REGOLAMENTO UE 1169/2011 IN MATERIA DI
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REGOLAMENTO UE 1169/2011 IN MATERIA DI
ENTE BENEFICIARIO FEDERSVILUPPO ASSOCIAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE BOLLETTINO DI SICUREZZA ALIMENTARE N°01/15 REDATTO DALL’AREA TECNICA. Torino, 03 febbraio 2015. 10135 Torino - Via Pio VII, 97 – tel. 0116177211 Cristoforo Cresta Tel 0116177275 e-mail: [email protected]. REGOLAMENTO UE 1169/2011 IN MATERIA DI INFORMAZIONE E ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI. AGGIORNAMENTI Per saperne di più consultare anche: BOLLETTINO DI SICUREZZA ALIMENTARE N°05/14 al link BOLLETTINO DI SICUREZZA ALIMENTARE N°06/14 al link >> Il 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il Regolamento UE 1169/2011 in materia di informazione sugli alimenti ai consumatori, che introduce alcune significative novità in merito all'etichettatura degli alimenti. Coldiretti Torino ha ritenuto utile indire incontri informativi per le aziende agricole associate. presentazione utilizzata nella riunione del 02 febbraio 2015 Scaricabile al lik: http://www.torino.coldiretti.it/RenderImg.aspx?CI=66268579 Nella presentazione si forniscono dei consigli su COME INDICARE GLI ALLERGENI NELLA SOMMINISTRAZIONE “Il Presente regolamento … si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.” Quindi anche la ristorazione deve evidenziare quali sono gli allergeni nei piatti che somministra. Lo può fare in diversi modi. Ad esempio indicandoli nel menù del giorno o per allergene e per piatto: MENÙ DEL GIORNO con indicazione degli allergeni Antipasto alla piemontese (sedano) Volauvent alla fonduta (latte, formaggio, cerali con glutine) Lasagne al forno (cereali con glutine, latte, uova, formaggio, sedano) Tajarin alla crema di noci (cereali con glutine, panna, frutta a guscio) Arrosto di cinghiale (vino contenente solforosa) Torta pasqualina (cereali con glutine, uova, formaggio) Bunet (cereali con glutine, uova, latte, frutta in guscio) I NOSTRI PIATTI CHE CONTENGONO ALLERGENI Cereali con glutine Pane Grissini Lasagne al forno Tajarin Tagliatelle Uova Bunet Tiramisù Lasagne al forno Omelette Pesce Latte e latticini Frutta a guscio Sedano Bagna Cauda Antipasto alla piemontese Bagna Cauda Lasagne al forno Torta alla ricotta Omelette Bagna Cauda Torta alla nocciola Bunet Antipasto alla piemontese Ragù I nostri vini contengono solfiti IL MINISTERO DELLA SALUTE CONFERMA LA POSSIBILITA' DI IMPIEGARE ADDITIVI ANTIOSSIDANTI NELLA SALSICCIA FRESCA ANCHE NON PRECONFEZIONATA In risposta ad un quesito di una ASL di Milano e della Regione Lombardia, il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di impiegare additivi antiossidanti nella produzione della salsiccia fresca. Si tratta di una problematica che negli ultimi anni ha visto l'assunzione di posizioni diverse da parte di Regioni e ASL sul territorio nazionale che hanno portato, in alcuni casi, oltre ché all'incertezza da parte delle imprese anche al deferimento dei produttori all'Autorità giudiziaria. Il Ministero della Salute, in coerenza con le finalità della normativa e con posizioni già assunte in circolari precedenti, conferma la classificazione della salsiccia fresca, secondo il regolamento UE n.601/2014, tra le "preparazioni di carne cui sono stati aggiunti ingredienti diversi da additivi o sale" per le quali è autorizzato, quantum satis, l'impiego di additivi ad azione antiossidante: acido acetico, acido lattico, acido ascorbico, acido citrico e sali dagli stessi derivati. Il Ministero ha inoltre ribadito la non distinzione tra salsicce preconfezionate e non, nell'impiego degli additivi richiamati, distinzione che invece permane per le carni macinate dove l'impiego degli antiossidanti rimane consentito esclusivamente per quelle preconfezionate. La posizione del Ministero risulta in linea con le scelte già adottate dalla Regione Piemonte ed i pareri più volte espressi dal Ce.I.R.S.A. Leggi la circolare Ministeriale - Leggi il parere del Ce.I.R.S.A. CARBOIDRATI PROMOSSI: CIRCOSTANZIATE LE POSSIBILITÀ DI MARKETING IN ETICHETTA PER LE IMPRESE La Commissione europea, con Regolamento (UE) 2015/7 del 6 gennaio 2015, ha autorizzato una indicazione sulla salute per i carboidrati, in particolare destinata agli sportivi in seguito a intenso sforzo fisico. Tale indicazione va accorpata alla lista di quelle autorizzate in Europa, entro il regolamento (UE) n. 432/2012. Con Regolamento (UE) 2015/8 la Commissione ha però rigettato altri vanti riferiti al glucosio e al metabolismo energetico degli sportivi, in ragione di motivi prioritari di difesa della salute pubblica rispetto a un consumo eccessivo di zuccheri semplici (es. “Il glucosio sostiene la normale attività fisica”, “Il glucosio contribuisce alla normale funzione muscolare” e simili). Quale claim? La dicitura corretta da usare sarà: “i carboidrati contribuiscono al recupero della normale funzione muscolare (contrazione) dopo un esercizio fisico intenso e/o prolungato che comporti affaticamento muscolare e depauperamento delle riserve di glicogeno nei muscoli scheletrici". Contestualmente, il consumatore va informato che l'effetto benefico si ottiene mediante il consumo di carboidrati da tutte le fonti pari complessivamente a 4 g per kg di peso corporeo, con un'assunzione in dosi da iniziare entro le prime 4 ore successive a un esercizio fisico intenso e/o prolungato che comporti affaticamento muscolare e depauperamento delle riserve di glicogeno nei muscoli scheletrici e da concludere comunque entro le 6 ore successive a tale esercizio. L'indicazione può essere impiegata solo per alimenti destinati ad adulti che abbiano svolto un esercizio fisico intenso e/o prolungato che comporti affaticamento muscolare e depauperamento delle riserve di glicogeno nei muscoli scheletrici. A ben vedere, tra lunghezza del vanto in quanto tale ed elementi di "corredo", diventa abbastanza complicato e oneroso per le imprese riuscire a usare tali menzioni come opportunità di marketing vere e proprie. Un paradosso: se infatti la normativa sugli health claim dovrebbe infatti sia riuscire a informare correttamente i consumatori, sia supportare le imprese che intendono promuovere prodotti alimentari particolari, allo stato attuale i servizi della Commissione hanno preferito un elevato livello di tutela scientifica. Con precisazioni puntuali sulle condizioni di utilizzo, e sulle modalità esatte di uso del claim. E non è ben chiaro chi se ne avvantaggi: forse non i consumatori, inondati di tante informazioni; e forse nemmeno le imprese, che gradirebbero messaggi più "funzionali" e facili da usare. Fonte sicurezza alimentare Coldiretti. INSETTI A TAVOLA: OLANDA E BELGIO DICONO SÌ, IL LUSSEMBURGO NO. QUEST’ANNO IL PARERE SCIENTIFICO DELL’EFSA E UN NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO Pubblicato da Redazione Il Fatto Alimentare il 14 gennaio 2015 Insetti a tavola: il Lussemburgo non ne autorizza il commercio Il Lussemburgo ha deciso di non autorizzare la commercializzazione di insetti commestibili, adottando un’interpretazione restrittiva del regolamento europeo del 1997 sui nuovi alimenti. La posizione del piccolo Stato si differenzia da quella di Olanda e Belgio, che, sulla base di un’interpretazione più elastica del regolamento, hanno optato per un atteggiamento più tollerante. Il regolamento Ue n. 258/97, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, ingloba in questa categoria i cibi senza una storia di consumo antecedente il 1997. Per questi alimenti è necessaria una specifica autorizzazione della Commissione europea, preceduta da una valutazione scientifica degli eventuali rischi. Nel corso del 2015 è previsto un nuovo regolamento europeo in materia. Secondo il Ministero della salute lussemburghese ricorda un’indagine europea condotta nel 20102011 non contemplava storie significative di consumo umano di insetti e su questa base ha negato la commercializzazione Olanda e Belgio hanno invece concesso alcune autorizzazioni, attraverso un’interpretazione più ampia della definizione di “nuovo prodotto alimentare”. I diversi comportamenti da parte dei singoli Stati dovrebbero essere superati con un regolamento europeo, che considera anche il consumo umano degli insetti, la cui approvazione è prevista nel corso di quest’anno. Su richiesta della Commissione Ue, entro luglio è atteso il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) sui potenziali rischi microbiologici, chimici e ambientali della produzione e del consumo di insetti per l’alimentazione umana. Nel corso del 2015 è previsto anche un nuovo regolamento europeo in materia. Fonte sicurezza alimentare Coldiretti. MIPAAF NUOVE MODALITÀ DI ETICHETTATURA CARNI BOVINE, ECCO IL DECRETO Le modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativo all' etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Sono contenute nel D.M. 876 del 16/01/2015 pubblicato dal Ministero delle Politiche Agricole, attualmente al controllo preventivo di legittimità presso la Corte dei Conti. A seguito di tale controllo, il DM sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento andrà a disciplinare, in particolare, l'etichettatura facoltativa della carne bovina e dei prodotti a base di carne bovina, così come previsto dall'art.15 bis del regolamento (CE) n. 1760/2000 in modo da garantire una comunicazione ottimale e la massima trasparenza nella commercializzazione di alcune informazioni facoltative, non riscontrabili dalla documentazione ufficiale, riguardanti il bovino, le metodiche di allevamento e di alimentazione. L'operatore che intende etichettare la carne bovina con informazioni facoltative deve garantire il riscontro della veridicità delle informazioni facoltative medesime, mettendo a disposizione, secondo le indicazioni dell'Autorità competente, una banca dati dalla quale è possibile risalire ai codici di rintracciabilità riportati sulla documentazione ufficiale medesima e inserita nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe bovina. In caso di lotti di carne bovina con codici o numeri di rintracciabilità della carne bovina diversi, da quelli contenuti nella BDN, gli operatori o le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono mettere a disposizione tutti i codici di rintracciabilità delle carni che costituiscono il lotto. Il disciplinare per l'etichettatura delle carni bovine, deve prevedere, per ciascuna delle varie fasi di produzione e di vendita, un sistema di identificazione e un sistema completo di registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali interessati. Le informazioni facoltative sull'animale e sulle relative carni, apposte sulle etichette delle confezioni di carne bovina (preconfezionati e preincartati), possono riguardare: a) l'animale: razza o tipo genetico, indicazioni relative al benessere animale; b) l'allevamento: azienda di allevamento, sistema di allevamento, la razione alimentare, i trattamenti terapeutici, l'epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, indicazioni relative all'alimentazione; c) la macellazione: periodo di frollatura delle carni. Le nuove modalità applicative riguardanti l'etichettatura facoltativa delle carni bovine, previste dal decreto, entreranno in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'autorità competente è il Mipaaf. La vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura facoltativa delle carni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al Servizio sanitario nazionale, viene svolta dal Ministero delle Politiche Agricole. IL_TESTO_DEL_DECRETO.pdf318.72 KB PIANO NAZIONALE INTEGRATO SICUREZZA E QUALITÀ ALIMENTI E MANGIMI, PUBBLICATO DAL MINISTERO SALUTE Un piano integrato dal 2015 al 2018 (PNI), comprensivo di alimenti, sanità e benessere animale, mangimi, sanità delle piante: dopo l’intesa in conferenza Stato-Regioni dello scorso 18 dicembre, ora il PNI è stato pubblicato come documento. Un approccio completo alla sicurezza alimentare, in un documento unico, che elimina sovrapposizioni e carenze. Tra le amministrazioni coinvolte, oltre al Ministero della Salute, i carabinieri dei NAC e dei NAS, il Corpo Forestale dello Stato, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell’Ambiente, l’Agenzia delle Dogane, oltre alle Regioni e provincie autonome. Il piano, cui è espressamente dedicato un sito del Ministero della Salute, prevede diverse sezioni: dagli obiettivi strategici, al sistema di audit, fino al riesame e adattamento del piano. Tra gli obiettivi strategici, in particolare: Tutela del consumatore e della leale concorrenza mediante il mantenimento di un elevato livello di protezione della salute umana, della salute degli animali, della sanità delle piante e della sicurezza alimentare Lotta alle frodi e alla contraffazione Difesa delle produzioni agroalimentari anche mediante l'analisi del ciclo di vita dei prodotti delle filiere produttive agroindustriali Tali obiettivi, strettamente interconnessi tra loro, verranno perseguiti da tutte le amministrazioni che partecipano al PNI, in riferimento ai seguenti Obiettivi strategici di filiera: Contrasto alle frodi e agli illeciti a danno dei consumatori e degli operatori anche attraverso la cooperazione e il coordinamento tra le diverse autorità competenti e gli altri organi proposti al controllo Tutela della sicurezza e qualità delle produzioni da agricoltura biologica Tutela della sicurezza e qualità delle Indicazioni Geografiche registrate, anche mediante la protezione “ex officio”. Le filiere di maggiore interesse sono state individuate in: olio d'oliva latte e derivati molluschi bivalvi miele ed altri prodotti dell’alveare Link al PNI NB: PER SCARICARE AGEVOLMENTE LE PUBBLICAZIONI SI CONSIGLIA DI TENERE APERTO GOOGLE.