FONTE: CORRIERE DI NOVARA Chi affitta un
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FONTE: CORRIERE DI NOVARA Chi affitta un
FONTE: CORRIERE DI NOVARA Chi affitta un immobile sapendo che di si tiene della droga – Monica Bombelli e Matteo Iato Chi affitta un immobile sapendo che di si tiene della droga concorre nel reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. A dichiararlo è una recente sentenza della Corte di cassazione, Sezione penale, del 3 giugno – 5 ottobre 2010, n. 35744. A dar luogo alla pronuncia in oggetto, era stato un ricorso per Cassazione, proposto nei confronti di un provvedimento reso dal tribunale del riesame, provvedimento a sua volta emesso a seguito di ricorso contro un provvedimento del giudice per le indagini preliminari, il quale aveva applicato un misura cautelare in capo ad una persona, considerato indagato nel reato di cui all’art. 73 DRP 309/90 (quello sulla droga, appunto) in concorso con altro soggetto. La persona si era rivolta alla Suprema Corte, sostenendo che la conoscenza della attività illecita svolta nell’immobile di sua proprietà e dal medesimo dato in locazione ad altra persona, la quale appunto vi deteneva e confezionava droga, non facesse però di lui un concorrente nel reato stesso, che doveva invece ritenersi commesso esclusivamente dal suo conduttore. Ebbene, gli ermellini gli danno torto. Essi affermano infatti, nella parte motiva del provvedimento, che risultava ampiamente provata la detenzione di cocaina, ectasy e cannabinoidi in una pertinenza dell'abitazione dell'immobile, dove invero detta droga veniva custodita tagliata e confezionata, preparandola quindi per il successivo smercio. Dagli atti risultava anche, secondo i magistrati, che il proprietario aveva dichiarato, in sede di interrogatorio, che, trovandosi in difficoltà economica, egli avesse accettato l'offerta dell'altra persona di corrispondergli un canone mensile, quale locazione, in cambio della possibilità di custodire nel magazzino predetto le sostanze stupefacenti in questione. "Ora non vi è dubbio - scrivono i giudici - che la stipulazione del contratto di locazione di un magazzino con la consapevolezza che il conduttore lo utilizzerà per detenervi e confezionarvi sostanze stupefacenti destinate al mercato costituisce un contributo causale alla verificazione del reato di detenzione e cessione delle sostanze stesse, in quanto, a prescindere dalla natura sinallagmatica del contratto, condiziona, nella consapevolezza di entrambi i contraenti, lo schema concretamente adottato nell'esecuzione dell'illecito penale che non potrebbe altrimenti realizzarsi se non in forma organizzativa diversa, sicché la condotta del locatore a sicuro valore concorsuale (...), indipendentemente dal fatto che l'azione tipica sia commessa dal conduttore". In sostanza, il sapere e il conoscere, da parte del proprietario locatore di un immobile, che il conduttore lo utilizzerà per detenervi e confezionarvi di droga integra, secondo la Cassazione, concorso nel reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Ed allora attenzione, perché vi è il pericolo, del tutto fondato alla luce dell'interpretazione data dalla giurisprudenza alla normativa che disciplina il concorso di persone nel reato, che il proprietario di un immobile che lo concede in affitto possa venire chiamato a rispondere di reati commessi dell'inquilino. In altri casi, è invece stata la legge a stabilire la responsabilità penale del proprietario di un immobile. Ad esempio in materia di immigrazione, dove l'articolo 12 comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 N. 286 punisce la condotta di favoreggiamento della permanenza in Italia del soggetto straniero clandestino ivi irregolarmente presente, posta in essere da chi, al fine di trarne ingiusto profitto, dia al medesimo alloggio o gli conceda un immobile anche locazione. Oppure dall'articolo 3, n. 8 della legge 20 febbraio 1958 n. 75, il quale disciplina il favoreggiamento della prostituzione, reato che può essere realizzato anche mettendo a disposizione di una prostituta, anche a titolo di locazione, un locale, dacché tale condotta costituisce evidentemente attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l'esercizio della prostituzione. O pure il caso, analogo, della locazione d'immobile al fine di esercizio dell'attività di prostituzione come disciplinata dal n. 2 dello stesso articolo tre della legge n. 75 del 1958. Insomma, proprietari di immobili che li concede in affitto, attenti! A cura dell’avv. Monica Bombelli e dell’Avv. Matteo Iato