Allargamento + 10 nuovi Stati membri

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Allargamento + 10 nuovi Stati membri
Urbana Gaiotto
Marzo 2004
L’allargamento dell’Unione Europea:
l’abolizione delle frontiere doganali e
gli aspetti di carattere transitorio
Comunità Europea dei 15:
Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Portogallo
Spagna
Svezia
Dieci Paesi nuovi Paesi aderenti:
Polonia,
Ungheria
Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Estonia
Lettonia
Lituania
Slovenia
Cipro
Malta.
Paesi candidati all’adesione
Bulgaria
Romania
Turchia
Riferimenti normativi:
- Atti relativi all’adesione dei 10 nuovi Paesi all’Unione Europea – in
Gazzetta Ufficiale dell’U.E. L236 del 23.9.2003
- Legge 24 dicembre 2003, n. 380 - Ratifica ed esecuzione del Trattato di
adesione all’Unione Europea tra gli Stati membri dell’U.E. ed i 10 nuovi
Paesi aderenti, con atto di adesione, allegati, protocolli, dichiarazioni,
scambio di lettere e atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003 - S.O.
della G.U. n. 17 del 22 gennaio 2004
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Principi generali
Con l'Atto di Adesione, i dieci nuovi Paesi si impegnano a recepire tutte le
normative comunitarie, doganali e non, salvo le esplicite eccezioni, che fanno
parte del cosiddetto acquis comunitario fra le quali assumono particolare
rilevanza per gli scambi di merci le seguenti:
Rapporti esterni:
1. il Codice Doganale Comunitario e le relative Disposizioni di
Applicazione, in applicazione del Trattato CE che istituisce un Unione
Doganale fra gli stati membri della Comunità Europea;
2. la Tariffa Esterna Comune, inclusi i regimi preferenziali.
3. le misure degli strumenti di difesa commerciale (misure antidumping,
antisovvenzioni e di salvaguardia),
4. la politica di vigilanza nel settore siderurgico e dei tessili ,
5. le misure di politica estera di sicurezza comune nei confronti dei Paesi
terzi con le situazioni politiche più critiche (es.: Birmania, Zimbawe,
Liberia …),
Rapporti interni:
6. il regolamento relativo alle statistiche comunitarie (regolamento base
n.3330/91)
7. la direttiva IVA comunitaria (77/388/CEE)
Dal combinato disposto di questi due provvedimenti nasce l’attività connessa
all’Intrastat;
8. le norme tecniche comunitarie su vari prodotti nonché la normativa di
conformità (marchio CE),
9. normativa anticontraffazione
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Scambi tra i nuovi Paesi Membri e Paesi Terzi
Applicazione immediata della legislazione comunitaria doganale e della
Tariffa Esterna Comune, con trattamenti preferenziali, dazi antidumping, dazi
supplementari, ecc. in luogo della tariffa nazionale dei paesi nuovi aderenti,
che cessa di applicarsi al 30 aprile.
Per quanto riguarda principi e procedure, in molti di questi Paesi erano già
molto simili a quelli comunitari, in quanto al momento del nascere la loro
legge doganale si era largamente ispirata a quella comunitaria.
Ora avremo anche uno stesso testo giuridico di riferimento, direttamente
applicabile in 25 Paesi.
Occorre tenere presenti alcune conseguenze importanti:
nell’esportazione, (ad es. verso Russia o Ucraina) il visto di uscita
sull’esemplare 3 della bolletta doganale dovrà essere apposto dalla
dogana di confine tra Polonia e Bielorussia oppure tra Slovacchia e
Ucraina. Attualmente tali trasporti stradali sono quasi sempre scortati
da carnet TIR (fino a destino) oppure da T2 fino all’ultima dogana
polacca o slovacca, e quindi in questi casi il visto sull’esemplare 3 viene
apposto dalla dogana di partenza del TIR o del T2; dal 1° maggio, il T2
non verrà più emesso in quanto Polonia e Slovacchia diventano
territorio comunitario, quindi se il trasporto stradale non è scortato da
carnet TIR, dovrà scortare la merce fino all’ultima dogana di frontiera
comunitaria l’es.3 della bolletta di esportazione sul quale dovrà essere
apposto il visto di uscita e che dovrà poi ritornare all’esportatore, con
tutte le difficoltà conseguenti per il recupero del documento;
riflessi anche sulla gestione dell’origine delle merci: non tanto sul
“made in...” che continua ad avere senso se si indica il Paese
produttore differenziando Italia da Germania e da Lettonia, quanto per
l’origine preferenziale: la lavorazione sufficiente per far acquisire a
materiali terzi il carattere preferenziale comunitario potrà essere svolta
in uno dei 25, o con il cumulo totale di fasi ripartite in differenti paesi
comunitari. Dopo di che il prodotto con Eur.1 comunitario potrà avere le
agevolazioni previste dagli accordi con Magreb, Paesi balcanici, ecc.
Nei rapporti con fornitori dei Paesi nuovi aderenti, occorrerà per contro
mettere in atto tempestivamente lo scambio di informazioni sull’origine
preferenziale dei materiali acquistati, con la “dichiarazione dello
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speditore”, per singola fornitura oppure a lungo termine, già largamente
utilizzata con i fornitori dei 15 vecchi aderenti e con la Turchia.
nell’accesso ai mercati dei paesi nuovi aderenti, fino ad oggi i prodotti
con origine preferenziale dell’Europa dei 15 entravano in esonero
daziario in virtù degli accordi di libero scambio esistenti, mentre i
concorrenti prodotti di paesi Terzi (Cina, Giappone, USA, ....) erano
gravati dai dazi delle tariffe di questi Paesi, spesso assai diversi da
paese a paese e da quelli che sono i dazi comunitari, che entreranno in
applicazione dal 1° maggio, compresi dazi preferenziali, dazi
antidumping, dazi supplementari, ecc. Due esempi possono dare
un’idea della situazione che si verrà a determinare:
- Le biciclette della voce doganale 8712 00 sono soggette
all’importazione nella U.E. da Paesi terzi ad un dazio del 15%; se il
paese di origine é la Cina, il dazio é ridotto al 10,5% ma é dovuto un
dazio antidumping del 30,6%; la stessa imposizione sarà applicata
nei nuovi aderenti dal 1° maggio prossimo, mentre attualmente e fino
al 30 aprile essi riscuotono il 7% nella Rep. Ceca e Slovacca, zero %
in Lituania, 15% in Polonia, 10% in Ungheria, tutti di gran lunga
inferiore all’oltre 41% della tariffa comunitaria;
- I mobili di legno (diversi da quelli per cucine) della v. d. 9403 60 sono
esenti nella tariffa comunitaria da qualunque provenienza, mentre
nella tariffa della Polonia è prevista attualmente una tassazione del
12%, del 20% in Slovenia, del 9;6 in Cekia/Slovacchia, e del 15% in
Lituania.
Questi esempi possono essere di stimolo per le riflessioni che in
proposito ogni azienda potrà fare esaminando i dati relativi al proprio
business.
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Scambi tra vecchi e nuovi membri, o tra i nuovi membri
Nella Comunità dei 15 gli scambi di merci in libera pratica, come è ben noto:
- sono esenti da formalità doganali dal 1993
- hanno diritto all’esonero daziario le merci in libera pratica
- lo status di libera pratica é presunto.
- acquisti e cessioni sono soggette alle formalità IVA intra-UE
- INTRASTAT,
- la circolazione dei prodotti soggetti ad accise comunitarie é scortata da
documento di accompagnamento DAA o DAS
Di conseguenza, il 1.5.2004, le merci che si trovano in libera pratica
nella Comunità a 15 o in uno dei nuovi Stati membri,
risulteranno in libera pratica nella Comunità allargata, e fruiranno quindi
di esonero daziario anche se originari di Paesi terzi, rendendo così
possibili talune attività, ad es. gestire un magazzino di consegna in
Italia o in Slovenia o a Malta, per la distribuzione in tutti i 25 Paesi,
senza più la necessità di utilizzare un magazzino doganale o altre
soluzioni per evitare il doppio pagamento di oneri doganali.
Norme transitorie
Gli Atti di adesione definiscono le procedure da applicare per alcuni
movimenti di merci iniziati prima dell’adesione e che termineranno dopo, e
per le merci vincolate a regimi doganali economici o sospensivi che saranno
chiusi dopo l’adesione.
Come regola generale, tutti i regimi doganali iniziati prima dell’adesione
devono essere appurati con una procedura doganale, anche se si tratta di
scambi tra uno stato membro attuale ed uno nuovo, o tra due nuovi Stati
membri. Pertanto, una partita di merce spedita entro il 30 aprile dalla Polonia
verso l’Italia con un documento T1 deve essere presentata in dogana per lo
sdoganamento, anche se giunge dopo il 1° maggio.
In tali casi, assume rilevanza, dopo il 1° maggio, la
Prova del carattere comunitario
Deve essere provata formalmente.
Per le merci che alla data di adesione sono già dichiarate per l’esportazione e
si trovano in fase di trasporto oppure in temporanea custodia, o in un regime
sospensivo,
a) per gli scambi in base agli accordi europei contenenti clausola del nodrawback (tutti i paesi escluso Malta e Cipro) potrà essere utilizzata la
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Prova dell’origine preferenziale (Certificato Eur1) emessa prima della data
di adesione é considerata prova di libera pratica,
oppure una delle modalità previste dalla normativa comunitaria, le più
frequenti sono
- T2
- T2L (Se del caso emesso a posteriori)
- attestazione equivalente a T2L apposta sulla fattura oppure sul
documento di trasporto
• Fino a € 10.000 sufficiente firma dell’esportatore
• Oltre € 10.000 vistato della dogana
- ......................
b) Per Malta e Cipro, i cui “accordi di associazione” non contengono la
clausola no-drawback, gli Eur.1 emessi prima dell’adesione non sono
validi a provare che le merci hanno pagato i dazi dovuti, pertanto occorre
fornire una delle altre prove di libera pratica indicate sopra al punto a).
Prodotti soggetti ad accisa:
I prodotti spediti da un paese della Comunità dei 15 con emissione di bolletta
di esportazione e Documento di Accompagnamento Accise entro il 30 aprile
saranno soggetti ai seguenti adempimenti transitori, differenti a seconda se:
- transitati alla dogana di uscita prima dell’adesione:
si applicano integralmente le attuali regole – DAA termina all’ufficio
doganale di uscita; all’arrivo nel Paese nuovo aderente la merce viene
trattata come merce estera secondo le vecchie regole, e quindi sottoposta
ad un regime doganale definitivo o sospensivo;
- transitati alla dogana di uscita dopo la data di adesione:
il DAA deve essere corretto per indicare il destinatario e luogo di
consegna, e scorta la merce fino a tale luogo nel paese nuovo aderente.
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Scambi dei nuovi membri con Paesi terzi
Prova dell’origine preferenziale
Le prove dell’origine rilasciate da Paesi Terzi nell’ambito di accordi
preferenziali (o misure autonome) tra essi e i nuovi Stati membri, possono
essere accettate se:
Merci dichiarate per l’importazione dopo il 1° maggio:
- analoghe misure preferenziali sono accordate dalla Comunità
- sono state rilasciate prima del 1° maggio
- sono presentate per l’importazione dal 1° maggio al 1° settembre.
Merci dichiarate per l’importazione in un nuovo Stato membro prima del 1°
maggio:
Le prove di origine rilasciate a posteriori possono essere accettate fino al 1°
settembre
Status di esportatore autorizzato
Le autorizzazioni già rilasciate nei nuovi aderenti (escluso Malta e Cipro)
possono essere mantenute fino al 1° maggio 2005; entro tale data devono
essere sostituite
Regimi economici e sospensivi nei confronti di Paesi Terzi
Per la chiusura dopo l’adesione di regimi accesi prima dell’adesione, valgono
le seguente regole di sintesi:
Nei vecchi Paesi membri: nessun cambiamento
Nei nuovi Paesi Membri: per ciascun regime ved. disposizioni transitorie
specifiche per cadun regime che definiscono
o le regole procedurali applicabili
o il modo di determinare l’obbligazione doganale: se sulla base della
tariffa del Paese prima dell’adesione, o della tariffa comunitaria
applicabile dopo l’adesione
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