Marzo - FederAgenti
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800.86.16.16 Marzo 2014 Il giornale della federazione degli agenti, intermediari e rappresentanti di commercio chiama ora Notiziario Federagenti Direttore Responsabile: Vincenzo Lucarelli Comitato di Redazione, Direzione ed Amministrazione c/o la Sede Nazionale del Sindacato. Autorizzazione Tribunale di Roma n. 181/94 del 26/04/94 Iscritta Registro Nazionale della Stampa n. 6400 del 21/07/98 L’interrogazione dell’On. Lombardi (M5S) le criticità degli investimenti dell’Ente Chi vigila su ENASARCO ? R Sono molti i punti da chiarire per i Ministeri Vigilanti iportiamo un ampio stralcio dell'interrogazione parlamentare n. 4-03804 presentata al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell’Economia e delle Finanze, dall’On. Lombardi (M5S) nella seduta del 4 marzo u.s. sulla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Enasarco: alla direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, spetta la vigilanza tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza privati e privatizzati ex decreto legislativo n. 509 del 1994 [...]; in particolare, la direzione è tenuta ad esaminare i bilanci preventivi, le note di variazione e i bilanci consuntivi, formulando eventuali osservazioni e rilievi; ad approvare i regolamenti di contabilità e amministrazione e a verificare la legittimità e la congruità dei piani triennali di investimento degli enti previdenziali finalizzata al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica; ad effettuare l’analisi dei bilanci tecnico-attuariali, finalizzata alla verifica della sostenibilità finanziaria e dell’adeguatezza delle prestazioni previdenziali, interagendo con Covip nel controllo sulle politiche di investimento e sulla composizione del patrimonio degli enti; la Covip ... continua a pagina 02 • Chi vigila su ENASARCO? • Le proposte per il rilancio della Categoria • L’Usarci, dalle cui fila proviene IN QUESTO NUMERO l’ex D.G., cosa dice? • Facciamo il punto sull'Irap • Rubrica Legale • Rubrica Fiscale Enasarco, azione di responsabilità nei confronti dell’ex direttore generale Maggi L’Usarci, dalle cui fila proviene l’ex D.G., cosa dice? della Redazione L’Enasarco è nuovamente sotto la luce dei riflettori della stampa nazionale. Un articolo pubblicato il 15 marzo u.s. su Plus24, il supplemento settimanale de Il Sole24Ore, a firma Vitaliano D’Angerio, ci informa che la Corte dei Conti ha inviato la Guardia di Finanza presso la sede della Fondazione per avere dei chiarimenti sulla questione relativa alla cessione della richiesta di rimborso a suo tempo effettuata da Enasarco a favore della società Elliott Management. Per capire occorre fare un ulteriore passo indietro e tornare a parlare del «famigerato» fondo Anthracite del valore di 780 milioni di Euro ... Le proposte per il rilancio della Categoria continua a pagina 04 di Luca Gaburro (Segretario Nazionale Federagenti) Il Consiglio Direttivo della Federagenti, in vista delle ipotizzate riforme della fiscalità delle piccole e medie imprese, e più in generale di una diversa attenzione verso il lavoro autonomo, ha recentemente presentato all’Esecutivo ed ai Partiti politici tutta una serie di interventi a sostegno della categoria, tra cui in particolare A livello fiscale: - l’innalzamento dei limiti di deducibilità per l’autovettura ad almeno € 40.000,00 (ferma dal 1° gennaio 1998 a 25.822,00); - il riconoscimento di benefici fiscali per la categoria in tema di carburanti; - l’adozione del c.d. «bollino» europeo per il pagamento del pedaggio autostradale; - l’abolizione degli Studi di settore: strumento a nostro avviso non solo inutile – le fatture delle provvigioni emesse dagli agenti di commercio verso le case mandanti costituiscono per queste ultime un elemento di costo interamente deducibile, eliminando in tal modo alla fonte qualsiasi rischio di evasione – ma anche dannoso perché costituisce motivo di continuo contenzioso rispetto a previsioni sulla carta ormai contraddette ... continua a pagina 03 Marzo 2014 2 L’interrogazione dell’On. Lombardi (M5S) le criticità degli investimenti dell’Ente Chi vigila su ENASARCO ? Sono molti i punti chiarire per i Ministeri Vigilanti R iportiamo un ampio stralcio dell'interrogazione parlamentare n. 4-03804 presentata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’Economia e delle Finanze, dall’On. Lombardi (M5S) nella seduta del 4 marzo u.s. sulla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Enasarco: alla direzione generale per le politiche pre videnziali e assicurative, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, spetta la vigilanza tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza privati e privatizzati ex decreto legislativo n. 509 del 1994 [...]; in particolare, la direzione è tenuta ad esaminare i bilanci preventivi, le note di variazione e i bilanci consuntivi, formulando eventuali osservazioni e rilievi; ad approvare i regolamenti di contabilità e amministrazione e a verificare la legittimità e la congruità dei piani triennali di investimento degli enti previdenziali finalizzata al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica; ad effettuare l’analisi dei bilanci tecnico-attuariali, finalizzata alla verifica della sostenibilità finanziaria e dell’adeguatezza delle prestazioni previdenziali, interagendo con Covip nel controllo sulle politiche di investimento e sulla composizione del patrimonio degli enti; la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) è l'autorità amministrativa indipendente che ha il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi pensione, a tutela degli aderenti e dei loro risparmi destinati a previdenza complementare; [...] il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 ha attribuito alla Commissione anche compiti di controllo sugli investimenti finanziari e sul patrimonio delle Casse professionali private e privatizzate; [...] la funzione che è chiamata a svolgere la Commissione è essenzialmente quella di garantire ed assicurare la trasparenza e la correttezza nella gestione e nell'amministrazione dei fondi pensione; [...] nell’esercizio dei poteri di vigilanza informativa la Covip può avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della Guardia di Finanza, con il quale ha sottoscritto un apposito accordo di collaborazione; [...] sono ormai tristi fatti di cronaca gli investimenti scellerati realizzati da alcune Casse professionali private e privatizzate, che dovrebbero garantire la pensione ai propri iscritti e che al contrario determinano perdite ingenti a danno dei contribuenti; il portafoglio degli investimenti immobiliari e mobiliari di questi enti presenta sempre più spesso sbilanciamenti anomali dell’asset allocation che vede la parte illiquida sproporzionatamente maggiore della parte liquida; troppi soldi vengono immobilizzati nei fondi immobiliari, oggi soggetti a svalutazioni e comunque asset difficilmente vendibili, stante le condizioni di scarso appeal verso l’immobiliare e soprattutto la mancanza di denaro liquido che tormenta il comparto; emblematica in tal senso è la vicenda che riguarda Enasarco, la Cassa di previdenza e assistenza degli agenti di commercio [...] risalgono alla fine del mese di ottobre 2013 le dimissioni del vicepresidente di Enasarco, Andrea Pozzi, il quale denunciava investimenti rischiosi posti in essere dall'ente previdenziale a discapito dei suoi iscritti; nella sua lettera di dimissioni, Pozzi scrive: «Mi sono reso conto che alcuni investimenti importanti della fondazione erano in La Redazione perdita e che i gestori di tali investimenti non erano adeguati»; già nel mese di febbraio 2013, l’ex vicepresidente aveva accusato il presidente Boco di negligenza, recriminando investimenti fatti attraverso veicoli off shore con sede in paradisi fiscali, senza peraltro darne comunicazione alla Banca d’Italia; in particolare Pozzi faceva riferimento al portafoglio di derivati di cui faceva parte la Cms (ex fondo Anthracite delle Isole Cayman, garantito da Lehman Brothers), trasferita nel 2011 – dopo il collasso della banca americana –, per un valore nominale di 780 milioni di euro, al comparto Res Capital Protection, della società di investimento (SICAV) Europa Plus, gestita da GWM Asset Management di Sigieri Diaz Pallavicini e di Massimo Caputi, ex rappresentante di Francesco Gaetano Caltagirone al Monte dei Paschi di Siena; oltre a questo, Enasarco aveva investito in altri due fondi anomali: Futura Fund Sicav – comparto Newton (in cui la cassa avrebbe investito 329 milioni di euro, perdendone circa 55), gestito da Optimum Asset Management SA, società guidata da Alberto Matta ed Europa Plus – comparto Res Opportunity; nella relazione di bilancio 2012 di Enasarco, le operazioni appena descritte finiscono nel capitolo «investimenti alternativi», ma dietro a questa voce si nascondono perdite potenziali da oltre 500 milioni di euro (sarebbero circa 571), ovvero la differenza tra il valore di carico degli asset (1,9 miliardi di euro) e quello di mercato (1,4 miliardi di euro); un delta negativo che per 456 milioni deriva proprio dal fondo Europa Plus Res Capital Protection e che Enasarco non ha svalutato a bilancio, perché protetto da un Btp zero coupon con scadenza nel 2039, la stessa dei derivati; per riprendere la somma investita inizialmente l’ente previdenziale dovrebbe dunque aspettare 30 anni; tali investimenti, se realizzati prima del 10 gennaio 2013, sarebbero stati realizzati in violazione dei limiti 1, 2 e 3, imposti dall’art. 15 del Regolamento Enasarco per l’impiego delle risorse finanziarie – oltre ad essere contrari a principi universalmente condivisi nella gestione del risparmio previdenziale – ed in particolare violerebbero i seguenti principi: 1) il patrimonio della Fondazione in delega ad un gestore non deve superare il 15 per cento del valore complessivo di Asset Under Management dall’intermediario stesso; 2) la partecipazione in un unico strumento finanziario non può superare il 15 per cento del patrimonio complessivo dello strumento finanziario; 3) ad ogni gestore complessivamente può essere attribuito in gestione un controvalore del patrimonio non superiore al 20 per cento; [...] GWM Asset Management supererebbe i limiti 1 e 3 del regolamento della Fondazione perché rappresenta il 24,78 per cento del valore dell’Asset Under Management del gestore contro il limite del 15 per cento ed è allocato su esso il 22,39 per cento del patrimonio Enasarco contro il limite del 20 per cento; Optimum Asset Management SA supererebbe il limite 1 del regolamento della fondazione perché rappresenta il 26,25 per cento del valore dell’Asset Under Management del gestore contro il limite del 15 per cento; i tre fondi, avendo come investitore praticamente unico la Fondazione Enasarco (al 100 per cento), al 99,999 per cento e al 99,999 per cento rispettivamente per la Futura Fund Sicav – comparto Newton, Europa Plus Res Capital Protection, Europa Plus Res Opportunity) supererebbero il limite 2 che fissa la soglia al 15 per cento, lasciando inoltre ipotizzare che questi strumenti, posseduti nella loro interezza dalla Fondazione Enasarco, siano stati costruiti «ad hoc» per essa; successivamente, il fondo Futura Fund Sicav (attraverso il comparto Delta) ha sottoscritto un mini bond di 22 milioni di euro, emesso da Sudcommerci srl, società domiciliata a Bari, dotata di un patrimonio netto di soli 19.360 euro e debiti per 19,8 milioni, con un rapporto tra Patrimonio Netto e debito finanziario 1:1000; l’ufficio finanza Enasarco ha poi rivolto un pesante j’accuse contro i gestori di Futura Fund Sicav, in particolare, nel mirino c’è Alberto Matta, presidente e amministratore delegato di Optimum, A.M.; (definire «inadeguato» [...] un gestore finanziario che sottoscrive obbligazioni emesse da una società con una consistenza patrimoniale di 19 mila euro e con 19 milioni di debiti intercompany [...] appare un eufemismo); infine Pozzi ha sottolineato le criticità dei fondi Athena che sono andati a finanziare la Time and Life di Raffaele Mincione, finanziere romano con base a Londra, il quale dal rapporto con Enasarco avrebbe ottenuto 185 milioni di euro, una ventina dei quali persi nell'investimento in Monte dei Paschi di Siena e in altri di entità minore, mentre circa 140 milioni sarebbero stati utilizzati per la «scalata» del finanziere alla Banca Popolare di Milano; non mancano poi nomi altisonanti della finanza: l’investimento nei prodotti strutturati della Jp Morgan contabilizzati in fase di acquisto per 67 milioni a giugno, secondo il quadro fornito nel rapporto, sono diventati poco più di 50 milioni con un rosso di 16 milioni di euro; anche in questo caso per svincolarsi senza perdite, a prescindere da possibili proventi nel corso della vita del prodotto, bisognerà attendere il 2021; a questi vanno aggiunti i 20 milioni di minusvalenze generate da investimenti nel private equity (quote di fondi azionari privati); gli azzardi finanziari di Enasarco sono strettamente collegati alla dismissione immobiliare in atto: la Fondazione stimava il valore del patrimonio immobiliare da bilancio 2012 in circa 3 miliardi di euro, mentre oggi, dalla vendita degli immobili intende ricavare 4,5 miliardi di euro, per riuscire a colmare il miliardo e mezzo circa di investimenti in perdita effettuati; [...] il piano Mercurio consiste nel prendere il patrimonio immobiliare dell’Ente, farlo supervalutare, conferirlo ad un fondo immobiliare di cui l’ente detiene le quote e mettere a bilancio la plusvalenza generata dalle supervalutazioni che andrà a coprire le perdite finanziarie causate dagli investimenti temerari di cui sopra; i fatti sin qui descritti emergono dalla semplice lettura del bilancio consuntivo 2012 di Enasarco; in occasione della rappresentazione degli stessi fatti, il Ministro Giovannini, in una lettera [...] indirizzata all’on. Roberta Lombardi, scriveva: «[...] Quanto [...] al caso Enasarco e alle operazioni mobiliari intraprese dall'ente, rappresento che questa Amministrazione ha da tempo posto sotto osservazione la gestione degli investimenti e le Marzo 2014 obbligazioni strutturate, coinvolgendo la Covip nell’attività di verifica e indagine ispettiva. Il referto della Commissione che ha valutato le attività finanziarie dal novembre 2006 al 2012, ha messo in evidenza alcuni profili degni di ulteriore approfondimento, senza tuttavia rilevare alcuna chiara fattispecie di illecito tali da configurare possibili responsabilità amministrative o addirittura penali [...] Le illustrate verifiche sono oggi valutabili alla luce dei generali criteri di sana e trasparente gestione, improntata a scelte prudenziali, in ragione del fine pubblico perseguito dagli enti gestori della previdenza obbligatoria»; [...] se – ad avviso dei Ministri interrogati – la gestione delle attività di investimento delle risorse nella disponibilità dell'ente previdenziale Enasarco possa considerarsi legittima, improntata a criteri di trasparenza, professionalità e prudenza degli operatori; in che cosa sia consistita l’attività di vigilanza dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell’Economia e delle Finanze di concerto con la Covip, posto che, a quanto risulta all’interrogante, non è nemmeno stata rilevata la palese violazione dell’art. 15 del Regolamento Enasarco; se fino ad oggi la direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non abbia rinvenuto gravi responsabilità amministrative nella gestione delle risorse e del patrimonio di I Enasarco, in particolare rispetto alle obbligazioni strutturate; [...] quali misure i Ministri interrogati intendano adottare per porre un argine alle attività di speculazione finanziaria condotte da sempre più enti previdenziali in Italia, a danno ai contribuenti; se [...] si possa continuare ad affermare l’assenza di una propensione – da parte delle Casse – ad una sistematica supervalutazione del patrimonio immobiliare; quali provvedimenti si intendano adottare per implementare il controllo sugli investimenti effettuati dalle Casse previdenziali e, in generale, sulla gestione del risparmio pubblico; quali strumenti si intendano fornire per rafforzare le garanzie degli iscritti di poter usufruire delle prestazioni pensionistiche dovute dagli enti previdenziali; se siano sufficienti le azioni intraprese fino ad adesso da Enasarco, se l’evidente sbilanciamento degli Asset possa perdurare anche nel futuro in attesa delle azioni per ora solo annunciate dalla Fondazione; [...] se sia stata mai effettuata dalla Fondazione l’analisi «look through» sul portafoglio investito in strumenti finanziari, ossia un’analisi che entra nel merito della composizione, qualità e rischio di ciascuno dei sottostanti veicoli utilizzati (fondi di investimento e Sicav) e quale siano i contenuti di 3 detta analisi «look-through» anche fornendo la relativa documentazione; se la società Mercer Italia S.r.l. abbia avuto dalla Fondazione il mandato di consulente incaricato in base ad un bando di gara o tramite assegnazione diretta quale sia l'importo della prestazione; cosa risulti nella documentazione relativa ai tre strumenti fondamentali per la strategia degli investimenti della Fondazione: Asset Liability Management, Asset Allocation Strategica e Asset Allocation Tattica; se siano stati fissati, come previsto dal codice dei principi di investimento della Fondazione Enasarco: a) un limite di rischio complessivo di aumento del deficit previdenziale; b) dei limiti di rischio specifici per asset class definiti come la massima volatilità accettabile su un periodo di un anno, tre anni, e cinque anni in termini assoluti e rispetto a benchmark liquidi e riconosciuti dal mercato; c) dei limiti di rischio specifici per singolo investimento definiti come la massima volatilità accettabile su un periodo di tre mesi, sei mesi e un anno; [...] Le proposte per il rilancio della Categoria l Consiglio Direttivo della Federagenti, in vista delle ipotizzate riforme della fiscalità delle piccole e medie imprese e più in generale di una diversa attenzione verso il lavoro autonomo, ha recentemente presentato all’Esecutivo ed ai Partiti politici tutta una serie di interventi a sostegno della categoria, tra cui in particolare A livello fiscale: - l’innalzamento dei limiti di deducibilità per l’autovettura ad almeno € 40.000,00 (ferma dal 1° gennaio 1998 a 25.822,00); - il riconoscimento di benefici fiscali per la categoria in tema di carburanti; - l’adozione del c.d. «bollino» europeo per il pagamento del pedaggio autostradale; - l’abolizione degli Studi di settore: strumento a nostro avviso non solo inutile – le fatture delle provvigioni emesse dagli agenti di commercio verso le case mandanti costituiscono per queste di Luca Gaburro (Segretario Generale Federagenti) ultime un elemento di costo interamente deducibile, eliminando in tal modo alla fonte qualsiasi rischio di evasione – ma anche dannoso perché costituisce motivo di continuo contenzioso rispetto a previsioni sulla carta ormai contraddette dalla recessione che limita fortemente la capacità di guadagno dell’agente/rappresentante di commercio; - l’abolizione della assoggettabilità ad Irap per agenti operanti in forma individuale, tramite apposita norma di legge. Ciò consentirebbe l’annullamento di un contenzioso che attualmente grava inutilmente sulle spalle sia del Fisco che della categoria, alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali; A livello di sostegno al reddito: - un sussidio di disoccupazione per gli agenti che perdono tutti i mandati di agenzia, erogato da Enasarco attraverso i «contributi di assistenza» versati dalle mandanti e dagli agenti costituiti in società di capitali. A livello previdenziale: - la confluenza dell’Enasarco in Inps. Il versamento della somma dei contributi Inps ed Enasarco in una unica gestione Inps appositamente creata consentirebbe la totalizzazione dei contributi per gli agenti con almeno 5 anni di contributi versati (oggi negata) e un notevole risparmio nei costi di gestione, con benefici riflessi sulle pensioni stesse. A livello normativo: - una esatta definizione dell’agente e rappresentante di commercio, in grado di risolvere i problemi di inquadramento (imprenditore, lavoratore autonomo o parasubordinato) nonché eliminare ogni dubbio in campo fiscale e previdenziale; - una maggior tutela del monomandatario di fatto. Marzo 2014 4 Enasarco, azione di responsabilità nei confronti dell’ex direttore generale Maggi L’ L’Usarci, dalle cui fila proviene l’ex D.G., cosa dice? Enasarco è nuovamente sotto la luce dei riflettori della stampa nazionale. Un articolo pubblicato il 15 marzo u.s. su Plus24, il supplemento settimanale de Il Sole24Ore, a firma Vitaliano D’Angerio, ci informa che la Corte dei Conti ha inviato la Guardia di Finanza presso la sede della Fondazione per avere dei chiarimenti sulla questione relativa alla cessione della richiesta di rimborso a suo tempo effettuata da Enasarco a favore della società Elliott Management. Per capire occorre fare un ulteriore passo indietro e tornare a parlare del «famigerato» fondo Anthracite del valore di 780 milioni di Euro sottoscritto dalla Cassa previdenziale e garantito dalla Lehman Brothers. Successivamente al fallimento della banca d’affari, Enarsarco sostituì la garanzia dalla stessa offerta con garanzie fornite da altri istituti di credito. Il costo di tale operazione quantificato in quasi 62 milioni di dollari fu posto in capo alla Lehman Brothers. La Fondazione poi ha ceduto tale credito appunto alla Elliott Management (società che opera nel campo degli hedge found). Purtroppo il liquidatore svizzero della Lehman Brothers non ha riconosciuto il credito e la Elliott Management lo ha quindi restituito all’Enasarco in forza di una clausola di retrocessione prevista nel contratto, ma di cui, pare nessuno (advisor dell’operazione, Direttore Generale, Direttore del servizio Finanza) aveva informato il Consiglio di Amministrazione dell’Enasarco. dalla Redazione Federagenti Sempre fonti Enasarco – così viene riportato nell’articolo – fanno sapere che si tratta di questione ampiamente illustrata nel bilancio 2012 della Fondazione e che è stata tra i motivi che hanno fatto scattare l’azione di responsabilità sia nei confronti del Direttore Generale Carlo Maggi, sia nei confronti del Responsabile della finanza Marco Vito. Il dato certo che emerge è che decisioni economicamente rilevantissime per la vita di un ente previdenziale sono state prese sulla base di dati e informazioni che, per essere buoni, definiremo incomplete e superficiali. La colpa sarà solo dei soggetti attualmente oggetto dell’azione di responsabilità o anche di altri? Anche laddove tutti gli errori (anche qui per usare un termine «neutro») fossero addebitabili alle persone ormai allontanate dalla gestione dell’Ente, è proprio sicuro che nessuno debba rispondere (almeno moralmente, politicamente e sindacalmente) del fatto di averli messi nei posti di potere che per anni hanno ricoperto? Noi gradiremmo sul punto una chiara presa di posizione dell’Usarci sul tema visto che il dott. Maggi proviene dal Caf Usarci di Torino e all’atto della sua nomina c’è chi ricorda le molte perplessità da più parti avanzate a causa della mancanza nel curriculum vitae del prescelto di una adeguata esperienza. Più interessante ancora sarebbe sapere sempre dall’Usarci – ed in particolare da chi siede nel cda Enasarco, ovverosia Antonello Marzolla ed Umberto Mirizzi – chi debba «pagare i danni» o se invece debbano essere sempre gli agenti di commercio a rimetterci per scelte gestionali che si commentano da sole, assunte oltretutto da chi non viene scelto dalla Categoria attraverso quelle elezioni che invece tutte le altre Casse privatizzate indicono periodicamente a garanzia di democraticità e che noi da anni chiediamo. Per leggere l’articolo completo, come anche la rassegna stampa su Enasarco e sugli argomenti di maggior interesse per la categoria visita la sezione "Rassegna Stampa" su federagenti.org Marzo 2014 5 Il reddito elevato non rivela l’esistenza di un’autonoma organizzazione Facciamo il punto sull’IRAP La pronuncia della CTP veneta è un’ulteriore vittoria per gli agenti di Stefano Tigani (Legale convenzionato Federagenti del foro di Venezia) L’ orientamento giurisprudenziale in base al quale l’agente di Commercio non possa essere soggetto al pagamento dell’Irap se non in possesso del requisito dell’autonoma organizzazione, è ulteriormente confermato da alcune recentissime decisioni delle Commissioni Tributarie ed in particolare della Commissione Tributaria Regionale del Veneto. Con la sentenza n. 106/01/2014, infatti, la predetta Commissione, accogliendo il ricorso in appello, riformava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Padova che aveva negato il rimborso, di importo peraltro rilevante, al contribuente. La giurisprudenza di merito (in secondo grado) non solo confermava così l’orientamento espresso dalla Suprema Corte nelle sentenze nn. 12108/ 2009 e 4929/2012 in forza del quale l’assoggettabilità all’imposta in esame non poteva ritenersi automaticamente sussistente nel lavoro dell’agente, diversamente da quanto accade nel caso dell’impresa, ove l’organizzazione autonoma ne è elemento naturale, ma chiariva ulteriormente come si deve procedere nell’analisi della situazione di fatto in cui si trova il contribuente, al fine di poter accertare se e quando esista il diritto al rimborso. L’inciso contenuto nella sentenza di appello è infatti molto chiaro: «per giurisprudenza pressoché unanime i principali elementi da valutare, per stabilire se esista l’autonoma organizzazione, vengono individuati nella presenza di beni strumentali ulteriori rispetto a quelli indispensabili alla n.d.r. L a vittoria ottenuta dall’avv. Tigani è ancora una volta l’ennesimo segnale che la battaglia da sempre portata avanti dal Sindacato è giusta e che un agente individuale, che esercita la sua attività senza collaboratori e con beni strumentali non eccedenti l’ordinario, indipendentemente dal reddito che riesce a trarre dalla propria attività NON deve pagare l’Irap. Sono professione e di normale corredo allo specifico lavoro autonomo, oppure ancora nella presenza di dipendenti e/o collaboratori […] Risulta infatti necessario valutare se esista o meno un contesto organizzativo autonomo quale struttura di supporto, che sia in grado di realizzare un incremento potenziale alla produttività propria della autoorganizzazione del lavoro personale del professionista». Il dato ancor più interessante e rilevante contenuto nella sentenza in esame riguarda la considerazione che un elevato reddito del contribuente non incide di per sé in modo automatico (se non nei limiti di una valutazione oggettiva) nella valutazione negativa da parte della Commissione («in linea generale l’ammontare del reddito in sé considerato è irrilevante ai fini di ritenere o meno l’esistenza di una autonoma organizzazione»), anche se è ovvio che un occhio particolare verrà dato anche ai costi che devono riguardare quelli strettamente correlati all’attività e nulla di più (ovvero come dice la Commissione, «quelli per l’attività essenziale di ogni agente di commercio che si sposti sul territorio per il quale ha ottenuto i propri mandati di agenzia»). Ciò conferma l’orientamento, sul punto, della Suprema Corte (sentenza n. 4929/2012). La conclusione è immediata, a mio modo di vedere. Per avvicinarsi al processo con la speranza concreta di ottenere il rimborso dell’imposta, è ormai numerosissime le sentenze favorevoli agli agenti di commercio con cui le Commissioni tributarie ordinano alle Agenzie delle Entrate sul territorio di procedere al rimborso dell'Irap, condannandole anche al rimborso delle spese del giudizio. Inoltre accade sempre più spesso che gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate procedano direttamente ad effettuare il rimborso senza necessità per il contribuente di andare necessario valutare preliminarmente se esista o meno un contesto organizzativo autonomo quale struttura di supporto, che sia in grado di realizzare un incremento potenziale alla produttività propria della autoorganizzazione del lavoro personale del professionista, indipendentemente dal reddito in sé considerato. Tale valutazione è strettamente soggettiva e deve essere affrontata analiticamente. È altresì consigliabile (rectius necessario) munirsi ed esibire tutta la documentazione necessaria sin dalla fase stragiudiziale e cioè già in occasione della presentazione dell’istanza di rimborso, così da facilitare il compito del difensore in primo grado (cioè avanti la Commissione Tributaria Provinciale). La produzione di una analitica ed esaustiva documentazione infatti, potrebbe portare l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate a riconoscere sin da subito il diritto dell’agente al rimborso (circostanza, questa, che comincia a verificarsi con una certa frequenza), con enorme risparmio di tempo (ed anche di costi), ma, in ogni caso, renderà molto più agevole, nel corso dell’eventuale giudizio, la valutazione da parte del relatore che, molto spesso, non è messo in grado di analizzare esattamente la situazione. in giudizio. Il consiglio è quindi quello di predisporre sin dall’inizio, una richiesta il più possibile ben motivata (in diritto) e puntualmente circostanziata (in fatto) così da consentire ai funzionari dell’Agenzia o ai giudici tributari di valutare nel miglior modo possibile le richieste del contribuente. La Redazione Iscriviti a Federagenti chiama il Numero Verde www.federagenti.org 800.970.976 www.federagenti.org www.federagenti.org Marzo 2014 7 Rubrica Legale di Luca Orlando (Direttivo Nazionale Federagenti) Domanda: La Ditta Mandante deve ancora pagarmi le provvigioni del 2° trimestre 2013. Benché non previsto in contratto ho sempre provveduto ad effettuare gli incassi. Recentemente ho trattenuto parte dell’incassato per coprire almeno le provvigioni relative alla più vecchia delle tre fatture ancora insolute del 2013. Un cliente da cui ho recentemente incassato mi ha informato oggi che l’azienda gli ha telefonato chiedendogli di pagare e lui ha quindi comunicato di aver già versato a me quanto dovuto. Come posso tutelarmi? Risposta: Ovviamente per una risposta esaustiva dovrebbe fornirci maggiori indicazioni, in primis sarebbe importante sapere quanto tempo è trascorso dall’ultimo incasso da lei effettuato, alla «scoperta» dell’accaduto da parte della mandante. Comunque come prima cosa la invitiamo a spedire immediatamente all’azienda le somme trattenute. L’agente infatti non può trattenere le somme riscosse in nome e per conto della Mandante, altrimenti può essere ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell’art. 61, n. 11, c.p. L’aggravante nel caso di specie è costituita dalla circostanza dell’abuso di prestazione d’opera che si manifesta ogniqualvolta sussista un rapporto giuridico, a carattere anche saltuario o temporaneo, che consenta ad uno dei soggetti di detto rapporto di commettere il reato in condizioni di maggiore possibilità o facilità approfittando della particolare fiducia in lui riposta. Qualora la mandante abbia già presentato denuncia all’autorità giudiziaria (cosa poco probabile) e quindi sia già partita l’azione penale, durante l’eventuale l’iter processuale si potrebbe opporre, come esimente, la compensazione tra le somme riscosse e indebitamente trattenute e il credito per provvigioni da lei vantato purché venga provato che il credito è certo, liquido ed esigibile. Nel caso di carenza di tali requisiti si potrebbe sostenere la sussistenza dell’erroneo convincimento da parte dell’agente dell’esistenza dei presupposti di liquidità ed esigibilità del credito che viene opposto in compensazione al fine di richiedere l’esclusione della responsabilità per mancanza dell’elemento psicologico del reato di appropriazione indebita (dolo specifico nello scopo di procurarsi un ingiusto profitto). Se, provvedendo immediatamente a versare alla mandante le somme riscosse, riuscirà ad evitare contestazioni sul punto, sarà poi possibile procedere alla tutela dei suoi diritti. Per far ciò le consigliamo di attendere qualche settimana e poi procedere, ove non già fatto, con una lettera bonaria di richiesta e successivamente, in assenza di positivo riscontro, con una formale lettera di diffida e messa in mora assegnando un termine breve per il pagamento. Qualora anche tale lettera non dia frutti potrà procedere per le vie legali depositando un ricorso per decreto ingiuntivo. Sarebbe infine interessante sapere se lei opera per l’azienda come agente monomandatario, perché se così fosse l’inadempimento della mandante potrebbe configurarsi di una gravità tale da giustificare un suo recesso per giusta causa, dal momento che tali provvigioni rappresentano la sua unica fonte di reddito da lavoro. Domanda: Mi è stato proposto di sottoscrivere un contratto di agenzia come agente monomandatario, ma non conosco la legislazione relativa agli agenti di commercio. Vorrei avere delle informa- zioni su come funziona. La percentuale di tasse da pagare, i contributi, quali sono le spese che si posso detrarre, come funziona l’Enasarco. Risposta: L’argomento è ovviamente troppo vasto per poter essere affrontato in questa sede. In linea di massima per accedere alla professione è necessario essere in possesso di determinati requisiti (l’elenco è rinvenibile anche consultando l’apposita sezione dedicata agli agenti di commercio sui siti delle varie Camere di Commercio). Il regime di tassazione è quello ordinario a cui sono assoggettati tutti i lavoratori, autonomi e dipendenti (Irpef a scaglioni progressivi) I contributi sono dovuti all’Inps, gestione separata commercianti (contribuzione obbligatoria principale – aliquota 21,84% per i redditi tra € 15.300 e 45.400) e all’Enasarco (contribuzione complementare obbligatoria – aliquota 14.2% di cui il 50% a carico dell’agente e il restante 50% a carico della mandante sino ad un massimale di € 23.000 per gli agenti plurimandatari). Sono previste tutta una serie di spese deducibili legate alla produzione del reddito che riguardano i beni strumentali all’esercizio della professione che riguardano sia l’Iva che l’Irpef. Per informazioni più complete la invitiamo comunque a rivolgersi presso la sede Federagenti a lei più vicina. contatta l’ 800.970.976 per iscriverti a Federagenti Cerchi Agenti di Commercio ? chiama ora 800.86.16.16 Marzo 2014 8 Rubrica Fiscale di Susanna Baldi (Consulente Federagenti ) Domanda: Sono un rappresentante di commercio che opera nel settore abbigliamento. Una delle Ditte mandanti che rappresento è una multinazionale americana, la quale pur avendo sede in Italia effettua tutte le riunioni organizzative e le presentazioni delle collezioni in inglese. Spesso durante tali riunioni sono utilizzate terminologie tecniche riferite ai singoli capi di abbigliamento, la conoscenza della lingua inglese deve essere fluente e anche molto tecnica. Mi sono trovato costretto a frequentare dei corsi d'inglese che mi permettano di cogliere tutti gli aspetti peculiari delle riunioni. L’ufficio delle Entrate mi ha scritto e contestato la deducibilità di tali corsi d’inglese che ho portato in contabilità come spesa professionale. Vorrei capire se questo è corretto. Cosa dice la normativa? Risposta: I corsi di formazione per essere deducibili devono innanzitutto essere strumentali all’attività professionale, in altre parole rispettare il principio dell’inerenza del costo con l’attività. L’art. 54, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è determinato come differenza tra l’ammontare dei compensi in denari o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione. Per la deducibilità dei costi dei corsi di formazione o di aggiornamento professionale, deve esistere un documento attestante l’ammontare del costo che si riferisce all’aggiornamento (fattura o ricevuta) e lo stesso deve essere pagato nel periodo d’imposta nel quale si vuole dedurre la spesa. Il comma 5, art. 54, del Tuir, fissa al 50% il limite massimo di deducibilità per le spese di aggiornamento professionale partecipazione a congressi o convegni, incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio. Nel suo caso il corso d’inglese, necessario per partecipare attivamente alle riunioni della Ditta mandante, sembra rispettare tali condizioni. Esso infatti si configura come inerente all’attività, svolta non potendo lei partecipare costruttivamente alle riunioni di lavoro, se non comprendendo correttamente il significato dei termini tecnici utilizzati nelle stesse. Domanda: Sono un agente di commercio che ha chiuso l’attività a dicembre 2013 avendo raggiunto l’età pensionabile. La pensione mi verrà erogata ad aprile 2015 e l’azienda mandante, con la quale ho mantenuto un ottimo rapporto, mi chiede di collaborare saltuariamente con loro, segnalando eventualmente nuovi clienti. Avendo io chiuso tutto (partita iva, Inps, CCIAA) e non essendo, quindi, più soggetto di imposta, quale formula contrattuale potrei utilizzare per remunerare queste mie eventuali collaborazioni? Risposta: Non essendo più titolare di partita iva, per questo tipo di attività saltuarie, potrebbe emettere ricevute fiscali, che andranno poi riportate in dichiarazione, con le quali la società potrebbe corrisponderle quanto concordato al netto della ritenuta fiscale prevista in questi casi nel 20%. Se le somme durante l’anno supereranno i 5000,00 euro dovrà iscriversi alla gestione separata Inps corrispondendo per l’anno 2014, il 27,72%, 27% per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, più lo 0,72% relativo al finanziamento di maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale. L’aliquota contributiva e di computo per i soggetti iscritti alla Gestione separata, già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, è pari al 22%, (circolare Inps n. 18 del 4 febbraio 2014). Per la Pubblicità su questo Notiziario info line: 800.86.16.16 www.NetworkAgenti.IT