disposizioni di Federfarma Nazionale

Transcript

disposizioni di Federfarma Nazionale
federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani
Roma,
15 maggio 2012
Uff.-Prot.n° UTP. LC/8037/189//F7/PE
Oggetto:
Canone speciale RAI
Obbligo di pagamento per gli apparecchi
muniti di sintonizzatore per la ricezione
del segnale televisivo - Nessun obbligo
per personal computer anche collegati in rete.
Nota MISE-Dip. Comunicazioni del 22/2/2012
ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
AI CONSULENTI FISCALI
SOMMARIO:
la RAI sta inviando solleciti per il pagamento del canone speciale per l’anno 2012.
Si ribadisce che sono assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di
sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna
radiotelevisiva mentre sono esclusi dall’obbligo i personal computer, anche collegati in rete, se
consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la
ricezione del segnale terrestre o satellitare.
________________________________
Questa Federazione ha avuto notizia che numerose farmacie stanno ricevendo da parte della
RAI, nel corso degli ultimi tempi, solleciti di pagamento del canone speciale per l’anno 2012 per il
possesso di uno o più apparecchi “atti od adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive al di
fuori dell’ambito familiare”.
A tale riguardo si rammenta che nello scorso mese di febbraio erano sorte polemiche sul
presunto obbligo di pagamento del canone speciale per il mero possesso da parte di imprese e
società di apparecchi come computer e simili, normalmente non finalizzati alla ricezione di
programmi televisivi, tali da indurre l’Azienda a diramare un comunicato in cui ha precisato di non
aver “mai richiesto il pagamento del canone per il mero possesso di un personal computer, un
tablet o uno smartphone”
In data 22 febbraio 2012, il Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo
Economico, interpellato dall’Agenzia delle Entrate, è intervenuto sull’argomento con la nota prot. n.
12991 per precisare cosa si debba intendere per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle
radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento
radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).
In tale nota il Ministero ha ritenuto assoggettabili a canone tutte le apparecchiature
munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione
dall’antenna radiotelevisiva. Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche
collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi
radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non
sono assoggettabili a canone. Viceversa, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore
Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA
Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected]
Cod. Fisc. 01976520583
- come tipicamente un televisore - rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del
sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).
Nell’ambito della nota ministeriale viene riportata una tabella, di seguito riprodotta, dove
vengono elencati, a titolo esemplificativo, gli apparecchi atti ed adattabili, soggetti al pagamento
del canone TV, e gli apparecchi che non lo sono in quanto né atti né adattabili alla ricezione del
segnale radiotelevisivo. In particolare il Ministero esclude senza ombra di dubbio, dal
pagamento del canone speciale RAI: PC senza sintonizzatore TV, monitor per computer,
casse acustiche e videocitofoni.
Tipologie di apparecchiature Tipologie di apparecchiature Tipologie di apparecchiature
atte alla ricezione della adattabili alla ricezione né atte né adattabili alla
Radiodiffusione
della Radiodiffusione
ricezione
della
Radiodiffusione
• Ricevitori TV fissi;
• Videoregistratore dotato • PC senza sintonizzatore
di sintonizzatore TV;
TV,
• Ricevitori TV portatili;
• Ricevitori TV per mezzi • Chiavetta USB dotata di • monitor per computer,
sintonizzatore radio/TV; • casse acustiche,
mobili;
•
Scheda per computer • videocitofoni
• Ricevitori radio fissi;
dotata di sintonizzatore
• Ricevitori radio portatili;
radio/TV;
• Ricevitori radio per
• Decoder per la TV
mezzi mobili;
digitale terrestre;
• Terminale d’utente per
radio/TV
telefonia mobile dotato • Ricevitore
satellitare,
di
ricevitoreradio/TV
(esempio cellulare DVB- • Riproduttore
multimediale, dotato di
H);
ricevitore
radio/TV,
• Riproduttore
senza
trasduttori
(per
multimediale dotato di
esempio, Media Center
ricevitore radio/TV (per
dotato di sintonizzatore
esempio, lettore mp3 con
radio/TV)
radio FM integrata)
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Dott. Alfonso MISASI
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annarosa RACCA
Questa circolare viene resa disponibile sul sito internet www.federfarma.it 3 giorni dopo l’inoltro
tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.