On. Rosy Bindi Ministro delle Politiche per la Famiglia On.le

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On. Rosy Bindi Ministro delle Politiche per la Famiglia On.le
On. Rosy Bindi
Ministro delle Politiche per
la Famiglia
On.le Ministro,
il disegno di legge della Finanziaria 2008 ci ha riservato un’amara
sorpresa.
L’articolo 61, comma 1, “ interpretazione autentica degli articoli 25 e 35
del Testo Unico per la tutela della maternità e paternità, Dlgs 151/2001”
propone una gravissima riduzione dei diritti delle lavoratrici madri ai fini
pensionistici, esattamente il contrario dell’intera “ratio” del testo Unico stesso,
ispirato al riconoscimento sociale del valore della maternità e paternità.
L’art. 25, com’è noto, riguarda la possibilità che il periodo di congedo
obbligatorio di maternità verificatosi fuori dal rapporto di lavoro possa essere
accreditato figurativamente senza alcun onere per la lavoratrice e venire quindi
utilizzato ai fini pensionistici. L’art. 35 riguarda l’accredito come riscatto
oneroso del congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, nel limite massimo
di cinque anni, sempre ai fini pensionistici.
Dall’entrata in vigore del Testo Unico, come sindacati CGIL , CISL e UIL,
unitamente ai nostri Patronati INCA,INAS e ITAL, abbiamo combattuto le
interpretazioni restrittive degli enti, INPS e INPDAP, delle norme citate. La
giurisprudenza in materia si è attestata su una significativa sentenza della
Corte dei Conti a Sezioni Unite, n. 7/ 06 che si è pronunciata in senso
favorevole alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri interessati. Il disegno di
legge della finanziaria 2008 tronca brutalmente questo pluriennale percorso,
e mutila i diritti pensionistici delle lavoratrici : nella nostra esperienza
quotidiana, migliaia sono le donne che si sono avvalse delle norme citate ai fini
del diritto e della misura della propria pensione (1).
Le chiediamo, pertanto, di adoperarsi per la soppressione di questo
articolo. Da parte nostra, non lasceremo intentato nulla per evitare la riduzione
dei diritti della maternità e paternità.
Fiduciosi nel suo agire per annullare questa misura penalizzante e per
ripristinare l’originaria finalità del Testo Unico, le inviamo cordiali saluti.
I Coordinamenti donne
CGIL
Aitanga Giraldi
CISL
Annamaria Parente
UIL
Nirvana Nisi
I Patronati sindacali
INCA
Luigina De Santis
(1)
INAS
Sante Marzotto
ITAL
Alberto Sera
Alleghiamo una breve nota tecnica e qualche esempio di danno, che la
norma, se approvata, produrrebbe.
Atto Senato 1817 – XV Legislatura
“legge finanziaria 2008”
Art. 61, primo comma
Commento
Il primo comma dell’art. 61 prevede che:
Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti
pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della
presente legge.
1-
La Corte dei Conti, a Sezioni Riunite, n. 7/2006/QM, diretta a
garantire l’uniformità di indirizzo, con approfondita ed argomentata
motivazione,
è
pervenuta
alla
conclusione
che
“il
diritto
all’accreditamento figurativo de quo è per volontà del legislatore
senza le precedenti limitazioni temporali e, ancora, per ulteriore
conseguenza e per palmare interpretazione letterale, esercitabile
prescindendo dalla sussistenza di una costanza di servizio”.
****
2-
Pertanto, la copertura contributiva compete anche se il periodo di
astensione virtuale si colloca interamente prima del 1 gennaio 1994
( inserisci riferimento legislativo..) ed anche se il rapporto di servizio era
già stato risolto, per collocamento in quiescenza, alla data di entrata in
vigore dell’art. 25. Infatti, come ha bene evidenziato la Corte, con la
citata sentenza, “le norme contenute nella Costituzione, dirette alla
tutela della maternità consentono di dare rilievo all’evento,
indipendentemente dalla sussistenza di rapporto di lavoro in atto
al momento dell’evento maternità ed al momento di entrata in
vigore della norma che accorda il beneficio ovvero al momento della
presentazione della domanda”.
****
3-
In coerenza con l’ampiezza della tutela costituzionale, l’art. 25, in
particolare,
ha
dato
rilievo
all’evento
maternità
svincolandolo
dall’attualità del rapporto di lavoro in coincidenza con la gravidanza, ed
anche in coincidenza con l’entrata in vigore della norma attributiva del
beneficio, ponendo, come unico requisito, il possesso di uno specifico
requisito contributivo quinquennale, e come condizione, la presentazione
della domanda.
****
4- In
considerazione
della
natura
dell’evento
tutelato,
non
trovano
applicazione, in questa materia, neppure le norme vigenti nel settore
pubblico, che limitano la facoltà di riscatto in coincidenza del servizio.
Correttamente la Corte dei Conti richiama, quale antecedente dell’art.
25, l’art. 14 d. lgs. n. 503/92 che ha attribuito la facoltà di riscattare a
proprio carico anche i periodi assenza facoltativa dal lavoro per
gravidanza, presso tutte le forme di previdenza obbligatoria per
lavoratori dipendenti, con modalità necessariamente uniformi, e quindi
prescindendo dai limiti previsti per altre ipotesi di riscatto non comprese
nell’art. 14 citato.
Qualche esempio del danno che la norma produrrebbe:
- lavoratrice che, acquisito il diritto a pensione di vecchiaia grazie
anche ai contributi figurativi del congedo obbligatorio, sta
attendendo di compiere l’età legale di pensione
- lavoratrice che ha avuto la certificazione del diritto a pensione di
anzianità anche grazie ai contributi figurativi
- lavoratrice che ha completato i 18 anni di contribuzione al 31
dicembre 1995 anche grazie ai contributi figurativi , ricadendo nel
“sistema retributivo” e che abbia cessato il lavoro.