regolamento generale per la partecipazione alle
Transcript
regolamento generale per la partecipazione alle
REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE PROMOZIONE MODENA ECONOMICA ART. 1. PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI Ai fini del presente Regolamento con l’espressione “iniziative promozionali” si intendono fiere e missioni, all’estero e in Italia, organizzate da PROMOZIONE MODENA ECONOMICA (per brevità qui di seguito denominata PROMEC). A tali iniziative, a seconda che esse siano limitate alle aziende del territorio modenese o allargate ad imprese di altre province e/o regioni, possono partecipare: 1) aziende regolarmente iscritte presso la CCIAA di Modena 2) aziende italiane regolarmente iscritte alle rispettive CCIAA 3) organismi quali federazioni, associazioni, enti pubblici o privati e consorzi nonché le aziende partecipanti per loro tramite; la richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come “domanda collettiva”, salvo accordi diversi che potranno essere di volta in volta concordati con PROMEC in sede di ammissione alla manifestazione. Ai fini del presente Regolamento, il termine “azienda” indica tutti i soggetti sopra elencati. ART. 2. ADESIONE L’adesione all’iniziativa può essere comunicata esclusivamente con l’inoltro dell’apposito modulo di adesione, debitamente sottoscritto dal rappresentante legale dell’azienda, a mezzo fax o e-mail, ai recapiti ed entro il termine indicati nella circolare informativa dell’iniziativa di riferimento. PROMEC si riserva la facoltà di accettare le adesioni pervenute oltre tale termine. Per quanto riguarda la data di presentazione del modulo, farà fede la data e l’orario di ricezione del telefax o della e-mail. ART. 3. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE Con la firma del modulo di adesione l’azienda accetta il presente "Regolamento Generale" nonché tutte le regole previste per la partecipazione alla singola iniziativa. Le aziende rispondono direttamente dell’osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati o rappresentanti in loco. ART. 4. AMMISSIONE Per le manifestazioni fieristiche, così come per le altre iniziative, le richieste di adesione verranno registrate secondo l’ordine cronologico d’arrivo ed accolte fino ad esaurimento dello spazio espositivo riservato dall’Organizzatore e/o secondo le modalità indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. PROMEC, pur cercando di soddisfare il più possibile le richieste espresse dalle aziende, si riserva la facoltà di accettarle parzialmente (vedi Art. 8). Non sono ammesse aziende ed organismi morosi nei confronti di PROMEC o che hanno assunto comportamenti tali da recare pregiudizio al suo buon nome. ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTO L’azienda è tenuta a versare l’ammontare specificato nella circolare relativa all’iniziativa di riferimento, se non diversamente indicato, contestualmente alla sottoscrizione della domanda di partecipazione. L’azienda è altresì tenuta a inviare a PROMEC via fax o via e-mail copia dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto tramite bonifico bancario non revocabile (“eseguito” o “pagato”). Alla ricezione del pagamento, PROMEC procederà all’emissione della fattura per l’importo corrisposto. Qualora l’azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini, decadrà dal diritto di partecipare all’iniziativa e, in caso di manifestazione fieristica, non potrà prendere possesso dell’area/stand. La mancata partecipazione o adesione ai servizi per qualunque motivo comporta in ogni caso l’obbligo del pagamento dell’intero ammontare dovuto. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute alla sottoscrizione del modulo di adesione, essere soggetta ad aumenti. Con la sottoscrizione del modulo l’azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere, sempre che lo stesso sia contenuto entro il 10% dell’importo originariamente pattuito. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa all’iniziativa di riferimento. ART. 6. ANNULLAMENTO, VARIAZIONE DATA In caso di annullamento dell’iniziativa, per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà di PROMEC, quest’ultima provvederà a darne tempestiva comunicazione alle aziende interessate ed, entro 60 gg. da tale comunicazione, procederà al rimborso di quanto versato dalle aziende, detratti eventuali costi già sostenuti da PROMEC. In caso di variazione della data dell’iniziativa, tale rimborso avrà luogo solo se l’azienda non riconfermerà la propria adesione. ART. 7. RINUNCIA DI PARTECIPAZIONE Qualora l’azienda intenda rinunciare all’iniziativa, dovrà inviare comunicazione scritta di rinuncia esclusivamente a mezzo raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata ([email protected]) entro 7 giorni (o in quello indicato nella circolare dell’iniziativa di riferimento) a decorrere dal termine di adesione indicato nella circolare informativa dell’iniziativa di riferimento. In tal caso, PROMEC procederà alla restituzione di quanto versato dall’azienda, entro 60 giorni dalla comunicazione, salvo eventuali oneri sostenuti da PROMEC per conto dell’azienda. Trascorso il termine di 7 giorni, all’azienda non verrà riconosciuto alcun rimborso. In caso di manifestazione fieristica, ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all’azienda rinunciataria venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra azienda partecipante all’iniziativa, PROMEC riconoscerà il rimborso della quota versata detratti eventuali costi già sostenuti per conto dell’azienda; in caso contrario, PROMEC si riserva di richiedere il rimborso delle relative spese sostenute senza pregiudizio per il risarcimento di eventuali ulteriori danni di immagine ed organizzativi causati dalla mancata partecipazione. ART. 8. ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA L’assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall’Ente organizzatore e/o da PROMEC tenuto conto dei desiderata delle aziende, delle esigenze organizzative, funzionali, tecnico-progettuali, e dell’ottimale impostazione complessiva dell’iniziativa. A parità di condizioni, l’assegnazione da parte di PROMEC delle singole aree espositive avviene per sorteggio. A causa delle caratteristiche dell’area o della ripartizione degli spazi, PROMEC può essere costretta ad assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta. PROMEC si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l’ubicazione e/o le ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DA dimensioni dell’area assegnata a ciascuna azienda ammessa, qualora esigenze e/o circostanze sopravvenute lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte di quest’ultima ad indennità o risarcimenti. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con PROMEC. ART. 9. AREE/STAND ALLESTITI L’area/stand allestita da PROMEC viene fornita secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Al termine dell’iniziativa l’azienda dovrà riconsegnare l’area/stand, gli arredi e le dotazioni nelle stesse condizioni in cui li ha ricevuti. Sono a carico dell’azienda gli eventuali danni causati agli stessi. La dicitura richiesta dall’azienda partecipante per il cartello/insegna dell’are/stand potrà essere sintetizzata e/o modificata da PROMEC, laddove fosse necessario, per esigenze di spazio, ovvero per garantire uniformità grafica. Per lo stesso motivo anche l’esposizione di eventuali manifesti, cartelli o altro materiale pubblicitario o promozionale dell’azienda potrà essere preventivamente concordata con PROMEC. ART. 10. REGOLAMENTO ENTE ORGANIZZATORE In caso di manifestazione fieristica, per tutti gli aspetti relativi allo svolgimento della manifestazione, quali, a titolo esemplificativo, orari per allestimenti, orari di apertura, penalità, costi per allestimenti aggiuntivi, si fa riferimento al Regolamento dell’Ente organizzatore della manifestazione fieristica. L’espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato nella circolare della specifica iniziativa. A carico dell’espositore sono inoltre i collegamenti elettrici, idrici e aria compressa dal punto di erogazione all’interno dell’area/stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione di competenza. L’espositore si impegna altresì a non abbandonare lo stand e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima della chiusura della manifestazione. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all’immagine della manifestazione e dell’Italia, può comportare l’esclusione da altre iniziative organizzate da PROMEC. PROMEC si riserva inoltre la facoltà di far ritirare dall’esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l’immagine della manifestazione o dell’Italia, con i fini istituzionali dell’attività dell’Azienda Speciale stessa, con il tema dell’iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l’iniziativa stessa. E’ in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti. ART. 11. FORME DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITA’ PROMEC, pur garantendo la massima attenzione e cura, non risponde di errori e omissioni che dovessero verificarsi nelle diverse forme di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (a titolo esemplificativo: brochure, catalogo ufficiale della fiera, catalogo della collettiva modenese, audiovisivi e inserzioni stampa). ART. 12. TRASPORTO, SPEDIZIONE, FORMALITA’ DOGANALI Nel caso di manifestazioni per le quali sono previsti trasferimenti all’estero di prodotti, qualora la circolare dell’iniziativa di riferimento li preveda a carico di PROMEC, l’azienda dovrà fornire a PROMEC la completa necessaria documentazione nei termini previsti nella circolare dell’iniziativa. In difetto, PROMEC non sarà responsabile per il mancato trasporto o per qualsiasi altro problema occorso in conseguenza di detta omissione. L’azienda è tenuta a rispettare le norme doganali italiane e quelle del Paese in cui si svolge la manifestazione. L’azienda è comunque responsabile di fronte alle leggi del Paese nel quale si svolge l’iniziativa per l’introduzione o l’esportazione di materiali o prodotti per i quali vigono divieti o restrizioni e, conseguentemente, terrà indenne PROMEC da qualsivoglia suo coinvolgimento, anche economico. Per le manifestazioni fieristiche, PROMEC, su indicazione dell’Organizzatore, segnala uno o più imprese per l’espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi fino a stand. Il rapporto tra dette imprese e l’espositore è diretto e PROMEC non è responsabile delle prestazioni delle imprese segnalate. ART. 13. ASSICURAZIONE I costi di partecipazione non comprendono, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione. Per le manifestazioni fieristiche PROMEC non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell’espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti. ART. 14. ORGANIZZAZIONE VIAGGI In alcuni casi PROMEC potrà proporre o segnalare all’azienda partecipante servizi relativi all’organizzazione del viaggio e del soggiorno nel Paese in cui si tiene la manifestazione. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata a PROMEC per disservizi imputabili alle compagnie aeree e alle società alberghiere, e comunque esclusi dal controllo e sindacato di PROMEC. ART.15. ESONERO RESPONSABILITA’ L’azienda esonera PROMEC da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni ad essa derivanti generati da cause di forza maggiore o comunque da cause indipendenti dalla volontà di PROMEC. PROMEC è altresì esonerata da responsabilità per danni a persone e a cose che l’azienda, o suoi fornitori, possano provocare nei locali adibiti allo svolgimento dell’iniziativa. ART. 16. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Regolamento, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un arbitro unico nominato dal Consiglio direttivo della Camera arbitrale in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della provincia di Modena che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente. L’arbitro unico procederà in via rituale e secondo diritto. Sede dell’arbitrato sarà Modena, la legge applicabile è quella italiana, la lingua usata in sede di arbitrato internazionale sarà quella italiana.