Si rende noto che è stato pubblicato sulla G

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Si rende noto che è stato pubblicato sulla G
Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana
Area Legale
LE SERVITÙ
Roma, 23 gennaio 2013
COSA SONO LE SERVITÙ E COME VENGONO CLASSIFICATE
Le servitù, previste e disciplinate dagli articoli 1027 e seguenti del codice civile, consistono,
nella sostanza, in un peso, ovvero un vincolo imposto sopra ad un fondo (cosiddetto, fondo
servente) per l’utilità di un altro fondo (cosiddetto, fondo dominate). L’utilità che ricava il
fondo dominante può consistere in un vantaggio determinato (ad es: il passaggio) o in una
maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Non sono ammesse servitù a favore di
persone: il servizio ovvero l’utilità intercorre sempre fra un fondo e un altro.
La classificazione più importante da un profilo pratico distingue le servitù in:

apparenti e non apparenti: apparenti sono quelle che si concretizzano in
opere visibili e permanenti, attraverso cui l’utilità del fondo viene realizzata (ad es:
una strada che attraversa il fondo servente per consentire l’accesso alla via pubblica
del fondo dominante intercluso) sì da rendere manifesto che non si tratta di attività
compiute in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (Trib. Trento
sentenza del 16/10/2012); non apparenti, le altre;

affermative e negative: sono affermative le servitù che consentono al
proprietario del fondo dominante di fare qualcosa di materiale o di svolgere una
qualche attività sul fondo servente; sono negative le servitù che si concretizzano, per
il proprietario del fondo servente, in un obbligo a non fare qualcosa (per es: a non
costruire oltre una data altezza) normalmente contenuto nel suo diritto di proprietà.
(Cass. 16 novembre 1968 n. 3749).

affermative continue e affermative discontinue: sono continue le servitù
affermative in cui l’esercizio della servitù è preceduto dalla realizzazione di una
determinata opera cui segue, autonomamente e senza l’intervento dell’uomo, la
realizzazione di fatto del vincolo imposto; sono affermative discontinue, quelle
servitù per il cui esercizio concreto è necessario volta per volta una determinata
attività da parte dell’uomo.
COME SI COSTITUISCONO LE SERVITÙ
Le servitù possono costituirsi o coattivamente o volontariamente.
Con tale distinzione vuole intendersi che le servitù possono sempre essere costituite per
libera volontà delle parti, attraverso un contratto, un testamento, per usucapione, per
destinazione del padre di famiglia. Tuttavia, per alcuni tipi di servitù (c.d. coattive) la legge
prevede che qualora le parti non raggiungano un accordo ovvero il proprietario del fondo
servente non acconsente all’esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo
dominante, quest’ultimo può ottenere in via giudiziaria l’accertamento delle condizioni
previste dalla legge per la sua costituzione e quindi una sentenza che dichiari esistente la
servitù medesima. Ne consegue che, in caso di servitù coattiva, il proprietario del fondo
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dominante, qualora non ci sia un accordo ma sussistono i requisiti previsti dalla legge, non
può di fatto esercitare la sua pretesa, ma dovrà comunque rivolgersi ad un giudice che,
effettuate le necessarie verifiche, costituisca con sentenza la servitù.
Le servitù coattive sono solo quelle previste dagli artt. 1032 – 1057 del codice civile
(acquedotto e scarico coattivo; appoggio ed infissione di chiusa; somministrazione coattiva
di acqua ad un edificio o ad un fondo; passaggio coattivo; elettrodotto coattivo e passaggio
coattivo di linee teleferiche).
In tutti i casi in cui non sono previste come coattive, le servitù non possono che nascere
dall’accordo fra le parti.
E difatti a differenza delle servitù volontarie che, come detto, possono avere ad oggetto una
qualsiasi utilitas, purché ricavata da un fondo a vantaggio di un altro fondo appartenente a
diverso proprietario, le servitù prediali coattive formano una "numerus clausus", sono cioè
tipiche avendo ciascuna il contenuto predeterminato dalla legge, sicché non sono
ammissibili altri tipi al di fuori di quelli espressamente previsti da una specifica norma per il
soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela (ad esempio: è stata ritenuta
inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi per la fornitura di
gas metano, dovendosi escludere un'applicazione estensiva dell'art. 1033 c.c. in tema di
servitù di acquedotto, in conseguenza della non assimilabilità delle due situazioni per i
caratteri peculiari di struttura e funzione di ciascuna di esse, ed in particolare della
pericolosità insita nell'attraversamento sotto terra delle forniture del gas, non ricorrente
nella servitù di acquedotto: Trib. Milano Sez. IV, 08/05/2012).
Qualora la servitù sia costituita per accordo tra le parti, il contratto che fa sorgere il diritto
deve sempre rivestire la forma scritta (non può essere dunque convenuto verbalmente) e
deve essere anche trascritto.
Le servitù possono inoltre costituirsi per testamento, che provenga dal proprietario del
fondo servente, per usucapione (ossia sorgere a seguito del protrarsi del tempo), per
destinazione del padre di famiglia (con quest’ultima modalità si intende riferirsi a quelle
situazioni in cui i fondi servente e dominante appartenevano nel passato ad una medesima
persona che ha ritenuto di riservare ad un fondo una utilità derivante dall’altro: la servitù
sorge nel momento in cui i fondi vengono attribuiti a due diversi proprietari e si possa
dimostrare che tra i fondi attualmente divisi il precedente unico proprietario ha lasciato le
cose nello stato dal quale risulta il rapporto di servitù. Cass. civ. Sez. II, 20-07-2009, n.
16842).
Si evidenzia che nel caso in cui la servitù venga costituita per usucapione, secondo le regole
generali dettate dal nostro ordinamento per questo particolare modo di acquisto dei diritti,
occorre che la servitù sia stata esercitata ininterrottamente dal possessore della stessa per
dieci anni o per venti anni, e che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a
tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario
ad usucapire, secondo che vi sia in capo al possessore della servitù la buona fede iniziale.
(Trib. Genova Sez. III, 24/05/2012).
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Il possesso della servitù, e quindi il suo esercizio, avvenuto in modo violento o clandestino
non produce in nessun caso l’acquisto del diritto per usucapione, per cui il trascorrere del
tempo è irrilevante fino a che perdura la violenza o la clandestinità.
La costituzione della servitù per usucapione e per destinazione del padre di famiglia è
esclusa per le servitù non apparenti e per le servitù negative (art. 1061 c.c.).
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLE SERVITÙ
Le servitù si caratterizzano per i seguenti fatti:
 il proprietario del fondo dominante può imporre al proprietario del fondo servente
un dovere negativo di non fare o un dovere di sopportare, ma non imporre, di regola, un
dovere di fare qualcosa di determinato (es: può imporre attraverso la servitù l’obbligo
per il proprietario del fondo servente di non realizzare una costruzione al di sopra di una
certa altezza, l’obbligo di consentire lo scarico delle acque o il passaggio di vie funicolari
sul suo terreno, ma non può obbligare questi a realizzare a sue spese una opera o una
costruzione);1
 i fondi dominante e servente devono essere “vicini”, non nel senso della contiguità
materiale, ma nel senso che debba esistere una vicinanza che renda utile l’esercizio della
servitù;
 i proprietari dei fondi dominante e servente devono essere diversi. Nel caso in cui i
fondi vengono acquisiti dalla stessa persona dopo che la servitù è già stata costituita,
questa si estingue per confusione.
QUALI SONO I DIRITTI/DOVERI DI CHI SUBISCE UNA SERVITÙ E DI CHI SE NE AVVANTAGGIA
La regola fondamentale cui soggiace l’esercizio della servitù è che il diritto comprende tutto
ciò che è necessario per esercitarlo, di modo da creare al proprietario del fondo servente il
minor aggravio possibile. Le modalità con cui lo stesso può essere esercitato dipendono
tuttavia dal titolo (accordo tra le parti, sentenza, possesso – in caso di usucapione - o la
legge). Dall’altra parte, tuttavia, il proprietario del fondo servente non può alterare lo stato
dei luoghi in modo da rendere gravoso o impossibile l’esercizio della servitù, né realizzare
opere che impediscano o rendano oneroso o impraticabile l’esercizio del diritto medesimo
da parte del proprietario del fondo dominante.
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Pur tuttavia in alcuni casi la servitù può comportare per il proprietario del fondo servente l'obbligo di un
facere, purché esso costituisca solo un'obbligazione accessoria che non esaurisce l'intero contenuto della
servitù, ma volto solo a consentirne il completo esercizio. La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto, ad
esempio, compatibile con il contenuto di una servitù di passaggio l'obbligo di tagliare i rami ovvero di potare gli
alberi che ne ostacolavano l'esercizio. (Cass. civ. Sez. II, 17-06-2010, n. 14622).
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La legge comunque assicura sempre che siano contemperate le esigenze dei due fondi, per
consentire che il maggior utile da parte del fondo dominante venga realizzato con il minor
aggravio del fondo servente. Per cui, ad esempio, se l’esercizio della servitù comporta un
disagio gravoso al fondo servente o impedisce a questi la realizzazione di lavori e il
proprietario del fondo servente può offrire un altro luogo per l’esercizio del diritto
ugualmente comodo al fondo dominante, il proprietario di questo non può arbitrariamente
rifiutare l’alternativa offerta.
Nelle servitù coattive, come vedremo, il proprietario del fondo servente ha inoltre diritto ad
una indennità, che ha lo scopo di ristorarlo per i danni subiti in ragione della servitù.
QUANDO E COME SI ESTINGUONO LE SERVITÙ
Le servitù si possono estinguere per: confusione (che si verifica quando si riunisce in una sola
persona la proprietà del fondo dominante e quella del fondo servente), prescrizione (ossia
per non uso ventennale ai sensi dell’art. 1073 c.c.), rinuncia (in caso di rinuncia del
proprietario del fondo dominante ovvero di abbandono del fondo servente ex art. 1070 c.c.;
l’ultima ipotesi si realizza quando il titolare del fondo servente, tenuto in forza del titolo o
della legge alle spese necessarie per l’esercizio della servitù se ne libera, rinunziando alla
proprietà del fondo a favore del proprietario del fondo dominante), scadenza del termine
(nel caso in cui le parti abbiano convenuto un termine finale o l’ avverarsi di una condizione
risolutiva della servitù).
In particolare per quanto attiene all’estinzione della servitù per prescrizione occorre fare un
distinguo tra servitù positive e quelle negative al fine di calcolare il dies a quo da cui far
decorrere il termine prescrizionale ventennale.
Per le servitù positive la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui si è cessato di
esercitarla, diversamente per le servitù negative, il termine decorre dal giorno in cui si è
verificato un fatto che ne ha impedito l’esercizio.
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Si riportano di seguito, unitamente ad un breve commento, gli articoli del codice civile relativi
alle servitù in generale (art. 1032), al passaggio coattivo (artt. 1051 – 1055) ed all’elettrodotto
coattivo ed al passaggio coattivo di linee teleferiche (artt. 1056-1057).
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Art. 1032 cod. civ. - MODI DI COSTITUZIONE .– Quando, in forza di legge, il proprietario di
un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di
una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza. Può anche essere
costituita con atto all’autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge.
La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l’indennità dovuta.
Prima del pagamento della indennità il proprietario del fondo servente può opporsi
all’esercizio della servitù.
La norma codifica il principio generale per cui le servitù coattive, se le parti non addivengono
ad un accordo, possono costituirsi con sentenza o, in casi espressamente previsti dalla legge,
con provvedimento della Amministrazione.
Ciò comporta che, pur sussistendone i presupposti, fino alla sentenza che costituisce la
servitù, il proprietario del fondo dominante non può compiere alcuna attività che incida sul
fondo del vicino.
L’accordo delle parti può essere contenuto anche in un contratto diverso (ad esempio, una
compravendita), purché siano indicati tutti gli elementi della servitù (accordo, modalità di
esercizio, l’eventuale indennità).
Va segnalato che nella determinazione dell’indennità vanno tenuti presenti non i vantaggi
acquisiti dal titolare della servitù, ma i sacrifici ed i vincoli da essa imposti a chi la subisce.
Ne consegue che, ai fini della determinazione dell’indennità, non potrà tenersi conto solo ed
esclusivamente del valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, ma bisognerà
tener conto, altresì, di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente in relazione alla sua
destinazione, ad esempio a causa del transito di persone e di veicoli. (Cass. civ. Sez. II, 16-022007, n. 3649).
Per quanto attiene poi alle modalità di versamento dell’indennità queste sono rimesse alla
libera volontà delle parti, ovvero alla valutazione del giudice.
Art. 1051 cod. civ. - PASSAGGIO COATTIVO. – Il proprietario, il cui fondo è circondato da
fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo
dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il
conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l’accesso alla via pubblica è più breve e
riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche
mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo
dominante e al pregiudizio del fondo servente.
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Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo
altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione
meccanica.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
1. Presupposti - La servitù di passaggio può essere ottenuta dal proprietario il cui fondo è
circondato da fondi altrui, è privo di una uscita sulla via pubblica o non possa procurarsela
senza eccessivo dispendio o disagio, e necessiti di un passaggio per la coltivazione o il
conveniente uso del fondo stesso.
Il primo presupposto per richiedere la servitù di passaggio è quindi lo stato di interclusione
del fondo. L’interclusione è assoluta se il fondo interessato, circondato da fondi altrui, non
ha alcuna uscita diretta o indiretta sulla via pubblica. L’interclusione è invece relativa quando
il fondo, pur confinando con la via pubblica, può aprire una uscita diretta su di essa solo con
eccessivo dispendio o disagio. (Cass. n. 21483/2012; Cass. n. 382/2010; Cass. n. 12814/97).
Lo stato di interclusione può derivare da eventi naturali, dal fatto di un terzo o dello stesso
soggetto che domanda il passaggio. Al fine di valutare lo stato di interclusione occorre avere
riguardo al fondo nella sua interezza.
Non è assolutamente intercluso il fondo collegato alla via pubblica da un passaggio
pedonale; tale interclusione può considerarsi, semmai, relativa se tale passaggio è
disagevole o insufficiente alle esigenze concrete del fondo. Altrettanto non può considerarsi
tale il fondo collegato alla via pubblica da corsi d’acqua o canali aperti al pubblico e
attraversabili a mezzo di natanti, ovvero quello il cui accesso alla via pubblica può avvenire
attraverso una scala in muratura.
Altro presupposto è il conveniente uso del fondo. La servitù può essere concessa solo se il
passaggio consente di sfruttare il fondo razionalmente ed in modo conforme alla sua natura.
Essa deve comunque soddisfare una effettiva necessità e non una mera comodità (ad
esempio, è stata negata la servitù in un caso in cui essa aveva il solo scopo di permettere al
richiedente il parcheggio della propria autovettura nel recinto domestico mentre era
possibile la sosta nella vicina via pubblica).
Ciò non toglie, tuttavia, che il passaggio possa essere concesso, a prescindere dai
presupposti indicati dalla legge, in via convenzionale cioè attraverso un accordo che le parti
raggiungono nell’ambito dei poteri di autonomia privata loro attribuita.
2. Soggetti legittimati – La possibilità di costituire una servitù di passaggio, attribuita dalla
legge al proprietario, viene generalmente consentita anche all’enfiteuta ed all’usufruttuario
e negata al locatario. La legittimazione passiva spetta invece al solo proprietario. Nel caso di
comproprietà del fondo intercluso, il diritto ad ottenere la servitù sul fondo del vicino spetta
ad ogni partecipante alla comunione (art. 1059 c.c.).
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3. Contenuto - Il contenuto della servitù di passaggio, cioè le modalità concrete con cui il
passaggio può esercitarsi, va individuato sulla base del titolo che l’ha costituita. In sostanza,
per valutare le esatte modalità attraverso cui il proprietario del fondo dominante può
esercitare il diritto di passaggio, occorre verificare quanto specificato nell’atto che ha
costituito la servitù. Le norme ivi contenute vanno interpretate anche alla luce dello stato
dei luoghi, dell’ubicazione reciproca dei fondi e della loro destinazione. Così, nella servitù
coattiva di passaggio pedonale, non è compreso il passaggio con carri; il passaggio con greggi
non è compreso nella servitù coattiva di passaggio carraio, in quanto servitù distinta ed
autonoma. Se dal titolo (cioè dal contratto o dalla sentenza) non possono desumersi le
esatte modalità di esercizio del passaggio, in virtù dei principi generali, la servitù deve
considerarsi consentita in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minore
aggravio del fondo servente.
4. Scelta del percorso – La legge detta solo i criteri generali che devono governare la scelta
del luogo ed il punto del passaggio, criteri che dovranno essere osservati dalle parti in caso di
costituzione della servitù attraverso un contratto, o dal giudice nel caso in cui la servitù
venga costituita con sentenza.
La maggiore brevità del percorso e il minor danno da arrecare devono essere seguiti e
contemperati sia se i fondi su cui poter esercitare il passaggio per raggiungere la via pubblica
siano più di uno, sia quando si tratta di stabilire su quale parte del terreno consentire il
passaggio. Il requisito della maggiore brevità è posto dalla legge nell’interesse del
proprietario del fondo dominante. Al fine di valutare tale parametro, la misurazione del
percorso va effettuata calcolando la distanza che separa il confine del fondo intercluso dalla
via pubblica. Il criterio del minor danno, invece, è posto a tutela del proprietario del fondo
servente.
Nel caso in cui ciò soddisfi i due suddetti parametri, il transito può essere consentito anche
attraverso un sottopasso o un cavalcavia.
Inoltre sempre nell’ipotesi di fondo gravato da servitù di passaggio, l'art. 841 Cod. Civ.
attribuisce al proprietario la facoltà di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, a patto
che l'esercizio della servitù di passaggio non venga impedito o reso scomodo. Sul punto è
intervenuta la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 15796/02),
precisando che "spetta al giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più
idonee a contemperare l'esercizio dei due diritti, avendo riguardo a tutte le circostanze del
caso concreto in relazione allo stato dei luoghi, nonché a quelle soggettive, come il
comportamento tenuto dal proprietario del fondo servente".
5. Ampliamento della servitù – Una servitù di passaggio originariamente costituita per il
passaggio a piedi o con animali da soma, può essere ampliata per essere esercitata anche
per il transito di mezzi a trazione meccanica. L’ampliamento del passaggio sul fondo altrui
presuppone che il diritto di servitù sul fondo stesso sia già esistente. I presupposti per
l’ampliamento, che andranno verificati dal giudice in caso di contestazione della pretesa,
sono la necessità di soddisfare la coltivazione ed il conveniente uso del fondo. E’ evidente
che il passaggio originario deve poter essere ampliato al fine di adattarlo al transito dei
veicoli e ciò sempre in modo di arrecare al proprietario del fondo servente il minor danno
possibile.
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6. Esenzione – Non possono essere gravati da servitù di passaggio coattivo le case, i cortili, i
giardini e le aie ad esse attinenti. La logica della norma è quella di tutelare l’integrità delle
case di abitazione e degli accessori che le rendono più comode, avuto riguardo non solo alla
loro destinazione attuale ma anche a quella potenziale. Tale elenco viene considerato
tassativo, pur se riferito sia ad edifici adibiti ad attività produttiva che a quelli adibiti ad
abitazione.
L’esenzione tuttavia non opera in caso di interclusione assoluta del fondo che chiede il
passaggio. In sostanza, anche per il caso della esenzione, il giudice dovrà compiere una
valutazione comparativa tra la difficoltà di accesso del fondo intercluso ed il sacrificio da
imporre al fondo servente, tenuto conto che la concessione del passaggio su uno dei beni
previsti da questa parte della norma può considerarsi ammissibile solo nei casi in cui la
mancanza (ovvero anche l’insufficienza) di accesso renderebbero completamente
inutilizzabile il fondo intercluso. (Cass. civ. Sez. II, 03/08/2012, n. 14102).
Art. 1052 cod. civ. - PASSAGGIO COATTIVO A FAVORE DI FONDO NON INTERCLUSO. – Le
disposizioni dell’articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha
un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non
può essere ampliato.
Il passaggio può essere concesso dall’autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la
domanda risponde alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria.
La costituzione di una servitù di passaggio coattivo può essere ottenuta anche con riguardo a
fondi non interclusi – cui si applica la fattispecie prevista dall’articolo precedente - quando
l’accesso alla via pubblica, pur sussistendo, sia insufficiente od inadatto ai bisogni del fondo
e non possa essere ampliato, ovvero possa essere ampliato ma solo con eccessivo dispendio
o disagio.
Affinché il passaggio venga accordato la norma in commento richiede che la domanda di
ampliamento risponda alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria. Essendo la previsione
finalizzata a garantire tali esigenze produttive (agricole o industriali), l’applicazione della
norma è stata dalla giurisprudenza esclusa quando la servitù intende consentire l’esercizio di
attività commerciali. Si ritiene utile segnalare, in proposito, che la previsione contenuta in
questa norma, con sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999, n. 167, è stata
ritenuta costituzionalmente illegittima “nella parte in cui non prevede che il passaggio
coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall’autorità giudiziaria quando questa
riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità – di cui alla legislazione
relativa ai portatori di handicap – degli edifici destinati ad uso abitativo”. Essa dunque deve
ritenersi applicabile anche laddove il passaggio venga richiesto per soddisfare tali necessità.
Peraltro, sulla scia di tale decisione, di recente l’ampliamento è stato ammesso anche ai fini
di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione, considerando che è impossibile,
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alla luce del moderno sviluppo sociale e tecnologico, che una casa di abitazione sia
raggiungibile solo a piedi o a dorso di mulo e non anche con mezzi meccanici.
Per la scelta del percorso si applicano i criteri previsti dall’articolo 1051. Altrettanto devono
ritenersi applicabili i casi di esenzione dettati dall’ultimo comma di quest’ultima
disposizione.
Art. 1053 cod. civ. - INDENNITA’. – Nei casi previsti dai due articoli precedenti è dovuta
un’indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta
una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve, prima d’imprendere le
opere o d’iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal
primo comma dell’articolo 1038.
Nei casi previsti dagli artt. 1051 e 1052, il proprietario del fondo dominante è tenuto a
corrispondere al proprietario del fondo servente una indennità, la cui quantificazione va
valutata in relazione al danno cagionato a quest’ultimo. Qualora il proprietario a favore del
quale viene costituito il passaggio non sia uno solo, l’indennità è posta pro quota a carico dei
proprietari dei fondi dominanti, commisurando la quota che ciascuno deve corrispondere al
pregiudizio cagionato dal passaggio da lui esercitato.
L’indennità, se fissata dal giudice, consiste in una somma di denaro da pagarsi in un’unica
soluzione; se convenuta convenzionalmente dalle parti, può d’intesa essere corrisposta
anche secondo altre modalità (es: canoni annui).
Nel caso previsto dal terzo comma dell’art. 1051 (ampliamento della servitù per consentire il
passaggio di mezzi meccanici prima escluso) ai fini della quantificazione dell’indennità deve
tenersi conto non solo del valore della maggiore superficie di terreno assoggettata al nuovo
passaggio, ma anche delle ulteriori ragioni di danno al fondo servente, in relazione al
pregiudizio arrecato dal transito di mezzi meccanici, avuto riguardo alla destinazione attuale
e potenziale del medesimo fondo servente.
In aggiunta alla indennità determinata sulla base dei suddetti criteri, al proprietario del
fondo servente può spettare un ulteriore indennizzo qualora il proprietario del fondo
dominante, al fine di attuare ed esercitare la servitù concessagli, debba occupare con opere
stabili una zona del fondo servente o renderla inutilizzabile. Si ritiene che questa ulteriore
indennità (c.d. indennità da occupazione) debba comprendere oltre al prezzo della zona da
occupare anche i danni causati dalla servitù nonché il corrispettivo della eventuale
diminuzione di valore di tutto il fondo.
E’ evidente comunque che il proprietario del fondo servente mantenga comunque su tali
superfici il diritto di proprietà.
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Questa indennità va corrisposta cumulativamente con quella prevista dal primo comma e
deve essere corrisposta prima che inizino i lavori per l’attuazione della servitù di passaggio
coattivo.
Art. 1054 cod.civ. - INTERCLUSIONE PER EFFETTO DI ALIENAZIONE O DI DIVISIONE. – Se il
fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il
proprietario ha diritto di ottenere dall’altro contraente il passaggio senza alcuna indennità
La stessa norma si applica in caso di divisione.
Secondo tale norma, nel caso in cui lo stato di interclusione del fondo derivi da una
alienazione a titolo oneroso (vendita o permuta) o da una divisione, il titolare della porzione
interclusa ha diritto ad ottenere il passaggio dall’altro contraente senza il pagamento di
alcuna indennità. La previsione si giustifica con il fatto che, essendo i contraenti – che hanno
provocato l’interclusione - consapevoli dell’obbligo per uno di essi di concedere il passaggio,
si suppone che di ciò abbiano tenuto conto nella determinazione del prezzo della vendita. La
previsione si estende anche ai casi di divisione volontaria e giudiziaria, così come anche alle
esecuzioni forzate.
La servitù, alle condizioni previste da questa norma, può essere costituita solo se la
alienazione (o la donazione) ha creato una interclusione assoluta.
Il proprietario del fondo intercluso non può rinunciare al passaggio sul fondo dell’altro
contraente, perché ciò determinerebbe la necessità di ottenere il passaggio su altri fondi
confinanti, i quali risentirebbero di un atto a cui sono rimasti estranei.
Il diritto in parola costituisce un diritto autonomo, soggetto alla ordinaria prescrizione
decennale.
Si osserva infine che la norma di cui all'art. 1054 cod. civ., sull'interclusione del fondo a
seguito di alienazione a titolo oneroso o di divisione, trova applicazione anche nell'analoga
ipotesi di interclusione derivante da espropriazione per pubblica utilità, sicché il diritto di
accesso senza corresponsione di indennità va fatto valere dal proprietario del fondo rimasto
intercluso nei confronti dell'ente espropriante, non potendo il proprietario medesimo,
rinunziando all'anzidetto beneficio, rivolgersi ad altro confinante e chiedere il passaggio
pagando l'indennità (Cass. civ. Sez. II, 09-11-2009, n. 23707).
Art. 1055 cod.civ. - CESSAZIONE DELL’INTERCLUSIONE. – Se il passaggio cessa di essere
necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo
dominante o del fondo servente. Quest’ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma
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l’autorità giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata
della servitù e al danno sofferto. Se l’indennità fu convenuta in annualità, la prestazione
cessa dall’anno successivo.
Presupposto per la cessazione della servitù è il venir meno anche di uno solo degli elementi
per cui era stata costituita. Realizza cessazione dell’interclusione: la riunione del fondo
intercluso con altro fondo che ha accesso diretto alla via pubblica; l’apertura di una nuova
strada che attraversi o costeggi il fondo intercluso; ogni caso in cui sia venuta ad esistenza la
possibilità di procurarsi l’accesso alla strada senza eccessivo dispendio o disagio. La
soppressione della servitù può essere inoltre richiesta per intervenuto mutamento della
destinazione del fondo, allorché per il nuovo uso la servitù non sia più necessaria.
Il diritto non cessa automaticamente con il venir meno dei suoi presupposti, ma è necessaria
una richiesta di soppressione avanzata, indifferentemente, dall’una o dall’altra parte. La
soppressione può essere disposta o con convenzione (nel caso in cui le parti siano concordi)
ovvero con sentenza ed in entrambi i casi il relativo atto deve essere trascritto.
Il venir meno della necessità quale causa estintiva, si riferisce alle sole servitù coattive;
pertanto la norma in questione non si applica alla servitù di passaggio acquistata per
usucapione, in quanto questa ha natura di servitù volontaria.
La soppressione della servitù comporta per il titolare del fondo servente la restituzione
dell’indennità. Le parti – o, in mancanza di accordo, il giudice – determinano l’entità della
restituzione che può essere ridotta rispetto all’ammontare originario, in relazione agli
eventuali danni provocati nel periodo di esercizio della servitù. Fra i danni debbono
comprendersi anche la diminuita o cessata utilizzazione della parte del fondo interessato
dalla servitù nonché il deprezzamento da esso subito, entrambi rapportati alla durata della
servitù.
Nel caso in cui il fondo intercluso sia stato trasferito, l’indennità va restituita a chi risulta
proprietario al momento della cessazione della servitù, ancorché pagata dal precedente; allo
stesso modo, in caso di trasferimento del fondo servente l’indennità dovrà essere restituita
dall’attuale proprietario, anche se corrisposta al precedente.
Qualora la corresponsione dell’indennità sia stata suddivisa in annualità, essa cessa dall’anno
solare successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione della servitù.
Art. 1056 cod. civ. - PASSAGGIO DI CONDUTTURE ELETTRICHE. – Ogni proprietario è tenuto
a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in
materia.
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La servitù consente di far passare le condutture su fondi di terzi. Il diritto comprende anche
altre facoltà: impiantare le bobine di trasformazione e di manovra necessarie all’esercizio
delle condutture; infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all’esterno dei muri o
facciate delle case; tagliare i rami degli alberi che possono provocare corti circuiti; far
accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla manutenzione e alla
sorveglianza degli impianti.
La costituzione della servitù, che può avvenire – al pari delle altre servitù coattive – per
sentenza o per contratto, presuppone comunque in capo al richiedente il rilascio, da parte
delle competenti autorità, dell’autorizzazione amministrativa ad eseguire condutture
elettriche. Tale autorizzazione può essere rilasciata a chi produca e distribuisca energia
elettrica nonché a chi intenda portare energia elettrica sul proprio fondo.
Fondi dominanti sono quelli in cui sono ubicati sia lo stabilimento di produzione e
distribuzione dell’energia sia la linea elettrica che fa capo al proprietario o all’utente che ha
ottenuto l’autorizzazione. Fondi serventi sono tutti quelli attraversati dalle linee aeree o
sotterranee dell’elettrodotto o quelli in cui sono stati installati i relativi sostegni. La servitù
non può imporsi su case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti.
Ai titolari dei fondi gravati da una servitù di elettrodotto coattivo spetta una indennità
calcolata sulla diminuzione di valore subito dal fondo in relazione allo stato attuale dello
stesso.
La servitù si estingue, oltre che per le cause previste per tutte le servitù coattive, anche per
revoca dell’autorizzazione o per scadenza del termine indicato nel provvedimento.
Art. 1057 cod.civ. - PASSAGGIO DI VIE FUNICOLARI. – Ogni proprietario è parimenti tenuto
a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o
industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale
scopo, in conformità delle leggi in materia.
Premesso che la servitù in questione si riferisce al solo caso in cui la funicolare è destinata ad
un uso privato, va rilevato che essa è disciplinata fondamentalmente da leggi speciali che ne
governano la costituzione, i limiti di esercizio, la durata.
La servitù consiste nel diritto di collocare o di far passare su fondi altrui i sostegni delle funi, i
meccanismi di tensione, deviazione o trazione; essa consente altresì di occupare le zone di
terreno indispensabili per il deposito, il carico e lo scarico delle materie da trasportarsi.
Il diritto di costituire ed esercitare una servitù di funicolare non può avere una durata
maggiore di venti anni. Se rinnovata, il richiedente deve corrispondere al proprietario del
fondo servente una nuova indennità, per la cui determinazione si applicano i criteri dettati
dall’art. 1056.
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FACSIMILE ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SERVITÙ DI PASSAGGIO
BOZZA
ATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI PASSAGGIO
Nell’anno duemila… (20…), il giorno … (…) del mese di …,
Tra
A) il Sig… proprietario di un fondo catastalmente insistente sui mappali …del foglio … del
Comune di … acquistato in proprietà con atto di compravendita in data … n… di
repertorio …, del Notaio … da …, registrato a… il … al n…, atti pubblici serie … e trascritto
…;
(di seguito denominato “proprietario del fondo dominante”)
e
B) il Sig… proprietario di un fondo catastalmente insistente sui mappali …del foglio … del
Comune di … acquistato in proprietà con atto di compravendita in data … n… di
repertorio …, del Notaio … da …, registrato a… il … al n…, atti pubblici serie … e trascritto
…; confinante per …………….con il fondo predescritto.
(di seguito denominato “proprietario del fondo servente”)
Viene stipulata la presente scrittura privata, da far valere a tutti gli effetti di legge fra i
contraenti, loro successori e eventi causa, per la costituzione di una servitù di passaggio
sulla porzione dell’immobile meglio descritta nell’allegata planimetria sub…, che le parti
si danno reciprocamente atto di conoscere e accettare;
Tale servitù viene costituita allo scopo di (descrivere esigenze finalizzate alla
costituzione della servitù)…………………………………….
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
ARTICOLO 1 – Premesse
Le suestese premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ARTICOLO 2 - Oggetto
a) Il proprietario del fondo servente costituisce una servitù di passaggio a carico del
fondo di cui al punto B), come meglio identificato in premessa, ed a favore del
proprietario del fondo dominante.
b)Le Parti dichiarano espressamente che tale servitù verrà esercitata secondo le
seguenti modalità:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ARTICOLO 4 - Obblighi delle parti e durata
a) Il proprietario del fondo servente espressamente dichiara che non ostacolerà in alcun
modo l’esercizio della servitù ed espressamente acconsente al passaggio sul suo fondo
del sig………. al fine di……………………………………;
b) le Parti escludono che, in ogni caso, tale servitù possa essere utilizzata per un uso
differente da quello per la quale è stata costituita;
d) a fronte della concessione oggetto del contratto il proprietario del fondo dominante
è tenuto al pagamento del corrispettivo di €………………( € a lettere), a titolo d’indennità,
che verrà corrisposta contestualmente alla sottoscrizione del contratto e per la quale il
sig……………….(fondo servente) rilascerà debita quietanza;
e) l'esercizio della servitù come sopra costituita avrà inizio dalla sottoscrizione della
presente.
ARTICOLO 5 - Trasferimento della servitù
Il proprietario del fondo servente garantisce al proprietario del fondo dominante che gli
impegni assunti con il presente atto, nel caso di trasferimento della proprietà degli
immobili e/o parti di essi a terzi, verranno trasferiti ai nuovi acquirenti. A tal fine e a tale
scopo si impegna a richiamare il presente atto nei futuri atti di compravendita a terzi, ed
a trascrivere l’asservimento delle aree oggetto del presente atto nei registri immobiliari.
Le spese e le tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico di…………………
Ai soli effetti dell’iscrizione del presente documento a repertorio, si dichiara che il
valore del presente atto è di €.(euro..).
Art. 7 Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, sono applicabili le disposizioni
contenute nella legge in materia.
…………………li…………………
Firma
Proprietario del fondo dominante _____________
Firma
Proprietario del fondo servente _______________
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INDICE
PARTE GENERALE
COSA SONO LE SERVITÙ E COME VENGONO CLASSIFICATE
COME SI COSTITUISCONO LE SERVITÙ
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLE SERVITÙ
QUALI SONO I DIRITTI/DOVERI DI CHI SUBISCE UNA SERVITÙ E DI CHI SE NE AVVANTAGGIA
QUANDO E COME SI ESTINGUONO LE SERVITÙ
PARTE SPECIALE. LE SINGOLE SERVITÙ COATTIVE
ART. 1032 C.C. COSTITUZIONE
ART. 1051 C.C. PASSAGGIO COATTIVO
ART. 1052 C.C. PASSAGGIO COATTIVO A FAVORE DI UN FONDO INTERCLUSO
ART. 1053 C.C. INDENNITÀ
ART. 1054 C.C. INTERCLUSIONE PER EFFETTO DI ALIENAZIONE O DI DIVISIONE
ART. 1055 C.C. CESSAZIONE DELL’INTERCLUSIONE
D’ELETTRODOTTO COATTIVO E DEL PASSAGGIO COATTIVO DI LINEE TELEFERICHE
ART. 1056 C.C. PASSAGGIO DI CONDUTTURE ELETTRICHE
ART. 1057 C.C. PASSAGGIO DI VIE FUNICOLARI
• FACSIMILE ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SERVITÙ DI PASSAGGIO.
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