Circolare chiarimenti del Dipartimento per le Comunicazioni
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Circolare chiarimenti del Dipartimento per le Comunicazioni
Ufficio Legislativo e Affari Giuridici L’art. 1 del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, sulla “Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni”, stabilisce in effetti che “chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento (…)”. Ma finora nessun Ente od organo aveva mai individuato tali apparecchi, per quanto l’Agenzia delle Entrate, con nota del marzo 2008, avesse chiesto al Ministero delle Comunicazioni di procedere a tale individuazione. Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 6.12.2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito nella legge n. 214/2011, da quest’anno “le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale”. E, con tutta probabilità, proprio questa nuova previsione ha spinto la RAI ad inviare migliaia di lettere di richiesta di sottoscrizione dell’abbonamento, senza prima verificare se poi, in effetti, le imprese detengano apparecchi che impongono il pagamento del canone. L’atteggiamento della RAI è apparso a R.ETE. Imprese Italia intollerabile, essendosi l’azienda pubblica, di fatto, sostituita al legislatore nel tradurre in regola concreta una norma che certamente non ha come scopo quello di obbligare al pagamento del canone chi utilizza i propri strumenti di lavoro per finalità intrinseche, e a volte addirittura per effetto di norme che obbligano l’impresa a dotarsene (posta elettronica certificata; previsione che i contatti tra imprese e pubblica amministrazione debbano avvenire esclusivamente in forma telematica). La richiesta del pagamento del canone a tutte le imprese, senza un riscontro delle reali situazioni operative, è sembrata piuttosto rispondere ad una non dichiarata ma evidente esigenza “di far cassa”. Le Associazioni che compongono R.ETE. Imprese Italia si sono dunque opposte fermamente “all’applicazione di quello che appare un insensato nuovo balzello, basato sulla teorica eventualità dell’accesso a un servizio, piuttosto che sull’utilizzo reale del medesimo”. Pertanto, R.ETE. Imprese, considerata “la palese iniquità della situazione”, ha richiesto al Governo “un immediato intervento affinché vengano modificate le norme che impongono il pagamento del canone televisivo, escludendo quanto meno qualsiasi obbligo di corrispondere il canone in relazione al possesso di apparecchi che fungono da strumenti di lavoro per le aziende, quali computer, telefoni cellulari e strumenti similari”. Lo scorso 21 febbraio, la RAI ha emesso un comunicato nel quale si afferma che “la lettera inviata dalla Direzione Abbonamenti si riferisce esclusivamente al canone speciale dovuto da imprese, società ed enti nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori (digital signage), fermo restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso in cui tali imprese, società ed enti abbiano già provveduto al pagamento per il possesso di uno o più televisori”. _______________________________________________________________________________________________________________________ Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi - 00184 Roma via Nazionale, 60 Tel. 0647251 Fax 064817211 Rimaneva da capire, tecnicamente, quando si realizzi l’uso di un computer come televisore, e comunque quali siano gli apparecchi “atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”. Finalmente, con la nota prot. n. 12991, del 22 febbraio, che Vi alleghiamo, indirizzata al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti sull’applicazione del RDL n. 246/38 e sul Canone di abbonamento RAI. Va anzitutto evidenziato che la normativa in esame si riferisce al servizio di radiodiffusione, e non include altre forme di distribuzione del segnale audio/video, come WEB Radio, WEB TV, IPTV (sistema usato per diffondere contenuti audiovisivi attraverso connessioni ad Internet a banda larga, distinto dalla Web TV in quanto l'IPTV è realizzata con meccanismi di trasmissione che ne garantiscano la qualità di servizio a favore dell'utente attraverso meccanismi tipici di priorità). Il campo di interesse si circoscrive dunque alla ricezione di segnali televisivi su piattaforma terrestre, inclusi i videofonini (standard DVB-H) e piattaforma satellitare. Il Dipartimento delle comunicazioni, considerato che: - un ricevitore destinato alla fruizione di segnali audio/video radiodiffusi può essere scomposto in una catena di componenti disposti a valle di un’antenna: sintonizzatore (tuner), decodificatore, trasduttori video e/o audio; i quali possono trovarsi riuniti in forma integrata in un’unica apparecchiatura (ad esempio: televisori), oppure individualmente disponibili sul mercato (ad esempio: decoder su chiavetta USB; monitor televisivo; monitor video di computer; casse acustiche); - ciascuno di tali componenti non è sufficiente a costituire un radioricevitore completo; - in ogni sistema di ricezione radio è necessario, ed è presente solo in questi, un sintonizzatore, per la sua funzione essenziale di prelevare il segnale di antenna; ha concluso che una definizione per gli apparecchi atti o adattabili può essere fondata sulla duplice caratteristica: - della presenza o meno di un sintonizzatore o tuner, che operi nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione, nell’apparecchio in questione, e - dell’autosufficienza dell’apparecchio stesso a erogare un servizio di radioaudizione (meglio “di radiodiffusione”) all’utente. In definitiva, ad avviso del Dipartimento per le comunicazioni: 1. un apparecchio si intende “atto” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include nativamente (fin dall’origine) gli stadi di un radioricevitore completo; sintonizzatore radio, decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi televisivi, solo audio per i servizi radiofonici; 2. un apparecchio si intende “adattabile” a ricevere le radiodiffusioni se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio ma è privo del decodificatore o dei trasduttori, o di entrambi i dispositivi, che, collegati esternamente al detto apparecchio, realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo. Ne deriva, come conseguenza, che: un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (e conseguentemente per esso non va pagato alcun canone TV). 2 Un sintonizzatore radio/TV inoltre dovrà essere conforme ad almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere le radiodiffusioni nelle bande di frequenza assegnate nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Essendo la presenza di un sintonizzatore adeguato il fattore discriminante per la classificazione degli apparati, la rispondenza di un apparato ad uno dei suddetti standard (nelle bande previste) può dunque essere usata come criterio oggettivo per l’identificazione del suo essere “atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni”. A titolo esemplificativo, il Dipartimento ha inteso indicare i seguenti elenchi delle tipologie di apparati maggiormente significative, che, pur non essendo esaustivi, possono essere proposti come riferimento a garanzia delle Istituzioni e degli utenti finali. Tipologie di apparecchiature atte alla ricezione della radiodiffusione - - Ricevitori TV fissi; Ricevitori TV portatili; Ricevitori TV per mezzi mobili; Ricevitori radio fissi; Ricevitori radio portatili; Ricevitori radio per mezzi mobili; Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV (es. cellulare DVB-H); Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per es. lettore MP3 con radio FM integrata) Tipologie di apparecchiature adattabili alla ricezione della radiodiffusione - Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV; - Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV; - Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV; - Decoder per la TV digitale terrestre; - Ricevitore radio/TV satellitare; - Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV senza trasduttori (per es. Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV) Tipologie di apparecchiature né atte, né adattabili alla ricezione della radiodiffusione - PC senza sintonizzatore TV; - Monitor per computer; - Casse acustiche; - Videocitofoni 3