Capitolato canile

Transcript

Capitolato canile
COMUNE D I ORTA NOVA
Provincia di Foggia
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE
CAPITOLATO D’ONERI
Art.1
Il presente capitolato ha come oggetto il servizio di custodia e gestione del canile
comunale di Orta Nova;
Art.2
L’associazione/ente si impegna al trattamento dei cani in custodia in conformità
col disposto dall’art.2 della legge 14 agosto 1991 n.281 che qui si intende integralmente
richiamato e della normativa regionale in materia;
Art.3
L’associazione/ente provvede a propria cura e spese alla cura, all’acquisto del
mangime, all’alimentazione e alla pulizia ( lavaggi, trattamenti antiparassitari, disinfestazione
e/o altro) degli animali custoditi senza distinzioni di sesso, razza ed età, ovvero
somministrando le cure e il tipo di alimentazione necessaria in base alla tipologia e all’età
degli animali; provvede alla pulizia e disinfezione degli spazi loro dedicati, alle cure
veterinarie per gli animali custoditi nel canile e ad ogni altra spesa di gestione; provvede alla
manutenzione ordinaria degli immobili di pertinenza del canile municipale ed è responsabile
della corretta cura e gestione degli impianti e attrezzature comunali affidatele. Allo scopo si
intende per manutenzione ordinaria: pulizia degli immobili e della intera area del canile
comunale;
Art.4
Sono a carico del Comune di Orta Nova le spese per le forniture correnti (acqua,
luce, gas, pulizia fosse biologiche e relativo svuotamento, smaltimento rifiuti speciali e/o
altro), le spese occorrenti per l’attività veterinaria del canile, le manutenzioni straordinarie
degli immobili e dei macchinari, gli arredi e l’acquisto di macchinari di servizio. Allo scopo si
intende per manutenzione straordinaria l’imbiancatura delle pareti esterne ed interne degli
immobili, ripristino delle strutture, rifacimento delle pavimentazioni esterne e la sostituzione
in toto o in parte di macchinari e/o arredi. Le spese per la manutenzione dei macchinari
saranno addebitate all’associazione/ente gestore se imputabili ad essa per scorretto utilizzo
delle stesse. Le attrezzature di proprietà comunale sono quelle presenti presso la struttura e
saranno consegnate all’associazione/ente con apposito verbale di consegna.
Art.5
Frequenza del servizio: Il servizio di somministrazione cibo e pulizia e degli spazi
dedicati al soggiorno degli animali è svolto con frequenza giornaliera, inclusi i festivi. Ogni
altra operazione di pulizia degli spazi scoperti e coperti è svolta in base alle esigenze e
comunque non meno di tre volte la settimana. La frequenza di lavaggio e del trattamento
antiparassitario dei cani custoditi sarà effettuata trimestralmente mentre i controlli sanitari dei
cani custoditi sarà effettuato a chiamata secondo le necessità; Di queste operazioni dovrà
essere data preventiva comunicazione al Responsabile unico del procedimento.
Art.6
Le cure sanitarie dei cani randagi ricoverati presso il canile, saranno prestate dal
servizio veterinario della ASL Foggia che garantirà gli interventi previsti dalla normativa
vigente.
Art.7
I cani custoditi saranno ceduti solo a chi dà garanzie di buon trattamento degli
stessi previo nulla osta del servizio veterinario della ASL .
Art.8
I cani ospitati saranno assistiti per tutto il periodo di permanenza e comunque
fino al loro decesso che sarà opportunamente comunicato alla ASL competente e al comune
di Orta Nova e l’associazione/ente provvederà alle operazioni di custodia provvisoria della
carcassa e alle operazioni di smaltimento.
Art.9
Presso il canile sarà custodito un registro di carico e scarico dei cani dove saranno
annotati giornalmente i movimenti dei cani in uscita. Giornalmente la ditta comunicherà al
Servizio manutenzione del Comune il numero delle presenza di cani custoditi e i relativi
movimenti in entrata e uscita.
Art.10
Il Responsabile del procedimento ha facoltà di disporre in qualsiasi momento
l’accertamento delle presenze documentate dall’associazione/ente affidataria.
Art.11
L’associazione/ente deve assicurare il servizio puntualmente per tutto il periodo di
durata della convenzione.
Art.12
L’associazione aggiudicataria prima della stipula del contratto dovrà presentare i
documenti necessari che saranno richiesti dalla stazione appaltante e costituire cauzione di
garanzia fissata nella misura minima del 10% (dieci per cento) del prezzo dell’appalto ai sensi
dell’art. 113 del d. lgs. 162/06. La cauzione resta depositata a garanzia dell’adempimento di
tutte le obbligazioni derivanti dal presente disciplinare, del risarcimento dei danni derivanti
dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché dal rimborso delle somme che il
comune avesse pagato in più durante l’appalto. L’amministrazione ha diritto di valersi in
proprio della cauzione.
Art.13
L’associazione/ente terrà indenne l’Amministrazione Comunale dai danni
eventualmente causati ai suoi dipendenti od a sue attrezzature o che comunque possano
derivare a qualsiasi titolo da comportamenti di terzi estranei all’organico dell’Ente stesso.
Art.14
L’associazione aggiudicataria garantisce la copertura assicurativa nel rispetto della
normativa in materia infortunistica per gli addetti al servizio e assume la responsabilità civile
per danni a terzi.
Art.15
L’associazione aggiudicataria si obbliga a retribuire e inquadrare il proprio
personale secondo le modalità stabilite dal CCNL per il “Personale dipendente da imprese
esercenti servizi di pulizia e servizi integrati e multiservizi” oltre ad assolvere tutti i
conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari,
aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli enti territorialmente competenti.
Art.16
L’associazione/ente è sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni
di qualunque natura che risultano arrecati a persone o cose dal proprio personale ed in ogni
caso provvede senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o
degli oggetti danneggiati. In caso di mancata reintegrazione dei danni causati per qualsiasi
motivo dal proprio personale nel termine fissato nella relativa lettera di notifica
l’Amministrazione Comunale è autorizzata a rivalersi delle spese sostenute trattenendo
l’importo sul canone di prima scadenza oppure in caso di incapienza sul deposito cauzionale.
Art.17
È stabilita una sanzione pecuniaria di € 100,00 giornaliere in caso di: A) Mancata
somministrazione degli alimenti o alimentazione inadeguata per adulti e cuccioli; B)
Condizioni igieniche precarie; C) Inadempimento dell’onere di custodia e cure veterinarie. D)
Inadempimento di quanto stabilito agli artt. 5, 9, 10;
Art.18
L’amministrazione comunale si riserva il diritto insindacabile di revocare
l’affidamento di che trattasi in caso di inadempienza da parte dell’associazione/ente
aggiudicataria anche di uno solo degli articoli del presente capitolato d’oneri.
Art.19
Il corrispettivo dovuto dal comune di Orta Nova è quello specificato nella
convenzione cui il presente capitolato d’oneri è allegato e di cui forma parte integrante e
sostanziale.
Art.20
È stabilita una tolleranza del +/- 10% del numero degli animali custoditi. Entro
tali soglie di tolleranza il canone mensile corrisposto resterà invariato.
Art.21
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si applicano le
norme sulla contabilità generale degli enti pubblici.
Il Capo Settore
Progettualità Tecnica
f.to (ing. Giovanni B. VECE)