trasporto merci su strada: le eccedenze di carico

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trasporto merci su strada: le eccedenze di carico
Via Castegnino, 8 25079, Vobarno (BS)
11 dicembre 2008
CONVEGNO POLIZIA LOCALE
presso la biblioteca Comunale
P.zza M. Corradini
VOBARNO (Bs)
TRASPORTO MERCI SU STRADA: LE ECCEDENZE DI CARICO
Flaviano Crocco, Dirigente Polizia Municipale Tortona, pubblicista per il mensile “La Voce dei Vigili Urbani” in
materia di autotrasporto
e mail: [email protected]
IL SOVRACARICO
SISTEMAZIONE DEL CARICO
Il C.d.S. disciplina il modo in cui il carico deve essere sistemato sulle varie tipologie di veicoli.
Le cose trasportate sui veicoli devono essere posizionate o sistemate in modo da:
 assicurare al conducente la piena visibilità in tutte le direzioni;
 garantire la piena libertà di guida del conducente;
 evitare il pericolo di caduta accidentale o dispersione del carico;
 non compromettere la stabilità del veicolo;
 non nascondere gli indicatori di direzione, le luci, le targhe o i segnali fatti col braccio.
 evitare sporgenze anteriori ovvero laterali non facilmente avvistabili (è consentito fare
sporgere il carico posteriormente al veicolo, entro i limiti di categoria dello stesso, ma per
non più di 3/10 della lunghezza a condizione che la sporgenza sia segnalata con gli appositi
pannelli);
 non strisciare sul terreno.
Gli obblighi citati, nonché il controllo del loro esatto adempimento, sono posti in capo al
conducente anche se il carico sia stato materialmente sistemato da altre persone e valgono per tutta
la durata del trasporto.
Infine, per effetto del carico sistemato sul veicolo, non è ammesso superare la massa
complessiva indicata sul documento di circolazione; è comunque ammessa una tolleranza del 5%.
SPORGENZA DEL CARICO
Carico e limiti di sporgenza
Dai veicoli possono sporgere solo oggetti indivisibili entro precisi limiti oltre i quali il trasporto
diviene un trasporto eccezionale.
 I limiti di sporgenza si riferiscono solo alle cose trasportate - e non anche agli eventuali
accessori mobili che sono fissati al veicolo di cui fanno parte - sono diversi a seconda della
parte da cui il carico sporge e del veicolo su cui è sistemato, e si distinguono in :
o limiti di sporgenza anteriore: la sporgenza anteriore del carico non è mai ammessa,
fatte salve alcune particolari eccezioni;
o limiti di sporgenza posteriore: la disciplina generale stabilisce che il carico non deve
sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore oltre i 3/10 della lunghezza del
veicolo (ma sempre entro i limiti di categoria dello stesso). Qualora si tratti di
autotreni o autoarticolati la sporgenza ammessa è rapportata alla lunghezza del
veicolo trainato, non a quella dell'intero complesso.
o limiti di sporgenza laterale: anche in questo caso la norma generale dispone che il
carico non possa sporgere lateralmente per più di 30 cm (misurati dai bordi esterni
delle luci di posizione anteriori e posteriori), ma sempre entro i limiti di categoria.
 limiti di sporgenza in altezza. Devono essere tenute in considerazione le seguenti eccezioni:
o autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli (20 cm rispetto al limite di categoria);
o autoveicoli per il trasporto di containers e ad altezza variabile per trasporto di animali
vivi (30 cm oltre il limite di categoria).
Sporgenza e segnalazione
Ogni minima sporgenza longitudinale del carico dalla sagoma del veicolo deve essere segnalata
mediante l’apposizione di un pannello quadrangolare, delle dimensioni minime di 50 x 50 cm, a
strisce diagonali bianche e rosse retroriflettenti, collocato ed assicurato all’estremità della sporgenza
in modo tale da risultare, durante tutte le fasi della circolazione, costantemente perpendicolare
all’asse del veicolo. Qualora il carico sporga longitudinalmente per l'intera larghezza del vano di
carico del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, collocati alle due estremità del
carico, con le stesse modalità già indicate.
CARICO MASSIMO NEL TRASPORTO DI COSE
La disciplina del trasporto di cose sui veicoli stabilisce che:
 i veicoli a trazione animale non possono superare la massa complessiva a pieno carico
indicata sulla targa;
 i veicoli a motore e rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sul
 documento di circolazione; è tuttavia ammessa una tolleranza del 5% della massa
complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione purché non si tratti di merci
pericolose.
 i veicoli adibiti al trasporto di veicoli possono circolare con il carico soltanto sulle
autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,5 m e con altezza libera delle
opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte
non inferiore a 20 cm.
 i veicoli adibiti al trasporto di containers, nonché quelli ad altezza variabile che effettuano
trasporti di animali vivi, possono circolare solo se hanno altezza libera delle opere di
sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso (Punto più basso del
sottopasso) delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.
ACCERTAMENTO DEL SOVRACCARICO
L'accertamento del sovraccarico rispetto ai limiti che si ricavano dalla carta di circolazione, deve
essere compiuto in presenza del conducente e può essere realizzato mediante:
 Strumenti di pesatura pubblica o privata. Il controllo presso la più vicina pesa pubblica o, in
mancanza, presso una pesa privata - purché la stessa sia in regola con le verifiche di legge –
può avvenire esclusivamente nel caso in cui gli organi di polizia siano sprovvisti di propri
strumenti di misura (pese mobili). Gli organi di polizia possono far condurre coattivamente
il veicolo sottoposto a controllo presso la pesa più vicina, restando in ogni caso a carico del
conducente gli oneri economici per il tragitto.
 Risultanze dei documenti di accompagnamento delle merci. Bolle, documenti di trasporto
ecc.
 Altri mezzi di accertamento. idonei a determinare la massa del veicolo
Se il veicolo, oltre a superare i limiti di massa indicati nella carta di circolazione, eccede anche
quelli previsti per quella determinata categoria di veicoli, si configura un trasporto eccezionale.
Il calcolo finalizzato ad accertare il sovraccarico
Per accertare la quantità di eccedenza del carico - rispetto a quanto indicato nella carta di
circolazione - occorre determinare la massa complessiva a pieno carico del veicolo, comprensiva
della tolleranza del 5%, ove ammessa, arrotondando tale risultato ai 100 kg superiori. Il valore
ottenuto, rapportato con il valore di massa, determina la sussistenza o meno del sovraccarico del
veicolo.
SPORGENZA DEL CARICO OLTRE I LIMITI E SANZIONI
Il quadro delle sanzioni per la violazione delle citate disposizioni è piuttosto complesso.
Art. 164
La norma disciplina le seguenti principali fattispecie ed impone al trasgressore una sanzione
amministrativa, nelle seguenti ipotesi:
 circolare con carico sistemato in modo da pregiudicare la visibilità o la libertà di movimenti
nella guida, o la stabilità del veicolo, oppure in modo da occultare fari o targa;
 circolare col carico non assicurato, favorendo il rischio di dispersione o il pericolo di caduta;
 circolare con un carico di merce divisibile sporgente fuori della sagoma del veicolo
posteriormente, oppure sporgente lateralmente per più di 30 cm;
 circolare con carico di merce indivisibile sporgente lateralmente più di 30 cm;
 trasportare carichi difficilmente percepibili (come pali, lastre, sbarre) sporgenti anche di
poco lateralmente;
 circolare con carico sporgente non adeguatamente segnalato;
 trasportare carichi striscianti sulla strada.
Disposizioni procedurali
Il veicolo non può proseguire il viaggio se non dopo che il carico sia stato correttamente sistemato e
oltre alla sanzione pecuniaria, è previsto il ritiro - finalizzato alla sistemazione del carico entro i
limiti - dei documenti di circolazione del veicolo e di guida del conducente, che saranno restituiti
dopo l'avvenuta sistemazione. I documenti sono trattenuti dall'ufficio dell' organo accertatore.
Occorre dare atto a verbale sia del ritiro dei documenti, sia del divieto di circolare che del luogo di
sosta del veicolo per le operazioni.
Art. 10
Le varie ipotesi si possono così riassumere.
carichi indivisibili
 circolare superando i limiti di sagoma previsti per quella categoria di veicolo ancorché il
carico non sporga posteriormente per più dei 3/10 della lunghezza del veicolo;
 circolare con sporgenza posteriore per più di 3/10 della lunghezza del veicolo anche senza
superare i limiti di sagoma previsti per la categoria del veicolo;
 circolare con carico sporgente lateralmente per più di 30 cm superando i limiti di sagoma
previsti per la categoria del veicolo;
 circolare con carico sporgente anteriormente ovvero posteriormente oltre i limiti di
sporgenza;
 circolare con carico che superi in altezza i limiti massimi.
Nei casi sopra indicati sono previste sia una sanzione amministrativa pecuniaria sia una sanzione
accessoria consistente nella sospensione della carta di circolazione del veicolo nonché della patente
del conducente, con conseguente fermo amministrativo del veicolo; al fine di proseguire il viaggio
fino al luogo di destinazione, il veicolo deve necessariamente essere munito di autorizzazione per
trasporto eccezionale.
Carichi divisibili
circolare superando i limiti di sagoma della categoria di veicolo con un carico costituito da
merce divisibile sporgente anteriormente, ovvero lateralmente o posteriormente.
Per proseguire il viaggio, il conducente del veicolo non deve munirsi di autorizzazione per trasporto
eccezionale, ma ricondurre il carico entro i limiti di sagoma previsti, anche scaricando parte del
carico.
SANZIONI PER SOVRACCARICO
Sanzioni per sovraccarico previste dall'art. 166
Ai veicoli a trazione animale, che per effetto del carico superino il limite di massa indicata nella
targa, si applica una sanzione amministrativa fissa qualunque sia l'entità dell'eccedenza, eccetto il
caso in cui vengano superati i limiti di categoria.
Sanzioni per sovraccarico previste dall'art. 167
In caso di accertato sovraccarico sui veicoli a motore o loro rimorchi, la norma introduce un regime
sanzionatorio graduato in relazione alla massa del veicolo e all'entità dell’eccedenza riscontrata,
prevedendo sia sanzioni amministrative pecuniarie sia la decurtazione di punteggio dalla patente.
Occorre comunque ulteriormente precisare che:
 qualora l'eccedenza di massa riscontrata determini il superamento dei limiti previsti per la
categoria del veicolo, le sanzioni amministrative contemplate per il sovraccarico si
applicano solo se per il carico trasportato non è possibile ottenere preventivamente
l’autorizzazione;
 per i veicoli e trasporti eccezionali le sanzioni amministrative per il sovraccarico si
applicano solo quando, pur essendo muniti dell'autorizzazione al trasporto eccezionale, per
effetto del carico vengano superati i limiti di massa fissati nella stessa.
Determinazione della sanzione in base al sovraccarico accertato
In dettaglio, le eccedenze di carico che danno origine all'entità delle varie ipotesi sanzionatorie sono
le seguenti:
veicoli di massa complessiva superiore a 10 t:
a) - 1° fascia si riferisce ad un’eccedenza accertata minore di 1 t
b) - 2° fascia si riferisce ad un’eccedenza accertata minore di 2 t
c) - 3° fascia si riferisce ad un’eccedenza accertata minore di 3 t
d) - 4° fascia si riferisce ad un’eccedenza accertata maggiore di 3 t
veicoli di massa complessiva a pieno carico minore di 10 t:
a) - 1° fascia si riferisce ad un’eccedenza accertata minore del 10% della massa complessiva
b) - 2° fascia si riferisce ad un’eccedenza accertata minore del 20% della massa complessiva
c) - 3° fascia si riferisce ad un’eccedenza accertata minore del 30% della massa complessiva
d) - 4° fascia si riferisce ad un’eccedenza accertata maggiore del 30% della massa complessiva
Per entrambe le tipologie di veicoli, alla massa indicata sulla carta di circolazione si applica la
prevista tolleranza del 5% per determinare il sovraccarico. Tale tolleranza è applicabile anche ai
mezzi d’opera.
La sanzione viene applicata, oltre al conducente, con distinto verbale avente uguale motivazione e
pari importo, anche al proprietario del veicolo.
All’eventuale committente - qualora trattasi di trasporto effettuato per proprio conto esclusivo verrà applicata, con distinto verbale, un' ulteriore sanzione amministrativa di pari importo.
Altre disposizioni procedurali
A seguito di accertata eccedenza dei limiti di massa - verbalizzato il conducente con contestuale
riferimento alla decurtazione di punteggio della patente - qualora l'eccedenza riscontata superi il
10% della massa ammessa la prosecuzione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico del
veicolo entro i limiti consentiti .
L’impianto sanzionatorio risulta altresì applicabile ai veicoli immatricolati all'estero.
Quando l’accertamento di un sovraccarico riguarda un veicolo eccezionale o un trasporto
eccezionale (autorizzati per una massa complessiva inferiore a quella realmente riscontrata) si
ritengono applicabili le congiunte disposizioni sanzionatorie contemplate rispettivamente nell’art.
10 (violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione) e 167 (la circolazione in eccedenza
di massa).
IPOTESI
SANZIONE
SANZIONATORIE
PECUNIARIA
Veicolo eccezionale
Euro 657,00
per dimensione
Art. 10, commi 1 e 18
Conducente veicolo
eccezionale che circola
in assenza della
prescritta
autorizzazione.
Dall’accertamento
risultava che il veicolo
superava i limiti
SANZIONI
ACCESSORIE
Sospensione
- patente (da 15 a
30 giorni);
- carta di
circolazione (da 1
a 2 mesi).
Ritirare la patente di
guida
e la carta di
circolazione.
Al conducente viene
NOTE
Si applica una sola
sanzione se il veicolo è
eccezionale anche per
massa; nel verbale di
contestazione vanno
citate entrambi le
ipotesi
previsti dall’art. 61
c.d.s. maggiorati del
2%. (riportare le
misure)
Veicolo eccezionale
Euro 657,00
per massa
Art. 10, commi 1 e 18
Conducente veicolo
eccezionale che circola
senza aver ottenuto la
prescritta
autorizzazione .
Dall’accertamento
risultava che il veicolo
aveva massa di t….
superando così i limiti
previsti dall’art. 62
c.d.s. maggiorati del
5%
Trasporto eccezionale Euro 657,00
per dimensioni
Art. 10, cc. 2 lett. A) e
18
Conducente di un
veicolo che effettua un
trasporto eccezionale
senza avere ottenuto la
prescritta
autorizzazione.
intimato di condurre il
veicolo presso (un
luogo
idoneo alla sosta) e di
non
proseguire il viaggio
fino
a quando lo stesso non
si
sia munito della
prescritta
autorizzazione. Solo
dopo
questo adempimento il
veicolo potrà essere
condotto fino ad un
luogo
indicato dal
conducente
per essere sottoposto a
fermo amministrativo
per
tutta la durata della
sospensione della carta
di
circolazione.
c.s.
c.s.
c.s.
Attenzione: Insime
con le cose indivisibili
possono essere
trasportate anche altre
cose non eccedenti per
dimensioni i limiti
dell’art. 61 semprechè
non siano superati i
limiti di massa stabiliti
dall’art. 62.
Dall’accertamento
risultava che il veicolo
che trasportava beni
indivisibili aveva per
effetto del carico
dimensioni che
superano i limiti
previsti dall’art. 61
c.d.s. maggiorati del
2%.
(La suddetta tolleranza
non si applica quando
il superamento dei
limiti dimensionali
comporta l’obbligo
della scorta
Eccedenza limiti di
Euro 564,00
massa
Artt. 10 e 62/7° c. 7
Conducente di un
veicolo carico di beni
indivisibili circolava
superando il limite di
massa previsto per
quella categoria di
veicolo.
Dall’accertamento
risultava infatti che il
veicolo, compreso il
suo carico,
raggiungeva una
massa complessiva di
t… eccedendo così di
t… il limite stabilito
dall’art. 62 maggiorato
del 5%
Trasporti di blocchi di
pietra, prefabbricati,
prodotti siderurgici
Euro 657,00
Artt 10 cc. 2 lett. B) e
18
Effettuare senza
autorizzazione un
trasporto di blocchi di
pietra, o … con un
veicolo eccezionale
avente massa
complessiva di … t.
superando così i limiti
dell’articolo 62
maggiorati del 5%
Se il superamento dei
limiti di categoria
avviene con un carico
divisibile trova
applicazione l’articolo
61 c.d.s.
c.s.
Nel caso di merce
Per poter proseguire il divisibile si applica
viaggio è richiesta
l’articolo 167
l’autorizzazione
dell’ente
proprietario della
strada,
sempre che il veicolo
sia
classificato come
eccezionale.
Diversamente la merce
va
scaricata e trasportata
con
altro veicolo idoneo.
c.s. come sanzione
accessoria
Ritirare la patente di
guida
e la carta di
circolazione.
Al conducente viene
intimato di condurre il
veicolo presso (un
luogo
idoneo alla sosta) e di
non proseguire il
viaggio fino
a quando lo stesso non
si
E’ considerato
trasporto eccezionale il
trasporto eseguito con
veicoli eccezionali di:
- blocchi di
pietra naturale,
prodotti
siderurgici
coils e laminati grezzi;
- elementi
prefabbricati
compositi ed
apparecchiatur
e industriali
sia munito della
prescritta
autorizzazione. Solo
dopo
questo adempimento il
veicolo potrà essere
condotto fino ad un
luogo
indicato dal
conducente
per essere sottoposto a
fermo amministrativo
per
tutta la durata della
sospensione della carta
di
circolazione
complesse per
l’edilizia
Quando si eccedono
sia i limiti dell’articolo
61 che quelli dell’art.
62 le unità caricabili
non possono essere più
di 6 (se si superano
trova applicazione il
comma 19).
Qualora vengano
superati solo i limiti
dell’art. 62 il carico
può essere completato
fino alla massa
complessiva del
veicolo, con generi
della stessa natura
merceologica per
occupare l’intera
superficie utile del
piano di carico del
veicolo, salvo che non
si tratti dei seguenti
prodotti: elementi
prefabbricati
compositi ed
apparecchiature
industriali complesse
per l’edilizia, per i
quali ricorre sempre il
limite delle 6 unità.
Il suddetto punto sulla
composizione del
carico vale solo ove
non si superino i
seguenti valori per la
massa complessiva:
38t. se trattasi di
veicolo isolato a 3
assi, 48 t. se isolato a 4
assi; 86 t. se trattasi di
complesso a 6 assi e
108 t. se compleso a 8
assi. Limiti superiori
possono essere
autorizzati nel solo
caso in cui sia
trasportato un unico
pezzo indivisibile.
L’accerrtamento della
massa va effettuato
con strumenti di pesa,
o documenti di
trasporto, conformi
alle disposizioni di
legge
Carichi sporgenti
posteriormente oltre
3/10
Artt. 10 c. 3 lett. A) e
18
Conducente che
effettua un trasporto
eccezionale senza
avere ottenuto la
prescritta
autorizzazione. In
sede di accertamento
risultava che il veicolo
trasportava merce
indivisibile
(specificare) che
sporgeva
posteriormente per
m…. eccedendo così
di m…. la massima
sporgenza ammessa di
3/10 della lunghezza
del veicolo.
Carichi sporgenti
posteriormente oltre i
limiti di categoria
Artt. 10 c. 3 lett. B) e
18
Conducente che
effettua un trasporto
eccezionale senza
avere ottenuto la
prescritta
autorizzazione. In
sede di accertamento
risultava che il veicolo
trasportava merce
indivisibile che
sporgeva
posteriormente per
m…. e che, pur non
superando la massima
sporgenza di 3/10
eccedeva di m…. i
limiti previsti dall’art.
Euro 657,00
c.s.
Viene considerato
trasporto eccezionale il
trasporto di un oggetto
indivisibile (pali, travi,
ecc) che sporge
posteriormente oltre la
sagoma del veicolo di
più di 3/10 della
lunghezza dello stesso.
Ai sensi dell’articolo
164 c.d.s. non sono
ammesse sporgenze
posteriori per carichi
divisibili
Non si applica alcuna
tolleranza
Euro 657,00
c.s.
Se la sporgenza supera
di oltre 3/10 la
lunghezza del veicolo
si contesta la
violazione di cui alla
lettera a) , comma 3,
art. 10.
Per i complessi di
veicoli la sporgenza va
riferita al veicolo
trainato sul quale è
sistemato il carico.
Solamente per i
complessi costituiti da
un autoveicolo e un
rimorchio per il
trasporto specifico di
imbarcazione o
velivoli sono
considerati un’unica
unità e per essi
l’eventuale sporgenza
61 c.d.s. maggiorati
del 2%
Carichi sporgenti
anteriormente
Artt. 10 c. 3 lett. C) e
18
Conducente che
effettua un trasporto
eccezionale senza
avere ottenuto la
prescritta
autorizzazione. In
sede di accertamento
risultava che il veicolo
trasportava merce
indivisibile
(specificare) che
sporgeva
anteriormente per m.
… rispetto alla
sagoma del veicolo.
Euro 657,00
c.c.
va riferita alla
lunghezza
complessiva. La stessa
situazione è prevista
per gli autotreni per
trasporto di elementi
indivisibili
autoportanti (es.
prefabbricati)
poggianti
contemporaneamente
su motrice e
rimorchio.
Per gli oggetti
divisibili si applica
l’art. 61 comma 7, in
caso di superamento
dei limiti di categoria
o l’art. 164, cc. 2 e 8,
se non si superano
detti limiti.
Qualora la sporgenza
sia dovuta solamente
ad una cattiva
sistemazione dle
carico trova
l’applicazione l’art.
164.
Per gli oggetti
divisibili si applica
l’art. 61 comma 7, in
caso di superamento
dei limiti di categoria
o l’art. 164, cc. 2 e 8,
se non si superano
detti limiti.
Qualora la sporgenza
sia
dovuta solamente ad
una
cattiva sistemazione
dle
carico trova
l’applicazione l’art.
164
E’ ammessa la
circolazione
dell’autoarticolato in
assenza di
autorizzazione, quando
il relativo
Trasporto di veicoli
Artt. 10 c. 3 lett. D) e
18
In assenza di
autorizzazione
circolava alla guida di
un veicolo
permanentemente
attrezzato per il
trasporto di veicoli
che per effetto del
carico raggiungeva le
seguenti dimensioni:
_ altezza m… e
quindi
superiore a
4,20 m.
_ larghezza m…
e quindi
superiore a
2,60 m.
_ lunghezza m…
e quindi
superiore ai
limiti fissati
dall’art. 61
maggiorati del
12%
_ massa t…. e
quindi
superiore ai
limiti fissati
dall’art. 62
maggiorati del
5%
Trasporto di container
Artt. 10 c. 3 lett. E) e
18
In assenza di
autorizzazione
circolava con veicolo
adibito a trasporto di
Euro 657,00
c.s.
Euro 657,00
c.s.
semirimorchio è
allestito con gruppo
frigorifero autorizzato,
sporgente
anteriormente a
sbalzo, a condizione
che il complesso non
ecceda le dimensioni
previste dall’art. 61
Qualora il veicolo non
sia eccezionale si
applica l’articolo 167
in caso di eccesso di
massa
E’ sufficiente superare
un solo limite
container che, a causa
del carico
raggiungeva le
seguenti dimensioni:
_ altezza m… e
quindi
superiore 4,30
_ larghezza m….
e quindi
superiore a
2,60 m.
_ lunghezza m…
e quindi
superiore ai
limiti fissati
dall’art. 61
maggiorati del
12%
_ massa t… e
quindi
superiore ai
limiti fissati
dall’art. 62
maggiorati del
5%
Trasporto di animali,
paglia, macchine
Artt. 10 c. 3g), bis) o
ter) e 18
In assenza di
autorizzazione
circolava alla guida di
un veicolo adibito al
trasporto di animali
vivi, o balle o rotoli di
paglia o fieno,
macchien operatrici o
agricole che, a causa
del carico
raggiungeva le
seguenti dimensioni:
_ altezza m… e
quindi
superiore 4,30
_ lunghezza e/o
larghezza m…
e quindi
superiore ai
limiti fissati
dall’art. 61
maggiorati del
Euro 657,00
c.s.
2%
_ massa t… e
quindi
superiore ai
limiti fissati
dall’art. 62
maggiorati del
5%
Autorizzazione per
veicolo eccezionale o
per trasporto
eccezionale non
valida o decaduta in
quanto (per es.):
• scaduta
• riferita ad
altro veicolo
non annotato
• (per le
autorizzazioni
singole e
multiple) priva
dell’annotazio
ne dell’ora e
del giorno di
effettuazione
del viaggio
ovvero in violazione
delle condizioni poste
dall’autorizzazione. A
titolo di esempio
• senza scorta
• fuori dei
percorsi
prestabiliti
• superando i
limiti massimi
dimensionali
(basta uno)
indicati
nell’autorizzaz
ione
Art. 10 c. 18 c.d.s
Altre violazioni delle
prescrizioni
contenute
nel’autorizzazione
Art. 10 c. 19
Rientra in questo caso
chiunque esegua
trasporti eccezionali o
Euro 657,00
Sospensione patente
da 15
a 30 giorni e della
carta di
circolazione (da 1 a 2
mesi)
Ritiro dei suddetti
documenti. Al
conducente
viene intimato di
condurre
il veicolo presso un
luogo
idoneo per la sosta e di
non proseguire il
viaggio
fino a che non abbia
regolarizzato la
posizione.
Dopo questo
adempimento il
veicolo
potrà raggiungere il
luogo
indicato dal
proprietario e
sarà sottoposto a
fermo
amministrativo per
tutta la
durata di sospensione
della carta di
circolazione.
Art. 132
Non previste
Esempi: violazioni
inerenti la natura del
carico, inosservanza
limiti di velocità,
mancanza di
segnalazione delle
sporgenze (qualora sia
indicato espressamente
in condizioni di
eccezionalità, ovvero
circoli con un veicolo
eccezionale senza
rispettare tutte le
prescrizioni non
comprese fra quelle
indicate al comma 18,
ad esclusione dei casi
in difetto, ancorché
maggiori delle
tolleranze ammesse
e/o con numero
inferiore degli
elementi del carico
autorizzato
Circolazione senza
avere a seguito
l’autorizzazione
Art. 10 c. 20
Chiunque, avendola
ottenuta, circoli senza
avere con sé
l'autorizzazione è
soggetto alla sanzione
amministrativa del
pagamento di una
somma pari ad euro
35,00. Il viaggio potrà
proseguire solo dopo
l'esibizione
dell'autorizzazione;
questa non sana
l'obbligo di
corrispondere la
somma dovuta.
Trasporto di cose
diverse da quelle
previste – Mezzi
d’opera
Art. 10 c. 21
Chiunque adibisce
mezzi d'opera al
trasporto di cose
diverse da quelle
previste nell'art. 54,
comma 1, lettera n),
salvo che ciò sia
espressamente
consentito, comunque
entro i limiti di cui
nell’autorizzazione)
Euro 35,00
Non previste
La ripresa del viaggio
senza aver ottemperato
all’intimazione di
esibire
l’autorizzazione è
punita con il comma 8
dell’art. 180.
La presente sanzione
si applica solamente al
conducente e non
anche al proprietario e
al committente. Trova
naturalmente
applicazione l’art. 196
per il proprietario.
Euro 357,00
Sospensione patente
da 15
giorni a 30 giorni e
della
carta di
circolazione
Ai sensi dell’art. 54,
lett n) sono mezzi
d’opera solo i veicoli o
complessi di veicoli
dotati di particolare
attrezzatura per il
carico e il trasporto di
materiali di impiego o
di risulta dell’attività
edilizia, stradale, di
escavazione mineraria
e materiali assimilati
ovvero che
completano durante la
marcia il ciclo
all'articolo 62, nelle
rispettive licenze ed
autorizzazioni al
trasporto di cose, è
soggetto alla sanzione
amministrativa del
pagamento di una
somma pari ad euro
357,00 e alla sanzione
amministrativa
accessoria della
sospensione della carta
di circolazione da uno
a sei mesi. La carta di
circolazione è ritirata
immediatamente da
chi accerta la
violazione e trasmessa,
senza ritardo,
all'ufficio competente
del Dipartimento per i
trasporti terrestri che
adotterà il
provvedimento di
sospensione. Alla terza
violazione, accertata in
un periodo di cinque
anni, è disposta la
revoca, sulla carta di
circolazione, della
qualifica di mezzo
d'opera
Superamento dei
Euro 357,00
limiti di sagoma
previsti per le
categorie dei veicoli.
Trasporto oggetti
divisibili
Art. 61, comma 7
Quale conducente
circolava superando la
sagoma limite prevista
per la categoria di
appartenenza di quel
veicolo. In sede di
accertamento si
riscontrava infatti che
il veicolo, compreso il
carico di oggetti
divisibili aveva le
seguenti dimensioni.
produttivo di specifici
materiali per la
costruzione edilizia.
Ritiro della patente di
guida e della carta di
circolazione. Al
conducente viene
intimato
di condurre il veicolo
presso un luogo
idoneo
per la sosta e di non
proseguire il viaggio
fino
a che non abbia
regolarizzato la
posizione
Sporgenze veicoli a
due ruote: art. 170,
comma 5. Velocipede
art. 182, comma 8
Sporgenze
longitudinali
anteriori o posteriori
del carico
Art. 164, commi 2 e 8
Conducente del
veicolo … trasportava
un carico di cose
divisibile che, pur non
superando i limiti di
sagoma di quella
categoria di veicolo,
sporgeva
longitudinalmente
(specificare se ant. o
post.)
Sporgenze laterali di
oltre 30 cm.
Art. 164, commi 3 e 8
Conducente del
veicolo …
trasportava un carico
che,
pur non superando i
prescritti
limiti di sagoma per
quella
categoria di veicoli,
sporgeva
lateralmente per più di
30
cm. Dalle luci di
posizione
Euro 71,00
Detrazioni 3 punti
patente
Euro 71,00
Detrazione punti
patente 3
Ritiro della patente di
guida e della carta di
circolazione. Al
conducente viene
intimato
di condurre il veicolo
presso un luogo
idoneo
per la sosta e di non
proseguire il viaggio
fino
a che non abbia
regolarizzato la
posizione.
Ritiro della patente di
guida e della carta di
circolazione. Al
conducente viene
intimato
di condurre il veicolo
presso un luogo
idoneo
per la sosta e di non
proseguire il viaggio
fino
a che non abbia
regolarizzato la
posizione
TRASPORTI CON MEZZI D’OPERA
DEFINIZIONE E DISCIPLINA GIURIDICA DEI TRASPORTI CON MEZZI D’OPERA
Definizione
L’articolo 54, comma 1, lettera n), del Codice della Strada definisce mezzi d'opera i veicoli o
complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di
impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati
ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la
costruzione edilizia.
Tra i materiali assimilati, l’art. 11 della legge 23/12/97 n. 454, “Interventi per la ristrutturazione
dell’autotrasporto e lo sviluppo dell’intermodalità”, comprende:
a) quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e
compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee
apparecchiature installate sui mezzi d'opera;
b) quelli dell'industria siderurgica compresi i coils e i laminati grezzi, trasportati mediante idonee
selle di contenimento installate sui mezzi d'opera.
Disciplina giuridica della circolazione
Il comma 3 dell’articolo 10 considera trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello
effettuato con veicoli classificati mezzi d'opera quando eccedono i limiti di massa stabiliti
dall'articolo 62; come tali, per poter circolare sono soggetti a specifica autorizzazione.
Non sono però soggetti all’autorizzazione i veicoli in parola che eccedono i limiti di massa stabiliti
nell'articolo 62, a condizione che:
1) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino
transitabili per detti mezzi;
2) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano
limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
3) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34. Invero, i mezzi d'opera
di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di
apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un
importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la
stessa durata. Inoltre, per la circolazione sulle autostrade dei mezzi in parola deve essere
corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione dell'indennizzo di usura.
Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali,
maggiorata del 50%, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate
manualmente;
4) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 dell’articolo 10 del codice della strada e
comunque i limiti dimensionali dell'art. 61. Infatti, la massa massima complessiva a pieno
carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
a) veicoli a motore isolati:
- due assi: 20 t;
- tre assi: 33 t;
- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli:
- quattro assi: 44 t;
- cinque o più assi: 56 t;
- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.
Alla luce di quanto sopra potremmo ipotizzare le seguenti casistiche:
• il mezzo d’opera non supera i limiti di massa previsti nell’articolo 62: può circolare
liberamente senza prescrizioni (senza autorizzazione e su tutte le strade);
• il mezzo d’opera supera i limiti dell’articolo 62 ma non quelli riportati nell’articolo 10,
comma 8: può circolare senza autorizzazione ma nel rispetto delle suddette condizioni;
• supera i limiti di massa previsti dal comma 8 dell’articolo 10 e quindi diventa un veicolo
eccezionale con la necessità dell’autorizzazione per poter circolare.
Accertamento eccedenza di massa
Come abbiamo detto l’art. 10 prevede che qualora il mezzo d’opera superi i limiti di massa
massima indicati nel documento di circolazione (= limiti 8° comma art. 10), si configura un
trasporto eccezionale, soggetto pertanto ad autorizzazione. Naturalmente la possibilità di rilascio di
autorizzazioni al trasporto eccezionale è relativa solo ai carichi indivisibili. Quindi un mezzo
d’opera che trasporta materiali inerti con eccedenze all'art. 10/8° non potrebbe mai conseguire un
titolo autorizzativo per trasporto eccezionale; pertanto in sede di controllo non si può contestare la
mancanza dell’autorizzazione in quanto ci troviamo di fronte ad un titolo che non è possibile
conseguire. Le eccedenze di massa costituita da materiali inerti divisibili che servono i normali cicli
dei cantieri, devono essere ricondotte solo alle previsioni dell’art. 167 del Codice della Strada, che
sanziona l’eccedenza di peso.
Pertanto: Il mezzo d’opera può effettuare un trasporto eccezionale solo per limiti di sagoma
quando carica materiali indivisibili che comportano il superamento dei limiti di larghezza, di
altezza o di lunghezza, ovvero per limiti di massa solo per il trasporto di materiali indivisibili che
comportano eccedenze di peso.
Per i mezzi d’opera (come abbiamo già visto per i veicoli eccezionali e per i carichi eccezionali), ai
fini del calcolo dell’eventuale eccedenza di peso, va tenuto presente che il limite del 5% di
franchigia concesso a tutti i veicoli va riconosciuto anche ad essi ma calcolandola non sul limite
consentito, bensì sul limite di massa di categoria cioè quella prevista per tutti i veicoli ed indicato
nell’art. 62 del Codice della Strada.
In sintesi, se indichiamo con P la massa effettivamente accertata in sede di controllo; ML la massa
limite prevista dall’articolo 62 c.d.s.; con M la massa limite fissata dall’articolo 10, comma 8, le
situazioni possibili sono le seguenti:
• P < o = ML : veicolo normale;
• ML < P < o = M: su strade percorribili: corrispondere indennizzo usura;
• ML < P < o = M: su strade non percorribili: si applica l’articolo 10, comma 22;
• P > M : senza autorizzazione: si applica l’articolo 10, comma 18.
Ipotesi sanzionatorie
Come già visto per le sanzioni inerenti i trasporti eccezionali per le ipotesi inerenti:
- il trasporto in assenza di autorizzazione;
- violando le prescrizioni contenute nell’autorizzazione;
- la circolazione su strade non percorribili; e
- trasportando cose diverse da quelle consentite,
con separati verbali si contesteranno anche al proprietario e al committente del trasporto.
IPOTESI
SANZIONATORIE
Trasporto di cose
diverse
da quelle previste –
Mezzi
d’opera
Art. 10 c. 21
Chiunque adibisce
mezzi d'opera al
trasporto di cose
diverse da quelle
previste
nell'art. 54, comma 1,
lettera
n), salvo che ciò sia
espressamente
consentito,
comunque entro i
limiti di
cui all'articolo 62,
nelle
rispettive licenze ed
autorizzazioni al
trasporto di
cose, è soggetto alla
sanzione
SANZIONE
PECUNIARIA
Euro 357,00
SANZIONI
ACCESSORIE
Sospensione patente
da 15 giorni a 30
giorni e della carta di
circolazione
NOTE
Ai sensi dell’art. 54,
lett n) sono mezzi
d’opera solo i veicoli o
complessi di veicoli
dotati di particolare
attrezzatura per il
carico e il trasporto di
materiali di impiego o
di risulta dell’attività
edilizia, stradale, di
escavazione mineraria
e materiali assimilati
ovvero che
completano durante la
marcia il ciclo
produttivo di specifici
materiali per la
costruzione edilizia.
ATTENZIONE: I
mezzi d’opera possono
anche trasportare cose
diverse purchè ci sia
l’iscrizione all’Albo
per il trasporto in
conto terzi, oppure se
amministrativa del
pagamento di una
somma
pari ad euro 357,00 e
alla
sanzione
amministrativa
accessoria della
sospensione
della carta di
circolazione da
uno a sei mesi. La
carta di
circolazione è ritirata
immediatamente da
chi
accerta la violazione e
trasmessa, senza
ritardo,
all'ufficio competente
del
Dipartimento per i
trasporti
terrestri che adotterà il
provvedimento di
sospensione. Alla terza
violazione, accertata in
un
periodo di cinque anni,
è
disposta la revoca,
sulla
carta di circolazione,
della
qualifica di mezzo
d'opera
Mezzi d’opera che
Euro 657.
superano i limiti di
massa
dell’articolo 10,
comma 8
Art. 10 cc 7, lett. A) e
18
Conducente del mezzo
d’opera avente massa
complessiva di t…
eccedente di t. … i
limiti di
massa stabiliti dall’art.
10 c.
8 circolava senza
le cose trasportate
sono indicate nella
licenza di trasporto in
conto proprio.
L’eccedenza con
carichi divisibili
rispetto ai limiti
dell’art. 62 è
sanzionata in tali casi
dall’art. 167
Sospensione patente
da 15 giorni a 30
giorni e della carta di
circolazione
Procedura c.s.
autorizzazione
Circolazione di mezzo Euro 657
d’opera su strade con
segnali di limitazione
della
massa
Art. 10, cc. 7 lett. C) e
18
Circolava col mezzo
d’opera
con massa
complessiva (o di
massa per asse) di t…,
eccedendo pertanto i
limiti
di massa dell’art. 62
maggiorati del 5%
senza
aver verificato che
lungo il
percorso al km…
esistevano
limitazioni di massa
totale
(o per asse) segnalati
dai
prescritti cartelli
Circolazione di mezzo Euro 357
d’opera su strade non
percorribili
Art. 10, cc. 7, lett. B) e
22
Conducente del mezzo
d’opera eccedente di
t... i
limiti di massa stabiliti
dall’art. 62, transitava
senza
autorizzazione su una
strada
denominata … non
inclusa
nell’archivio nazionale
delle
stradale, di cui all’art.
226,
fra quelle percorribili
da tali
mezzi
c.s.
c.c.
Il comma 2 bis
dell’art. 10
come modificato dalla
legge n. 472/99
dispone
l’applicazione del
comma
22 anche ai veicoli che
trasportano blocchi di
pietra naturale,
prodotti
siderurgici coils e
laminati
grezzi, elementi
prefabbricati
compositi ed
apparecchiature
industriali
complesse per
l’edilizia.
Attenzione. Non si
ritiene applicabile la
franchigia del 5% in
quanto il c.d.s.
riferisce solo alle
violazioni del c. 18 e
non anche del comma
22
Oneri supplementari a
carico dei mezzi
d’opera
Art. 34, cc. 1 e 5 c.d.s.
Alla guida di un
mezzo
d’opera circolava
senza il
prescritto contrassegno
comprovante
l’avvenuto
pagamento
dell’indenizzo di
usura della strada
Euro 71,00
Non previste
TRASPORTI DI COSE SUI VEICOLI A MOTORE E SUI RIMORCHI
SUPERAMENTO DEI LIMITI INDICATI SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
Ai sensi dell’art. 167 del Codice della Strada i veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare
la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola
con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di
accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico del
conducente e, in solido, del proprietario del veicolo e del committente.
Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli organi di polizia stradale, ove non
provvisti di strumenti propri di pesa, potranno disporre che la pesatura sia effettuata nella più vicina
località in cui esista una pesa pubblica idonea ad un'unica pesatura del veicolo e, in mancanza di
questa, con qualsiasi pesa privata, purché in regola con le prescritte verifiche di legge.
Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dall’ articolo 167.
Veicoli di massa superiore a 10 tonnellate (art. 167, comma 2)
Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di
oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore
a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 35,00 a euro 143,00, se l'eccedenza non supera 1 t; decurtazione punti 1;
b) da euro 71,00 a euro 286,00, se l'eccedenza non supera le 2 t; decurtazione punti 2;
c) da euro 143,00 a euro 573,00, se l'eccedenza non supera le 3 t; decurtazione punti 3;
d) da euro 357,00 a euro 1.433,00, se l'eccedenza supera le 3 t. decurtazione punti 4.
Criteri per la determinazione della sanzione da applicare
a) la massa indicata sulla carta di circolazione deve essere moltiplicata per il coefficiente 1,05
al fine del calcolo della cd. Massa franca (massa indicata sulla carta di circolazione
aumentata del 5%);
b) dalla massa che risulta in sede di controllo deve essere sottratta la massa franca: il risultato
rappresenta l’eccedenza;
c) agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive
a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante
l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento
chilogrammi superiori;
d) Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa
complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio
è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti;
e) Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che
al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per
suo conto esclusivo.
Veicoli di massa non superiore a 10 tonnellate (art. 167, comma 3)
Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative
previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non
superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa
complessiva.
Criteri per la determinazione della sanzione da applicare
a) calcolo della franchigia:
- entro 2 t. = aggiungere 100 kg;
- da 2,1 a 4 t. = aggiungere 200 kg;
- da 4,1 a 6 t. = aggiungere 300 kg;
- da 6,1 a 8 t. = aggiungere 400 kg;
- da 8,1 a 10 t. = aggiungere 500 kg.
b) alla massa che risulta in sede di controllo deve essere sottratta la franchigia e si divide la
quantità così ottenuta per la massa riportata sulla carta di circolazione. Tutti i dati e le
percentuali di calcolo si arrotondano ai 100 kg superiori.
c) Dalla suddetta operazione si risale alla sanzione da applicare:
> se il risultato è minore o uguale a 1 = nessuna sanzione;
>se il risultato è minore o uguale a 1,1 = euro 35,00 decurtazione punti 1;
> se il risultato è minore o uguale a 1,2 = euro 71,00 decurtazione punti 2;
> se il risultato è minore o uguale 1,3 = euro 143,00 decurtazione punti 3;
> se il risultato è maggiore di 1,3 = euro 357,00 decurtazione punti 4.
d) Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa
complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio
è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti;
e) Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che
al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per
suo conto esclusivo.
Autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli, di container, di animali vivi, ecc…
Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d) [bisarca] possono
circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a
6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto
all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm.
I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e) e g), [veicoli adibiti al trasporto di containers, o di
animali vivi, o di balle o rotoli di paglia, o di macchine operatrici od agricole] possono circolare con
il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco
minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.
Autotreni ed autoarticolati: eccedenza complessiva di massa Articolo 167, comma 5)
Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico
risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad
un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2 dell’articolo 167.
Pertanto la sanzione pecuniaria dipende dall’eccedenza riscontrata rispetto alla massa indicata nella
carta di circolazione maggiorata del 5% e sarà pari a:
a) da euro 35,00 a euro 143,00, se l'eccedenza non supera 1 t; decurtazione punti 1;
b) da euro 71,00 a euro 286,00, se l'eccedenza non supera le 2 t; decurtazione punti 2;
c) da euro 143,00 a euro 573,00, se l'eccedenza non supera le 3 t; decurtazione punti 3;
d) da euro 357,00 a euro 1.433,00, se l'eccedenza supera le 3 t. decurtazione punti 4.
La motrice ed il rimorchio vanno considerati separatamente e la sanzione si applica anche quando
l’eccedenza di massa viene riscontrata su una sola delle due unità, anche in assenza di una
eccedenza di massa nel complesso. Va però sottolineato che, in caso di accertamento di eccedenza
su entrambe le unità si applica una sola sanzione (comma 5, articolo 167).
Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a
pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla
riduzione del carico entro i limiti consentiti.
Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al
proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto
esclusivo.
Autotreni ed autoarticolati: eccedenza parziale di massa (articolo 167, comma 6)
La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei
veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso.
Trasporti e veicoli eccezionali: eccedenza di massa rispetto all’autorizzazione
Le sanzioni amministrative previste nell’articolo 167 sono applicabili anche ai trasporti ed ai
veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima
indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse
massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62, e quindi non sulla massa autorizzata (ma sulla
massa limite prevista dall’articolo 62 per la categoria di appartenenza del veicolo) [es. limite
categoria per autotreno: 44 t. La franchigia si calcola sul questo dato e si aggiunge alla quantità
autorizzata. Da questo ultimo valore si eseguono i calcoli per verificare l’eccedenza ed applicare le
relative sanzioni].
La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.
La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non
decade la validità dell'autorizzazione.
Accertamento della massa dei veicoli
Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli organi di polizia stradale, ove non
provvisti di strumenti propri di pesa, potranno disporre che la pesatura sia effettuata nella più vicina
località in cui esista una pesa pubblica idonea ad un'unica pesatura del veicolo e, in mancanza di
questa, con qualsiasi pesa privata, purché in regola con le prescritte verifiche di legge.