Circolare chiarimenti del Dipartimento per le Comunicazioni

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Circolare chiarimenti del Dipartimento per le Comunicazioni
Ufficio Legislativo e Affari Giuridici
L’art. 1 del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, sulla “Disciplina degli abbonamenti alle
radioaudizioni”, stabilisce in effetti che “chiunque detenga uno o più apparecchi atti od
adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di
abbonamento (…)”.
Ma finora nessun Ente od organo aveva mai individuato tali apparecchi, per quanto l’Agenzia
delle Entrate, con nota del marzo 2008, avesse chiesto al Ministero delle Comunicazioni di
procedere a tale individuazione.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 6.12.2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per
la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito nella legge n. 214/2011, da
quest’anno “le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il
numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini
dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che
saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione
dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale”.
E, con tutta probabilità, proprio questa nuova previsione ha spinto la RAI ad inviare migliaia di
lettere di richiesta di sottoscrizione dell’abbonamento, senza prima verificare se poi, in effetti, le
imprese detengano apparecchi che impongono il pagamento del canone.
L’atteggiamento della RAI è apparso a R.ETE. Imprese Italia intollerabile, essendosi l’azienda
pubblica, di fatto, sostituita al legislatore nel tradurre in regola concreta una norma che certamente
non ha come scopo quello di obbligare al pagamento del canone chi utilizza i propri strumenti di
lavoro per finalità intrinseche, e a volte addirittura per effetto di norme che obbligano l’impresa a
dotarsene (posta elettronica certificata; previsione che i contatti tra imprese e pubblica
amministrazione debbano avvenire esclusivamente in forma telematica).
La richiesta del pagamento del canone a tutte le imprese, senza un riscontro delle reali situazioni
operative, è sembrata piuttosto rispondere ad una non dichiarata ma evidente esigenza “di far
cassa”.
Le Associazioni che compongono R.ETE. Imprese Italia si sono dunque opposte fermamente
“all’applicazione di quello che appare un insensato nuovo balzello, basato sulla teorica eventualità
dell’accesso a un servizio, piuttosto che sull’utilizzo reale del medesimo”. Pertanto, R.ETE.
Imprese, considerata “la palese iniquità della situazione”, ha richiesto al Governo “un immediato
intervento affinché vengano modificate le norme che impongono il pagamento del canone
televisivo, escludendo quanto meno qualsiasi obbligo di corrispondere il canone in relazione al
possesso di apparecchi che fungono da strumenti di lavoro per le aziende, quali computer, telefoni
cellulari e strumenti similari”.
Lo scorso 21 febbraio, la RAI ha emesso un comunicato nel quale si afferma che “la lettera
inviata dalla Direzione Abbonamenti si riferisce esclusivamente al canone speciale dovuto da
imprese, società ed enti nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori (digital
signage), fermo restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso in cui tali imprese,
società ed enti abbiano già provveduto al pagamento per il possesso di uno o più televisori”.
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Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi -
00184 Roma via Nazionale, 60 Tel. 0647251 Fax 064817211
Rimaneva da capire, tecnicamente, quando si realizzi l’uso di un computer come televisore, e
comunque quali siano gli apparecchi “atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”.
Finalmente, con la nota prot. n. 12991, del 22 febbraio, che Vi alleghiamo, indirizzata al
Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello
Sviluppo economico ha fornito chiarimenti sull’applicazione del RDL n. 246/38 e sul Canone di
abbonamento RAI.
Va anzitutto evidenziato che la normativa in esame si riferisce al servizio di radiodiffusione,
e non include altre forme di distribuzione del segnale audio/video, come WEB Radio, WEB
TV, IPTV (sistema usato per diffondere contenuti audiovisivi attraverso connessioni ad Internet a
banda larga, distinto dalla Web TV in quanto l'IPTV è realizzata con meccanismi di trasmissione
che ne garantiscano la qualità di servizio a favore dell'utente attraverso meccanismi tipici di
priorità).
Il campo di interesse si circoscrive dunque alla ricezione di segnali televisivi su piattaforma
terrestre, inclusi i videofonini (standard DVB-H) e piattaforma satellitare.
Il Dipartimento delle comunicazioni, considerato che:
- un ricevitore destinato alla fruizione di segnali audio/video radiodiffusi può essere scomposto in
una catena di componenti disposti a valle di un’antenna: sintonizzatore (tuner), decodificatore,
trasduttori video e/o audio; i quali possono trovarsi riuniti in forma integrata in un’unica
apparecchiatura (ad esempio: televisori), oppure individualmente disponibili sul mercato (ad
esempio: decoder su chiavetta USB; monitor televisivo; monitor video di computer; casse
acustiche);
- ciascuno di tali componenti non è sufficiente a costituire un radioricevitore completo;
- in ogni sistema di ricezione radio è necessario, ed è presente solo in questi, un sintonizzatore, per
la sua funzione essenziale di prelevare il segnale di antenna;
ha concluso che una definizione per gli apparecchi atti o adattabili può essere fondata sulla
duplice caratteristica:
- della presenza o meno di un sintonizzatore o tuner, che operi nelle bande destinate al
servizio di radiodiffusione, nell’apparecchio in questione, e
- dell’autosufficienza dell’apparecchio stesso a erogare un servizio di radioaudizione (meglio
“di radiodiffusione”) all’utente.
In definitiva, ad avviso del Dipartimento per le comunicazioni:
1. un apparecchio si intende “atto” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include
nativamente (fin dall’origine) gli stadi di un radioricevitore completo; sintonizzatore
radio, decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi televisivi, solo audio per i
servizi radiofonici;
2. un apparecchio si intende “adattabile” a ricevere le radiodiffusioni se e solo se include
almeno uno stadio sintonizzatore radio ma è privo del decodificatore o dei trasduttori,
o di entrambi i dispositivi, che, collegati esternamente al detto apparecchio,
realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo.
Ne deriva, come conseguenza, che:
un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di
radiodiffusione non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (e
conseguentemente per esso non va pagato alcun canone TV).
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Un sintonizzatore radio/TV inoltre dovrà essere conforme ad almeno uno degli standard previsti
nel sistema italiano per poter ricevere le radiodiffusioni nelle bande di frequenza assegnate nel
piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Essendo la presenza di un sintonizzatore
adeguato il fattore discriminante per la classificazione degli apparati, la rispondenza di un
apparato ad uno dei suddetti standard (nelle bande previste) può dunque essere usata come
criterio oggettivo per l’identificazione del suo essere “atto o adattabile alla ricezione delle
radioaudizioni”.
A titolo esemplificativo, il Dipartimento ha inteso indicare i seguenti elenchi delle tipologie
di apparati maggiormente significative, che, pur non essendo esaustivi, possono essere proposti
come riferimento a garanzia delle Istituzioni e degli utenti finali.
Tipologie di apparecchiature atte
alla ricezione della radiodiffusione
-
-
Ricevitori TV fissi;
Ricevitori TV portatili;
Ricevitori TV per mezzi mobili;
Ricevitori radio fissi;
Ricevitori radio portatili;
Ricevitori radio per mezzi mobili;
Terminale d’utente per telefonia
mobile
dotato
di
ricevitore
radio/TV (es. cellulare DVB-H);
Riproduttore multimediale dotato di
ricevitore radio/TV (per es. lettore
MP3 con radio FM integrata)
Tipologie
di
apparecchiature
adattabili alla ricezione della
radiodiffusione
- Videoregistratore
dotato
di
sintonizzatore TV;
- Chiavetta
USB
dotata
di
sintonizzatore radio/TV;
- Scheda per computer dotata di
sintonizzatore radio/TV;
- Decoder per la TV digitale
terrestre;
- Ricevitore radio/TV satellitare;
- Riproduttore multimediale dotato di
ricevitore
radio/TV
senza
trasduttori (per es. Media Center
dotato di sintonizzatore radio/TV)
Tipologie di apparecchiature né
atte, né adattabili alla ricezione
della radiodiffusione
- PC senza sintonizzatore TV;
- Monitor per computer;
- Casse acustiche;
- Videocitofoni
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