Regolamento dell`amministrazione della commissione di

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Regolamento dell`amministrazione della commissione di
Regolamento dell’amministrazione
della commissione di previdenza della
cassa pensione pro
validi dallo 01.01.2008
cassa pensione pro
Bahnhofstrasse 4
Postfach 434
CH-6431 Schwyz
t + 41 58 442 50 00
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pkpro.ch
Ai sensi dell’articolo 9 dell’atto di fondazione della cassa pensione
pro, il Consiglio di fondazione emana il seguente Regolamento:
1.2.4
L’elezione deve essere comunicata per iscritto alla cassa pensione
pro tramite il verbale d’elezione.
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1.3
Commissione di previdenza paritetica
1.1Composizione
1.1.1
La commissione di previdenza paritetica di ciascun istituto di
previdenza è composta come segue:
a) rappresentanti del datore di lavoro nominati dal datore di
lavoro; e
b) stesso numero di rappresentanti dei lavoratori, nominati dai
lavoratori tenendo conto delle categorie di lavoratori.
1.1.2
Ogni commissione di previdenza si autocostituisce ed elegge il
proprio presidente. Il presidente resta in carica tre anni. È possibile
la rielezione.
1.1.3
I membri della commissione di previdenza restano in carica tre
anni. È possibile la rielezione.
1.1.4
La fine del rapporto di lavoro comporta l’uscita dalla commissione
di previdenza. Per il periodo rimanente della carica viene eletto
un sostituto.
1.1.5
I cambiamenti concernenti i membri delle commissioni di previdenza devono essere comunicati immediatamente per iscritto alla
cassa pensione pro.
1.1.6
Con una delibera scritta, la commissione di previdenza può delegare
i suoi diritti e doveri a un altro istituto di previdenza. La delega è
revocabile in qualsiasi momento.
1.2
Elezione dei rappresentanti dei lavoratori
1.2.1
Sono eleggibili e hanno diritto di voto tutti i lavoratori assicurati
nell’istituto di previdenza che intrattengono un rapporto di
lavoro attivo. Sono eleggibili rappresentanti dei lavoratori esterni.
1.2.2
L’elezione avviene a maggioranza semplice dei voti espressi
(maggioranza relativa). Sono eletti i candidati che raccolgono più
voti. A parità di voti, si decide per estrazione a sorte.
1.2.3
Per le rielezioni di cui al punto 1.1.4 si applica la medesima
procedura.
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Riunioni, delibere
1.3.1
Ogni commissione di previdenza si riunisce in base alle necessità
imposte dagli affari dell’istituto di previdenza e comunque almeno
una volta all’anno.
1.3.2
La convocazione avviene su richiesta del presidente o se la richiede
la metà dei membri della commissione di previdenza.
1.3.3
Il presidente presiede la riunione.
1.3.4
Le delibere vengono prese con la maggioranza semplice dei voti
di tutti i membri. A parità di voti, il voto del presidente è preponderante. Le commissioni di previdenza possono prevedere
un’altra procedura. Eventuali delibere in materia devono essere
comunicate immediatamente alla cassa pensione pro tramite il
verbale. Le delibere possono essere prese anche per mezzo di
circolare.
1.3.5
Le delibere devono essere messe a verbale, firmato da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori.
I verbali sono da inoltrare alla cassa pensione pro.
1.4
Compiti e doveri
La commissione di previdenza si impegna per realizzare lo scopo
previdenziale e in particolare svolge i seguenti compiti:
a) decide in merito del piano previdenziale dell’istituto di previdenza e alla sua applicazione, tenendo conto delle disposizioni
di legge (LPP);
b) informa gli assicurati sull’organizzazione, l’attività e la situazione
patrimoniale dell’istituto di previdenza;
c) controlla che il datore di lavoro produca i documenti e le
comunicazioni previsti dal contratto d’affiliazione;
d) controlla che i contributi siano pagati entro i termini;
e) contribuisce a reperire i documenti necessari per la giustificazione del diritto alla prestazione previdenziale;
f) decide in merito all’uso dei fondi liberi dell’istituto di previdenza, in base allo scopo della Fondazione e nel rispetto del
principio di parità di trattamento;
g) è la referente dei lavoratori per le questioni previdenziali del
personale.
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1.5
Segreto professionale / Regolamento delle firme
a) I membri della commissione di previdenza nonché tutti coloro
che partecipano all’esecuzione della previdenza professionale
sono tenuti al segreto professionale su tutti i fatti di cui vengono
a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. L’obbligo del
segreto professionale continua a sussistere anche dopo la fine
del mandato.
b) Se la commissione di previdenza non ha deciso altrimenti, un
rappresentante del datore di lavoro e un rappresentante dei
lavoratori firmano collettivamente a due.
1.6Responsabilità
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Modifiche del regolamento
Il consiglio di fondazione può decidere di apportare modifiche a
questo Regolamento in qualsiasi momento. Eventuali modifiche
devono essere comunicate per iscritto al datore di lavoro affiliato
entro tre mesi dalla loro entrata in vigore.
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Entrata in vigore
Il presente Regolamento è parte integrante del contratto d’affiliazione, entra in vigore il 1° gennaio 2008 e sostituisce quello del
23 ottobre 2002, emendato il 1° gennaio 2004, il 1° gennaio
2005, il 1° gennaio 2006 e il 1° gennaio 2007.
I membri della commissione di previdenza e tutte le persone
incaricate dell’esecuzione della previdenza professionale rispondono del danno che essi arrecano all’istituto di previdenza intenzionalmente o per negligenza (art. 52 LPP).
Svitto, 13 dicembre 2007
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cassa pensione pro
Consiglio di fondazione
Informazione del consiglio di fondazione nei
confronti della commissione di previdenza
Su richiesta scritta, il consiglio di fondazione informa la commissione di previdenza sui contributi in sofferenza del datore di
lavoro. Il consiglio di fondazione informa la commissione di previdenza qualora i contributi regolamentari non siano stati ancora
versati entro tre mesi dalla data di scadenza pattuita.
Dr. Reto Wehrli
Presidente
Daniela Härtner
Vice presidente
In caso di divergenze nell’interpretazione fa fede il testo tedesco.
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