4. trattamento economico delle aspettative non retribuite
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4. trattamento economico delle aspettative non retribuite
le aspettative non retribuite (aggiornamento aprile 2011) ________________________________________________________________________________ Le aspettative non retribuite Edizione aprile 2011 Pagina 1 Le aspettative non retribuite (aggiornamento aprile 2011) ________________________________________________________________________________ INDICE 1 PREMESSA pag. 3 2 ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI 2.1 Anticipo dell’aspettativa in caso di gravi motivi di famiglia pag. 3 pag. 3 3 ALTRE ASPETTATIVE PER CAUSALI SPECIFICHE 3.1 Aspettativa aziendale per maternità 3.2 Aspettativa per malattia 3.3 Aspettativa per tossicodipendenti 3.4 Aspettativa per studio pag. 4 pag. 4 pag. 4 pag. 4 pag. 5 pag. 5 pag. 5 pag. 5 3.4.1 Aspettativa per licenza scuola media inferiore o diploma 3.4.2 Aspettativa per la tesi di laurea 3.4.3 Aspettativa per formazione 4 TRATTAMENTO ECONOMICO ASPETTATIVE NON RETRIBUITE 4.1 Riscatto e prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi pag. 5 pag. 6 NOTA BENE: esistono altre tipologie di aspettativa per handicap e maternità, con un differente trattamento economico e diversi riflessi sull’anzianità di servizio, che sono rispettivamente illustrate nelle guide normative “HANDICAP” (in corso di redazione) e “MATERNITÀ E PATERNITÀ”. Pagina 2 le aspettative non retribuite (aggiornamento aprile 2011) ________________________________________________________________________________ 1 PREMESSA Questa guida tratta esclusivamente delle “Aspettative non retribuite”. In azienda esistono anche aspettative retribuite per “Handicap” e per “Maternità e paternità”: per la loro trattazione rimandiamo alle relative guide. Abbiamo scelto di organizzare la trattazione delle “Aspettative non retribuite” suddividendola per fattispecie di causale di richiesta. In coda a ogni paragrafo che tratta una specifica aspettativa abbiamo inserito il relativo modulo di richiesta Tutte le aspettative non retribuite non vengono considerate ai fini dell’anzianità di servizio e non danno diritto all’accredito della contribuzione figurativa ai fini della pensione. Abbiamo quindi predisposto un paragrafo apposito (vedi il paragrafo 4) che tratta dei riflessi delle aspettative non retribuite sul trattamento economico e della possibilità individuale di riscatto / versamento volontario dei contributi. 2 ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI È previsto il diritto ad ottenere per motivi personali e/o familiari o per attività di volontariato (Legge n. 266/91) un periodo di aspettativa non retribuita, che non può superare il limite massimo di un anno nel quinquennio1. Il “diritto” non presuppone di per sé un automatismo di concessione, salvo per le gravi motivazioni previste dalla legge: la domanda deve essere motivata ed eventualmente corredata da opportuna documentazione. La richiesta va inoltrata di norma con 10 giorni di preavviso2, tramite il Responsabile della filiale/struttura centrale, alla Direzione del Personale competente. Nei casi più gravi e in quelli previsti dalla legge, il preavviso non è necessario; in queste occasioni è comunque utile contattare, eventualmente con l’ausilio del rappresentante sindacale, la Direzione del Personale e illustrare la situazione. Il personale in aspettativa ha diritto a rientrare al lavoro anche prima del termine del congedo, dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro. Click qui per il modulo di richiesta 2.1 Anticipo dell’aspettativa in caso di gravi motivi di famiglia Per i casi previsti dalla legge3, si può anticipare l’anno di aspettativa non retribuita spettante nel quinquennio successivo. I gravi motivi sono: necessità familiari a seguito della morte di uno dei familiari sotto indicati; necessità della presenza e dell’impegno per la cura o l’assistenza dei familiari; situazioni di grave disagio personale, esclusa la malattia, nelle quali incorra il dipendente; situazioni derivanti da una patologia acuta e cronica dei familiari, che comportano la perdita permanente o temporanea dell’autonomia funzionale (quali le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivante da dipendenze). Le motivazioni possono riguardare anche: componenti della propria famiglia anagrafica; familiari anche non conviventi per i quali, ai sensi dell’art. 433 del codice civile, si ha l’obbligo di prestare alimenti (coniuge; figli legittimi, naturali o adottivi e, in loro 1 Accordo di armonizzazione del 20/12/2007 e date successive nelle altre aziende del Gruppo. È una disposizione aziendale. 3 D.M. 278 del 21/7/00. 2 Pagina 3 Le aspettative non retribuite (aggiornamento aprile 2011) ________________________________________________________________________________ mancanza, i discendenti prossimi; genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; generi e nuore; suoceri; fratelli e sorelle); parenti o affini4 entro il terzo grado portatori di handicap, anche se non conviventi. 3 ALTRE ASPETTATIVE PER CAUSALI SPECIFICHE 3.1 Aspettativa aziendale per maternità5 In aggiunta a quanto previsto dalla legge6, la madre può ottenere un periodo di aspettativa aziendale non retribuita di 3 mesi, che può fruire anche in modo frazionato, anche a giornate singole, fino al compimento del 3° anno del figlio/a, anche adottato/affidato. In caso di parto gemellare o plurimo, la lavoratrice ha diritto di fruire per ogni nato dei 3 mesi di aspettativa (ad esempio, 6 mesi nel caso di due gemelli). Il padre può utilizzare il congedo in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo al padre. La richiesta va inoltrata di norma con 15 giorni di preavviso7. Click qui per il modulo di richiesta 3.2 Aspettativa per malattia8 Il lavoratore che abbia superato il periodo di aspettativa per malattia prevista dal CCNL9, può richiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno. Poiché il personale che non riprende servizio al termine dell’aspettativa viene considerato dimissionario, se è venuta meno la causa di infermità, o licenziato per giustificato motivo, se risulta inabile, l’azienda valuterà positivamente la concessione dell’aspettativa anche qualora non pervenga la richieda del lavoratore malato in situazione di particolare gravità e/o disagio. Click qui per il modulo di richiesta 3.3 Aspettativa per tossicodipendenti10 Il lavoratore a tempo indeterminato, nei confronti del quale sia stato accertato da una struttura sanitaria pubblica lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico, ha diritto da un aspettativa per accedere a programmi di cura per il periodo del trattamento e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni11. L’aspettativa è concessa anche ai dipendenti familiari di un tossicodipendente o alcolista cronico per concorrere al programma riabilitativo, se il servizio sanitario ne accerti la necessità. Click qui per il modulo di richiesta 4 I gradi di parentela si contano uno per generazione, ma mentre tra ascendenti e discendenti il capostipite è compreso (es: madre e figlia: 1° grado, nonno e nipote: 2° grado), tra consanguinei si salta il comune capostipite e quindi il 1° grado non c’è (i fratelli sono di 2° grado, i nipoti ex fratre di 3°). Gli affini sono invece i parenti del coniuge e il grado si conta allo stesso modo. 5 Accordo di armonizzazione del 20/12/2007 e date successive nelle altre aziende del Gruppo. 6 Vedi Guida normativa “Maternità e Paternità” 7 È una disposizione aziendale, in analogia a quanto prevede la legge per i congedi parentali. 8 Accordo di armonizzazione del 20/12/2007 e date successive nelle altre aziende del Gruppo. 9 L’art. 52 del CCNL prevede che il personale possa richiedere al termine del periodo di comporto per malattia, un’aspettativa non retribuita di 12 mesi, la cui durata del primo periodo non può superare gli 8 mesi. 10 DPR n. 309/90, art. 124; L. n. 125/01 art. 15. 11 CCNL, art. 52. Pagina 4 le aspettative non retribuite (aggiornamento aprile 2011) ________________________________________________________________________________ 3.4 Aspettativa per studio12 Il lavoratore ha diritto ad usufruire di periodi di aspettativa per motivi di studio. 3.4.1 Aspettativa per licenza scuola media inferiore o diploma13 Il personale che sia iscritto a regolari corsi di studi presso scuole medie inferiori e superiori, ha diritto ad usufruire di un’aspettativa non retribuita di 30 giorni di calendario, frazionabile in non più di due periodi ciascuno dei quali non inferiore a 15 giorni, in occasione degli esami di licenza o di diploma. Click qui per il modulo di richiesta 3.4.2 Aspettativa per la tesi di laurea14 Il personale iscritto a facoltà universitarie, presso qualunque corso di laurea (comprese le lauree brevi) ha diritto a un’aspettativa non retribuita fino a 180 giorni di calendario, frazionabile in non più di tre periodi ciascuno dei quali non inferiore a 15 giorni, in occasione della stesura della tesi di laurea. Per i part-time l’aspettativa è proporzionata alla ridotta prestazione lavorativa. La richiesta scritta, con allegata la documentazione attestante l’iscrizione al corso, va presentata con almeno 2 mesi di preavviso. L’aspettativa compete una sola volta per ciascun ciclo di studi. Click qui per il modulo di richiesta 3.4.3 Aspettativa per formazione15 Il personale, con almeno 5 anni di anzianità di servizio, ha diritto ad usufruire di un congedo non retribuito di 11 mesi, anche frazionabile in più periodi, finalizzato: al completamento della scuola dell’obbligo; al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea; alla partecipazione ad attività formative. La richiesta scritta, con allegata la documentazione attestante l’iscrizione al corso/attività formativa previsti dalla legge, va presentata con almeno 30 giorni di preavviso. L’azienda può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. Al rientro in servizio, il personale dovrà consegnare la documentazione rilasciata dalla scuola/università attestante il conseguimento del titolo di studio o l’attestazione di partecipazione all’attività formativa. Click qui per il modulo di richiesta 4. TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE ASPETTATIVE NON RETRIBUITE Le aspettative non retribuite comportano la perdita del trattamento economico. Il trattamento economico è sospeso a partire dalla giornata in cui è interrotto il servizio per riprendere nella giornata del rientro. La trattenuta è effettuata per l’intero periodo dell’aspettativa, incluse le giornate non lavorative comprese nello spazio di tempo in questione, in quanto lo stipendio mensile è calcolato su 30 giorni. 12 Accordo di armonizzazione del 20/12/2007 e date successive nelle altre aziende del Gruppo. CCNL, art. 55. 14 Accordo di armonizzazione del 20/12/2007 e date successive nelle altre aziende del Gruppo. 15 Legge 53/2000, art. 5. 13 Pagina 5 Le aspettative non retribuite (aggiornamento aprile 2011) ________________________________________________________________________________ Occorre perciò valutare bene l’impatto economico delle trattenute e magari, se si tratta di un periodo particolarmente denso di festività, far precedere il periodo richiesto da giorni di ferie collocati tra le festività. L’aspettativa riduce, di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza, la 13a mensilità16, il premio aziendale di produttività17, il salario incentivante18, il periodo di ferie spettante19, la riduzione di orario riversata in banca delle ore e i permessi frazionati. Vengono perse, altresì, le giornate di permesso ex festività soppresse che coincidano con il periodo di aspettativa20. L’aspettativa comporta la riduzione dell’anzianità, anche ai fini pensionistici. Ai fini previdenziali, tuttavia, il lavoratore o la lavoratrice hanno la possibilità di riscattare il periodo o di versare i contributi volontari. 4.1 Riscatto e prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi La domanda di versamenti volontari va inoltrata all’inizio dell’aspettativa, e comunque non oltre sei mesi, alla sede INPS competente o tramite Patronato sindacale INCA/CGIL21; il costo dei versamenti volontari è pari al 31,37% della retribuzione imponibile delle ultime 52 settimane anche non consecutive. La domanda di riscatto può essere fatta invece in qualsiasi momento. Si perfeziona con il pagamento di un importo, cosiddetta “riserva matematica”, corrispondente agli oneri che l’Inps assume con il riconoscimento dei periodi riscattati. Il riscatto è possibile per i periodi di assenza non retribuita, previsti dai contratti a vario titolo, effettuati a partire dal 1/1/1997. Il Decreto Interministeriale del 31/8/2007 ha permesso di riscattare i periodi di congedo per gravi motivi di famiglia antecedenti il 31/12/1996: in questo caso la domanda di riscatto deve essere accompagnata dalla documentazione di data certa che comprovi i gravi motivi di famiglia, come ad esempio cartella clinica di ricovero ospedaliero di familiare, ecc.. Per la domanda di riscatto occorre richiedere all’Amministrazione del Personale un dichiarazione dei periodi di aspettativa non retribuita e poi presentare richiesta alla sede INPS competente o tramite Patronato sindacale INCA/CGIL: per i periodi di aspettativa post 1/1/1997, non esiste un modulo INPS, ma occorre fare una domanda in carta semplice; a questo proposito abbiamo predisposto un fac simile (click qui per il fac simile). per il congedo per gravi motivi familiari, occorre presentare insieme alla documentazione il modulo INPS cod AP35 (click qui per il modulo). NOTA BENE: esistono altre tipologie di aspettativa per handicap e maternità, con un differente trattamento economico e diversi riflessi sull’anzianità di servizio, che sono rispettivamente illustrate nelle guide normative “HANDICAP” (in corso di redazione) e “MATERNITÀ E PATERNITÀ”. 16 CCNL, art. 42. CCNL, art. 43. 18 Accordo aziendale del 6/6/2007. 19 CCNL, art. 49. 20 CCNL, art. 50. 21 L’indicazione delle Sedi del Patronato INCA CGIL è reperibile sul sito www.inca.it 17 Pagina 6