PROFILASSI E CURE VETERINARIE Il benessere
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PROFILASSI E CURE VETERINARIE Il benessere
PROFILASSI E CURE VETERINARIE Il benessere degli animali si basa sulla prevenzione. In ogni caso quando un animale è ferito o ammalato deve essere curato immediatamente e, se necessario, isolato in appositi locali. Nella cura degli animali è vietato l’uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi. E’ proibito inoltre, l’uso di sostanze in grado di stimolare la crescita o la produzione e l’uso di ormoni o sostanze analoghe per il controllo della riproduzione. In agricoltura biologica si privilegia il ricorso ai seguenti prodotti: - fitoterapici; - omeopatici; - oligoelementi e tutti i prodotti elencati nell’allegato II/C sezione 3 Reg CEE 2092/91. Qualora l’uso di tali prodotti non risulti efficace possono essere impiegati antibiotici o medicinali veterinari ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario. Eventuali deroghe vengono autorizzate solo in precisi casi dall’Organismo di controllo. Sono autorizzate le cure veterinarie degli animali, nonché i trattamenti degli edifici, delle attrezzature e dei locali prescritti dalla normativa nazionale e/o comunitaria, se è riconosciuta la presenza di malattie nella zona in cui è situato l’allevamento, vaccinazioni, cure antiparassitarie e piani obbligatori di eradicazione attuati dagli Stati membri. In genere gli animali possono essere sottoposti ad un numero massimo di due trattamenti antiparassitari all’anno, se il numero di interventi è superiore gli animali e i prodotti non possono essere venduti come biologici. METODI DI GESTIONE ZOOTECNICA La riproduzione degli animali biologici deve essere naturale, tuttavia è consentita l’inseminazione artificiale. Sono vietate altre forme di riproduzione artificiale o assistita. È vietata l’applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione e ogni altro intervento mutilante a fini non terapeutici. E’ vietato mettere gli occhiali al pollame. La castrazione è vietata dopo il raggiungimento della maturità sessuale. E’ vietata la stabulazione fissa, salvo deroghe concesse dall’Organismo di controllo (per un periodo transitorio che scade il 31/12/2010) e per brevi periodi o per la sicurezza degli animali o per edifici preesistenti al 24/08/2000 o per piccole aziende (da 18 a max. 30 UBA) in grado di garantire un periodico movimento 36 degli animali. Nel caso del pollame l’età minima di macellazione, distinta per tipologie e specie, è la seguente: - 81 giorni per i polli; - 150 giorni per i capponi; - 49 giorni per le anatre di Pechino; - 70 giorni per le femmine di anatra muta; - 84 giorni per i maschi di anatra muta; - 92 giorni per le anatre bastarde; - 94 giorni per le faraone; - 140 giorni per i tacchini e le oche. Durante il trasporto non si può far ricorso a calmanti allopatici, né si può usare la stimolazione elettrica. In fase di macellazione, l’abbattimento deve avvenire sempre previo stordimento. L’identificazione degli animali deve essere garantita per tutto il ciclo di produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione. CARICO DI BESTIAME IN RAPPORTO ALLE UNITA’ DI AZOTO Per quanto riguarda il carico di bestiame che ciascuna azienda può sopportare per evitare il rischio di un eccessivo apporto di azoto ai terreni, si fa riferimento ai quantitativi di deiezioni che ogni specie animale produce nel corso dell’anno ed alla percentuale di azoto che dette deiezioni contengono. Il limite massimo di azoto apportabile con le deiezioni animali, come evidenziato in precedenza, non dovrebbe essere superiore a 170 unità ogni anno ma, ove sussista l’obbligo dell’applicazione della BPA, bisogna attenersi agli apporti massimi indicati nella tabella a pag. 49. Per la Buona Pratica Agricola il carico massimo di bestiame, per ettaro di superficie foraggera, è il seguente: a- zona svantaggiata: a- zona svantaggiata: b- altre zone: Bovini adulti da latte n. 2 Bovini da carne n. 2,5 Bovini da carne o da latte n. 3 Qualora la densità sia superiore a quella imposta dalla norma, l’azienda può stabilire la cooperazione con altre aziende biologiche per smaltire l’eccesso, oppure ridurre il numero di capi per unità di superficie. Particolare attenzione deve essere posta agli impianti di stoccaggio delle deiezioni zootecniche per evitare inquinamenti delle falde freatiche sottostanti. 37 NUMERO MASSIMO DI ANIMALI AD ETTARO EQUIVALENTE A 170 KG N/HA/ANNO DI DEIEZIONI SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE NECESSARIE PER CAPO DI BESTIAME Superficie interna Superficie esterna 38