Allargamento + 10 nuovi Stati membri
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Allargamento + 10 nuovi Stati membri
Urbana Gaiotto Marzo 2004 L’allargamento dell’Unione Europea: l’abolizione delle frontiere doganali e gli aspetti di carattere transitorio Comunità Europea dei 15: Austria Belgio Danimarca Finlandia Francia Germania Gran Bretagna Grecia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Spagna Svezia Dieci Paesi nuovi Paesi aderenti: Polonia, Ungheria Repubblica Ceca Repubblica Slovacca Estonia Lettonia Lituania Slovenia Cipro Malta. Paesi candidati all’adesione Bulgaria Romania Turchia Riferimenti normativi: - Atti relativi all’adesione dei 10 nuovi Paesi all’Unione Europea – in Gazzetta Ufficiale dell’U.E. L236 del 23.9.2003 - Legge 24 dicembre 2003, n. 380 - Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all’Unione Europea tra gli Stati membri dell’U.E. ed i 10 nuovi Paesi aderenti, con atto di adesione, allegati, protocolli, dichiarazioni, scambio di lettere e atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003 - S.O. della G.U. n. 17 del 22 gennaio 2004 1 Principi generali Con l'Atto di Adesione, i dieci nuovi Paesi si impegnano a recepire tutte le normative comunitarie, doganali e non, salvo le esplicite eccezioni, che fanno parte del cosiddetto acquis comunitario fra le quali assumono particolare rilevanza per gli scambi di merci le seguenti: Rapporti esterni: 1. il Codice Doganale Comunitario e le relative Disposizioni di Applicazione, in applicazione del Trattato CE che istituisce un Unione Doganale fra gli stati membri della Comunità Europea; 2. la Tariffa Esterna Comune, inclusi i regimi preferenziali. 3. le misure degli strumenti di difesa commerciale (misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia), 4. la politica di vigilanza nel settore siderurgico e dei tessili , 5. le misure di politica estera di sicurezza comune nei confronti dei Paesi terzi con le situazioni politiche più critiche (es.: Birmania, Zimbawe, Liberia …), Rapporti interni: 6. il regolamento relativo alle statistiche comunitarie (regolamento base n.3330/91) 7. la direttiva IVA comunitaria (77/388/CEE) Dal combinato disposto di questi due provvedimenti nasce l’attività connessa all’Intrastat; 8. le norme tecniche comunitarie su vari prodotti nonché la normativa di conformità (marchio CE), 9. normativa anticontraffazione 2 Scambi tra i nuovi Paesi Membri e Paesi Terzi Applicazione immediata della legislazione comunitaria doganale e della Tariffa Esterna Comune, con trattamenti preferenziali, dazi antidumping, dazi supplementari, ecc. in luogo della tariffa nazionale dei paesi nuovi aderenti, che cessa di applicarsi al 30 aprile. Per quanto riguarda principi e procedure, in molti di questi Paesi erano già molto simili a quelli comunitari, in quanto al momento del nascere la loro legge doganale si era largamente ispirata a quella comunitaria. Ora avremo anche uno stesso testo giuridico di riferimento, direttamente applicabile in 25 Paesi. Occorre tenere presenti alcune conseguenze importanti: nell’esportazione, (ad es. verso Russia o Ucraina) il visto di uscita sull’esemplare 3 della bolletta doganale dovrà essere apposto dalla dogana di confine tra Polonia e Bielorussia oppure tra Slovacchia e Ucraina. Attualmente tali trasporti stradali sono quasi sempre scortati da carnet TIR (fino a destino) oppure da T2 fino all’ultima dogana polacca o slovacca, e quindi in questi casi il visto sull’esemplare 3 viene apposto dalla dogana di partenza del TIR o del T2; dal 1° maggio, il T2 non verrà più emesso in quanto Polonia e Slovacchia diventano territorio comunitario, quindi se il trasporto stradale non è scortato da carnet TIR, dovrà scortare la merce fino all’ultima dogana di frontiera comunitaria l’es.3 della bolletta di esportazione sul quale dovrà essere apposto il visto di uscita e che dovrà poi ritornare all’esportatore, con tutte le difficoltà conseguenti per il recupero del documento; riflessi anche sulla gestione dell’origine delle merci: non tanto sul “made in...” che continua ad avere senso se si indica il Paese produttore differenziando Italia da Germania e da Lettonia, quanto per l’origine preferenziale: la lavorazione sufficiente per far acquisire a materiali terzi il carattere preferenziale comunitario potrà essere svolta in uno dei 25, o con il cumulo totale di fasi ripartite in differenti paesi comunitari. Dopo di che il prodotto con Eur.1 comunitario potrà avere le agevolazioni previste dagli accordi con Magreb, Paesi balcanici, ecc. Nei rapporti con fornitori dei Paesi nuovi aderenti, occorrerà per contro mettere in atto tempestivamente lo scambio di informazioni sull’origine preferenziale dei materiali acquistati, con la “dichiarazione dello 3 speditore”, per singola fornitura oppure a lungo termine, già largamente utilizzata con i fornitori dei 15 vecchi aderenti e con la Turchia. nell’accesso ai mercati dei paesi nuovi aderenti, fino ad oggi i prodotti con origine preferenziale dell’Europa dei 15 entravano in esonero daziario in virtù degli accordi di libero scambio esistenti, mentre i concorrenti prodotti di paesi Terzi (Cina, Giappone, USA, ....) erano gravati dai dazi delle tariffe di questi Paesi, spesso assai diversi da paese a paese e da quelli che sono i dazi comunitari, che entreranno in applicazione dal 1° maggio, compresi dazi preferenziali, dazi antidumping, dazi supplementari, ecc. Due esempi possono dare un’idea della situazione che si verrà a determinare: - Le biciclette della voce doganale 8712 00 sono soggette all’importazione nella U.E. da Paesi terzi ad un dazio del 15%; se il paese di origine é la Cina, il dazio é ridotto al 10,5% ma é dovuto un dazio antidumping del 30,6%; la stessa imposizione sarà applicata nei nuovi aderenti dal 1° maggio prossimo, mentre attualmente e fino al 30 aprile essi riscuotono il 7% nella Rep. Ceca e Slovacca, zero % in Lituania, 15% in Polonia, 10% in Ungheria, tutti di gran lunga inferiore all’oltre 41% della tariffa comunitaria; - I mobili di legno (diversi da quelli per cucine) della v. d. 9403 60 sono esenti nella tariffa comunitaria da qualunque provenienza, mentre nella tariffa della Polonia è prevista attualmente una tassazione del 12%, del 20% in Slovenia, del 9;6 in Cekia/Slovacchia, e del 15% in Lituania. Questi esempi possono essere di stimolo per le riflessioni che in proposito ogni azienda potrà fare esaminando i dati relativi al proprio business. 4 Scambi tra vecchi e nuovi membri, o tra i nuovi membri Nella Comunità dei 15 gli scambi di merci in libera pratica, come è ben noto: - sono esenti da formalità doganali dal 1993 - hanno diritto all’esonero daziario le merci in libera pratica - lo status di libera pratica é presunto. - acquisti e cessioni sono soggette alle formalità IVA intra-UE - INTRASTAT, - la circolazione dei prodotti soggetti ad accise comunitarie é scortata da documento di accompagnamento DAA o DAS Di conseguenza, il 1.5.2004, le merci che si trovano in libera pratica nella Comunità a 15 o in uno dei nuovi Stati membri, risulteranno in libera pratica nella Comunità allargata, e fruiranno quindi di esonero daziario anche se originari di Paesi terzi, rendendo così possibili talune attività, ad es. gestire un magazzino di consegna in Italia o in Slovenia o a Malta, per la distribuzione in tutti i 25 Paesi, senza più la necessità di utilizzare un magazzino doganale o altre soluzioni per evitare il doppio pagamento di oneri doganali. Norme transitorie Gli Atti di adesione definiscono le procedure da applicare per alcuni movimenti di merci iniziati prima dell’adesione e che termineranno dopo, e per le merci vincolate a regimi doganali economici o sospensivi che saranno chiusi dopo l’adesione. Come regola generale, tutti i regimi doganali iniziati prima dell’adesione devono essere appurati con una procedura doganale, anche se si tratta di scambi tra uno stato membro attuale ed uno nuovo, o tra due nuovi Stati membri. Pertanto, una partita di merce spedita entro il 30 aprile dalla Polonia verso l’Italia con un documento T1 deve essere presentata in dogana per lo sdoganamento, anche se giunge dopo il 1° maggio. In tali casi, assume rilevanza, dopo il 1° maggio, la Prova del carattere comunitario Deve essere provata formalmente. Per le merci che alla data di adesione sono già dichiarate per l’esportazione e si trovano in fase di trasporto oppure in temporanea custodia, o in un regime sospensivo, a) per gli scambi in base agli accordi europei contenenti clausola del nodrawback (tutti i paesi escluso Malta e Cipro) potrà essere utilizzata la 5 Prova dell’origine preferenziale (Certificato Eur1) emessa prima della data di adesione é considerata prova di libera pratica, oppure una delle modalità previste dalla normativa comunitaria, le più frequenti sono - T2 - T2L (Se del caso emesso a posteriori) - attestazione equivalente a T2L apposta sulla fattura oppure sul documento di trasporto • Fino a € 10.000 sufficiente firma dell’esportatore • Oltre € 10.000 vistato della dogana - ...................... b) Per Malta e Cipro, i cui “accordi di associazione” non contengono la clausola no-drawback, gli Eur.1 emessi prima dell’adesione non sono validi a provare che le merci hanno pagato i dazi dovuti, pertanto occorre fornire una delle altre prove di libera pratica indicate sopra al punto a). Prodotti soggetti ad accisa: I prodotti spediti da un paese della Comunità dei 15 con emissione di bolletta di esportazione e Documento di Accompagnamento Accise entro il 30 aprile saranno soggetti ai seguenti adempimenti transitori, differenti a seconda se: - transitati alla dogana di uscita prima dell’adesione: si applicano integralmente le attuali regole – DAA termina all’ufficio doganale di uscita; all’arrivo nel Paese nuovo aderente la merce viene trattata come merce estera secondo le vecchie regole, e quindi sottoposta ad un regime doganale definitivo o sospensivo; - transitati alla dogana di uscita dopo la data di adesione: il DAA deve essere corretto per indicare il destinatario e luogo di consegna, e scorta la merce fino a tale luogo nel paese nuovo aderente. 6 Scambi dei nuovi membri con Paesi terzi Prova dell’origine preferenziale Le prove dell’origine rilasciate da Paesi Terzi nell’ambito di accordi preferenziali (o misure autonome) tra essi e i nuovi Stati membri, possono essere accettate se: Merci dichiarate per l’importazione dopo il 1° maggio: - analoghe misure preferenziali sono accordate dalla Comunità - sono state rilasciate prima del 1° maggio - sono presentate per l’importazione dal 1° maggio al 1° settembre. Merci dichiarate per l’importazione in un nuovo Stato membro prima del 1° maggio: Le prove di origine rilasciate a posteriori possono essere accettate fino al 1° settembre Status di esportatore autorizzato Le autorizzazioni già rilasciate nei nuovi aderenti (escluso Malta e Cipro) possono essere mantenute fino al 1° maggio 2005; entro tale data devono essere sostituite Regimi economici e sospensivi nei confronti di Paesi Terzi Per la chiusura dopo l’adesione di regimi accesi prima dell’adesione, valgono le seguente regole di sintesi: Nei vecchi Paesi membri: nessun cambiamento Nei nuovi Paesi Membri: per ciascun regime ved. disposizioni transitorie specifiche per cadun regime che definiscono o le regole procedurali applicabili o il modo di determinare l’obbligazione doganale: se sulla base della tariffa del Paese prima dell’adesione, o della tariffa comunitaria applicabile dopo l’adesione 7