SABINO CASSESE L`ORDINE GIURIDICO GLOBALE
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SABINO CASSESE L`ORDINE GIURIDICO GLOBALE
SABINO CASSESE L’ORDINE GIURIDICO GLOBALE1 E’ possibile che alla globalizzazione commerciale ed economica non si accompagni la nascita di un ordine giuridico che la regoli? E' immaginabile un mercato senza istituzioni? Le risposte a questo ordine di interrogativi sono non di rado critiche. Marco Cesa, ad esempio, ha sostenuto: “Chi vede nella globalizzazione un completo rovesciamento delle regole del gioco della economia e della politica internazionale soffre, con ogni probabilità di "novitismo", cioè della smania di scorgere a ogni costo grandi novità anche quando non ve ne sono […]. Dal punto di vista concettuale e teorico, dunque, gli studi sulla globalizzazione ci offrono davvero vecchie novità […]. La maggior parte dei fenomeni legati alla globalizzazione - l'esistenza dei quali non può ovviamente essere negata - ha sì conseguenze per gli affari internazionali, ma conseguenze che sono, di solito, largamente esagerate o comunque riconducibili a cause diverse dalla globalizzazione [...]. Istituzioni internazionali, imprese 1 Relazione tenuta al Convegno "Dalla cittadinanza amministrativa alla cittadinanza globale" presso l’Università degli studi di Reggio Calabria il 30 ottobre 2003. 1 multinazionali, mercati transnazionali, incidono in varia misura sugli affari internazionali; tuttavia essi, lungi dall'agire in un vuoto politico, sono costantemente chiamati a fare i conti con i governi nazionali”2. Un altro studioso, Joseph Stiglitz, ha osservato: “Oggi viviamo un processo di globalizzazione analogo a quello di un secolo e mezzo fa, ma senza le istituzioni globali in grado di affrontarne le conseguenze. Possediamo un sistema di governance globale, ma siamo privi di un governo globale”3. La tesi che esporrò si fonda, invece, sulla convinzione che un meccanismo di governo dell'economia globalizzata esiste, anche se esso presenta caratteristiche non riconducibili al modello tradizionale di potere pubblico statale. La “comunità” globale presenta tutti e tre gli elementi degli ordinamenti giuridici: plurisoggettività (principalmente Stati), organizzazione (principalmente organizzazioni internazionali), normazione (per lo più convenzionale o pattizia, ma anche regolamentare). Vi sono, infatti, circa 200 Stati (189 sono quelli membri dell’ONU), circa 2000 organizzazioni internazionali, non meno di 400mila dipendenti di apparati sovrastatali, 50mila trattati internazionali (quelli registrati all’ONU), un numero non calcolato di regolamenti, direttive ed altri atti promananti dalle organizzazione internazionali o trasnazionali (la sola Unione europea ne ha prodotti circa 1500 nell’anno 2000). 2 M. Cesa, Le vecchie novità della globalizzazione, in Riv. ital. sc. pol., n. 3, 2002, pagg. 417-418. J. Stiglitz, In un mondo imperfetto. Mercato e democrazia nell’era della globalizzazione, Roma, Donzelli editore, 2003, pag. 5. 3 2 Questo ordinamento giuridico presenta quattro tratti distintivi. Il primo è che non è retto da un’autorità superiore, ma da forme di cooperazione ed integrazione tra i soggetti che ne fanno parte. Esso, pur in assenza di un “governo”, presenta i vantaggi di limitare gli effetti esterni negativi dell’azione decentrata; di consentire la circolazione delle informazioni; di permettere di scegliere i sistemi più convenienti; di tenere sotto il controllo di un’opinone pubblica mondiale i regimi politici. Questo sistema mostra, però, anche inconvenienti: il mutamento delle “regole del gioco”; il rischio di blocco decisionale; il pericolo di defezioni delle minoranze, sul modello della “itio in partem” nei collegi medioevali. A differenza dagli ordinamenti giuridici retti da un’autorità superiore, il sistema mondiale non è uniforme, ma differenziato: presenta aree – settoriali o geografiche – con alto grado di istituzionalizzazione ed aree dove questa è molto limitata. Il secondo tratto distintivo è che la sua organizzazione non ha un centro. Essa è piuttosto un aggregato di organizzazioni generali e settoriali. Tale aggregato presenta le seguenti caratteristiche. In primo luogo è molto frammentato, per cui non può dirsi ordinato in forma policentrica o reticolare, perché tali forme organizzative presuppongono un disegno. In secondo luogo, è imcompleto e asimmetrico: vi sono regioni e materie dove si addensano più istituzioni, regioni e zone dove sono assenti. In terzo luogo, non ha un ambito (auto) definito di compiti, né una chiara distribuzione di funzioni con gli Stati, per cui opera a poteri condivisi. Infine, è composto sia di organismi 3 sovranazionali (come l’Unione europea), sia di organismi internazionali (come l’ONU), sia di organismi trasnazionali (come quelli istituiti da altre organizzazioni internazionali). Il terzo elemento proprio dell’ordinamento giuridico globale è che le istituzioni internazionali sono prive di investitura popolare. La loro legittimazione non è assicurata attraverso il consenso, bensì a mezzo del diritto. Gli Stati nazionali nascono e si impongono sulla base della forza, per poi svilupparsi attraverso il diritto chiamato a limitarla. Negli ordinamenti giuridici globali, invece, il diritto svolge fin dall’inizio il compito di regolatore, e ciò proprio per l’assenza di un potere superiore e per il fatto (tanto contestato e contestabile) che agli Stati venga applicato il principio di eguaglianza. I poteri pubblici internazionali, sovra- ed ultra statali, esercitano un’autorità legittima non tanto perché gli Stati abbiano dato loro un consenso, quanto perché essi agiscono secondo il diritto, rispettando il “due process of law”, anche nella fase di elaborazione delle norme. La concreta applicazione di questo principio, infatti, consente alle istituzioni della globalizzazione di raccogliere di volta in volta, intorno alle proprie decisioni, il consenso dei gruppi di interesse, degli Stati e degli altri organismi sovranazionali. Il quarto elemento caratterizzante riguarda la costituzione di uno spazio giuridico globale, con una grande varietà di statuti e conseguenti possibilità di arbitraggi. Innanzitutto, vi è uno spazio giuridico, nel senso della eliminazione di barriere (specialmente nel campo economico e finanziario). Quindi, è consentita 4 una (relativa) mobilità a persone fisiche, imprese, enti. Poi, tra gli ordinamenti secondari (quelli nazionali) permangono anche forti differenze, nonostante il continuo processo di standardizzazione operato dall’ordinamento giuridico globale. Ma queste differenze vengono sfruttate da tutti i soggetti (principalmente le imprese) che sono dotati di mobilità e possono permettersi uno “shopping trip” tra ordinamenti giuridici nazionali differenti. Di qui l’arbitraggio, che consiste in un giudizio comparativo sulle differenze relative tra i “diritti singolari” (di Statinazione o anche di ordinamenti sovranazionali regionali, come l’Unione europea); poi nella scelta, consentita dalla mobilità, dei “diritti singolari” più convenienti. Risulta, così, possibile, ad esempio, costituire una società in un certo paese, non perché essa operi in quel posto, ma per cogliere specifici vantaggi fiscali o di altro genere. Per cui il diritto non si impone, non è preordinato, ma viene, per così dire, “ acquistato” in base alla convenienza dei singoli operatori economici. La miopia degli osservatori di fronte a questi cambiamenti è determinata dal fatto che essi sono disposti a rinunciare allo Stato solo a patto di poter utilizzare lo stesso modello istituzionale con riferimento ad una dimensione globale. Occorre, viceversa, considerare che la conservazione di questi dislivelli normativi nello spazio giuridico globale costituisce un moltiplicatore della globalizzazione, in quanto rappresenta un luogo in cui si incontra la domanda degli operatori economici con l'offerta delle istituzioni giuridiche. Con ciò si potrebbe realizzare il sogno dei grandi filosofi scozzesi del settecento, i quali 5 ritenevano che gli ordinamenti dovessero essere il frutto dell’azione umana: non un dato, quindi, ma un farsi continuo. Lo spazio giuridico globale diventa, così, un po’ come i poemi omerici secondo l’ipotesi Lachmann: all'origine vi era un piccolo nucleo di racconti che, trasmesso e arricchito per via orale da coloro che li avevano narrati nel corso del tempo, è andato a costituire l'ossatura dell’Odissea e dell’Iliade. Per ora abbiamo solamente alcuni versetti, alcuni brani, ma la nostra intelligenza sta proprio nel cercare di considerarli come un embrione di futuri poemi. Prof. Sabino Cassese Prof. di diritto amministrativo Università La Sapienza di Roma 6