trasporto merci su strada: le eccedenze di carico
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trasporto merci su strada: le eccedenze di carico
Via Castegnino, 8 25079, Vobarno (BS) 11 dicembre 2008 CONVEGNO POLIZIA LOCALE presso la biblioteca Comunale P.zza M. Corradini VOBARNO (Bs) TRASPORTO MERCI SU STRADA: LE ECCEDENZE DI CARICO Flaviano Crocco, Dirigente Polizia Municipale Tortona, pubblicista per il mensile “La Voce dei Vigili Urbani” in materia di autotrasporto e mail: [email protected] IL SOVRACARICO SISTEMAZIONE DEL CARICO Il C.d.S. disciplina il modo in cui il carico deve essere sistemato sulle varie tipologie di veicoli. Le cose trasportate sui veicoli devono essere posizionate o sistemate in modo da: assicurare al conducente la piena visibilità in tutte le direzioni; garantire la piena libertà di guida del conducente; evitare il pericolo di caduta accidentale o dispersione del carico; non compromettere la stabilità del veicolo; non nascondere gli indicatori di direzione, le luci, le targhe o i segnali fatti col braccio. evitare sporgenze anteriori ovvero laterali non facilmente avvistabili (è consentito fare sporgere il carico posteriormente al veicolo, entro i limiti di categoria dello stesso, ma per non più di 3/10 della lunghezza a condizione che la sporgenza sia segnalata con gli appositi pannelli); non strisciare sul terreno. Gli obblighi citati, nonché il controllo del loro esatto adempimento, sono posti in capo al conducente anche se il carico sia stato materialmente sistemato da altre persone e valgono per tutta la durata del trasporto. Infine, per effetto del carico sistemato sul veicolo, non è ammesso superare la massa complessiva indicata sul documento di circolazione; è comunque ammessa una tolleranza del 5%. SPORGENZA DEL CARICO Carico e limiti di sporgenza Dai veicoli possono sporgere solo oggetti indivisibili entro precisi limiti oltre i quali il trasporto diviene un trasporto eccezionale. I limiti di sporgenza si riferiscono solo alle cose trasportate - e non anche agli eventuali accessori mobili che sono fissati al veicolo di cui fanno parte - sono diversi a seconda della parte da cui il carico sporge e del veicolo su cui è sistemato, e si distinguono in : o limiti di sporgenza anteriore: la sporgenza anteriore del carico non è mai ammessa, fatte salve alcune particolari eccezioni; o limiti di sporgenza posteriore: la disciplina generale stabilisce che il carico non deve sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo (ma sempre entro i limiti di categoria dello stesso). Qualora si tratti di autotreni o autoarticolati la sporgenza ammessa è rapportata alla lunghezza del veicolo trainato, non a quella dell'intero complesso. o limiti di sporgenza laterale: anche in questo caso la norma generale dispone che il carico non possa sporgere lateralmente per più di 30 cm (misurati dai bordi esterni delle luci di posizione anteriori e posteriori), ma sempre entro i limiti di categoria. limiti di sporgenza in altezza. Devono essere tenute in considerazione le seguenti eccezioni: o autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli (20 cm rispetto al limite di categoria); o autoveicoli per il trasporto di containers e ad altezza variabile per trasporto di animali vivi (30 cm oltre il limite di categoria). Sporgenza e segnalazione Ogni minima sporgenza longitudinale del carico dalla sagoma del veicolo deve essere segnalata mediante l’apposizione di un pannello quadrangolare, delle dimensioni minime di 50 x 50 cm, a strisce diagonali bianche e rosse retroriflettenti, collocato ed assicurato all’estremità della sporgenza in modo tale da risultare, durante tutte le fasi della circolazione, costantemente perpendicolare all’asse del veicolo. Qualora il carico sporga longitudinalmente per l'intera larghezza del vano di carico del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, collocati alle due estremità del carico, con le stesse modalità già indicate. CARICO MASSIMO NEL TRASPORTO DI COSE La disciplina del trasporto di cose sui veicoli stabilisce che: i veicoli a trazione animale non possono superare la massa complessiva a pieno carico indicata sulla targa; i veicoli a motore e rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sul documento di circolazione; è tuttavia ammessa una tolleranza del 5% della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione purché non si tratti di merci pericolose. i veicoli adibiti al trasporto di veicoli possono circolare con il carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,5 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. i veicoli adibiti al trasporto di containers, nonché quelli ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi, possono circolare solo se hanno altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso (Punto più basso del sottopasso) delle opere d'arte non inferiore a 30 cm. ACCERTAMENTO DEL SOVRACCARICO L'accertamento del sovraccarico rispetto ai limiti che si ricavano dalla carta di circolazione, deve essere compiuto in presenza del conducente e può essere realizzato mediante: Strumenti di pesatura pubblica o privata. Il controllo presso la più vicina pesa pubblica o, in mancanza, presso una pesa privata - purché la stessa sia in regola con le verifiche di legge – può avvenire esclusivamente nel caso in cui gli organi di polizia siano sprovvisti di propri strumenti di misura (pese mobili). Gli organi di polizia possono far condurre coattivamente il veicolo sottoposto a controllo presso la pesa più vicina, restando in ogni caso a carico del conducente gli oneri economici per il tragitto. Risultanze dei documenti di accompagnamento delle merci. Bolle, documenti di trasporto ecc. Altri mezzi di accertamento. idonei a determinare la massa del veicolo Se il veicolo, oltre a superare i limiti di massa indicati nella carta di circolazione, eccede anche quelli previsti per quella determinata categoria di veicoli, si configura un trasporto eccezionale. Il calcolo finalizzato ad accertare il sovraccarico Per accertare la quantità di eccedenza del carico - rispetto a quanto indicato nella carta di circolazione - occorre determinare la massa complessiva a pieno carico del veicolo, comprensiva della tolleranza del 5%, ove ammessa, arrotondando tale risultato ai 100 kg superiori. Il valore ottenuto, rapportato con il valore di massa, determina la sussistenza o meno del sovraccarico del veicolo. SPORGENZA DEL CARICO OLTRE I LIMITI E SANZIONI Il quadro delle sanzioni per la violazione delle citate disposizioni è piuttosto complesso. Art. 164 La norma disciplina le seguenti principali fattispecie ed impone al trasgressore una sanzione amministrativa, nelle seguenti ipotesi: circolare con carico sistemato in modo da pregiudicare la visibilità o la libertà di movimenti nella guida, o la stabilità del veicolo, oppure in modo da occultare fari o targa; circolare col carico non assicurato, favorendo il rischio di dispersione o il pericolo di caduta; circolare con un carico di merce divisibile sporgente fuori della sagoma del veicolo posteriormente, oppure sporgente lateralmente per più di 30 cm; circolare con carico di merce indivisibile sporgente lateralmente più di 30 cm; trasportare carichi difficilmente percepibili (come pali, lastre, sbarre) sporgenti anche di poco lateralmente; circolare con carico sporgente non adeguatamente segnalato; trasportare carichi striscianti sulla strada. Disposizioni procedurali Il veicolo non può proseguire il viaggio se non dopo che il carico sia stato correttamente sistemato e oltre alla sanzione pecuniaria, è previsto il ritiro - finalizzato alla sistemazione del carico entro i limiti - dei documenti di circolazione del veicolo e di guida del conducente, che saranno restituiti dopo l'avvenuta sistemazione. I documenti sono trattenuti dall'ufficio dell' organo accertatore. Occorre dare atto a verbale sia del ritiro dei documenti, sia del divieto di circolare che del luogo di sosta del veicolo per le operazioni. Art. 10 Le varie ipotesi si possono così riassumere. carichi indivisibili circolare superando i limiti di sagoma previsti per quella categoria di veicolo ancorché il carico non sporga posteriormente per più dei 3/10 della lunghezza del veicolo; circolare con sporgenza posteriore per più di 3/10 della lunghezza del veicolo anche senza superare i limiti di sagoma previsti per la categoria del veicolo; circolare con carico sporgente lateralmente per più di 30 cm superando i limiti di sagoma previsti per la categoria del veicolo; circolare con carico sporgente anteriormente ovvero posteriormente oltre i limiti di sporgenza; circolare con carico che superi in altezza i limiti massimi. Nei casi sopra indicati sono previste sia una sanzione amministrativa pecuniaria sia una sanzione accessoria consistente nella sospensione della carta di circolazione del veicolo nonché della patente del conducente, con conseguente fermo amministrativo del veicolo; al fine di proseguire il viaggio fino al luogo di destinazione, il veicolo deve necessariamente essere munito di autorizzazione per trasporto eccezionale. Carichi divisibili circolare superando i limiti di sagoma della categoria di veicolo con un carico costituito da merce divisibile sporgente anteriormente, ovvero lateralmente o posteriormente. Per proseguire il viaggio, il conducente del veicolo non deve munirsi di autorizzazione per trasporto eccezionale, ma ricondurre il carico entro i limiti di sagoma previsti, anche scaricando parte del carico. SANZIONI PER SOVRACCARICO Sanzioni per sovraccarico previste dall'art. 166 Ai veicoli a trazione animale, che per effetto del carico superino il limite di massa indicata nella targa, si applica una sanzione amministrativa fissa qualunque sia l'entità dell'eccedenza, eccetto il caso in cui vengano superati i limiti di categoria. Sanzioni per sovraccarico previste dall'art. 167 In caso di accertato sovraccarico sui veicoli a motore o loro rimorchi, la norma introduce un regime sanzionatorio graduato in relazione alla massa del veicolo e all'entità dell’eccedenza riscontrata, prevedendo sia sanzioni amministrative pecuniarie sia la decurtazione di punteggio dalla patente. Occorre comunque ulteriormente precisare che: qualora l'eccedenza di massa riscontrata determini il superamento dei limiti previsti per la categoria del veicolo, le sanzioni amministrative contemplate per il sovraccarico si applicano solo se per il carico trasportato non è possibile ottenere preventivamente l’autorizzazione; per i veicoli e trasporti eccezionali le sanzioni amministrative per il sovraccarico si applicano solo quando, pur essendo muniti dell'autorizzazione al trasporto eccezionale, per effetto del carico vengano superati i limiti di massa fissati nella stessa. Determinazione della sanzione in base al sovraccarico accertato In dettaglio, le eccedenze di carico che danno origine all'entità delle varie ipotesi sanzionatorie sono le seguenti: veicoli di massa complessiva superiore a 10 t: a) - 1° fascia si riferisce ad un’eccedenza accertata minore di 1 t b) - 2° fascia si riferisce ad un’eccedenza accertata minore di 2 t c) - 3° fascia si riferisce ad un’eccedenza accertata minore di 3 t d) - 4° fascia si riferisce ad un’eccedenza accertata maggiore di 3 t veicoli di massa complessiva a pieno carico minore di 10 t: a) - 1° fascia si riferisce ad un’eccedenza accertata minore del 10% della massa complessiva b) - 2° fascia si riferisce ad un’eccedenza accertata minore del 20% della massa complessiva c) - 3° fascia si riferisce ad un’eccedenza accertata minore del 30% della massa complessiva d) - 4° fascia si riferisce ad un’eccedenza accertata maggiore del 30% della massa complessiva Per entrambe le tipologie di veicoli, alla massa indicata sulla carta di circolazione si applica la prevista tolleranza del 5% per determinare il sovraccarico. Tale tolleranza è applicabile anche ai mezzi d’opera. La sanzione viene applicata, oltre al conducente, con distinto verbale avente uguale motivazione e pari importo, anche al proprietario del veicolo. All’eventuale committente - qualora trattasi di trasporto effettuato per proprio conto esclusivo verrà applicata, con distinto verbale, un' ulteriore sanzione amministrativa di pari importo. Altre disposizioni procedurali A seguito di accertata eccedenza dei limiti di massa - verbalizzato il conducente con contestuale riferimento alla decurtazione di punteggio della patente - qualora l'eccedenza riscontata superi il 10% della massa ammessa la prosecuzione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico del veicolo entro i limiti consentiti . L’impianto sanzionatorio risulta altresì applicabile ai veicoli immatricolati all'estero. Quando l’accertamento di un sovraccarico riguarda un veicolo eccezionale o un trasporto eccezionale (autorizzati per una massa complessiva inferiore a quella realmente riscontrata) si ritengono applicabili le congiunte disposizioni sanzionatorie contemplate rispettivamente nell’art. 10 (violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione) e 167 (la circolazione in eccedenza di massa). IPOTESI SANZIONE SANZIONATORIE PECUNIARIA Veicolo eccezionale Euro 657,00 per dimensione Art. 10, commi 1 e 18 Conducente veicolo eccezionale che circola in assenza della prescritta autorizzazione. Dall’accertamento risultava che il veicolo superava i limiti SANZIONI ACCESSORIE Sospensione - patente (da 15 a 30 giorni); - carta di circolazione (da 1 a 2 mesi). Ritirare la patente di guida e la carta di circolazione. Al conducente viene NOTE Si applica una sola sanzione se il veicolo è eccezionale anche per massa; nel verbale di contestazione vanno citate entrambi le ipotesi previsti dall’art. 61 c.d.s. maggiorati del 2%. (riportare le misure) Veicolo eccezionale Euro 657,00 per massa Art. 10, commi 1 e 18 Conducente veicolo eccezionale che circola senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione . Dall’accertamento risultava che il veicolo aveva massa di t…. superando così i limiti previsti dall’art. 62 c.d.s. maggiorati del 5% Trasporto eccezionale Euro 657,00 per dimensioni Art. 10, cc. 2 lett. A) e 18 Conducente di un veicolo che effettua un trasporto eccezionale senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione. intimato di condurre il veicolo presso (un luogo idoneo alla sosta) e di non proseguire il viaggio fino a quando lo stesso non si sia munito della prescritta autorizzazione. Solo dopo questo adempimento il veicolo potrà essere condotto fino ad un luogo indicato dal conducente per essere sottoposto a fermo amministrativo per tutta la durata della sospensione della carta di circolazione. c.s. c.s. c.s. Attenzione: Insime con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell’art. 61 semprechè non siano superati i limiti di massa stabiliti dall’art. 62. Dall’accertamento risultava che il veicolo che trasportava beni indivisibili aveva per effetto del carico dimensioni che superano i limiti previsti dall’art. 61 c.d.s. maggiorati del 2%. (La suddetta tolleranza non si applica quando il superamento dei limiti dimensionali comporta l’obbligo della scorta Eccedenza limiti di Euro 564,00 massa Artt. 10 e 62/7° c. 7 Conducente di un veicolo carico di beni indivisibili circolava superando il limite di massa previsto per quella categoria di veicolo. Dall’accertamento risultava infatti che il veicolo, compreso il suo carico, raggiungeva una massa complessiva di t… eccedendo così di t… il limite stabilito dall’art. 62 maggiorato del 5% Trasporti di blocchi di pietra, prefabbricati, prodotti siderurgici Euro 657,00 Artt 10 cc. 2 lett. B) e 18 Effettuare senza autorizzazione un trasporto di blocchi di pietra, o … con un veicolo eccezionale avente massa complessiva di … t. superando così i limiti dell’articolo 62 maggiorati del 5% Se il superamento dei limiti di categoria avviene con un carico divisibile trova applicazione l’articolo 61 c.d.s. c.s. Nel caso di merce Per poter proseguire il divisibile si applica viaggio è richiesta l’articolo 167 l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada, sempre che il veicolo sia classificato come eccezionale. Diversamente la merce va scaricata e trasportata con altro veicolo idoneo. c.s. come sanzione accessoria Ritirare la patente di guida e la carta di circolazione. Al conducente viene intimato di condurre il veicolo presso (un luogo idoneo alla sosta) e di non proseguire il viaggio fino a quando lo stesso non si E’ considerato trasporto eccezionale il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di: - blocchi di pietra naturale, prodotti siderurgici coils e laminati grezzi; - elementi prefabbricati compositi ed apparecchiatur e industriali sia munito della prescritta autorizzazione. Solo dopo questo adempimento il veicolo potrà essere condotto fino ad un luogo indicato dal conducente per essere sottoposto a fermo amministrativo per tutta la durata della sospensione della carta di circolazione complesse per l’edilizia Quando si eccedono sia i limiti dell’articolo 61 che quelli dell’art. 62 le unità caricabili non possono essere più di 6 (se si superano trova applicazione il comma 19). Qualora vengano superati solo i limiti dell’art. 62 il carico può essere completato fino alla massa complessiva del veicolo, con generi della stessa natura merceologica per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo, salvo che non si tratti dei seguenti prodotti: elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, per i quali ricorre sempre il limite delle 6 unità. Il suddetto punto sulla composizione del carico vale solo ove non si superino i seguenti valori per la massa complessiva: 38t. se trattasi di veicolo isolato a 3 assi, 48 t. se isolato a 4 assi; 86 t. se trattasi di complesso a 6 assi e 108 t. se compleso a 8 assi. Limiti superiori possono essere autorizzati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile. L’accerrtamento della massa va effettuato con strumenti di pesa, o documenti di trasporto, conformi alle disposizioni di legge Carichi sporgenti posteriormente oltre 3/10 Artt. 10 c. 3 lett. A) e 18 Conducente che effettua un trasporto eccezionale senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione. In sede di accertamento risultava che il veicolo trasportava merce indivisibile (specificare) che sporgeva posteriormente per m…. eccedendo così di m…. la massima sporgenza ammessa di 3/10 della lunghezza del veicolo. Carichi sporgenti posteriormente oltre i limiti di categoria Artt. 10 c. 3 lett. B) e 18 Conducente che effettua un trasporto eccezionale senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione. In sede di accertamento risultava che il veicolo trasportava merce indivisibile che sporgeva posteriormente per m…. e che, pur non superando la massima sporgenza di 3/10 eccedeva di m…. i limiti previsti dall’art. Euro 657,00 c.s. Viene considerato trasporto eccezionale il trasporto di un oggetto indivisibile (pali, travi, ecc) che sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza dello stesso. Ai sensi dell’articolo 164 c.d.s. non sono ammesse sporgenze posteriori per carichi divisibili Non si applica alcuna tolleranza Euro 657,00 c.s. Se la sporgenza supera di oltre 3/10 la lunghezza del veicolo si contesta la violazione di cui alla lettera a) , comma 3, art. 10. Per i complessi di veicoli la sporgenza va riferita al veicolo trainato sul quale è sistemato il carico. Solamente per i complessi costituiti da un autoveicolo e un rimorchio per il trasporto specifico di imbarcazione o velivoli sono considerati un’unica unità e per essi l’eventuale sporgenza 61 c.d.s. maggiorati del 2% Carichi sporgenti anteriormente Artt. 10 c. 3 lett. C) e 18 Conducente che effettua un trasporto eccezionale senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione. In sede di accertamento risultava che il veicolo trasportava merce indivisibile (specificare) che sporgeva anteriormente per m. … rispetto alla sagoma del veicolo. Euro 657,00 c.c. va riferita alla lunghezza complessiva. La stessa situazione è prevista per gli autotreni per trasporto di elementi indivisibili autoportanti (es. prefabbricati) poggianti contemporaneamente su motrice e rimorchio. Per gli oggetti divisibili si applica l’art. 61 comma 7, in caso di superamento dei limiti di categoria o l’art. 164, cc. 2 e 8, se non si superano detti limiti. Qualora la sporgenza sia dovuta solamente ad una cattiva sistemazione dle carico trova l’applicazione l’art. 164. Per gli oggetti divisibili si applica l’art. 61 comma 7, in caso di superamento dei limiti di categoria o l’art. 164, cc. 2 e 8, se non si superano detti limiti. Qualora la sporgenza sia dovuta solamente ad una cattiva sistemazione dle carico trova l’applicazione l’art. 164 E’ ammessa la circolazione dell’autoarticolato in assenza di autorizzazione, quando il relativo Trasporto di veicoli Artt. 10 c. 3 lett. D) e 18 In assenza di autorizzazione circolava alla guida di un veicolo permanentemente attrezzato per il trasporto di veicoli che per effetto del carico raggiungeva le seguenti dimensioni: _ altezza m… e quindi superiore a 4,20 m. _ larghezza m… e quindi superiore a 2,60 m. _ lunghezza m… e quindi superiore ai limiti fissati dall’art. 61 maggiorati del 12% _ massa t…. e quindi superiore ai limiti fissati dall’art. 62 maggiorati del 5% Trasporto di container Artt. 10 c. 3 lett. E) e 18 In assenza di autorizzazione circolava con veicolo adibito a trasporto di Euro 657,00 c.s. Euro 657,00 c.s. semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni previste dall’art. 61 Qualora il veicolo non sia eccezionale si applica l’articolo 167 in caso di eccesso di massa E’ sufficiente superare un solo limite container che, a causa del carico raggiungeva le seguenti dimensioni: _ altezza m… e quindi superiore 4,30 _ larghezza m…. e quindi superiore a 2,60 m. _ lunghezza m… e quindi superiore ai limiti fissati dall’art. 61 maggiorati del 12% _ massa t… e quindi superiore ai limiti fissati dall’art. 62 maggiorati del 5% Trasporto di animali, paglia, macchine Artt. 10 c. 3g), bis) o ter) e 18 In assenza di autorizzazione circolava alla guida di un veicolo adibito al trasporto di animali vivi, o balle o rotoli di paglia o fieno, macchien operatrici o agricole che, a causa del carico raggiungeva le seguenti dimensioni: _ altezza m… e quindi superiore 4,30 _ lunghezza e/o larghezza m… e quindi superiore ai limiti fissati dall’art. 61 maggiorati del Euro 657,00 c.s. 2% _ massa t… e quindi superiore ai limiti fissati dall’art. 62 maggiorati del 5% Autorizzazione per veicolo eccezionale o per trasporto eccezionale non valida o decaduta in quanto (per es.): • scaduta • riferita ad altro veicolo non annotato • (per le autorizzazioni singole e multiple) priva dell’annotazio ne dell’ora e del giorno di effettuazione del viaggio ovvero in violazione delle condizioni poste dall’autorizzazione. A titolo di esempio • senza scorta • fuori dei percorsi prestabiliti • superando i limiti massimi dimensionali (basta uno) indicati nell’autorizzaz ione Art. 10 c. 18 c.d.s Altre violazioni delle prescrizioni contenute nel’autorizzazione Art. 10 c. 19 Rientra in questo caso chiunque esegua trasporti eccezionali o Euro 657,00 Sospensione patente da 15 a 30 giorni e della carta di circolazione (da 1 a 2 mesi) Ritiro dei suddetti documenti. Al conducente viene intimato di condurre il veicolo presso un luogo idoneo per la sosta e di non proseguire il viaggio fino a che non abbia regolarizzato la posizione. Dopo questo adempimento il veicolo potrà raggiungere il luogo indicato dal proprietario e sarà sottoposto a fermo amministrativo per tutta la durata di sospensione della carta di circolazione. Art. 132 Non previste Esempi: violazioni inerenti la natura del carico, inosservanza limiti di velocità, mancanza di segnalazione delle sporgenze (qualora sia indicato espressamente in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato Circolazione senza avere a seguito l’autorizzazione Art. 10 c. 20 Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 35,00. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta. Trasporto di cose diverse da quelle previste – Mezzi d’opera Art. 10 c. 21 Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui nell’autorizzazione) Euro 35,00 Non previste La ripresa del viaggio senza aver ottemperato all’intimazione di esibire l’autorizzazione è punita con il comma 8 dell’art. 180. La presente sanzione si applica solamente al conducente e non anche al proprietario e al committente. Trova naturalmente applicazione l’art. 196 per il proprietario. Euro 357,00 Sospensione patente da 15 giorni a 30 giorni e della carta di circolazione Ai sensi dell’art. 54, lett n) sono mezzi d’opera solo i veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano durante la marcia il ciclo all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 357,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera Superamento dei Euro 357,00 limiti di sagoma previsti per le categorie dei veicoli. Trasporto oggetti divisibili Art. 61, comma 7 Quale conducente circolava superando la sagoma limite prevista per la categoria di appartenenza di quel veicolo. In sede di accertamento si riscontrava infatti che il veicolo, compreso il carico di oggetti divisibili aveva le seguenti dimensioni. produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia. Ritiro della patente di guida e della carta di circolazione. Al conducente viene intimato di condurre il veicolo presso un luogo idoneo per la sosta e di non proseguire il viaggio fino a che non abbia regolarizzato la posizione Sporgenze veicoli a due ruote: art. 170, comma 5. Velocipede art. 182, comma 8 Sporgenze longitudinali anteriori o posteriori del carico Art. 164, commi 2 e 8 Conducente del veicolo … trasportava un carico di cose divisibile che, pur non superando i limiti di sagoma di quella categoria di veicolo, sporgeva longitudinalmente (specificare se ant. o post.) Sporgenze laterali di oltre 30 cm. Art. 164, commi 3 e 8 Conducente del veicolo … trasportava un carico che, pur non superando i prescritti limiti di sagoma per quella categoria di veicoli, sporgeva lateralmente per più di 30 cm. Dalle luci di posizione Euro 71,00 Detrazioni 3 punti patente Euro 71,00 Detrazione punti patente 3 Ritiro della patente di guida e della carta di circolazione. Al conducente viene intimato di condurre il veicolo presso un luogo idoneo per la sosta e di non proseguire il viaggio fino a che non abbia regolarizzato la posizione. Ritiro della patente di guida e della carta di circolazione. Al conducente viene intimato di condurre il veicolo presso un luogo idoneo per la sosta e di non proseguire il viaggio fino a che non abbia regolarizzato la posizione TRASPORTI CON MEZZI D’OPERA DEFINIZIONE E DISCIPLINA GIURIDICA DEI TRASPORTI CON MEZZI D’OPERA Definizione L’articolo 54, comma 1, lettera n), del Codice della Strada definisce mezzi d'opera i veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia. Tra i materiali assimilati, l’art. 11 della legge 23/12/97 n. 454, “Interventi per la ristrutturazione dell’autotrasporto e lo sviluppo dell’intermodalità”, comprende: a) quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate sui mezzi d'opera; b) quelli dell'industria siderurgica compresi i coils e i laminati grezzi, trasportati mediante idonee selle di contenimento installate sui mezzi d'opera. Disciplina giuridica della circolazione Il comma 3 dell’articolo 10 considera trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli classificati mezzi d'opera quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62; come tali, per poter circolare sono soggetti a specifica autorizzazione. Non sono però soggetti all’autorizzazione i veicoli in parola che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, a condizione che: 1) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi; 2) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli; 3) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34. Invero, i mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata. Inoltre, per la circolazione sulle autostrade dei mezzi in parola deve essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50%, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente; 4) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 dell’articolo 10 del codice della strada e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61. Infatti, la massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere: a) veicoli a motore isolati: - due assi: 20 t; - tre assi: 33 t; - quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t; b) complessi di veicoli: - quattro assi: 44 t; - cinque o più assi: 56 t; - cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t. Alla luce di quanto sopra potremmo ipotizzare le seguenti casistiche: • il mezzo d’opera non supera i limiti di massa previsti nell’articolo 62: può circolare liberamente senza prescrizioni (senza autorizzazione e su tutte le strade); • il mezzo d’opera supera i limiti dell’articolo 62 ma non quelli riportati nell’articolo 10, comma 8: può circolare senza autorizzazione ma nel rispetto delle suddette condizioni; • supera i limiti di massa previsti dal comma 8 dell’articolo 10 e quindi diventa un veicolo eccezionale con la necessità dell’autorizzazione per poter circolare. Accertamento eccedenza di massa Come abbiamo detto l’art. 10 prevede che qualora il mezzo d’opera superi i limiti di massa massima indicati nel documento di circolazione (= limiti 8° comma art. 10), si configura un trasporto eccezionale, soggetto pertanto ad autorizzazione. Naturalmente la possibilità di rilascio di autorizzazioni al trasporto eccezionale è relativa solo ai carichi indivisibili. Quindi un mezzo d’opera che trasporta materiali inerti con eccedenze all'art. 10/8° non potrebbe mai conseguire un titolo autorizzativo per trasporto eccezionale; pertanto in sede di controllo non si può contestare la mancanza dell’autorizzazione in quanto ci troviamo di fronte ad un titolo che non è possibile conseguire. Le eccedenze di massa costituita da materiali inerti divisibili che servono i normali cicli dei cantieri, devono essere ricondotte solo alle previsioni dell’art. 167 del Codice della Strada, che sanziona l’eccedenza di peso. Pertanto: Il mezzo d’opera può effettuare un trasporto eccezionale solo per limiti di sagoma quando carica materiali indivisibili che comportano il superamento dei limiti di larghezza, di altezza o di lunghezza, ovvero per limiti di massa solo per il trasporto di materiali indivisibili che comportano eccedenze di peso. Per i mezzi d’opera (come abbiamo già visto per i veicoli eccezionali e per i carichi eccezionali), ai fini del calcolo dell’eventuale eccedenza di peso, va tenuto presente che il limite del 5% di franchigia concesso a tutti i veicoli va riconosciuto anche ad essi ma calcolandola non sul limite consentito, bensì sul limite di massa di categoria cioè quella prevista per tutti i veicoli ed indicato nell’art. 62 del Codice della Strada. In sintesi, se indichiamo con P la massa effettivamente accertata in sede di controllo; ML la massa limite prevista dall’articolo 62 c.d.s.; con M la massa limite fissata dall’articolo 10, comma 8, le situazioni possibili sono le seguenti: • P < o = ML : veicolo normale; • ML < P < o = M: su strade percorribili: corrispondere indennizzo usura; • ML < P < o = M: su strade non percorribili: si applica l’articolo 10, comma 22; • P > M : senza autorizzazione: si applica l’articolo 10, comma 18. Ipotesi sanzionatorie Come già visto per le sanzioni inerenti i trasporti eccezionali per le ipotesi inerenti: - il trasporto in assenza di autorizzazione; - violando le prescrizioni contenute nell’autorizzazione; - la circolazione su strade non percorribili; e - trasportando cose diverse da quelle consentite, con separati verbali si contesteranno anche al proprietario e al committente del trasporto. IPOTESI SANZIONATORIE Trasporto di cose diverse da quelle previste – Mezzi d’opera Art. 10 c. 21 Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla sanzione SANZIONE PECUNIARIA Euro 357,00 SANZIONI ACCESSORIE Sospensione patente da 15 giorni a 30 giorni e della carta di circolazione NOTE Ai sensi dell’art. 54, lett n) sono mezzi d’opera solo i veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano durante la marcia il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia. ATTENZIONE: I mezzi d’opera possono anche trasportare cose diverse purchè ci sia l’iscrizione all’Albo per il trasporto in conto terzi, oppure se amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 357,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera Mezzi d’opera che Euro 657. superano i limiti di massa dell’articolo 10, comma 8 Art. 10 cc 7, lett. A) e 18 Conducente del mezzo d’opera avente massa complessiva di t… eccedente di t. … i limiti di massa stabiliti dall’art. 10 c. 8 circolava senza le cose trasportate sono indicate nella licenza di trasporto in conto proprio. L’eccedenza con carichi divisibili rispetto ai limiti dell’art. 62 è sanzionata in tali casi dall’art. 167 Sospensione patente da 15 giorni a 30 giorni e della carta di circolazione Procedura c.s. autorizzazione Circolazione di mezzo Euro 657 d’opera su strade con segnali di limitazione della massa Art. 10, cc. 7 lett. C) e 18 Circolava col mezzo d’opera con massa complessiva (o di massa per asse) di t…, eccedendo pertanto i limiti di massa dell’art. 62 maggiorati del 5% senza aver verificato che lungo il percorso al km… esistevano limitazioni di massa totale (o per asse) segnalati dai prescritti cartelli Circolazione di mezzo Euro 357 d’opera su strade non percorribili Art. 10, cc. 7, lett. B) e 22 Conducente del mezzo d’opera eccedente di t... i limiti di massa stabiliti dall’art. 62, transitava senza autorizzazione su una strada denominata … non inclusa nell’archivio nazionale delle stradale, di cui all’art. 226, fra quelle percorribili da tali mezzi c.s. c.c. Il comma 2 bis dell’art. 10 come modificato dalla legge n. 472/99 dispone l’applicazione del comma 22 anche ai veicoli che trasportano blocchi di pietra naturale, prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia. Attenzione. Non si ritiene applicabile la franchigia del 5% in quanto il c.d.s. riferisce solo alle violazioni del c. 18 e non anche del comma 22 Oneri supplementari a carico dei mezzi d’opera Art. 34, cc. 1 e 5 c.d.s. Alla guida di un mezzo d’opera circolava senza il prescritto contrassegno comprovante l’avvenuto pagamento dell’indenizzo di usura della strada Euro 71,00 Non previste TRASPORTI DI COSE SUI VEICOLI A MOTORE E SUI RIMORCHI SUPERAMENTO DEI LIMITI INDICATI SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE Ai sensi dell’art. 167 del Codice della Strada i veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico del conducente e, in solido, del proprietario del veicolo e del committente. Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli organi di polizia stradale, ove non provvisti di strumenti propri di pesa, potranno disporre che la pesatura sia effettuata nella più vicina località in cui esista una pesa pubblica idonea ad un'unica pesatura del veicolo e, in mancanza di questa, con qualsiasi pesa privata, purché in regola con le prescritte verifiche di legge. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dall’ articolo 167. Veicoli di massa superiore a 10 tonnellate (art. 167, comma 2) Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 35,00 a euro 143,00, se l'eccedenza non supera 1 t; decurtazione punti 1; b) da euro 71,00 a euro 286,00, se l'eccedenza non supera le 2 t; decurtazione punti 2; c) da euro 143,00 a euro 573,00, se l'eccedenza non supera le 3 t; decurtazione punti 3; d) da euro 357,00 a euro 1.433,00, se l'eccedenza supera le 3 t. decurtazione punti 4. Criteri per la determinazione della sanzione da applicare a) la massa indicata sulla carta di circolazione deve essere moltiplicata per il coefficiente 1,05 al fine del calcolo della cd. Massa franca (massa indicata sulla carta di circolazione aumentata del 5%); b) dalla massa che risulta in sede di controllo deve essere sottratta la massa franca: il risultato rappresenta l’eccedenza; c) agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori; d) Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti; e) Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. Veicoli di massa non superiore a 10 tonnellate (art. 167, comma 3) Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva. Criteri per la determinazione della sanzione da applicare a) calcolo della franchigia: - entro 2 t. = aggiungere 100 kg; - da 2,1 a 4 t. = aggiungere 200 kg; - da 4,1 a 6 t. = aggiungere 300 kg; - da 6,1 a 8 t. = aggiungere 400 kg; - da 8,1 a 10 t. = aggiungere 500 kg. b) alla massa che risulta in sede di controllo deve essere sottratta la franchigia e si divide la quantità così ottenuta per la massa riportata sulla carta di circolazione. Tutti i dati e le percentuali di calcolo si arrotondano ai 100 kg superiori. c) Dalla suddetta operazione si risale alla sanzione da applicare: > se il risultato è minore o uguale a 1 = nessuna sanzione; >se il risultato è minore o uguale a 1,1 = euro 35,00 decurtazione punti 1; > se il risultato è minore o uguale a 1,2 = euro 71,00 decurtazione punti 2; > se il risultato è minore o uguale 1,3 = euro 143,00 decurtazione punti 3; > se il risultato è maggiore di 1,3 = euro 357,00 decurtazione punti 4. d) Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti; e) Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. Autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli, di container, di animali vivi, ecc… Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d) [bisarca] possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e) e g), [veicoli adibiti al trasporto di containers, o di animali vivi, o di balle o rotoli di paglia, o di macchine operatrici od agricole] possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm. Autotreni ed autoarticolati: eccedenza complessiva di massa Articolo 167, comma 5) Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2 dell’articolo 167. Pertanto la sanzione pecuniaria dipende dall’eccedenza riscontrata rispetto alla massa indicata nella carta di circolazione maggiorata del 5% e sarà pari a: a) da euro 35,00 a euro 143,00, se l'eccedenza non supera 1 t; decurtazione punti 1; b) da euro 71,00 a euro 286,00, se l'eccedenza non supera le 2 t; decurtazione punti 2; c) da euro 143,00 a euro 573,00, se l'eccedenza non supera le 3 t; decurtazione punti 3; d) da euro 357,00 a euro 1.433,00, se l'eccedenza supera le 3 t. decurtazione punti 4. La motrice ed il rimorchio vanno considerati separatamente e la sanzione si applica anche quando l’eccedenza di massa viene riscontrata su una sola delle due unità, anche in assenza di una eccedenza di massa nel complesso. Va però sottolineato che, in caso di accertamento di eccedenza su entrambe le unità si applica una sola sanzione (comma 5, articolo 167). Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. Autotreni ed autoarticolati: eccedenza parziale di massa (articolo 167, comma 6) La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso. Trasporti e veicoli eccezionali: eccedenza di massa rispetto all’autorizzazione Le sanzioni amministrative previste nell’articolo 167 sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62, e quindi non sulla massa autorizzata (ma sulla massa limite prevista dall’articolo 62 per la categoria di appartenenza del veicolo) [es. limite categoria per autotreno: 44 t. La franchigia si calcola sul questo dato e si aggiunge alla quantità autorizzata. Da questo ultimo valore si eseguono i calcoli per verificare l’eccedenza ed applicare le relative sanzioni]. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Accertamento della massa dei veicoli Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli organi di polizia stradale, ove non provvisti di strumenti propri di pesa, potranno disporre che la pesatura sia effettuata nella più vicina località in cui esista una pesa pubblica idonea ad un'unica pesatura del veicolo e, in mancanza di questa, con qualsiasi pesa privata, purché in regola con le prescritte verifiche di legge.