IMU - Comune di Lazzate

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IMU - Comune di Lazzate
COMUNE DI LAZZATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2016
(TASI – TARI - IMU )
TASI:.
dal 1 gennaio 2016 è stata abolita la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale
e relative pertinenze. Nel Comune di Lazzate non è dovuta la TASI per nessuna unità
immobiliare.
TARI:
il Comune di Lazzate provvederà a recapitare direttamente ai contribuenti gli avvisi di
pagamento completi delle informazioni sul tributo e i modelli F24 precompilati per effettuare il
pagamento.
Scadenze rate:
1 rata o rata unica : 16 giugno 2016
2 rata : 16 settembre 2016
3 rata : 16 dicembre 2016
IMU: Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) - art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in
Legge n. 214/2011 s.m.- D.Lgs. n.23/2011- D.Lgs. 504/1992-
SOGGETTI CHE DEVONO PAGARE L’ IMU 2016
Il proprietario, l'usufruttuario, il titolare del diritto d'uso, il titolare del diritto di abitazione, il titolare
del diritto di enfiteusi, il titolare del diritto di superficie, inoltre il locatario finanziario e il
concessionario di aree demaniali dei sottoelencati immobili:
 Abitazioni principali accatastate nella categoria A/1 o A/8 o A/9 e relative pertinenze
(non sono soggette a IMU le abitazioni principali accatastate nelle categorie diverse
da quelle sopra indicate e le relative pertinenze)
 Terreni agricoli
 Aree fabbricabili
 Altri fabbricati (seconde abitazioni, uffici – negozi – opifici – immobili di categoria C/2
–C/6 - C/7 oltre alla prima unità e non pertinenziali alla abitazione principale ecc.).
Sono altresì equiparate all’abitazione principale:
 l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o
disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani residenti
all'estero e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza - art. 9-bis D.L.
47/2014, purchè non locate o date in comodato d'uso
ESCLUSIONE DALL’IMU
 Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad
abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari ivi incluse quelle
appartenenti a studenti universitari soci assegnatari
 Alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008
 Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
 Unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente nel comparto di sicurezza (Forze armate -Forze di polizia – Vigili del fuoco
ecc.)
 Fabbricati rurali strumentali
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
Terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali IAP e coltivatori
diretti CD
ESENZIONI DALL’IMU
 Gli immobili di cui all’art 7 comma 1 lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92
(fabbricati classificati nelle categorie da E1 a E9, fabbricati destinati a usi culturali,
all’esercizio del culto, di proprietà della Santa Sede, fabbricati appartenenti a Stati esteri
esenti sulla base di accordi internazionali, terreni agricoli ricadenti in zone di montagna o
di collina, immobili posseduti da soggetti pubblici e privati diversi dalle società che
svolgono con modalità non commerciali attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di
ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive)
 Gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce)
 Gli immobili posseduti ed utilizzati dagli Enti non commerciali per le attività di ricerca
scientifica
VERSAMENTI IMU
Prima rata o rata unica scadenza 16/06/2016 è eseguito sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti
nell’anno 2016, deliberate dal Consiglio Comunale con atto n. 18 del 27/04/2016
Seconda rata scadenza 16/12/2016 è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
eventuale conguaglio sulla prima rata versata sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per
l'anno 2016.
Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo e il codice comune di seguito riportati, mediante il MODELLO F24 compilando la sezione “ IMU e altri tributi locali”.
CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI LAZZATE: E504
CODICI TRIBUTO:
3912
IMU per abitazioni principali classificate nelle categorie
catastali A1-A8 – A9 e relative pertinenze – quota Comune
3914
IMU terreni – quota Comune
3916
IMU aree fabbricabili – quota Comune
3918
IMU altri fabbricati – quota Comune
3925
IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D – quota Stato
3930
IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D – quota Comune
L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro/ANNO.
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato per arrotondamento all’euro per difetto se la frazione
è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Poiché per ogni
tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l’arrotondamento all’unità deve essere
effettuato per ciascun rigo del modello F24.
Gli Enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate, di cui le prime due di importo pari
ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente.
Scadenze delle rate:
 la prima rata entro il 16 giugno 2016;
 la seconda entro il 16 dicembre 2016;
 la terza rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno 2017
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MODALITA' di CALCOLO ACCONTO I.M.U 2016
ALIQUOTE
deliberate con atto
C.C. n. 18/16
TIPO DI IMMOBILE
0,5
per cento
- Abitazione principale accatastate nella cat. A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze
(nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7).
0,9
per cento
- Terreni agricoli
- Aree fabbricabili
- Altri fabbricati
- Alloggi locati a canone concordato e relative pertinenze con il beneficio della
riduzione dell'imposta al 75%
- unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti di
primo grado ( genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale a
condizione che il contratto di comodato sia registrato e il comodante risieda
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato
l'immobile concesso in comodato. L'immobile concesso in comodato sarà soggetto
ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50%.
Aliquota agevolata per:

0,76
per cento
gli immobili che rientrano nella categoria catastale C1 (negozi e
botteghe) di superficie complessiva non superiore a 100 mq, utilizzati
direttamente dai soggetti passivi IMU;

gli immobili che rientrano nella categoria catastale C3 adibiti a laboratori
per arti e mestieri di superficie complessiva non superiore a 200 mq., utilizzati
direttamente dai soggetti passivi IMU.
Per immobili utilizzati direttamente si intendono gli immobili non locati in cui
l’attività commerciale e artigianale viene condotta direttamente dal soggetto passivo
IMU. Tali soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IMU.
DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PER RELATIVE PERTINENZE
per l’abitazione principale (luogo in cui vi sia residenza e dimora
abituale) cat. A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze sono rapportate
al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e
in caso di possesso da parte di più soggetti passivi la detrazione
spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo indipendentemente dalla quota di possesso (esempio: abitazione principale
Euro
per n. 4 persone, che debbono essere comunque titolari di una quota
200,00
di proprietà o diritto di godimento dell’immobile, la detrazione di
€ 200 va divisa per 4, € 50 ciascuno).
Tale detrazione si applica ANCHE agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi
le stesse finalità degli IACP.
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DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE IMU
Per i Fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è ottenuta moltiplicando la rendita catastale,
vigente in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5%, per i relativi moltiplicatori, secondo la seguente formula: Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore
Categoria catastale
A (escluso A10) C/2 C/6 C/7 (pertinenze)
B – C/3 – C/4 –C/5
A/10 – D/5
D (escluso D/5)
C/1
Moltiplicatore
160
140
80
65 dal 1/01/2013
55
Per i terreni agricoli la base imponibile è ottenuta moltiplicando la rendita catastale, vigente in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 25%, per il moltiplicatore pari a 135,
secondo la seguente formula: Valore imponibile = reddito dominicale x 1,25 x 135
Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio (Il
Comune con deliberazione G.C. n. 25/2012, pubblicata sul sito comunale www.lazzate.com, ha stabilito il valore delle aree).
Il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76% è riservata allo Stato.
Sul sito del Comune di Lazzate www.lazzate.com, nella sezione "tributi on line", in " lazzate
digitale" è disponibile il calcolatore IMU che consente sia il calcolo che la stampa del modello
F24 per il versamento.
DICHIARAZIONE IMU
Deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o sono
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetti
anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi
dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
I modelli di dichiarazione sono disponibili presso l'Ufficio Tributi e sono anche scaricabili dal sito
comunale www.lazzate.com
Gli Enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica secondo le
modalità stabilite da un apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con scadenza
30/06 dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai
fini della determinazione dell’imposta.
SONO OBBLIGATI A CONSEGNARE LA DICHIARAZIONE ENTRO IL 30/06/2017 PER
BENEFICIARE DELL’ESENZIONE IMU:




gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce)
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
l'immobile, purché non sia censito in una delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduto, e non
concesso in locazione, dal personale in servizio permanente nel comparto di sicurezza (Forze
armate - Forze di polizia – Vigili del fuoco ecc.)
gli immobili per i quali i soggetti d’imposta possono usufruire di agevolazioni e riduzioni come da
Regolamento comunale.
Per informazioni: UFFICIO TRIBUTI-Piazzetta Don A. Parenti, 1 – da lunedì a sabato dalle ore
9,00 alle ore 12,00 – tel/fax 02.96721117 - e-mail: [email protected]
Lazzate, 17/05/2016
Il Responsabile del Tributo
dott.ssa Lorena Galli
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