4. trattamento economico delle aspettative non retribuite

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4. trattamento economico delle aspettative non retribuite
le aspettative non retribuite
(aggiornamento aprile 2011)
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Le aspettative
non retribuite
Edizione aprile 2011
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Le aspettative non retribuite
(aggiornamento aprile 2011)
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INDICE
1 PREMESSA
pag. 3
2 ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI
2.1 Anticipo dell’aspettativa in caso di gravi motivi di famiglia
pag. 3
pag. 3
3 ALTRE ASPETTATIVE PER CAUSALI SPECIFICHE
3.1 Aspettativa aziendale per maternità
3.2 Aspettativa per malattia
3.3 Aspettativa per tossicodipendenti
3.4 Aspettativa per studio
pag. 4
pag. 4
pag. 4
pag. 4
pag. 5
pag. 5
pag. 5
pag. 5
3.4.1 Aspettativa per licenza scuola media inferiore o diploma
3.4.2 Aspettativa per la tesi di laurea
3.4.3 Aspettativa per formazione
4 TRATTAMENTO ECONOMICO ASPETTATIVE NON RETRIBUITE
4.1 Riscatto e prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi
pag. 5
pag. 6
NOTA BENE: esistono altre tipologie di aspettativa per handicap e maternità, con un differente
trattamento economico e diversi riflessi sull’anzianità di servizio, che sono rispettivamente
illustrate nelle guide normative “HANDICAP” (in corso di redazione) e “MATERNITÀ E
PATERNITÀ”.
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1 PREMESSA
Questa guida tratta esclusivamente delle “Aspettative non retribuite”. In azienda esistono anche
aspettative retribuite per “Handicap” e per “Maternità e paternità”: per la loro trattazione
rimandiamo alle relative guide. Abbiamo scelto di organizzare la trattazione delle “Aspettative non
retribuite” suddividendola per fattispecie di causale di richiesta. In coda a ogni paragrafo che tratta
una specifica aspettativa abbiamo inserito il relativo modulo di richiesta
Tutte le aspettative non retribuite non vengono considerate ai fini dell’anzianità di servizio e
non danno diritto all’accredito della contribuzione figurativa ai fini della pensione. Abbiamo
quindi predisposto un paragrafo apposito (vedi il paragrafo 4) che tratta dei riflessi delle aspettative
non retribuite sul trattamento economico e della possibilità individuale di riscatto / versamento
volontario dei contributi.
2 ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI
È previsto il diritto ad ottenere per motivi personali e/o familiari o per attività di volontariato
(Legge n. 266/91) un periodo di aspettativa non retribuita, che non può superare il limite massimo
di un anno nel quinquennio1.
Il “diritto” non presuppone di per sé un automatismo di concessione, salvo per le gravi motivazioni
previste dalla legge: la domanda deve essere motivata ed eventualmente corredata da opportuna
documentazione.
La richiesta va inoltrata di norma con 10 giorni di preavviso2, tramite il Responsabile della
filiale/struttura centrale, alla Direzione del Personale competente. Nei casi più gravi e in quelli
previsti dalla legge, il preavviso non è necessario; in queste occasioni è comunque utile contattare,
eventualmente con l’ausilio del rappresentante sindacale, la Direzione del Personale e illustrare la
situazione.
Il personale in aspettativa ha diritto a rientrare al lavoro anche prima del termine del congedo,
dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro.
Click qui per il modulo di richiesta
2.1 Anticipo dell’aspettativa in caso di gravi motivi di famiglia
Per i casi previsti dalla legge3, si può anticipare l’anno di aspettativa non retribuita spettante nel
quinquennio successivo.
I gravi motivi sono:

necessità familiari a seguito della morte di uno dei familiari sotto indicati;

necessità della presenza e dell’impegno per la cura o l’assistenza dei familiari;

situazioni di grave disagio personale, esclusa la malattia, nelle quali incorra il
dipendente;

situazioni derivanti da una patologia acuta e cronica dei familiari, che comportano la
perdita permanente o temporanea dell’autonomia funzionale (quali le affezioni croniche
di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica,
neuromuscolare, psichiatrica, derivante da dipendenze).
Le motivazioni possono riguardare anche:
 componenti della propria famiglia anagrafica;
 familiari anche non conviventi per i quali, ai sensi dell’art. 433 del codice civile, si ha
l’obbligo di prestare alimenti (coniuge; figli legittimi, naturali o adottivi e, in loro
1
Accordo di armonizzazione del 20/12/2007 e date successive nelle altre aziende del Gruppo.
È una disposizione aziendale.
3
D.M. 278 del 21/7/00.
2
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
mancanza, i discendenti prossimi; genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
generi e nuore; suoceri; fratelli e sorelle);
parenti o affini4 entro il terzo grado portatori di handicap, anche se non conviventi.
3 ALTRE ASPETTATIVE PER CAUSALI SPECIFICHE
3.1 Aspettativa aziendale per maternità5
In aggiunta a quanto previsto dalla legge6, la madre può ottenere un periodo di aspettativa aziendale
non retribuita di 3 mesi, che può fruire anche in modo frazionato, anche a giornate singole, fino al
compimento del 3° anno del figlio/a, anche adottato/affidato. In caso di parto gemellare o plurimo,
la lavoratrice ha diritto di fruire per ogni nato dei 3 mesi di aspettativa (ad esempio, 6 mesi nel caso
di due gemelli).
Il padre può utilizzare il congedo in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del
figlio da parte della madre, affidamento esclusivo al padre.
La richiesta va inoltrata di norma con 15 giorni di preavviso7.
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3.2 Aspettativa per malattia8
Il lavoratore che abbia superato il periodo di aspettativa per malattia prevista dal CCNL9, può
richiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno.
Poiché il personale che non riprende servizio al termine dell’aspettativa viene considerato
dimissionario, se è venuta meno la causa di infermità, o licenziato per giustificato motivo, se risulta
inabile, l’azienda valuterà positivamente la concessione dell’aspettativa anche qualora non pervenga
la richieda del lavoratore malato in situazione di particolare gravità e/o disagio.
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3.3 Aspettativa per tossicodipendenti10
Il lavoratore a tempo indeterminato, nei confronti del quale sia stato accertato da una struttura
sanitaria pubblica lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico, ha diritto da un aspettativa
per accedere a programmi di cura per il periodo del trattamento e, comunque, per un periodo non
superiore a 3 anni11. L’aspettativa è concessa anche ai dipendenti familiari di un tossicodipendente o
alcolista cronico per concorrere al programma riabilitativo, se il servizio sanitario ne accerti la
necessità.
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4
I gradi di parentela si contano uno per generazione, ma mentre tra ascendenti e discendenti il capostipite è compreso
(es: madre e figlia: 1° grado, nonno e nipote: 2° grado), tra consanguinei si salta il comune capostipite e quindi il 1°
grado non c’è (i fratelli sono di 2° grado, i nipoti ex fratre di 3°). Gli affini sono invece i parenti del coniuge e il grado
si conta allo stesso modo.
5
Accordo di armonizzazione del 20/12/2007 e date successive nelle altre aziende del Gruppo.
6
Vedi Guida normativa “Maternità e Paternità”
7
È una disposizione aziendale, in analogia a quanto prevede la legge per i congedi parentali.
8
Accordo di armonizzazione del 20/12/2007 e date successive nelle altre aziende del Gruppo.
9
L’art. 52 del CCNL prevede che il personale possa richiedere al termine del periodo di comporto per malattia,
un’aspettativa non retribuita di 12 mesi, la cui durata del primo periodo non può superare gli 8 mesi.
10
DPR n. 309/90, art. 124; L. n. 125/01 art. 15.
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CCNL, art. 52.
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3.4 Aspettativa per studio12
Il lavoratore ha diritto ad usufruire di periodi di aspettativa per motivi di studio.
3.4.1 Aspettativa per licenza scuola media inferiore o diploma13
Il personale che sia iscritto a regolari corsi di studi presso scuole medie inferiori e superiori, ha
diritto ad usufruire di un’aspettativa non retribuita di 30 giorni di calendario, frazionabile in non più
di due periodi ciascuno dei quali non inferiore a 15 giorni, in occasione degli esami di licenza o di
diploma.
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3.4.2 Aspettativa per la tesi di laurea14
Il personale iscritto a facoltà universitarie, presso qualunque corso di laurea (comprese le lauree
brevi) ha diritto a un’aspettativa non retribuita fino a 180 giorni di calendario, frazionabile in non più
di tre periodi ciascuno dei quali non inferiore a 15 giorni, in occasione della stesura della tesi di
laurea. Per i part-time l’aspettativa è proporzionata alla ridotta prestazione lavorativa.
La richiesta scritta, con allegata la documentazione attestante l’iscrizione al corso, va presentata con
almeno 2 mesi di preavviso.
L’aspettativa compete una sola volta per ciascun ciclo di studi.
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3.4.3 Aspettativa per formazione15
Il personale, con almeno 5 anni di anzianità di servizio, ha diritto ad usufruire di un congedo non
retribuito di 11 mesi, anche frazionabile in più periodi, finalizzato:
 al completamento della scuola dell’obbligo;
 al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di
laurea;
 alla partecipazione ad attività formative.
La richiesta scritta, con allegata la documentazione attestante l’iscrizione al corso/attività formativa
previsti dalla legge, va presentata con almeno 30 giorni di preavviso. L’azienda può non accogliere
la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di
comprovate esigenze organizzative. Al rientro in servizio, il personale dovrà consegnare la
documentazione rilasciata dalla scuola/università attestante il conseguimento del titolo di studio o
l’attestazione di partecipazione all’attività formativa.
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4. TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE ASPETTATIVE NON
RETRIBUITE
Le aspettative non retribuite comportano la perdita del trattamento economico.
Il trattamento economico è sospeso a partire dalla giornata in cui è interrotto il servizio per
riprendere nella giornata del rientro.
La trattenuta è effettuata per l’intero periodo dell’aspettativa, incluse le giornate non lavorative
comprese nello spazio di tempo in questione, in quanto lo stipendio mensile è calcolato su 30 giorni.
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Accordo di armonizzazione del 20/12/2007 e date successive nelle altre aziende del Gruppo.
CCNL, art. 55.
14
Accordo di armonizzazione del 20/12/2007 e date successive nelle altre aziende del Gruppo.
15
Legge 53/2000, art. 5.
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Occorre perciò valutare bene l’impatto economico delle trattenute e magari, se si tratta di un
periodo particolarmente denso di festività, far precedere il periodo richiesto da giorni di ferie
collocati tra le festività.
L’aspettativa riduce, di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza, la 13a mensilità16, il
premio aziendale di produttività17, il salario incentivante18, il periodo di ferie spettante19, la
riduzione di orario riversata in banca delle ore e i permessi frazionati. Vengono perse, altresì, le
giornate di permesso ex festività soppresse che coincidano con il periodo di aspettativa20.
L’aspettativa comporta la riduzione dell’anzianità, anche ai fini pensionistici. Ai fini previdenziali,
tuttavia, il lavoratore o la lavoratrice hanno la possibilità di riscattare il periodo o di versare i
contributi volontari.
4.1 Riscatto e prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi
La domanda di versamenti volontari va inoltrata all’inizio dell’aspettativa, e comunque non oltre sei
mesi, alla sede INPS competente o tramite Patronato sindacale INCA/CGIL21; il costo dei
versamenti volontari è pari al 31,37% della retribuzione imponibile delle ultime 52 settimane anche
non consecutive.
La domanda di riscatto può essere fatta invece in qualsiasi momento. Si perfeziona con il
pagamento di un importo, cosiddetta “riserva matematica”, corrispondente agli oneri che l’Inps
assume con il riconoscimento dei periodi riscattati.
Il riscatto è possibile per i periodi di assenza non retribuita, previsti dai contratti a vario titolo,
effettuati a partire dal 1/1/1997.
Il Decreto Interministeriale del 31/8/2007 ha permesso di riscattare i periodi di congedo per gravi
motivi di famiglia antecedenti il 31/12/1996: in questo caso la domanda di riscatto deve essere
accompagnata dalla documentazione di data certa che comprovi i gravi motivi di famiglia, come ad
esempio cartella clinica di ricovero ospedaliero di familiare, ecc..
Per la domanda di riscatto occorre richiedere all’Amministrazione del Personale un dichiarazione
dei periodi di aspettativa non retribuita e poi presentare richiesta alla sede INPS competente o
tramite Patronato sindacale INCA/CGIL:
 per i periodi di aspettativa post 1/1/1997, non esiste un modulo INPS, ma occorre fare una
domanda in carta semplice; a questo proposito abbiamo predisposto un fac simile (click qui
per il fac simile).
 per il congedo per gravi motivi familiari, occorre presentare insieme alla documentazione il
modulo INPS cod AP35 (click qui per il modulo).
NOTA BENE: esistono altre tipologie di aspettativa per handicap e maternità, con
un differente trattamento economico e diversi riflessi sull’anzianità di servizio, che
sono rispettivamente illustrate nelle guide normative “HANDICAP” (in corso di
redazione) e “MATERNITÀ E PATERNITÀ”.
16
CCNL, art. 42.
CCNL, art. 43.
18
Accordo aziendale del 6/6/2007.
19
CCNL, art. 49.
20
CCNL, art. 50.
21
L’indicazione delle Sedi del Patronato INCA CGIL è reperibile sul sito www.inca.it
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