Accordo 21.01.03 su Mutui Prima Casa e Prestiti Personali

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Accordo 21.01.03 su Mutui Prima Casa e Prestiti Personali
MUTUO PRIMA CASA
MUTUI PRIMA CASA
E
PRESTITI PERSONALI
A FAVORE DEL
PERSONALE DIPENDENTE
DELLE BANCHE DI CREDITO
COOPERATIVO
E DELLA FEDERAZIONE
DELLE BCC
DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE
F.A.B.I. – Coordinamento Interregionale Abruzzo e Molise delle Banche di Credito Cooperativo
MUTUO PRIMA CASA
Articolo 1
IMPORTI MASSIMI CONCEDIBILI
ACQUISTO: 80% del valore di mercato dell’immobile secondo perizia a cura
della B.C.C. ed a spese del richiedente con un massimo di:
• Euro 150.000.
COSTRUZIONE : 80% del valore di perizie, come sopra, sui lavori eseguiti che
devono comprendere, almeno, struttura, copertura, e tamponature esterne con un
massimo di:
• Euro 150.000.
RIATTAMENTO ED AMPLIAMENTO: 80% del valore dell’immobile con
presentazione di preventivo di spesa comunque, non oltre:
• Euro 150.000.
Articolo 2
FINALITA’
a) Acquisto quote di coeredi su alloggi pervenuti per successione e destinati ad
abitazione del Dipendente;
b) Acquisto di nuova abitazione mediante alienazione/permuta della prima ed
unica casa, perchè inadeguata ai bisogni del Dipendente;
c) in tale seconda ipotesi il mutuo non potrà comunque eccedere la differenza dei
prezzi, ma sempre nei limiti stabiliti dal presente regolamento;
d) Nell’ipotesi di acquisto di alloggio già beneficiario di altro mutuo ipotecario, la
Bcc può concedere, al dipendente, un finanziamento acquisendo ipoteca di
secondo grado;
e) Estinzione di precedenti mutui ordinari e altri prestiti contratti per l’acquisto
della prima casa;
f) Riattamento e/o ampliamento della prima ed unica abitazione di proprietà;
g) Assegnazione appartamento da cooperative edilizie.
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MUTUO PRIMA CASA
Articolo 3
BENEFICIARI
Dipendenti che:
a) abbiano maturato una anzianità di effettivo servizio non inferiore a 3 anni;
b) non siano proprietari di altro alloggio; oppure siano proprietari di un alloggio
inadeguato ai bisogni del richiedente come previsto dall’ art. 2 lettera b .
Articolo 4
Nella concessione dei mutui si terrà conto della data di presentazione della
domanda, che potrà essere presa in considerazione solo se documentata, si
considerano contemporanee quelle presentate nell’arco di ciascun mese di
calendario.
In caso di contemporaneità di presentazione si darà priorità alle situazioni e
carichi familiari in subordinazione all’anzianità di servizio.
Articolo 5
CONDIZIONI E MODALITA’
a) TASSO DI INTERESSE : pari al TUR e comunque non inferiore al costo
medio della della raccolta in ciascuna azienda.
b) AMMORTAMENTO: in rate mensili o semestrali costanti posticipate.
c) GARANZIA: ipoteca di 1° grado a favore della Bcc sull’immobile da
finanziare per l’importo del mutuo maggiorato del 50 % -o di 2° Grado in
riferimento all’art. 2 comma C.
d) ISTRUTTORIA: è a carico del dipendente il solo rimborso del costo della
perizia tecnica.
e) POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia di gradimento della Bcc, a favore
della medesima, a carico del richiedente.
f) DURATA MASSIMA: nei limiti consentiti dalla Bcc; per gli immobili che
presentino le caratteristiche edilizie di cui al R.D. 24/4/38 N. 1165
sull’edilizia economica e popolare e successive modificazioni, per la durata
prevista dalla Legge.
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MUTUO PRIMA CASA
Articolo 6
PRESTITI PERSONALI SCOPERTI DI CONTO
a) PRESTITI PERSONALI:
importo massimo Euro 13.000 al tasso del TUR + 1,5 punti.
b) SCOPERTO DI CONTO CORRENTE:
importo massimo Euro 11.000
Tasso Creditore TUR - 1 punto.Tasso Debitore TUR + 2 punti.Spese unitarie tenuta conto, commissioni max Scoperto, carnet assegni,
pagamento utenze (con domiciliazione bancaria dell’utenza) : GRATUITE.
Articolo 7
Il finanziamento è subordinato alla presentazione della documentazione
normalmente richiesta dall’Azienda di Credito alla clientela ordinaria per
operazioni analoghe, ed alla capacità di rimborso.
Articolo 8
Gli alloggi finanziati debbono essere abitati dal dipendente per tutta la durata
del finanziamento, fatta salva la previsione di cui all’art. 2 lettera b).
La cessione a qualunque titolo dell’alloggio determinerà la revoca del mutuo e
la risoluzione del contratto, salvo il caso di cessione a titolo gratuito a familiare
(figli e coniuge) dell’alloggio, sempreché lo stesso continui ad essere abitato dal
beneficiario del mutuo.
Sono pure causa di risoluzione il licenziamento per giusta causa o le dimissioni.
La Bcc avrà comunque la facoltà di consentire la prosecuzione del mutuo alle
condizioni praticate al momento dell’evento.
In caso di decesso del dipendente in attività di servizio, gli eredi (limitatamente
al coniuge ed ai figli), potranno conservare le agevolazioni del mutuo.
In caso di pensionamento il dipendente potrà conservare le condizioni praticate
al momento della stipula.
Il mutuo per l’acquisto della 1° casa, a richiesta del dipendente, può essere
cointestato con il coniuge.
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MUTUO PRIMA CASA
Articolo 9
Per la salvaguardia delle piccole Aziende i mutui ipotecari dovranno essere
contenuti, in percentuale, come segue:
♦ Aziende con impieghi economici sino a 10 miliardi, 5% degli impieghi stessi;
♦ Aziende
con impieghi economici oltre 10 e sino a 20 miliardi, 10% degli
impieghi stessi.
Articolo 10
Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono estese al personale della
Federazione Regionale.
Articolo 11
In caso di controversia circa l’interpretazione del presente regolamento,
competenti a dirimerla saranno la Federazione Regionale e le OO.SS. firmatarie
dello stesso, in presenza di un rappresentante della Bcc interessata.
NORME TRANSITORIE
I mutui per la prima casa stipulati precedentemente alla data del presente
regolamento, dovranno, a richiesta dell’interessato, essere ricondotti per
l’importo ed il tempo residuo alle condizioni previste dagli articoli precedenti,
fatte salve condizioni migliorative.
Articolo 12
Il presente regolamento avrà validità fino al 31/12/2003.
Le parti si incontreranno, per la valutazione ed il rinnovo del presente
regolamento, entro i tre mesi precedenti la data del 31/12/2003, nell’eventuale
periodo di vacanza resteranno valide le norme contenute nello stesso.
Pescara lì 21 gennaio 2003
FEDERAZIONE DELLE BCC DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE
FABI
FIBA-CISL
FISAC-CGIL
F.A.B.I. – Coordinamento Interregionale Abruzzo e Molise delle Banche di Credito Cooperativo