apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 15054/2014 pubbl. il 17/12/2014
RG n. 56318/2011
Repert. n. 12843/2014 del 17/12/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Claudio Marangoni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 56318 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2011
vertente
TRA
DELTA AIR LINES Inc, in persona del legale rappr.te pro tempore;
IBERIA Linee Aeree Spagnole S.A., in persona del legale rappr.te pro tempore;
TAP – Air Portugal, in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.te in Milano, Corso di Porta Nuova 2, presso lo studio dei procuratori avv.ti Massimo
GIORDANO e Caterina MELE che le rappresentano e difendono;
- attrici E
Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in Milano, Via San Vittore 40, presso lo studio del procuratore avv. Alberto
FUMAGALLI che la rappresenta e difende;
- convenuta –
OGGETTO: inadempimento contrattuale e abuso di posizione dominante.
CONCLUSIONI
All’udienza di precisazione delle conclusioni del 28.5.2014 i procuratori delle parti così concludevano:
per le attrici: “1) respingere l'eccezione di incompetenza funzionale ex art. 33 l. 287/1990;
2) respingere l'eccezione di prescrizione;
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 15054/2014 pubbl. il 17/12/2014
RG n. 56318/2011
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3) accertare e dichiarare il diritto di TAP, IBERIA e Delta ad avere applicata da SEA la tariffa di euro
250/mq/anno (euro 256 per 1o scalo di Linate), per la subconcessione di uffici;
4) accertare e dichiarare che SEA ha applicato e applica a TAP, IBERIA e Delta una tariffa per la
subconcessione di spazi uso ufficio in violazione degli obblighi ad essa imposti dall'art. 16 comma 3
della direttiva 96/67/CE e dall'art. 10 del d.lgs. 18/1999 di recepimento della direttiva;
5) accertare e dichiarare che SEA ha applicato e applica a TAP, IBERIA e Delta una tariffa per la
subconcessione di spazi uso ufficio abusiva e discriminatoria in violazione degli artt. 2597 c.c., 82 del
6) per la parte eccedente euro 250 mq/anno (euro 256 per 1o scalo di Linate), accertare la nullità della
tariffa dalla SEA unilateralmente imposta a TAP, IBERIA e Delta dal 2001 per la
subconcessione di uffici in violazione della direttiva 96/67/CE, del d.lgs. 18/1999, dell'art. 2597 c.c.,
dell'art. 82 del Trattato UE, ora art.102 TFUE e dell'art. 9 della l. 192/1998;
7) accertare la violazione da parte di SEA degli obblighi derivanti dalla integrazione, ai sensi dell'art.
1339 e 1374 c.c., del contratto in essere tra le parti per la messa a disposizione di uffici operativi in
ambito aeroportuale, nonché di quelli di correttezza e buona fede sulla medesima incombenti ai sensi
degli artt. 1175 e 1375 c.c. in combinato disposto con l'art. 1374 c.c., con conseguente applicazione dal
2001 della tariffa di euro 250 mq/anno;
8) condannare la SEA, in conseguenza delle accertate violazioni, a restituire all'attrice, a titolo di
indebito oggettivo e/o di risarcimento del danno contrattuale e/o extracontrattuale, ed, in estremo
subordine, di ingiustificato arricchimento, le somme come quantificate di seguito, pari a
a. per Delta Airlines, nel periodo dal 4/2/2002 al 31/12/2011, nello scalo di Malpensa, euro
144.724,99;
b. per TAP - Air Portugal, nel periodo dal 1/1/2001 al 30/9/2011, nello scalo di Malpensa, per
l'ufficio merci, euro 99.565,76 e, nel periodo dal 17172001 al 31/12/2011, per l' ufficio passeggeri, euro
20.514,58;
c. per la IBERIA - Linee Aeree Spagnole, nel periodo dal 1/1/2001 al 31712/2011, per i locali uso
ufficio di Linate, euro 122.468,96, e nel periodo dal l/1/2003 al 31/12/2011, per i
locali uso ufficio di Malpensa, euro 194.427,00
come risulta dai conteggi prodotti, per i motivi esposti in narrativa, maggiorate degli interessi legali
come per legge;
9) in subordine condannare SEA a restituire per le stesse causali di cui sopra la minor somma ritenuta
di giustizia maggiorata degli interessi, come per legge;
con vittoria di spese competenze ed onorari".
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Trattato UE, ora art. 102 del TFUE, 9 della l. 192/1998;
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Per la convenuta: “in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inapplicabilità al presente giudizio dell'art. 82 del Trattato UE, ora art. 102
TFUE;
- per l'effetto accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 33 L. 287/1990 l'incompetenza funzionale dell'adito
tribunale a conoscere e decidere la domanda volta alla declaratoria di nullità del corrispettivo applicato
da SEA a Delta Airlines Inc, Iberia Linee Aeree Spagnole S.A., TAP-Air Portugal per la concessione in
uso di spazi ad uso uffici e la conseguente domanda di restituzione delle somme a titolo di indebito
dominante ex art.82 Trattato UE.
In via principale e nel merito:
- in ogni caso, rigettare tutte domande proposte nei confronti di SEA in quanto nulle, infondate in fatto
e diritto e comunque prescritte per tutti i motivi esposti in atti.
In via istruttoria, e senza alcun inversione dell'onere della prova, ammettere i seguenti capitoli di prova:
1) Vero che Cathay Pacific Cargo, Air Bridge Cargo Airlines, Federal Express, Cargo Italia, Cargolux,
Aer Lingus, Air Berlin, Air Bridge Cargo, Air Malta, Air Moldova, Armavia, Austrian Airlines,
Birman, Brussels Airlines, Czech Airlines, Germanwings, Luxair, Monarch, Nippon Cargo, Rossiya
Airlines, Srilankan Airlines, Syrian Air, Transavia, Ukraine Airlines, Vueling e Windjet sono vettori
aerei che operano i propri voli negli scali di Linate e Malpensa;
6) Vero che Cargolux utilizza per l'esercizio della parte amministrativa e commerciale della propria
attività uffici situati al di fuori dell'aeroporto di Malpensa, ossia nel Comune di Vizzola Ticino;
7) Vero che Nippon Cargo ha i propri uffici nel complesso denominato MXP Business Park sito a
Vizzola Ticino (VA);
8) Vero che Iran Air ha i propri uffici a Milano, Piazza Diaz n.6;
13) Vero che Iberia ha occupato per il periodo dal 27.7.2004 al 27.1.2009 uffici nell'aeroporto di Linate
la cui superficie misurava 69 mq;
con i testi dott. Paolo Dallanoce e il dott. Giovanni Costantini, entrambi presso SEA SpA, aeroporto di
Malpensa Terminal 2, Somma Lombardo (VA).
Con vittoria di spese e competenze di causa.“
FATTO E DIRITTO
1. Le società attrici hanno affermato di essere compagnie di navigazione aerea che effettuano servizio
di trasporto di linea passeggeri e merci e di aver avuto in subconcessione dalla convenuta SEA
dall’inizio della loro attività locali ad uso ufficio all’interno degli aeroporti di Malpensa e di Linate al
fine di svolgere le loro attività operative e di assistenza al volo.
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oggettivo nonché la domanda di risarcimento danni fondate sull'affermato abuso di posizione
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RG n. 56318/2011
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Hanno esposto che SEA avrebbe imposto loro canoni di subconcessione molto più elevati rispetto a
quello determinato dall’ENAC con provvedimento del 4.10.2007 nella misura di € 250,00 mq/anno per
Malpensa e di € 256,00 mq/anno per Linate, già applicato da SEA solo ad alcuni operatori aeroportuali
privilegiati, ed hanno quantificato per ciascuna di esse le somme rispettivamente versate in eccesso
rispetto a quanto ritenuto invece congruo dall’ENAC tenuto conto dei costi effettivi di SEA e di un
ragionevole margine di profitto per la società.
Tale condotta avrebbe comportato la diretta violazione dell’art. 16, comma 3 della direttiva 96/67/CE
base a criteri pertinenti, obbiettivi, trasparenti e non discriminatori e la sua natura cogente
consentirebbe l’applicazione del meccanismo correttivo di cui all’art. 1339 c.c.
Inoltre la medesima condotta integrerebbe violazione sia dell’art. 2597 c.c. che dell’art. 102 TFUE in
ragione dell’ingiustificata discriminazione tra operatori posta in essere da SEA quanto all’uso delle
medesime infrastrutture.
Anche sul piano contrattuale detta condotta costituirebbe violazione rilevante a mente degli artt. 1374 e
1339 c.c., in ragione della necessità di integrazione dei contratti con gli obblighi derivanti dalla
direttiva 96/67/Ce, dal D. Lgsvo 18/99 e delle delibere CIPE 86/00 e 38/07 in relazione agli
accertamenti posti in essere da ENAC riguardo la corretta determinazione del canone relativo alla
disponibilità di spazi ad uso ufficio.
Rilevato che SEA riveste la posizione di operatore in posizione dominante - in quanto gestore in via
esclusiva degli aeroporti di Linate e di Malpensa, alla quale è affidato il controllo delle relative
infrastrutture centralizzate - essa avrebbe dovuto regolare il suo comportamento in maniera tale da non
abusare di tale condizione e dunque avrebbe dovuto regolare la misura dei canoni richiesti entro i limiti
imposti dalle disposizioni comunitarie ed interne a ciò dedicate, evitando la fissazione di canoni
manifestamente gravosi e discriminatori.
Inoltre lo stesso comportamento contestato risulterebbe rilevante ai fini della sussistenza di un abuso di
dipendenza economica ai sensi dell’art. 9 L. 192/98, con conseguente nullità delle tariffe applicate in
eccesso.
Accertato dunque il diritto delle società attrici di vedersi applicato il canone di € 250,00 mq/anno per la
subconcessione di spazi ad uso ufficio per Malpensa e di € 256 mq/anno per Linate, esse hanno chiesto
che venisse altresì dichiarata l’illegittimità del comportamento di SEA sulla base degli illeciti innanzi
menzionati e pertanto la nullità della tariffa imposta oltre che la violazione degli obblighi contrattuali di
integrazione del contenuto del contratto stesso, con condanna della SEA – sia a titolo di risarcimento
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che impone la determinazione del corrispettivo economico per l’accesso ad impianti aeroportuali in
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del danno contrattuale e/o extracontrattuale o, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento –
alla restituzione delle somme specificamente indicate per ciascuna delle attrici.
Si è costituita nella causa la convenuta Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., sollevando in
via preliminare eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito in relazione all’art. 33 L.
287/90, contestando l’affermazione delle società attrici della rilevanza sovranazionale della condotta
addebitata a SEA sulla base del mero rilievo della natura internazionale del transito insistente sugli
aeroporti di Malpensa e di Linate ed affermando invece la competenza funzionale della Corte d’appello
Ha ricostruito il quadro normativo ed i provvedimenti emessi nel tempo, fino al provvedimento ENAC
del 4.10.2007 – integrato e corretto con successiva comunicazione del 2.7.2008 – spontaneamente
applicato dalla società aeroportuale, pur dissenziente sulle conclusioni in esso raggiunte, che aveva
deciso di applicare a partire dal secondo semestre 2008 i prezzi unitari determinati da ENAC per gli
spazi aeroportuali operativi “nei limiti di quanto strettamente necessario e funzionale alle attività
volative” e cioè, quanto agli uffici, per una superficie standard di 20 mq, rimanendo le superfici
eccedenti assoggettate al corrispettivo fissato sulla base degli accordi allora vigenti.
Le compagnie attrici nulla avevano obbiettato all’applicazione di tali criteri, di fatto condividendo
l’applicazione del prezzo regolamentato alla sola superficie di 20 mq e pagando le relative fatture via
via emesse, stipulando altresì anche nuovi contratti successivi comprendenti l’applicazione di detti
criteri di calcolo.
Ha comunque contestato l’applicabilità in via retroattiva del corrispettivo regolamentato stabilito
dall’ENAC – determinato solo in via provvisoria, in vista della successiva definizione del Contratto di
programma – in quanto esso non poteva considerarsi effettivamente parametrato ai costi di gestione e
di sviluppo sostenuti da SEA negli anni precedenti per gli aeroporti in questione, mentre contestava che
le determinazioni di ENAC potessero integrare i presupposti propri delle fattispecie di cui agli artt.
1339 e 1374 c.c. né gli altri atti comunitari ed interni che nulla stabilivano quanto alla misura dei
corrispettivi da applicarsi da parte di SEA.
Ha negato di aver effettivamente praticato il corrispettivo di € 250,00 mq/anno solo ad alcune società
prima dell’intervento di ENAC e comunque ha rilevato che ciò non avrebbe comunque comportato
alcun carattere discriminatorio, in quanto la normativa di cui al D.Lgs. 18/99 non sarebbe applicabile a
tutti i vettori aerei, bensì solo ai prestatori di assistenza a terra (handlers) e ai vettori in auto
produzione, soggetti a obbligo di separazione contabile certificata tra dette attività e le diverse altre
esercitate. Le compagnie aeree attrici non potrebbero dunque reclamare l’applicazione ad esse di tale
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a pronunciarsi sulle domande di risarcimento danni fondate su abuso di posizione dominante.
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normativa in quanto esse hanno stipulato contratti di appalto con soggetti terzi per lo svolgimento di
attività di assistenza a terra sia per il servizio di trasporto passeggeri che per quello merci.
Ha quindi contestato di rivestire una posizione dominante nell’ambito delle strutture aeroportuali in
relazione alle attività non aviation – diverse cioè da quelle svolte dai vettori e dagli handlers - posto
che soggetti svolgenti attività analoga a quelle delle attrici avevano i loro uffici al di fuori della zona
aeroportuale ad affermava la correttezza del proprio operato laddove aveva spontaneamente applicato
le indicazioni ENAC per gli spazi oggetto di causa.
attrici e comunque non costituente istituto di carattere generale – hanno infine sollevato eccezione di
parziale prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito e del risarcimento del danno e concluso
per il rigetto delle domande svolte dalle attrici.
2. In via preliminare – ed anche al fine di valutare in maniera appropriata l’eccezione svolta da parte
convenuta SEA quanto alla questione relativa alla sussistenza della competenza funzionale della Corte
d’appello ex art. 33 L. 287/09 vigente all’epoca di instaurazione della presente causa – deve rilevarsi
che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con provvedimento n. A377
pubblicato in data 8.1.2009 ha accertato, tra l’altro, la sussistenza di un abuso di posizione dominante
da parte di SEA contrario all’art. 82 del trattato CE “consistente nella applicazione di corrispettivi non
equi ed eccessivamente onerosi nel mercato della messa a disposizione di beni ad uso comune ed
esclusivo per lo svolgimento delle attività di handling cargo”, essendosi essa così pronunciata in merito
alle questioni che risultano oggetto della presente controversia (v. doc. 20 fasc. attr.).
E’ nota la posizione della giurisprudenza di legittimità circa l’ambito di efficacia del provvedimento
sanzionatorio emesso dall’AGCM nella controversia civile successiva alla sanzione del comportamento
dedotto in causa (v. Cass. 3640/09, seguita poi in senso conforme da Cass. 5941/11, Cass. 5942/11,
Cass. 7039/12), secondo la quale – in riferimento ad un giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 33, comma
2, L. 287/90 per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza,
pratiche concordate o abuso di posizione dominante - la delibera assunta dall'AGCM nonché le
decisioni dei giudici amministrativi che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle
decisioni, costituiscono, in relazione all’autorevolezza dell’organo da cui promanano ed agli strumenti
e modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità, una prova particolarmente qualificata
(“prova privilegiata”).
Va comunque precisato che tale efficacia probatoria deve intendersi limitata all’accertamento della
posizione rivestita sul mercato dalla società indagata, alla qualifica di tale posizione come dominante,
alla sussistenza del comportamento accertato e alla sua qualificazione come abuso della posizione
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Contestata anche l’ipotesi di abuso di dipendenza economica – affermata solo genericamente dalle
dominante, senza dunque estendersi altresì
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anche all’accertamento di tutti gli ulteriori elementi
necessari alla liquidazione del risarcimento dei danni a favore delle vittime (sussistenza dei danni,
nesso di causalità, quantificazione del risarcimento, analisi delle diverse componenti del danno ecc.).
3. Sulla base delle valutazioni contenute nel provvedimento A377 dell’AGCM – che risultano
confermate nei giudizi successivamente svoltisi dinanzi al giudice amministrativo, logicamente e
attualmente motivate e non contraddette dalle argomentazioni svolte dalla convenuta, che pare essersi
di fatto limitata a ripetere in questa sede le argomentazioni da essa svolte nel corso del procedimento
competenza del Tribunale quanto alla decisione della presente controversia per ciò che attiene ai profili
di abuso di posizione dominante dedotti dalle attrici in relazione all’art. 102 TFUE.
A prescindere dalle modifiche intervenute sull’art. 33 L. 247/90 per effetto del D.Lvo 168/03 come
modificato dal D.L. 1/12 conv. nella L. 27/12 – che ha attribuito alle sezioni specializzate per le
imprese la competenza funzionale relativa anche all’antitrust di rilievo nazionale per le cause
successivamente instaurate – deve rilevarsi che riguardo ai beni ad uso esclusivo facenti parte in
generale delle infrastrutture aeroportuali, e cioè quei beni definiti ad uso frazionabile (v. provv. A377
AGCM, punti da 63 a 65) e che attengono all’attività di handling in quanto comprendenti anche uffici
indispensabili per l’esercizio di tale attività, il provvedimento dell’autorità garante ne ha definito per un
verso la loro intrinseca non sostituibilità con analoghi beni dislocati in altre aree esterne all’aeroporto e,
sotto altro profilo, ha riconosciuto che essi – in quanto connessi a tale specifica attività – individuano
uno specifico e distinto mercato merceologico mentre la dimensione geografica del mercato di tale
prodotto coincide con gli spazi degli aeroporti stessi (punti 65, 66 e 69 provv. AGCM).
La rilevanza e qualità dei volumi di traffico internazionale presenti in particolare sull’aeroporto di
Malpensa – che, come si è detto, esaurisce in sé la dimensione geografica del mercato rilevante –
conducono dunque a ritenere che esso, insieme all’aeroporto di Linate, costituisca parte sostanziale del
mercato comune mentre d’altro canto i soggetti coinvolti nei comportamenti di SEA comprendono
altresì imprese di livello internazionale presenti su più mercati nazionali con possibilità di ripercussioni
derivanti da comportamenti abusivi posti in essere in un singolo Stato sull’operatività delle stesse nei
diversi aeroporti.
Tali pratiche risultano dunque idonee ad incidere sugli scambi commerciali tra i paesi dell’UE ai sensi
dell'articolo 102 TFUE, sia rispetto all’abuso di posizione dominante che anche in relazione a pericoli
di compartimentazione dei singoli mercati nazionali e deve dunque confermarsi l’applicabilità della
normativa comunitaria alla fattispecie (v. in particolare punto 255 provv. AGCM).
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sanzionatorio senza aggiungere elementi effettivamente nuovi e rilevanti – può essere confermata la
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Pertanto la causa risulta essere stata correttamente instaurata dinanzi a questo Tribunale e sottoposta
alla valutazione di questo giudice in relazione alla competenza tabellare interna al Tribunale di Milano
che assegnava all’epoca la trattazione anche delle controversie relative ad ipotesi di concorrenza sleale
non interferente all’originaria Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale (oggi
Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A) secondo il rito ordinario e pertanto con
decisione affidata a giudice monocratico.
4. Punto centrale delle difese di SEA è che essa avrebbe correttamente applicato a partire dal secondo
250,00 mq/anno per Malpnsa e di € 256,00 mq/anno per Linate quanto ai rapporti di subconcessione
degli uffici ai vettori aerei non operanti in autoproduzione – come le società attrici – nei limiti di
quanto strettamente necessario e funzionale alle attività volative.
Al fine di individuare detto limite, SEA ha stabilito il criterio in base al quale applicare ai vettori il
canone così regolamentato individuando quale standard un ufficio avente superficie pari a 20 mq,
mentre gli spazi eccedenti a tale misura dovevano ritenersi assoggettati al corrispettivo di mercato.
Un successivo provvedimento di ENAC – attivato dalle proteste dei vettori aerei - aveva precisato che
tale criterio doveva essere accolto solo quale riferimento medio, fatta salva la possibilità di valutare
caso per caso le specifiche situazioni (doc. 7 fasc. SEA).
Ha contestato parte convenuta che le società attrici non avevano mai chiesto ad essa di valutare le loro
specifiche situazioni per definire quale superficie fosse per esse effettivamente necessaria, anche in
relazione al numero degli addetti ed alle attività effettivamente svolte, e che nemmeno nella presente
causa fosse stata data dimostrazione che gli uffici da esse rispettivamente occupati fossero
effettivamente necessari per lo svolgimento dell’attività volativa.
A tale proposito deve rilevarsi in primo luogo che il menzionato provvedimento A377 dell’AGCM –
richiamando l’orientamento in tal senso seguito da ENAC – aveva precisato che l’ambito di
applicazione dei corrispettivi regolati per la sub-concessione di spazi operativi doveva ritenersi
determinabile e determinato secondo il criterio di strumentalità all’attività di volo che impone
l’adeguamento del corrispettivo stesso al criterio di orientamento ai costi, tanto che la stessa autorità
garante – condividendo l’orientamento assunto da ENAC - aveva ritenuto che i corrispettivi orientati ai
costi dovevano applicarsi non solo agli handler ma anche alle compagnie aeree per la sub-concessione
di presidi di carattere operativo, nei limiti di quanto strettamente necessario e funzionale alle attività
volative e del tutto equiparati a quelli in uso esclusivo agli handler (v. punto 248 provv. AGCM).
Nello stesso provvedimento A377 l’AGCM ha altresì rilevato che, a differenza delle infrastrutture
centralizzate aeroportuali per le quali la domanda da parte di handler e vettori si rivolge all’insieme dei
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semestre 2008 il corrispettivo determinato da ENAC con la comunicazione del 2007 nella misura di €
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servizi nel suo complesso, la domanda di accesso ai beni di uso (comune o) esclusivo può riguardare
solo alcuni di essi ed in misura differenziata, in relazione alle diverse esigenze degli operatori e alle
loro scelte organizzative. Ciò, in particolare, era rilevabile per determinate tipologie dei beni in
questione, per i quali la domanda deriva da handler, vettori o altri operatori che se ne servono per lo
svolgimento di specifiche attività, nell’ambito dei c.d. servizi aviation, quali i servizi di assistenza a
terra definiti dall’allegato A del Decreto Legislativo n. 18/99 (v. punto 64 provv. A377).
In effetti aveva già in precedenza rilevato l’Autorità garante che una domanda per i medesimi spazi ad
svolgevano un’attività diversa e complementare rispetto a quella svolta dagli handler cargo e dai vettori
– attività che può essere svolta anche al di fuori del sedime aeroportuale - era possibile individuare un
mercato della messa a disposizione di beni ad uso comune ed esclusivo circoscritto alla domanda di tali
due categorie di operatori, per i quali tali beni, in quanto strettamente indispensabili all’offerta di
servizi di handling, non sono sostituibili con beni dislocati in altre aree.
Deve dunque confermarsi che “è il criterio di strumentalità all’attività di volo che determina
l’adeguamento del corrispettivo al criterio di orientamento ai costi”: con la conseguenza che
“corrispettivi orientati ai costi sono da applicarsi non solo agli handler, ma anche alle compagnie
aeree, per la sub-concessione di “presidi di carattere operativo, nei limiti di quanto strettamente
necessario e funzionale alle attività volative”, in quanto del tutto equiparati a quelli in uso esclusivo
agli handler” (v. punto 248 provv. A377).
In tale prospettiva deve dunque valutarsi se il limite di 20 mq determinato da SEA per i vettori aerei
possa ritenersi congruo rispetto alle necessità operative delle compagnie aeree attrici.
Invero non può non rilevarsi come detto limite costituisca un parametro i cui criteri di determinazione
sono rimasti del tutto oscuri, risultando di fatto privo di fondamento nella sua unilateralità rispetto alla
considerazione delle esigenze effettive che derivano – oltre che dalle scelte organizzative ed
imprenditoriali dei vettori – dal volume di traffico proprio di ciascun vettore, dall’organico ivi
impiegato, dalla localizzazione degli spazi ecc.
Deve dunque escludersi che l’indicazione unilaterale di tale limite di superficie possa vanificare
l’impostazione normativa della commisurazione del corrispettivo per l’uso esclusivo di spazi ufficio
fondata sull’effettiva strumentalità al volo, che di fatto risulterebbe indebitamente aggirata
dall’applicazione di un corrispettivo non regolamentato per le superfici più ampie richieste in
subconcessione dal vettore ove anch’esse direttamente strumentali all’attività volativa.
Anche la regolamentazione concordata successivamente all’instaurazione della presente causa
(Contratto di programma ENAC-SEA approvato con DPCM 30.4.2012, con corrispettivi in vigore dal
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uso esclusivo frazionato proveniva anche dagli spedizionieri, ma che nella misura in cui tali operatori
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RG n. 56318/2011
Repert. n. 12843/2014 del 17/12/2014
settembre 2012) prevede per il futuro la concessione d’uso di uffici e locali in configurazione standard
(art. 8, comma 2) ma ne affida la concreta determinazione ad una procedura concordata con gli utenti
sulla base del calcolo dei mq, dell’ubicazione e della tipologia (v. all. 5 al Contratto di programma).
5. Sea ha altresì contestato che vi sarebbero altre compagnie aeree che non utilizzano spazi operativi ad
uso ufficio all’interno degli aeroporti di Malpensa e Linate, circostanza che dimostrerebbe che la
disponibilità di tali spazi per tali soggetti non sarebbe necessaria – ma solo di maggiore comodità – in
quanto sussisterebbero alternative disponibili del tutto alla portata dei vettori aerei che dunque
Non pare al giudicante che tali argomentazioni abbiano effettivo rilievo nella fattispecie in esame.
La questione della sostituibilità di un bene o di un servizio in effetti assume rilievo solo
nell’identificazione e determinazione del mercato rilevante ai fini della valutazione della posizione di
effettiva dominanza da parte di un’impresa.
Nel caso di specie la dominanza di SEA deriva direttamente dalla sua posizione di esclusiva quanto alla
gestione delle infrastrutture aeroportuali in esame – costituente dunque un “monopolio naturale” - e in
particolare rispetto alle attività aviation, dal 1999 aperte al libero accesso quanto alla prestazione dei
servizi di assistenza a terra con l’ausilio delle infrastrutture messe a disposizione dal gestore
aeroportuale.
Come già innanzi rilevato, è stato individuato in particolare lo specifico mercato relativo alla messa a
disposizione di beni e spazi di uso comune e/o esclusivo necessari per lo svolgimento del servizio di
handling cargo per i vettori e gli operatori di handling, delimitato geograficamente all’ambito degli
aeroporti di Malpensa e di Linate ma la cui attività assume rilievo tale da incidere sugli scambi
commerciali tra i paesi dell’UE.
Rispetto all’obbligo normativo di adeguare la commisurazione dei corrispettivi per l’utilizzazione di
dette strutture ai costi sostenuti dal gestore, la condotta di SEA è stata ritenuta inosservante di tale
esigenza tanto da determinare come conseguenza l’applicazione di prezzi non equi ed eccessivamente
onerosi da parte di un’impresa in posizione dominante.
In tale contesto la circostanza che singoli vettori abbiano rinunciato ad acquisire direttamente spazi
operativi all’interno delle aree aeroportuali non modifica in alcun modo né il fondamento della
contestata condotta contraria agli obblighi comunitari (art. 102 TFUE) addebitata al monopolista legale,
né giustifica il mancato rispetto da parte del medesimo – condotta rilevante anche sul piano contrattuale
– delle indicazioni di legge quanto alla congrua determinazione di detti corrispettivi.
Il fatto che alcune compagnie – aventi minor rilievo economico e commerciale – abbiano ritenuto di
avvalersi per le attività di assistenza a terra di altri soggetti aventi spazi operativi all’interno degli
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avrebbero operato detta scelta sulla base di valutazioni di carattere strettamente commerciale.
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aeroporti in questione non pare poter modificare la natura illecita del comportamento di SEA, che –
secondo quanto attestato dall’AGCM – non ha provveduto a conformare i corrispettivi da essa imposti
alle compagnie aeree ai propri costi, così accollando ad esse canoni eccessivamente onerosi.
La determinazione unilaterale dei corrispettivi in esame – secondo schemi di condotta tipici del
monopolista – non è stata evidentemente in alcun modo influenzata dal fatto che i vettori aerei
potessero avvalersi di uffici esterni al sedime aeroportuale e dai prezzi relativi a detti spazi, con la
conseguenza che coloro i quali non hanno ritenuto di corrispondere i canoni per gli spazi interni alle
mantenere un diretto controllo su di esse affidandole nella loro interezza a soggetti terzi.
Non è pertanto individuabile in ogni caso alcun effettivo rapporto di sostituibilità tra dette tipologie di
uffici, né può ritenersi che le scelte organizzative delle compagnie attrici di svolgere direttamente parte
di dette attività (necessariamente) all’interno delle aree aeroportuali possano essere sindacate in questa
sede.
Non pare infatti pertinente all’oggetto degli obblighi gravanti sul monopolista quanto all’accesso ai
beni e servizi da esso forniti alla generalità degli utenti la possibilità di subordinare la concessione o la
misura dei corrispettivi di essi ad autonome valutazioni circa l’effettiva necessità per una compagnia
aerea di svolgere direttamente o di supervisionare le attività operative funzionali all’attività volativa,
dovendosi rispettare le scelte organizzative dei vettori – che nel caso di specie risultano di fatto tra
quelli che gestiscono un traffico passeggeri e merci di indubbio rilievo quantitativo – di supervisionare
e controllare direttamente la qualità e l’efficienza dei servizi in questione, oltre al rispetto di tutte le
norme regolamentari, ancorchè la gestione di essi o di parte di essi sia stata affidata a soggetti terzi.
Deve dunque confermarsi la necessità di valutare anche per i vettori aerei la congruità dei corrispettivi
richiesti da SEA rispetto alla natura delle attività effettivamente svolte e la loro relazione con il settore
aviation.
6. Sulla base di quanto finora sostenuto deve dunque verificarsi in concreto se le attività svolte dai
vettori aerei che hanno instaurato la presente causa possano o meno ritenersi strettamente necessarie e
funzionali alle attività volative.
Per quanto attiene alla società attrice DELTA AIR LINES Inc le prove testimoniali (v. dichiarazioni
teste Nobis) hanno confermato che la stessa opera presso l’aeroporto di Malpensa per l’assistenza
passeggeri ed aeromobile con un organico di 8 dipendenti a tempo pieno e 4 a part-time, svolgendo
l’attività di assistenza ai passeggeri nelle aree check-in/imbarchi/arrivi oltre al monitoraggio delle
operazioni rampa ed alle operazioni di bilanciamento aeromobile.
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aree aeroportuali hanno rinunciato a svolgere direttamente le attività operative di assistenza o a
La società IBERIA S.A. opera presso lo scalo
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di Linate con tre dipendenti a tempo pieno ed un
dipendente part-time per assistenza passeggeri ed aeromobile, consistente nella parte amministrativa
(invio documenti di volo, report in caso di ritardo ecc.) come in quella operativa (supervisione del
check-in, dell’imbarco, sul personale handling, istruzioni di carico, risoluzione problemi di
overbooking, gestione degli slots e dei piani di volo, monitoraggio delle operazioni di rampa ecc.: v.
dichiarazioni teste De Lucas).
Quanto all’attrice TAP – Air Portugal, (v. dichiarazioni teste Zanotti) essa occupa uffici presso l’area
dall’handler MLE nei suo magazzini (sia handling fisico che documentale), riscontrando tutta la
documentazione della merce in arrivo, verificando la predisposizione del carico e il carico della posta
diretta all’estero. La società occupa altresì uffici operativi in Linate in area passeggeri.
In effetti sull’effettivo svolgimento da parte delle società attrici di tali mansioni non vi è concreta
contestazione da parte di SEA, che ha invece rilevato – circostanze peraltro in sé confermate dagli
stessi testi delle attrici innanzi menzionati – che le attività di supervisione per ciò che attiene alle merci
e le operazioni attinenti agli imbarchi e sbarchi dei passeggeri avvengono al di fuori degli uffici
occupati da dette compagnie, e cioè o presso i magazzini degli handler e presso l’aeromobile oppure,
per i passeggeri, presso i banchi del check-in e degli imbarchi.
Ritiene tuttavia questo giudice che tali circostanze non siano rilevanti rispetto al fine perseguito dalla
convenuta di provare che l’occupazione egli uffici da parte delle citate compagnie aeree sia estranea od
ultronea rispetto ai “limiti di quanto strettamente necessario e funzionale alle attività volative”.
Seppure parte dell’attività di tale personale debba necessariamente svolgersi nelle aree aeroportuali
strettamente operative per la gestione delle merci o l’assistenza passeggeri, appare comunque evidente
che tutte dette attività devono essere supportate da un’intensa attività di gestione documentale e di
predisposizione organizzativa di detti servizi necessariamente svolta all’interno degli uffici – ove, ad
esempio, sono posizionati i terminali informatici che gestiscono dette attività nonché gli apparati che
consentono i collegamenti con gli uffici esterni delle compagnie, con gli altri uffici ed enti aeroportuali,
con gli spedizionieri, con le autorità doganali ecc., dove cioè si riceve e si prepara tutta la
documentazione necessaria allo svolgimento dell’attività di supervisione per il movimento merci –
anche in relazione all’assistenza passeggeri che, oltre a dover essere organizzata preventivamente e
successivamente con la ricezione della documentazione necessaria allo svolgimento delle operazioni di
imbarco, deve comprendere altresì tutte le attività necessarie ad esempio ad organizzare i rimedi volti a
superare le anomalie e gli imprevisti (overbooking, ritardi di consistente durata che necessitano di
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cargo a Malpensa in cui operano tre addetti con funzioni di supervisori delle operazioni svolte
predisporre misure di tutela del passeggero,
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quali riposizionamento su altri voli o assistenza
alberghiera) oltre a verificare la regolarità delle operazioni stesse.
Deve dunque ritenersi del tutto artificiosa la tesi di parte convenuta che ritiene di dover isolare dal
complesso delle operazioni strumentali all’attività volativa la sola fase della verifica fisica eseguita sui
luoghi di imbarco delle merci o dei passeggeri.
D’altra parte non può non rilevarsi che la stessa convenuta ha prodotto in atti documentazione relativa
ai contratti stipulati con le società attrici, nei quali le concessioni in uso dei beni in questione (uffici)
attività operativa sia per ciò che attiene allo scalo merci che all’assistenza dei passeggeri (v. docc. 8,
12, 14, 17 fasc. SEA).
Deve dunque confermarsi che la natura delle attività svolte dalle compagnie attrici mediante l’uso dei
locali concessi da SEA appartiene all’ambito di quanto strettamente necessario e funzionale alle attività
volative, non essendoci contestazione circa la natura delle attività ivi svolte – così come risultanti
dall’attività istruttoria svolta - né ulteriori specifiche considerazioni che possano indurre a ritenere una
pretesa eccessività degli spazi da esse rispettivamente utilizzati in relazione al numero degli addetti ivi
operanti ed alla rilevanza del traffico passeggeri e/o merci dalle stesse sviluppato.
7. Sulla base di quanto finora argomentato ed accertato deve dunque concludersi per la fondatezza delle
domande svolte da tutte le parti attrici sia sul piano extracontrattuale che più propriamente contrattuale.
In primo luogo deve invero confermarsi la responsabilità di SEA così come accertata nel
provvedimento A377 dell’AGCM in relazione all’abuso di posizione dominante posta in essere dalla
convenuta in violazione dell’art. 102 TFUE, sia sotto il profilo dell’applicazione di corrispettivi non
equi ed eccessivamente onerosi nel mercato della messa a disposizione di beni ad uso esclusivo per lo
svolgimento delle attività di handling cargo e comunque di quelle strettamente necessarie e funzionali
alle attività volative sia per la violazione del divieto di applicare condizioni dissimili tra i vari
contraenti per prestazioni equivalenti (in relazione alla predisposizione e applicazione solo a
determinati soggetti di tariffe diverse per sub-concessione di locali per attività di handling), integrante
in questa sede illecito ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c.
8. Inoltre il medesimo comportamento di SEA comporta inadempimento alle obbligazioni contrattuali
connesse ai contratti di sub-concessione stipulati con le società attrici.
Il sistema formato dalle disposizioni della direttiva 96/67/CE, dal D. L.gsvo 18/99 nonché dalle
delibere CIPE 86/00 e 38/07 che hanno contribuito a determinare il quadro dei corrispettivi
regolamentati quanto all’accesso alle infrastrutture aeroportuali sulla base del criterio di orientamento
ai costi, in concreto determinati da ENAC con la circolare 2.10.2007 per gli spazi ad uso ufficio nella
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risultavano invece tutte riferite alla necessità per i vettori aerei di spazi finalizzati allo svolgimento di
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misura di € 250,00 mq/anno per Malpensa e di € 256,00 mq/anno per Linate, integra di fatto un quadro
complessivo atto a introdurre prescrizioni specifiche, che non sembrano lasciare al destinatario margini
di scelta e che possono in via riflessa integrare, ai sensi dell'art. 1339 c.c., il contenuto dei singoli
rapporti di sub-concessione individuali.
Invero la determinazione da parte di ENAC del canone per l’uso degli spazi in questione nella misura
innanzi indicata costituisce l’esplicazione del potere di vigilanza assegnato a detto ente dall’art. 10,
comma 1, n. 3 D. Lgsvo 18/99, che concerne espressamente i corrispettivi per l'utilizzo delle strutture
gestione e sviluppo del singolo aeroporto. Pertanto gli atti amministrativi relativi all’esercizio di tale
funzione di vigilanza, in quanto emanati in forza del predetto D.Lgsvo 18/99, da questo direttamente
traggono un carattere di imperatività in quanto l’ente soggetto alla vigilanza non pare potersi sottrarre
dall’applicazione delle prescrizioni impartite dall’ente vigilante.
Se per un verso alcune decisioni del giudice amministrativo nel frattempo intervenute e segnalate dalla
convenuta non sembrano di fatto pertinenti rispetto all’effettivo ambito della presente causa – tenuto
conto che la sentenza n. 1658/14 prodotta dalla convenuta in allegato alla comparsa conclusionale (e
dunque oltre ogni limite di producibilità di documenti) comunque si è limitata ad annullare il
provvedimento ENAC del 2 luglio 2008 (che non aveva modificato l’entità dei canoni per i locali ad
uso ufficio rispetto al precedente del 2007) in relazione alla mancata preventiva consultazione dei
Comitati degli utenti – la natura cogente di tali determinazioni tariffarie per il soggetto sottoposto a
stretta ed articolata regolamentazione della sua condotta in considerazione della natura monopolistica
della sua attività sembra derivabile dalla necessità del puntuale rispetto dei criteri stabiliti dalla legge
per la determinazione dei vari livelli tariffari, la cui corretta applicazione e verifica appare imposta
anche a livello comunitario (v. Corte Giustizia CE, sent. 5.7.2007 in causa C-181/06).
L’intervento di ENAC con il provvedimento del 2007 si inseriva proprio nell’ambito di tale attività di
vigilanza, fondandosi sull’“esigenza di interventi sui livelli tariffari di alcuni prodotti, ricadenti sotto
la disciplina del decreto legislativo 18/99, coerenti con l’impianto tariffario già delineato nella stessa
bozza di contratto di programma elaborata dall’Ente d’intesa con la società SEA” (v. doc. 2 fasc.
SEA).
In tale contesto l’ente ha ritenuto necessario che SEA attuasse “in via transitoria e fino ad efficacia del
contratto di programma” i correttivi ivi menzionati quanto ai corrispettivi aeroportuali applicati sulla
base delle tariffari allora vigenti.
Tale determinazione di corrispettivi, tutt’altro che emanata in via provvisoria, ha integrato una
regolamentazione transitoria che è stata poi sostituita dalle diverse determinazioni contente nel
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centralizzate, dei beni d'uso comune e di quelli in uso esclusivo perché essi siano pertinenti ai costi di
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Contratto di programma SEA-ENAC approvato con DPCM del 30.4.2012, ma solo per i corrispettivi
esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del decreto stesso con conseguente consolidamento della determinazione transitoria per i
corrispettivi dovuti per precedenti annualità.
Ma anche qualora non dovesse ritenersi formalmente applicabile alla fattispecie il disposto dell’art.
1339 c.c., non sembra comunque contestabile che sia per le annualità precedenti all’intervento della
nota ENAC del 2007 che per quelle successive l’accertata violazione da parte di SEA nella
gestione e sviluppo dell’aeroporto – oltre alla violazione dell’obbligo di non discriminazione
nell’applicazione uniforme di detti corrispettivi, anch’essa accertata dall’AGCM nel menzionato
provvedimento A377 – abbia integrato gli estremi di una violazione dei doveri di correttezza previsti
dall’art. 1175 c.c. che determina in capo a SEA l’insorgenza di un obbligo risarcitorio.
9. Né può sostenersi che l’applicazione della misura del canone stabilita dall’ENAC con la circolare
2.10.2007 per i periodi anteriori darebbe luogo ad una pretesa retroattività di tali canoni, posto che la
lettura integrata del provvedimento sanzionatorio A377 dell’AGCOM insieme alle prescrizioni di detta
circolare ENAC consente di rilevare che SEA ha indebitamente applicato tariffe significativamente
maggiorate per tutto il periodo 2002/08 (v. punto 262 provv. AGCM) in violazione degli obblighi di
legge su di essa incombenti di mantenere il livello di detti canoni alle condizioni stabilite dalla legge
nonché dei generali doveri di correttezza su di essa incombenti ai sensi dell’art. 1175 c.c.
La misura di € 250,00 mq/anno per Malpensa e di € 256,00 mq/anno per Linate – accertata come
congrua da ENAC nel 2007 sulla base delle analisi svolte sulla gestione degli anni precedenti e
confermata nel 2008 dallo stesso ente – appare quale attendibile parametro per la commisurazione del
canone congruo anche per le annualità anteriori al 2007 pertinenti alle domande svolte dalle attrici nella
presente causa.
La convenuta SEA ha contestato l’attendibilità di tale parametro ai fini della determinazione dell’entità
del risarcimento del danno affermando che ENAC (e l’AGCM) in realtà non avrebbero considerato
l’entità effettiva dei costi sostenuti dall’ente gestore per gli anni antecedenti al 2005 e dunque le
variabili connesse agli investimenti registrati in tali annualità avrebbero portato a diminuire o azzerare
tale preteso maggior costo addossato agli utenti per la concessione degli uffici.
Tali affermazioni contrastano in maniera stridente con il contenuto del provvedimento A377
dell’AGCM, nel quale vi è ampia esposizione delle acquisizioni documentali svolte nel corso della
procedura ivi svolta nel contraddittorio tra le parti nonché della verifica dei presupposti delle
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determinazione delle tariffe per l’uso dei beni in questione del criterio della pertinenza ai costi di
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determinazioni adottate da ENAC con la menzionata nota del 2007 (v. in generale tutto il capitolo V.III
del provvedimento in questione).
In questa sede appare del tutto sufficiente rilevare come l’autorità procedente abbia eseguito un
confronto a partire dal 1.1.2002 e per ciascun anno successivo tra i ricavi effettivamente realizzati da
SEA mediante la messa a disposizione degli spazi e delle infrastrutture aeroportuali, nelle quantità
oggettivamente richieste dagli utilizzatori e valorizzate sulla base dei corrispettivi richiesti, ed i costi
oggettivamente pertinenti l’esercizio delle medesime attività.
disponibilità di dati di bilancio validati da ENAC sulla base della contabilità analitica di SEA
certificata da società di revisione.
Le valutazioni dell’autorità al fine di accertare la mancata corrispondenza ai costi delle tariffe
applicate da SEA si sono fondate sostanzialmente sull’analisi dei dati di contabilità analitica prodotti
dall’odierna convenuta nell’ambito dell’istruttoria per il Contratto di Programma, dai
valori individuati in quest’ultimo documento nonché dei risultati a cui è pervenuto ENAC, ente
regolatore del settore, a seguito delle istruttorie svolte nel corso del 2007, nell’ambito della propria
attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 18/99.
In base a tali analisi l’AGCM ha confermato che il comportamento tenuto da SEA - che aveva
applicato ai (soli) vettori cargo in autoproduzione canoni di sub-concessione pari a circa il doppio
rispetto a quelli applicati agli handler cargo, che si assumono rappresentare il benchmark del valore
economico riferibile al servizio in questione – ha configurato una fattispecie di applicazione di prezzi
non equi ed eccessivamente onerosi da parte di un’impresa in posizione dominante, in violazione
dell’articolo 102 TFUE.
Inoltre, anche rispetto a questo valore, ENAC aveva individuato la necessità di una riduzione media per
tutti gli spazi di circa il 20% per garantire un orientamento ai costi.
Ha quindi ritenuto la stessa autorità garante, in conclusione, che “l’ampio margine tra il valore
individuato da ENAC, a seguito dell’attività di vigilanza svolta sulla base dei dati certificati 2005, e
quanto fatturato da SEA anche per gli anni dal 2002 al 2008, non può essere imputato all’andamento
di variabili, quali i costi ed il traffico, in quanto totalmente esogene rispetto alla tipologia di bene
richiesto (spazi ad uso ufficio)” (v. punto 250 provv. A377).
Sulla base del complesso di tali valutazioni ritiene il giudicante che il corrispettivo di € 250,00
mq/anno per Malpensa e di € 256,00 mq/anno per Linate possa dunque ritenersi congruo anche al fine
di determinare per gli anni precedenti al 2007 il parametro utile ad individuare il canone
oggettivamente congruo rispetto ai costi sostenuti da SEA e comprensivo di un adeguata
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Tale confronto ha avuto particolare importanza ed attendibilità per ciò che attiene all’anno 2005, per la
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remunerazione, preso cioè in considerazione anche in via equitativa sulla base degli elementi innanzi
evidenziati.
In effetti l’analisi dei dati contenuti e menzionati nel provvedimento dell’AGCM fornisce un quadro di
sostanziale uniformità di detti elementi di costo che non risultano registrare impennate o comunque
significative modificazioni che possano ritenersi incidenti sul valore dei canoni relativi all’uso dei
locali in questione per tutto il periodo compreso dalle domande risarcitorie svolte dalle parti.
Peraltro non può non rilevarsi come la convenuta SEA, pur contestando in questa sede che anche per
pari a quello che avrebbe determinato ENAC nel 2007 all’individuazione del corrispettivo per gli uffici
nella misura di € 250,00 mq/anno per Malpensa e di € 256,00 mq/anno per Linate, tuttavia ha omesso
di fornire il benchè minimo fondamento sia argomentativo che documentale a tale tesi.
In effetti tale tesi non appare in alcun modo supportata con elementi di bilancio specifici (valori degli
investimenti eseguiti nei vari anni, relazione specifica di essi con gli elementi determinanti il
corrispettivo per la concessione in uso di uffici ecc.) né la convenuta ha di fatto chiarito mediante quale
procedimento valutativo e su quali basi detti corrispettivi erano stati invece a suo tempo
autonomamente determinati dal gestore.
Appare evidente che in tale contesto nemmeno ammissibile sarebbe stata l’ipotesi di dare corso ad una
consulenza contabile d’ufficio – peraltro nemmeno richiesta dalla convenuta – attesa la totale carenza
di elementi sulla base dei quali procedere ad eventuali verifiche.
Non pare inopportuno rilevare a tale proposito che la rilevanza sul piano contrattuale degli illeciti
accertati avrebbe dovuto comportare uno specifico onere probatorio della parte dedotta come
inadempiente al fine di sostenere la legittimità e la conformità alle norme di legge del suo
comportamento quanto ai vincoli esistenti per la determinazione della misura dei corrispettivi in
questione.
10. Così determinato in via generale il diritto risarcimento al danno in favore delle società attrici ed il
criterio utile per determinarne in concreto la misura, deve essere respinta - in via preliminare rispetto
alla determinazione delle somme liquidabili in favore di ciascuna di esse – l’eccezione di parte
convenuta che ha dedotto l’inammissibilità dell’estensione del periodo rispetto al quale gli illeciti
dovrebbero essere ritenuti verificati eseguita dalle attrici in sede di prima memoria ex art. 183. Co,,a
VI, c.p.c.
In effetti in tale memoria le attrici hanno aggiunto alle somme già indicate (non nelle conclusioni, ma)
nel testo dell’atto di citazione (v. pag. 5 atto citazione) anche le somme richieste in restituzione per gli
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gli anni precedenti alle analisi svolte da ENAC si sia verificato uno squilibrio tra costi e corrispettivi
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ulteriori periodi intercorsi tra la notifica di detto atto e la scadenza del termine per il deposito di detta
memoria.
A tale proposito ritiene il giudicante che le parti attrici si siano correttamente avvalse della possibilità
di provvedere alla precisazione o modificazione delle loro domande entro il termine specificamente
previsto dall’art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c.
Se, invero, nelle conclusioni svolte in atto di citazione le attrici si erano riferite alle “somme come
quantificate in atti” e si erano nel contempo riservate “di precisare e aggiornare dette somme in corso
determinare una pretesa novità della domanda che ne pregiudicherebbe l’ammissibilità.
Invero appare principio consolidato quello secondo il quale le uniche variazioni del petitum ammesse
sono quelle puramente quantitative, che non alterino i termini sostanziali della controversia e non
introducano nuovi temi di indagine (così Cass. 9522/07; Cass. 7546/02; Cass. 6638/00).
Ciò posto, deve comunque darsi atto che la convenuta SEA ha invece specificamente contestato i
conteggi eseguiti dalle attrici, proponendo le cifre che risulterebbero invece corrette secondo i propri
calcoli (v. testimonianza Valenza).
Ha altresì dedotto nella sua comparsa conclusionale che dai suoi calcoli dovrebbero essere anche
detratte la somma di € 4.885,44 per ciò che attiene a DELTA AIR LINES Inc - attenendo a magazzini
che non potrebbero considerarsi strettamente funzionali all’attività volativa – nonché la cifra di €
1.376,34 per la posizione in Linate di IBERIA S.A. in quanto già oggetto di una nota di credito (doc. 24
fasc. SEA) non contabilizzata dalla controparte.
Quanto a tali ultimi specifici rilievi, ritiene il giudicante che debba essere dedotta dalle somme dovute
ad IBERIA S.A. la nota di credito prodotta da SEA – nulla avendo argomentato la controparte a tale
proposito – mentre non ritiene di defalcare dalle somme dovute a DELTA AIR LINES Inc quella
innanzi indicata, posto che SEA non ha specificato quali attività vengono svolte in detto magazzino che
ne denotino la sua estraneità al supporto all’attività volativa come innanzi definita e ritenuta.
Le lievi differenze tra le somme così individuate dalla convenuta (teste Valenza) e quelle richieste dalle
società attrici interessate – unitamente al fatto che le parti attrici non hanno sostanzialmente replicato a
tali conteggi di controparte – inducono il giudicante ad evitare di dare corso ad una CTU contabile il
cui costo risulterebbe nel complesso troppo oneroso rispetto ai valori effettivamente in gioco, così
attestandosi il risarcimento richiesto per tali società – comunque soggetto all’applicazione di criteri
equitativi - nella misura indicata dalla società convenuta e risultante dalle osservazioni innanzi svolte.
In base a detti principi devono essere quindi liquidate a titolo di risarcimento del danno le seguenti
somme:
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
di causa”, l’aggiornamento in termini puramente quantitativi del petitum non appare sufficiente a
Sentenza n. 15054/2014 pubbl. il 17/12/2014
RG n. 56318/2011
Repert. n. 12843/2014 del 17/12/2014
- DELTA AIR LINES Inc: euro 133.644,37, dal 4.2.2002 al 31/12/2011;
- IBERIA Linee Aeree Spagnole S.A.: euro 182.347,12 per lo scalo di Malpensa, dal 1/1/2003 al
31/12/2011; euro 117.664,13 per lo scalo di Linate, dal 1/1/2003 al 31/12.2011;
- TAP – Air Portugal: euro 95.624,00 per scalo merci, dal 1/1/2001 al 31/12/2011; € 20.518,58 per
scalo passeggeri dal 1/1/2001 al 31/12/2011.
A tali somme devono essere altresì aggiunti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino
all’effettivo saldo.
attrici – tenuto conto del contenuto valore delle differenze nei conteggi di cui si è tenuto conto nella
liquidazione del danno – comporta la condanna della stessa al rimborso delle spese di lite in favore
delle attrici, liquidate come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:
1) in parziale accoglimento delle domande avanzate da DELTA AIR LINES Inc, IBERIA Linee Aeree
Spagnole S.A. e TAP – Air Portugal nei confronti di Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.
con atto di citazione notificato in data 10.8.2011, respinta l’eccezione di incompetenza funzionale
sollevata da parte convenuta, accertato che parte convenuta ha applicato alle società attrici canoni di
sub-concessione di spazi operativi (uffici) all’interno dell’aeroporto di Malpensa e/o di Linate in
misura eccedente rispetto ai criteri stabiliti dall’art. 16, comma 3, direttiva 96/67/CE e della relativa
normativa di attuazione interna in violazione così dando luogo sia ad illecito concorrenziale per
violazione dell’art. 102 TFUE che ad inadempimento contrattuale nei confronti delle società attrici,
condanna la convenuta Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. alla restituzione delle somme
eccedenti il canone di € 250,00 mq/anno stabilito da ENAC per l’Aeroporto di Malpensa ed in € 256,00
mq/anno per l’Aeroporto di Linate con provvedimento 2.10.2007 nella misura di seguito determinata:
- per DELTA AIR LINES Inc.: euro 133.644,37;
- per IBERIA Linee Aeree Spagnole S.A.: euro 182.347,12 per lo scalo di Malpensa, euro 117.664,13
per lo scalo di Linate;
- per TAP – Air Portugal: euro 95.624,00 per scalo merci, € 20.518,58 per scalo passeggeri;
con interessi legali dalla domanda giudiziale fino all’effettivo saldo;
2) condanna la convenuta Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. al rimborso delle spese del
giudizio in favore delle parti attrici, liquidate nella misura di € 24.000,00 (di cui € 2.000,00 per spese
ed € 22.000,00 per compensi) oltre oneri di legge.
Milano, 16 dicembre 2014
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
11. La del tutto prevalente soccombenza della società convenuta rispetto alle domande svolte dalle
Sentenza n. 15054/2014 pubbl. il 17/12/2014
RG n. 56318/2011
Repert. n. 12843/2014 del 17/12/2014
il Giudice
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Dott. Claudio Marangoni