UE Catalogo Schengen Controllo delle frontiere esterne
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IT CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA SEGRETARIATO GENERALE DG H UE Catalogo Schengen Controllo delle frontiere esterne, allontanamento e riammissione: Raccomandazioni e migliori pratiche Febbraio 2002 UE Catalogo Schengen Controllo delle frontiere esterne, allontanamento e riammissione: Raccomandazioni e migliori pratiche INTRODUZIONE DEL SIG. MARIANO RAJOY BREY, PRIMO VICEPRESIDENTE DEL GOVERNO E MINISTRO DELL'INTERNO SPAGNOLO, PRESIDENTE IN CARICA DEL CONSIGLIO DELL'UE La Spagna, che dal 1º gennaio del corrente anno esercita la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, considera prioritario l'allargamento dell'UE ai paesi candidati, fondamento dell'integrazione europea. La creazione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia e dell'area Schengen occupa un posto notevole nel processo di consolidamento, rafforzamento e promozione istituzionale dell'Unione. Tale promozione non è diretta solo all'interno verso i cittadini europei ma anche all'esterno verso i paesi candidati in modo da consentire loro di conoscere il quadro giuridico e istituzionale che costituisce l'acquis in materia di giustizia e affari interni (GAI). Al fine di chiarire e fare luce sui requisiti che i paesi candidati devono soddisfare al momento dell'adesione, nella sessione odierna del Consiglio dei Ministri congiunto si presenta il "Catalogo delle raccomandazioni per la corretta applicazione dell'acquis di Schengen e delle migliori pratiche". Il Catalogo in questione è stato elaborato dal Gruppo "Valutazione di Schengen", su iniziativa del Belgio e con la collaborazione di esperti di varie cittadinanze che hanno messo in comune le loro conoscenze al fine di conseguire un risultato che si può definire molto meritorio. Per il momento il Catalogo si riferisce esclusivamente ai controlli alle frontiere e alla procedure di espulsione e riammissione, fatti salvi i lavori che svolgeranno le successive presidenze in altri quali Visti, SIS/SIRENE, Cooperazione di polizia, ecc. A scopo di chiarire ma privo di valore giuridicamente vincolante, il Catalogo presenta in due colonne, da un lato, i livelli richiesti per soddisfare l'acquis e, dall'altro, le migliori pratiche che si stanno già seguendo in alcuni Stati membri anche se attualmente non sono obbligatorie nonostante siano auspicabili. Il Consiglio dell'Unione europea presenta con una grande soddisfazione tale strumento di lavoro volto a dissipare i dubbi che l'attuazione dell'acquis di Schengen crea nella prassi. La Presidenza spagnola auspica che il Catalogo costituisca uno strumento in più per garantire il successo dell'integrazione dei nuovi partner nell'Unione nei tempi e nella forma previsti. Mariano Rajor Brey Bruxelles, 28 febbraio 2002 3 SOMMARIO INTRODUZIONE ................................................................................................................................7 PARTE PRIMA: FRONTIERE, SORVEGLIANZA DELLA FRONTIERA E CONTROLLO ALLA FRONTIERA A. B. MODELLO INTEGRATO DI SICUREZZA DELLA FRONTIERA (MECCANISMO A VARI LIVELLI/FILTRI) ........................................................................11 1. Introduzione.....................................................................................................................11 2. I quattro livelli .................................................................................................................12 3. Elementi fondamentali per la corretta applicazione del modello integrato di sicurezza della frontiera ...............................................................................16 DETTAGLI DELLE RACCOMANDAZIONI E DELLE MIGLIORI PRATICHE ...............................................................................................................................18 1. Strategia e struttura organizzativa ...................................................................................18 2. Infrastrutture ....................................................................................................................23 3. Personale..........................................................................................................................27 4. Formazione ......................................................................................................................28 5. Apparecchiature...............................................................................................................30 6. Coordinamento interno....................................................................................................33 7. Vari tipi di cooperazione internazionale..........................................................................34 8. Norme e procedure ..........................................................................................................36 9. Casi specifici relativi a determinati tipi di frontiera........................................................38 PARTE SECONDA: ALLONTANAMENTO E RIAMMISSIONE 1. Introduzione.....................................................................................................................48 2. Misure di allontanamento ................................................................................................49 3. Persone interessate...........................................................................................................50 4. Attuazione delle misure di allontamento.........................................................................51 5 CATALOGO SCHENGEN INTRODUZIONE 1. Nella sessione del 28 maggio 2001 il Consiglio ha definito, quale obiettivo per il proseguimento dei lavori del Gruppo "Valutazione di Schengen", quello di "valorizzare le migliori pratiche, segnatamente in materia di controllo alle frontiere, affinché esse divengano altrettanti esempi per gli Stati che aderiranno a Schengen ma anche per quelli che applicano appieno l'acquis di Schengen. Tali valutazioni e l'individuazione delle migliori pratiche saranno d'ispirazione per la creazione di standard volti a definire l'applicazione minima dell'acquis di Schengen (ad esempio, il materiale indispensabile per ciascun posto di controllo) nell'ambito dei gruppi pertinenti" (mandato conferito al Gruppo "Valutazione di Schengen" (8881/01 - SCH-EVAL 17, COMIX 371). In base a tale mandato il Gruppo "Valutazione di Schengen" ha definito i principi e la procedura per l'elaborazione del catalogo delle raccomandazioni per la corretta applicazione dell'acquis di Schengen e delle migliori pratiche, in appresso denominato "Catalogo delle raccomandazioni e delle migliori pratiche" o "Catalogo". L'obiettivo del Catalogo è precisare e approfondire l'acquis di Schengen nonché indicare le raccomandazioni e le migliori pratiche, affinché esse divengano altrettanti esempi per gli Stati che aderiranno a Schengen, ma anche per quelli che applicano appieno l'acquis di Schengen. In quest'ottica il Catalogo fornisce un'utile indicazione ai paesi candidati all'adesione all'Unione europea (di seguito "UE") (dietro loro richiesta) su quanto ci si attende da essi, segnatamente nella pratica, in materia Schengen. Lo scopo non è definire in modo esauriente tutto l'acquis di Schengen, bensì presentare le raccomandazioni e migliori pratiche in funzione dell'esperienza acquisita dal Gruppo "Valutazione di Schengen" nella verifica della corretta applicazione dell'acquis di Schengen in Germania e nella valutazione della Grecia e dei Paesi nordici. La redazione del Catalogo non mira a introdurre nuovi requisiti, ma serve anche a richiamare l'attenzione del Consiglio sulla necessità di modificare, se del caso, alcune disposizioni dell'acquis di Schengen, in modo che la Commissione e, se del caso, gli Stati membri tengano conto delle raccomandazioni e delle migliori pratiche nel presentare proposte o nell'avviare iniziative formali. Si tratta, in particolare, della prima fase del processo verso la definizione di standard minimi da parte del Consiglio. 7 Inoltre il Catalogo servirà da strumento di riferimento per le future valutazioni che saranno effettuate nei paesi candidati. Servirà pertanto anche a tali paesi per l'individuazione dei compiti che saranno loro assegnati e va quindi letto in relazione con il Manuale comune. 2. Il Gruppo "Valutazione di Schengen" ha adottato le seguenti definizioni per attuare il proprio compito: raccomandazioni: insieme non esauriente di misure che consentano di costituire una base per la corretta applicazione dell'acquis di Schengen nonché di vigilare su tale applicazione; migliori pratiche: insieme non esauriente di metodi di lavoro o di misure modello in cui identificare l'applicazione ottimale dell'acquis di Schengen, fermo restando che sono possibili varie migliori pratiche per ciascuna parte specifica della cooperazione Schengen. 3. Quando il Catalogo si riferisce agli Stati membri che applicano l'acquis di Schengen, intende attualmente i tredici Stati membri dell'UE di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'UE, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito "protocollo Schengen"), ai quali si aggiungono l'Islanda e la Norvegia, in virtù dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, firmato il 18 maggio 1999 (questi 15 Stati sono di seguito denominati "Stati Schengen"). Il Regno Unito e l'Irlanda hanno auspicato di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. Il Consiglio non ha ancora adottato nessuna decisione sulla richiesta di partecipazione dell'Irlanda. Le modalità della partecipazione del Regno Unito sono stabilite nella decisione del Consiglio del 29 maggio 2000 (2000/365/CE). Il Consiglio non si è ancora pronunciato sull'attuazione delle disposizioni in questione. L'acquis di Schengen e le ulteriori misure adottate dalle istituzioni dell'ambito del suo campo di applicazione sono considerati, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo Schengen, un acquis che deve essere accettato integralmente da tutti gli Stati candidati all'adesione. 4. L'acquis di Schengen è stato integrato nell'ambito dell'UE con il protocollo Schengen. Il perimetro è definito nella decisione 1999/435/CE, del Consiglio, pubblicata nella GU L 176 del 10 luglio 1999. 8 Successivamente alla sua integrazione nell'UE, l'acquis di Schengen è stato oggetto di sviluppi e di modifiche che gli hanno conferito un carattere evolutivo. L'acquis di Schengen si è inoltre arricchito dei risultati delle valutazioni che si sono svolte nel quadro della commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen, oggi denominata "Gruppo "Valutazione di Schengen"". Conformemente al mandato di tale gruppo, vengono presentate relazioni al Consiglio per accertare se le condizioni richieste per l'entrata in vigore delle disposizioni dell'acquis di Schengen in uno Stato che desidera parteciparvi (anche parzialmente) siano soddisfatte e, d'altra parte, per vigilare sulla corretta applicazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati Schengen, in particolare individuando i problemi e proponendo soluzioni. 5. Il presente Catalogo tratta principalmente le questioni inerenti alle frontiere e all'allontanamento. La libera circolazione instaurata nel territorio degli Stati Schengen (espressione che, al pari dell'espressione "Stati Schengen", indica il territorio degli Stati Schengen in cui si applica l'acquis di Schengen) è una libertà che richiede in contropartita il rafforzamento delle frontiere esterne di tale spazio ed un'efficace e dissuasiva politica di allontanamento degli stranieri in situazione irregolare. La lotta contro l'immigrazione clandestina costituisce una grave preoccupazione per tutta l'UE. È appunto questo duplice assioma a guidare l'azione dell'UE in questo campo. Pertanto, le misure adottate in questo contesto mirano a rafforzare l'integrazione europea e, in particolare, a consentire all'UE di diventare più rapidamente uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. 6. Il Catalogo fa riferimento a nozioni o concetti connessi alla gestione delle frontiere i cui termini corrispondenti non sono definiti o codificati in modo uniforme negli Stati Schengen. Per maggior chiarezza, è utile convenire le seguenti definizioni dei termini impiegati: a) Integrated border security model (Modello integrato di sicurezza della frontiera): il sistema che riunisce tutti gli aspetti della politica delle frontiere, articolato in quattro livelli (o filtri) complementari, ossia: le attività nei paesi terzi, i paesi di origine o di transito, la cooperazione bilaterale e internazionale, le misure alle frontiere esterne e le altre attività all'interno del territorio. 9 b) 7. Border Management (gestione delle frontiere): raggruppa sia la sorveglianza delle frontiere che il controllo, quale definito all'articolo 6 della convenzione di applicazione di Schengen. • Border checks (controlli alle frontiere o controlli di frontiera): i controlli effettuati ai valichi autorizzati. Va rilevato che il controllo delle persone non comprende soltanto la verifica dei documenti di viaggio e delle altre condizioni di ingresso, di soggiorno, di lavoro e di uscita, bensì anche l'individuazione e la prevenzione di minacce per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico degli Stati Schengen. Il controllo riguarda anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle persone che attraversano la frontiera; • Border surveillance (sorveglianza della frontiera): la sorveglianza effettuata tra i valichi autorizzati. Il lettore osserverà che il Catalogo comporta attualmente due grandi capitoli, uno riservato alle frontiere, l'altro all'allontanamento. Una parte generale descrive i concetti fondamentali alla base della politica, seguiti dalle raccomandazioni e migliori pratiche presentate sotto forma di tabelle, con le raccomandazioni a sinistra e le migliori pratiche a destra accanto alle corrispondenti raccomandazioni. Quando la raccomandazione si applica solo a uno o due tipi di frontiera, ne è fatta menzione nel testo. * * * 10 PARTE PRIMA: FRONTIERE, SORVEGLIANZA DELLA FRONTIERA E CONTROLLO ALLA FRONTIERA A. MODELLO INTEGRATO DI SICUREZZA DELLA FRONTIERA (MECCANISMO A VARI LIVELLI/FILTRI) 1. Introduzione Un modello globale per le frontiere costituisce un importante strumento per la tutela della sicurezza interna e in particolare per impedire l'immigrazione clandestina. Semplificando, ciò significa che dev'essere attuata una serie di misure complementari a vari livelli. A tale riguardo possono essere individuati quattro livelli. (1) Attività nei paesi terzi, in particolare nei paesi di origine e di transito, compresa la raccolta di informazioni da parte dei funzionari di collegamento e il ruolo fondamentale della sede consolare all'estero nel rilascio dei visti. (2) Cooperazione internazionale in materia di frontiere. (3) Misure alle frontiere esterne: gestione della frontiera (controlli alle frontiere e sorveglianza della frontiera). (4) Altre attività all'interno del territorio degli Stati Schengen e tra gli Stati Schengen. La coerenza tra queste misure e le modalità della loro applicazione da parte degli Stati Schengen costituisce un fattore fondamentale per la riuscita del modello globale per le frontiere. 11 2. I quattro livelli 2.1. Attività nei paesi terzi, nei paesi di origine e di transito a) La prima misura richiesta in termini di tempo e di luogo è la consulenza dei funzionari di collegamento e degli esperti in materia di documenti nei paesi terzi di origine o di transito che sono fonte dei rischi generati dall'immigrazione clandestina (articolo 47, paragrafo 4 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (di seguito “convenzione Schengen”) e SCH/Com-ex (98) 59 rev.). I funzionari che operano all'estero nelle sedi consolari degli Stati Schengen e per i vettori saranno formati da specialisti affinché siano in grado di individuare i documenti falsificati prima che il viaggio abbia effettivamente inizio. All'atto del rilascio dei visti e del trasporto di passeggeri per via marittima e aerea, è estremamente importante individuare i documenti falsi e falsificati per impedire l'ingresso non autorizzato nel territorio degli Stati Schengen. La formazione impartita dai consulenti in materia di documenti costituisce un contributo vitale per l'individuazione di tali falsificazioni da parte dei funzionari che operano nelle sedi consolari degli Stati Schengen e per i vettori. b) Nella seconda fase, le rappresentanze consolari degli Stati Schengen dovrebbero effettuare un'accurata verifica dei documenti presentati ai fini del rilascio dei visti (cfr. articoli 15 e 17 della convenzione di Schengen e disposizioni dell'Istruzione consolare comune). Ciò comprende la verifica dei documenti e le ricerche nella base di dati conformemente all'articolo 96 della convenzione di Schengen. I consolati dovrebbero garantire che le informazioni sensibili e i documenti in bianco siano protetti e custoditi adeguatamente. L'attuazione sistematica della normativa CE/Schengen in materia di visti dovrebbe consentire di affrontare efficacemente alla radice il fenomeno dell'immigrazione clandestina. In questo contesto va sottolineata l'importanza di un'intensa cooperazione consolare. 12 c) I vettori sono inoltre tenuti, conformemente alla legislazione nazionale, introdotta in base all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b) della convenzione di Schengen a adottare ogni misura necessaria per accertarsi che il cittadino di un paese terzo trasportato per via aerea, marittima o terrestre (cfr. articolo 26, paragrafo 3 della medesima convenzione) sia in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l'ingresso nel territorio degli Stati Schengen. Se cittadini di paesi terzi sono trasportati in uno Stato Schengen senza i documenti richiesti, i vettori sono colpiti da sanzioni e in linea di massima obbligati a ricondurre al luogo di partenza i passeggeri in questione. Il personale al servizio dei vettori dovrebbe ricevere una formazione. Quest’articolo della convenzione di Schengen è stato integrato dalla direttiva 2001/51/CE del 28 giugno 2001 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45). 2.2. Cooperazione bilaterale e internazionale in materia di frontiere a) La cooperazione internazionale nel settore della sicurezza alle frontiere può essere distinta in multilaterale, bilaterale e locale. A tale riguardo gli accordi con i paesi limitrofi sulla cooperazione nel settore della gestione della frontiera costituiscono uno strumento efficace per aumentare la sicurezza della stessa. Tale risultato può essere realizzato istituendo adeguati meccanismi operativi quali lo scambio di informazioni, l'istituzione di adeguati canali di comunicazione, i punti di contatto locali, le procedure di emergenza, l’obiettività nella gestione degli incidenti in modo da evitare controversie politiche, ecc. Strutture di cooperazione regionale alle frontiere esterne dovrebbero essere istituite anche nelle zone marittime. Tali iniziative dovrebbero riunire tutti i paesi della regione. b) Per quanto riguarda la cooperazione con gli Stati limitrofi, si ritiene necessario che gli Stati di transito forniscano un'assistenza attiva assicurando che le loro frontiere siano del tutto sicure e adottando misure lontano dalla frontiera, ad esempio la pratica sistematica del rimpatrio qualora non viga il diritto di ammissione e non vi siano impedimenti basati su gravi motivi umanitari o sul diritto internazionale (ad es. convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, convenzione europea dei diritti dell'uomo). 13 2.3. Misure alle frontiere esterne Il nucleo della strategia globale per le frontiere è una gestione efficace della frontiera, comprendente controlli alle frontiere e sorveglianza della frontiera, in base ad un'analisi del rischio. L'articolo 6 della convenzione di Schengen stabilisce chiaramente il quadro di attuazione del Manuale comune, che ne costituisce il complemento. Gli elementi fondamentali della gestione della frontiera sono: (1) tutte le persone che attraversano le frontiere esterne sono sistematicamente sottoposte a controlli e (2) è assicurata un’effettiva sorveglianza della frontiera tra i valichi autorizzati. A tale proposito dovrebbero essere adottate tutte le misure appropriate per tutelare la sicurezza interna e impedire l'immigrazione clandestina. È necessaria una normativa coerente basata sui requisiti CE/Schengen nel settore della gestione della frontiera (ad esempio: legge sulla polizia di frontiera, norme sulla protezione dei dati). Per quanto riguarda l'infrastruttura, devono essere disponibili ausili adeguati per effettuare i controlli alla frontiera e la sorveglianza della frontiera. Gli operatori addetti a questi compiti devono essere professionisti e ricevere una formazione specifica. Sono necessarie risorse umane in quantità adeguata. I requisiti specifici dipendono da vari fattori (situazione geografica, volume del traffico di frontiera, ecc.). Inoltre, è necessario uno schema preciso concetto di formazione (di base e continua) comprendente le capacità operative, la conoscenza della legislazione, le lingue, ecc. Le apparecchiature dovrebbero essere adeguate alla situazione della frontiera. È necessario un efficace coordinamento interno delle funzioni a tutti i livelli (quali autorità sono competenti per quale compito, nessun vuoto di competenza). È essenziale lo scambio di informazioni tra le autorità competenti (polizia di frontiera, dogana, polizia, autorità giudiziarie e polizia giudiziaria), compreso un meccanismo per la soluzione di eventuali conflitti di competenza tra le autorità. Inoltre, dovrebbero essere contemplate le questioni operative (ad esempio, l'uso di apparecchiature di comunicazione compatibili). 14 La cooperazione internazionale/bilaterale convenuta dovrebbe essere concretamente attuata in loco (esempi: scambio di informazioni, controlli congiunti, gestione delle situazioni di riammissione). Dovrebbero essere soddisfatti i requisiti speciali per i tre diversi tipi di frontiera (aerea, marittima, terrestre) (ad esempio: negli aeroporti la separazione dei flussi di passeggeri tra voli extra Schengen e voli intra Schengen dovrebbe essere effettuata con elementi materiali o, negli aeroporti minori, mediante il controllo sistematico e l'accompagnamento del flusso di passeggeri). 2.4. Ulteriori attività all'interno del territorio degli Stati Schengen a) Anche all'interno del territorio degli Stati Schengen dovrebbero essere attuate misure per impedire l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera attraverso il rafforzamento delle misure di ricerca, controllo e sorveglianza, sulla scorta delle informazioni nazionali e conformemente al diritto nazionale, ove possibile in base agli accordi di cooperazione tra forze di polizia di cui all'articolo 39, paragrafi 4 e 5 della convenzione di Schengen. Poiché i problemi di migrazione e criminalità non sono limitati da restrizioni geografiche, le rotte di traffico internazionali dovrebbero figurare in futuro tra i principali settori di attività tra forze nazionali di polizia conformemente al diritto interno. Tuttavia, per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, uno Stato Schengen può, previa consultazione degli altri Stati Schengen, decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere interne siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati alla situazione. b) L'ultima fase nella sequenza geografica e temporale è il rimpatrio in conformità del diritto nazionale (cfr. articolo 23 della convenzione di Schengen e direttiva 2001/40/CE del 28 maggio 2001 – GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34) dei cittadini di paesi terzi che sono entrati nello spazio Schengen senza autorizzazione, qualora non abbiano il diritto di restare e qualora non vi siano ostacoli in base a motivi umanitari o al diritto internazionale (ad es. convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, convenzione europea dei diritti dell'uomo). 15 3. Elementi fondamentali per la corretta applicazione del modello integrato di sicurezza della frontiera Dovrebbe essere messo in rilievo il coordinamento dei compiti tra i competenti organi dello Stato per quanto riguarda le informazioni, le relazioni, la formazione e la risposta alle irregolarità. Il coordinamento in questi settori dovrebbe estendersi altresì ai livelli regionale e locale. Un altro elemento fondamentale del metodo è l'attenzione rivolta alla valutazione della situazione. Pertanto, il funzionamento di un sistema di gestione della frontiera dovrebbe essere adeguato alle condizioni prevalenti lungo tutte le frontiere. Dati validi e attendibili dovrebbero costituire parte di una valutazione permanente che potrebbe essere condivisa da altri Stati Schengen. Se necessario, l’allocazione delle risorse dovrebbe essere adeguata di conseguenza. Come regola generale, le persone che svolgono compiti di polizia di frontiera dovrebbero essere professionisti specificamente formati. Si può far ricorso a persone con minor esperienza solo per compiti ausiliari di assistenza temporanea ai professionisti. Non sono ammesse eccezioni per quanto riguarda i compiti che comportano una qualsiasi forma d'uso dei dati personali, l'effettuazione di ricerche in registri riservati o decisioni che incidono sull’integrità fisica o la libertà della persona. Per facilitare la fiducia reciproca, ogni Stato Schengen dovrebbe essere in grado di fornire dati validi ed attendibili sulla situazione a tutte le sue frontiere nonché sui controlli alle frontiere e sulle misure di sorveglianza applicati. La conoscenza della situazione alle frontiere si basa sulla conoscenza del funzionamento dei sistemi di gestione della frontiera. Stime attendibili sui controlli alle frontiere e sulle misure di sorveglianza dovrebbero essere basate, tra l'altro, su una conoscenza completa delle circostanze regionali e locali. Per raggiungere gli obiettivi summenzionati e per facilitare uno sfruttamento redditizio delle risorse, varie metodologie dovrebbero essere applicate alle frontiere. Nel valutare e sviluppare tali metodi possono essere utilizzati elementi quali analisi del rischio, intelligence, gestione del flusso di dati, consapevolezza della situazione, capacità di reazione e scambio di informazioni con altri Stati Schengen. 16 L'analisi del rischio può essere considerata uno strumento per l'ottimizzazione della gestione della frontiera e un mezzo per fornire informazioni attendibili sulla situazione alle frontiere. Tale analisi dovrebbe essere adeguata al tipo di frontiera. A livello pratico ciò implica la valutazione delle persone, dei veicoli, delle imbarcazioni o dei voli da controllare. Tale valutazione è effettuata nel contesto di una situazione tattica in tempo reale e pertanto il metodo può essere definito analisi tattica del rischio. Alle frontiere esterne tutte le persone dovrebbero essere controllate in conformità del Manuale comune. Per individuare le manifestazioni di criminalità transfrontaliera, dovrebbe essere dato particolare rilievo alle procedure di controllo degli oggetti sospetti. Il personale dovrebbe essere messo a conoscenza degli indicatori di rischio, dei profili di rischio e dei modi operandi tipici della criminalità transfrontaliera. Anche gli obiettivi speciali di sorveglianza e controllo stabiliti dovrebbero essere noti al personale. L'analisi del rischio e la gestione delle frontiere richiedono l'apporto sistematico dell’intelligence. I sistemi di gestione della frontiera dovrebbero essere in grado di raccogliere intelligence, analizzarla e, infine, utilizzare i risultati nel lavoro sul terreno. Per avere un quadro realistico delle irregolarità prevalenti ai fini di una gestione operativa a medio e lungo termine dovrebbero essere effettuate stime: • • • del livello di rischio determinato dalle autorità per l'attraversamento illegale delle frontiere del livello delle irregolarità riscontrate del livello stimato di irregolarità non riscontrate. In tal modo si può assicurare un’allocazione ottimale delle risorse lungo la frontiera allo scopo di mantenere un livello ragionevole di rischio per quanto riguarda l’attraversamento illegale delle frontiere. Inoltre, il sistema di gestione dovrebbe essere valutato, a tutti i livelli gestionali allo scopo di individuarne le carenze o lacune, che esistono quando una frontiera può prevedibilmente essere attraversata illegalmente con un rischio molto esiguo o senza alcun rischio. 17 B. DETTAGLI DELLE RACCOMANDAZIONI E DELLE MIGLIORI PRATICHE RACCOMANDAZIONI 1. MIGLIORI PRATICHE Strategia e struttura organizzativa 1.1. Strategia generale per la gestione delle frontiere + valutazione del rischio − Stabilire un piano nazionale che definisca le iniziative da intraprendere nei paesi di origine e di transito, alle frontiere esterne Schengen ed all'interno dei singoli Stati Schengen. − La gestione delle frontiere è un compito che richiede un alto livello di professionalità. − Competenze ministeriali snellite e funzionali per la gestione delle frontiere. Supervisione e istruzioni centralizzate per i controlli alle frontiere e la sorveglianza della frontiera sotto il patrocinio di un − ministero che opera nel campo della giustizia e degli affari interni. − L'efficace gestione delle frontiere è − assicurata integrando la strategia con la tecnologia, le apparecchiature e il personale, su base mobile o fissa, aerotrasportata o su terra/mare, in uniforme o in borghese. La competente autorità pubblica è una forza specializzata di polizia/polizia di frontiera (non una forza militare). I controlli alle frontiere e la sorveglianza della frontiera dovrebbero essere eseguiti da operatori professionisti della stessa amministrazione che organizza la gestione delle frontiere, se possibile alle dipendenze di un unico ministero nazionale. 18 RACCOMANDAZIONI − L'analisi permanente determina l'allocazione del personale e delle risorse tecniche. − Deve essere fatta una valutazione per assicurare che la gestione delle frontiere soddisfi i requisiti dell'articolo 6 della convenzione di Schengen e per valutare l'opportunità di adeguare la gestione delle frontiere. L'articolo 7 richiede uno scambio di tutte le informazioni pertinenti. − A livello internazionale la gestione delle frontiere dovrebbe essere disciplinata da accordi bilaterali − La cooperazione e il coordinamento delle competenze dei differenti organismi dovrebbero essere regolati da un atto ufficiale. MIGLIORI PRATICHE Questi accordi/atti dovrebbero coprire l'intera gamma della cooperazione transfrontaliera, cioè l'analisi congiunta del rischio, lo scambio di esperienze e la cooperazione in materia di formazione e di indagini. 1.2. Intelligence e gestione del flusso di dati − Uno scambio di informazioni a doppio senso dovrebbe essere predisposto tra livello centrale e locale dell'autorità di gestione delle frontiere. − Le autorità locali dovrebbero ricevere istruzioni per raccogliere informazioni sull'immigrazione clandestina e su altre irregolarità transfrontaliere, per analizzarle localmente e trasmetterle a livello centrale. È creata una banca dati sicura per scambiare esperienze tra unità e per distribuire informazioni di intelligence. Questa banca dati è disponibile per l'uso nella gestione delle frontiere. Per analisi e scambio di informazioni specifici è istituita una rete di ufficiali di collegamento di intelligence per collegare diverse unità e diversi livelli organizzativi. 19 RACCOMANDAZIONI − Il livello centrale dovrebbe raccogliere tutte le informazioni a livello nazionale, elaborarle in un formato utilizzabile e inviarle alle autorità locali in modo che possano essere usate come strumento per l'analisi tattica del rischio e per la pianificazione operativa. − La gestione del flusso di dati può essere usata come mezzo di valutazione dell'efficacia dello scambio di informazioni tra le autorità che operano nella gestione delle frontiere e all'interno di esse. Anche la disponibilità di dati fondamentali, l'accesso ad essi e la protezione dei dati sono elementi da valutare. MIGLIORI PRATICHE Nella banca dati di intelligence le informazioni restano nascoste finché non viene fatta un'interrogazione specifica. Il diritto di fare ricerche è controllato da un'unità di supervisione. 1.3. Strategia regionale o locale − Se del caso, stabilire piani regionali basati sulla valutazione del rischio. − Intensa cooperazione tra tutte le autorità di contrasto nella regione frontaliera nazionale. − Cooperazione con le autorità di contrasto degli Stati confinanti. − Si dovrebbe incoraggiare la raccolta di − informazioni fornite dalla popolazione che, se necessario, deve essere trasformata in analisi del rischio ed in attività operative. Creare punti di accesso alle informazioni per il e dal pubblico (Internet, ecc.) 20 RACCOMANDAZIONI 1.4. Struttura organizzativa (funzionale) MIGLIORI PRATICHE − Coordinamento di tutte le attività a livello − centrale, regionale e locale Creare un meccanismo o un'organizzazione di coordinamento locale e regionale. − Stabilire le capacità per contrastare con − successo il fenomeno dell'attraversamento illegale delle frontiere. Istituire operatori / squadre / unità specializzati per contrastare il fenomeno dell'attraversamento illegale delle frontiere, se necessario, a diversi livelli. − L'organizzazione dovrebbe fornire i servizi altamente specializzati necessari per i − controlli alle frontiere/la sorveglianza della frontiera, per esempio nel campo dei documenti falsi. − La struttura organizzativa garantisce la disponibilità di un operatore specializzato in documenti falsi e falsificati e di uno con le necessarie competenze linguistiche per ogni turno o ad ogni valico di frontiera. Specificare un lasso di tempo entro il quale la squadra dovrebbe raggiungere la frontiera in caso di allarme. 1.5. Disponibilità e permanenza − In base alla situazione, assicurare la disponibilità personale. e la 1.6. Consapevolezza della capacità di reazione permanenza situazione del e Nella gestione delle frontiere verdi e blu, elementi di consapevolezza della situazione e capacità di reazione possono essere usati per definire il livello di rischio legato agli attraversamenti illegali della frontiera. Alle frontiere terrestri, la frontiera è soggetta a costante monitoraggio (a mezzo di uomini o apparecchiature). Ove ciò non è fattibile, speciali unità cinofile possono estendere il tempo di sorveglianza. 21 RACCOMANDAZIONI MIGLIORI PRATICHE La consapevolezza della situazione misura quanto le autorità siano in grado di rilevare movimenti transfrontalieri e individuare motivi circostanziati per misure di controllo. In pratica, la consapevolezza della situazione indica come le autorità definiscono il lasso di tempo e l'area per tre funzioni: I cani non dovrebbero essere aggressivi o fuori controllo in caso di incontro con persone che attraversano la frontiera illegalmente. − − − In mare un sistema VTMIS (o compatibile) copre l'intera zona marittima e i porti in esame. Tutte le imbarcazioni sono rilevate e identificate dal sistema. Una volta identificata, rilevazione dei movimenti che potrebbero un'imbarcazione resta sempre nota al sistema. Il risultare un tentativo di attraversamento sistema è supportato da imbarcazioni che incrociano al largo e aerei. Queste unità mobili illegale della frontiera; effettuano l'identificazione precisa, colmano carenze e recuperano informazioni da fonti identificazione degli obiettivi rilevati; esterne al sistema. Nei porti, sulla base di analisi in tempo utile delle precedenti un'analisi del rischio, l'area portuale può essere recintata e monitorata costantemente. In questi identificazioni casi tutte le persone che entrano o lasciano l'area portuale sono controllate. − La capacità di reazione in mare o su terra misura il lasso di tempo necessario a raggiungere qualunque movimento transfrontaliero da controllare ed anche il tempo e i mezzi per reagire adeguatamente a circostanze insolite. Quest'ultimo elemento vale anche per la situazione negli aeroporti. Schierare squadre di pronto intervento In mare, prontezza costante ad inviare un'unità mobile in modo da mantenere sotto vigilanza costante qualunque imbarcazione che cerchi di raggiungere la costa. 22 RACCOMANDAZIONI 2. MIGLIORI PRATICHE Infrastrutture 2.1. Controlli in ingresso e in uscita − Devono essere predisposte le strutture necessarie per lo svolgimento dei controlli obbligatori in ingresso e in uscita. − Ai valichi di frontiera terrestri, il traffico transfrontaliero in ingresso, di ogni tipo, dovrebbe essere separato da quello in uscita. Ciò vale anche per le frontiere marittime, tra l'imbarcazione e i controlli di frontiera. 2.2. Organizzazione della sorveglianza della frontiera − La sorveglianza della frontiera può essere svolta mediante mezzi umani (coadiuvati da mezzi tecnici) o principalmente tramite apparecchiature tecniche altamente sofisticate operate manualmente. Onde garantire l'efficienza, i mezzi sono adattati alla densità della popolazione, all'organico, alle apparecchiature e al rischio migratorio. − Le infrastrutture (edifici, ecc.) devono essere ubicate e distribuite in funzione della mobilità, dell'organico, delle infrastrutture per il traffico regionale e del rischio migratorio. 23 RACCOMANDAZIONI MIGLIORI PRATICHE 2.3. Organizzazione del valico di frontiera − Nella creazione di un valico di frontiera, − scambiare informazioni con il paese limitrofo onde assicurare un certo coordinamento (frontiere terrestri). Costruzione delle strutture frontiera in coordinamento limitrofo onde disporre di (dimensioni, corsie, ai valichi di con il paese mezzi idonei installazioni) (frontiere terrestri) − − Strutturare i valichi di frontiera sfruttando le esperienze comuni degli Stati Schengen, − a seconda delle condizioni regionali, eventualmente in due versioni: un modello di valico grande e un altro di piccole dimensioni. Si dovrebbe fare in modo che i viaggiatori acquisiscano familiarità con procedure simili. − La delimitazione del valico di frontiera e le norme applicabili dovrebbero essere ben − visibili per tutti. − I controlli di frontiera vanno eseguiti all'interno di speciali cabine di controllo o ai banchi oppure, se del caso, mediante apparecchiature portatili. − All'interno degli edifici devono essere previsti banchi o cabine specificamente riservati a questo uso, adibiti alle varie operazioni e appositamente costruiti. Cartelli per informare gli utenti, redatti in varie lingue, (a seconda del tipo di valico di frontiera e del paese limitrofo) o contenenti disegni d'uso internazionale (pittogrammi). Recinzione intorno al valico di frontiera (frontiere terrestri). Queste strutture devono essere fornite a tutte le autorità / servizi nazionali pertinenti. 24 RACCOMANDAZIONI − All’esterno degli edifici, cabine di controllo contenenti le apparecchiature necessarie. − Andrebbe impedita la possibilità di − osservazione non autorizzata (in particolare dei sistemi informatici). − Definizione di criteri uniformi per la fabbricazione delle cabine di controllo (in relazione alla sicurezza e alle apparecchiature tecniche) − La cabina di controllo dovrebbe essere collocata di fronte ai passeggeri (frontiere aeree, marittime) − Comunicazione MIGLIORI PRATICHE Cabina di controllo dalla quale gli operatori possono osservare la coda di passeggeri in attesa Un sistema di comunicazione appropriato dovrebbe fornire, in ogni momento e a tutte le unità, informazioni istantanee su ogni evento importante. 2.4. Separazione dei flussi di passeggeri Struttura Separazione nei porti I passeggeri dei traghetti devono essere separati in modo che, tra l'imbarcazione e il controllo di frontiera, il traffico esterno non possa mai mescolarsi a quello interno. In generale tale separazione dev'essere operata mediante mezzi materiali (pareti, transette, ecc.). Nei porti più piccoli con un numero di passeggeri limitato, le strutture fisiche possono essere sostituite da attività di sorveglianza. 25 RACCOMANDAZIONI MIGLIORI PRATICHE Separazione negli aeroporti Gli aeroporti dovrebbero essere riorganizzati in modo da evitare, mediante una separazione fisica, che persone o documenti abbiano la possibilità di passare dall’area non Schengen a quella Schengen e viceversa. Terminali separati per il traffico Schengen e non Schengen. Livelli separati e riservati per il traffico Schengen e non Schengen La separazione totale può essere ottenuta mediante pareti, vetrate-pareti, griglie metalliche, ecc., dal pavimento al soffitto. − controlli all'uscita d'imbarco per i voli ad alto rischio. Negli aerodromi con volume di traffico compatibile, si possono separare i flussi di passeggeri organizzando passaggi sistematicamente sorvegliati e scortati. Procedure Sorvegliare i voli mediante un sistema di Individuare i voli Schengen e non Schengen Cooperare il più strettamente possibile con terze monitoraggio in tempo reale concordato con parti negli aeroporti, prestando particolare l'autorità dell’aviazione civile. attenzione ai voli in coincidenza Fornire alle autorità di frontiera le informazioni Prevedere autobus per il trasporto dei passeggeri necessarie in tempo utile. Istituire un dalle aere di sosta più lontane all’area riservata collegamento con il sistema informatico dell’aeroporto. dell’aviazione. 26 RACCOMANDAZIONI MIGLIORI PRATICHE 2.5. Corsie riservate ai controlli Separazione tra (a) cittadini UE e SEE e (b) − cittadini non UE a non SEE (aeroporti e frontiere marittime) Il numero e la capacità delle corsie dovrebbero consentire, da una parte, un flusso scorrevole e rapido ma, dall’altra, un'attività di sorveglianza e controllo conformi ai requisiti Schengen. − − Per agevolare il traffico, possibilità di separare le corsie riservate ai controlli dei cittadini SEE da quelle destinate ai cittadini di paesi terzi e, a seconda della situazione, prevedere una terza corsia per i cittadini del paese limitrofo. Ove possibile, adeguare la situazione ai necessari controlli su cittadini SEE e non SEE. gestione coordinata dei flussi di traffico da Le corsie devono essere contrassegnate parte di tutte le autorità competenti di chiaramente per i viaggiatori (autoveicoli entrambi gli Stati limitrofi privati, pedoni, camion, autobus, eventualmente corpo consolare/diplomatico). La segnaletica organizzazione flessibile delle corsie può essere adeguata con flessibilità alle diverse riservate ai controlli e possibilità di esigenze. intervento rapido ed efficace. Corsie separate per i diversi tipi di traffico di frontiera − organizzazione dei controlli di frontiera con precedenza al traffico in ingresso nello stato. 3. Personale 3.1. Organico − onde assicurare l’efficacia dei controlli − alla frontiera e della sorveglianza della frontiera, è necessario disporre di un organico adeguato stabilito in base alla valutazione del rischio risultante dall'analisi. studiare situazioni analoghe in altri Stati Schengen per trarne eventualmente esempio. 27 RACCOMANDAZIONI MIGLIORI PRATICHE 3.2. Criteri di selezione per l’assunzione di nuovo personale − regole scritte per l’assunzione di nuovo personale − idoneità fisica − possesso dei necessari requisiti morali e giuridici (certificato del casellario giudiziale, ecc.) 3.3. Professionalità − Professionalità elevata comprovata da una formazione completata con successo. (i requisiti relativi a quest'aspetto figurano nel paragrafo 1.4 - “Formazione”) − valutazione periodica volta ad accertare il − grado di soddisfazione professionale, l’efficienza, le condizioni sociali e la responsabilità. prevedere una rotazione del personale. Ciò è considerato particolarmente utile a inizio carriera per ragioni di efficienza. 4. Formazione 4.1. Formazione di base Il personale con compiti di carattere operativo dovrebbe aver completato con successo un corso di formazione vertente sulle future mansioni, che dovrebbe includere: − conoscenza delle pertinenti disposizioni di Schengen e della CE/UE − norme e procedure di base − controlli sui documenti (documenti validi − e falsificati) − norme relative all’ingresso, al soggiorno e i programmi dovrebbero adeguare la flessibilità alla valutazione del rischio 28 RACCOMANDAZIONI all’uscita − coordinamento e cooperazione con altri servizi − cooperazione speciale tra Stati Schengen nella zona di frontiera interna (Dublino, riammissione, ecc.) − cooperazione di polizia − sistema d’informazione Schengen − cooperazione giudiziaria MIGLIORI PRATICHE 4.2. Formazione continua − deve essere istituito un programma di formazione, con un determinato numero di ore destinato periodicamente all'aggiornamento o alle riunioni informative come parte del normale orario di lavoro 4.3 Formazione linguistica − capacità di esprimersi in una lingua Incoraggiare il personale ad imparare altre lingue necessarie per il lavoro, lingue di paesi straniera utile per il lavoro svolto limitrofi o dei paesi di origine. L’organizzazione dovrebbe mettere a disposizione degli operatori strutture e programmi a livello centrale e locale durante tutto l’arco della loro carriera, offrendo loro istruzione e formazione in materie connesse con il lavoro svolto 4.4. Formazione tecnica specialistica in falso documentale − Formazione specialistica nel La formazione degli operatori a tutti i valichi di riconoscimento dei documenti di viaggio frontiera dovrebbe essere assicurata da operatori specializzati. falsi 29 RACCOMANDAZIONI 4.5 5. 5.1. 5.1.1. MIGLIORI PRATICHE Formazione specialistica per i livelli − dirigenziali L’esperienza interamente maturata svolgendo incarichi analoghi è un vantaggio. − In futuro sarà auspicabile la partecipazione al programma di formazione dell’AEP. Apparecchiature Apparecchiature raccomandate Introduzione Nei paragrafi che seguono sono elencate le apparecchiature ritenute necessarie, che dovrebbero essere utilizzate sempre in modo ottimale sulla prima linea di controllo, con i requisiti supplementari per la seconda linea di controllo, sui treni come pure sottoforma di apparecchiature portatili. Va sottolineato che il collegamento SIS e i timbri sono considerati apparecchiature fondamentali 5.1.2. Prima linea di controllo: Ai valichi di frontiera, sia in ingresso che in uscita, dovrebbero essere disponibili le seguenti apparecchiature: − − terminale per la consultazione del SIS e dei sistemi nazionali. Saranno disponibili terminali portatili per il controllo a terra dei passeggeri a bordo di veicoli, nei porti marittimi con traffico di traghetti e negli aeroporti con traffico limitato; negli altri casi terminali fissi Sistema di immaginografia per le targhe dei veicoli − dispositivo per lo scanning dei camion − sensori di radioattività − apparecchio a raggi X fisso o portatile strumentazione per l’esame dei documenti: lampada UV, luce bianca estesa, a luce trasmessa, ecc. 30 RACCOMANDAZIONI MIGLIORI PRATICHE − lente di ingrandimento (con ingrandimento 8/10 x) − lampada retroriflettente − timbri. Conformemente al Manuale Dovrebbe essere registrato il numero di timbri comune, i timbri d'ingresso e d'uscita per i diversi operatori Schengen verranno forniti a ogni valico di frontiera. Le informazioni sui timbri smarriti o rubati devono essere trasmesse il più rapidamente possibile agli Stati Schengen. 5.1.3. Per controlli approfonditi in seconda linea Sistema per l’esame dei documenti sospetti per accertare l’autenticità dei documenti di viaggio con luce infrarossa e ultravioletta, filtri, ecc. − lente di ingrandimento stereo, ad esempio − 40 x dispositivo per la trasmissione di immagini − apparecchiature e materiale identificazione (incluso modello confrontare i timbri) di − per accesso al Manuale comune su supporto elettronico − manuale comune − − manuale contenente passaporti documenti di identità autentici e falsi accesso a immagini di documenti autentici, falsi/falsificati su supporto elettronico e Apparecchiature di comunicazione − disponibilità di apparecchi e telefoni per comunicare con consolati o altre autorità negli Stati Schengen durante i controlli di frontiera 31 RACCOMANDAZIONI 5.1.4. MIGLIORI PRATICHE Apparecchiature portatili Le apparecchiature portatili dovrebbero essere utilizzate ai valichi di frontiera dove non vi sono postazioni fisse. Le apparecchiature portatili dovrebbero includere: − lampada UV portatile − mini microscopio 30 x − lente di ingrandimento 8-10 x − lampada retroriflettente (3M.laminate) − torcia a fascio di luce estesa, luce trasmessa (Mini Maglite o simile) − modello per confrontare timbri, ecc. − dovrebbe essere assicurato in permanenza − l'accesso al SIS − terminale SIS portatile dispositivo portatile per la lettura dei documenti 5.2. Sorveglianza della frontiera Materiale di osservazione e individuazione che consenta di sorvegliare adeguatamente il terreno in tutte le stagioni e condizioni meteorologiche (giorno e notte) Sistema tecnico di sorveglianza centralizzato che rilevi e individui (telecamera) l’obiettivo e consenta un intervento immediato (pattuglia). Il sistema è basato su campi di sensori costituiti da vari tipi di sensori (fissi e mobili), ad esempio fasci di raggi infrarossi attivi e passivi, radar, telecamere, sensori sismici, ecc. I campi di sensori e/o i singoli sensori sono installati in funzione della situazione locale. Il sistema è comandato a livello centrale direttamente da un computer - o per suo tramite - nel centro operativo, che è in grado di ordinare l’intervento di pattuglie attive, assicurarne il comando e chiedere rinforzi quando necessario. 32 RACCOMANDAZIONI MIGLIORI PRATICHE Telecamere termografiche (portatili, fisse e/o automontate) binocoli, versioni a breve e lungo raggio A seconda della situazione locale, è consigliabile disporre di dispositivi basati su trasmissioni radio, sistema telefonico e/o collegamento informatico che siano compatibili con quelli del paese limitrofo 5.3. Trasporto/mobilità Assicurare trasporti a seconda delle infrastrutture locali, delle condizioni regionali (condizioni meteorologiche, topografia, densità di popolazione), del personale e dei flussi migratori. I servizi di trasporto devono essere disponibili giorno e notte 5.4. Comunicazioni e cifratura Prevedere procedure per lo informazioni protette tra servizi. scambio di 6. Coordinamento interno − Coordinamento tra i diversi servizi nazionali (polizia, dogana, polizia di frontiera, autorità responsabili dei trasporti) 33 RACCOMANDAZIONI − 7. MIGLIORI PRATICHE interscambio diretto ed immediato di − informazioni tra valichi di frontiera e servizi incaricati della sorveglianza delle frontiere riunioni tra i capi dei diversi servizi, a tutti i livelli, in particolare per gli aeroporti internazionali; riunioni periodiche tra capi dei diversi servizi, incluse le autorità aeroportuali e dell’aviazione civile − condivisione delle basi di dati − analisi del rischio congiunta − formazione comune − approccio integrato che coinvolge tutte le autorità ai fini della lotta contro l’immigrazione clandestina − concordare un meccanismo decisionale al livello appropriato − operazioni congiunto comuni con comando Vari tipi di cooperazione internazionale A seconda del tipo di frontiera (terrestre, marittima, aerea) la cooperazione internazionale può basarsi su accordi bilaterali o multilaterali, cooperazione regionale, ufficiali e reti di collegamento nonché autorità responsabili dei trasporti. Le intese dovrebbero essere di preferenza scritte. 7.1.1. a livello internazionale, la gestione delle frontiere dovrebbe essere disciplinata da accordi bilaterali (frontiere terrestri) 7.1.2. scambio di informazioni con altri Stati Schengen sulle frontiere marittime 34 RACCOMANDAZIONI 7.1.3. MIGLIORI PRATICHE scambio di informazioni con le autorità − responsabili dell’immigrazione nell’aeroporto di origine/transito Consulenti in materia di documenti/ ufficiali di collegamento per individuare i documenti falsi o falsificati nel consolato o l’aeroporto di origine e di transito (cfr. SCH/Com-ex (98) 59 rev) Partecipazione al Gruppo delle autorità di controllo dell'IATA Creazione di un gruppo di lavoro composto da operatori specializzati nel settore dell’immigrazione nei principali aeroporti internazionali per contrastare l’immigrazione clandestina per via aerea. Al fine di migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i servizi della polizia di frontiera e le compagnie aeree, nonché i servizi che devono garantire la sicurezza dello spazio aereo, è consigliabile che le unità della polizia di frontiera aeroportuale partecipino al sistema ECFALIS (European Civil Aviation Conference Facilitation Information System on Illegal Immigration – Sistema informatico di facilitazione sull’immigrazione clandestina della Commissione europea per l’aviazione civile). In tale contesto, va sottolineato che tutte le informazioni che possono interessare la polizia dovrebbero essere diffuse ai servizi collaboranti una volta cancellati i dati sensibili o classificati. 35 RACCOMANDAZIONI MIGLIORI PRATICHE 7.2. Cooperazione regionale Sostegno alle autorità di frontiera dei paesi limitrofi tramite lo scambio di informazioni e la trasmissione di dati che possono interessare loro. 7.3. Ufficiali di collegamento Designazione di un ufficiale di − Cooperazione tra ufficiali di collegamento collegamento addetto allo scambio di informazioni sulla base di convenzioni o La cooperazione nordica tra ufficiali di norme nazionali collegamento potrebbe servire da esempio per una futura rete. L’uso dell’EISICS è considerato un’utile prassi. 8. Norme e procedure 8.1. Aspetti generali Va sottolineato che i controlli in ingresso e in uscita devono essere eseguiti in modo sistematico. Si può derogare ai controlli di frontiera solo in circostanze particolari (ciò vale solo per le frontiere marittime e terrestri). La normativa nazionale deve consentire alle pertinenti autorità di effettuare i controlli alle frontiere e la sorveglianza delle frontiere autorizzandone le attività di pattugliamento, studio e indagine sulla criminalità connessa con la frontiera, senza limitarne l’azione alla sola zona a cavallo della frontiera. 36 RACCOMANDAZIONI MIGLIORI PRATICHE 8.2. Norme relative al piccolo traffico di frontiera Il piccolo traffico di frontiera tra paesi limitrofi è regolato da accordi bilaterali; in ogni caso, le informazioni dovrebbero essere comunicate agli altri Stati Schengen. 8.3. Norme relative al rilascio dei visti in frontiera (visti B e C) In linea di massima i visti dovrebbero essere rilasciati dai consolati. Solo in circostanze eccezionali possono essere rilasciati ai valichi di frontiera. Dovrebbe essere disponibile un manuale generale, valido per tutti i valichi di frontiera, che descriva le operazioni da svolgere per il rilascio di un visto in frontiera. • La decisione deve essere presa da un funzionario di grado elevato o da un funzionario di un’autorità gerarchicamente superiore Oltre alla consultazione obbligatoria del SIS e della base di dati nazionale, si dovrebbero utilizzare informazioni fornite da altri servizi La decisione dovrebbe basarsi su tutte le informazioni disponibili a livello nazionale e a livello di Stati Schengen. La decisione e le sue principali motivazioni dovrebbero essere verbalizzate. I necessari contatti e la partecipazione di altri Stati Schengen devono avere luogo secondo procedure standardizzate. 37 RACCOMANDAZIONI 8.4. MIGLIORI PRATICHE Marittimi in transito Le norme applicabili ai marittimi in transito sono descritte nella decisione Schengen Com-ex (96) 27 Aspetti operativi della lotta alla criminalità transfrontaliera La dimensione operativa della lotta alla criminalità transfrontaliera è rilevante nella gestione delle frontiere. È pertanto importante disporre di una normativa Istituzione di unità pluridisciplinari specializzate che dia a tutte le autorità pertinenti (polizia di ai fini della lotta contro la criminalità frontiera, polizia, dogana, magistratura, ecc.) la transfrontaliera facoltà di prevenire e individuare la criminalità connessa con le frontiere, senza limitarne le attività alla sola zona a cavallo della frontiera. Gli Stati Schengen dovrebbero descrivere le misure adottate per lottare contro la criminalità transfrontaliera, che dovrebbero: − essere basate sull’analisi dei vari tipi di reati e − includere una rassegna di tutti i fattori pertinenti, ad esempio personale, apparecchiature e formazione, cooperazione tra servizi nazionali e internazionali. 38 RACCOMANDAZIONI 9. 9.1. 9.1.1. MIGLIORI PRATICHE Casi specifici relativi a determinati tipi di frontiera Frontiere marittime Analisi del rischio Il volume del traffico marittimo è generalmente elevato rispetto alle risorse disponibili per i controlli. L’analisi del rischio sul piano tattico è pertanto essenziale affinché la sorveglianza della frontiera blu possa soddisfare i requisiti stabiliti nel Manuale comune, parte II, paragrafo 2.2. Si dovrebbe controllare il movimento delle imbarcazioni e le identificazioni, ossia i nomi delle imbarcazioni dovrebbero essere confrontati con le informazioni disponibili sulle imbarcazioni a rischio. In base a tali informazioni si dovrebbe stabilire il livello dei controlli da effettuare sulle singole imbarcazioni. La stessa procedura dovrebbe essere seguita per gli elenchi dei membri dell’equipaggio e dei passeggeri. Il comando con responsabilità operativa in una data zona dovrebbe contenere entro limiti ragionevoli il rischio di irregolarità note o potenziali. Ciò dovrebbe avvenire in tutte le zone e per tutti i flussi di traffico. A tal fine, l’attività delle autorità di gestione della frontiera dovrebbe essere adattata in base alle più recenti informazioni sui fattori di rischio, essenzialmente per quanto riguarda la programmazione a medio termine nell'ambito del comando operativo. Il sistema VTMIS (o sistema simile) viene utilizzato per sorvegliare ampi tratti di mare dove il traffico principale è identificato. L’autorità responsabile dell'attività di polizia di frontiera marittima ha accesso in tempo reale al VTMIS. Per ulteriori informazioni, si veda la sezione relativa alle migliori pratiche di cui al paragrafo 1.1.6. "Consapevolezza della situazione e capacità di reazione ". 39 RACCOMANDAZIONI I metodi di valutazione della situazione e di adeguamento delle contromisure a medio termine possono essere definiti analisi del rischio operativa. MIGLIORI PRATICHE Il comando operativo dovrebbe disporre di un quadro realistico delle irregolarità prevalenti nella zona di cui è responsabile. A tal fine, dovrebbero essere disponibili dati e stime relativi a: • • • • • tipo e volume di tutti i movimenti d'imbarcazioni tra il mare aperto e la costa volume di controlli effettivi eseguiti sui vari tipi di movimenti d'imbarcazioni (sulla base di quanto precede) valutazione Quando possibile, formalizzare la cooperazione delle possibilità di essere intercettati con i vettori mediante memorandum d’intesa o durante l’attraversamento illegale della accordi. frontiera volume e tipo delle irregolarità rilevate stima del volume e tipo delle irregolarità non rilevate. Cooperazione con terzi Andrebbe rafforzata la cooperazione con i vettori di ogni tipo. 9.1.2. Navi da carico Tutti i controlli amministrativi dovrebbero Partecipazione al sistema EISICS essere svolti anticipatamente. Sulla base di tali controlli e delle informazioni disponibili, andrebbe poi eseguita un’analisi del rischio. Le navi ad alto rischio devono essere sottoposte a controllo fisico immediatamente dopo l'arrivo. I controlli devono comprendere controlli diretti delle persone a bordo e/o una perquisizione fisica della nave. 40 RACCOMANDAZIONI MIGLIORI PRATICHE Qualora non siano disponibili anticipatamente informazioni sui membri dell’equipaggio e i passeggeri, la nave dovrebbe essere sottoposta a controllo fisico immediatamente dopo l'arrivo. I passeggeri devono sempre controllati di persona. In caso di rischio particolare l'imbarcazione deve rimanere sotto costante controllo delle autorità durante la permanenza in un porto Schengen. Tutte le persone che si imbarcano o sbarcano dalla nave devono essere controllate direttamente. Le informazioni sulle imbarcazioni a rischio devono essere trasmesse al successivo porto Schengen di destinazione tramite il sistema di allarme rapido del CIRSFI. 9.1.3. Navi da crociera In linea di massima l’acquis Schengen prevede controlli di persona su tutti i passeggeri a bordo di navi da crociera nel primo e nell’ultimo porto di ingresso. Di norma il passeggero deve soddisfare tutte le condizioni di ingresso o uscita. Tuttavia, è possibile prevedere controlli meno approfonditi in base ai regolamenti sulle circostanze speciali se: • a bordo della nave è presente un numero ingente di passeggeri, • il tempo a disposizione per i controlli è limitato e • vi sono fondati motivi per ritenere che l'imbarcazione e i relativi passeggeri non presentino rischi elevati. 41 RACCOMANDAZIONI MIGLIORI PRATICHE In tali circostanze sono accettabili controlli amministrativi solo nel primo e nell’ultimo porto Schengen. In questi casi è come minimo necessario svolgere un controllo sui cittadini di paesi terzi tramite il SIS e apporre un timbro sui loro passaporti. Se dai controlli emerge che a talune persone presenti a bordo dev'essere rifiutato l’ingresso nel territorio Schengen, è necessario adottare misure speciali, nell’interesse sia degli Stati Schengen che delle compagnie di navigazione. Le autorità assicurano che tali persone rimangano a bordo e lascino il porto con l'imbarcazione. Le informazioni relative a queste persone dovrebbero essere trasmesse al successivo porto Schengen di destinazione, dove verrà applicata una procedura analoga. Se una nave da crociera rappresenta un rischio in termini di attraversamento illegale della frontiera esterna, è necessario adottare misure speciali, nell’interesse comune degli Stati Schengen. Durante la permanenza in un porto Schengen la nave dovrebbe rimanere costantemente sotto il controllo delle autorità. Tutte le persone che s'imbarcano o sbarcano dalla nave dovrebbero essere controllate direttamente. Ai fini dell’imbarco e dello sbarco, ciascun passeggero dovrebbe soddisfare le necessarie condizioni di ingresso o di uscita. Le informazioni relative a tali navi dovrebbero essere trasmesse, tramite il sistema di allarme rapido del CIRSFI, al successivo porto Schengen di destinazione, dove verrà applicata una procedura analoga. 42 RACCOMANDAZIONI MIGLIORI PRATICHE I controlli meno approfonditi sopra descritti non dovrebbero impedire in alcun modo alle autorità di svolgere controlli più approfonditi nei successivi porti di destinazione. I passeggeri delle navi da crociera devono essere in possesso di un visto, in base alle medesime condizioni valide per le altre persone che entrano nel territorio Schengen. 9.1.4. Navi da pesca Andrebbero eseguiti controlli per assicurare che È organizzato uno scambio di informazioni tra le navi da pesca provenienti da paesi terzi gli Stati Schengen e i paesi terzi limitrofi. Il paese terzo segnala tra l’altro le imbarcazioni seguano la procedura corretta. che stanno lasciando il suo territorio, in L’acquis Schengen consente di svolgere particolare quelle che hanno lasciato il territorio controlli amministrativi sui membri Schengen senza essere controllate in uscita. dell’equipaggio se questi ultimi possono essere considerati marittimi. Ad ogni modo, è opportuno ricorrere ai controlli diretti sulle persone e/o a perquisizioni fisiche dell'imbarcazione ogniqualvolta ciò risulti necessario sulla base dell’analisi del rischio. Inoltre, le zone di pesca costiere di cui al Manuale comune, parte II, paragrafo 3.4.4.4. dovrebbero formare oggetto di controlli saltuari sulla base di un'adeguata analisi del rischio. 43 RACCOMANDAZIONI 9.1.5. MIGLIORI PRATICHE Imbarcazioni da diporto Andrebbero eseguiti controlli per assicurare che È organizzato uno scambio di informazioni tra le imbarcazioni da diporto provenienti da paesi gli Stati Schengen e i paesi terzi limitrofi. Il terzi seguano la procedura corretta. paese terzo segnala tra l’altro le imbarcazioni che stanno lasciando il suo territorio, in particolare quelle che hanno lasciato il territorio Schengen senza essere controllate in uscita. 9.1.6. Navi con un numero ingente di immigranti illegali a bordo Si dovrebbero approntare piani di emergenza per Viene nominato un organo governativo per il navi con un numero ingente di immigranti coordinamento interministeriale e interservizi. A illegali a bordo, riguardanti gli aspetti seguenti: quest'organo fanno capo i necessari organi rappresentativi paralleli a livello regionale e • fermo dei responsabili del trasporto locale per facilitare il coordinamento ed una illegale in vista di ulteriori misure precisa divisione delle competenze. Poteri e giudiziarie mezzi adeguati sono messi a disposizione di questa struttura e specialmente di quegli organi • fermo di tutte le persone a bordo ai fini regionali responsabili dell'espletamento delle dell'assunzione di responsabilità nei misure infrastrutturali. confronti degli immigranti in vista del rimpatrio e per garantirne i diritti alla Questa struttura è tenuta in prontezza per salute e alla protezione facilitare la realizzazione della pratica raccomandata. • trasmissione agli altri Stati Schengen di informazioni sulle navi a rischio tramite Le autorità locali e regionali tengono piani l'EISICS e il sistema di allarme rapido del coerenti per la loro partecipazione e CIRSFI cooperazione. Tali piani vengono regolarmente testati e sviluppati come stabilito dall'organo di coordinamento governativo. 44 RACCOMANDAZIONI 9.1.7. MIGLIORI PRATICHE Passeggeri clandestini Per combattere il fenomeno dei passeggeri clandestini le autorità dovrebbero adottare misure preventive riguardo all'imbarco/sbarco non autorizzato dalle navi. 9.1.8. Finti equipaggi Per combattere i finti equipaggi come mezzo di ingresso illegale le autorità dovrebbero espletare operazioni di intelligence, scambi di informazioni, misure investigative e azioni penali. 9.1.9. Documento di identità dei marittimi All'atto del rilascio dei documenti di identità dei Le caratteristiche di sicurezza del documento marittimi si dovrebbe prestare particolare sono le stesse dei passaporti nazionali. attenzione alle caratteristiche di sicurezza del documento. 9.1.10. Marittimi in transito In base all'acquis, il comandante o l'agente marittimo dovrebbero informare le autorità responsabili della gestione delle frontiere al porto di ingresso dell'arrivo di marittimi che necessitano di un visto di transito e di qualunque cambiamento nella composizione dell'equipaggio. Il comandante o l'agente marittimo dovrebbero informare le autorità di gestione delle frontiere non appena possibile e sempre almeno tre giorni prima dell'arrivo dei marittimi, in modo da accelerare le procedure di rilascio dei visti di transito. Le autorità di gestione delle frontiere Sarà creata un'unità in servizio 24 ore su 24 in dovrebbero controllare l'accuratezza dei dati modo da dare risposte veloci e coordinate alle forniti dal comandante o dall'agente marittimo. richieste di visti di transito per marittimi presentate in frontiera. 45 RACCOMANDAZIONI Le autorità possono rilasciare visti di transito a marittimi soltanto dopo attenta verifica dei dati forniti dall'armatore e dopo conferma da parte delle autorità del luogo dove la nave è ormeggiata o dove è prevista ormeggiare. MIGLIORI PRATICHE 9.1.11. EISICS Le imbarcazioni, l'equipaggio e i passeggeri dovrebbero essere controllati attentamente nel primo porto di arrivo nel territorio Schengen. Se lo scalo successivo dell'imbarcazione è ancora un porto di uno Stato Schengen che usa il sistema EISICS, l'autorità di gestione delle frontiere del primo Stato Schengen dovrebbe, quando l'imbarcazione sta lasciando quello Stato, inviare per fax il modulo EISICS al porto Tutti gli Stati Schengen dovrebbero aderire al sistema EISICS, che dovrebbe essere computerizzato, al fine di assicurare che le informazioni siano protette e inoltrate velocemente alla pertinente autorità di gestione delle frontiere. di scalo successivo. Il modulo EISICS dovrebbe elencare tutte le informazioni pertinenti raccolte dall'autorità di gestione delle frontiere sulla nave. I controlli di frontiera nel porto successivo possono essere meno accurati, in funzione delle informazioni ricevute nel modulo EISICS. Interscambio di dati elettronici Gli Stati Schengen dovrebbero incoraggiare l'utilizzo dell'interscambio di dati elettronici (EDI) alle loro frontiere marittime. I dati elettronici, tra le altre cose per identificare i membri dell'equipaggio, i passeggeri, i clandestini presenti a bordo, nonché i loro documenti di viaggio, trasferiti a tempo debito, dovrebbero fungere da sostituto obbligatorio di tutti i documenti cartacei in uso alla frontiera di uno Stato Schengen. 46 RACCOMANDAZIONI MIGLIORI PRATICHE L'utilizzo dell'EDI dovrebbe essere facilitato dall'armonizzazione e dall'uniformazione della normativa sul valore vincolante o sulle conseguenze. Le autorità di frontiera del porto Schengen da cui l'imbarcazione lascia l'ormeggio dovrebbero trasferire in tempo utile dati elettronici aggiornati alle autorità del successivo porto Schengen di destinazione. 9.2. Frontiere aeree 9.2.1. Equipaggi Gli equipaggi devono sistematicamente 9.2.2. essere controllati Creare una struttura apposita per controlli prioritari sugli equipaggi Voli merci Un controllo sistematico dovrebbe essere Gli operatori dovrebbero recarsi presso gli aerei che effettuano voli merci per incontrare effettuato anche per gli equipaggi di voli merci l'equipaggio 9.2.3. Procedura per passeggeri in transito (aeroporto) Dovrebbe essere disponibile un'area di transito Possibilità di effettuare controlli nella zona di separata per passeggeri non Schengen transito (internazionale) 9.2.4. Aviazione generale 47 RACCOMANDAZIONI MIGLIORI PRATICHE 9.3. Controlli ferroviari I treni dovrebbero essere sotto un'appropriata e continua sorveglianza da un punto di controllo di frontiera all'altro. I controlli di frontiera veri e propri possono essere effettuati sul treno in movimento o alla stazione ferroviaria, sul treno o in strutture fisse adibite specificamente a tali scopi. Le autorità di gestione delle frontiere dovrebbero avere strumenti efficaci per controllare i documenti di viaggio e consultare banche dati online, che devono essere a loro disposizione in tutti i casi. Tutti i passeggeri ed il personale (ed il treno) dovrebbero essere controllati in conformità con le norme Schengen (art. 6. della convenzione di Schengen). I treni dovrebbero essere sotto sorveglianza continua da un punto di controllo di frontiera all'altro (per es. pattuglie, sorveglianza tecnica, telecamera). L'area del binario per i treni in traffico esterno deve essere fisicamente separata da quelle per i treni in traffico interno. Dovrebbe essere scongiurata la possibilità di evadere il controllo di frontiera e la zona di arrivo dovrebbe essere tenuta sotto opportuno controllo. I controlli prima della frontiera insieme con autorità di frontiera di paesi terzi confinanti possono risultare efficaci, se sono soddisfatti i pertinenti requisiti in materia di competenza giurisdizionale e se c'è fiducia reciproca tra (a) Stati confinanti e (b) tra partner Schengen. Accordi di cooperazione con i vettori ferroviari. Tale cooperazione dovrebbe, se del caso, essere formalizzata fornendo alle autorità di frontiera un elenco dei passeggeri con congruo anticipo. Apparecchiature portabili SIS sui treni (controlli prima dell'attraversamento della frontiera e nei luoghi a rischio). 48 PARTE SECONDA: ALLONTANAMENTO E RIAMMISSIONE 1. Introduzione La lotta contro l'immigrazione clandestina costituisce una grave preoccupazione per tutti gli Stati membri dell'Unione. La libertà di circolazione nel territorio Schengen richiede un corrispondente rafforzamento delle frontiere esterne che lo racchiudono e una politica efficace e dissuasiva in materia di allontanamento degli stranieri in situazione irregolare. A norma dell'articolo 23, paragrafo 1 della convenzione di Schengen, il cittadino di un paese terzo (ossia non cittadino dell'UE né di uno dei paesi del SEE) che non soddisfi o che non soddisfi più le condizioni di soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di uno degli Stati Schengen deve, in linea di principio, lasciare senza indugio i territori degli Stati Schengen. Qualora la partenza non sia volontaria ovvero se motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico impongono l'immediata partenza del cittadino del paese terzo, quest'ultimo deve essere allontanato alle condizioni previste dal diritto nazionale dello Stato Schengen nel cui territorio è stato fermato. Pertanto, mentre la convenzione di Schengen stabilisce chiaramente la necessità dell'allontanamento, l'acquis di Schengen al riguardo è molto limitato, poiché gli Stati Schengen hanno la facoltà di definire le circostanze e l'attuazione di tali misure. La normativa è stata parzialmente armonizzata nel contesto della succitata direttiva 2001/40/CE relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, il cui obiettivo è assicurare una più efficace esecuzione di tali misure e una migliore cooperazione tra gli Stati membri. Il metodo seguito per l'elaborazione del presente documento è stato di fornire innanzi tutto una "istantanea" delle pratiche nazionali esistenti e quindi di scegliere in questa gamma quelle che sembrano tendere a una maggiore efficacia. L'elenco così stilato è indicativo e non esauriente. 49 RACCOMANDAZIONI 2. MIGLIORI PRATICHE Misure di allontanamento Le misure di allontanamento dovrebbero essere Effettivo allontanamento dal territorio. Per conformi allo stato di diritto ed essere basate sul conseguire tale obiettivo, combinare la misura, ove opportuno, con un divieto per il cittadino del diritto. paese terzo di ritornare nel territorio per un Esse dovrebbero essere adottate conformemente periodo sufficientemente lungo e inserire tale alle disposizioni previste nei seguenti strumenti: dato nel SIS a fini dissuasivi. − convenzione europea dei diritti dell'uomo L'inosservanza del divieto di ritornare nel territorio potrebbe comportare sanzioni. del 4 novembre 1950, − convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984, − convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 e protocollo del 31 gennaio 1967, − convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, − Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 13-14 ottobre 2000. − Obiettivo: ottenere il rimpatrio dello straniero soggetto alla misura nel suo paese di origine o il suo ritorno in un paese che lo ammetta. 50 RACCOMANDAZIONI − Due tipi di decisione: − decisione amministrativa in base: MIGLIORI PRATICHE all'inosservanza delle norme in materia di ingresso o soggiorno dei cittadini di paesi terzi, alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale; − sanzione amministrativa o giudiziaria in relazione a illeciti penali di una certa gravità. Garanzie Possibilità per il cittadino di un paese terzo Mettere il cittadino di un paese terzo in trattenuto di fare ricorso contro le misure condizione di esercitare i diritti che gli sono concessi. applicate nei suoi confronti. 3. Persone interessate 3.1. Cittadini di paesi terzi in situazione irregolare Il cittadino di un paese terzo che non si In questo caso la decisione che impone di conforma alla decisione presa dovrebbe essere lasciare il territorio può essere seguita da una verifica all'atto partenza dal territorio. allontanato. Se non rispetta l'obbligo di lasciare il territorio, il cittadino di un paese terzo dovrebbe essere inserito nell'elenco nazionale e, se opportuno, nell'elenco SIS delle persone ricercate. 51 RACCOMANDAZIONI MIGLIORI PRATICHE Per assicurare la credibilità del sistema, la resistenza intenzionale all'allontanamento può essere soggetta a specifiche sanzioni, che ovviamente lasciano impregiudicato il provvedimento di allontanamento iniziale, il quale dovrebbe essere eseguito. 3.2. Cittadini di paesi terzi la cui presenza costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale (1-2): Caso particolare dei minori non accompagnati Le seguenti raccomandazioni o migliori pratiche si applicano solo se conformi alla legislazione nazionale di ciascuno Stato Schengen. − Allontanamento dei minori non − accompagnati assicurando nel contempo l'interesse superiore del minore e il rispetto delle disposizioni della convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 Allontanamento dei minori non accompagnati al più presto, tutelando nel contempo gli interessi del minore. Per quanto possibile, assicurare che i minori siano accompagnati e accolti all'arrivo. 4. Attuazione delle misure di allontamento 4.1. Identificazione − Identificazione, in particolare mediante le Istituzione di un archivio nazionale dei cittadini impronte digitali dei cittadini di paesi terzi di paesi terzi. soggetti ad una misura di allontanamento − Inserimento in un archivio di dati dei cittadini di paesi terzi che presentano domanda di visto o di permesso di soggiorno. Da attuare in futuro. (Conclusioni del Consiglio GAI del 21 settembre 2001) 52 RACCOMANDAZIONI − MIGLIORI PRATICHE Ai fini della non ammissione, completare la registrazione specificando i motivi. 4.2. Trattamento I cittadini di paesi terzi che costituiscono una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale devono essere trattenuti nel periodo precedente l'esecuzione del provvedimento di allontanamento. Ciò è necessario quando l'allontanamento non può essere effettuato rapidamente, in particolare perchè la persona non è in possesso di un documento di viaggio. I cittadini di paesi terzi possono essere trattenuti per impedire che si sottraggano alla misura di allontanamento e per preparare l'esecuzione di tale misura. − Necessità di strutture specifiche I cittadini di paesi terzi soggetti ad un provvedimento di allontanamento devono essere trattenuti, in linea di principio, in centri speciali che abbiano un adeguato status giuridico che li distingua chiaramente dagli istituti penitenziari e siano dotati di strutture che garantiscano condizioni abitative e igieniche rispettose della dignità umana. Le strutture dovrebbero consentire altresì alle persone ivi trattenute di esercitare i loro diritti (interpreti, visite, cure sanitarie, ecc.). 53 RACCOMANDAZIONI − MIGLIORI PRATICHE Garanzie Possibilità per il cittadino di un paese terzo trattenuto di presentare ricorso contro le misure applicate nei suoi confronti − Minori I minori possono essere trattenuti solo in casi Sarebbe opportuno prevedere alternative al specifici e in conformità della convenzione trattenimento dei minori. internazionale sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 − Durata La durata del periodo di trattenimento dei Tale obiettivo giustifica un adeguato periodo di cittadini di paesi terzi costituisce un fattore trattenimento. decisivo nella misura di allontanamento; lo scopo è quello di consentire al servizio responsabile dell'allontanamento di disporre del tempo strettamente necessario per l'organizzazione pratica della partenza 4.3. Rilascio di lasciapassare consolari Lasciapassare ottenuti dalle autorità consolari Utilizzare tutti i mezzi adeguati, compresa la entro termini compatibili con i periodi di visita dei centri di trattenimento da parte delle trattenimento. autorità consolari. A tale scopo, rafforzare la cooperazione consolare 54 RACCOMANDAZIONI 4.4. Finanziamento allontanamento delle MIGLIORI PRATICHE misure Esaminare la possibilità che dell'allontanamento siano sostenute: le di spese Esaminare la possibilità che dell'allontanamento siano sostenute: le spese − dal cittadino di un paese terzo medesimo; − dal cittadino di un paese terzo medesimo; − dai passatori. − dalla persona che ha fornito alloggio al cittadino di un paese terzo o da chiunque si sia fatto garante per esso in una dichiarazione di presa a carico all'atto del rilascio di un visto o permesso di soggiorno al cittadino di un paese terzo; − dalla persona che ha assunto illegalmente il cittadino del paese terzo; − dai passatori. Possibilità che le spese di allontanamento e trattenimento siano messe a carico delle persone summenzionate. − Possibilità di sanzioni in caso di mancato pagamento. 4.5. Scorta Se necessario, è prevista la scorta da parte di L'introduzione di speciali carte europee potrebbe operatori specificamente formati per tale contribuire a migliorare le modalità di compito allontanamento. Lo Stato che procede all'allontanamento dovrebbe sottoporre la persona da allontanare ad una valutazione del rischio per appurare se sia necessaria una scorta e, in caso affermativo, per determinare il numero di operatori da destinarle. 55 RACCOMANDAZIONI MIGLIORI PRATICHE Il vettore che interviene nell'esecuzione dell'allontanamento dovrebbe essere informato del risultato della valutazione del rischio, in conformità della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 e delle norme e raccomandazioni adottate dall'ICAO. − Riammissione Gli accordi di riammissione prevedono in Sviluppare la cooperazione transfrontaliera tra generale due categorie di persone che possono tutte le autorità competenti interessate. essere riammesse: i cittadini del paese terzo stesso e i cittadini dei paesi terzi. Possono essere previste anche disposizioni in materia di transito. La riammissione rende gli Stati membri e i paesi Varare politiche efficaci in materia di terzi responsabili dell'efficace controllo delle riammissione utilizzando tutti i mezzi disponibili sia in strumenti giuridici (accordi di rispettive frontiere. riammissione, inserimento di clausole di riammissione in altri tipi di accordi, ecc.) che in termini pratici. Questa procedura speciale consiste nell'allontanamento dei cittadini di paesi terzi in situazione irregolare nello Stato A verso lo Stato B che è il loro Stato di origine e/o di transito, imponendo a quest'ultimo di accoglierli. La riammissione avviene in luoghi specifici Rispondere alla domanda di riammissione al più determinati in ciascun accordo. È indispensabile presto. che le autorità dello Stato di riammissione siano materialmente in grado di accogliere i rimpatriati/rientrati non appena è adottata la decisione di accettazione. ______________ 56