straordinario, banca ore, lavoro supplementare
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straordinario, banca ore, lavoro supplementare
www.fisacfc.it Coordinamento Provinciale www.fisac.it www.cgil.it [email protected] STRAORDINARIO, BANCA ORE, LAVORO SUPPLEMENTARE AREE PROFESSIONALI: Il nuovo CCNL 8 dicembre 2007, prevede delle novità per i PART TIME, introducendo la possibilità di utilizzo della banca ore. In particolare è previsto che “in alternativa al compenso per lavoro supplementare il lavoratore/lavoratrice può optare per fruire di permessi a recupero secondo il meccanismo della banca delle ore ……….” Si tratta di una importante novità, che consente ai dipendenti a part-time di coniugare le proprie esigenze in termini di disponibilità di orario con le esigenze determinate dai ritmi e dalle scadenze di lavoro. Se non si procede alla scelta del meccanismo della Banca Ore le prestazioni supplementari (quelle effettuate nel normale orario di lavoro 8,15/13,30 – 14,45/17) continuano ad essere retribuite come ore di normale lavoro. Per quanto riguarda i meccanismi di utilizzo della banca ore, nulla è variato rispetto all’attuale. È stata confermata la validità dei termini di recupero nei 24 mesi successivi alla maturazione della prestazione (con ulteriori sei mesi se non fosse stato possibile il recupero). A questo proposito ricordiamo che i Criteri di recupero prevedono: - Entro 6 mesi dall’accantonamento dei permessi in B.O. la fruizione deve essere concordata con l’Azienda. Trascorso tale termine l’utilizzo avviene con il seguente preavviso: ⇒ 1 giorno lavorativo, nel caso di permesso orario; ⇒ 5 giorni lavorativi, nel caso di permesso tra 1 e 2 giorni; ⇒ 10 giorni lavorativi, nel caso di permesso superiore a 2 giorni. Ribadiamo la necessità (anche ai fini INAIL) di segnare tempestivamente prima dell’uscita, le prestazioni aggiuntive con le apposite procedure aziendali. LAVORO STRAORDINARIO e DETASSAZIONE: Il CCNL prevede la possibilità, per chi lavora a tempo pieno, di optare per il recupero o per il compenso per lavoro straordinario dopo le prime 50 ore (ivi comprese le 23 ore di riduzione oraria annua). Ora, il decreto legge del 27 maggio, all’articolo 2 prevede norme sulla detassazione dello straordinario, dei premi, del lavoro supplementare e delle clausole elastiche dei part-time. In sintesi il provvedimento, di natura sperimentale, prevede l’assoggettamento all’aliquota del 10%, e l’esclusione dalla base di calcolo per la determinazione del reddito ai fini fiscali , delle ore prestate a titolo di straordinario, di supplementare e di esecuzione di clausola elastica per i part-time, e dei premi collegati all’andamento economico dell’impresa. Le agevolazioni fiscali sono previste per quanti non eccedano, per il 2007, il reddito di 30mila Euro, e sono limitate ad un tetto di 3000 Euro. E’ fatta salva, anche, la facoltà del lavoratore di non usufruire di queste disposizioni, restando nell’ambito di applicazione delle regole precedenti. Cessano invece tutte le esenzioni fiscali per le erogazioni liberali, nei limiti di 250 Euro, (tra cui rientrano anche i “pacchi dono natalizi” e cose analoghe) e, i sussidi occasionali per le vittime di usura e di estorsione QUADRI DIRETTIVI: Il CCNL non ha variato nulla in proposito. Resta confermato che “La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell’ambito di un rapporto fiduciario. La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con l’orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3ª area professionale addetto all’unità di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di “autogestione” individuale che tengano conto delle esigenze operative.” Ricordiamo che il CCNL 12 febbraio 2005 prevede che l’azienda debba operare per favorire il recupero dei QD titolari di filiale. (Art. 78 CHIARIMENTI A VERBALE) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE NON RECUPERATE DAI QUADRI DIRETTIVI: Si tratta di una possibilità per coloro che non fossero in grado di effettuare il recupero. In questo caso permane la disposizione del CCNL che prevede, in presenza di un impegno temporale particolarmente significativo durante l’anno, che l’azienda valuti su richiesta del dipendente una apposita erogazione da corrispondere a cadenza annuale alla data prevista per l’erogazione del premio aziendale. Si suggerisce di inviare le richieste in contemporanea con l’attribuzione del giudizio professionale. DAL PROSSIMO 1° LUGLIO SCATTA L’AUMENTO CONTRATTUALE DELLO 0,85%: Retribuzioni in essere dal 1 luglio 2008 0 4°livello Quadri Direttivi 3a Area Prof.le 2a Area Prof.le 1a Area Prof.le 3.738,86 1 3.843,58 2 3.948,30 coefficiente incremento tabelle 3 4.053,02 4 4.157,74 5 4.262,46 6 4.367,18 7 4.471,90 8 4.576,62 1,0085 9 scatti 10 1 11 12 4.681,34 3°livello 3.167,07 3.271,79 3.376,51 3.481,23 3.585,95 3.690,67 3.795,39 3.900,11 4.004,83 4.109,55 2°livello 2.827,18 2.874,52 2.921,86 2.969,20 3.016,54 3.063,88 3.111,22 3.158,56 3.205,90 3.253,24 3.300,58 3.347,92 3.395,26 1°livello 2.659,61 2.706,95 2.754,29 2.801,63 2.848,97 2.896,31 2.943,65 2.990,99 3.038,33 3.085,67 3.133,01 3.180,35 3.227,69 4°livello 2.332,42 2.379,76 2.427,10 2.474,44 2.521,78 2.569,12 2.616,46 2.663,80 2.711,14 2.758,48 2.805,82 2.853,16 2.900,50 3°livello 2.169,62 2.216,96 2.264,30 2.311,64 2.358,98 2.406,32 2.453,66 2.501,00 2.548,34 2.595,68 2.643,02 2.690,36 2.737,70 2°livello 2.047,32 2.094,66 2.142,00 2.189,34 2.236,68 2.284,02 2.331,36 2.378,70 2.426,04 2.473,38 2.520,72 2.568,06 2.615,40 1°livello 1.940,90 1.988,24 2.035,58 2.082,92 2.130,26 2.177,60 2.224,94 2.272,28 2.319,62 2.366,96 2.414,30 2.461,64 2.508,98 3°livello 1.823,37 1.863,90 1.904,43 1.944,96 1.985,49 2.026,02 2.066,55 2.107,08 2.147,61 2.188,14 2.228,67 2.269,20 2.309,73 2°livello 1.753,17 1.786,29 1.819,41 1.852,53 1.885,65 1.918,77 1.951,89 1.985,01 2.018,13 2.051,25 2.084,37 2.117,49 2.150,61 1°livello 1.705,84 1.738,96 1.772,08 1.805,20 1.838,32 1.871,44 1.904,56 1.937,68 1.970,80 2.003,92 2.037,04 2.070,16 2.103,28 Liv. Un. 1.631,19 1.655,30 1.679,41 1.703,52 1.727,63 1.751,74 1.775,85 1.799,96 1.824,07 1.848,18 1.872,29 1.896,40 1.920,51 Liv. Un. 1.588,30 1.611,21 1.634,12 1.657,03 1.679,94 1.702,85 1.725,76 1.748,67 1.771,58 1.794,49 1.817,40 1.840,31 1.863,22