REGOLAMENTO UE 1169/2011 IN MATERIA DI

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REGOLAMENTO UE 1169/2011 IN MATERIA DI
ENTE BENEFICIARIO
FEDERSVILUPPO ASSOCIAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE
BOLLETTINO DI SICUREZZA ALIMENTARE N°01/15
REDATTO DALL’AREA TECNICA.
Torino, 03 febbraio 2015.
10135 Torino - Via Pio VII, 97 – tel. 0116177211
Cristoforo Cresta Tel 0116177275 e-mail: [email protected].
REGOLAMENTO UE 1169/2011
IN MATERIA DI INFORMAZIONE E ETICHETTATURA DEGLI
ALIMENTI.
AGGIORNAMENTI
Per saperne di più consultare anche:
BOLLETTINO DI SICUREZZA ALIMENTARE N°05/14 al link
BOLLETTINO DI SICUREZZA ALIMENTARE N°06/14 al link
>> Il 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il Regolamento UE 1169/2011 in
materia di informazione sugli alimenti ai consumatori, che introduce alcune
significative novità in merito all'etichettatura degli alimenti.
Coldiretti Torino ha ritenuto utile indire incontri informativi per le aziende
agricole associate.
presentazione utilizzata nella riunione del
02 febbraio 2015
Scaricabile al lik: http://www.torino.coldiretti.it/RenderImg.aspx?CI=66268579
Nella presentazione si forniscono dei consigli su
COME INDICARE GLI ALLERGENI NELLA SOMMINISTRAZIONE
“Il Presente regolamento … si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale,
compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.”
Quindi anche la ristorazione deve evidenziare quali sono gli allergeni nei piatti che
somministra. Lo può fare in diversi modi.
Ad esempio indicandoli nel menù del giorno o per allergene e per piatto:
MENÙ DEL GIORNO
con indicazione degli allergeni
Antipasto alla piemontese (sedano)
Volauvent alla fonduta (latte, formaggio, cerali con glutine)
Lasagne al forno (cereali con glutine, latte, uova, formaggio, sedano)
Tajarin alla crema di noci (cereali con glutine, panna, frutta a guscio)
Arrosto di cinghiale (vino contenente solforosa)
Torta pasqualina (cereali con glutine, uova, formaggio)
Bunet (cereali con glutine, uova, latte, frutta in guscio)
I NOSTRI PIATTI CHE CONTENGONO ALLERGENI
Cereali con
glutine
Pane
Grissini
Lasagne al
forno
Tajarin
Tagliatelle
Uova
Bunet
Tiramisù
Lasagne al
forno
Omelette
Pesce
Latte e
latticini
Frutta a
guscio
Sedano
Bagna Cauda
Antipasto alla
piemontese
Bagna Cauda
Lasagne al
forno
Torta alla
ricotta
Omelette
Bagna Cauda
Torta alla
nocciola
Bunet
Antipasto alla
piemontese
Ragù
I nostri vini contengono solfiti
IL MINISTERO DELLA SALUTE CONFERMA LA POSSIBILITA' DI
IMPIEGARE ADDITIVI ANTIOSSIDANTI NELLA SALSICCIA FRESCA
ANCHE NON PRECONFEZIONATA
In risposta ad un quesito di una ASL di Milano e della Regione
Lombardia, il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti in
merito alla possibilità di impiegare additivi antiossidanti nella
produzione della salsiccia fresca.
Si tratta di una problematica che negli ultimi anni ha visto l'assunzione di posizioni diverse da parte
di Regioni e ASL sul territorio nazionale che hanno portato, in alcuni casi, oltre ché all'incertezza
da parte delle imprese anche al deferimento dei produttori all'Autorità giudiziaria.
Il Ministero della Salute, in coerenza con le finalità della normativa e con posizioni già assunte in
circolari precedenti, conferma la classificazione della salsiccia fresca, secondo il regolamento UE
n.601/2014, tra le "preparazioni di carne cui sono stati aggiunti ingredienti diversi da additivi
o sale" per le quali è autorizzato, quantum satis, l'impiego di additivi ad azione antiossidante:
acido acetico, acido lattico, acido ascorbico, acido citrico e sali dagli stessi derivati.
Il Ministero ha inoltre ribadito la non distinzione tra salsicce preconfezionate e non, nell'impiego
degli additivi richiamati, distinzione che invece permane per le carni macinate dove l'impiego degli
antiossidanti rimane consentito esclusivamente per quelle preconfezionate.
La posizione del Ministero risulta in linea con le scelte già adottate dalla Regione Piemonte ed i
pareri più volte espressi dal Ce.I.R.S.A.
Leggi la circolare Ministeriale - Leggi il parere del Ce.I.R.S.A.
CARBOIDRATI PROMOSSI:
CIRCOSTANZIATE LE POSSIBILITÀ DI MARKETING IN ETICHETTA
PER LE IMPRESE
La Commissione europea, con Regolamento (UE) 2015/7 del 6 gennaio 2015, ha autorizzato una
indicazione sulla salute per i carboidrati, in particolare destinata agli sportivi in seguito a
intenso sforzo fisico. Tale indicazione va accorpata alla lista di quelle autorizzate in Europa, entro
il regolamento (UE) n. 432/2012. Con Regolamento (UE) 2015/8 la Commissione ha però rigettato
altri vanti riferiti al glucosio e al metabolismo energetico degli sportivi, in ragione di motivi
prioritari di difesa della salute pubblica rispetto a un consumo eccessivo di zuccheri semplici (es. “Il
glucosio sostiene la normale attività fisica”, “Il glucosio contribuisce alla normale funzione
muscolare” e simili).
Quale claim?
La dicitura corretta da usare sarà:
“i carboidrati contribuiscono al recupero della normale funzione muscolare (contrazione)
dopo un esercizio fisico intenso e/o prolungato che comporti affaticamento muscolare e
depauperamento delle riserve di glicogeno nei muscoli scheletrici".
Contestualmente, il consumatore va informato che l'effetto benefico si ottiene mediante il consumo
di carboidrati da tutte le fonti pari complessivamente a 4 g per kg di peso corporeo, con
un'assunzione in dosi da iniziare entro le prime 4 ore successive a un esercizio fisico intenso e/o
prolungato che comporti affaticamento muscolare e depauperamento delle riserve di glicogeno nei
muscoli scheletrici e da concludere comunque entro le 6 ore successive a tale esercizio.
L'indicazione può essere impiegata solo per alimenti destinati ad adulti che abbiano svolto un
esercizio fisico intenso e/o prolungato che comporti affaticamento muscolare e depauperamento
delle riserve di glicogeno nei muscoli scheletrici. A ben vedere, tra lunghezza del vanto in quanto
tale ed elementi di "corredo", diventa abbastanza complicato e oneroso per le imprese riuscire a
usare tali menzioni come opportunità di marketing vere e proprie.
Un paradosso: se infatti la normativa sugli health claim dovrebbe infatti sia riuscire a informare
correttamente i consumatori, sia supportare le imprese che intendono promuovere prodotti
alimentari particolari, allo stato attuale i servizi della Commissione hanno preferito un elevato
livello di tutela scientifica. Con precisazioni puntuali sulle condizioni di utilizzo, e sulle
modalità esatte di uso del claim. E non è ben chiaro chi se ne avvantaggi: forse non i consumatori,
inondati di tante informazioni; e forse nemmeno le imprese, che gradirebbero messaggi più
"funzionali" e facili da usare.
Fonte sicurezza alimentare Coldiretti.
INSETTI A TAVOLA:
OLANDA E BELGIO DICONO SÌ, IL LUSSEMBURGO NO. QUEST’ANNO IL PARERE
SCIENTIFICO DELL’EFSA E UN NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO
Pubblicato da Redazione Il Fatto Alimentare il 14 gennaio 2015
Insetti a tavola: il Lussemburgo non ne autorizza il commercio
Il Lussemburgo ha deciso di non autorizzare la commercializzazione di insetti commestibili,
adottando un’interpretazione restrittiva del regolamento europeo del 1997 sui nuovi alimenti. La
posizione del piccolo Stato si differenzia da quella di Olanda e Belgio, che, sulla base di
un’interpretazione più elastica del regolamento, hanno optato per un atteggiamento più tollerante.
Il regolamento Ue n. 258/97, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, ingloba in questa
categoria i cibi senza una storia di consumo antecedente il 1997. Per questi alimenti è necessaria
una specifica autorizzazione della Commissione europea, preceduta da una valutazione scientifica
degli eventuali rischi.
Nel corso del 2015 è previsto un nuovo regolamento europeo in materia.
Secondo il Ministero della salute lussemburghese ricorda un’indagine europea condotta nel 20102011 non contemplava storie significative di consumo umano di insetti e su questa base ha negato la
commercializzazione Olanda e Belgio hanno invece concesso alcune autorizzazioni, attraverso
un’interpretazione più ampia della definizione di “nuovo prodotto alimentare”. I diversi
comportamenti da parte dei singoli Stati dovrebbero essere superati con un regolamento europeo,
che considera anche il consumo umano degli insetti, la cui approvazione è prevista nel corso di
quest’anno.
Su richiesta della Commissione Ue, entro luglio è atteso il parere dell’Autorità europea per la
sicurezza alimentare (Efsa) sui potenziali rischi microbiologici, chimici e ambientali della
produzione e del consumo di insetti per l’alimentazione umana. Nel corso del 2015 è previsto anche
un nuovo regolamento europeo in materia.
Fonte sicurezza alimentare Coldiretti.
MIPAAF
NUOVE MODALITÀ DI ETICHETTATURA CARNI BOVINE, ECCO IL DECRETO
Le modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativo all' etichettatura delle carni
bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
Sono contenute nel D.M. 876 del 16/01/2015 pubblicato dal Ministero delle Politiche Agricole,
attualmente al controllo preventivo di legittimità presso la Corte dei Conti. A seguito di tale
controllo, il DM sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento andrà a disciplinare, in particolare, l'etichettatura facoltativa della carne
bovina e dei prodotti a base di carne bovina, così come previsto dall'art.15 bis del regolamento
(CE) n. 1760/2000 in modo da garantire una comunicazione ottimale e la massima trasparenza nella
commercializzazione di alcune informazioni facoltative, non riscontrabili dalla documentazione
ufficiale, riguardanti il bovino, le metodiche di allevamento e di alimentazione.
L'operatore che intende etichettare la carne bovina con informazioni facoltative deve garantire il
riscontro della veridicità delle informazioni facoltative medesime, mettendo a disposizione, secondo
le indicazioni dell'Autorità competente, una banca dati dalla quale è possibile risalire ai codici di
rintracciabilità riportati sulla documentazione ufficiale medesima e inserita nella Banca Dati
Nazionale (BDN) dell'anagrafe bovina. In caso di lotti di carne bovina con codici o numeri di
rintracciabilità della carne bovina diversi, da quelli contenuti nella BDN, gli operatori o le
organizzazioni che commercializzano carni bovine devono mettere a disposizione tutti i codici di
rintracciabilità delle carni che costituiscono il lotto.
Il disciplinare per l'etichettatura delle carni bovine, deve prevedere, per ciascuna delle varie
fasi di produzione e di vendita, un sistema di identificazione e un sistema completo di
registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e
l'animale o gli animali interessati.
Le informazioni facoltative sull'animale e sulle relative carni, apposte sulle etichette delle
confezioni di carne bovina (preconfezionati e preincartati), possono riguardare:
a) l'animale: razza o tipo genetico, indicazioni relative al benessere animale;
b) l'allevamento: azienda di allevamento, sistema di allevamento, la razione alimentare, i trattamenti
terapeutici, l'epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, indicazioni relative all'alimentazione;
c) la macellazione: periodo di frollatura delle carni.
Le nuove modalità applicative riguardanti l'etichettatura facoltativa delle carni bovine, previste dal
decreto, entreranno in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. L'autorità competente è il Mipaaf. La vigilanza sulla corretta
applicazione della normativa relativa all'etichettatura facoltativa delle carni bovine, ferme restando
le competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al Servizio sanitario nazionale, viene svolta
dal Ministero delle Politiche Agricole.
IL_TESTO_DEL_DECRETO.pdf318.72 KB
PIANO NAZIONALE INTEGRATO SICUREZZA E QUALITÀ ALIMENTI E
MANGIMI, PUBBLICATO DAL MINISTERO SALUTE
Un piano integrato dal 2015 al 2018 (PNI), comprensivo di alimenti, sanità e benessere animale,
mangimi, sanità delle piante: dopo l’intesa in conferenza Stato-Regioni dello scorso 18 dicembre,
ora il PNI è stato pubblicato come documento.
Un approccio completo alla sicurezza alimentare, in un documento unico, che elimina
sovrapposizioni e carenze. Tra le amministrazioni coinvolte, oltre al Ministero della Salute, i
carabinieri dei NAC e dei NAS, il Corpo Forestale dello Stato, il Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali, il Ministero dell’Ambiente, l’Agenzia delle Dogane, oltre alle Regioni e
provincie autonome.
Il piano, cui è espressamente dedicato un sito del Ministero della Salute, prevede diverse sezioni:
dagli obiettivi strategici, al sistema di audit, fino al riesame e adattamento del piano.
Tra gli obiettivi strategici, in particolare:
 Tutela del consumatore e della leale concorrenza mediante il mantenimento di un
elevato livello di protezione della salute umana, della salute degli animali, della sanità
delle piante e della sicurezza alimentare
 Lotta alle frodi e alla contraffazione
 Difesa delle produzioni agroalimentari anche mediante l'analisi del ciclo di vita dei
prodotti delle filiere produttive agroindustriali
Tali obiettivi, strettamente interconnessi tra loro, verranno perseguiti da tutte le amministrazioni
che partecipano al PNI, in riferimento ai seguenti Obiettivi strategici di filiera:
 Contrasto alle frodi e agli illeciti a danno dei consumatori e degli operatori anche attraverso
la cooperazione e il coordinamento tra le diverse autorità competenti e gli altri organi
proposti al controllo
Tutela
della sicurezza e qualità delle produzioni da agricoltura biologica

 Tutela della sicurezza e qualità delle Indicazioni Geografiche registrate, anche mediante la
protezione “ex officio”.
Le filiere di maggiore interesse sono state individuate in:
 olio d'oliva
 latte e derivati
 molluschi bivalvi
 miele ed altri prodotti dell’alveare
Link al PNI
NB: PER SCARICARE AGEVOLMENTE LE PUBBLICAZIONI SI CONSIGLIA DI
TENERE APERTO GOOGLE.