enasarco - Cgil Vicenza

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enasarco - Cgil Vicenza
settembre 2009
ENASARCO
Fondazione Enasarco:
Cassa di previdenza degli agenti e
dei rappresentanti di commercio
L'ENTE
A cura di Gianni Marcante
L’Enasarco è un ente previdenziale privatizzato ai sensi del D.Lgs. numero 509/94
preposto alla gestione della previdenza
complementare in favore di agenti e rappresentanti di commercio.
Il sistema previdenziale gestito dall'Enasarco è stato di recente fatto oggetto di significative modificazioni sia sotto il profilo del metodo di calcolo delle prestazioni,
sia sotto il profilo dei requisiti d'accesso
alle medesime.
L'Enasarco:
ha introdotto, a decorrere dal 1.1.2004,
il sistema contributivo di calcolo delle
prestazioni per effetto del quale il montante dei contributi individuali viene
trasformato in rendita al momento del
pensionamento, mediante l'applicazione
di un coefficiente di trasformazione variabile a seconda dell'età dell'accesso
alla pensione;
ha introdotto dei correttivi relativamente ai requisiti anagrafici d'accesso alla
pensione ed all'ammontare della stessa
volti, per lo più, a mantenere in equilibrio finanziario l'ente;
é ente previdenziale autonomo sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della Corte dei Conti e la sua autonomia si esprime essenzialmente mediante regolamenti adottati dai propri
Organi e sottoposti ad approvazione
ministeriale.
L’Enasarco è un ente privatizzato ai sensi
del D.Lgs. n. 509/94 che eroga pensioni di
vecchiaia, inabilità, invalidità e superstiti
integrative in favore degli agenti e rappresentanti di commercio.
L’iscrizione all' Enasarco è obbligatoria
per tutti gli agenti che operino sul territorio
nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o che abbiano in Italia la sede
o una qualsiasi dipendenza.
L'obbligo di iscrizione riguarda, sia i singoli agenti che quelli che operano in forma
di società ed associazione essendo illimitatamente responsabili per le obbligazioni
sociali (art. 2 del regolamento).
L'inizio o la cessazione del rapporto d'agenzia debbono essere comunicate dal preponente entro 30 giorni, con dettagliate
informazioni relative all'agente (art. 3 del
regolamento).
Per tutte le somme dovute all'agente in
dipendenza del rapporto d'agenzia, è dovuto all'Enasarco un contributo previdenziale
complessivo pari al 13,5% delle somme
spettanti (anche se non ancora pagate).
Patronato INCA CGIL Veneto
I contributi predetti sono posti a carico, per metà, dell'agente e per metà del preponente e sono dovuti sino ad un massimale provvigionale diversificato a seconda che l'agente sia
monomandatario o plurimandatario.
E' comunque dovuto un minimo contributivo annuo.
Per gli agenti illimitatamente responsabili che operino in
forma societaria o associativa, il contributo si ripartisce con
tutti gli altri soci illimitatamente responsabili in proprorzione alle quote rispettivamente detenute.
Il contributo a Enasarco, in caso di utilizzo di agenti operanti in forma di SPA o SRL, è posto esclusivamente a carico
del preponente, senza la previsione di un massimale e con
aliquote decrescenti per scaglioni di fatturato (art. 4 del regolamento).
Il massimale provvigionale Enasarco non è frazionabile
nell'anno, il minimale si (artt. 5 e 6 del regolamento).
Il versamento dei contributi è curato, anche per la quota a
carico dell'agente, dal preponente in quattro rate trimestrali.
Il preponente, in sede di versamento dei contributi, è tenuto
a compilare una distinta di versamento e a dare successiva
informazione del versamento effettuato all'agente interessato (art. 7 del Regolamento).
In caso di cessazione del rapporto d'agenzia, l'agente che
abbia conseguentemente sospeso l'attività, può essere ammesso alla prosecuzione volontaria della contribuzione a
Enasarco versando un contributo volontario annuo pari alla
media (comprensiva della quota a carico del preponente) dei
contributi versati negli ultimi 3 anni anche non consecutivi.
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza,
entro il termine di due anni dalla sospensione ed è accolta se
l'agente possiede un'anzianità contributiva e di iscrizione a
Enasarco di almeno sette anni, anche non consecutivi, con
tre anni di contribuzione ed iscrizione maturati nell'ultimo
quinquennio.
L'Enasarco, ricevuta la domanda di prosecuzione volontaria,
comunica all'interessato l'ammontare del contributo annuo
dovuto.
L'agente, ricevuta comunicazione dell'onere da parte dell'Enasarco, deve sottoscrivere, entro il termine di 90 giorni, un
apposito modulo provvedendo contestualmente a corrispondere, in unica soluzione, i contributi volontari relativi all'anno in corso (artt.9 e 10 del regolamento).
E' anche ammessa la copertura di periodi contributivi scoperti per omissioni da parte della preponente, nel caso in cui
quest'ultima sia fallita o sottoposta a procedura concorsuale.
PENSIONE DI VECCHIAIA
La pensione di vecchiaia viene erogata da Enasarco a condizione che gli agenti abbiano compiuto il 65° anno d'età (per
gli uomini) ed il 60° (per le donne) e che abbiano maturato
almeno 20 anni d'anzianità contributiva.
L'ammontare della pensione di vecchiaia è calcolato, con
riferimento alle anzianità contributive maturate successivamente al 1.1.2004, secondo il metodo contributivo, attraver-
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so la trasformazione in rendita del montante dei
contributi versati.
La trasformazione in rendita avviene mediante l'applicazione di un coefficiente di trasformazione variabile in relazione all'età d'accesso al pensionamento. Con riferimento alle anzianità contributive
antecedenti, si applica il previgente sistema di calcolo (artt. 13,14 e 15 del regolamento).
LA DECORRENZA
La pensione di vecchiaia Enasarco decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei
requisiti se la domanda viene inoltrata entro un anno dalla maturazione dei requisiti stessi. In caso
contrario la decorrenza è fissata al primo giorno del
mese successivo alla presentazione della domanda
(art. 18 del regolamento).
I SUPPLEMENTI
Sono previsti supplementi di pensione da liquidarsi
da parte di Enasarco al compimento del settantesimo anno da parte dell'agente e comunque non prima del trascorrere di un quinquennio dalla data del
pensionamento a condizione che cessino tutti i rapporti d'agenzia.
Il supplemento si calcola secondo il metodo contributivo (art. 19 del regolamento).
PENSIONI DI INABILITA’
L'Enasarco corrisponde pensioni d'inabilità in favore degli agenti che, in costanza di rapporto assicurativo, a causa d'infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa
(inabilità) e che, conseguentemente, sciolgano tutti
i contratti d'agenzia.
E' necessario il possesso di un requisito contributivo quinquennale di cui almeno un anno maturato
nel quinquennio antecedente la presentazione della
domanda. La decorrenza della pensione è fissata al
primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o al primo giorno del mese successivo all'effettiva cessazione di tutti i rapporti
d'agenzia se successiva (art. 20 del Regolamento).
PENSIONI DI INABILITA’ PARZIALE
La pensione d'invalidità parziale viene corrisposta
se l'agente, a causa di infermità o difetto fisico o
mentale, insorto o aggravatosi dopo l'iscrizione,
Patronato INCA CGIL Veneto
subisca una riduzione della capacità lavorativa pari o
superiore a due terzi.
In tal caso è richiesta un'anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre anni maturati nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda.
La decorrenza della pensione è fissata al primo giorno
del mese successivo alla presentazione della domanda.
Le pensioni d'invalidità e d'inabilità si calcolano così
come le pensioni di vecchiaia, con riferimento all'anzianità assicurativa effettivamente maturata ed ai contributi effettivamente ma la pensione d'invalidità viene proporzionalmente diminuita in relazione al grado d'invalidità (artt. 20 e 21 del Regolamento).
La pensione d'invalidità, su richiesta, può essere trasformata in pensione di vecchiaia al raggiungimento dei
relativi requisiti assicurativi e contributivi (art. 25 del
Regolamento).
PENSIONI DI REVERSIBILITA’ / INDIRETTE
L'Enasarco corrisponde pensioni di reversibilità di tutti
i trattamenti pensionistici diretti e pensioni indirette.
Le pensioni indirette sono corrisposte ai superstiti di
iscritto che abbia maturato un requisito contributivo
complessivo di almeno cinque anni di cui uno nell'ultimo quinquennio o i requisiti contributivi e d'iscrizione
per la pensione di vecchiaia (art. 26 del Regolamento).
La pensione ai superstiti erogata da Enasarco spetta:
al coniuge, ai figli fino al 18° anno di età
PATRONATO INCA-CGIL
Legge 30 marzo 2001, n. 152
Recapiti telefonici:
∗ Belluno:
0437 942 553
∗ Mestre: 041 549 13 56
∗ Padova: 049 894 42 90
∗ Rovigo: 0425 377 325
∗ Treviso: 0422 409 211
∗ Verona: 045 867 46 29
∗ Vicenza: 0444 564 844
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ovvero
ai maggiorenni permanentemente inabili a proficuo lavoro
ai figli fino al 26° qualora siano studenti universitari e risultino a carico del genitore al momento
del decesso
in mancanza di coniuge e figli, ai genitori a carico
del dante causa,
in mancanza anche dei genitori ai fratelli celibi o
sorelle nubili inabili e a carico del dante causa (art.
28 del Regolamento).
La pensione ai superstiti è liquidata:
nella misura del 60% della diretta in favore del
coniuge (con una maggiorazione del 20% fino ad
un massimo del 100% della pensione diretta per
ogni figlio a carico minorenne o inabile al proficuo lavoro);
in assenza del coniuge, nella misura del 70% in
favore del figlio minorenne o inabile a proficuo
lavoro con una maggiorazione del 10% fino alla
misura massima del 100% per ogni ulteriore figlio
minorenne o inabile a proficuo lavoro.
Nel caso in cui i beneficiari risultano i genitori, le
aliquote sono pari al 15% per un genitore e al 30%
per due, mentre per fratelli e/o sorelle le aliquote
sono del 15% per 1 fratello e del 30% per 2 o più
fratelli (art. 27 del Regolamento di previdenza).
La decorrenza della pensione ai superstiti è fissata dal
primo giorno del mese successivo a quello del decesso.
E' prevista la revoca del trattamento ai superstiti nel caso
in cui il coniuge passi a nuove nozze ovvero nel caso in
cui cessi lo stato di inabilità che ne aveva determinato la
concessione, sono anche previste specifiche norme anti
cumulo.
Nel caso in cui la preponente abbia omesso di versare i
contributi che siano successivamente prescritti è possibile coprire il relativo periodo d'anzianità assicurativa e
contributiva mediante il versamento a Enasarco di un
importo pari alla rendita che spetterebbe all'iscritto in
riferimento ai contributi omessi (art. 39 del Regolamento).
Nel caso di omesso versamento dei contributi da parte
della preponente, sono dovute sanzioni in misura percentuale dei contributi omessi.
La percentuale ha valore progressivamente crescente a
seconda della gravità dell'infrazione e viene diminuita in
relazione al successivo comportamento della preponente
(c.d. ravvedimento operoso).
L'infrazione è più o meno grave a seconda che l'omissione risulti accertabile dall'Enasarco sulla base delle denunce obbligatorie effettuate o che, al contrario, sia connessa a denunce omesse o non conformi al vero.
La sanzione è diminuita nel caso in cui l'infrazione sia
commessa in riferimento a norme sulla quali via sia con-
Patronato INCA CGIL Veneto
trasto interpretativo in sede giudiziale (art. 38 del
regolamento).
E' prevista la possibilità di conseguire la restituzione
dei contributi versati fino al 2003 (decurtati di un'aliquota percentuale) al compimento dell'età pensionabile senza aver maturato il diritto a pensione.
ESTRATTO CONTO
La Fondazione Enasarco, nel trimestre successivo
alla data di approvazione del bilancio consuntivo di
ciascun esercizio finanziario, provvede ad inviare
annualmente sia alle ditte preponenti che agli agenti
un estratto conto.
L'estratto conto agente riporta tutti i contributi previdenziali, assistenziali e F.I.R.R. versati dalle varie
ditte mandanti e contabilizzati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonchè il relativo tasso
di rivalutazione del Fondo Indennità Risoluzione
Rapporto. Si precisa che gli interessi calcolati in base
al tasso di rivalutazione, vengono corrisposti agli
agenti solo in sede di liquidazione Firr, ed esclusivamente per i mandati di agenzia cessati dopo il 31
dicembre 1990 e per i versamenti contabilizzati entro
la data di vigenza dei mandati stessi.
L'estratto conto ditta evidenzia gli importi contabilizzati sui conti dei vari agenti e quelli ancora in sospeso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
ATTENZIONE: è indispensabile che eventuali
discordanze siano tempestivamente comunicate
alla Fondazione.
Prosecuzione volontaria dei versamenti al solo
fondo previdenza
L'agente che interrompa, temporaneamente o definitivamente, la propria attività di agenzia commerciale
può essere ammesso alla prosecuzione volontaria dei
versamenti al solo fondo previdenza.
Per essere ammessi alla prosecuzione volontaria é
necessario che siano già stati coperti almeno 7 anni,
anche non consecutivi, di anzianità contributiva, di
cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la
sospensione o la cessazione dell'attività .
Per la determinazione dell'anzianità contributiva,
valida ai fini pensionistici, qualora il mandato abbia
inizio o termine in corso d'anno, si considerano coperti solo i trimestri di effettiva durata del rapporto. I
versamenti volontari possono, pertanto, essere effettuati anche per i trimestri privi di contribuzione obbligatoria purché successivi alla cessazione di tutti i
mandati di agenzia.
La relativa domanda (corredata dalla dichiarazione
di cessazione rapporto rilasciata dalla ditta ultima
rappresentata e da autocertificazione attestante i
periodi di attività , le ditte rappresentate, il tipo e
modalità di svolgimento del mandato ecc.) deve
essere inoltrata, a mezzo raccomandata AR, alla Fon-
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dazione Enasarco – Servizio Contribuzioni CON/REV
improrogabilmente entro due anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto.
Alla prosecuzione volontaria non sono ammessi gli iscritti già pensionati della Fondazione o che, comunque, alla
data di richiesta siano in possesso dei requisiti contributivi necessari per ottenere il pensionamento.
L'importo da versare annualmente é determinato dalla
media dei versamenti affluiti sul conto previdenziale del
richiedente negli ultimi 3 anni anche non consecutivi di
attività e non può comunque essere inferiore
all’ammontare minimo del contributo previsto per il monomandatario, in atto alla data del versamento.
L’accoglimento o la reiezione dell’istanza viene comunicata dalla Fondazione a mezzo raccomandata AR.
In caso di accoglimento, pena la decadenza dal diritto,
entro il termine tassativo di 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento, l’agente deve sottoscrivere e
inviare apposito modulo di impegno e versare i contributi
relativi all'anno in cui viene rilasciata l'autorizzazione.
Entro i successivi 90 giorni dall’invio di tale modulo devono essere eseguiti i pagamenti utili per la copertura dei
periodi pregressi autorizzati e per i quali si intende contribuire.
I pagamenti delle annualità future, sia in forma rateale
che in un’unica soluzione, devono essere improrogabilmente effettuati entro il 30 novembre dell'anno a cui si
riferisce il versamento.
Il versamento dei contributi volontari deve essere effettuato esclusivamente sul c/c postale n. 771014 intestato a
Fondazione Enasarco - Versamenti Volontari - Via A.
Usodimare, 31 - 00154 ROMA. La causale del versamento deve riportare i seguenti dati identificativi: n. matricola
- n. di autorizzazione - anno/trimestre a cui si riferisce il
versamento.
Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa in ogni caso
con la ripresa dell'attività di agenzia commerciale o con
il conseguimento del requisito contributivo minimo previsto per ottenere le prestazioni previdenziali erogate dalla
Fondazione.
Fino al 31/12/2005 (con decorrenza dall’anno in corso
alla data della richiesta) l’ammissione alla contribuzione
volontaria, fino al conseguimento dei requisiti contributivi minimi per accedere alla pensione di vecchiaia, é estesa anche gli agenti che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 15 anni all’ 01.10.1998 e di
almeno 18 anni al 31/12/2003 e che, a tali date, abbiano
cessata l’attività di agenzia senza esercitare il diritto alla
prosecuzione volontaria.
Liquidazione Fondo Indennità Risoluzione Rapporto
(FIRR)
L'indennità Risoluzione Rapporto viene liquidata dalla
Fondazione ENASARCO all'agente all'atto della cessazione del rapporto con la ditta o le ditte mandanti.