Capitolato canile
Transcript
Capitolato canile
COMUNE D I ORTA NOVA Provincia di Foggia SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE CAPITOLATO D’ONERI Art.1 Il presente capitolato ha come oggetto il servizio di custodia e gestione del canile comunale di Orta Nova; Art.2 L’associazione/ente si impegna al trattamento dei cani in custodia in conformità col disposto dall’art.2 della legge 14 agosto 1991 n.281 che qui si intende integralmente richiamato e della normativa regionale in materia; Art.3 L’associazione/ente provvede a propria cura e spese alla cura, all’acquisto del mangime, all’alimentazione e alla pulizia ( lavaggi, trattamenti antiparassitari, disinfestazione e/o altro) degli animali custoditi senza distinzioni di sesso, razza ed età, ovvero somministrando le cure e il tipo di alimentazione necessaria in base alla tipologia e all’età degli animali; provvede alla pulizia e disinfezione degli spazi loro dedicati, alle cure veterinarie per gli animali custoditi nel canile e ad ogni altra spesa di gestione; provvede alla manutenzione ordinaria degli immobili di pertinenza del canile municipale ed è responsabile della corretta cura e gestione degli impianti e attrezzature comunali affidatele. Allo scopo si intende per manutenzione ordinaria: pulizia degli immobili e della intera area del canile comunale; Art.4 Sono a carico del Comune di Orta Nova le spese per le forniture correnti (acqua, luce, gas, pulizia fosse biologiche e relativo svuotamento, smaltimento rifiuti speciali e/o altro), le spese occorrenti per l’attività veterinaria del canile, le manutenzioni straordinarie degli immobili e dei macchinari, gli arredi e l’acquisto di macchinari di servizio. Allo scopo si intende per manutenzione straordinaria l’imbiancatura delle pareti esterne ed interne degli immobili, ripristino delle strutture, rifacimento delle pavimentazioni esterne e la sostituzione in toto o in parte di macchinari e/o arredi. Le spese per la manutenzione dei macchinari saranno addebitate all’associazione/ente gestore se imputabili ad essa per scorretto utilizzo delle stesse. Le attrezzature di proprietà comunale sono quelle presenti presso la struttura e saranno consegnate all’associazione/ente con apposito verbale di consegna. Art.5 Frequenza del servizio: Il servizio di somministrazione cibo e pulizia e degli spazi dedicati al soggiorno degli animali è svolto con frequenza giornaliera, inclusi i festivi. Ogni altra operazione di pulizia degli spazi scoperti e coperti è svolta in base alle esigenze e comunque non meno di tre volte la settimana. La frequenza di lavaggio e del trattamento antiparassitario dei cani custoditi sarà effettuata trimestralmente mentre i controlli sanitari dei cani custoditi sarà effettuato a chiamata secondo le necessità; Di queste operazioni dovrà essere data preventiva comunicazione al Responsabile unico del procedimento. Art.6 Le cure sanitarie dei cani randagi ricoverati presso il canile, saranno prestate dal servizio veterinario della ASL Foggia che garantirà gli interventi previsti dalla normativa vigente. Art.7 I cani custoditi saranno ceduti solo a chi dà garanzie di buon trattamento degli stessi previo nulla osta del servizio veterinario della ASL . Art.8 I cani ospitati saranno assistiti per tutto il periodo di permanenza e comunque fino al loro decesso che sarà opportunamente comunicato alla ASL competente e al comune di Orta Nova e l’associazione/ente provvederà alle operazioni di custodia provvisoria della carcassa e alle operazioni di smaltimento. Art.9 Presso il canile sarà custodito un registro di carico e scarico dei cani dove saranno annotati giornalmente i movimenti dei cani in uscita. Giornalmente la ditta comunicherà al Servizio manutenzione del Comune il numero delle presenza di cani custoditi e i relativi movimenti in entrata e uscita. Art.10 Il Responsabile del procedimento ha facoltà di disporre in qualsiasi momento l’accertamento delle presenze documentate dall’associazione/ente affidataria. Art.11 L’associazione/ente deve assicurare il servizio puntualmente per tutto il periodo di durata della convenzione. Art.12 L’associazione aggiudicataria prima della stipula del contratto dovrà presentare i documenti necessari che saranno richiesti dalla stazione appaltante e costituire cauzione di garanzia fissata nella misura minima del 10% (dieci per cento) del prezzo dell’appalto ai sensi dell’art. 113 del d. lgs. 162/06. La cauzione resta depositata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente disciplinare, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché dal rimborso delle somme che il comune avesse pagato in più durante l’appalto. L’amministrazione ha diritto di valersi in proprio della cauzione. Art.13 L’associazione/ente terrà indenne l’Amministrazione Comunale dai danni eventualmente causati ai suoi dipendenti od a sue attrezzature o che comunque possano derivare a qualsiasi titolo da comportamenti di terzi estranei all’organico dell’Ente stesso. Art.14 L’associazione aggiudicataria garantisce la copertura assicurativa nel rispetto della normativa in materia infortunistica per gli addetti al servizio e assume la responsabilità civile per danni a terzi. Art.15 L’associazione aggiudicataria si obbliga a retribuire e inquadrare il proprio personale secondo le modalità stabilite dal CCNL per il “Personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati e multiservizi” oltre ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli enti territorialmente competenti. Art.16 L’associazione/ente è sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura che risultano arrecati a persone o cose dal proprio personale ed in ogni caso provvede senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. In caso di mancata reintegrazione dei danni causati per qualsiasi motivo dal proprio personale nel termine fissato nella relativa lettera di notifica l’Amministrazione Comunale è autorizzata a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l’importo sul canone di prima scadenza oppure in caso di incapienza sul deposito cauzionale. Art.17 È stabilita una sanzione pecuniaria di € 100,00 giornaliere in caso di: A) Mancata somministrazione degli alimenti o alimentazione inadeguata per adulti e cuccioli; B) Condizioni igieniche precarie; C) Inadempimento dell’onere di custodia e cure veterinarie. D) Inadempimento di quanto stabilito agli artt. 5, 9, 10; Art.18 L’amministrazione comunale si riserva il diritto insindacabile di revocare l’affidamento di che trattasi in caso di inadempienza da parte dell’associazione/ente aggiudicataria anche di uno solo degli articoli del presente capitolato d’oneri. Art.19 Il corrispettivo dovuto dal comune di Orta Nova è quello specificato nella convenzione cui il presente capitolato d’oneri è allegato e di cui forma parte integrante e sostanziale. Art.20 È stabilita una tolleranza del +/- 10% del numero degli animali custoditi. Entro tali soglie di tolleranza il canone mensile corrisposto resterà invariato. Art.21 Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si applicano le norme sulla contabilità generale degli enti pubblici. Il Capo Settore Progettualità Tecnica f.to (ing. Giovanni B. VECE)