Caratteristiche Il lavoro a tempo parziale (part-time)

Transcript

Caratteristiche Il lavoro a tempo parziale (part-time)
Tipologia
Caratteristiche
Durata
Formalità
contrattuali
Trattamento
economico e
normativo
LAVORO PART-TIME
Lavoro subordinato (Legge Biagi)
Il lavoro a tempo parziale (part-time) si caratterizza per un orario
inferiore all'orario di lavoro normale (full-time: 40 ore) e stabilito
dal
contratto
individuale
di
lavoro.
Il rapporto a tempo parziale può essere:
• orizzontale quando la riduzione d'orario avviene su tutti i
giorni della settimana;
• verticale quando la prestazione è svolta a orario pieno solo
alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno (es. 8 ore
al giorno per tre giorni alla settimana, oppure 8 ore al
giorno le prime due settimane del mese);
• misto quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è
articolato combinando le modalità orizzontale e verticale.
E’ possibile per il lavoratore part-time contrarre più rapporti di
lavoro purchè non superi le 48 ore settimanali (60 in casi
particolari).
Può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato.
Il contratto deve essere stipulato per iscritto e deve contenere,
oltre alle normali clausole, quelle concordate a livello individuale:
- distribuzione dell’orario di lavoro;
- consenso per il lavoro supplementare (per part-time
orizzontale);
- consenso per il lavoro straordinario ( per part-time
verticale o misto);
- preavviso di almeno due giorni lavorativi per la variazione in
aumento dell’orario di lavoro.
Il lavoratore a tempo parziale ha diritto alla stessa retribuzione
oraria del lavoratore a tempo pieno, anche se la retribuzione,
l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio e
maternità vengono calcolati in maniera proporzionale al numero di
ore lavorate.
Ha diritto inoltre allo stesso trattamento normativo dei
lavoratori assunti a tempo pieno sotto tutti gli aspetti, come ad
esempio: la durata del periodo di ferie annuali, la durata del
congedo di maternità e del congedo parentale, il trattamento della
malattia e infortunio ecc.
Applicazione
Il rapporto a tempo parziale può essere stipulato dalla generalità
dei lavoratori e dei datori di lavoro.
La disciplina del lavoro a tempo parziale si applica interamente
anche al settore agricolo. Nel settore pubblico è possibile
ricorrere al lavoro part-time, ma non si applicano le modifiche
introdotte dalla riforma.
Strumenti di
flessibilità
Al fine di favorire l’utilizzo del part-time, la Riforma Biagi ha
introdotto i seguenti strumenti di flessibilità:
• Lavoro supplementare: è prestato oltre l'orario di lavoro
stabilito nel contratto part-time orizzontale, ma entro il
limite del tempo pieno (8 ore); quando il tempo pieno non sia
stato raggiunto è ammissibile anche nel part-time verticale
o misto. Il lavoratore deve esprimere, al momento della
sottoscrizione del contratto, il consenso al lavoro
supplementare; la mancanza del consenso non costituisce
mai un giustificato motivo di licenziamento. I contratti
collettivi stabiliscono il trattamento economico per le ore di
lavoro supplementare.
• Lavoro straordinario: è il lavoro prestato oltre il normale
orario di lavoro pieno settimanale ed è ammissibile solo nel
rapporto di lavoro part-time di tipo verticale o misto.
• Clausole elastiche: è concessa la facoltà per le parti del
contratto di prevedere clausole che consentano di ampliare
in maniera definitiva il numero di ore concordato. Se questa
possibilità non e' regolamentata dal contratto collettivo, le
prestazioni supplementari sono possibili solo con il consenso
del lavoratore. Tali clausole sono applicabili limitatamente al
part-time verticale o misto.
• Clausole flessibili: Le parti del contratto hanno la facoltà di
stipulare un patto, in forma scritta, avente come oggetto
una clausola flessibile.
Queste clausole consentono al datore di lavoro di spostare
unilateralmente la collocazione temporale della prestazione
concordata, nell'arco della settimana, del mese o
dell'anno. Viene tuttavia, garantito al lavoratore il preavviso
di almeno due giorni, la forma scritta, il diritto di speciali
compensazioni ed il rifiuto non puo' consentire il
licenziamento.
N.B. Il lavoro straordinario e supplementare, a differenza delle
Note
Normativa di
riferimento
clausole flessibili e elastiche, determinano solo un aumento
temporaneo della prestazione.
Il lavoratore part-time che volesse trasformare il suo rapporto
in full-time, ha diritto di precedenza nel caso il datore di lavoro
intendesse procedere a nuove assunzioni a tempo pieno.
Il lavoratore a tempo pieno ha invece il diritto a essere
informato dell'intenzione di procedere ad assunzioni a tempo
parziale per poter presentare domanda di trasformazione.
Il lavoratore affetto da patologie oncologiche ha il diritto di
trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time. Il
rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato
nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno quando il
lavoratore lo richieda.
Il lavoratore può rifiutare la trasformazione del contratto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa senza che ciò
costituisca giusta causa al licenziamento.
- Circolare ministeriale del 22 dicembre 2005 n. 40
- Circolare Ministero del lavoro delle politiche sociali n.
9/2004
- D. lgs 10 settembre 2003, n. 276 artt. 46 e 85, comma 2