Il contratto a tempo parziale (part-time)

Transcript

Il contratto a tempo parziale (part-time)
Il contratto a tempo parziale (part-time)
E' un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, caratterizzato
dallo svolgimento di un orario di lavoro inferiore a quello normale pari a 40 ore settimanali
o minor orario previsto dai contratti collettivi (disciplina aggiornata con le modifiche
introdotte dalla Legge 247/2007, articolo 1, comma 44 protocollo sul Welfare).
E' necessaria, al fine di provare l'esistenza di tale tipologia contrattuale, la forma scritta.
Il contratto deve contenere, altresì, la puntuale indicazione della durata della prestazione
lavorativa e della sua collocazione temporale, con riferimento al giorno, alla settimana, al
mese e all'anno.
In relazione alla collocazione temporale della prestazione lavorativa convenuta, il lavoro a
tempo parziale può assumere 3 diverse forme:
orizzontale: orario di lavoro ridotto rispetto al normale orario giornaliero;
verticale: orario di lavoro a tempo pieno ma solo in periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese o dell'anno;
misto: orario di lavoro combinato con le modalità del tempo parziale orizzontale e di quello
verticale.
Nel caso di adozione di clausole flessibili o elastiche nel rapporto di lavoro a tempo
parziale, le variazioni relative alla collocazione temporale della prestazione o all'aumento
dell'orario di lavoro concordato, di almeno 5 giorni e sono ammesse solo in presenza di
specifica disciplina individuata dalla contrattazione collettiva.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale ed anche nelle ipotesi di rapporti
a tempo parziale di tipo verticale o misto nel caso di orario concordato inferiore all'orario
normale settimanale, è ammesso il ricorso al lavoro supplementare, inteso quale lavoro
reso oltre l'orario pattuito ed entro il limite del tempo pieno.
Per il ricorso al lavoro supplementare, il consenso del lavoratore è necessario solo nel
caso di assenza di regolamentazione collettiva.
Il lavoro straordinario è ammesso solo nel lavoro a tempo parziale verticale o misto.
Il lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di
lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno, presso lo
stesso datore di lavoro, per lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle oggetto del
contratto a tempo parziale.