Determinazione direttore ASA NICOLETTI CRISTINA

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Determinazione direttore ASA NICOLETTI CRISTINA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO - SANITARIA N. 8
Sede Legale: Via Forestuzzo, 41 – Asolo (TV)
Comuni: Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Caerano di San Marco, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cornuda,
Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Loria, Maser, Monfumo, Montebelluna, Nervesa della Battaglia,
Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, Resana, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Vedelago,
Vidor, Volpago del Montello.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
del Direttore u.o.c. risorse umane
dott. Carlo Frattin delegato dal Direttore Generale con deliberazione n. 619 del 21.5.2015
n. 75 del 28/05/2015
OGGETTO
NICOLETTI CRISTINA: ASPETTATIVA PER L’ASSISTENZA E L’EDUCAZIONE DEI FIGLI
FINO AD UN ANNO DI ETÀ DAL 05/06/2015 AL 21/07/2015.
Determinazione n. 75
----------------------------del 28/05/2015
NICOLETTI CRISTINA: ASPETTATIVA PER L’ASSISTENZA E
L’EDUCAZIONE DEI FIGLI FINO AD UN ANNO DI ETÀ DAL
05/06/2015 AL 21/07/2015.
IL DIRETTORE U.O.C. RISORSE UMANE
VISTO l’art. 12, comma 5, del C.C.N.L. integrativo 20.9.2001 del Comparto Sanità:
“1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta
possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa
per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata
complessiva di dodici mesi in un triennio.
(…)
5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al
sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità, sono utili ai fini
degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico (…)”.
PRECISATO che l’aspettativa di cui al citato art. 12, comma 5, costituisce una species di quella più
ampia per motivate esigenze personali o di famiglia prevista dal comma 1 e comporta
sostanzialmente l’applicazione della medesima disciplina di istituto (con riguardo alla durata
massima, conservazione del posto di lavoro, assenza di retribuzione, non utilità ai fini dell'anzianità
di servizio, delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento previdenziale), ad eccezione del
trattamento pensionistico ritenuto utile mediante lo strumento dell’accreditamento figurativo;
CONSIDERATO che l'aspettativa per l'educazione e l'assistenza dei figli fino a sei anni:
- può essere richiesta per ciascun figlio;
- è un istituto giuridico in funzione complementare e non alternativa al congedo facoltativo;
- non è inglobata nel più conosciuto congedo parentale, ma si configura come una causa
sospensiva del rapporto di lavoro supplettiva, cioè aggiuntiva, rispetto allo stesso congedo,tanto
che è possibile cumulare la fruizione dell'aspettativa in parola con un periodo di congedo
parentale, anche in assenza del requisito temporale dei 4 mesi di servizio attivo, atteso che le
clausole pattizie stabiliscono che il divieto di cumulo delle aspettative non riguarda le assenze
previste dal D.LGS. n. 26.3.2001, n. 151;
RICHIAMATA la deliberazione n. 733 del 5.7.2007 con la quale il direttore generale ha delegato al
direttore dell’Unità Operativa Gestione Giuridica e Disciplinare delle Risorse Umane (ora U.O.C.
Risorse Umane), la concessione con proprio provvedimento dell’aspettativa per l'educazione e
l'assistenza dei figli sopra descritta, verificata la sussistenza di tutti i requisiti di fatto e di diritto
all’uopo necessari ed in presenza delle seguenti condizioni:
- periodo di godimento dell’aspettativa entro il primo anno di vita del bambino (e per l’adozione
o l’affidamento entro il primo anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare);
- previa fruizione di tutto il periodo di congedo parentale e delle ferie maturate sino al momento
dell’inizio della fruizione dell’aspettativa richiesta;
- presentazione della richiesta da parte dell’interessato con un congruo preavviso di almeno 15
giorni;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 23639 del il 27.5.2015 la sig.ra Nicoletti Cristina, dipendente a
tempo indeterminato di questa azienda con la qualifica di c.p.s. infermiera cat. D, ha chiesto di poter
fruire per l’assistenza ed educazione del figlio P.G. (nato il 21.7.2014) di un periodo di aspettativa
non retribuita, ai sensi della richiamata deliberazione n. 733 del 5.7.2007, per il seguente periodo:
dal 5 giugno 2015 al 21 luglio 2015;
VERIFICATO che:
- la sig.ra Nicoletti Cristina ha usufruito di tutte le ferie maturate sino al momento dell’inizio
della fruizione dell’aspettativa richiesta;
- alla data del 04.6.2015, avrà usufruito dell’intero periodo di congedo parentale;
- sussistono tutte le altre condizioni richieste dalla normativa in premessa richiamata.
VISTI:
- il Decreto Legislativo 26.3.2001, n. 151 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della succitata legge 08
marzo 2000, n. 53”;
- il C.C.N.L. integrativo 20.9.2001 del Comparto Sanità;
- la deliberazione n. 733 del 5.7.2007;
VISTO l’art. 15 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 in data 14.9.1994;
VISTO l’Atto aziendale approvato con Decreto del Direttore dell’Area Sanità e Sociale – Regione
del Veneto n. 77 del 17.4.2014, recepito per presa d’atto con deliberazione n. 471 del 23.4.2014;
VISTA la deliberazione n. 619 del 21.5.2015 ad oggetto “Direzione dell’u.o.c. Risorse umane:
attuazione del sistema delle deleghe”;
DETERMINA
1) di concedere alla dipendente sig.ra Nicoletti Cristina, un periodo di aspettativa per l’assistenza e
l’educazione del figlio P.G. (nato il 21.7.2014), ai sensi della normativa in premessa richiamata,
dal 5 giugno 2015 al 21 luglio 2015;
2) di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dalla data di adozione.
IL DIRETTORE
U.O.C. RISORSE UMANE
dott. Carlo Frattin
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Determinazione dirigenziale del Direttore u.o.c. risorse umane n.
75
Del
28/5/2015
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo per 15 giorni consecutivi da oggi.
Il Direttore u.o.c. risorse umane
dott. Carlo Frattin
Asolo, 06/07/2015
La presente determinazione, non soggetta a controllo:
⌧ è dichiarata esecutiva il 28/5/2015
è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione
Il Direttore u.o.c. risorse umane
dott. Carlo Frattin
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Il Direttore u.o.c. risorse umane
dott. Carlo Frattin
Asolo,