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PARLAMENTO EUROPEO
2004
2009
Documento di seduta
A6-0105/2008
2.4.2008
RELAZIONE
sull'elaborazione di un quadro per le attività dei rappresentanti di interessi
(lobbisti) presso le istituzioni europee
(2007/2115(INI))
Commissione per gli affari costituzionali
Relatore: Alexander Stubb
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INDICE
Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ...................................... 3
MOTIVAZIONE........................................................................................................................ 9
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI ........................ 14
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI ...... 19
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA
SICUREZZA ALIMENTARE................................................................................................. 22
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA.................................................................. 27
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI
AFFARI INTERNI................................................................................................................... 31
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE............................................... 34
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sull'elaborazione di un quadro per le attività dei rappresentanti di interessi (lobbisti)
presso le istituzioni europee
(2007/2115(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 9, paragrafo 4, del suo regolamento,
– visto il Libro verde della Commissione intitolato "Iniziativa europea per la trasparenza"
(COM(2006)0194),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Seguito del Libro verde - Iniziativa
europea per la trasparenza " (COM(2007)0127),
– visto il progetto di codice di condotta per i rappresentanti di interessi elaborato dalla
Commissione e varato il 10 dicembre 2007,
– vista la propria decisione del 17 luglio 1996 sulle modifiche al proprio regolamento
(gruppi d'interesse presso il Parlamento europeo)1,
-
vista la propria decisione del 13 maggio 1997 sulla modifica al proprio regolamento
(Codice di condotta per i gruppi d'interesse)2,
– visto l'articolo 45 del proprio regolamento,
– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della
commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e
monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli
affari interni (A6-0105/2008),
A. considerando che i gruppi d'interesse presso il Parlamento europeo hanno aumentato
notevolmente le loro attività di pari passo con l'espansione delle competenze del
Parlamento,
B. considerando che l'attività di lobbismo è intesa a esercitare un'influenza non solo sulle
decisioni politiche e legislative, ma anche sull'attribuzione dei fondi comunitari e sul
controllo e l'applicazione della legislazione,
C. considerando che, in seguito alla prevista ratifica del trattato di Lisbona, i poteri del
Parlamento europeo saranno ampliati al punto che l'istituzione avrà responsabilità di
colegislatore per la quasi totalità della procedura legislativa ordinaria, richiamando quindi
l'attenzione di un numero ancora maggiore di gruppi d'interesse,
1
2
GU C 261 del 9.9.1996, pag. 75.
GU C 167 del 2.6.1997, pag. 22.
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D. considerando che i rappresentanti di interessi (lobbisti) svolgono un ruolo essenziale nel
dialogo aperto e pluralistico su cui si basa ogni sistema democratico e rappresentano
un'importante fonte d'informazione per i deputati del Parlamento nell'esercizio del loro
mandato,
E. considerando che i gruppi d'interesse non si limitano a rivolgersi ai deputati ma tentano di
influenzare le decisioni del Parlamento rivolgendosi anche ai funzionari delle segreterie
delle commissioni parlamentari, al personale dei gruppi politici e agli assistenti dei
deputati,
F. considerando che si calcola che a Bruxelles vi siano circa 15 000 lobbisti e 2 500 gruppi di
pressione,
G. considerando che nell'ambito dell'Iniziativa europea per la trasparenza la Commissione ha
proposto di introdurre un registro comune per i rappresentanti di interessi presso le
istituzioni dell'UE,
H. considerando che il Parlamento dispone di un proprio registro dei lobbisti1 che risale al
1996, nonché di un codice di condotta2 che prevede l'impegno per i lobbisti registrati di
operare nel rispetto di rigorosi criteri etici,
I. considerando che presso il Parlamento sono attualmente registrati circa 5 000 lobbisti,
J. considerando che tra i gruppi d'interesse figurano organizzazioni locali e nazionali che
svolgono attività la cui regolamentazione è di competenza degli Stati membri,
Migliorare la trasparenza del Parlamento
1. riconosce l'influenza esercitata dai gruppi d'interesse sul processo decisionale dell'Unione
europea e ritiene pertanto essenziale che i membri del Parlamento conoscano l'identità
delle organizzazioni rappresentate; sottolinea che un accesso trasparente e paritario a tutte
le istituzioni europee rappresenta una condizione sine qua non per la legittimità
dell'Unione e per la fiducia da parte di cittadini; pone l'accento sul fatto che la trasparenza
è un percorso a due sensi necessario sia nel lavoro delle stesse istituzioni che tra i gruppi
d'interesse; ritiene che un accesso paritario dei gruppi d'interesse alle istituzioni UE
accresca le competenze a disposizione per gestire l'Unione; ritiene essenziale che i
rappresentanti della società civile abbiano accesso alle istituzioni UE, in primo luogo al
Parlamento;
2. reputa che sia specifica responsabilità dei suoi deputati assicurarsi di essere informati in
modo equilibrato; sottolinea che i suoi deputati devono essere ritenuti in grado di operare
scelte politiche indipendenti rispetto ai lobbisti;
3. riconosce che un relatore, se lo ritiene opportuno (su base volontaria), può utilizzare una
"impronta legislativa", vale a dire un elenco indicativo, allegato alle relazioni del
Parlamento, dei rappresentanti di interessi registrati che sono stati consultati e hanno
1
2
Articolo 9, paragrafo 4 del regolamento.
Allegato IX, articolo 3 del regolamento.
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fornito un contributo significativo nella fase di preparazione della relazione; ritiene
particolarmente opportuno inserire un siffatto elenco nelle relazioni legislative; sottolinea
tuttavia che è ancor più importante che la Commissione alleghi una tale "impronta
legislativa" alle sue iniziative legislative;
4. sostiene che il Parlamento deve decidere in assoluta indipendenza in quale misura tenere
conto delle opinioni provenienti dalla società civile;
5. prende atto della normativa vigente secondo la quale i deputati sono tenuti a dichiarare i
propri interessi finanziari; invita l'Ufficio di presidenza, sulla base di una proposta dei
Questori, a elaborare un piano per migliorare ulteriormente l'applicazione e il controllo del
rispetto della regolamentazione del Parlamento in virtù della quale i deputati devono
dichiarare ogni sostegno che ricevono, tanto in termini finanziari, quanto in termini di
personale e di materiale1;
6. prende atto della normativa vigente riguardante gli intergruppi che prevede la
presentazione di dichiarazioni sulle fonti di finanziamento; chiede maggiore chiarezza in
relazione agli intergruppi, cioè la pubblicazione sul sito web del Parlamento di un elenco
di tutti gli intergruppi esistenti, registrati e non, comprese una dichiarazione completa dei
sostegni esterni alle attività degli intergruppi nonché una dichiarazione delle finalità
generali degli stessi; sottolinea tuttavia che gli intergruppi non devono essere considerati
in alcun modo organi del Parlamento europeo;
7. invita l'Ufficio di presidenza, sulla base di una proposta dei Questori, a esaminare in che
modo limitare l'accesso non autorizzato ai piani degli edifici del Parlamento in cui sono
situati gli uffici dei deputati, mentre l'accesso del pubblico alle sale di riunione delle
commissioni dovrebbe essere limitato solo in circostanze eccezionali;
La proposta della Commissione
8. accoglie positivamente la proposta della Commissione concernente un quadro
maggiormente strutturato per le attività dei lobbisti nell'ambito dell'Iniziativa europea per
la trasparenza;
9. conviene con la definizione data dalla Commissione per il lobbismo, secondo la quale si
tratta di "attività svolte al fine di influenzare l'elaborazione delle politiche e il processo
decisionale delle istituzioni europee"; ritiene che questa definizione sia in linea con
l'articolo 9, paragrafo 4, del proprio regolamento;
10. sottolinea che tutti i soggetti esterni rispetto alle istituzioni dell'UE - compresi i
rappresentanti di interessi sia pubblici che privati - che rientrano nell'ambito di tale
definizione e che influenzano regolarmente le istituzioni dovrebbero essere considerati
lobbisti e trattati nello stesso modo: i lobbisti professionisti, i lobbisti aziendali "interni",
le ONG, i centri di studi e le associazioni di categoria, i sindacati e le organizzazioni dei
datori di lavoro, le organizzazioni aventi scopo di lucro e le organizzazioni non-profit
nonché gli studi legali, qualora il loro scopo sia di influenzare gli orientamenti politici
piuttosto che la giurisprudenza; sottolinea tuttavia che le regioni e i comuni degli Stati
1
Allegato I, articolo 2 del regolamento.
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membri, come pure i partiti politici a livello nazionale ed europeo e gli organi cui è
riconosciuto uno status giuridico dai trattati non rientrano nell'ambito di queste norme
quando operano conformemente al ruolo previsto dai trattati ed eseguono compiti loro
attribuiti dagli stessi;
11. approva in linea di principio la proposta della Commissione concernente uno "sportello
unico" dove i lobbisti possano registrarsi sia presso la Commissione che presso il
Parlamento; chiede un accordo interistituzionale tra il Consiglio, la Commissione e il
Parlamento relativo a un registro comune obbligatorio, che sarebbe applicabile in tutte le
istituzioni e comporterebbe un obbligo di totale trasparenza finanziaria, un meccanismo
comune di esclusione dal registro e un codice comune di comportamento etico; ricorda
tuttavia le differenze essenziali tra il Consiglio, la Commissione e il Parlamento in quanto
istituzioni; si riserva pertanto il diritto di valutare la proposta della Commissione quando
sarà ultimata e di decidere soltanto in quel momento se sostenerla o meno;
12. ricorda che il numero di rappresentanti di interessi con accesso al Parlamento deve essere
ragionevole; suggerisce pertanto di adottare un sistema in base al quale i gruppi d'interesse
debbono registrarsi un'unica volta presso tutte le istituzioni, lasciando a ciascuna
istituzione il compito di decidere se accordare l'accesso ai propri locali e consentendo così
al Parlamento di mantenere il limite di quattro lasciapassare per ciascuna
organizzazione/società;
13. sollecita il riconoscimento reciproco dei rispettivi registri da parte del Consiglio, della
Commissione e del Parlamento in caso di mancata elaborazione di un registro comune;
suggerisce che, in assenza di accordo tra le istituzioni per quanto concerne un registro
comune, i rispettivi registri in linea dovrebbero comprendere collegamenti agli altri
registri onde consentire un raffronto delle iscrizioni dei gruppi d'interesse; invita il
Segretario generale a spostare l'elenco dei rappresentanti dei gruppi d'interesse accreditati
al Parlamento in un punto più agevolmente accessibile del sito del Parlamento;
14. propone che venga istituito in tempi brevi un gruppo di lavoro congiunto composto da
rappresentanti del Consiglio, Commissari e membri del Parlamento europeo, designati
dalla Conferenza dei presidenti, allo scopo di esaminare, entro la fine del 2008, le
implicazioni di un registro comune per tutti i lobbisti che desiderano accedere al
Consiglio, alla Commissione o al Parlamento e l'elaborazione di un codice di condotta
comune; incarica il suo Segretario generale di prendere le iniziative necessarie;
15. esorta il Consiglio ad aderire a un eventuale registro comune; ritiene che si debbano
esaminare attentamente le attività dei rappresentanti di interessi in relazione al
Segretariato del Consiglio nel contesto delle questioni di codecisione;
16. prende atto della decisione della Commissione di introdurre inizialmente un registro
volontario e di valutare il sistema dopo un anno, ma teme che un sistema puramente
volontario permetterà ai lobbisti meno responsabili di evitare di rispettare le regole; invita
le tre istituzioni a riesaminare le regole che disciplinano le attività dei gruppi d'interesse
non più tardi di tre anni dall'entrata in vigore di un registro in comune, onde valutare se il
sistema modificato permetta di ottenere la necessaria trasparenza quanto alle attività di tali
gruppi; è consapevole che il trattato di Lisbona fornisce la base giuridica per un registro
obbligatorio e decide nel frattempo di cooperare con le istituzioni attraverso un accordo
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interistituzionale, sulla base dei registri esistenti; ritiene che l'obbligo di registrazione
debba essere un requisito per i lobbisti che desiderano accedere regolarmente alle
istituzioni, come già avviene di fatto al Parlamento;
17. ritiene che, vista la continua evoluzione delle pratiche di lobbismo, le regole che
disciplinano queste ultime debbano essere sufficientemente flessibili per adattarsi
rapidamente ai cambiamenti;
18. prende atto del progetto di codice di condotta per i rappresentanti di interessi elaborato
dalla Commissione; ricorda alla Commissione che il Parlamento dispone di un siffatto
codice da più di 10 anni e la invita a negoziare con il Parlamento in vista dell'introduzione
di regole comuni; sottolinea che occorre comminare sanzioni ai lobbisti che violano il
codice di condotta; pone l'accento sulla necessità di destinare risorse sufficienti (personale
e finanziamenti) alla verifica delle informazioni contenute nel registro; ritiene che, per
quanto concerne il registro della Commissione, le sanzioni potrebbero comprendere la
sospensione dal registro e, in casi più gravi, l'esclusione dallo stesso; ritiene che, una volta
istituito un registro comune, qualsiasi comportamento scorretto da parte di un lobbista
debba comportare sanzioni relativamente all'accesso a tutte le istituzioni cui si applica il
registro;
19. sottolinea la necessità che il registro sia di agevole consultazione e facilmente accessibile
su internet: ritiene che il pubblico debba essere in grado di utilizzarlo e consultarlo
facilmente e che il registro debba comprendere, oltre ai nomi delle organizzazioni che
svolgono attività di lobbismo, i nominativi dei lobbisti stessi;
20. sottolinea che il registro dovrà prevedere categorie distinte nelle quali registrare i lobbisti
secondo il tipo di interessi che rappresentano (associazioni professionali, rappresentanti di
società, associazioni sindacali, organizzazioni dei datori di lavoro, studi legali, ONG,
ecc.);
21. accoglie positivamente la decisione della Commissione di chiedere che il requisito di
divulgazione delle informative finanziarie da parte dei rappresentanti di interessi che si
iscrivono nel registro si applichi agli elementi seguenti:
− il fatturato realizzato dalle società di consulenza e dagli studi legali grazie alla
rappresentanza di interessi presso le istituzioni europee, oltre al peso relativo dei loro
principali clienti;
− una stima dei costi associati all'attività diretta di lobbismo presso le istituzioni UE
sostenuti dai lobbisti "interni" e dalle associazioni di categoria;
− il bilancio complessivo e la ripartizione delle principali fonti di finanziamento delle
ONG e dei centri di studi;
22. sottolinea che il requisito dell'informativa finanziaria deve valere in modo uguale per tutti
i rappresentanti di interessi iscritti nel registro;
23. chiede al gruppo di lavoro di proporre criteri specifici relativamente al requisito
dell'informativa finanziaria, ad esempio un'indicazione delle spese sostenute per la
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rappresentanza di interessi entro parametri significativi (senza necessità di precisare gli
importi esatti);
24. invita la propria commissione competente a preparare i necessari emendamenti al
regolamento;
25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione.
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Traduzione esterna
MOTIVAZIONE
La trasparenza delle istituzioni politiche è una condizione preliminare della legittimità.
Dovrebbe essere possibile verificare con facilità le modalità con cui sono adottate le decisioni,
quali sono gli elementi che le hanno influenzate e infine come sono stanziate le risorse, vale a
dire il denaro dei contribuenti. Pertanto le regole che riguardano il lobbismo sono, in ultima
istanza, una questione di legittimità.
Attualmente si stima che a Bruxelles vi siamo circa 15.000 lobbisti e 2.500 organizzazioni di
lobbismo. Se si contano i badge dei visitatori permanenti e i badge "specifici", al Parlamento
europeo operano circa 5.000 lobbisti.
La Commissione ha aperto il dibattito sul lobbismo con la sua Iniziativa europea per la
trasparenza (IET). L'idea principale alla base della proposta è quella di definire in maniera più
aperta i soggetti e i canali di influenza che entrano in gioco durante la preparazione degli atti
legislativi e la loro adozione da parte delle istituzioni UE. La Commissione propone un
registro su base volontaria e un codice di condotta per i lobbisti. Il Parlamento dispone già di
un registro e di un codice di condotta, definiti all'articolo 4 del suo regolamento.
La presente relazione è la risposta all'IET della Commissione. Il Parlamento europeo, nella
sua veste di colegislatore, dovrebbe assumere un atteggiamento fermo in merito alla
rappresentanza degli interessi nell'UE.
Storia delle regole in materia di lobbismo al Parlamento europeo
Il lobbismo è da tempo un argomento controverso nei dibattiti al Parlamento. Le posizioni
sono molto diverse e le tradizioni dei 27 Stati membri sono eterogenee. Nella maggioranza
degli Stati membri, non esistono disposizioni che affrontano la questione di questi gruppi a
livello parlamentare o di governo. D'altro canto, negli Stati Uniti i lobbisti devono leggere
quasi 600 pagine di spiegazioni per comportarsi nel modo corretto. In ogni caso, oggi esiste
un vasto consenso sul fatto che i gruppi d'interesse apportino competenze preziose alle
autorità legislative dell'UE.
Il Parlamento è la stata prima istituzione europea ad affrontare il fenomeno di un numero
crescente di gruppi d'interesse a livello europeo e, soprattutto, le conseguenze di tale
evoluzione per il processo legislativo. La prima interrogazione scritta sulla definizione di un
possibile regolamento per le attività di lobbismo è stata presentata nel 1989. Nel 1991, la
commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità ha elaborato una
relazione con proposte che riguardavano un codice di condotta e un registro per i lobbisti.
Tuttavia, dopo dibattiti molto ardui in commissione, le proposte non sono state presentate in
Aula.
Dopo le elezioni del 1994, il dibattito sulla regolamentazione delle lobby è ripreso. Un'altra
relazione della stessa commissione ha evitato conflitti terminologici e si è basata su
un'autodefinizione volontaria dei gruppi d'interesse. Le proposte normative sono state meno
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restrittive e sono state considerate maggiormente aperte nei confronti del lobbismo rispetto a
quelle contenute nella relazione del 1993. È nata l'idea di un registro in cui i rappresentanti
dei gruppi d'interesse dovessero rendere pubbliche le loro attività e i loro interessi. I
rappresentanti di interessi avrebbero dovuto versare una tassa di registrazione, rispettare un
codice di condotta e firmare il registro. In cambio, avrebbero ottenuto un lasciapassare e
l'accesso a zone del Parlamento europeo e ai suoi documenti. Nel gennaio 1996, la relazione è
stata ampiamente modificata durante la sessione plenaria e quindi è tornata in commissione.
Nel luglio 1996 è stato raggiunto un compromesso. Per quanto attiene agli interessi finanziari,
adesso ogni deputato europeo deve presentare una dichiarazione dettagliata sulle sue attività
professionali. I deputati europei devono astenersi dall'accettare doni o benefici nello
svolgimento dei loro doveri. Gli assistenti registrati devono inoltre dichiarare tutte le altre
attività retribuite. Queste regole sono state aggiunte al regolamento del Parlamento (articolo 9
e allegati I e IX). In seguito sono stati adottati altri provvedimenti pratici in merito alla
pubblicazione di alcune di queste informazioni sul sito Web del Parlamento. Oggi sono
disponibili gli elenchi dei lobbisti registrati, delle dichiarazioni degli interessi finanziari dei
deputati europei e degli assistenti registrati.
Proposte del relatore
In preparazione alla presente relazione, la commissione per gli affari costituzionali ha
organizzato un seminario sul lobbismo nell'Unione europea l'8 ottobre 2007, al fine di
analizzare la situazione attuale della rappresentanza degli interessi e di ottenere risposte dai
soggetti interessati all'IET della Commissione. Durante il processo, il relatore ha identificato
le seguenti domande essenziali da affrontare nella relazione:
1. Come dovrebbe essere definito un lobbista?
La Commissione definisce il lobbismo come "attività svolte al fine di influenzare
l'elaborazione delle politiche e il processo decisionale delle istituzioni europee". Tale
definizione è in linea con l'articolo 4 del regolamento del Parlamento europeo, che definisce i
lobbisti "persone che desiderano avere frequentemente accesso ai locali del Parlamento allo
scopo di fornire informazioni ai deputati nel quadro del loro mandato parlamentare
nell'interesse proprio o di terzi".
Il relatore ritiene che non debbano essere fatte distinzioni sostanziali tra industriali o
ambientalisti che avvicinano il Parlamento, se siano gli interessi dei produttori a essere
rappresentati oppure se siano soggetti privati o pubblici a essere impegnati in un dialogo con i
deputati europei. Inoltre, quando gli studi legati sono impegnati in attività volte a influenzare
una futura legge e non agiscono in qualità di rappresentanti in tribunale, devono essere
considerati lobbisti.
2. In che misura dovrebbero essere divulgate le informazioni finanziarie?
Secondo la Commissione, le informazioni finanziarie sono indicative dell'influenza dei gruppi
d'interesse. La Commissione ha concluso che è necessario e proporzionato chiedere ai
soggetti registrati di dichiarare le cifre pertinenti del bilancio e una ripartizione aggregata
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relativa ai maggiori clienti e/o alle fonti di finanziamento. L'obiettivo principale di tali
informazioni è assicurare che i decisori e il pubblico in generale possano identificare e
valutare la forza delle più importanti forze motrici dietro una determinata attività di lobbismo.
La Commissione prescrive quanto segue:
– per le società di consulenza specializzate e gli studi legali il fatturato generato dalle
attività di lobbismo presso le istituzioni UE, nonché il peso relativo dei clienti più
importanti;
– per i rappresentanti interni e le associazioni di categoria una stima dei costi associati
all'attività diretta di lobbismo presso le istituzioni dell'UE;
– per le ONG e i centri di studi il bilancio complessivo e la ripartizione delle principali
fonti di finanziamento.
I dettagli dovranno essere chiariti quando la Commissione presenterà una versione beta
dell'interfaccia del suo database e informazioni più esplicite sui dati richiesti. I dati finanziari
non sempre sono il modo migliore per avere informazioni sull'ampiezza dell'attività di
lobbismo quando, per esempio, le ONG in particolare si avvalgono di molto lavoro
volontario.
Le domande a cui occorre ancora dare risposta chiara sono: quali informazioni sono utili per
valutare le influenze esterne sul processo legislativo e in che modo è possibile acquisirle
senza violare norme legittime di riservatezza o senza procedure amministrative
eccessivamente gravose.
3. Il Parlamento europeo dovrebbe avere un registro in comune con la Commissione?
La Commissione chiede un registro comune tra la Commissione e il Parlamento. Il relatore
ritiene che dal punto di vista dell'opinione pubblica le istituzioni siano considerate come un
insieme unico. Inoltre tutti i soggetti interessati vorrebbero disporre di uno "sportello unico".
Benché le istituzioni abbiano differenze sostanziali e potrebbero decidere di adottare requisiti
diversi per i lobbisti, per esempio in merito alla divulgazione delle informazioni finanziarie, la
domanda dovrebbe essere considerata amministrativa. Pertanto il relatore propone un gruppo
di lavoro congiunto per valutare le implicazioni di un registro comune.
4. Il registro dei gruppi d'interesse deve essere volontario o obbligatorio?
La Commissione propone un sistema incentrato sulla registrazione volontaria. Gli incentivi
comprenderebbero la segnalazione automatica delle consultazioni su temi di noto interesse per
i lobbisti. La Commissione ha avviato un'ampia consultazione pubblica a cui hanno
partecipato quasi 200 organizzazioni. Molte risposte sono state a favore della creazione di un
registro volontario, ma alcuni, in particolare le ONG, sono favorevoli a un registro
obbligatorio.
Per avere un nuovo registro a tempo debito, come proposto nell'IET della Commissione, si
dovrebbe trattare di un registro volontario. Un registro obbligatorio richiederebbe una base
giuridica. Pertanto il relatore concorda con l'approccio della Commissione di adottare un
registro volontario.
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Comunque l'intera questione può essere considerata alquanto accademica. Per esempio, il
registro del Parlamento è volontario per legge, ossia lo status di lobbista non richiede la
registrazione. Tuttavia, i lobbisti credibili si registrano. Il registro del Parlamento è di fatto
obbligatorio. In ogni caso, il registro della Commissione viene valutato dopo un anno e,
naturalmente, anche il modello volontario può essere riesaminato.
5. Dovrebbero essere adottate sanzioni in caso di violazioni del codice di condotta?
In un regime volontario, la massima sanzione possibile è l'espulsione dal registro. In assenza
di una base giuridica, multe e altre sanzioni analoghe sono fuori questione. Dal punto di vista
della credibilità dei lobbisti, non si tratta affatto di una sanzione senza senso. Tuttavia, si
potrebbe rafforzare la supervisione sul rispetto delle regole.
6. Miglioramento della trasparenza del Parlamento
Il relatore considera la trasparenza una strada a doppio senso. Ciò significa che quando si
chiede ai lobbisti di essere più trasparenti, il Parlamento stesso può impegnarsi nella direzione
di una maggiore trasparenza. Il relatore chiede quindi chiarezza sugli intergruppi registrati e
non registrati, che spesso sono finanziati da gruppi d'interesse.
Inoltre il relatore propone di valutare l'idea di una "impronta legislativa" quale prassi
migliore, ossia un elenco indicativo, allegato alle relazioni parlamentari, dei rappresentanti di
interessi consultati durante la preparazione della relazione. L'idea è quella di fornire un
quadro dei vari interessi mobilitati da un determinato processo legislativo e quindi di aiutare il
pubblico, i media, gli altri deputati e chiunque sia interessato a vagliare il lavoro
parlamentare. D'altro canto, accade spesso che informazioni importanti siano ottenute in
maniera confidenziale e occorre difendere l'indipendenza dei deputati europei. Pertanto
sarebbe opportuno valutare innanzi tutto la fattibilità di tale idea.
Per esempio, nella fase di elaborazione della presente relazione, alla data del 6 febbraio 2008
erano state consultate, tra l'altro, le organizzazioni elencate in appresso. Altri soggetti hanno
spedito e-mail e fornito informazioni rapide in maniera informale.
1) Business Europe,
2) European Public Affairs Consultancies’
Association (EPACA),
3) The Alliance for Lobbying Transparency
and Ethics Regulation (ALTER-EU) (Friends
of the Earth Europe, European Federation of
Journalists),
4) European Chemical Industry Council
(Cefic),
5) Society of European Affairs Professionals
(SEAP),
6) La Camera di commercio francese,
7) Council of Bars and Law Societies of
Europe (CCEB)
8) International Public Relations Association
(IPRA)
9) UKLawSociety
10) White&Case
11) La Camera di commercio americana
12) La Commissione
Inoltre, i seguenti soggetti sono stati rappresentati nel seminario sul lobbismo nell'UE,
organizzato l'8 ottobre dalla commissione per gli affari costituzionali. Altri hanno comunicato
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le loro opinioni nel corso della tavola rotonda.
1) Business Europe,
2) The European Consumers' Organisation
(BEUC)
3) SEAP
4) EPACA
5) Corporate Europe Observatory (CEO)
6) ALTER-EU
7) Daimler (lobbista interno)
8) CCBE
Conclusioni
In conclusione, il relatore sottolinea l'importanza della trasparenza, chiede un trattamento
paritario tra i rappresentanti di interessi, propone un approccio di attesa nei confronti delle
proposte concrete (ossia il registro e i relativi dettagli) da parte della Commissione e fornisce
esempi su come lo stesso Parlamento possa migliorare la sua trasparenza.
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PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI
destinato alla commissione per gli affari costituzionali
sull'elaborazione di un quadro per le attività dei rappresentanti di interessi (lobbisti) nelle
istituzioni europee
(2007/2115(INI))
Relatore per parere: José Javier Pomés Ruiz
SUGGERIMENTI
La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per gli affari costituzionali,
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti
suggerimenti:
Approccio globale della Commissione
1. constata che la Commissione definisce il lobbismo come il "complesso delle attività svolte
al fine di influenzare l'elaborazione delle politiche e il processo decisionale delle
istituzioni europee";
2. ricorda che le istituzioni dell'Unione europea prendono decisioni non solo di natura
legislativa ma anche per quanto concerne:
-
contratti,
sovvenzioni,
infrazioni,
ammende,
riscossioni e esenzioni,
al cui riguardo le parti interessate possono voler esprimere la loro posizione o esercitare
un'influenza; ritiene che qualsiasi futura regolamentazione o codice di condotta
dovrebbero essere elaborati in maniera da coprire tutti i settori d'attività delle istituzioni
europee sui quali organismi o persone esterni possano cercare di esercitare un'influenza;
3. constata che in base alla proposta della Commissione, le società di consulenza in materia
di affari pubblici, le lobby aziendali (rappresentanti "interni"), le organizzazioni non
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governative (ONG), i gruppi di riflessione, le associazioni di categoria e gli studi legali
saranno invitati a registrarsi e potranno indicare la loro categoria di appartenenza;
4. rileva che l'elenco di cui al paragrafo 3 non riprende altre categorie di gruppi d'interesse
ampiamente presenti a Bruxelles quali a) le autorità regionali, provinciali e locali che
agiscono per conto proprio o per quello di imprese o altre entità situate sul loro territorio,
b) le società di esperti contabili che offrono una gamma completa di servizi alle imprese,
incluse le attività di lobbismo e c) i sindacati;
5. desume dall'elenco delle categorie indicate dalla Commissione che il suo approccio tende
essenzialmente a regolamentare il lobbismo del settore privato senza alcun apparente
tentativo di applicare la medesima trasparenza al lobbismo dei rappresentanti del settore
pubblico, ovvero autorità regionali, diplomatici, ministri, parlamentari nazionali;
6. rileva che in base alla proposta della Commissione, i lobbisti che registrano
volontariamente talune informazioni che li riguardano avrebbero l'opportunità di indicare i
loro interessi specifici e, in cambio, verrebbero loro segnalate le consultazioni nei settori
corrispondenti;
7. ricorda che molti dei contributi ricevuti dalla Commissione in risposta al Libro verde sulla
trasparenza, in particolare le ONG, chiedono un approccio obbligatorio (piuttosto che
volontario) essendo questa l'unica maniera per assicurare la piena trasparenza;
Trasparenza finanziaria
8. appoggia la proposta della Commissione che richiederebbe ai lobbisti registrati di fornire
le seguenti informazioni:
–
le società di consulenza specializzate e gli studi legali che svolgono attività d lobbismo
presso le istituzioni dell'UE devono dichiarare il fatturato generato da tale attività e
indicare il peso relativo dei singoli clienti;
–
i lobbisti "interni" e le associazioni di categoria che si occupano di lobbismo devono
formulare una stima dei costi associati all'attività diretta di lobbismo presso le
istituzioni dell'UE;
–
le ONG e i centri di riflessione devono fornire il bilancio complessivo e indicare la
ripartizione delle principali fonti di finanziamento (importo e provenienza dei
finanziamenti pubblici, donazioni, quote associative, ecc.);
9. reputa indispensabile che i deputati al Parlamento europeo, nonché altre persone, sappiano
per chi i lobbisti esercitano la loro attività, la fonte di qualsiasi informazione fornita o
promossa dai lobbisti nonché l'identità degli interessi che essi rappresentano;
10. suggerisce che qualsiasi futuro codice di condotta imponga ai lobbisti, agli inizi di
qualsiasi incontro o colloquio organizzato a fini di lobbismo, di indicare chiaramente il
cliente, l'organizzazione, il movimento o la campagna per conto dei quali esercitano la
loro attività, precisando se sono o meno registrati;
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11. chiede alla Commissione di precisare quali conseguenze comporterebbe il rifiuto o
l'omissione della registrazione volontaria, precisando in particolare:
–
se tale omissione o rifiuto figuri e sia chiaramente visibile in una sezione del registro;
–
se l'organizzazione in questione si veda quindi rifiutata la possibilità di esercitare
attività di lobbismo alla Commissione;
12. ritiene che il registro dovrebbe comportare un sistema semplice per togliere dal registro i
dati inseriti e per notificarne le ragioni alla persona o all'organismo interessati;
Codice di condotta
13. condivide il parere della Commissione in base al quale l'autoregolamentazione dei lobbisti
non è sufficiente; prende atto della sua intenzione di rivedere e aggiornare i requisiti in
vigore adottati nel 1992; concorda che l'adesione al codice dovrebbe essere obbligatoria
per i lobbisti che desiderino essere iscritti nel nuovo registro, conformemente all'esempio
dato dal Parlamento;
14. considera necessario, perché un codice di condotta sia efficace e i cittadini europei
abbiano fiducia nel sistema, che le violazioni del codice siano individuate e sanzionate in
modo credibile; fa notare l'importanza che i controlli siano espletati da persone
completamente indipendenti;
Regolamentazione attuale del Parlamento sui gruppi d'interesse
15. fa presente che il Parlamento dispone già di un codice di condotta (articolo 3 dell'allegato
IX del regolamento) sui gruppi d'interesse;
16. fa presente che, per quanto concerne la definizione di lobbisti, l'articolo 9, paragrafo 4 del
regolamento, autorizza il Collegio dei Questori a rilasciare lasciapassare nominativi alle
persone che desiderano avere frequentemente accesso ai locali del Parlamento allo scopo
di fornire informazioni ai deputati nel quadro del loro mandato parlamentare nell'interesse
proprio o di terzi;
17. ricorda che secondo il sito web del Parlamento i lobbisti possono appartenere a organismi
privati, pubblici o non governativi e possono fornire al Parlamento informazioni e
conoscenze specifiche in numerosi settori economici, sociali, ambientali e scientifici;
18. chiede al Segretario generale di spostare l'elenco dei rappresentanti di gruppi d'interesse
accreditati al Parlamento dall'indirizzo
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=65&language
a un indirizzo più facilmente accessibile sul sito del Parlamento;
Cooperazione interistituzionale
19. prende atto dell'auspicio della Commissione di un futuro registro e codice di condotta
comuni alla Commissione e almeno al Parlamento, nonché della sua convinzione che un
registro unico inciterebbe maggiormente le parti interessate a registrarsi;
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20. riconosce che se ciascuna istituzione è dotata di disposizioni distinte per la registrazione
dei gruppi d'interesse, vi è un rischio di incoerenza nelle informazioni fornite dai lobbisti
in merito alle loro organizzazioni, ai clienti per i quali lavorano e al livello di
finanziamento di cui dispongono per determinate azioni; riconosce pertanto la validità dei
motivi che militano a favore di introdurre a tempo debito un sistema di registrazione
unico;
21. sottolinea che il Parlamento deve conservare l'autonomia di decisione sull'accreditamento
o meno di tali gruppi d'interesse o lobbisti a seconda che lo ritenga opportuno per l suo
ruolo politico di rappresentante dei cittadini dell'UE;
22. suggerisce che in assenza di accordo tra le istituzioni in merito a un registro comune, i vari
registri informatizzati dovrebbero essere collegati ai registri delle altre istituzioni così da
consentire un confronto dei dati forniti dai membri dei gruppi d'interesse;
23. ricorda l'obiettivo di incrementare la trasparenza nei confronti dei cittadini europei e
insiste pertanto affinchéi registri dei lobbisti – siano essi comuni o specifici alle singole
istituzioni – siano facilmente accessibili su internet, normalizzati e facilmente
comprensibili e comparabili.
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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione
22.1.2008
Esito della votazione finale
Membri titolari presenti al momento
della votazione finale
+:
23
–:
0
0:
0
Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Paul van Buitenen, Paulo Casaca,
Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner,
Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Carl Lang, Marusya Ivanova
Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Jan Mulder, Francesco Musotto, Bill
Newton Dunn, Borut Pahor, Bart Staes, Alexander Stubb, Kyösti
Virrankoski
Supplenti presenti al momento della
votazione finale
Carlo Casini, Valdis Dombrovskis, Edit Herczog, Cătălin-Ioan
Nechifor, Pierre Pribetich, Petya Stavreva
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al
momento della votazione finale
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28.2.2008
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI
destinato alla commissione per gli affari costituzionali
sullo sviluppo del quadro per le attività dei rappresentanti dei gruppi d'interesse (lobbisti)
nelle istituzioni europee
(2007/2115(INI))
Relatrice per parere: Pervenche Berès
SUGGERIMENTI
La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per gli affari
costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che
approverà i seguenti suggerimenti:
A. considerando che il 75% delle misure di politica economica e sociale che riguardano i
cittadini europei sono predisposte a Bruxelles,
B. considerando che la consultazione, la partecipazione e la trasparenza svolgono un ruolo
centrale nel quadro di una maggiore partecipazione del pubblico all'elaborazione delle
politiche dell'UE,
C. considerando che le attività dei gruppi d'interesse sono in rapida espansione per quanto
riguarda sia il numero dei soggetti coinvolti sia le tecniche utilizzate, e che tali attività
riguardano diversi tipi di strutture nonché di soggetti con interessi estremamente
diversificati,
D. considerando i commi dal primo al terzo dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento del
Parlamento europeo che recitano:
"I Questori sono competenti per il rilascio di lasciapassare nominativi con validità
massima di un anno alle persone che desiderano avere frequentemente accesso ai locali
del Parlamento allo scopo di fornire informazioni ai deputati nel quadro del loro mandato
parlamentare nell'interesse proprio o di terzi.
In compenso, tali persone sono tenute a
–
rispettare il codice di condotta pubblicato sotto forma di allegato al regolamento;
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–
iscriversi in un registro tenuto dai Questori.
Tale registro è messo a disposizione del pubblico, su richiesta, in tutti i luoghi di lavoro
del Parlamento nonché, secondo le modalità fissate dai Questori, presso i suoi uffici
d'informazione negli Stati membri",
E. considerando la comunicazione dei Questori n. 53/05 che disciplina i titoli di accesso
all’entourage dei deputati,
1. ritiene che le disposizioni attuali riguardanti le condizioni per ottenere un accreditamento
in quanto rappresentante di un gruppo d'interesse come quelle figuranti all'articolo 9,
paragrafo 4, del regolamento del Parlamento europeo siano sufficienti e adeguate;
considera necessario adottare misure supplementari concernenti la trasparenza delle
attività dei rappresentanti dei gruppi d'interesse in aggiunta a quanto previsto nel suddetto
articolo del regolamento; prende atto in particolare delle proposte avanzate nel progetto di
relazione dalla commissione per gli affari costituzionali.
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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione
26.2.2008
Esito della votazione finale
+:
–:
0:
Membri titolari presenti al momento
della votazione finale
Gabriele Albertini, Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Slavi
Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann,
Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, Jean-Paul
Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski,
Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld,
Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts,
Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro
Romero, Lapo Pistelli, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard
Rapkay, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez
Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūt÷, Ieke
van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht
Supplenti presenti al momento della
votazione finale
Thomas Mann, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva
39
1
1
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al
momento della votazione finale
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29.11.2007
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E
LA SICUREZZA ALIMENTARE
destinato alla commissione per gli affari costituzionali
sull'elaborazione di un quadro per le attività dei rappresentanti di interessi (lobbisti) nelle
istituzioni europee
(2007/2115(INI))
Relatore per parere: Claude Turmes
MOTIVAZIONE
Garantire la trasparenza delle attività dei lobbisti nelle Istituzioni europee e far sì che la
Commissione europea serva veramente solo l'interesse generale della Comunità sono
condizioni essenziali per riconquistare la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni.
Lobbismo e trasparenza
A Bruxelles si registra una rapida e costante crescita del settore del lobbismo professionale,
che ha l'obiettivo di influenzare il processo di definizione delle politiche dell'UE. È pertanto
necessario stabilire norme chiare in tale settore, onde garantire la trasparenza degli interessi
rappresentati dai lobbisti e prevenire, per quanto possibile, pratiche non etiche.
L'elemento fondamentale dell'Iniziativa europea per la trasparenza è la creazione di un
registro dei lobbisti, che include le informazioni di natura finanziaria. Tuttavia, la
Commissione a tale riguardo propone un approccio volontario.
La commissione per l'ambiente, che è una delle più sottoposte all'attività dei rappresentanti di
interessi in seno al Parlamento, ritiene che tale approccio sia destinato a fallire e propone
invece un sistema obbligatorio di registrazione e informazione. Tale approccio non consentirà
a nessuno di tenersi fuori dal sistema e di non rispettare le norme; inoltre, metterà tutti i
lobbisti sullo stesso piano di partenza. La trasparenza finanziaria consentirà ai decisori e al
pubblico di disporre di informazioni comparabili e facilmente accessibili riguardo all'entità
delle somme spese e alla provenienza delle stesse, nonché riguardo alle persone e alle
questioni oggetto di lobbismo.
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La Commissione europea
In considerazione del suo monopolio d'iniziativa legislativa e del suo obbligo di servire in
assoluta indipendenza l'interesse generale della Comunità, la Commissione è tenuta ad
accrescere la sua propria trasparenza. In un primo tempo, essa dovrebbe potenziare gli sforzi
per prevenire in modo efficace i conflitti di interesse del suo personale e dei suoi organismi
consultivi e di esecuzione, garantendo nel contempo una rappresentanza equilibrata dei
diversi settori della società.
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SUGGERIMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la
commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. riconosce la grande influenza del lobbismo sul processo decisionale dell'UE e la
conseguente necessità di norme chiare in materia; ritiene che, in tutte le istituzioni
dell'UE, un sistema di registrazione e informazione credibile ed efficace, che comprenda
le informazioni di natura finanziaria e le informazioni su tutti i documenti inviati ai
membri delle istituzioni, debba essere obbligatorio per tutti i lobbisti e collegato a un
codice comune di comportamento etico; ritiene che questo sistema dovrebbe includere
anche un meccanismo indipendente di attuazione e di sanzione; chiede che i documenti
relativi al lobbismo, in particolare il codice comune di comportamento etico, le
dichiarazioni di interessi e tutti i documenti distribuiti dai lobbisti, siano pubblicati in un
registro elettronico;
2. ritiene che il sistema di registrazione e informazione obbligatorio debba includere come
minimo le seguenti informazioni1:
– nome dei lobbisti,
- informazioni di contatto,
- interessi e/o organi rappresentati;
3. chiede un codice di condotta comune per tutti i lobbisti, concordato dalla Commissione,
dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
4. reputa che sia responsabilità dei membri del Parlamento europeo assicurarsi di essere
informati in modo equilibrato; sottolinea che i membri del Parlamento europeo devono
essere ritenuti in grado di operare scelte politiche indipendentemente dai lobbisti;
5. invita la Commissione a chiarire il ruolo e la preparazione dei suoi consiglieri speciali e a
rendere pubblico il loro curriculum vitae, nonché a definire con precisione i concetti di
legame finanziario e di conflitto di interessi; ritiene che nessun consigliere speciale che
abbia un conflitto di interessi possa lavorare presso le istituzioni europee; invita la
Commissione a fissare con chiarezza gli obiettivi dei suoi gruppi ad alto livello e di esperti
e a stabilire orientamenti che garantiscano una rappresentanza equilibrata dei diversi
settori della società e delle diverse nazionalità; sottolinea che nessun esperto che abbia un
conflitto di interessi può essere membro di un comitato di esperti; invita la Commissione a
pubblicare sui suoi siti web un registro consultabile dei membri di tutti i gruppi, inclusi i
comitati previsti dalla comitatologia, gli ordini del giorno delle riunioni e i documenti, e a
garantire la trasparenza nell'istituzione di nuovi gruppi di questo genere;
6. invita la Commissione a mettere a punto una banca dati consultabile e centralizzata,
contenente tutte le informazioni pertinenti sui fondi in gestione condivisa e i loro
beneficiari;
1
Le informazioni vanno aggiornate annualmente.
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7. invita la Commissione a riferire in merito a tutti i funzionari che abbiano lasciato il
servizio, definitivamente o per un congedo sabbatico limitato, per una nuova attività
collegata al precedente settore lavorativo entro due anni dall'abbandono del servizio, con
particolare riferimento all'assunzione presso gruppi di pressione in qualità di consiglieri,
consulenti o assistenti, nonché a fornire informazioni sulle condizioni o sui divieti da essa
adottati a norma dell'articolo 16 dello Statuto dei funzionari;
8. esorta la Commissione a fornire un elenco dettagliato di tutti i dipendenti o esperti che
lavorano alla Commissione e nei gabinetti dei Commissari e sono remunerati dal settore
privato, dal governo nazionale o dal settore non governativo, indicando da chi sono
remunerati, da quanto tempo sono in servizio e con che tipo di contratto, per quale
servizio lavorano e a quali dossier si dedicano e si sono dedicati dalla loro entrata in
servizio presso la Commissione, al fine di disporre di informazioni sulle attività a livello
europeo del personale distaccato da parte dei governi nazionali e di altri esperti;
9. invita il Parlamento a pubblicare sul suo sito web un elenco dettagliato e completo degli
intergruppi esistenti, dei loro membri, degli ordini del giorno delle riunioni e dei relativi
documenti;
10. ritiene che il Parlamento europeo debba dare l'esempio adottando un politica delle migliori
prassi per quanto attiene ai requisiti per la registrazione degli interessi dei deputati; invita
l'Ufficio di presidenza del Parlamento a commissionare uno studio sulle politiche in
vigore presso i parlamenti di ciascuno Stato membro e a raccomandare in seguito le
eventuali modifiche necessarie per migliorare le proprie procedure;
11. invita il Parlamento a stabilire un questionario per la dichiarazione degli interessi dei
deputati, adottando criteri chiari per la sua compilazione, in modo da garantire
un'attuazione coerente e comparabile delle norme sui conflitti di interessi.
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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione
Esito della votazione finale
Membri titolari presenti al momento della
votazione finale
Supplenti presenti al momento della
votazione finale
22.11.2007
+:
–:
0:
41
0
0
Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, Frieda Brepoels,
Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko,
Edite Estrela, Jill Evans, Matthias Groote, Françoise Grossetête,
Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Marie Anne Isler Béguin,
Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, MarieNoëlle Lienemann, Alexandru-Ioan MorŃun, Roberto Musacchio,
Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi,
Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik,
Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis
Willmott
Alfonso Andria, Kathalijne Maria Buitenweg, Bairbre de Brún,
Duarte Freitas, Milan Gaľa, Alojz Peterle, Andres Tarand, Claude
Turmes
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al
momento della votazione finale
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PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA
destinato alla commissione per gli affari costituzionali
sull'elaborazione di un quadro per le attività dei rappresentanti di interessi (lobbisti) nelle
istituzioni europee
(2007/2115(INI))
Relatrice per parere: Diana Wallis
SUGGERIMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. ritiene che al lobbismo spetti un ruolo importante e legittimo nel processo politico;
2. ritiene fondamentale che i rappresentanti della società civile abbiano accesso alle
istituzioni europee e soprattutto al Parlamento europeo;
3. ricorda che il Parlamento europeo ha regolamentato fin dal 1996 l'accesso dei lobbisti e la
loro iscrizione in un registro pubblico; ritiene tuttavia che la necessità di un quadro più
strutturato e rigoroso per le attività dei rappresentanti di interessi sia fondamentale non
solo per il funzionamento di un'Unione aperta e democratica, ma anche per la percezione
che i cittadini e altre parti hanno dei lavori dell'Unione stessa; ritiene che, vista la continua
evoluzione delle pratiche di lobbismo, le regole che disciplinano queste ultime debbano
essere sufficientemente flessibili per adattarsi rapidamente ai cambiamenti;
4. ritiene che le regole sul lobbismo al Parlamento europeo dovrebbero riguardare anche
l'attività di lobbismo che si rivolge alle segreterie delle commissioni, al personale dei
gruppi politici e ai consulenti e agli assistenti dei deputati;
5. esprime alcuni dubbi quanto al carattere equo ed efficace del sistema di registrazione su
base volontaria proposto dalla Commissione e osserva che esaminerà il funzionamento del
registro un anno dopo la sua entrata in vigore;
6. ritiene che, se il sistema di registrazione è reso obbligatorio, a tutti i lobbisti debba essere
riservato un uguale trattamento e la definizione di lobbista debba comprendere non solo le
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società che svolgono attività professionale di lobbismo e i loro consulenti di pubbliche
relazioni, ma anche i dipendenti delle aziende di settori interessati, le organizzazioni
settoriali, i centri di studi, i rappresentanti delle ONG, le autorità governative/regionali e gli
avvocati che agiscono in qualità di lobbisti; ritiene che il lobbismo vada inteso nel senso più
ampio del termine, includendovi fra le altre cose l'attività volta ad influenzare il processo
decisionale politico senza intenzione di essere eletti e con o senza un vantaggio economico
diretto, in modo che anche i lobbisti volontari debbano registrarsi nell'ambito del sistema
obbligatorio;
7. ritiene che sia nell'interesse istituzionale comune chiarire le attività di lobbismo e reputa
quindi che le attività delle due istituzioni in questo settore debbano essere collegate in
modo efficace;
8. ritiene che si debbano considerare con attenzione le attività dei rappresentanti di interessi
e dei gruppi d'interesse nei confronti dei membri del Consiglio nel contesto della
codecisione;
9. ritiene comunque che il Parlamento debba mantenere la propria autonomia rispetto ad
altre istituzioni per quanto riguarda le relazioni con i rappresentanti dei gruppi d'interesse,
comprese le norme che si riferiscono alla trasparenza della loro attività;
10. reputa essenziale che gli avvocati che agiscono in veste di lobbisti non sfuggano a tale
iniziativa e alle regole in materia di registrazione; incoraggia la Commissione a prevedere
una formula che consenta agli avvocati e ai loro clienti di beneficiare della protezione
giustificata che viene garantita dalle loro regole di condotta professionale quando
agiscono realmente in qualità di consiglieri giuridici – ivi incluse, in particolare, tutte le
attività svolte da un avvocato in relazione alla rappresentanza di un cliente in
procedimenti giudiziari, quasi giudiziari, amministrativi, disciplinari e di altro tipo – ad
esempio quando forniscono consulenza legale su contenziosi riguardanti il personale,
procedimenti antidumping o procedimenti relativi al diritto della concorrenza, compresi le
fusioni e gli aiuti di Stato, nonché consulenza giuridica sulle modalità di funzionamento
dei processi politico e decisionale delle istituzioni europee;
11. ritiene che, se da un lato un'informazione finanziaria di qualche tipo è necessaria e
dovrebbe essere chiara e non discriminatoria, dall'altro ciò dovrebbe essere solo un aspetto
di un quadro globale; è del parere che, a parte l'informazione finanziaria, altre questioni
possano essere altrettanto rilevanti ed è pertanto convinto che la trasparenza per quanto
concerne l'identità dei lobbisti e dei loro clienti sia il fattore più importante; chiede
tuttavia che in tale contesto vengano incondizionatamente rispettate le disposizioni degli
Stati membri in materia di ordinamenti giuridici professionali, che impongono a certe
categorie di lobbisti determinati obblighi di segreto professionale nei confronti dei loro
clienti o assistiti;
12. ritiene che la pubblicazione dei dati finanziari dovrebbe tenere conto delle pertinenti
questioni commerciali e di concorrenza, e non dovrebbe essere troppo prescrittiva; è
dell'opinione che dovrebbe essere sufficiente pubblicare i volumi complessivi dell'attività
di lobbismo e l'elenco dei clienti, senza indicare i singoli compensi o gli importi
proporzionati cliente per cliente;
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13. considera necessario che vi sia un certo livello di informazione finanziaria anche per il
lobbismo su base volontaria spesso svolto dalle ONG, e chiede che vengano pubblicate
maggiori informazioni sui mezzi finanziari delle organizzazioni no profit e sul
finanziamento delle loro campagne lobbistiche e del relativo materiale;
14. appoggia l'idea in base alla quale i relatori del Parlamento dovrebbero fornire una "traccia
legislativa" della loro attività, che rifletta in modo trasparente la portata dell'attività di
lobbismo, dei consigli e degli input che essi hanno ricevuto nel periodo in cui sono stati
relatori;
15. sostiene che il Parlamento deve decidere con assoluta indipendenza in merito
all'opportunità di prendere in considerazione opinioni provenienti dalla società civile;
16. ritiene che le raccomandazioni contenute nel presente parere e nella relazione elaborata
dalla commissione competente per il merito rendano necessari un riesame e un'azione da
parte del Parlamento per quanto concerne il suo stesso regolamento e codice di condotta
nonché la sua collaborazione con la Commissione e il Consiglio; raccomanda di
conseguenza la creazione in seno al Parlamento, al più tardi entro il primo trimestre del
2008, di un gruppo di lavoro di deputati incaricato di lavorare con la Commissione e con il
Consiglio in tale settore.
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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione
19.12.2007
Esito della votazione finale
+:
17
–:
0
0:
1
Carlo Casini, Titus CorlăŃean, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Lidia
Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai,
Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas,
Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka
Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Eva Lichtenberger,
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard
Membri titolari presenti al momento
della votazione finale
Supplenti presenti al momento della
votazione finale
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al
momento della votazione finale
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8.1.2008
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI
AFFARI INTERNI
destinato alla commissione per gli affari costituzionali
sull'elaborazione di un quadro per le attività dei rappresentanti di interessi (lobbisti) nelle
istituzioni europee
(2007/2115(INI))
Relatore per parere: Søren Bo Søndergaard
PA_NonLeg
SUGGERIMENTI
La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per
gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che
approverà i seguenti suggerimenti:
1. riconosce l'importanza e l'influenza significativa del lobbismo e di perizie fornite da lobby
e da ONG sul processo decisionale dell'UE e la conseguente necessità di norme in
materia;
2. ritiene che soltanto un registro obbligatorio comune per tutte le istituzioni UE con forme
di divulgazione delle informazioni finanziarie per tutte le lobby e lobbisti, nel rispetto dei
principi di trasparenza e di privacy, costituisca uno strumento efficace per contribuire ad
identificare e valutare la solidità delle forze motrici che guidano una specifica attività di
lobbismo; ritiene che il registro debba essere sottoposto a un codice di comportamento
etico comune a tutte le istituzioni dell'UE;
3. ritiene che la prima tappa per giungere a un registro comune per tutte le istituzioni dell'UE
potrebbe consistere nell'istituzione da parte del Parlamento europeo dell'obbligatorietà per
i lobbisti di essere iscritti nel registro sia del Parlamento europeo che della Commissione
per poter accedere agli edifici del Parlamento europeo; allo stesso modo, invita la
Commissione ad esigere l'iscrizione nel registro delle due istituzioni per permettere
l'accesso ai suoi locali;
4. ritiene l'approccio in materia di reddito scelto dalla Commissione una regola minima e
obbligatoria; ritiene inoltre che i lobbisti debbano essere obbligati a dichiarare le spese di
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lobbismo divulgando tra l'altro le stesse informazioni sulle spese di lobbismo effettuate
per i deputati del Parlamento europeo così come i deputati del Parlamento sono tenuti a
farlo nella loro dichiarazione finanziaria;
5. chiede all'Ufficio di presidenza del Parlamento o ai Questori di considerare come limitare
l'accesso non autorizzato ai piani in cui sono siti gli uffici dei deputati negli edifici del
Parlamento, mentre l'accesso alle sale delle commissioni da parte del pubblico può essere
limitato soltanto in circostanze eccezionali;
6. invita a mettere a punto una banca dati in rete, pubblica, consultabile e scaricabile che
contenga tutte le informazioni pertinenti con rinvii ad altre eventuali banche dati delle
istituzioni dell'UE fino alla creazione di una banca dati comune;
7. chiede che si stabilisca un meccanismo di controllo (per esempio, una commissione
composta da deputati del PE che non abbia altre importanti mansioni nel Parlamento) per
esaminare e garantire l'accuratezza delle informazioni nel registro e ritiene importante che
siano stanziate a tal fine risorse umane e finanziarie sufficienti;
8. è convinto che si debbano imporre sanzioni ai lobbisti che hanno intenzionalmente fornito
informazioni insoddisfacenti o false; ritiene che, nell'ambito di un sistema di iscrizione
obbligatoria al registro, la sospensione dell'iscrizione e, nei casi più gravi, la radiazione
dal registro siano sanzioni adeguate e sufficientemente dissuasive;
9. invita la Conferenza dei presidenti a pubblicare un elenco di tutti gli intergruppi esistenti
(compresi i deputati, gli ordini del giorno delle riunioni e i documenti) sul suo sito web,
nonché delle lobby e delle ONG che li sostengono precisando il tipo di sostegno fornito
loro, soprattutto in termini di risorse umane, materiali o finanziarie;
10. invita il suo Ufficio di presidenza a riesaminare le norme applicabili alle attività dei
lobbisti al più tardi tre anni dopo la loro entrata in vigore per valutare se il sistema
modificato sta conseguendo la necessaria trasparenza nelle attività dei lobbisti; invita la
Commissione a basare qualsiasi futura iniziativa sulle attività di lobby nell'UE sul
fondamento giuridico contemplato dai Trattati in materia di trasparenza e apertura.
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IT
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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione
Esito della votazione finale
Membri titolari presenti al momento
della votazione finale
Supplenti presenti al momento della
votazione finale
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al
momento della votazione finale
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18.12.2008
+:
52
–:
1
0:
0
Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Mihael
Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe
Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou,
Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara
Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek,
Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine
Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis,
Esther De Lange, Henrik Lax, Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier
Moreno Sánchez, Rares-Lucian Niculescu, Bogusław Rogalski,
Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor,
Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis,
Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka
Edit Bauer, Simon Busuttil, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans
Cambó, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert,
Jörg Leichtfried, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer
Wieland
Manuel Medina Ortega
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IT
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione
1.4.2008
Esito della votazione finale
+:
–:
0:
Membri titolari presenti al momento
della votazione finale
Enrique Barón Crespo, Bastiaan Belder, Richard Corbett, Jean-Luc
Dehaene, Andrew Duff, Ingo Friedrich, Anneli Jäätteenmäki, Jo
Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Riccardo Ventre,
Johannes Voggenhuber, Dushana Zdravkova
Supplenti presenti al momento della
votazione finale
Graham Booth, Costas Botopoulos, Carlos Carnero González, Monica
Frassoni, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, Reinhard Rack,
Kathy Sinnott, Mauro Zani
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al
momento della votazione finale
Willi Piecyk, Søren Bo Søndergaard
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1
3
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