disposizioni di Federfarma Nazionale
Transcript
disposizioni di Federfarma Nazionale
federfarma federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani Roma, 15 maggio 2012 Uff.-Prot.n° UTP. LC/8037/189//F7/PE Oggetto: Canone speciale RAI Obbligo di pagamento per gli apparecchi muniti di sintonizzatore per la ricezione del segnale televisivo - Nessun obbligo per personal computer anche collegati in rete. Nota MISE-Dip. Comunicazioni del 22/2/2012 ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLE UNIONI REGIONALI AI CONSULENTI FISCALI SOMMARIO: la RAI sta inviando solleciti per il pagamento del canone speciale per l’anno 2012. Si ribadisce che sono assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva mentre sono esclusi dall’obbligo i personal computer, anche collegati in rete, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare. ________________________________ Questa Federazione ha avuto notizia che numerose farmacie stanno ricevendo da parte della RAI, nel corso degli ultimi tempi, solleciti di pagamento del canone speciale per l’anno 2012 per il possesso di uno o più apparecchi “atti od adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive al di fuori dell’ambito familiare”. A tale riguardo si rammenta che nello scorso mese di febbraio erano sorte polemiche sul presunto obbligo di pagamento del canone speciale per il mero possesso da parte di imprese e società di apparecchi come computer e simili, normalmente non finalizzati alla ricezione di programmi televisivi, tali da indurre l’Azienda a diramare un comunicato in cui ha precisato di non aver “mai richiesto il pagamento del canone per il mero possesso di un personal computer, un tablet o uno smartphone” In data 22 febbraio 2012, il Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, interpellato dall’Agenzia delle Entrate, è intervenuto sull’argomento con la nota prot. n. 12991 per precisare cosa si debba intendere per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938). In tale nota il Ministero ha ritenuto assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva. Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone. Viceversa, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected] Cod. Fisc. 01976520583 - come tipicamente un televisore - rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD). Nell’ambito della nota ministeriale viene riportata una tabella, di seguito riprodotta, dove vengono elencati, a titolo esemplificativo, gli apparecchi atti ed adattabili, soggetti al pagamento del canone TV, e gli apparecchi che non lo sono in quanto né atti né adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo. In particolare il Ministero esclude senza ombra di dubbio, dal pagamento del canone speciale RAI: PC senza sintonizzatore TV, monitor per computer, casse acustiche e videocitofoni. Tipologie di apparecchiature Tipologie di apparecchiature Tipologie di apparecchiature atte alla ricezione della adattabili alla ricezione né atte né adattabili alla Radiodiffusione della Radiodiffusione ricezione della Radiodiffusione • Ricevitori TV fissi; • Videoregistratore dotato • PC senza sintonizzatore di sintonizzatore TV; TV, • Ricevitori TV portatili; • Ricevitori TV per mezzi • Chiavetta USB dotata di • monitor per computer, sintonizzatore radio/TV; • casse acustiche, mobili; • Scheda per computer • videocitofoni • Ricevitori radio fissi; dotata di sintonizzatore • Ricevitori radio portatili; radio/TV; • Ricevitori radio per • Decoder per la TV mezzi mobili; digitale terrestre; • Terminale d’utente per radio/TV telefonia mobile dotato • Ricevitore satellitare, di ricevitoreradio/TV (esempio cellulare DVB- • Riproduttore multimediale, dotato di H); ricevitore radio/TV, • Riproduttore senza trasduttori (per multimediale dotato di esempio, Media Center ricevitore radio/TV (per dotato di sintonizzatore esempio, lettore mp3 con radio/TV) radio FM integrata) Cordiali saluti. IL SEGRETARIO Dott. Alfonso MISASI IL PRESIDENTE Dott.ssa Annarosa RACCA Questa circolare viene resa disponibile sul sito internet www.federfarma.it 3 giorni dopo l’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.