il regime del patent box

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il regime del patent box
IL REGIME DEL PATENT BOX
Dott. Alessandro Terzuolo
IL REGIME DEL PATENT BOX
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
Riferimenti normativi:
 Legge di stabilità 2015 (L. 23.12.2014 n. 190) artt. da 37 a 45;
 Decreto Investment Compact (DL 24.1.2015 n. 3) art. 5;
 Legge di
co. 148.
stabilità
2016
(L.
28.12.2015
n.
208)
art.
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Disposizioni attuative:
 Decreto ministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30.7.2015
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RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:
 Circolare Agenzia delle Entrate n. 36 dell’1.12.2015;
 Circolare Agenzia delle Entrate n. 11 del 7.4.2016;
I Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
 del 10.11.2015 n. 144042 (modalità di esercizio dell’opzione);
 del 1.12.2015 n. 154278 (procedura di ruling);
 del 23.3.2016 n. 43572 (proroga temporanea del termine per
l’integrazione dell’istanza di ruling);
 del 6.5.2016 n. 67014 (uffici competenti).
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AMBITO SOGGETTIVO
I soggetti interessati in sintesi:
 I soggetti titolari di reddito d’impresa a prescindere dalla natura
giuridica, dalla dimensione o dal settore produttivo di appartenenza.
I soggetti esclusi in sintesi:
 assoggettate alle procedure di fallimento dall’inizio dell’esercizio in
cui interviene la dichiarazione di fallimento;
 assoggettate alle procedure di liquidazione coatta amministrativa
dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina
la liquidazione;
 assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi.
 la circolare 11 del 7.4.2015 ha mostrato apertura sulla continuazione
dell’esercizio dell’attività economica.
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AMBITO SOGGETTIVO
Casi particolari in presenza di operazioni straordinarie:
 qualora si pongano in essere operazioni di fusione, scissione o
conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nella
posizione del dante causa sia per l’esercizio dell’opzione (durata)
sia in relazione al sostenimento dei costi agevolabili (entità e
natura).
 è possibile, senza ricadere nelle ipotesi previste dall’articolo 10-bis
nello Statuto dei diritti dei contribuenti (L. 212/2000, abuso del
diritto), passare da regimi di ruling obbligatorio a regimi di ruling
facoltativo (ne va però valutata attentamente l’opportunità).
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AMBITO OGGETTIVO
 Marchi d’impresa e marchi collettivi registrati od in corso di
registrazione;
 Disegni e modelli giuridicamente tutelabili;
 Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, commerciali,
scientifiche proteggibili come informazioni segrete giuridicamente
tutelabili (know-how giuridicamente tutelabile).
 Software protetto da copyright;
 Brevetti industriali;
 Brevetti per invenzione;
 Brevetti per invenzione biotecnologiche e annessi certificati
complementari di protezione;
 Brevetti per modello di utilità;
 Brevetti e certificati per varietà vegetali;
 Topografie di prodotti a semiconduttori
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AMBITO OGGETTIVO
 Per l’adesione all’agevolazione prevista dal Patent box è
necessario che il contribuente svolga attività di «Ricerca e
Sviluppo» con l’obiettivo della produzione, sviluppo e mantenimento
di beni immateriali che possano rientrare nell’applicazione oggettiva
dell’agevolazione.
 L’opzione può essere esercitata solamente da chi ha diritto allo
sfruttamento economico dei beni immateriali oggetto di
agevolazione.
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RICERCA E SVILUPPO
Per Ricerca e Sviluppo si intendono:
 la ricerca fondamentale;
 la ricerca applicata;
 il design;
 l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;
 le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato, gli studi e
interventi
anche
finalizzati
all’adozione
di
sistemi
anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei
relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza;
 le attività di presentazione, comunicazione e promozione che
accrescano il valore distintivo e/o la rinomanza dei marchi,
contribuiscano alla conoscenza, affermazione commerciale,
immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali
proteggibili.
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UTILIZZO DIRETTO O UTILIZZO
INDIRETTO
Il reddito agevolabile tramite opzione Patent box può derivare da:
 concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali. In
questo caso il reddito agevolabile è costituito dai canoni percepiti
scomputando i costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti connessi
all’intangible oggetto di agevolazione (c.d. INDIRETTO);
 l’uso diretto dei beni immateriali. Il reddito agevolabile è determinato
attraverso l’individuazione per ciascun bene immateriale oggetto di
agevolazione del relativo contributo economico che ne deriva
dallo sfruttamento interno (c.d. DIRETTO).
A seconda della situazione derivano conseguenze procedurali
rilevanti.
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METODI DI CALCOLO
 Uso indiretto: il reddito agevolabile sarà costituito dai canoni
percepiti scomputati i costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti
connessi all’intangibile oggetto di agevolazione.
 Uso diretto (metodi consigliati dall’Agenzia delle Entrate):
1)
Metodo del CUP (interno o esterno);
2)
Metodo del Residual Profit Split.
 L’utilizzo di metodi differenti, non è impedito dalla norma. Tuttavia
una scelta in tal senso comporta l’onere di motivare in dettaglio le
ragioni per le quali i metodi CUP e Residual Profit Split sono stati
considerati non appropriati o non applicabili e le ragioni sottostanti
alla scelta del metodo alternativo.
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METODI DI CALCOLO
In caso di utilizzo diretto dell’intangible agevolabile, oltre ai metodi
consigliati in ambito OCSE, sono previste in ambito professionale altre
varianti.
L’Organismo Italiano di Valutazione ha riassunti i metodi alternativi
in una bozza di discussion paper.
Tali metodi sono:
 Relief from royalty;
 Excess earnings;
 With and Without,
 Reddito implicito nel valore di mercato del bene.
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METODI DI CALCOLO
 Nel caso in cui l’utilizzo di un unico metodo non consenta di
determinare con certezza il contributo economico derivante dallo
sfruttamento del bene immateriale o le correlate plusvalenze in caso
di cessione, può essere opportuno e consigliabile ricorrere
all’utilizzo di più metodi di calcolo congiuntamente.
 L’utilizzo di più metodi dovrebbe portare ad un risultato
maggiormente affidabile, corretto e conforme al principio di arm’s
lenght.
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LA QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO
La quantificazione numerica segue il seguente iter:
 Il reddito (ricavi specifici meno costi specifici) dell’intangible
agevolabile è moltiplicato per il nexus ratio. Il risultato di questa
moltiplicazione a seconda dell’esercizio di opzione va moltiplicato
per il:
 30% per il 2015
 40% per il 2016
 50% per il 2017 e seguenti
 Il risultato finale genera una variazione in diminuzione ai fini IRES
(IRPEF) e IRAP.
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NEXUS RATIO
Prima di conteggiare il nexus ratio vanno distinti i costi qualificati da quelli
complessivi. Per costi qualificati si intendono i costi sostenuti:
 direttamente dai soggetti beneficiari;
 da Università o enti di ricerca e organismi equiparati;
 da società, anche start up innovative, diverse da quelle che
direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate
o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
Sono invece costi non qualificati:
 derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o
indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
 Costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso,
del bene immateriale sostenuto nel periodo (per chi presenta istanza
nel 2016 periodo 2013/2015)
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NEXUS RATIO
 Modalità di determinazione del nexus ratio (costi del triennio
precedente)
Costi Qualificati
+
UP-Lift (30%) di:
costi complessivi meno
costi qualificati
Costi Complessivi
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DURATA ED ESERCIZIO DELL’OPZIONE
Caratteri specifici dell’opzione sono:
 durata per cinque esercizi sociali;
 irrevocabilità;
 rinnovabilità (salvo Action 5 OCSE).
Attenzione: opera il meccanismo di recapture dei risultati prodotti
dalla «business unit» agevolabile negli anni precedenti, importante
quindi la corretta gestione contabile preventiva.
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ASPETTI PROCEDURALI
(SEMPLIFICAZIONI)
Per le PMI che aderiscono all’opzione è prevista semplificazione
anche nel caso di utilizzo del metodo diretto:
 i metodi e i criteri di calcolo potranno essere definiti in
contraddittorio con l’ufficio nel corso della procedura di accordo
preventivo, senza la necessità di dettagliare i metodi e i criteri di
calcolo già nell’istanza.
Possono quindi usufruire di tale semplificazione i contribuenti che
abbiano:
 meno di 250 occupati;
 un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un
totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
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ASPETTI PROCEDURALI
Dove presentare l’istanza di ruling?
 alla Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, Ufficio
Accordi preventivi e controversie internazionali indipendentemente
dal domicilio fiscale, per i contribuenti che hanno un volume d’affari
ovvero un ammontare di ricavi, indicato nell’ultima dichiarazione
presentata prima dell’invio dell’istanza, pari o superiore a 300
milioni di euro;
 alle Direzioni Regionali ed alle Direzioni Provinciali di Trento e di
Bolzano è attribuita la competenza alla gestione delle istanze
presentate dai contribuenti, che, alla data di presentazione
dell’istanza, hanno domicilio fiscale nel rispettivo ambito
territoriale e un volume d’affari ovvero un ammontare di ricavi,
risultante dall’ultima dichiarazione presentata prima dell’invio
dell’istanza, inferiore a 300 milioni di euro.
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UNICO SC 2016
Pag. 2 delle istruzioni «Tra le variazioni in diminuzione al rigo RF50,
colonna 1, va indicata la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di
software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi
d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non concorre a
formare il reddito (art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre
2014, n. 190).»
«Tra le “Altre variazioni in diminuzione”, rigo RF55, sono stati previsti,
tra gli altri: il codice 40, per indicare l’ammontare delle plusvalenze
derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39 dell’art. 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Patent box”);»
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UNICO SC 2016
Per la quota di reddito agevolabile
Pag. 28 delle istruzioni «Nel rigo RF50, colonna 2, vanno indicati:
la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da
copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e
modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad
esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili, che non concorre a formare il reddito (art. 1,
commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), pari al:
 30 per cento, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2014;
 40 per cento, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2015;
 50 per cento, per i periodi d’imposta successivi.
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UNICO SC 2016
Per le plusvalenze
Pag. 29 e 32 delle istruzioni «Nel rigo RF55, vanno indicate le
variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate.
Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo
immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. […]
codice 40, l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei
beni di cui al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, che non concorrono a formare il reddito a condizione che almeno
il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti
beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di
imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella
manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al citato
comma 39;»
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