Radiazioni ionizzanti e obblighi di prevenzione incendi
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Radiazioni ionizzanti e obblighi di prevenzione incendi
Radiazioni ionizzanti e obblighi di prevenzione incendi Autore Mario Abate Ispettore Antincendi – VV.F. Milano Fabiano Rinaldi C.E.O.- Chief Executive Officer - Gruppo SILAQ Il D.M. 16 febbraio 1982, con il quale è stato aggiornato l’elenco delle 97 attività interessate alle visite ed ai controlli dei Vigili del fuoco, assoggetta, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, una serie di attività comportanti l’uso, la detenzione, lo stoccaggio o la manipolazione di sostanze radioattive; in particolare sono dedicati alla radioattività i punti 75, 76, 77, 78, 79 e 80 dell’allegato. Di questi il più importante per la diffusione numerica delle attività è il punto 75 che recita: ”Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)”. E’ bene innanzitutto riflettere sul motivo per cui la prevenzione incendi coinvolge anche le attività con presenza di radiazioni. L’esistenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti e la manipolazione di isotopi radioattivi di per sé non provocano un aumento della probabilità di insorgenza di un incendio, né d’altro canto la radioattività viene distrutta o modificata dal fuoco. La presenza di un incendio tuttavia può cambiare lo stato fisico di una sostanza radioattiva e renderla più pericolosa in ragione del rischio di dispersione della sostanza stessa sotto forma di gas, aerosol o ceneri. Il fuoco inoltre può portare delle modificazioni nelle strutture di immagazzinamento e protezione delle materie fissili o nelle apparecchiature studiate per trattare o utilizzare queste materie che a loro volta possono condurre ad un incidente di criticità. I rischi dovuti alla radioattività possono essere ricondotti a due distinte situazioni: - rischio di irradiazione esterna (esposizione esterna) rischio di contaminazione (esposizione interna). La prima, in linea di massima meno preoccupante della seconda, si verifica in caso di danneggiamento o distruzione dell’involucro di una sorgente con conseguente creazione di campi di radiazioni. La seconda è più grave ed è legata a: - sversamento o proiezione di liquidi radioattivi dispersione di materie radioattive solide sotto forma di polveri contaminazione atmosferica prodotta da radioelementi in forma di aerosol, vapori, gas. L’ultima circostanza non può mai essere completamente scongiurata in caso di coinvolgimento di sorgenti in un incendio. L’incendio è in sintesi uno dei principali vettori in grado di amplificare in modo considerevole la portata spaziale e l’entità stessa del pericolo radioattivo; l’assoggettamento delle attività con uso di radioisotopi ai controlli di prevenzione incendi appare dunque doveroso. Diverso è il caso delle macchine radiogene, escludendo le macchine acceleratrici di alta energia in grado di produrre attivazione dei materiali; se ci limitiamo infatti a considerare i tubi a raggi X occorre osservare che la loro presenza ed il loro uso non pone in essere alcun rischio di produzione o diffusione della contaminazione. Il loro eventuale coinvolgimento in un incendio non crea pericoli di tipo radiologico, essendo certa, in mancanza di alimentazione elettrica alle macchine, l’assenza di radiazioni; né la loro presenza in caso di corretta installazione aumenta le possibilità di incendio più di altre apparecchiature elettriche. Passiamo ora ad una breve disamina delle principali fonti legislative in materia. La direttiva 96/29 Euratom, inerente la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, è stata attuata con l’emanazione del D.Lgs. 26/5/2000, n. 241, entrato in vigore il 1° gennaio 2001. Tale decreto è stato impostato come modifica al preesistente D.Lgs. 17/3/1995, n. 230, al fine di adeguarlo alla citata direttiva 96/29. Invero, il decreto n. 230/1995 aveva di fatto anticipato alcuni contenuti della direttiva 96/29, che sarebbe stata pubblicata l’anno successivo ma che era sostanzialmente nota. Peraltro lo stesso decreto 230/95 è rimasto per alcuni anni inapplicato per la mancata emanazione dei numerosi decreti che erano stati previsti. Il D.Lgs. n. 241/2000 contiene quindi una serie di allegati che anticipano e, provvisoriamente, sostituiscono quasi tutti i decreti attuativi del D.Lgs. n. 230/1995. Per quanto sopra detto, l’attuazione del decreto legislativo n. 241/2000 coincide, in pratica, con l’attuazione anche del D.Lgs. n. 230/1995 e con la definitiva abrogazione del D.P.R. n. 185/1964. Restano invece valide, per quanto applicabili, le disposizioni previste all’articolo 13 della legge 31/12/1962, n. 1860. Infine con il D.Lgs. 9/5/2001, n. 257, sono state apportate disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 241/2000. L’art. 27 del D.Lgs. n. 230/1995 - Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni - stabilisce, tra l’altro, che gli impianti, gli stabilimenti, gli istituti, i reparti, i gabinetti medici, i laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo. L'impiego delle suddette sorgenti di radiazioni è classificato in due categorie, A e B. Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco è sentito per il rilascio del nulla osta di categoria B, in periferia. Gli Uffici centrali del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sono sentiti per il rilascio del nulla osta di categoria A e per il concorso nelle altra autorizzazioni previste dalla legge (trasporto, deposito e smaltimento di rifiuti radioattivi, impianti, ecc.). Le attività soggette al nulla osta di categoria A non necessitano di quello di categoria B. A tal fine l’allegato IX al D.Lgs. n. 241/2000, stabilisce le soglie per la classificazione in categoria A o B dell’impiego di sorgenti, per l’esenzione dal nulla osta, nonché le modalità di rilascio e di revoca dello stesso. In particolare il punto 6 del citato allegato IX uniforma le soglie per l’applicazione dell’articolo 13 della legge 1860/1962 e per la classificazione in categoria A, unificando le procedure amministrative. In sintesi quindi si può concludere con la seguente schematizzazione. Sono soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi del punto 75 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982, così come deve intendersi modificato dalle più recenti disposizioni legislative in materia: - - le attività che impiegano o detengono sorgenti radioattive naturali o artificiali o apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti a qualsiasi scopo (industriale, di ricerca scientifica, ecc.) diverso dall’uso sanitario e per le quali occorre acquisire il nulla osta di categoria A o B; le attività che impiegano o detengono sorgenti radioattive naturali o artificiali o apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti a scopo diagnostico e/o terapeutico e per le quali occorre acquisire il nulla osta di categoria A.