Il contratto part-time - Comune di Castelfiorentino
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Il contratto part-time - Comune di Castelfiorentino
Tipologia Caratteristiche Durata Formalità contrattuali Trattamento economico e normativo LAVORO PART-TIME Lavoro subordinato Il lavoro a tempo parziale (part-time) si caratterizza per un orario inferiore all'orario di lavoro normale (full-time: 40 ore) e stabilito dal contratto individuale di lavoro. Il rapporto a tempo parziale può essere: • orizzontale quando la riduzione d'orario avviene su tutti i giorni della settimana; • verticale quando la prestazione è svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno, ossia l'attività è prestata solo in alcuni giorni della settimana con orario pieno o ridotto; • misto quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è articolato combinando le modalità orizzontale e verticale. L'attività è prestata solo in alcune settimane o in alcuni mesi dell'anno con orario pieno o ridotto. Di solito questa forma di lavoro interessa lavoratori assunti in particolari settori con elevate punte di stagionalità (es: alberghiero per il periodo estivo o invernale; settore alimentare durante la trasformazione dei prodotti agricoli) E’ possibile per il lavoratore part-time contrarre più rapporti di lavoro purchè non superi le 40 ore settimanali. Inoltre, il lavoratore deve godere di 11 ore di riposo giornaliero consecutive, pertanto il monte ore giornaliero complessivo, derivante da più rapporti di lavoro, non deve essere superiore alle 13 ore. Può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. La mancanza di tali indicazioni non comporta automaticamente la nullità del contratto. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto alla stessa retribuzione oraria del lavoratore a tempo pieno, anche se la retribuzione, l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio e maternità vengono calcolati in maniera proporzionale al numero di ore lavorate. Ha diritto inoltre allo stesso trattamento normativo dei lavoratori assunti a tempo pieno sotto tutti gli aspetti, come ad esempio: la durata del periodo di ferie annuali, la durata del Applicazione Strumenti di flessibilità congedo di maternità e del congedo parentale, il trattamento della malattia e infortunio ecc. Il rapporto a tempo parziale può essere stipulato dalla generalità dei lavoratori e dei datori di lavoro. La disciplina del lavoro a tempo parziale si applica interamente anche al settore agricolo. Nel settore pubblico è possibile ricorrere al lavoro part-time, ma non si applicano le modifiche introdotte dalla riforma. Al fine di favorire l’utilizzo del part-time, la Riforma Biagi ha introdotto i seguenti strumenti di flessibilità: • Lavoro supplementare: è prestato oltre l'orario di lavoro stabilito nel contratto part-time orizzontale, ma entro il limite del tempo pieno (8 ore); è ammissibile anche nel parttime verticale o misto, quando l’orario di lavoro è inferiore alle 8 ore giornaliere. Il datore deve necessariamente ottenere il consenso del lavoratore al lavoro supplementare; il consenso non è richiesto in presenza della contrattazione collettiva in materia. Il rifiuto del lavoratore di svolgere lavoro supplementare non costituisce mai un giustificato motivo di licenziamento. I contratti collettivi stabiliscono il trattamento economico per le ore di lavoro supplementare. • Lavoro straordinario: è il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro pieno settimanale ed è ammissibile solo nel rapporto di lavoro part-time di tipo verticale o misto. • Clausole elastiche: Possono essere previste nei contratti di lavoro part-time di tipo verticale e misto e consentono di ampliare il numero di ore di lavoro concordato. • Clausole flessibili: permettono di spostare la collocazione temporale della prestazione concordata. Le clausole elastiche e flessibili devono rispettare i seguenti princìpi: devono essere stipulate per iscritto, essere previste dai contratti collettivi, essere concordate con il lavoratore e il loro esercizio è subordinato al preavviso di 5 giorni a favore del lavoratore. La legge n.92/2012 (riforma Fornero) prevede che i contratti collettivi nazionali debbano regolare condizioni e modalità che consentano al lavoratore di richiedere l’eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili e elastiche. Inoltre la riforma prevede la possibilità per i lavoratori affetti da patologie oncologiche e i lavoratori studenti, di revocare il consenso alle clausole elastiche. Note Per trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale occorre un accordo scritto delle parti. È riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno (per l'espletamento delle stesse mansioni o equivalenti a quelle oggetto del contratto) al lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale (Dlgs 61/2000, art. 12 ter introdotto dalla L. 247/2007). Il lavoratore a tempo pieno ha invece il diritto a essere informato dell'intenzione di procedere ad assunzioni a tempo parziale per poter presentare domanda di trasformazione. È riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al lavoratore/trice per esigenze di cura dei familiari. Il lavoratore affetto da patologie oncologiche ha il diritto di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno quando il lavoratore lo richieda. E’ riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale al lavoratore/trice per esigenze di cura dei propri familiari. Normativa di riferimento Il lavoratore può rifiutare la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa senza che ciò costituisca giusta causa al licenziamento. • Legge 14 febbraio 2003, n. 30 • Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 • Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 • Decreto Legislativo 26 febbraio 2001, n. 100 • Legge 24 dicembre 2007, n. 247 • Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 • Circolare ministeriale 18 marzo 2004, n. 9 • Circolare ministeriale 23 dicembre 2005, n. 40 • Circolare Inps 13 marzo 2006, n. 41 • Circolare ministeriale 25 marzo 2008, n. 7 • Legge n.92 del 28 giugno 2012