Contratto tipo per Quadri - Petracci

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Contratto tipo per Quadri - Petracci
Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it
Contratto tipo per Quadri
Definizione e inquadramento
1. Declaratoria: appartengono alla categoria dei quadri, in ottemperanza a quanto
previsto dalla legge 190 del 1985, i lavoratori/trici che pur non appartenendo alla
categoria dei dirigenti svolgano in via continuativa a prevalente funzioni direttive
che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione
professionale e di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi
dell’impresa nell’ ambito di strategie e programmi definiti.
2. Tali funzioni e compiti possono prevedere l’esercizio di poteri di discrezionalità
decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento
di risorse e persone, di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza
dell’impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, restando
escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.
Fungibilità – Sostituzioni
1. In considerazione di esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine
di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior
interscambio nei compiti in impresa, può essere attuata la piena fungibilità,
nell’ambito della categoria dei quadri, ove questa sia eventualmente suddivisa in
più livelli.
2. Ai sensi dell’art.6 lg 190/85, l’assegnazione del lavoratore/trici alla categoria dei
quadri diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di 3 mesi, o per quello
superiore fissato dai singoli contratti di categoria, salvo che sia avvenuta in
sostituzione di lavoratori/trici assenti con diritto alla conservazione del posto.
3. Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della sostituzione, fino
all’attribuzione del livello o al rientro dell’assente, l’assegno contrattuale inerente al
livello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente il lavoratore/trice è
stato chiamato ad esplicare.
Trattamento economico
1. Le voci che compongono il trattamento economico dei quadri sono le seguenti:
a. Stipendio
b. Scatti anzianità
c. Indennità varie (a seconda del tipo di ccnl applicato)
d. Indennità di funzione
e. Fringe benefits
2. Stipendio: composto da minimo mensile più contingenza, non è dovuto alcun
compenso speciale sotto forma di straordinario, per il tempo necessario al regolare
funzionamento dei servizi affidati al quadro, qualora questi presti servizio anche
fuori dell’orario normale di lavoro, salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi. Esso
sarà suddiviso sulla base del divisore orario o giornaliero del singolo CCNL.
3. Scatti di anzianità: vengono riconosciuti con cadenza triennale; quattro anni per il
primo scatto per tutti i casi di assunzione. Ogni scatto decorre dal primo giorno del
mese in cui matura. Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da
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precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono
essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
Indennità varie: tra le varie indennità previste per la retribuzione dei quadri a
seconda del ccnl di categoria applicato si hanno: indennità di cassa, trasferta, di
ruolo chiave, di turno notturno (la quale viene erogata in misura intera qualora la
prestazione sia compresa per oltre due ore tra le 22 e le 06, e, in misura pari alla
metà qualora la stessa sia durata fino alle due ore.), di rischio.
Indennità di funzione: l’indennità di funzione è previsto dalla maggior parte dei ccnl
per remunerare le particolari caratteristiche tecniche e professionali della categoria,
nonchè eventuali prestazioni effettuate al di fuori del normale orario di lavoro.
In alcuni casi l’azienda può corrispondere un’apposita somma a fronte di un
impegno temporale particolarmente significativo durante l’anno.
Assistenza sanitaria integrativa, per i quadri essa è destita da QUAS (Cassa
Assistenza Sanitaria Quadri) è ripartita con una quota a carico dell’azienda ed una
del quadro. La cassa non assiste i familiari.
Fringe Benefits: retribuzione in natura in aggiunta alla retribuzione ordinaria, es
cellulare e/o auto aziendale e altri beni e servizi.
Formazione- Sviluppo professionale
1. ai quadri è riconosciuta la possibilità di interventi formativi atti a favorire adeguati
livelli di preparazione ed esperienze professionali, quale supporto alle
responsabilità affidate. In particolare la formazione di quest’area deve mirare allo
sviluppo delle competenze gestionali, di coordinamento e di attuazione integrata dei
processi produttivi e/o organizzativi.
2. In tema di sviluppo professionale viene garantito il pieno coinvolgimento sindacale.
3. E’ previsto un contributo annuo a favore di QUADRIFOR (Istituto per lo sviluppo
della formazione dei quadri).
Prestazione lavorativa
1. La prestazione lavorativa dei quadri deve risultare orientata al raggiungimento di
obiettivi e risultati prefissati, nell’ambito di un rapporto fiduciario.
2. La prestazione si effettua di massima in correlazione con il normale orario di lavoro,
con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di
“autogestione” individuale che tengano conto delle esigenze operative.
3. Ove il quadro sia chiamato a prestare la propria attività lavorativa, per esigenze
eccezionali, nei giorni festivi nonchè di sabato o altro giorno settimanale destinato
al riposo, l’impresa esenterà l’interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie
prestazioni.
4. Periodo di prova: esso varia a seconda delle disposizioni dei singoli CCNL di
categoria, esso varia da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 6.
5. Preavviso per dimissioni e licenziamento: varia sulla base degli anni di anzianità e
dei limiti imposti dai CCNL di categoria. I giorni si intendono per calendario. I
Termini di preavviso decorrono dal 1° o 16° giorno di ciascun mese. L’eventuale
indennità di mancato preavviso è equivalente all’importo della retribuzione di fatto
corrispondente al periodo di preavviso, comprensiva dei ratei di 13ma e 14ma
mensilità.
Responsabilità civile e penale
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1. ai quadri è riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa a carico del datore
di lavoro, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili
o penali per fatti connessi con l’esercizio delle funzioni svolte. L’azienda è tenuta
altresì ad assicurare ai quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi,
conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Trasferimenti
1. Solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, l’impresa può
trasferire il quadro in unità produttive situate in comune diverso. Nel disporre del
trasferimento l’impresa dovrà tener conto anche delle condizioni personali e
familiari dell’interessato.
2. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni di urgenza non lo consentano, viene
disposto dall’impresa con un ragionevole preavviso variabile a seconda della
condizioni familiari del dipendente.
3. Ove non sia possibile rispettare il suddetto termine di preavviso, restando il
trasferimento operativo, il quadro beneficerà di un’erogazione commisurata a tante
diarie per quanti sono i giorni di preavviso non fruito.
4. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza al quadro spetta il
rimborso delle seguenti spese per se e la sua eventuale famiglia: spese effettive di
viaggio, per il trasporto mobilio,bagagli e relativa assicurazione; per eventuale
perdita del canone di locazione con il massimo di un anno, ove non sia stato
possibile sciogliere la precedente locazione o far luogo a sub-locazione; e
dell’eventuale differenza di canone di locazione per un alloggio dello stesso tipo di
quello occupato nella località di provenienza.
5. L’impresa direttamente o mediante terzi può fornire al quadro l’alloggio nella nuova
sede di residenza, stipulando con lo stesso un contratto di locazione o sublocazione. L’alloggio in parola deve avere le stesse caratteristiche dell’alloggio di
provenienza.
6. Il quadro che possieda una certa età e maturato una certa anzianità lavorativa,
esse variano nel singolo CCNL di categoria, in caso di gravi e comprovati motivi
può opporsi al trasferimento, con possibilità di ricorso al collegio di conciliazione e
arbitrato, nei casi in cui l’azienda, nonostante ciò, decidesse di confermare il
trasferimento.
Innovazioni e invenzioni
1. Ferme restando le disposizioni di cui al libro V titolo IX del codice civile e le leggi
speciali vigenti in materia, i contratti collettivi possono definire le modalità tecniche
di valutazione e l’entità del corrispettivo economico dell’utilizzazione, da parte
dell’impresa, sia delle innovazioni di rilevante importanza, nei metodi o nei processi
di fabbricazione ovvero nell’organizzazione del lavoro, sia delle invenzioni fatte dai
quadri, nei casi in cui le predette innovazioni o invenzioni non costituiscano oggetto
della prestazione di lavoro dedotta in contratto.
2. Previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di
pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni sui lavoro compiuti dagli
stessi in relazione alle specifiche attività svolte.
Dott.ssa Demelzia Cardellicchio
Dott. Valerio Viglianisi
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