi, formulando eventuali osservazioni e
rilievi; ad approvare i regolamenti di contabilità e
amministrazione e a verificare la legittimità e la
congruità dei piani triennali di investimento degli
enti previdenziali finalizzata al rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica; ad effettuare l’analisi
dei bilanci tecnico-attuariali, finalizzata alla verifica della sostenibilità finanziaria e dell’adeguatezza delle prestazioni previdenziali, interagendo
con Covip nel controllo sulle politiche di investimento e sulla composizione del patrimonio degli
enti; la Covip ...
continua a pagina 02
• Chi vigila su ENASARCO?
• Le proposte per il rilancio della Categoria
• L’Usarci, dalle cui fila proviene
IN QUESTO NUMERO
l’ex D.G., cosa dice?
• Facciamo il punto sull'Irap
• Rubrica Legale
• Rubrica Fiscale
Enasarco, azione di responsabilità nei confronti dell’ex direttore generale Maggi
L’Usarci, dalle cui fila proviene
l’ex D.G., cosa dice?
della Redazione
L’Enasarco è nuovamente sotto la luce dei riflettori della stampa nazionale. Un articolo pubblicato
il 15 marzo u.s. su Plus24, il supplemento settimanale de Il Sole24Ore, a firma Vitaliano D’Angerio,
ci informa che la Corte dei Conti ha inviato la Guardia di Finanza presso la sede della Fondazione
per avere dei chiarimenti sulla questione relativa alla cessione della richiesta di rimborso a suo
tempo effettuata da Enasarco a favore della società Elliott Management.
Per capire occorre fare un ulteriore passo indietro e tornare a parlare del «famigerato» fondo Anthracite del valore di 780 milioni di Euro ...
Le proposte per il rilancio della Categoria
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di Luca Gaburro (Segretario Nazionale Federagenti)
Il Consiglio Direttivo della Federagenti, in vista delle ipotizzate riforme della fiscalità delle piccole e
medie imprese, e più in generale di una diversa attenzione verso il lavoro autonomo, ha recentemente
presentato all’Esecutivo ed ai Partiti politici tutta una serie di interventi a sostegno della categoria, tra
cui in particolare
A livello fiscale:
- l’innalzamento dei limiti di deducibilità per l’autovettura ad almeno € 40.000,00 (ferma dal 1° gennaio 1998 a 25.822,00);
- il riconoscimento di benefici fiscali per la categoria in tema di carburanti;
- l’adozione del c.d. «bollino» europeo per il pagamento del pedaggio autostradale;
- l’abolizione degli Studi di settore: strumento a nostro avviso non solo inutile – le fatture delle
provvigioni emesse dagli agenti di commercio verso le case mandanti costituiscono per queste
ultime un elemento di costo interamente deducibile, eliminando in tal modo alla fonte qualsiasi
rischio di evasione – ma anche dannoso perché costituisce motivo di continuo contenzioso rispetto
a previsioni sulla carta ormai contraddette ...
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Marzo 2014
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L’interrogazione dell’On. Lombardi (M5S) le criticità degli investimenti dell’Ente
Chi vigila su ENASARCO ?
Sono molti i punti chiarire per i Ministeri Vigilanti
R
iportiamo un ampio stralcio dell'interrogazione
parlamentare n. 4-03804 presentata al Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
dell’Economia e delle Finanze, dall’On. Lombardi
(M5S) nella seduta del 4 marzo u.s. sulla gestione
del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Enasarco: alla direzione generale per le politiche pre
videnziali e assicurative, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, spetta la
vigilanza tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza privati e privatizzati ex decreto legislativo
n. 509 del 1994 [...];
in particolare, la direzione è tenuta ad esaminare
i bilanci preventivi, le note di variazione e i bilanci
consuntivi, formulando eventuali osservazioni e
rilievi; ad approvare i regolamenti di contabilità e
amministrazione e a verificare la legittimità e la
congruità dei piani triennali di investimento degli
enti previdenziali finalizzata al rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica; ad effettuare l’analisi
dei bilanci tecnico-attuariali, finalizzata alla verifica della sostenibilità finanziaria e dell’adeguatezza delle prestazioni previdenziali, interagendo
con Covip nel controllo sulle politiche di investimento e sulla composizione del patrimonio degli
enti; la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi
pensione) è l'autorità amministrativa indipendente che ha il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi pensione, a tutela
degli aderenti e dei loro risparmi destinati a previdenza complementare;
[...] il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 ha attribuito alla Commissione anche compiti di controllo sugli investimenti finanziari e sul patrimonio
delle Casse professionali private e privatizzate;
[...] la funzione che è chiamata a svolgere la Commissione è essenzialmente quella di garantire ed
assicurare la trasparenza e la correttezza nella gestione e nell'amministrazione dei fondi pensione;
[...] nell’esercizio dei poteri di vigilanza informativa la Covip può avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della
Guardia di Finanza, con il quale ha sottoscritto un
apposito accordo di collaborazione;
[...] sono ormai tristi fatti di cronaca gli investimenti
scellerati realizzati da alcune Casse professionali
private e privatizzate, che dovrebbero garantire
la pensione ai propri iscritti e che al contrario determinano perdite ingenti a danno dei contribuenti;
il portafoglio degli investimenti immobiliari e mobiliari di questi enti presenta sempre più spesso
sbilanciamenti anomali dell’asset allocation che
vede la parte illiquida sproporzionatamente maggiore della parte liquida;
troppi soldi vengono immobilizzati nei fondi immobiliari, oggi soggetti a svalutazioni e comunque
asset difficilmente vendibili, stante le condizioni di
scarso appeal verso l’immobiliare e soprattutto la
mancanza di denaro liquido che tormenta il comparto;
emblematica in tal senso è la vicenda che riguarda
Enasarco, la Cassa di previdenza e assistenza
degli agenti di commercio [...]
risalgono alla fine del mese di ottobre 2013 le dimissioni del vicepresidente di Enasarco, Andrea
Pozzi, il quale denunciava investimenti rischiosi
posti in essere dall'ente previdenziale a discapito
dei suoi iscritti; nella sua lettera di dimissioni,
Pozzi scrive: «Mi sono reso conto che alcuni investimenti importanti della fondazione erano in
La Redazione
perdita e che i gestori di tali investimenti non erano
adeguati»;
già nel mese di febbraio 2013, l’ex vicepresidente
aveva accusato il presidente Boco di negligenza,
recriminando investimenti fatti attraverso veicoli
off shore con sede in paradisi fiscali, senza peraltro darne comunicazione alla Banca d’Italia;
in particolare Pozzi faceva riferimento al portafoglio di derivati di cui faceva parte la Cms (ex fondo
Anthracite delle Isole Cayman, garantito da Lehman Brothers), trasferita nel 2011 – dopo il collasso della banca americana –, per un valore
nominale di 780 milioni di euro, al comparto Res
Capital Protection, della società di investimento
(SICAV) Europa Plus, gestita da GWM Asset
Management di Sigieri Diaz Pallavicini e di Massimo Caputi, ex rappresentante di Francesco Gaetano Caltagirone al Monte dei Paschi di Siena;
oltre a questo, Enasarco aveva investito in altri
due fondi anomali: Futura Fund Sicav – comparto Newton (in cui la cassa avrebbe investito 329
milioni di euro, perdendone circa 55), gestito da
Optimum Asset Management SA, società guidata
da Alberto Matta ed Europa Plus – comparto Res
Opportunity;
nella relazione di bilancio 2012 di Enasarco, le
operazioni appena descritte finiscono nel capitolo «investimenti alternativi», ma dietro a questa
voce si nascondono perdite potenziali da oltre
500 milioni di euro (sarebbero circa 571), ovvero
la differenza tra il valore di carico degli asset (1,9
miliardi di euro) e quello di mercato (1,4 miliardi
di euro); un delta negativo che per 456 milioni
deriva proprio dal fondo Europa Plus Res Capital Protection e che Enasarco non ha svalutato
a bilancio, perché protetto da un Btp zero coupon
con scadenza nel 2039, la stessa dei derivati; per
riprendere la somma investita inizialmente l’ente
previdenziale dovrebbe dunque aspettare 30 anni;
tali investimenti, se realizzati prima del 10 gennaio
2013, sarebbero stati realizzati in violazione dei
limiti 1, 2 e 3, imposti dall’art. 15 del Regolamento
Enasarco per l’impiego delle risorse finanziarie –
oltre ad essere contrari a principi universalmente
condivisi nella gestione del risparmio previdenziale
– ed in particolare violerebbero i seguenti principi:
1) il patrimonio della Fondazione in delega ad un
gestore non deve superare il 15 per cento del
valore complessivo di Asset Under Management
dall’intermediario stesso;
2) la partecipazione in un unico strumento finanziario non può superare il 15 per cento del patrimonio complessivo dello strumento finanziario;
3) ad ogni gestore complessivamente può essere
attribuito in gestione un controvalore del patrimonio non superiore al 20 per cento;
[...] GWM Asset Management supererebbe i limiti
1 e 3 del regolamento della Fondazione perché
rappresenta il 24,78 per cento del valore dell’Asset
Under Management del gestore contro il limite del
15 per cento ed è allocato su esso il 22,39 per
cento del patrimonio Enasarco contro il limite del
20 per cento;
Optimum Asset Management SA supererebbe il
limite 1 del regolamento della fondazione perché
rappresenta il 26,25 per cento del valore dell’Asset
Under Management del gestore contro il limite del
15 per cento;
i tre fondi, avendo come investitore praticamente
unico la Fondazione Enasarco (al 100 per cento),
al 99,999 per cento e al 99,999 per cento rispettivamente per la Futura Fund Sicav – comparto
Newton, Europa Plus Res Capital Protection,
Europa Plus Res Opportunity) supererebbero il
limite 2 che fissa la soglia al 15 per cento, lasciando inoltre ipotizzare che questi strumenti, posseduti nella loro interezza dalla Fondazione Enasarco, siano stati costruiti «ad hoc» per essa;
successivamente, il fondo Futura Fund Sicav (attraverso il comparto Delta) ha sottoscritto un mini
bond di 22 milioni di euro, emesso da Sudcommerci srl, società domiciliata a Bari, dotata di un
patrimonio netto di soli 19.360 euro e debiti per 19,8
milioni, con un rapporto tra Patrimonio Netto e debito finanziario 1:1000;
l’ufficio finanza Enasarco ha poi rivolto un pesante
j’accuse contro i gestori di Futura Fund Sicav, in
particolare, nel mirino c’è Alberto Matta, presidente
e amministratore delegato di Optimum, A.M.;
(definire «inadeguato» [...] un gestore finanziario
che sottoscrive obbligazioni emesse da una società con una consistenza patrimoniale di 19
mila euro e con 19 milioni di debiti intercompany
[...] appare un eufemismo);
infine Pozzi ha sottolineato le criticità dei fondi
Athena che sono andati a finanziare la Time and
Life di Raffaele Mincione, finanziere romano con
base a Londra, il quale dal rapporto con Enasarco avrebbe ottenuto 185 milioni di euro, una
ventina dei quali persi nell'investimento in Monte
dei Paschi di Siena e in altri di entità minore,
mentre circa 140 milioni sarebbero stati utilizzati
per la «scalata» del finanziere alla Banca Popolare di Milano;
non mancano poi nomi altisonanti della finanza:
l’investimento nei prodotti strutturati della Jp Morgan contabilizzati in fase di acquisto per 67 milioni a giugno, secondo il quadro fornito nel rapporto, sono diventati poco più di 50 milioni con un
rosso di 16 milioni di euro; anche in questo caso
per svincolarsi senza perdite, a prescindere da
possibili proventi nel corso della vita del prodotto,
bisognerà attendere il 2021;
a questi vanno aggiunti i 20 milioni di minusvalenze generate da investimenti nel private equity
(quote di fondi azionari privati);
gli azzardi finanziari di Enasarco sono strettamente collegati alla dismissione immobiliare in
atto: la Fondazione stimava il valore del patrimonio immobiliare da bilancio 2012 in circa 3 miliardi
di euro, mentre oggi, dalla vendita degli immobili
intende ricavare 4,5 miliardi di euro, per riuscire
a colmare il miliardo e mezzo circa di investimenti in perdita effettuati;
[...] il piano Mercurio consiste nel prendere il patrimonio immobiliare dell’Ente, farlo supervalutare,
conferirlo ad un fondo immobiliare di cui l’ente detiene le quote e mettere a bilancio la plusvalenza
generata dalle supervalutazioni che andrà a coprire le perdite finanziarie causate dagli investimenti temerari di cui sopra;
i fatti sin qui descritti emergono dalla semplice
lettura del bilancio consuntivo 2012 di Enasarco;
in occasione della rappresentazione degli stessi
fatti, il Ministro Giovannini, in una lettera [...] indirizzata all’on. Roberta Lombardi, scriveva: «[...]
Quanto [...] al caso Enasarco e alle operazioni mobiliari intraprese dall'ente, rappresento che questa Amministrazione ha da tempo posto sotto
osservazione la gestione degli investimenti e le
Marzo 2014
obbligazioni strutturate, coinvolgendo la Covip
nell’attività di verifica e indagine ispettiva. Il referto della Commissione che ha valutato le attività finanziarie dal novembre 2006 al 2012, ha
messo in evidenza alcuni profili degni di ulteriore
approfondimento, senza tuttavia rilevare alcuna
chiara fattispecie di illecito tali da configurare
possibili responsabilità amministrative o addirittura penali [...] Le illustrate verifiche sono oggi
valutabili alla luce dei generali criteri di sana e
trasparente gestione, improntata a scelte prudenziali, in ragione del fine pubblico perseguito
dagli enti gestori della previdenza obbligatoria»;
[...] se – ad avviso dei Ministri interrogati – la gestione delle attività di investimento delle risorse
nella disponibilità dell'ente previdenziale Enasarco possa considerarsi legittima, improntata a
criteri di trasparenza, professionalità e prudenza
degli operatori;
in che cosa sia consistita l’attività di vigilanza dei
Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e
dell’Economia e delle Finanze di concerto con la
Covip, posto che, a quanto risulta all’interrogante,
non è nemmeno stata rilevata la palese violazione
dell’art. 15 del Regolamento Enasarco;
se fino ad oggi la direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non abbia
rinvenuto gravi responsabilità amministrative
nella gestione delle risorse e del patrimonio di
I
Enasarco, in particolare rispetto alle obbligazioni
strutturate;
[...] quali misure i Ministri interrogati intendano
adottare per porre un argine alle attività di speculazione finanziaria condotte da sempre più enti
previdenziali in Italia, a danno ai contribuenti;
se [...] si possa continuare ad affermare l’assenza
di una propensione – da parte delle Casse – ad
una sistematica supervalutazione del patrimonio
immobiliare;
quali provvedimenti si intendano adottare per implementare il controllo sugli investimenti effettuati dalle Casse previdenziali e, in generale, sulla
gestione del risparmio pubblico;
quali strumenti si intendano fornire per rafforzare
le garanzie degli iscritti di poter usufruire delle prestazioni pensionistiche dovute dagli enti previdenziali;
se siano sufficienti le azioni intraprese fino ad adesso da Enasarco, se l’evidente sbilanciamento degli
Asset possa perdurare anche nel futuro in attesa
delle azioni per ora solo annunciate dalla Fondazione;
[...] se sia stata mai effettuata dalla Fondazione
l’analisi «look through» sul portafoglio investito
in strumenti finanziari, ossia un’analisi che entra
nel merito della composizione, qualità e rischio di
ciascuno dei sottostanti veicoli utilizzati (fondi di
investimento e Sicav) e quale siano i contenuti di
3
detta analisi «look-through» anche fornendo la relativa documentazione;
se la società Mercer Italia S.r.l. abbia avuto dalla
Fondazione il mandato di consulente incaricato
in base ad un bando di gara o tramite assegnazione diretta quale sia l'importo della prestazione;
cosa risulti nella documentazione relativa ai tre
strumenti fondamentali per la strategia degli investimenti della Fondazione: Asset Liability Management, Asset Allocation Strategica e Asset
Allocation Tattica;
se siano stati fissati, come previsto dal codice dei
principi di investimento della Fondazione Enasarco:
a) un limite di rischio complessivo di aumento del
deficit previdenziale;
b) dei limiti di rischio specifici per asset class definiti come la massima volatilità accettabile su un
periodo di un anno, tre anni, e cinque anni in termini assoluti e rispetto a benchmark liquidi e
riconosciuti dal mercato;
c) dei limiti di rischio specifici per singolo investimento definiti come la massima volatilità accettabile su un periodo di tre mesi, sei mesi e un
anno;
[...]
Le proposte per il rilancio
della Categoria
l Consiglio Direttivo della Federagenti, in vista
delle ipotizzate riforme della fiscalità delle piccole
e medie imprese e più in generale di una diversa
attenzione verso il lavoro autonomo, ha recentemente presentato all’Esecutivo ed ai Partiti politici
tutta una serie di interventi a sostegno della categoria, tra cui in particolare
A livello fiscale:
- l’innalzamento dei limiti di deducibilità per l’autovettura ad almeno € 40.000,00 (ferma dal 1°
gennaio 1998 a 25.822,00);
- il riconoscimento di benefici fiscali per la categoria in tema di carburanti;
- l’adozione del c.d. «bollino» europeo per il pagamento del pedaggio autostradale;
- l’abolizione degli Studi di settore: strumento a
nostro avviso non solo inutile – le fatture delle
provvigioni emesse dagli agenti di commercio
verso le case mandanti costituiscono per queste
di Luca Gaburro (Segretario Generale Federagenti)
ultime un elemento di costo interamente deducibile, eliminando in tal modo alla fonte qualsiasi
rischio di evasione – ma anche dannoso perché
costituisce motivo di continuo contenzioso rispetto a previsioni sulla carta ormai contraddette
dalla recessione che limita fortemente la capacità
di guadagno dell’agente/rappresentante di commercio;
- l’abolizione della assoggettabilità ad Irap per
agenti operanti in forma individuale, tramite apposita norma di legge. Ciò consentirebbe l’annullamento di un contenzioso che attualmente grava
inutilmente sulle spalle sia del Fisco che della categoria, alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali;
A livello di sostegno al reddito:
- un sussidio di disoccupazione per gli agenti che
perdono tutti i mandati di agenzia, erogato da
Enasarco attraverso i «contributi di assistenza»
versati dalle mandanti e dagli agenti costituiti in
società di capitali.
A livello previdenziale:
- la confluenza dell’Enasarco in Inps. Il versamento
della somma dei contributi Inps ed Enasarco in
una unica gestione Inps appositamente creata
consentirebbe la totalizzazione dei contributi per
gli agenti con almeno 5 anni di contributi versati
(oggi negata) e un notevole risparmio nei costi
di gestione, con benefici riflessi sulle pensioni
stesse.
A livello normativo:
- una esatta definizione dell’agente e rappresentante di commercio, in grado di risolvere i problemi di inquadramento (imprenditore, lavoratore
autonomo o parasubordinato) nonché eliminare
ogni dubbio in campo fiscale e previdenziale;
- una maggior tutela del monomandatario di fatto.
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Enasarco, azione di responsabilità nei confronti dell’ex direttore generale Maggi
L’
L’Usarci, dalle cui fila proviene
l’ex D.G., cosa dice?
Enasarco è nuovamente sotto la luce dei riflettori della stampa nazionale. Un articolo pubblicato il 15 marzo u.s. su Plus24, il supplemento
settimanale de Il Sole24Ore, a firma Vitaliano
D’Angerio, ci informa che la Corte dei Conti ha
inviato la Guardia di Finanza presso la sede della
Fondazione per avere dei chiarimenti sulla questione relativa alla cessione della richiesta di rimborso a suo tempo effettuata da Enasarco a favore della società Elliott Management.
Per capire occorre fare un ulteriore passo indietro e tornare a parlare del «famigerato» fondo
Anthracite del valore di 780 milioni di Euro sottoscritto dalla Cassa previdenziale e garantito
dalla Lehman Brothers.
Successivamente al fallimento della banca d’affari, Enarsarco sostituì la garanzia dalla stessa
offerta con garanzie fornite da altri istituti di credito.
Il costo di tale operazione quantificato in quasi 62
milioni di dollari fu posto in capo alla Lehman Brothers. La Fondazione poi ha ceduto tale credito
appunto alla Elliott Management (società che
opera nel campo degli hedge found). Purtroppo
il liquidatore svizzero della Lehman Brothers non
ha riconosciuto il credito e la Elliott Management
lo ha quindi restituito all’Enasarco in forza di una
clausola di retrocessione prevista nel contratto,
ma di cui, pare nessuno (advisor dell’operazione,
Direttore Generale, Direttore del servizio Finanza)
aveva informato il Consiglio di Amministrazione
dell’Enasarco.
dalla Redazione Federagenti
Sempre fonti Enasarco – così viene riportato nell’articolo – fanno sapere che si tratta di questione
ampiamente illustrata nel bilancio 2012 della Fondazione e che è stata tra i motivi che hanno fatto
scattare l’azione di responsabilità sia nei confronti
del Direttore Generale Carlo Maggi, sia nei confronti del Responsabile della finanza Marco Vito.
Il dato certo che emerge è che decisioni economicamente rilevantissime per la vita di un ente previdenziale sono state prese sulla base di dati e informazioni che, per essere buoni, definiremo incomplete e superficiali. La colpa sarà solo dei soggetti attualmente oggetto dell’azione di responsabilità o anche di altri? Anche laddove tutti gli errori
(anche qui per usare un termine «neutro») fossero
addebitabili alle persone ormai allontanate dalla
gestione dell’Ente, è proprio sicuro che nessuno
debba rispondere (almeno moralmente, politicamente e sindacalmente) del fatto di averli messi
nei posti di potere che per anni hanno ricoperto?
Noi gradiremmo sul punto una chiara presa di posizione dell’Usarci sul tema visto che il dott. Maggi
proviene dal Caf Usarci di Torino e all’atto della
sua nomina c’è chi ricorda le molte perplessità da
più parti avanzate a causa della mancanza nel
curriculum vitae del prescelto di una adeguata
esperienza. Più interessante ancora sarebbe sapere sempre dall’Usarci – ed in particolare da chi
siede nel cda Enasarco, ovverosia Antonello Marzolla ed Umberto Mirizzi – chi debba «pagare i
danni» o se invece debbano essere sempre gli
agenti di commercio a rimetterci per scelte gestionali che si commentano da sole, assunte oltretutto da chi non viene scelto dalla Categoria
attraverso quelle elezioni che invece tutte le altre
Casse privatizzate indicono periodicamente a
garanzia di democraticità e che noi da anni chiediamo.
Per leggere
l’articolo completo,
come anche
la rassegna stampa
su Enasarco e
sugli argomenti
di maggior interesse
per la categoria
visita la sezione
"Rassegna Stampa"
su federagenti.org
Marzo 2014
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Il reddito elevato non rivela l’esistenza di un’autonoma organizzazione
Facciamo il punto sull’IRAP
La pronuncia della CTP veneta è un’ulteriore vittoria per gli agenti
di Stefano Tigani (Legale convenzionato Federagenti del foro di Venezia)
L’
orientamento giurisprudenziale in base al
quale l’agente di Commercio non possa essere
soggetto al pagamento dell’Irap se non in possesso del requisito dell’autonoma organizzazione,
è ulteriormente confermato da alcune recentissime
decisioni delle Commissioni Tributarie ed in particolare della Commissione Tributaria Regionale
del Veneto.
Con la sentenza n. 106/01/2014, infatti, la predetta
Commissione, accogliendo il ricorso in appello, riformava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Padova che aveva negato il rimborso, di importo peraltro rilevante, al contribuente.
La giurisprudenza di merito (in secondo grado)
non solo confermava così l’orientamento espresso
dalla Suprema Corte nelle sentenze nn. 12108/
2009 e 4929/2012 in forza del quale l’assoggettabilità all’imposta in esame non poteva ritenersi automaticamente sussistente nel lavoro dell’agente,
diversamente da quanto accade nel caso dell’impresa, ove l’organizzazione autonoma ne è elemento naturale, ma chiariva ulteriormente come si
deve procedere nell’analisi della situazione di fatto
in cui si trova il contribuente, al fine di poter accertare se e quando esista il diritto al rimborso.
L’inciso contenuto nella sentenza di appello è infatti molto chiaro: «per giurisprudenza pressoché
unanime i principali elementi da valutare, per stabilire se esista l’autonoma organizzazione, vengono individuati nella presenza di beni strumentali ulteriori rispetto a quelli indispensabili alla
n.d.r.
L
a vittoria ottenuta dall’avv. Tigani è ancora
una volta l’ennesimo segnale che la battaglia
da sempre portata avanti dal Sindacato è giusta e che un agente individuale, che esercita
la sua attività senza collaboratori e con beni
strumentali non eccedenti l’ordinario, indipendentemente dal reddito che riesce a trarre dalla
propria attività NON deve pagare l’Irap. Sono
professione e di normale corredo allo specifico
lavoro autonomo, oppure ancora nella presenza
di dipendenti e/o collaboratori […] Risulta infatti
necessario valutare se esista o meno un contesto organizzativo autonomo quale struttura
di supporto, che sia in grado di realizzare un incremento potenziale alla produttività propria
della autoorganizzazione del lavoro personale
del professionista».
Il dato ancor più interessante e rilevante contenuto nella sentenza in esame riguarda la considerazione che un elevato reddito del contribuente
non incide di per sé in modo automatico (se non
nei limiti di una valutazione oggettiva) nella valutazione negativa da parte della Commissione
(«in linea generale l’ammontare del reddito in sé
considerato è irrilevante ai fini di ritenere o meno
l’esistenza di una autonoma organizzazione»),
anche se è ovvio che un occhio particolare verrà
dato anche ai costi che devono riguardare quelli
strettamente correlati all’attività e nulla di più (ovvero come dice la Commissione, «quelli per l’attività essenziale di ogni agente di commercio
che si sposti sul territorio per il quale ha ottenuto
i propri mandati di agenzia»). Ciò conferma l’orientamento, sul punto, della Suprema Corte (sentenza n. 4929/2012).
La conclusione è immediata, a mio modo di vedere. Per avvicinarsi al processo con la speranza
concreta di ottenere il rimborso dell’imposta, è
ormai numerosissime le sentenze favorevoli
agli agenti di commercio con cui le Commissioni
tributarie ordinano alle Agenzie delle Entrate
sul territorio di procedere al rimborso dell'Irap,
condannandole anche al rimborso delle spese
del giudizio. Inoltre accade sempre più spesso
che gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate procedano direttamente ad effettuare il rimborso
senza necessità per il contribuente di andare
necessario valutare preliminarmente se esista o
meno un contesto organizzativo autonomo quale
struttura di supporto, che sia in grado di realizzare un incremento potenziale alla produttività
propria della autoorganizzazione del lavoro personale del professionista, indipendentemente
dal reddito in sé considerato.
Tale valutazione è strettamente soggettiva e deve
essere affrontata analiticamente. È altresì consigliabile (rectius necessario) munirsi ed esibire tutta
la documentazione necessaria sin dalla fase stragiudiziale e cioè già in occasione della presentazione dell’istanza di rimborso, così da facilitare
il compito del difensore in primo grado (cioè avanti
la Commissione Tributaria Provinciale). La produzione di una analitica ed esaustiva documentazione infatti, potrebbe portare l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate a riconoscere sin da subito il diritto dell’agente al rimborso (circostanza, questa,
che comincia a verificarsi con una certa frequenza), con enorme risparmio di tempo (ed anche di
costi), ma, in ogni caso, renderà molto più agevole, nel corso dell’eventuale giudizio, la valutazione da parte del relatore che, molto spesso, non
è messo in grado di analizzare esattamente la
situazione.
in giudizio.
Il consiglio è quindi quello di predisporre sin
dall’inizio, una richiesta il più possibile ben motivata (in diritto) e puntualmente circostanziata
(in fatto) così da consentire ai funzionari dell’Agenzia o ai giudici tributari di valutare nel miglior modo possibile le richieste del contribuente.
La Redazione
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Marzo 2014
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Rubrica Legale
di Luca Orlando (Direttivo Nazionale Federagenti)
Domanda: La Ditta Mandante deve ancora pagarmi le provvigioni del 2° trimestre 2013. Benché non previsto in contratto ho sempre provveduto ad effettuare gli incassi. Recentemente
ho trattenuto parte dell’incassato per coprire almeno le provvigioni relative alla più vecchia delle
tre fatture ancora insolute del 2013. Un cliente
da cui ho recentemente incassato mi ha informato oggi che l’azienda gli ha telefonato chiedendogli di pagare e lui ha quindi comunicato di
aver già versato a me quanto dovuto. Come posso
tutelarmi?
Risposta: Ovviamente per una risposta esaustiva dovrebbe fornirci maggiori indicazioni, in
primis sarebbe importante sapere quanto tempo
è trascorso dall’ultimo incasso da lei effettuato,
alla «scoperta» dell’accaduto da parte della mandante. Comunque come prima cosa la invitiamo
a spedire immediatamente all’azienda le somme
trattenute. L’agente infatti non può trattenere le
somme riscosse in nome e per conto della Mandante, altrimenti può essere ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell’art. 61, n. 11, c.p. L’aggravante
nel caso di specie è costituita dalla circostanza
dell’abuso di prestazione d’opera che si manifesta ogniqualvolta sussista un rapporto giuridico,
a carattere anche saltuario o temporaneo, che
consenta ad uno dei soggetti di detto rapporto di
commettere il reato in condizioni di maggiore
possibilità o facilità approfittando della particolare fiducia in lui riposta.
Qualora la mandante abbia già presentato denuncia all’autorità giudiziaria (cosa poco probabile) e quindi sia già partita l’azione penale, durante l’eventuale l’iter processuale si potrebbe
opporre, come esimente, la compensazione tra
le somme riscosse e indebitamente trattenute e
il credito per provvigioni da lei vantato purché
venga provato che il credito è certo, liquido ed
esigibile. Nel caso di carenza di tali requisiti si
potrebbe sostenere la sussistenza dell’erroneo
convincimento da parte dell’agente dell’esistenza
dei presupposti di liquidità ed esigibilità del credito che viene opposto in compensazione al fine
di richiedere l’esclusione della responsabilità per
mancanza dell’elemento psicologico del reato di
appropriazione indebita (dolo specifico nello scopo
di procurarsi un ingiusto profitto).
Se, provvedendo immediatamente a versare alla
mandante le somme riscosse, riuscirà ad evitare
contestazioni sul punto, sarà poi possibile procedere alla tutela dei suoi diritti. Per far ciò le consigliamo di attendere qualche settimana e poi
procedere, ove non già fatto, con una lettera bonaria di richiesta e successivamente, in assenza
di positivo riscontro, con una formale lettera di diffida e messa in mora assegnando un termine breve per il pagamento. Qualora anche tale lettera
non dia frutti potrà procedere per le vie legali depositando un ricorso per decreto ingiuntivo. Sarebbe infine interessante sapere se lei opera per
l’azienda come agente monomandatario, perché
se così fosse l’inadempimento della mandante
potrebbe configurarsi di una gravità tale da giustificare un suo recesso per giusta causa, dal momento che tali provvigioni rappresentano la sua
unica fonte di reddito da lavoro.
Domanda: Mi è stato proposto di sottoscrivere un
contratto di agenzia come agente monomandatario, ma non conosco la legislazione relativa agli
agenti di commercio. Vorrei avere delle informa-
zioni su come funziona. La percentuale di tasse
da pagare, i contributi, quali sono le spese che si
posso detrarre, come funziona l’Enasarco.
Risposta: L’argomento è ovviamente troppo vasto
per poter essere affrontato in questa sede. In linea
di massima per accedere alla professione è necessario essere in possesso di determinati requisiti (l’elenco è rinvenibile anche consultando l’apposita
sezione dedicata agli agenti di commercio sui siti
delle varie Camere di Commercio).
Il regime di tassazione è quello ordinario a cui sono
assoggettati tutti i lavoratori, autonomi e dipendenti (Irpef a scaglioni progressivi)
I contributi sono dovuti all’Inps, gestione separata
commercianti (contribuzione obbligatoria principale – aliquota 21,84% per i redditi tra € 15.300
e 45.400) e all’Enasarco (contribuzione complementare obbligatoria – aliquota 14.2% di cui il
50% a carico dell’agente e il restante 50% a carico della mandante sino ad un massimale di €
23.000 per gli agenti plurimandatari).
Sono previste tutta una serie di spese deducibili
legate alla produzione del reddito che riguardano i beni strumentali all’esercizio della professione che riguardano sia l’Iva che l’Irpef.
Per informazioni più complete la invitiamo comunque a rivolgersi presso la sede Federagenti
a lei più vicina.
contatta l’
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Marzo 2014
8
Rubrica Fiscale
di Susanna Baldi (Consulente Federagenti )
Domanda: Sono un rappresentante di commercio che opera nel settore abbigliamento. Una delle
Ditte mandanti che rappresento è una multinazionale americana, la quale pur avendo sede in Italia effettua tutte le riunioni organizzative e le presentazioni delle collezioni in inglese. Spesso durante tali riunioni sono utilizzate terminologie tecniche riferite ai singoli capi di abbigliamento, la conoscenza della lingua inglese deve essere fluente
e anche molto tecnica. Mi sono trovato costretto a
frequentare dei corsi d'inglese che mi permettano
di cogliere tutti gli aspetti peculiari delle riunioni.
L’ufficio delle Entrate mi ha scritto e contestato la
deducibilità di tali corsi d’inglese che ho portato in
contabilità come spesa professionale. Vorrei capire
se questo è corretto. Cosa dice la normativa?
Risposta: I corsi di formazione per essere deducibili devono innanzitutto essere strumentali all’attività professionale, in altre parole rispettare il
principio dell’inerenza del costo con l’attività.
L’art. 54, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che il reddito derivante dall’esercizio di
arti e professioni è determinato come differenza
tra l’ammontare dei compensi in denari o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto
forma di partecipazione agli utili, e quello delle
spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione.
Per la deducibilità dei costi dei corsi di formazione
o di aggiornamento professionale, deve esistere
un documento attestante l’ammontare del costo
che si riferisce all’aggiornamento (fattura o ricevuta) e lo stesso deve essere pagato nel periodo
d’imposta nel quale si vuole dedurre la spesa.
Il comma 5, art. 54, del Tuir, fissa al 50% il limite
massimo di deducibilità per le spese di aggiornamento professionale partecipazione a congressi o convegni, incluse le spese di viaggio, vitto
e alloggio.
Nel suo caso il corso d’inglese, necessario per partecipare attivamente alle riunioni della Ditta mandante, sembra rispettare tali condizioni. Esso infatti si configura come inerente all’attività, svolta
non potendo lei partecipare costruttivamente alle
riunioni di lavoro, se non comprendendo correttamente il significato dei termini tecnici utilizzati
nelle stesse.
Domanda: Sono un agente di commercio che
ha chiuso l’attività a dicembre 2013 avendo raggiunto l’età pensionabile. La pensione mi verrà
erogata ad aprile 2015 e l’azienda mandante,
con la quale ho mantenuto un ottimo rapporto,
mi chiede di collaborare saltuariamente con loro,
segnalando eventualmente nuovi clienti.
Avendo io chiuso tutto (partita iva, Inps, CCIAA)
e non essendo, quindi, più soggetto di imposta,
quale formula contrattuale potrei utilizzare per remunerare queste mie eventuali collaborazioni?
Risposta: Non essendo più titolare di partita iva,
per questo tipo di attività saltuarie, potrebbe emettere ricevute fiscali, che andranno poi riportate in
dichiarazione, con le quali la società potrebbe corrisponderle quanto concordato al netto della ritenuta fiscale prevista in questi casi nel 20%.
Se le somme durante l’anno supereranno i
5000,00 euro dovrà iscriversi alla gestione separata Inps corrispondendo per l’anno 2014, il
27,72%, 27% per i soggetti privi di altra tutela
previdenziale obbligatoria, più lo 0,72% relativo
al finanziamento di maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e
congedo parentale. L’aliquota contributiva e di
computo per i soggetti iscritti alla Gestione separata, già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, è pari al 22%,
(circolare Inps n. 18 del 4 febbraio 2014).
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