LE VISITE MEDICHE FISCALI DI CONTROLLO

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LE VISITE MEDICHE FISCALI DI CONTROLLO
LE VISITE MEDICHE FISCALI E DI CONTROLLO
Aspetti giuridici della normativa per la Polizia di Stato
La complessa situazione normativa disciplinante le modalità attuative delle visite
mediche di controllo e le visite fiscali per gli appartenenti alla Polizia di Stato posti in aspettativa per infermità o in congedo straordinario - è all’origine di
alcuni procedimenti disciplinari avviati dall’Amministrazione a carico di coloro i
quali non si rendono reperibili presso il proprio domicilio.
Innanzitutto, occorre distinguere tra lo stato di congedo straordinario per
malattia e quello di aspettativa per infermità. Nel primo caso la normativa che
regola le visite fiscali è esplicitamente prevista dal D.L. 463/83, convertito in
legge 683/83.
A decorrere dal 1° novembre 1985, le visite di controllo agli appartenenti della
Polizia di Stato devono essere effettuate entro fasce orarie di reperibilità fissate
dalle ore 10°° alle ore 12°° e dalle ore 17°° alle ore 19°° di tutti i giorni compresi i
festivi da un sanitario della Polizia di Stato o da un medico civile incaricato ai
sensi dell’art. 71 del R.D. n. 1629/1930.
La sentenza della Cassazione Civile - Sez. Lavoro - n. 1942 del 10.3.1990 è, poi,
intervenuta per interpretare in maniera chiara e definitiva tale normativa,
stabilendo che una volta accertato dalla visita del medico di controllo lo stato di
malattia del lavoratore e formulato il relativo giudizio prognostico non sussiste
nessun obbligo a carico del lavoratore di rispettare le fasce orarie di reperibilità.
La persistenza dell’obbligo anzidetto, di fatto, si tradurrebbe in un’imposizione di
forzato riposo non sempre conciliante con i metodi di cura prescritti all’ammalato.
Diversa è la disciplina prevista allorquando il dipendente si trova in stato di
aspettativa per infermità. Il T.U. sul pubblico impiego (DPR 3/57), all’art. 68,
stabilisce che “L’aspettativa per infermità è disposta, d’ufficio o a domanda,
quando
sia
accertata,
in
base
al
giudizio
di
un
medico
scelto
dall’amministrazione, l’esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente
la regolare prestazione del servizio”.
L’art. 32 del DPR 686/57 completa la disciplina fissando che “L’autorità
competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa dispone
che l’impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto
dall’Amministrazione. L’impiegato, ove lo creda, può farsi assistere da un medico
di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa domanda all’Amministrazione di
essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell’ora della visita di controllo”.
La distinzione tra la disciplina prevista in caso di aspettativa e di congedo
straordinario è stata, poi, evidenziata dall’Amministrazione, il quale, con circolare
n. 333- A/9807.E.C. del 31.12.93, ha sottolineato che “il dipendente, in caso di
infermità, deve specificare se intenda essere collocato in aspettativa o in congedo
straordinario, onde consentire tempestiva visita di controllo obbligatoria”.
Tale disposizione ha fatto sì che, in pratica, questa “visita di controllo” venisse
intesa e, quindi, richiesta al Medico della Polizia, come una vera e propria “visita
fiscale”, dando origine ad un errore formale e sostanziale.
“Visita di controllo” e “visita fiscale”, infatti, devono essere ben distinte fra loro,
sia dal punto di vista concettuale che dal punto di vista normativo, come
confermato dalla diversa disciplina prevista dalla legge sul pubblico impiego testé
indicata. In realtà, poiché la “visita di controllo”, cui fa riferimento la predetta
circolare, si riferisce all’accertamento reso obbligatorio e regolato dalla normativa
dell’aspettativa, essa dovrebbe essere effettuata previo avviso al dipendente che,
potendo avvalersi dell’ausilio di un suo medico di fiducia, deve essere messo in
condizione di poter esercitare questo suo diritto. Inoltre, nella normativa
suddetta, non si fa menzione né della tempestività della visita, né del rispetto di
particolari fasce orarie, né che debba essere effettuata al domicilio.
La visita fiscale, invece, per sua stessa regolamentazione, deve essere effettuata
in particolari e precise fasce orarie e senza darne alcun preavviso al dipendente.
Egli, inoltre, non è tenuto a farsi assistere da un medico di fiducia e nel caso non
fosse presente presso il domicilio fornito, deve giustificare l’assenza al suo ufficio.
In ultima analisi, mentre la visita di controllo è prevista obbligatoriamente dalla
legge, la visita fiscale viene richiesta discrezionalmente dai vari uffici a scopo
deterrente o repressivo nei riguardi del fenomeno dell’assenteismo. L’erronea
prassi di far effettuare visite di controllo per aspettativa sotto forma di visite
fiscali può essere, pertanto, contestata dal dipendente al quale non viene data la
possibilità di esercitare appieno i suoi diritti.
Dal descritto quadro normativo ne deriva che, in caso di congedo straordinario,
l’operatore
della
Polizia
di
Stato
è
sottoposto,
a
facoltà
dell’Ufficio
di
appartenenza, alla visita fiscale, entro fasce orarie di reperibilità rigorosamente
determinate. Diversamente, in caso di aspettativa, la visita di controllo –
obbligatoria - deve tenersi nel giorno e nell’ora preventivamente comunicati
all’ammalato, il quale avrà così modo di farsi assistere da un medico di fiducia,
esercitando legittimamente il diritto riconosciutogli dalla legge.
Si rammenta che l’aspettativa per motivi di salute, art.22 comma 24 della Legge
23.12.1994 nr.724, stabilisce che il dipendente che non abbia fruito dell’intero
periodo di congedo straordinario, possa essere collocato in aspettativa per
infermità soltanto per assenze continuative superiori ai sette giorni lavorativi.
Il Computo dei sette giorni va effettuato escludendo dallo stesso le giornate di
festività previste ai sensi del vigente ordinamento, ed i giorni di riposo settimanale
ricadenti nel periodo di assenza dal servizio per malattia goduti dai dipendenti
interessati.
Salvatore Neglia Segretario Prov.le Siulp-Torino