Patent Box: l`agenzia delle entrate emana le istruzioni operative con
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Patent Box: l`agenzia delle entrate emana le istruzioni operative con
Martedì 12 aprile 2016 Per maggiori informazioni: [email protected] Patent Box: l’agenzia delle entrate emana le istruzioni operative con la circolare 11/E del 7 aprile 2016 Transfer Pricing Group of PwC Tax and Legal Serivces Tax Authorities’ Circular Letter n. 11/E - April 7, 2016 issued guidelines for the Patent Box relief The Circular Letter 11/E-2016 has provided important clarifications for the application of the Patent Box relief. The main confirmations concern: (i) the value to be considered for the calculations, (ii) the proof that shall be provided for non-registered intangibles (i.e. know-how, models, unregistered software) and (iii) the methods to be preferably used for the calculations of the benefit in accordance with transfer pricing standards (i.e. CUP and residual profit split). Tax Authorities have also provided clarifications on the calculation of the nexus ratio, among the other cases for R&D activities charged between related parties under a cost-plus arrangement and clarifications for company reorganizations (i.e. merger, demerger, spin off etc.) and IPs repatriation. Con la Circolare n. 11/E pubblicata in data 7 aprile 2016, sono stati forniti gli attesi chiarimenti in materia di Patent Box. I principali punti degni di commento sono sintetizzati di seguito. Beni oggetto di agevolazione Trattamento delle perdite L’Agenzia delle Entrate conferma l’applicazione del cd. Cherry Picking. Il contribuente ha pertanto facoltà di richiedere l’agevolazione solo per alcuni beni intangibili (IPs) scegliendo quelli che consentano di massimizzare il beneficio sia in termini di ammontare, che di diversi adempimenti richiesti. Per i beni immateriali che generano perdite è stato precisato che il meccanismo di recapture (già illustrato dalla C.M. 36/E del 1 dicembre 2015) opera per singolo bene intangibile. Pertanto, in presenza di più beni agevolati, ciascuno di essi avrà una propria storicità consentendo di ottenere l’agevolazione per gli IPs profittevoli mentre per quelli in perdita l’agevolazione sarà applicabile dopo aver recuperato le perdite generate. E’ stato inoltre chiarito come occorra “memorizzare” le perdite generate dall’attività di ricerca svolta anche prima che l’intangibile venga creato (a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni, i.e. anno 2015 per i soggetti con esercizio solare). Tale perdita verrà poi compensata con gli utili prodotti quando l’IP, successivamente venuto ad esistenza, entrerà a regime nell’economia dell’impresa. Efficacia dell’opzione L’efficacia dell’opzione opera diversamente a seconda che si tratti di Ruling obbligatorio o di Ruling facoltativo. (i) In caso di Ruling obbligatorio, l’opzione produce la sua efficacia a partire dall’anno di presentazione dell’istanza e a condizione che l’istanza di Ruling sia stata presentata. La mancata presentazione / integrazione della documentazione entro il termine dei 150 giorni determina invece la decadenza dell’istanza che rimarrà priva di effetto. Il contribuente sarà libero di presentare una nuova istanza quando lo riterrà opportuno. (ii) In caso di Ruling facoltativo (utilizzo indiretto dell’intangibile mediante percezione di royalty da società dello stesso Gruppo) l’opzione per il Patent Box rimane efficace anche in assenza di istanza di Ruling e il contribuente potrà determinare in modo autonomo l’agevolazione. Qualora nel corso del quinquennio decidesse di presentare istanza di Ruling, il contribuente medesimo dovrà però attendere la conclusione dell’accordo con l’Agenzia per la determinazione del contributo economico. Anche per le istanze di Ruling facoltative, la mancata integrazione della documentazione determina la decadenza dell’istanza, la quale potrà sempre essere presentata in un secondo momento. La Circolare illustra inoltre le modalità operative per poter usufruire dell’agevolazione (i.e. variazione in diminuzione ai fini del calcolo delle imposte) una volta sottoscritto l’accordo con l’Agenzia. Nello specifico sarà sempre possibile esperire la procedura di rimborso ex art. 38 del D.P.R 602/73. Qualora si voglia presentare dichiarazione integrativa, questa dovrà rispettare i termini dell’articolo 2 comma 8-bis del D.P.R. 322/98 (integrativa a favore). Se tali termini sono decorsi, sarà comunque possibile inserire la variazione in diminuzione nella prima dichiarazione utile, ma il beneficio sarà calcolato con le aliquote fiscali del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione che contiene l’agevolazione. Tutelabilità Giuridica In merito ai beni intangibili non registrati e al software, l’Agenzia delle Entrate richiede uno specifico adempimento per dimostrare la tutelabilità giuridica degli stessi. In particolare, la società dovrà autocertificare i requisiti degli intangibili (dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000) consapevole delle sanzioni penali applicabili in presenza di dichiarazioni non veritiere. Più in dettaglio: (i) software: la dichiarazione deve attestare la titolarità del diritto esclusivo in capo al richiedente, la presenza dei requisiti di originalità e creatività, la descrizione del programma; opzionalmente è prevista la possibilità di allegare copia del programma su supporto ottico non modificabile; (ii) disegni e modelli non registrati: la dichiarazione deve attestare la titolarità del diritto esclusivo in capo al richiedente, la presenza dei requisiti di tutela previsti dal Regolamento CE n. 6/2002 e i requisiti previsti dalla Legge sul diritto di autore per i disegni industriali, la data in cui il disegno è stato divulgato e, per il disegno industriale, il nome dell’autore; (iii) know-how: per le informazioni o esperienze tecnico-industriali la dichiarazione sostitutiva dovrà attestare: (a) la legittima detenzione delle informazioni, la loro descrizione (con indicazione delle eventuali fonti documentali interne o esterne all’azienda utilizzate per la loro individuazione); (b) la segretezza, ovvero che le stesse non siano generalmente note o facilmente accessibili agli operatori del settore, indicandone le motivazioni; (c) il loro valore economico aggiunto giustificandone le ragioni; (d) l’adozione di misure concrete per preservarne la segretezza. La Circolare esclude espressamente dal novero dei beni agevolabili le altre opere dell’ingegno nonché le liste clienti o fornitori. La richiesta di tale certificazione avente rilievo penale per dichiarazioni non veritiere pone forte attenzione sulle aziende in merito al contenuto dell’autocertificazione. Calcolo del reddito agevolabile In merito alla determinazione del reddito agevolabile sono state fornite alcuni importanti conferme. Tra le altre si segnala il chiarimento relativo alla determinazione del beneficio, il quale deve essere calcolato procedendo ad individuare i costi diretti ed indiretti da contrapporre alle rispettive componenti positive di reddito. I costi diretti ed indiretti dovranno essere determinati con riferimento ai dati contabili risultanti dal bilancio, tenendo comunque presente le eventuali variazioni fiscali in aumento o in diminuzione applicabili, che possano incidere sulla misura dell’agevolazione. Nel caso di utilizzo diretto dell’IP, la società dovrà inserire nell’istanza (da integrare entro 150 giorni dall’esercizio dell’opzione per l’anno 2015) il calcolo effettuato per la determinazione dell’agevolazione potenziale. Qualora si utilizzino i dati contabili rinvenibili dalla contabilità gestionale/industriale, la società istante dovrà essere in grado di riconciliarli con i dati del bilancio annuale. Per costi diretti si intendono tutti i costi univocamente imputabili al bene intangibile, quali le spese necessarie alla produzione di tale asset (es. i costi di ricerca e sviluppo). Per costi indiretti invece ci si riferisce alle spese imputabili in maniera indiretta all’IP, secondo criteri di comunanza con l’IP ovvero indirettamente mediante un processo di ripartizione, quali ad esempio le spese amministrative ovvero quelle relative ai beni strumentali utilizzati per più beni intangibili. I costi rilevanti per la determinazione del reddito possono dunque essere diversi da quelli che concorrono a formare il nexus ratio: sono infatti ricompresi nel calcolo del reddito le spese relative a beni immobili e gli oneri finanziari, per la quota imputabile alla formazione del reddito degli IP agevolati. Per esigenze di semplificazione, la misura della variazione in diminuzione da patent box ai fini IRAP è determinata in misura pari a quella calcolata per l’IRPEF/IRES. In merito alle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni intangibili che la norma esclude dalla tassazione in misura pari al 90% del corrispettivo di cessione, la circolare ritiene detassabile non l’intero importo della plusvalenza bensì la stessa quota applicabile al reddito agevolabile (30% per il 2015 – 40% per 2016 e 50% dal 2017). Inoltre è specificato che qualora nell’ambito dell’accordo di Patent Box siano coinvolte operazioni con parti correlate nazionali o parti terze, l’Amministrazione finanziaria ha il potere di valutare tali transazioni sotto l’aspetto dell’economicità delle stesse. Metodologie applicabili La circolare conferma che le metodologie da applicare per la determinazione del contributo economico, per l’uso diretto, e per il calcolo del reddito derivante dall’utilizzo indiretto infragruppo sono quelle previste dalle linee guida OCSE ed in maniera specifica il capitolo VI delle Linee Guida OCSE come modificato dalle azioni 810 del progetto BEPS (Alining Transfer pricing Outcomes with Value Creation). In base alle recenti modifiche al capitolo VI i metodi ritenuti validi per la determinazione del contributo economico sono essenzialmente il metodo del confronto del prezzo (CUP - comparable uncontrolled price) ovvero il metodo della ripartizione degli utili (Profit Split nella variante Residual Profit Split). L’applicazione di tali metodologie e nel caso specifico del Profit Split richiede una dettagliata analisi funzionale e dei rischi, nonché di tutti i fattori che contribuiscono alla creazione del valore. Tali analisi, tipiche delle tecniche di transfer pricing, devono consentire la valorizzazione delle funzioni routinarie al fine di estrapolare l’extraprofitto. Quest’ultimo dovrà poi essere attribuito ai beni oggetto dell’agevolazione ed agli altri eventuali fattori (definibili come soft intangible) per determinare la quota di reddito agevolabile. Quest’ultimo dovrà poi essere rettificato dalle variazioni in aumento e in diminuzione previste dal TUIR. Il nexus ratio La Circolare fornisce ulteriori chiarimenti sulla determinazione del c.d. nexus ratio dato dal rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo qualificati e i costi complessivi. In particolare, qualora parte dei costi qualificati sia riaddebitata da società appartenenti al medesimo Gruppo e la cui determinazione si basi su una metodologia di cost plus, è possibile inserire al numeratore l’ammontare depurato del margine di intermediazione. Tale aspetto consente di ottimizzare il ratio nei casi di rapporti con società del Gruppo. I costi sostenuti nel periodo d’imposta dovranno essere assunti senza tenere conto del relativo trattamento contabile e fiscale (es. intero costo d’acquisto e non quote di ammortamento fiscalmente deducibli), facendo riferimento agli ordinari criteri di competenza dettati dall’articolo 109 del TUIR. Il nexus ratio dovrebbe essere considerato anche quando l’agevolazione riguarda la plusvalenza derivante dalla cessione dei beni intangibili. Tracking and tracing Alcuni importanti spunti riguardano il sistema di tracciatura cosiddetto di “Tracking and Tracing”. La Circolare ribadisce come, fino al periodo d’imposta 2017, sia possibile calcolare il coefficiente in maniera cumulativa senza allocare i costi di ricerca e sviluppo per singolo bene immateriale oggetto dell’agevolazione. Al contrario, a partire dal 2018, si dovrà procedere a calcolare tanti coefficienti per quanti sono i beni oggetti dell’agevolazione, considerando le spese sostenute sin dall’esercizio 2015 (data di entrata in vigore delle disposizioni in materia di Patent Box). In ogni caso, anche nei periodi d’imposta per i quali si utilizza un approccio cumulativo, sarà necessario includere solo i costi di ricerca relativi ai beni oggetto dell’agevolazione. In via del tutto eccezionale, qualora si sia in presenza di oggettive condizioni di difficoltà nella separazione dei costi, è possibile includere nel solo periodo transitorio (2015-2017) tutte le spese di ricerca e sviluppo sostenute (anche quelle per i beni non agevolati); tali condizioni eccezionali saranno accuratamente valutate dall’Agenzia delle Entrate. Operazioni straordinarie Diversi sono stati i chiarimenti in materia di operazione straordinaria. In particolare l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le operazioni straordinarie consentono di non considerare gli intangibili come acquisiti (e quindi di non calcolare l’impatto negativo nel calcolo del “nexus”) solo a condizione che tali operazioni riguardino “vere aziende, dotate ciascuna di una propria struttura, comprensiva di uno o più beni immateriali, e rivolte all’esercizio dell’attività di ricerca e sviluppo o sfruttamento economico dei medesimi beni”. Quest’ultimo principio relativo alla necessaria presenza di un organizzazione strutturata per la gestione e lo sfruttamento del bene intangibile oggetto di trasferimento, non risulterebbe applicabile alle operazioni concluse entro il 30 giugno 2016 tra società che appartenevano al medesimo gruppo al 31 dicembre 2014. © 2016 TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti. All rights reserved. "PwC" & TLS refers to TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti or PwC Tax and Legal Services and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. Please see www.pwc.com/structure for further details.