enasarco - Cgil Vicenza
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settembre 2009 ENASARCO Fondazione Enasarco: Cassa di previdenza degli agenti e dei rappresentanti di commercio L'ENTE A cura di Gianni Marcante L’Enasarco è un ente previdenziale privatizzato ai sensi del D.Lgs. numero 509/94 preposto alla gestione della previdenza complementare in favore di agenti e rappresentanti di commercio. Il sistema previdenziale gestito dall'Enasarco è stato di recente fatto oggetto di significative modificazioni sia sotto il profilo del metodo di calcolo delle prestazioni, sia sotto il profilo dei requisiti d'accesso alle medesime. L'Enasarco: ha introdotto, a decorrere dal 1.1.2004, il sistema contributivo di calcolo delle prestazioni per effetto del quale il montante dei contributi individuali viene trasformato in rendita al momento del pensionamento, mediante l'applicazione di un coefficiente di trasformazione variabile a seconda dell'età dell'accesso alla pensione; ha introdotto dei correttivi relativamente ai requisiti anagrafici d'accesso alla pensione ed all'ammontare della stessa volti, per lo più, a mantenere in equilibrio finanziario l'ente; é ente previdenziale autonomo sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della Corte dei Conti e la sua autonomia si esprime essenzialmente mediante regolamenti adottati dai propri Organi e sottoposti ad approvazione ministeriale. L’Enasarco è un ente privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509/94 che eroga pensioni di vecchiaia, inabilità, invalidità e superstiti integrative in favore degli agenti e rappresentanti di commercio. L’iscrizione all' Enasarco è obbligatoria per tutti gli agenti che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o che abbiano in Italia la sede o una qualsiasi dipendenza. L'obbligo di iscrizione riguarda, sia i singoli agenti che quelli che operano in forma di società ed associazione essendo illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali (art. 2 del regolamento). L'inizio o la cessazione del rapporto d'agenzia debbono essere comunicate dal preponente entro 30 giorni, con dettagliate informazioni relative all'agente (art. 3 del regolamento). Per tutte le somme dovute all'agente in dipendenza del rapporto d'agenzia, è dovuto all'Enasarco un contributo previdenziale complessivo pari al 13,5% delle somme spettanti (anche se non ancora pagate). Patronato INCA CGIL Veneto I contributi predetti sono posti a carico, per metà, dell'agente e per metà del preponente e sono dovuti sino ad un massimale provvigionale diversificato a seconda che l'agente sia monomandatario o plurimandatario. E' comunque dovuto un minimo contributivo annuo. Per gli agenti illimitatamente responsabili che operino in forma societaria o associativa, il contributo si ripartisce con tutti gli altri soci illimitatamente responsabili in proprorzione alle quote rispettivamente detenute. Il contributo a Enasarco, in caso di utilizzo di agenti operanti in forma di SPA o SRL, è posto esclusivamente a carico del preponente, senza la previsione di un massimale e con aliquote decrescenti per scaglioni di fatturato (art. 4 del regolamento). Il massimale provvigionale Enasarco non è frazionabile nell'anno, il minimale si (artt. 5 e 6 del regolamento). Il versamento dei contributi è curato, anche per la quota a carico dell'agente, dal preponente in quattro rate trimestrali. Il preponente, in sede di versamento dei contributi, è tenuto a compilare una distinta di versamento e a dare successiva informazione del versamento effettuato all'agente interessato (art. 7 del Regolamento). In caso di cessazione del rapporto d'agenzia, l'agente che abbia conseguentemente sospeso l'attività, può essere ammesso alla prosecuzione volontaria della contribuzione a Enasarco versando un contributo volontario annuo pari alla media (comprensiva della quota a carico del preponente) dei contributi versati negli ultimi 3 anni anche non consecutivi. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla sospensione ed è accolta se l'agente possiede un'anzianità contributiva e di iscrizione a Enasarco di almeno sette anni, anche non consecutivi, con tre anni di contribuzione ed iscrizione maturati nell'ultimo quinquennio. L'Enasarco, ricevuta la domanda di prosecuzione volontaria, comunica all'interessato l'ammontare del contributo annuo dovuto. L'agente, ricevuta comunicazione dell'onere da parte dell'Enasarco, deve sottoscrivere, entro il termine di 90 giorni, un apposito modulo provvedendo contestualmente a corrispondere, in unica soluzione, i contributi volontari relativi all'anno in corso (artt.9 e 10 del regolamento). E' anche ammessa la copertura di periodi contributivi scoperti per omissioni da parte della preponente, nel caso in cui quest'ultima sia fallita o sottoposta a procedura concorsuale. PENSIONE DI VECCHIAIA La pensione di vecchiaia viene erogata da Enasarco a condizione che gli agenti abbiano compiuto il 65° anno d'età (per gli uomini) ed il 60° (per le donne) e che abbiano maturato almeno 20 anni d'anzianità contributiva. L'ammontare della pensione di vecchiaia è calcolato, con riferimento alle anzianità contributive maturate successivamente al 1.1.2004, secondo il metodo contributivo, attraver- pag.2 so la trasformazione in rendita del montante dei contributi versati. La trasformazione in rendita avviene mediante l'applicazione di un coefficiente di trasformazione variabile in relazione all'età d'accesso al pensionamento. Con riferimento alle anzianità contributive antecedenti, si applica il previgente sistema di calcolo (artt. 13,14 e 15 del regolamento). LA DECORRENZA La pensione di vecchiaia Enasarco decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti se la domanda viene inoltrata entro un anno dalla maturazione dei requisiti stessi. In caso contrario la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (art. 18 del regolamento). I SUPPLEMENTI Sono previsti supplementi di pensione da liquidarsi da parte di Enasarco al compimento del settantesimo anno da parte dell'agente e comunque non prima del trascorrere di un quinquennio dalla data del pensionamento a condizione che cessino tutti i rapporti d'agenzia. Il supplemento si calcola secondo il metodo contributivo (art. 19 del regolamento). PENSIONI DI INABILITA’ L'Enasarco corrisponde pensioni d'inabilità in favore degli agenti che, in costanza di rapporto assicurativo, a causa d'infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (inabilità) e che, conseguentemente, sciolgano tutti i contratti d'agenzia. E' necessario il possesso di un requisito contributivo quinquennale di cui almeno un anno maturato nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda. La decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o al primo giorno del mese successivo all'effettiva cessazione di tutti i rapporti d'agenzia se successiva (art. 20 del Regolamento). PENSIONI DI INABILITA’ PARZIALE La pensione d'invalidità parziale viene corrisposta se l'agente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto o aggravatosi dopo l'iscrizione, Patronato INCA CGIL Veneto subisca una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore a due terzi. In tal caso è richiesta un'anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre anni maturati nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda. La decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Le pensioni d'invalidità e d'inabilità si calcolano così come le pensioni di vecchiaia, con riferimento all'anzianità assicurativa effettivamente maturata ed ai contributi effettivamente ma la pensione d'invalidità viene proporzionalmente diminuita in relazione al grado d'invalidità (artt. 20 e 21 del Regolamento). La pensione d'invalidità, su richiesta, può essere trasformata in pensione di vecchiaia al raggiungimento dei relativi requisiti assicurativi e contributivi (art. 25 del Regolamento). PENSIONI DI REVERSIBILITA’ / INDIRETTE L'Enasarco corrisponde pensioni di reversibilità di tutti i trattamenti pensionistici diretti e pensioni indirette. Le pensioni indirette sono corrisposte ai superstiti di iscritto che abbia maturato un requisito contributivo complessivo di almeno cinque anni di cui uno nell'ultimo quinquennio o i requisiti contributivi e d'iscrizione per la pensione di vecchiaia (art. 26 del Regolamento). La pensione ai superstiti erogata da Enasarco spetta: al coniuge, ai figli fino al 18° anno di età PATRONATO INCA-CGIL Legge 30 marzo 2001, n. 152 Recapiti telefonici: ∗ Belluno: 0437 942 553 ∗ Mestre: 041 549 13 56 ∗ Padova: 049 894 42 90 ∗ Rovigo: 0425 377 325 ∗ Treviso: 0422 409 211 ∗ Verona: 045 867 46 29 ∗ Vicenza: 0444 564 844 pag.3 ovvero ai maggiorenni permanentemente inabili a proficuo lavoro ai figli fino al 26° qualora siano studenti universitari e risultino a carico del genitore al momento del decesso in mancanza di coniuge e figli, ai genitori a carico del dante causa, in mancanza anche dei genitori ai fratelli celibi o sorelle nubili inabili e a carico del dante causa (art. 28 del Regolamento). La pensione ai superstiti è liquidata: nella misura del 60% della diretta in favore del coniuge (con una maggiorazione del 20% fino ad un massimo del 100% della pensione diretta per ogni figlio a carico minorenne o inabile al proficuo lavoro); in assenza del coniuge, nella misura del 70% in favore del figlio minorenne o inabile a proficuo lavoro con una maggiorazione del 10% fino alla misura massima del 100% per ogni ulteriore figlio minorenne o inabile a proficuo lavoro. Nel caso in cui i beneficiari risultano i genitori, le aliquote sono pari al 15% per un genitore e al 30% per due, mentre per fratelli e/o sorelle le aliquote sono del 15% per 1 fratello e del 30% per 2 o più fratelli (art. 27 del Regolamento di previdenza). La decorrenza della pensione ai superstiti è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso. E' prevista la revoca del trattamento ai superstiti nel caso in cui il coniuge passi a nuove nozze ovvero nel caso in cui cessi lo stato di inabilità che ne aveva determinato la concessione, sono anche previste specifiche norme anti cumulo. Nel caso in cui la preponente abbia omesso di versare i contributi che siano successivamente prescritti è possibile coprire il relativo periodo d'anzianità assicurativa e contributiva mediante il versamento a Enasarco di un importo pari alla rendita che spetterebbe all'iscritto in riferimento ai contributi omessi (art. 39 del Regolamento). Nel caso di omesso versamento dei contributi da parte della preponente, sono dovute sanzioni in misura percentuale dei contributi omessi. La percentuale ha valore progressivamente crescente a seconda della gravità dell'infrazione e viene diminuita in relazione al successivo comportamento della preponente (c.d. ravvedimento operoso). L'infrazione è più o meno grave a seconda che l'omissione risulti accertabile dall'Enasarco sulla base delle denunce obbligatorie effettuate o che, al contrario, sia connessa a denunce omesse o non conformi al vero. La sanzione è diminuita nel caso in cui l'infrazione sia commessa in riferimento a norme sulla quali via sia con- Patronato INCA CGIL Veneto trasto interpretativo in sede giudiziale (art. 38 del regolamento). E' prevista la possibilità di conseguire la restituzione dei contributi versati fino al 2003 (decurtati di un'aliquota percentuale) al compimento dell'età pensionabile senza aver maturato il diritto a pensione. ESTRATTO CONTO La Fondazione Enasarco, nel trimestre successivo alla data di approvazione del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario, provvede ad inviare annualmente sia alle ditte preponenti che agli agenti un estratto conto. L'estratto conto agente riporta tutti i contributi previdenziali, assistenziali e F.I.R.R. versati dalle varie ditte mandanti e contabilizzati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonchè il relativo tasso di rivalutazione del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto. Si precisa che gli interessi calcolati in base al tasso di rivalutazione, vengono corrisposti agli agenti solo in sede di liquidazione Firr, ed esclusivamente per i mandati di agenzia cessati dopo il 31 dicembre 1990 e per i versamenti contabilizzati entro la data di vigenza dei mandati stessi. L'estratto conto ditta evidenzia gli importi contabilizzati sui conti dei vari agenti e quelli ancora in sospeso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. ATTENZIONE: è indispensabile che eventuali discordanze siano tempestivamente comunicate alla Fondazione. Prosecuzione volontaria dei versamenti al solo fondo previdenza L'agente che interrompa, temporaneamente o definitivamente, la propria attività di agenzia commerciale può essere ammesso alla prosecuzione volontaria dei versamenti al solo fondo previdenza. Per essere ammessi alla prosecuzione volontaria é necessario che siano già stati coperti almeno 7 anni, anche non consecutivi, di anzianità contributiva, di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la sospensione o la cessazione dell'attività . Per la determinazione dell'anzianità contributiva, valida ai fini pensionistici, qualora il mandato abbia inizio o termine in corso d'anno, si considerano coperti solo i trimestri di effettiva durata del rapporto. I versamenti volontari possono, pertanto, essere effettuati anche per i trimestri privi di contribuzione obbligatoria purché successivi alla cessazione di tutti i mandati di agenzia. La relativa domanda (corredata dalla dichiarazione di cessazione rapporto rilasciata dalla ditta ultima rappresentata e da autocertificazione attestante i periodi di attività , le ditte rappresentate, il tipo e modalità di svolgimento del mandato ecc.) deve essere inoltrata, a mezzo raccomandata AR, alla Fon- pag.4 dazione Enasarco – Servizio Contribuzioni CON/REV improrogabilmente entro due anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto. Alla prosecuzione volontaria non sono ammessi gli iscritti già pensionati della Fondazione o che, comunque, alla data di richiesta siano in possesso dei requisiti contributivi necessari per ottenere il pensionamento. L'importo da versare annualmente é determinato dalla media dei versamenti affluiti sul conto previdenziale del richiedente negli ultimi 3 anni anche non consecutivi di attività e non può comunque essere inferiore all’ammontare minimo del contributo previsto per il monomandatario, in atto alla data del versamento. L’accoglimento o la reiezione dell’istanza viene comunicata dalla Fondazione a mezzo raccomandata AR. In caso di accoglimento, pena la decadenza dal diritto, entro il termine tassativo di 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento, l’agente deve sottoscrivere e inviare apposito modulo di impegno e versare i contributi relativi all'anno in cui viene rilasciata l'autorizzazione. Entro i successivi 90 giorni dall’invio di tale modulo devono essere eseguiti i pagamenti utili per la copertura dei periodi pregressi autorizzati e per i quali si intende contribuire. I pagamenti delle annualità future, sia in forma rateale che in un’unica soluzione, devono essere improrogabilmente effettuati entro il 30 novembre dell'anno a cui si riferisce il versamento. Il versamento dei contributi volontari deve essere effettuato esclusivamente sul c/c postale n. 771014 intestato a Fondazione Enasarco - Versamenti Volontari - Via A. Usodimare, 31 - 00154 ROMA. La causale del versamento deve riportare i seguenti dati identificativi: n. matricola - n. di autorizzazione - anno/trimestre a cui si riferisce il versamento. Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa in ogni caso con la ripresa dell'attività di agenzia commerciale o con il conseguimento del requisito contributivo minimo previsto per ottenere le prestazioni previdenziali erogate dalla Fondazione. Fino al 31/12/2005 (con decorrenza dall’anno in corso alla data della richiesta) l’ammissione alla contribuzione volontaria, fino al conseguimento dei requisiti contributivi minimi per accedere alla pensione di vecchiaia, é estesa anche gli agenti che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 15 anni all’ 01.10.1998 e di almeno 18 anni al 31/12/2003 e che, a tali date, abbiano cessata l’attività di agenzia senza esercitare il diritto alla prosecuzione volontaria. Liquidazione Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR) L'indennità Risoluzione Rapporto viene liquidata dalla Fondazione ENASARCO all'agente all'atto della cessazione del rapporto con la ditta o le ditte mandanti.