il regime del patent box
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IL REGIME DEL PATENT BOX Dott. Alessandro Terzuolo IL REGIME DEL PATENT BOX RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI Riferimenti normativi: Legge di stabilità 2015 (L. 23.12.2014 n. 190) artt. da 37 a 45; Decreto Investment Compact (DL 24.1.2015 n. 3) art. 5; Legge di co. 148. stabilità 2016 (L. 28.12.2015 n. 208) art. 1 Disposizioni attuative: Decreto ministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30.7.2015 2 IL REGIME DEL PATENT BOX RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: Circolare Agenzia delle Entrate n. 36 dell’1.12.2015; Circolare Agenzia delle Entrate n. 11 del 7.4.2016; I Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate: del 10.11.2015 n. 144042 (modalità di esercizio dell’opzione); del 1.12.2015 n. 154278 (procedura di ruling); del 23.3.2016 n. 43572 (proroga temporanea del termine per l’integrazione dell’istanza di ruling); del 6.5.2016 n. 67014 (uffici competenti). 3 IL REGIME DEL PATENT BOX AMBITO SOGGETTIVO I soggetti interessati in sintesi: I soggetti titolari di reddito d’impresa a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione o dal settore produttivo di appartenenza. I soggetti esclusi in sintesi: assoggettate alle procedure di fallimento dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento; assoggettate alle procedure di liquidazione coatta amministrativa dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione; assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. la circolare 11 del 7.4.2015 ha mostrato apertura sulla continuazione dell’esercizio dell’attività economica. 4 IL REGIME DEL PATENT BOX AMBITO SOGGETTIVO Casi particolari in presenza di operazioni straordinarie: qualora si pongano in essere operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nella posizione del dante causa sia per l’esercizio dell’opzione (durata) sia in relazione al sostenimento dei costi agevolabili (entità e natura). è possibile, senza ricadere nelle ipotesi previste dall’articolo 10-bis nello Statuto dei diritti dei contribuenti (L. 212/2000, abuso del diritto), passare da regimi di ruling obbligatorio a regimi di ruling facoltativo (ne va però valutata attentamente l’opportunità). 5 IL REGIME DEL PATENT BOX AMBITO OGGETTIVO Marchi d’impresa e marchi collettivi registrati od in corso di registrazione; Disegni e modelli giuridicamente tutelabili; Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, commerciali, scientifiche proteggibili come informazioni segrete giuridicamente tutelabili (know-how giuridicamente tutelabile). Software protetto da copyright; Brevetti industriali; Brevetti per invenzione; Brevetti per invenzione biotecnologiche e annessi certificati complementari di protezione; Brevetti per modello di utilità; Brevetti e certificati per varietà vegetali; Topografie di prodotti a semiconduttori 6 IL REGIME DEL PATENT BOX AMBITO OGGETTIVO Per l’adesione all’agevolazione prevista dal Patent box è necessario che il contribuente svolga attività di «Ricerca e Sviluppo» con l’obiettivo della produzione, sviluppo e mantenimento di beni immateriali che possano rientrare nell’applicazione oggettiva dell’agevolazione. L’opzione può essere esercitata solamente da chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali oggetto di agevolazione. 7 IL REGIME DEL PATENT BOX RICERCA E SVILUPPO Per Ricerca e Sviluppo si intendono: la ricerca fondamentale; la ricerca applicata; il design; l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright; le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato, gli studi e interventi anche finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza; le attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il valore distintivo e/o la rinomanza dei marchi, contribuiscano alla conoscenza, affermazione commerciale, immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili. 8 IL REGIME DEL PATENT BOX UTILIZZO DIRETTO O UTILIZZO INDIRETTO Il reddito agevolabile tramite opzione Patent box può derivare da: concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali. In questo caso il reddito agevolabile è costituito dai canoni percepiti scomputando i costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti connessi all’intangible oggetto di agevolazione (c.d. INDIRETTO); l’uso diretto dei beni immateriali. Il reddito agevolabile è determinato attraverso l’individuazione per ciascun bene immateriale oggetto di agevolazione del relativo contributo economico che ne deriva dallo sfruttamento interno (c.d. DIRETTO). A seconda della situazione derivano conseguenze procedurali rilevanti. 9 IL REGIME DEL PATENT BOX METODI DI CALCOLO Uso indiretto: il reddito agevolabile sarà costituito dai canoni percepiti scomputati i costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti connessi all’intangibile oggetto di agevolazione. Uso diretto (metodi consigliati dall’Agenzia delle Entrate): 1) Metodo del CUP (interno o esterno); 2) Metodo del Residual Profit Split. L’utilizzo di metodi differenti, non è impedito dalla norma. Tuttavia una scelta in tal senso comporta l’onere di motivare in dettaglio le ragioni per le quali i metodi CUP e Residual Profit Split sono stati considerati non appropriati o non applicabili e le ragioni sottostanti alla scelta del metodo alternativo. 10 IL REGIME DEL PATENT BOX METODI DI CALCOLO In caso di utilizzo diretto dell’intangible agevolabile, oltre ai metodi consigliati in ambito OCSE, sono previste in ambito professionale altre varianti. L’Organismo Italiano di Valutazione ha riassunti i metodi alternativi in una bozza di discussion paper. Tali metodi sono: Relief from royalty; Excess earnings; With and Without, Reddito implicito nel valore di mercato del bene. 11 IL REGIME DEL PATENT BOX METODI DI CALCOLO Nel caso in cui l’utilizzo di un unico metodo non consenta di determinare con certezza il contributo economico derivante dallo sfruttamento del bene immateriale o le correlate plusvalenze in caso di cessione, può essere opportuno e consigliabile ricorrere all’utilizzo di più metodi di calcolo congiuntamente. L’utilizzo di più metodi dovrebbe portare ad un risultato maggiormente affidabile, corretto e conforme al principio di arm’s lenght. 12 IL REGIME DEL PATENT BOX LA QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO La quantificazione numerica segue il seguente iter: Il reddito (ricavi specifici meno costi specifici) dell’intangible agevolabile è moltiplicato per il nexus ratio. Il risultato di questa moltiplicazione a seconda dell’esercizio di opzione va moltiplicato per il: 30% per il 2015 40% per il 2016 50% per il 2017 e seguenti Il risultato finale genera una variazione in diminuzione ai fini IRES (IRPEF) e IRAP. 13 IL REGIME DEL PATENT BOX NEXUS RATIO Prima di conteggiare il nexus ratio vanno distinti i costi qualificati da quelli complessivi. Per costi qualificati si intendono i costi sostenuti: direttamente dai soggetti beneficiari; da Università o enti di ricerca e organismi equiparati; da società, anche start up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. Sono invece costi non qualificati: derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. Costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale sostenuto nel periodo (per chi presenta istanza nel 2016 periodo 2013/2015) 14 IL REGIME DEL PATENT BOX NEXUS RATIO Modalità di determinazione del nexus ratio (costi del triennio precedente) Costi Qualificati + UP-Lift (30%) di: costi complessivi meno costi qualificati Costi Complessivi 15 IL REGIME DEL PATENT BOX DURATA ED ESERCIZIO DELL’OPZIONE Caratteri specifici dell’opzione sono: durata per cinque esercizi sociali; irrevocabilità; rinnovabilità (salvo Action 5 OCSE). Attenzione: opera il meccanismo di recapture dei risultati prodotti dalla «business unit» agevolabile negli anni precedenti, importante quindi la corretta gestione contabile preventiva. 16 IL REGIME DEL PATENT BOX ASPETTI PROCEDURALI (SEMPLIFICAZIONI) Per le PMI che aderiscono all’opzione è prevista semplificazione anche nel caso di utilizzo del metodo diretto: i metodi e i criteri di calcolo potranno essere definiti in contraddittorio con l’ufficio nel corso della procedura di accordo preventivo, senza la necessità di dettagliare i metodi e i criteri di calcolo già nell’istanza. Possono quindi usufruire di tale semplificazione i contribuenti che abbiano: meno di 250 occupati; un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 17 IL REGIME DEL PATENT BOX ASPETTI PROCEDURALI Dove presentare l’istanza di ruling? alla Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali indipendentemente dal domicilio fiscale, per i contribuenti che hanno un volume d’affari ovvero un ammontare di ricavi, indicato nell’ultima dichiarazione presentata prima dell’invio dell’istanza, pari o superiore a 300 milioni di euro; alle Direzioni Regionali ed alle Direzioni Provinciali di Trento e di Bolzano è attribuita la competenza alla gestione delle istanze presentate dai contribuenti, che, alla data di presentazione dell’istanza, hanno domicilio fiscale nel rispettivo ambito territoriale e un volume d’affari ovvero un ammontare di ricavi, risultante dall’ultima dichiarazione presentata prima dell’invio dell’istanza, inferiore a 300 milioni di euro. 18 IL REGIME DEL PATENT BOX UNICO SC 2016 Pag. 2 delle istruzioni «Tra le variazioni in diminuzione al rigo RF50, colonna 1, va indicata la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non concorre a formare il reddito (art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).» «Tra le “Altre variazioni in diminuzione”, rigo RF55, sono stati previsti, tra gli altri: il codice 40, per indicare l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Patent box”);» 19 IL REGIME DEL PATENT BOX UNICO SC 2016 Per la quota di reddito agevolabile Pag. 28 delle istruzioni «Nel rigo RF50, colonna 2, vanno indicati: la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non concorre a formare il reddito (art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), pari al: 30 per cento, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; 40 per cento, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015; 50 per cento, per i periodi d’imposta successivi. 20 IL REGIME DEL PATENT BOX UNICO SC 2016 Per le plusvalenze Pag. 29 e 32 delle istruzioni «Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. […] codice 40, l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non concorrono a formare il reddito a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al citato comma 39;» 21