NTA_cc_n_43 del__25_07_05
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CITTA’ DI GROTTAGLIE (Provincia di Taranto) P. R. G. Approvato in via definitiva con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 04/11/2003 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Testo integrato con le prescrizioni di cui al parere del Comitato Urbanistico Regionale n. 19/98 1 - ZONA “Ac” - ZONA ARTIGIANALE CERAMICHE Superficie Territoriale 11.31.83 Superficie viaria Standards urbanistici e parco 1.77.30 A) - PER LE FABBRICHE ESISTENTI : 39.825 Sf=55.628 Sono ammessi i seguenti interventi: a) - opere di consolidamento; b) - opere di restauro conservativo; c) - opere di ristrutturazione e di risanamento interne che lascino inalterato l’aspetto esterno.- B) - Per le fabbriche esistenti con aree libere interne e retrostanti di pertinenza, sono possibili ampliamenti accorpati nei limiti del 10% del volume preesistente e comunque non superiore a 150 mc. - La parte in ampliamento deve uniformarsi esteticamente a quella preesistente. - La richiesta deve essere accompagnata da documentazione fotografica con l’inserimento della parte aggiuntiva e sottoposta al parere della Sovrintendenza alle Antichità ed ai Monumenti.- Le aree di pertinenza a servizio delle fabbriche costituenti cortili o spiazzi attigui a trame viarie devono rimanere inalterate. - Tali aree dovranno essere pavimentate in basolato calcareo o in cotto d’argilla; C) - Le insegne da porre in opera dovranno essere realizzate in ceramica a piastrelle, a basso rilievo o ad altro rilievo; D) - Non sono ammessi rivestimenti in marmo sulle facciate e l’eventuale rivestimento delle murature esterne dovrà essere realizzato con intonaco civile comune liscio. - Le eventuali coloriture esterne dovranno essere esclusivamente bianche scialbate a latte di calce. E) – Gli infissi esterni dovranno essere esclusivamente in legno; F) - Il quartiere sarà assoggettato a piano di recupero delle urbanizzazioni primarie con riformazione della pavimentazione in basolato calcareo e ad uno studio di arredo urbano. L’impianto di pubblica illuminazione da ristrutturare dovrà uniformarsi all’ambiente. I progetti relativi compreso quello dell’arredo urbano dovranno riportare il parere favorevole della Sovrintendenza ai Monumenti; 2 G) – (N.B.: punto depennato, rispetto al testo originariamente adottato con delibera del C.C. n. 74 del 12/03/1988, con deliberazione della G.R. n. 1193 del 29/04/1998); H) - Il complesso ricadente nella zona “Ac” ora utilizzato ad industria di trasformazione di prodotti agricoli e da trasferire nelle zone destinate dal P.R.G. ad aree industriali, potrà essere ristrutturato per iniziativa pubblica e/o privata con la seguente destinazione “Edificio per Mostra e Commercializzazione consortile dei prodotti della ceramica”, con ufficio di vendita e con servizi per il pubblico. Il progetto deve riportare il preventivo parere della Soprintendenza ai Monumenti di Puglia. Nell’ambito dell’Edificio una parte potrà essere destinata a bar e ristoro; I) - Tutti gli immobili ricadenti nella zona “Ac” con destinazione attuale diversa da quella per attività ceramiche potranno essere ristrutturate per l’uso artigianale-ceramico; L) - Nella zona destinata a parco, ricadente nell’ambito della zona “Ac” potrà utilizzarsi parte dell’area alla Mostra annuale dell’Arte Ceramica e ad attività culturali finalizzate anche con la realizzazione di manufatti fissi da prevedere con unico progetto organico a cura dell’Amministrazione Comunale e che dovrà riportare il parere della Sovrintendenza ai Monumenti di Puglia. I manufatti fissi (stande per mostre) non potranno occupare una superficie superiore al 20% della intera area. 3 ZONA “A” - Centro Storico Ambientale Area Territoriale Ha 15.31.45 Area Fondiaria Viabilità Ha 10.35.88 Ha 4.95.57 Standards Urbanistici Esistenti e previsti Ha (vedi riepilogo) Volumi esistenti mc. 984.572 Abitanti insediati anno 1984 n. 4.435 Volumi utilizzati mc. 620.900 per n. 4.435 abitanti. mc. 181.836 per attività artigianale e commerciale Volumi non utilizzati da assoggettare a recupero di riutilizzazione mc. 363.672 di cui : mc. 181.836 per reinsediamento abitativo di n. 1.300 abitanti. Edifici vincolati ai sensi della Legge 1°/06/1939 n. 1089 Per i sottoindicati edifici possono eseguirsi opere di consolidamento e di restauro conservativo. - I progetti relativi devono essere sottoposti al parere della Sovrintendenza ai Monumenti di Puglia: 1° - Castello Arcivescovile; 2° - Palazzo Urselli in via Vittorio Emanuele II°; 3° - Palazzo Pignatelli. Edifici di interesse architettonico - Vincolati - con lo strumento urbanistico 1° - Chiesa S. Francesco; 2° - Chiesa Madonna del Lume; 3° - Chiesetta Santa Lucia; 4° - Palazzo De Felice; 5° - Palazzo Cometa; 6° - Palazzo Ettorre; 7° - Congrega del Purgatorio; 8° - Palazzo Tuzzo; 9° - Chiesa Matrice; 4 10° - Palazzo La Sorte; 11° - Chiesa Madonna del Carmine; 12° - Convento Santa Chiara; 13° - Palazzo Cantore - Pignatelli; 14° - Palazzo del Principe; e tutti gli altri indicati nelle tavole di piano. - Per tali edifici potranno eseguirsi interventi di consolidamento e di restauro conservativo. - Per il Palazzo del Principe potranno pure eseguirsi opere di modifica del portone d’ingresso per armonizzare l’Edificio all’ambiente circostante. CENTRO STORICO AMBIENTALE E’ stato individuato nell’ambito della zona di recupero ai sensi dell’art. 27 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 con delibera consiliare n. 17 del 28/02/1979 e n. 151 dell’ 11/04/1986 e riconfermata nel P.R.G. allegato. E’ da assoggettare a piano di recupero: Piano di recupero da attuare: a) - dai proprietari singoli o riuniti in consorzio; b) - dal Comune nei singoli casi: 1° - per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dismesso e da utilizzare per edilizia sovvenzionata; 2° - per l’adeguamento delle 3° - per interventi da attuare, mediante esproprio od occupazione temporanea previa diffida nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento da indicare nel piano in caso di inerzia dei medesimi. Interventi di recupero: Sono quelli dettati dall’art. 31 della Legge n. 457 del 5/08/1978 da indicare nel piano di recupero da redigere. Potranno redigersi piani di recupero di minimo intervento da estendere ad isolati ben definiti ad iniziativa pubblica o privata. Opere che possono realizzarsi in assenza o prima della redazione del piano di recupero: 5 a) - interventi di manutenzione ordinaria secondo quanto indicato alla lettera a) dell’art. 31 della Legge 457/1978; b) - interventi di manutenzione straordinaria atti a realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non vengano alterati i volumi, i prospetti e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso; c) - opere di restauro e di ristrutturazione edilizia che riguardino esclusivamente opere interne a singole unità immobiliari, sempre che rimangano inalterati i volumi, i prospetti e le superfici utili; d) - opere di consolidamento e di sostituzione di coperture previo accertamento e dichiarazione dell’Ufficio Tecnico Comunale sullo stato di pericolosità che non alterino l’aspetto estetico originario dello stabile, fermo restando che i lavori saranno eseguiti ripristinando le forme e le inclinazioni ed utilizzando gli stessi materiali delle vecchie coperture. Opere non ammesse nel centro storico ambientale: a) - Posa in opera di infissi, grate e ringhiere in alluminio anodizzato o elettrocolorati; b) - rivestimento in marmo o altro materiale di qualsiasi tipo ad eccezione di rivestimenti in pietra lavorata alla bocciarda per l’altezza di mt. 1,00 dal piano viario; c) - pitturazione delle facciate con colori diversi dal bianco e dal bianco sporco; d) - pluviali in plastica ad eccezione di altri tipi verniciati con colore bianco; Definizione degli interventi: Saranno individuati nelle tavole di P.P. e/o P.R. relative alla zona “A”) gli interventi di cui all’art. 31 - lettere a - b - c - d - per la redazione dei piani di recupero. L’adeguamento delle urbanizzazioni primarie dovrà realizzarsi con ricostruzione dei piani viari in basolato calcareo, con ricostruzione dei tronchi fognanti e degli allacciamenti in tubi di gres e con ammodernamento della pubblica illuminazione da adeguare all’ambiente. - Il progetto relativo alla pubblica illuminazione dovrà essere sottoposto al preventivo parere della Sovrintendenza ai Monumenti. In mancanza dei P.P.E. sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo (ex art. 31 Legge 457/78), con il rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in linea generale anche nei Piani Attuativi prescritti: 1) – nella manutenzione ordinaria e in quella straordinaria si deve tendere al mantenimento e al ripristino dei valori storici, al recupero delle tipologie costruttive e alla conservazione dei caratteri architettonici e materici (quali ad esempio le strutture murarie, le volte, i solai in legno, le 6 coperture a tetto, i collegamenti verticali, la composizione dei prospetti e quant’altro di specifico), comunque con l’obiettivo di dotare le singole unità abitative di tutti i servizi igienico sanitari e degli impianti, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, mediante l’uso di tecniche e di materiali appropriati; è comunque obbligatoria l’eliminazione degli interventi impropri in precedenza eseguiti sui prospetti e delle superfetazioni; 2) – negli interventi di restauro e di risanamento conservativo in linea generale si deve conservare la destinazione d’uso attuale, sempre che sia compatibile con la destinazione prevalentemente residenziale della zona. Si deve tendere al mantenimento e al ripristino dei valori storici, al recupero delle tipologie costruttive e alla conservazione dei caratteri architettonici e matrici quali ad esempio le strutture murarie, le volte, i solai in legno, le coperture a tetto, i collegamenti verticali, la composizione dei prospetti e quant’altro di specifico; in tutti i casi le facciate dovranno essere in toto lasciate inalterate; non sono ammesse aperture di nuova finestratura; è sempre vietato l’ampliamento dei vani porta esterni a piano terra; è comunque obbligatoria l’eliminazione degli interventi impropri in precedenza eseguiti sui prospetti e delle superfetazioni; . 3) – nel caso di edifici in struttura muraria, vanno conservati a “faccia vista” gli elementi lapidei di facciata quali zoccolature di piano terra, paraste e cornici marcapiano, cornicioni, mensole e balaustre di balconi e relativi sostegni, cornici di porte e finestre, eventuali decorazioni, con esclusione di qualsiasi trattamento superficiale con prodotti non trasparenti e colorati; sono comunque vietate arbitrarie decorticazioni di pareti intonacate; 4) – nel caso di rifacimento di trattamenti superficiali esterni prospicienti le strade ed in genere gli spazi aperti al pubblico, vanno esclusi intonaci plastici, cemento a vista, stilatura con malte cementizie, materiali ceramici e simili, lignei, pietra di Trani, travertino e simili; 5) – i rifacimenti di tinteggiature sulle facciate devono essere armonizzati con le restanti parti dell’isolato per tutta la lunghezza del fronte; gli infissi esterni devono essere in legno pitturato; le chiusure di oscuramento devono essere realizzate esclusivamente con persiane in legno con colori armonizzati con la tinteggiatura di facciata e prevalentemente in verde locale o marrone scuro; 6) – è vietato l’uso della plastica per pluviali; 7) – è vietato l’uso di ringhiere in anticorodal e simili: le stesse dovranno essere ripristinate secondo i tipi in uso nella tradizione locale (in ferro o in ghisa) con colore prevalentemente nero antracite opaco; non sono consentite colorazioni o finiture dorate, argentate o simili; 8) – negli interventi di restauro e risanamento conservativo, è ammesso l’inserimento di ascensori e montacarichi e altri impianti tecnologici, con la esecuzione dei soli volumi tecnici strettamente necessari in corrispondenza delle coperture, per i quali è obbligatorio l’arretramento di almeno tre metri dal filo del fabbricato con creazione di elementi di mascheramento in muratura, il tutto in coerenza con l’assetto architettonico dell’edificio; 9) – in tutti gli interventi è consentita la modifica e/o la realizzazione di nuove chiostrine, di pozzi di luce e di aerazione; 10) – è vietata la realizzazione di verande a chiusura di logge e balconi, affaccianti su strade ed in genere su spazi aperti; 11) – è vietata la realizzazione sui lastrici solari di attrezzature fisse o provvisorie di copertura quali pensiline, serre, ecc..; 7 12) – nel caso di rifacimenti di facciata è vietata l’apposizione di impianti a rete, pubblici o privati, ad eccezione degli impianti pubblici che per ragioni tecnologiche o di sicurezza debbano svilupparsi all’esterno nel caso di creazione o di rifacimento di canne fumarie le stesse non devono essere esterne alla muratura e la parte terminale deve essere armonizzata con l’edificio esistente; 13) – è vietata l’apposizione di apparecchiature di impianti di condizionamento sulle facciate dei fabbricati; 14) – non è ammessa in nessun caso la realizzazione di impianti tecnologici sui lastrici solari, ad eccezione di quanto previsto al punto 8; 15) – sulle facciate prospicienti spazi pubblici non sono ammessi elementi a insegne pubblicitarie luminose o no che sporgano dal filo dell’edifico oltre 1/50 della larghezza stradale; non sono ammesse insegne o tabelloni pubblicitari sui lastrici solari; 16) – è vietato modificare con manufatti sia permanenti sia precari tutti gli spazi (interni al lotto) dotati di qualsiasi tipo di vegetazione e piantumazione, alterandone le caratteristiche; 17) – è vietato alterare particolari elementi di pregio all0interno dell’edificio, ancorché non segnalati o vincolati; la eventuale presenza o assenza di tali elementi, sotto la responsabilità del tecnico preposto, va dichiarato nella istanza di concessione, o di autorizzazione, o nella denuncia; 18) – è vietata la costruzione di soppalchi; 19) – per gli edifici vincolati ai sensi della legge 1089/39 va richiesta la preventiva autorizzazione alla Soprintendenza ai Beni AA.AA.AA.SS. della Puglia”. ESISTENTI: STANDARDS URBANISTICI A) - Interesse comune a carattere pubblico: a - Chiesa Matrice b - Pretura c - Chiesa Madonna del Carmine d - Casa Comunale e - Chiesetta Santa Lucia f - Chiesa San Francesco de Geronimo g - Ufficio Postale mq. mq. mq. mq. mq. mq. mq. 1.527 425 1.820 700 50 1.280 780 8 h - Caserma Carabinieri i - Chiesa Madonna del Lume l - Chiesa di Santa Chiara m - Chiesetta di San Nicola n - Ufficio Telefonico o - Carcere Mandamentale (dismesso e da recuperare per altre strutture) p - Chiesa dei Paolotti (fuori dal perimetro) q - Castello Arcivescovile r - Ufficio di Collocamento TOTALE B) - Edilizia Scolastica a servizio del Centro Storico: a - Scuola Elementare parificata b - Scuola Elementare di Via Oberdan c - Scuola Materna di Via Oberdan d - Scuola Media Pignatelli e - Scuola istituto Statale per il Commercio f - Scuola Materna P.zza Regina Elena C) - Parcheggi: TOTALE a - Parcheggio in Piazzetta Rossano b - Parcheggio tra Albergo e Ufficio Postale c - Parcheggio in Piazza IV Novembre TOTALE D) - Spazio a verde attrezzato mq. mq. mq. mq. 1.155 mq. 2.195 47 160 100 mq. 500 8.240 mq. mq. 6.195 mq. 107 mq. 25.286 mq. mq. mq. mq. mq. mq. 1.455 8.440 2.280 4.960 915 1.820 mq. 19.870 mq. mq. mq. 500 10.000 6.920 mq. 17.420 mq. 00 9 OPERE DI INTERESSE PUBBLICO A) - di interesse comune: - Banca Popolare Jonica - Cinema mq. mq. 452 600 STANDARDS URBANISTICI PREVISTI a) - spazio a verde attrezzato b) - attrezzatura sportiva mq. mq. 90.480 8.000 Totale Standards Urbanistici : 25.286 + 19.870 + 17.420 + 98.480 = mq. 161.056 Rapporto abitanti insediati : mq. 161.056 = mq./Abit. ab. 4435 + 1300 28,00 Sono state considerate attrezzature esistenti ed aree libere fuori della perimetrazione del centro storico a servizio però di tale Quartiere e del Quartiere di Via XXV Luglio e di Via Partigiani Caduti. - palazzo “ DE FELICE “ in Piazza Santa Lucia Dovrà essere assoggettato a piano di recupero ad iniziativa comunale ed acquisito per attività Socio-Culturale di quartiere, ai sensi della lettera c) dell’art. 31 della Legge 457/1978. - edificio in Via Lupoli - già ceduto al Comune: Dovrà essere recuperato e destinato ad uso pubblico-amministrativo di quartiere. I due edifici vanno a sommarsi agli standards urbanistici. 10 “ZONA OMOGENEA “A2” – AREE URBANE DI VALORE STORICO – AMBIENTALE Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo (ex art. 31 Legge 457/78), con il rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in linea generale anche nei Piani attuativi prescritti: 1 – nella manutenzione ordinaria e in quella straordinaria si deve tendere al mantenimento e al ripristino dei valori storici, al recupero delle tipologie costruttive e alla conservazione dei caratteri architettonici e materici (quali ad esempio le strutture murarie, le volte, i solai in legno, le coperture a tetto, i collegamenti verticali, la composizione dei prospetti e quant’altro di specifico), comunque con l’obiettivo di dotare le singole unità abitative di tutti i servizi igienico sanitari e degli impianti, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, mediante l’uso di tecniche e di materiali appropriati; è comunque obbligatoria l’eliminazione degli interventi impropri in precedenza eseguiti sui prospetti e delle superfetazioni; 2 – negli interventi di restauro e di risanamento conservativo in linea generale si deve conservare la destinazione d’uso attuale, sempre che sia compatibile con la destinazione prevalentemente residenziale della zona. Si deve tendere al mantenimento e al ripristino dei valori storici, al recupero delle tipologie costruttive e alla conservazione dei caratteri architettonici e materici, quali ad esempio le strutture murarie, le volte, i solai in legno, le coperture a tetto, collegamenti verticali, la composizione dei prospetti in toto lasciate inalterate; non sono ammesse aperture di nuova finestratura; è sempre vietato l’ampliamento dei vani porta esterni a piano terra, è comunque obbligatoria l’eliminazione degli interventi impropri in precedenza eseguiti sui prospetti e delle superfetazioni; 3 – nel caso di edifici in struttura muraria, vanno conservati a “faccia a vista” gli elementi lapidei di facciata quali zoccolature di piano terra, paraste e cornici marcapiano, cornicioni, mensole e balaustre di balconi e relativi sostegni, cornici di porte e finestre, eventuali decorazioni, con esclusione di qualsiasi trattamento superficiale con prodotti non trasparenti e colorati; sono comunque vietate arbitrarie decorticazioni di pareti intonacate; 4 – nel caso di rifacimento di trattamenti superficiali esterni prospicienti le strade ed in genere gli spazi aperti al pubblico, vanno esclusi intonaci plastici, cemento a vista, stilatura con malte cementizie, materiali ceramici e simili, lignei, pietra di Trani, travertino e simili; 5 – i rifacimenti di tinteggiature sulle facciate devono essere armonizzati con le restanti parti dell’isolato per tutta la lunghezza del fronte, gli infissi esterni devono essere in legno pitturato, le chiusure di oscuramento devono essere realizzate esclusivamente con persiane in legno con colori armonizzati con la tinteggiatura di facciata e prevalentemente in verde locale o marrone scuro; 6 – è vietato l’uso della plastica per pluviali; 11 7 – è vietato l’uso di ringhiere in anticorodal e simili: le stesse dovranno essere ripristinate secondo i tipi in uso nella tradizione locale (in ferro o in ghisa) con colore prevalentemente nero antracite opaco; non sono consentite colorazioni o finiture dorate, argentate o simili; 8 – negli interventi di restauro e risanamento conservativo, è ammesso l’inserimento di ascensori e montacarichi e altri impianti tecnologici, con la esecuzione dei soli volumi tecnici strettamente necessari in corrispondenza delle coperture, per i quali è obbligatorio l’arretramento di almeno tre metri dal filo del fabbricato con creazione di elementi di mascheramento in muratura, il tutto in coerenza con l’assetto architettonico dell’edificio; 9 – in tutti gli interventi è consentita la modifica e/o la realizzazione di nuove chiostrine, di pozzi di luce e di aerazione; 10 – è vietata la realizzazione di verande a chiusura di logge e balconi, affaccianti su strade ed in genere su spazi aperti; 11 – è vietata la realizzazione sui lastrici solari di attrezzature fisse o provvisorie di copertura quali pensiline, serre, ecc..; 12 – nel caso di rifacimenti di facciata è vietata l’apposizione di impianti a rete, pubblici o privati, ad eccezione degli impianti pubblici che per ragioni tecnologiche o di sicurezza debbano svilupparsi all’esterno nel caso di creazione o di rifacimento di canne fumarie le stesse non devono essere esterne alla muratura e la parte terminale deve essere armonizzata con l’edificio esistente; 13 – è vietata l’apposizione di apparecchiature di impianti di condizionamento sulle facciate dei fabbricati; 14 – non è ammessa in nessun caso la realizzazione di impianti tecnologici sui lastrici solari, ad eccezione di quanto previsto al punto 8; 15 – sulle facciate prospicienti spazi pubblici non sono ammessi elementi a insegne pubblicitarie luminose o no che sporgano dal filo dell’edifico oltre 1/50 della larghezza stradale; non sono ammesse insegne o tabelloni pubblicitari sui lastrici solari; 16 – è vietato modificare con manufatti sia permanenti sia precari tutti gli spazi (interni al lotto) dotati di qualsiasi tipo di vegetazione e piantumazione, alterandone le caratteristiche; 17 – è vietato alterare particolari elementi di pregio all’interno dell’edificio, ancorché non segnalati o vincolati; la eventuale presenza o assenza di tali elementi, sotto la responsabilità del tecnico preposto, va dichiarato nella istanza di concessione, o di autorizzazione, o nella denuncia; 18 – è vietata la costruzione di soppalchi; 12 19 – per gli edifici vincolati ai sensi della legge 1089/39 va richiesta la preventiva autorizzazione alla Soprintendenza ai Beni AA.AA.AA.SS. della Puglia”. Sono consentiti inoltre i seguenti interventi: - sopraelevazione, limitatamente al piano terra, con finiture e materiali secondo le indicazioni di carattere generale sopra riportate e con il rispetto dei fili di facciata, delle caratteristiche architettoniche della parte sottostante e degli edifici limitrofi. Per quanto riguarda la composizione delle facciate, il rapporto tra i pieni ed i vuoti (finestrature) dovrà essere congruente con l’assetto degli edifici limitrofi; non sono consentite inoltre verande e bow-window”. 13 “ZONA OMOGENEA “A3” – Edifici sparsi di valore storico – ambientale. Per tali edifici sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo (ex art. 31 Legge 457/78), con il rispetto delle seguenti prescrizioni: 1 – nella manutenzione ordinaria e in quella straordinaria si deve tendere al mantenimento e al ripristino dei valori storici, al recupero delle tipologie costruttive e alla conservazione dei caratteri architettonici e meterici (quali ad esempio le strutture murarie, le volte, i solai in legno, le coperture a tetto, i collegamenti verticali, la composizione dei prospetti e quant’altro di specifico), comunque con l’obiettivo di dotare l’immobile di tutti i servizi igienico sanitari e degli impianti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, mediante l’uso di tecniche e di materiali appropriati; è comunque obbligatoria l’eliminazione degli interventi impropri in precedenza eseguiti sui prospetti e delle superfetazioni; 2 – negli interventi di restauro e di risanamento conservativo in linea generale si deve conservare la destinazione d’uso attuale. Si deve tendere al mantenimento e al ripristino dei valori storici, al recupero delle tipologie costruttive e alla conservazione dei caratteri architettonici e materici, quali ad esempio le strutture murarie, le volte, i solai in legno, le coperture a tetto, i collegamenti verticali, la composizione dei prospetti e quant’altro di specifico; in tutti i casi le facciate dovranno essere in toto lasciate inalterate; non sono ammesse aperture di nuova finestratura; è sempre vietato l’ampliamento dei vani porta esterni a piano terra; è comunque obbligatoria l’eliminazione degli interventi impropri in precedenza eseguiti sui prospetti e delle superfetazioni; 3 - nel caso di edifici in struttura muraria, vanno conservati a “faccia a vista” gli elementi lapidei di facciata quali zoccolature di piano terra, paraste e cornici marcapiano, cornicioni, mensole e balaustre di balconi e relativi sostegni, cornici di porte e finestre, eventuali decorazioni, con esclusione di qualsiasi trattamento superficiale con prodotti non trasparenti e colorati; sono comunque vietate arbitrarie decorticazioni di pareti intonacate; 4 - nel caso di rifacimento di trattamenti superficiali esterni vanno esclusi intonaci plastici, cemento a vista, stilatura con malte cementizie, materiali; 5 – i rifacimenti di tinteggiature sulle facciate devono essere armonizzati con le restanti parti dell’immobile per tutta la lunghezza del fronte, gli infissi esterni devono essere in legno pitturato, le chiusure di oscuramento devono essere realizzate esclusivamente con persiane in legno con colori armonizzati con la tinteggiatura di facciata e prevalentemente in verde locale o marrone scuro; 6 – è vietato l’uso della plastica per pluviali; 7 – è vietato l’uso di ringhiere in anticorodal e simili: le stesse dovranno essere ripristinate secondo i tipi in uso nella tradizione locale (in ferro o in ghisa) con colore prevalentemente nero antracite opaco; non sono consentite colorazioni o finiture dorate, argentate o simili; 14 8 – negli interventi di restauro e risanamento conservativo, è ammesso l’inserimento di ascensori e montacarichi e da altri impianti tecnologici, con la esecuzione dei soli volumi tecnici strettamente necessari in corrispondenza delle coperture, per i quali è obbligatorio l’arretramento di almeno tre metri dal filo del fabbricato con creazione di elementi di mascheramento in muratura, il tutto in coerenza con l’assetto architettonico dell’edificio; 9 – nel caso di rifacimenti di facciata è vietata l’apposizione di impianti a rete, pubblici o privati, ad eccezione degli impianti pubblici che per ragioni tecnologiche o di sicurezza debbano svilupparsi all’esterno nel caso di creazione o di rifacimento di canne fumarie le stesse non devono essere esterne alla muratura e la parte terminale deve essere armonizzata con l’edificio esistente; 10 - è vietato alterare particolari elementi di pregio all’interno dell’edificio, ancorché non segnalati o vincolati; la eventuale presenza o assenza di tali elementi, sotto la responsabilità del tecnico preposto, va dichiarato nella istanza di concessione, o di autorizzazione, o nella denuncia; 11 – è vietata la costruzione di soppalchi; 12 - per gli edifici vincolati ai sensi della legge 1089/39 va richiesta la preventiva autorizzazione alla Soprintendenza ai Beni AA.AA.AA.SS. della Puglia”. Si prescrive inoltre che all’edificio vengano accorpate le pertinenze (per pertinenze di intendono precisi riferimenti fisici allo stato attuale quali il giardino ed in genere la piantumazione ad alto fusto presente, le corti, la aie, i viali, etc.. ed in generale tutti quagli spazi necessari alla chiara identificazione del bene nella sua originale configurazione)” 15 - ZONE OMOGENEE DI TIPO “B” - Sono state precedentemente assoggettate a Piano Particolareggiato in variante al P.R.G. vigente, approvato con Delibera G.R. n. 5369 del 30 giugno 1980 resa esecutiva in data 24 luglio 1980 con decisione del Commissario di Governo n. 9410. - Comprendono le zone “BA2” - “B1” e le “Br” ( “B” di ristrutturazione ) secondo le perimetrazioni indicate nelle tavole di piano. - 1 - NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. RELATIVE ALLE ZONE DI TIPO “B” 1-1 Nelle aree vincolate a verde privato nelle zone “B” sono consentiti interventi di ristrutturazione sui fabbricati esistenti al fine di migliorare le condizioni igienico sanitarie. - Detti interventi di ristrutturazione possono prevedere anche aumenti della cubatura esistente, alle condizioni seguenti: a) - La superficie coperta risulti uguale a quella preesistente e maggiorata di una percentuale non superiore al 10%; b) - L’indice di fabbricabilità fondiaria riferita all’intera area di pertinenza del fabbricato sia 0,5 mc./ mq. c) - L’altezza massima dei fabbricati non superiore a mt. 7,50. 1 - 2 Nelle zone vincolate a verde privato nelle zone “B” è consentito, previa demolizione dei fabbricati precedentemente esistenti, la costruzione di nuovi edifici su area da concordare con il Comune pari a quella preesistente ampliata nella misura massima del 10% dell’intera area vincolata a verde privato di pertinenza del vecchio edificio, purchè l’area che resta libera da costruzioni sia ceduta gratuitamente al Comune per essere destinata a verde attrezzato di uso pubblico. A tali operazioni si applicano le seguenti prescrizioni: - Sup. max copribile mq. 400 - Indice fabbricabilità 1,20 mc. / mq. - Altezza massima 10,000 ( tre piani fuori terra ) 16 1-3 - Distanza dai confini H x o,5 con un minimo assoluto di m. 5,00 quando non si costruisce in aderenza. - Distanza tra i fabbricati Somma delle altezze dei fabbricati per 0,5 ( H1 + H ) x 0,5 Parcheggi 1 mq. ogni 20 mc. - E’ consentito l’accorpamento di isolati contigui liberi da costruzioni o parzialmente interessati da viabilità secondaria a condizione che sia ceduta gratuitamente al Comune, per uso pubblico un’area appartenente agli stessi isolati oggetto dell’intervento di superficie pari a quelle delle strade da abolire aumentate del 30%. L’intervento potrà avvenire solo a mezzo di piano particolareggiato che, previo parere della Commissione Edilizia, dovrà essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale. - 2. 2-1 Nella zona tipizzata “B1” con eccezione degli isolati di cui al punto 2-2 gli interventi devono rispettare le seguenti prescrizioni: a) - Sopraelevazione di edifici esistenti: - strumento di attuazione: concessione singola; - indice di fabbricabilità : 7 mc. / mq.; - altezza max dell’edificio: Hmax = mt. 11,00 - numero max di piani : n. 3 ( P.T. + 2 piani superiori ); - rapporto tra altezza dell’edificio (H) e larghezza stradale (L) : H/L = 1,25 N.B. : Su strade di larghezza inferiore a mt. 7,00 la sopraelevazione potrà essere consentita a condizione che si realizzi un arretramento dal fronte della fabbrica esistente tale che la distanza dall’asse della nuova costruzione sia uguale a mt. 4,50. 17 - distacco dagli edifici: il rapporto tra l’altezza dell’edificio più alto (H max) e la larghezza dello spazio esterno pubblico o privato (D) H/D = 1,25 - distacco minimo assoluto dagli edifici delle parti sopraelevate: d min = mt. 9,00 - distacco minimo assoluto dai confini delle sopraelevate : d min = 4,50 quando non si costruisca in aderenza sul confine. b) - Costruzioni di nuovi edifici su suoli liberi in isolati parzialmente edificati. - strumento di attuazione : - indice di fabbricabilità fondiaria : concessione singola; 7 mc. / mq. - altezza massima dell’edificio H max = mt. 11,00 - numero massimo di piani n. 3 (P.T. + 2 piani superiori); - rapporto tra altezza dell’edificio (H) e larghezza stradale (L) : H L = 1,25 - distacco dagli edifici: il rapporto tra l’altezza dell’edificio più alto (H max) e la larghezza dello spazio esterno pubblico o privato (D) deve essere H max = 1,25 D - distacco minimo assoluto tra edifici: mt. 9,00 - distacco minimo dai confini: mt. 4,50 quando non si costruisca in aderenza sul confine. - c) - Demolizione e ricostruzione di gruppi di edifici e costruzioni che interessano aree libere superiori a mq. 1.000. - Strumento di attuazione : Piano particolareggiato esteso all’intero isolato; Piano di lottizzazione per aree libere superiore a mq. 1.000; 18 - Indice di fabbricabilità fondiaria: - Altezza massima degli edifici: H max = mt. 14,00 - Numero massimo dei piani: n. 4 (P:T: + 3 piani superiori); - Rapporto tra altezza dell’edificio (H) e larghezza stradale (L): - Distacco minimo dai confini 2-2 5 mc. / mq. ; Uguale alla semisomma delle altezze degli edifici prospicienti D = (H1 + H2)/2 con un minimo assoluto di mt. 10,00. mt. 7,00 quando non si costruisca in aderenza sul confine. - Le aree nell’ambito della zona “B1” contrassegnate dai numeri I - II - III - IV - VI - VII - VIII nella tavola di piano n. 8 sono interessate da ipotesi di utilizzazione fondiaria e da indicazioni planovolumetriche. Ad accettazione consensuale dell’ipotesi proposta da parte dei proprietari interessati possono rilasciarsi concessioni edilizie previa cessione delle aree per urbanizzazione. Gli edifici da realizzare devono rispondere a tutte le indicazioni delle ipotesi per quanto riguarda: - Sagoma di ingombro; - Altezza; - Numero dei piani; - Distanza da fabbricati; - Distanze dagli assi stradali. In alternativa resta l’obbligo di presentare lottizzazione estesa all’intera maglia, da convenzionare ed approvare in Consiglio Comunale, nel rispetto rigoroso degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale indicati nelle schede relative allegate alla presente normativa. La scheda n. V viene abolita in quanto esiste uno stato di fatto nell’ambito dell’isolato che non consente l’applicazione di quanto a suo tempo stabilito. 19 Per tale isolato valgono le norme di cui alla lettera b del punto 2 - 1. 2-3 NORME DI ATTUAZIONE PER EDIFICI RICADENTI SU AREE DI PARTICOLARE SITUAZIONE URBANISTICA a) - L’edificabilità sull’isolato compreso tra le Vie Telesio, Sant’Agostino e Viale Gramsci è consentita con edifici da realizzare su porticato a piano terra da destinare ad uso pubblico. b) - Per il fabbricato all’incrocio delle Vie Pacinotti e Leoncavallo prospiciente Piazza Verdi è consentita la sopraelevazione di due piani più un piano attico secondo il Piano planovolumetrico già approvato con Delibera Consiliare n. 83 del 16/09/1974. - 3 Nella zona tipizzata “BA2” , gli interventi devono rispettare le seguenti prescrizioni: a) - Sopraelevazione di edifici esistenti: - Strumento di attuazione concessione singola; - Indice di fabbricabilità fondiaria pari a quella medio preesistente nella zona; - Altezza massima dell’edificio H max = 11,00 - Numero massimo di piani n. 3 (P:T: + 2 piani superiori); - Rapporto tra altezza dell’edificio (H) e larghezza stradale (L) H L = 1,25 N.B.: Per le strade di larghezza inferiore a mt. 7,00 la sopraelevazione potrà essere consentita a condizione che si realizzi un arretramento dal fronte della fabbrica esistente tale che la distanza dall’asse stradale della nuova costruzione sia uguale a mt. - Distacco dagli edifici: 4,50. il rapporto tra l’altezza dell’edificio più alto (H max) e la larghezza dello spazio esterno o privato (D) deve essere : H = 1,25 D 20 - Distacco minimo assoluto dagli edifici delle parti sopraelevate: d min = 9,00; - Distacco minimo dai confini: d min = 4,50 quando non si costruisca in aderenza. b) - Costruzione di nuovi edifici su suoli liberi chiusi tra costruzioni esistenti. - Strumento di attuazione concessione singola; - Indice di fabbricabilità fondiaria pari a quello medio preesistente nella zona; - Altezza massima dell’edificio H max = mt. 10,00; - Numero massimo dei piani n. 3 (P.T. + 2 piani superiori); - Rapporto tra altezza dell’edificio (H) e larghezza stradale (L) - Distacco dagli edifici: - Distacco minimo assoluto tra edifici: - Distacco minimo dai confini: L H = 1,25 il rapporto tra altezza dell’edificio più alto (H max) e la larghezza dello spazio esterno pubblico o privato (D) deve essere H = 1,25 D d min = mt. 8,00 mt. 4,00 quando non si costruisca in aderenza sul confine. c) - Demolizione e ricostruzione di gruppi di edifici. - Strumento di attuazione piano particolareggiato esteso all’intero isolato o lottizzazione convenzionata; - Indice di fabbricabilità fondiaria 5 mc. / mq.; 21 - Altezza massima degli edifici H max = 14,00 mt.; - Numero massimo dei piani n. 4 (P:T: + 3 piani superiori); - Rapporto tra latezza edificio (H) e larghezza stradale (L) : L H = 1,00 - Distacco edifici prospicienti: uguale alla semisomma delle altezze degli edifici prospicienti D = (H 1 + H2) x 0,5 con un minimo assoluto di mt. 10,00; - Distacco minimo dai confini: mt. 7,00 quando non si costruisca in aderenza. - Per i fabbricati prospicienti con muri ciechi su aree a verde pubblico (ex verde privato) possono consentirsi aperture di finestre, formazioni di sporti dell’ampiezza non superiore a mt. 1,00 di elementi architettonici sulla facciata. Le opere devono essere completate entro sei mesi dalla data dell’autorizzazione. - - ZONE “B” DI RISTRUTTURAZIONE Nell’ambito delle perimetrazioni possono rilasciarsi singole concessioni edilizie su suoli liberi tra costruzioni, secondo le indicazioni planovolumetriche della tavola sostitutiva di piano di cui alla lettera e) dell’art. 15 della Legge Regionale 56/1980. Sugli allineamenti esistenti nel rispetto di tutti gli indici indicati per la zona “B” , ad eccezione dell’indice di fabbricabilità fondiaria che non potrà essere superiore a 5 mc. / mq. Per le costruzioni esistenti sono consentiti ampliamenti e volumi aggiuntivi purchè per l’esistente ed il realizzabile non venga superato l’indice di fabbricabilità fondiario di 5 mc. / mq. Per i fabbricati a piano terra esistenti su viabilità definita, di larghezza inferiore a mt. 7,00, la sopraelevazione è consentita a condizione che si realizzi un arretramento dal fronte della fabbrica tale che la distanza dall’asse stradale della nuova costruzione sia uguale a mt. 4,50. Rapporto tra l’altezza dell’edificio più alto (H max) e la larghezza dello spazio esterno (D) deve essere: H = 1,25 D - Distacco minimo assoluto dagli edifici delle parti sopraelevate: d min = mt. 9,00; 22 - Distacco minimo dai confini: d min = mt. 4,50 quando non si costruisca in aderenza. - Per le parti libere a completamento della zona perimetrata possono rilasciarsi singole concessioni edilizie ad accettazione consensuale da parte di tutti i proprietari interessati, secondo le indicazioni planovolumetriche della tavola sostitutiva di cui alla lettera e) dell’art. 15 della Legge Regionale n. 56/1980. L’attuazione dovrà eseguirsi a comparto. - Altezza, distanze, superficie coperta, lotto, secondo le tavole di piano. - Piani: P.T. + 1° P. con piano cantinato - H max mt. 7,50. Gli standards urbanistici esistenti e previsti a servizio delle zone “B” sono i seguenti: A) - Spazi attrezzati per il gioco e lo sport: - ESISTENTI - Piscina coperta con contigui campi da tennis, campi di baskett e pallavolo mq. 23.600 - Campo sportivo recintato mq. 24.000 - Campo sportivo zona “Savarra” mq. 6.000 - Campi di bocce mq. 400 - Palazzetto dello Sport-Rione S. Elia mq. 2.240 - Palazzo dello sport-Rione Campitelli- e Pista per pattini a rotelle mq. mq. 15.504 71.744 TOTALE - PREVISTO - Parco attrezzato mq. Ai proprietari da espropriare aree a destinazione pubblica nell’ambito della Zona “B” possono cedersi aree edificabili nelle zone destinate ad “Edilizia Convenzionata”. 23 B) - Area per l’istruzione: - Scuola Media “Don Luigi Sturzo” - Scuola Media “Campitelli” - Scuola Elementare “Calò” - Scuola Campus Savarra con Scuola elementare-Scuola Materna - Scuola Materna “Campitelli” - Scuola Liceo Classico - Scuola Elementare “Sant’Elia” - Scuola Istituto d’Arte “Calò” - Scuola Materna - scheda “Volpe” - Scuola Nuovo Istituto d’Arte mq. mq. mq. mq. mq. mq. mq. mq. mq. mq. 9.720 6.840 6.520 22.240 5.480 1.960 3.000 2.840 1.872 (da ristrutturare) 10.720 mq. mq. 7.800 78.992 mq. mq. 6.300 18.172 (da ristrutturare e da adibire ad altri usi di interesse comune) - PREVISTI - Scuola Liceo Scientifico C) - Aree per attrezzature di interesse comune: - Chiesa SS. Rosario - Santuario - Ospizio di mendicità - Casa di riposo per anziani - Ospedale San Marco - Biblioteca Comunale - Chiesa Madonna delle Grazie - Mercato coperto “Capone” - Mercato coperto “Via delle Torri” - ESISTENTI - mq. mq. mq. mq. mq. mq. mq. 9.400 (IDEM C.S.) 7.120 27.240 1.672 1.190 2.500 2.040 24 - Mattatoio Comunale mq. mq. 8.440 84.074 - Parcheggio campo sportivo d’Amuri - Parcheggio Via Campitelli - Parcheggio Viale Venezia - Parcheggio Campus Campitelli - Parcheggi mercato coperto “Campitelli” - Parcheggio Via Marconi e Campitelli mq. mq. mq. mq. mq. mq. mq. 11.200 1.125 4.520 18.192 500 3.390 39.437 Ha 35.37.50 Ha 52.79.90 D) - Area per parcheggio - PREVISTO A SERVIZIO DELLA ZONA “B” E) - Parco attrezzato nella zona “Campitelli” Totale Standards 7.17.44 + 7.89.92 + 8.40.74 + 3.94.37 = Ha 27.42.40 + 35.37.50 = 25 - ZONA “CB1” Già assoggettata a Piano Particolareggiato approvato con D. P. G. R. n. 1412 del 20/06/1975 e riapprovato con D. P. G. R. n. 431 del 20/03/1978. - - NORME VIGENTI - ZONA “CB1” Sud Ad eccezione dei lotti contrassegnati con le lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I per i quali è valida la Normativa fissata dal Piano Regionale Generale per le zone “CB1” , per le rimanenti aree del presente piano particolareggiato, l’intervento edilizio è vincolato alla seguente normativa: 1 - Indice di fabbricabilità fondiaria 2 - Lotto minimo 3 - Indice di copertura 4 - Altezza massima 5 - Volume ammissibile 6 - Numero dei piani 2 oltre piano attico nella misura del 50% del piano sottostante 7 - Distanza dagli edifici 8 - Distanza in assoluto dagli edifici 9 - Distanza dai confini in rapporto all’altezza 10 - Distanza in assoluto dai confini 11 - Rapporto H / L 4,5 mc. / mq. mq. 350 50% mt. 11,00 mc. 2.000 ======= m/m 1,5 mt. 12,00 m/m 0,75 mt. 6,00 mt. 1,00 Il rilascio delle licenze edilizie dovrà essere subordinato alla stipula di una idonea convenzione che preveda da parte dei privati il versamento di una quota attinente gli oneri di realizzazione o miglioramento o ampliamento delle opere di urbanizzazione primaria, nonchè di un contributo per le opere di urbanizzazione secondarie spettanti al nucleo in parola e reperite in suoli appositamente indicati dal P. R. G. vigente. - ZONA “CB1” Nord 26 Per i lotti ricadenti negli isolati A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M valgono le norme di attuazione della zona “B” del P. R. G. vigente ad eccezione dell’indice di Fabbricabilità Fondiaria da limitare a 4,50 mc. / mq. ed all’altezza degli Edifici da contenere in mt. 8,00 per piano terra e primo piano. Per gli isolati contrassegnati con le lettere “T-Q-N-S varranno le norme del Piano Particolareggiato della zona “CB1” e secondo piano planovolumetrico. - 27 - PIANO DI ZONA “167” AD EST DELLA ZONA “CB1” Il Piano di Zona “167” è stato approvato con D. P. G. R. n. 2310 del 21 giugno 1975 e riapprovato con D. P. G. R. n. 433 del 20 marzo 1978. - ATTUAZIONE Il Piano ha avuto completa attuazione secondo il piano planovolumetrico e la normativa allegata allo stesso piano. - URBANIZZAZIONI PRIMARIE Sono stati realizzati: - Tronchi idrici - fognanti; - Pubblica illuminazione; - Rete di gas metano; - Rete elettrica di distribuzione; - Rete viaria con cordoni - fondazione strato di collegamento binder. Resta da completare parte delle reti con tappetino e da realizzare i marciapiedi. - URBANIZZAZIONI SECONDARIE REALIZZATE - Campo di calcio - spazi a parcheggio. - URBANIZZAZIONI SECONDARIE DA REALIZZARE - Opere di interesse comune; - Centro direzionale di quartiere; - Edificio per Scuola Elementare; - Edificio per Scuola Materna; - Centro civico amministrativo; 28 - Spazio gioco bambini; - Spazi a verde; Superficie complessiva per urbanizzazioni secondarie realizzate e da realizzare Ha 4.21.00 29 - ZONE A “VINCOLO ARCHEOLOGICO” Nelle zone a vincolo archeologico è vietata qualsiasi opera di edificazione ad eccezione di opere di ristrutturazione conservativa o di consolidamento di fabbricati o di masserie preesistenti nella zona. In caso di consistenti trasformazioni agricole (cambi di colture, espianti, scavi agricoli) deve essere data tempestiva e preventiva comunicazione alla Soprintendenza competente ai sensi dell’art. 48 della legge 1089/39. Qualsiasi opera di trasformazione della parte del territorio ricadente nella zona vincolata è soggetta ad autorizzazione comunale, previo parere favorevole della Soprintendenza ai Monumenti ed ai Beni Culturali di Puglia. E’ vietata qualsiasi opera di scavo per il reperimento di reperti archeologici che resta di esclusiva competenza della Sovrintendenza. - PIANTUMAZIONE E’ possibile la piantumazione su aree ricadenti nelle zone vincolate previa autorizzazione Comunale e della Soprintendenza ai Beni Culturali e Monumenti di Puglia. 30 ZONA “Da” (ARTIGIANALE) SUD) - PICCOLA INDUSTRIA St Area Territoriale Sf Ha 24.44.40 Area fondiaria Viabilità Ha 11.08.80 Ha 9.76.80 Lm lotto minimo mq. 1.260 Sc superficie coperta mq. 360 Su superficie utile mq. 306 - LUNGO LA SUPERSTRADA - Spazi punto 1 art. 5 D.M. 02/04/1968 Ha 3.58.80 > 10% St insediamenti artigianali previsti n. 88 H max = mt. 6,00 - sono consentite maggiori altezze per attività artigianali particolari U.a. - Unità abitativa mq. 54,83 < 61,20 mq. Su (punto 2 art. 51 Legge Regionale n. 56/1980 Uff. - Uffici attinenti l’unità produttiva mq. 30,20 Distanze: dalla viabilità principale mt. 7,58 da un confine laterale e posteriore mt. 5,00 dal 2° confine laterale mt. 12,40 Parcheggi: l’area sul 2° confine laterale di mq. 42,00 x 12,50 = mq. 525,00 è destinata a parcheggio; Verde ecologico di pertinenza: sul resto dell’area libera indice di piantumazione una pianta a medio od alto fusto - ogni 25 mq. I lotti limitrofi alla zona turistica-alberghiera dovranno essere utilizzati per attività non inquinanti e non rumorose. – - NORME PARTICOLARI - 31 a) - E’ possibile l’accorpamento sino a tre lotti con Edifici contigui ed in aderenza nel rispetto degli indici innanzi indicati. - L’edificio su lotti accorpati deve rispettare le distanze minime di normativa. b) - Le industri artigianali con scarichi di acque di lavorazione inquinanti dovranno essere dotate di depuratore per l’abbattimento del “BOD” secondo gli indici della tabella “A” della Legge “319” prima di essere immesse nella fognatura dinamica. c) - Le industrie artigianali producenti fumi con “BOD” dovranno dotarsi di depuratori di fumi. Tutti i progetti dovranno riportare il preventivo parere dell’Organo competente dell’Unità sanitaria Locale. La zona, come da tavola generale è stata particolareggiata con l’indicazione dei lotti. La tipologia edilizia di massima è quella allegata agli elaborati di Piano. 32 - ZONA “DA” OVEST VERSO LA STAZIONE FERROVIARIA E’ stata già interessata da Piano P. I. P. approvata con delibera consiliare n. 328 del 25/10/1982. col P. R. G. il P. I. P. è stato ampliato della superficie territoriale di Ha 1.70.56 così suddivisa: Sf = mq. 13.906 Standards 3.150; La parte in ampliamento è soggetta ad assunzione di nuova delibera di approvazione. Per le aree fondiarie valgono le stesse norme indicate nel P. I. P. approvato che di seguito si riportano. ATTUAZIONE La Zona “Da” dovrà attuarsi con piano P. I. P. secondo quanto prescritto dall’art. 27 della Legge 22/10/1971, n. 865 e con la procedura della Legge 18/04/1962, n. 167. Alle tavole di P. R. G. devono aggiungersi i seguenti atti: 1° - Tavola planovolumetrica; 2° - Riporto del piano sulle tavole catastali; 3° - Elenco delle ditte da espropriare; 4° - Elaborati relativi alla realizzazione delle infrastrutture primarie; 5° - Piano finanziario con prezzo di cessione delle aree; 6° - Schema di convenzione tipo per la cessione delle aree in diritto di proprietà ( 50% di Sf ); 7° - Schema di convenzione tipo per la cessione delle aree in diritto di superficie ( restante 50% di Sf ). Progetti per opere di urbanizzazione primaria. Superficie destinata a spazi pubblici o ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio: mq. 35.880. Rapporto = 14.67% mq. 35.880 St = 244.440 mq. 10% ( punto 1° art. 5 D.M. 01/04/1968 ) 33 PIANO PARTICOLAREGGIATO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DA OVEST NORME URBANISTICO EDILIZIE - Superficie territoriale con perimetro di P. R. G. - Superficie per viabilità esterne di collegamento - Superficie per verde ecologico Totale “St” mq. mq. mq. 154.906, = 13.056, = 2.114, = mq. 170.073 UTILIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE TERRITORIALE PERIMETRALE NEL P. R. G. : “St” mq. 154.903 A) - Viabilità: mq. 15.432 + 1.420 (sistemata) mq. 16.852, = B) - Spazi a parcheggio e di interesse collettivo mq. 7.942, = C) - Aree fondiarie mq. 122.681,= D) - Verde ecologico - svincolo superstrada mq. 7.428,= Totale mq. 154.903,= Standards: 2.114 + 7.942 + 7.428 = 17.487 > 10% di 170.073 34 INDICAZIONI DI PIANO PER UTILIZZAZIONE - Superficie fondiaria LOTTI N. 1 N. 2 N. 3 N. 4 (*) N. 5 N. 6 N. 7 N. 8 N. 9 N. 10 N. 11 N. 12 N. 13 N. 14 N. 15 N. 16 N. 17 N. 18 N. 19 N. 20 N. 21 N. 22 N. 23 N. 24 N. 25 N. 26 Sf = SUPERFICIE MQ. 19.265,00 mq. 3.272,00 mq. 2.968,00 mq. 3.299,00 mq. 2.800,00 mq. 2.040,00 mq. 2.421,00 mq. 2.800,00 mq. 2.040,00 mq. 2.689,00 mq. 2.777,00 mq. 2.040,00 mq. 2.516,00 mq. 2.024,00 mq. 2.195,00 mq. 2.040,00 mq. 2.040,00 mq. 2.040,00 mq. 2.040,00 mq. 2.040,00 mq. 2.040,00 mq. 2.340,00 mq. 2.478,00 mq. 2.411,00 mq. 2.415,00 mq. 3.407,00 mq. 80.437,00 mq. SUPERFICIE COPERTA (x) 1.082 1.040 756 1.082 816 946 1.082 816 946 1.082 816 946 710 878 791 791 791 791 791 791 726 807 958 958 1.272 VOLUME MAX 57.795 mc. 9.816 mc. 8.904 mc. 9.897 mc. (*) per attrezz. collett. 8.400 mc. 6.120 mc. 7.263 mc. 8.400 mc. 6.120 mc. 8.067 mc. 8.331 mc. 6.120 mc. 7.548 mc. 6.072 mc. 6.585 mc. 6.120 mc. 6.120 mc. 6.120 mc. 6.120 mc. 6.120 mc. 6.120 mc. 7.020 mc. 7.434 mc. 7.233 mc. 7.245 mc. 10.221 mc. Sono da aggiungere le superfici fondiarie in ampliamento per mq. 13.905 e quelle dei lotti A-B-C-D. Sf totale mq. 125.980. 35 NORMATIVA 1- Per il lotto n° 1 della superficie fondiaria di 19.265 mq. può realizzarsi in ampliamento alla superficie coperta esistente di mq. 2.110 un ulteriore “Sc” di mq. 5.596 nel rispetto dell’indice di fabbricabilità fondiario di 3 mc/mq. esteso all’intera area e delle distanze dagli edifici e dai fili stradali. 2- Per i lotti dal n° 2 al n° 26 possono presentarsi soluzioni plano-volumetriche alternative nel rispetto dell’indice di copertura pari al 40% di “Sf1”, della volumetria massima consentita, delle distanze tra fabbricati dai confini e dai fili stradali. 3- L’altezza massima dei corpi di fabbrica potrà essere pari al rapporto tra il volume massimo consentito e la superficie coperta del fabbricato. 4- Per ogni lotto dovrà essere realizzato e mantenuta a cura dei proprietari l’area a verde indicata nel piano. 5- Sono consentite abitazioni ed uffici a primo piano secondo le tipologie di piano o con soluzioni alternative nei limiti del 10% del volume massimo consentito per il lotto. 6- Per le parti di piano contrassegnate con le lettere “A” - “B” già interessate da attività industriali potrà procedersi all’ampliamento delle parti edificate esistenti purchè il totale delle superfici coperte esistenti e da realizzare sia contenuto nel 40% della superficie fondiaria e l’indice di fabbricabilità complessivo non superi i 3 mc/mq. 7- Per la parte di piano contrassegnata dalla lettera “C”, già interessata da attività per trasformazione di prodotti agricoli, potrà richiedersi deroga agli indici di PRG per ulteriori ampliamenti nel rispetto delle distanze dai nastri stradali. 8- Per la parte di piano contrassegnata con la lettera “D” l’edificabilità è consentita nei limiti del 40% della superficie del lotto, del volume massimo consentito di 3 mc/mq. delle distanze dal nastro stradale e con l’obbligo della formazione del verde ecologico indicato nel piano particolareggiato. 9 - Le recinzioni sulle strade e sui confini devono realizzarsi con muro dell’altezza massima di mt. 1,20 con sovrastante ringhiera in ferro. 36 La normativa del P.R.G. vigente, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, come originariamente adottata con delibera del C.C. n. 74 del 12/03/1988, ha prescritto per la zona omogenea tipizzata “Cres” (Zona Residenziale Estensiva Stagionale) quanto viene qui di seguito testualmente riportato: - ZONA RESIDENZIALE STAGIONALE - ESTENSIVA “RSe” Interessa le parti improduttive del territorio ove si sono rilevate tendenze abitative nel corso della stagione estiva. (Vedi relazione). _____________________________________________________________________________________________________________________ Zona Territoriale investita Lotto minimo Superficie coperta max Volume max per abitazione Iff = 0,085 mc/mq. Standards Urbanistici > 18 mq. per ogni insediato St = Ha 337.92.50 L = mq. 2.500 It = 0,065 Sc = mq. 66,50 mc. 200 Ha 22.81.38 _____________________________________________________________________________________________________________________ Abitanti stagionali Ha 337.92.50 x 0,065 = mc. 219.651 = n. 2.745 80 D I S T A N Z E: a) - dalla viabilità b) - dal confine posteriore c) - dal confine destro d) - dal confine sinistro mt. mt. mt. mt. 19,00 20,00 14,00 e come da tipologia edilizia 17,00 PRESCRIZIONI PARTICOLARI: a) - Sono ammesse costruzioni di cisterne per deposito acque e raccolta acque piovane; b) - In assenza di rete fognante è ammessa la costruzione di cisterna a perfetta tenuta stagna munita di fossa biologica del tipo “IMHOFF” o di depuratore per l’abbattimento batteriologico secondo la tabella “A” della Legge n. 319/1976; c) - Il restante terreno libero dovrà essere tenuto a coltura di ortaggi o con alberi da frutto. 37 Sono ammesse piante infruttifere nel numero massimo di dieci. d) - E’ ammessa la sola viabilità d’accesso all’abitazione e la formazione di piazzale antistante, di superficie non superiore a mq. 100 (cento). e) - Per lotti di superficie superiore a mq. 5.000 è consentita la realizzazione di campi da tennis, basket, piscine, purchè non occupino una superficie superiore al 10%. f) - E’ ammesso l’accorpamento sino a mq. 10.000 g) - Il volume consentito può essere realizzato ad un solo piano o a piano terra + 1° piano (mt. 7,00 ). h) - E’ ammessa la costruzione di porticati nei limiti del 20% della superficie coperta. Per la zona saranno stabiliti i comparti ai fini dell’equa distribuzione dei diritti ed oneri e delle eventuali permute per la costituzione del lotto minimo. Gli oneri di urbanizzazione saranno rapportati ai costi per la realizzazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie. Per ogni comparto dovrà redigersi piano finanziario. - TIPOLOGIA DI MASSIMA ( vedi allegati ) I volumi realizzabili sono incluse nel fabbisogno quindicennale perchè ad utilizzazione stagionale. Parcheggio sul piazzale esterno. - - STANDARDS URBANISITICI - Per l’istruzione mq. 70.450 - Per attrezzature di interesse comune mq. 27.165 - Per parcheggi mq. 57.440 - Per spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport mq. 73.083 mq. 228.138 TOTALE 38 Rapporto mq. 228.138 abit. 2.745 ∼ 84 mq. / abit. N. B. : - Possono presentarsi soluzioni alternative dai proprietari interessati per zone con estensione minima di 10 ettari, da attuare sempre a comparto e da sottoporre all’adozione ed approvazione del Consiglio Comunale. NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE ZONE RESIDENZIALI: - EDILIZIA RESIDENZIALE - NORMATIVA 1° - Tutte le zone di espansione vanno attuate a comparto ai sensi degli art. 15 ed art. 5, lettera h - Legge Regionale 12/02/1979, n. 6 modificata ed integrata con Legge Regionale 31/10/1979, n. 66 e Legge Regionale n. 56/1980. 2° - Ad accettazione consensuale da parte di tutti i proprietari dei terreni ricadenti in ogni singolo comparto o su iniziativa comunale le tavole particolareggiate allegate saranno riapprovate dal Consiglio Comunale come facenti parte di strumento urbanistico esecutivo, integrate dagli altri elaborati prescritti dalle norme vigenti per i Piani Particolareggiati. 3° - Entro sei mesi dall’approvazione del P. R. G. tutti i proprietari dei terreni ricadenti nei comparti possono contestualmente presentare proposte urbanistiche alternative a quelle indicate nelle tavole particolareggiate di piano nel rispetto degli indici delle distanze, degli standards della viabilità, della percentuale per edilizia economica e popolare e di quanto altro indicato nella presente Normativa. - - TIPOLOGIA EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI A) - EDILIZIA PRIVATA 39 La tipologia proposta per edilizia privata è puramente indicativa. B) - EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONVENZIONATA Le parti territoriali relative vanno adottate con Piano di Zona Legge 18/04/1962, n. 167 nell’ambito dell’intero comparto ai fini della verifica degli standards urbanistici. C) - ALLEGATI: 1° - Edilizia privata: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 2° - Edilizia privata: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 3° - Edilizia Sovvenzionata Unifamiliare: P.T. + 1° P. Lottizzazione - pianta – sezione 4° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 5° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 40 6° - Edilizia Convenzionata: P.T. + 1 P. Lottizzazione - piante - sezioni Si precisa: - che la predetta normativa, a seguito della definitiva approvazione con deliberazione della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003,, è stata definitivamente modificata sia per quanto riguarda la consistenza della superficie territoriale dell’intero comparto, conseguente allo stralcio di tutte le nuove previsioni residenziali aggiuntive rispetto al P.R.G. previgente, con conseguente ritipizzazione delle stesse come zona agricola E, sia per quanto riguarda il volume complessivo che è stato proporzionalmente ridotto; - tutte le zone omogenee di tipo C di cui al D.M. 1444/1968 sono assoggettate a strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata, come disciplinati dagli artt. 19 e segg. della L.R. n. 56/1980; - con riferimento alle c.d. “tavole sostitutive di dettaglio” (da tav. 27° a tav. 38F), le stesse hanno valore puramente indicativo, potendo avere valore cogente le previsioni contenute in dette tavole solo se confermate con apposito strumento attuativo (P.P. e/o P.L.). 41 La normativa del P.R.G. vigente, come originariamente adottata dal C. C. con delibera n. 74 del 12/03/1988, approvato in via definitiva con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, ha prescritto per le zone commerciali “EDC” quanto di seguito riportato: ZONE “EDc” - ZONA PER DEPOSITI ED ESPOSIZIONI COMMERCIALI Superficie Territoriale St = “EDc1” + “EDc2” + “EDc3” = Ha 12.32.40 Superficie Fondiaria Superficie Viaria Standards Sf = Ha 4.95.92 Sv = Ha 6.06.60 Ha 1.29.88 Lotto minimo mq. 1.500 Superficie coperta Scmax = 0,30 SL Distacchi: dalla viabilità dal confine posteriore da un confine laterale dall’altro confine H max = per la parte a deposito per la parte su porticato Volume massimo: mt. 13,00 mt. 9,00 mt. 8,00 in aderenza mt. 7,00 mt. 8,20 Vmax = mc. 3.000 If = mc. 3.000 1.500 = 2 mc. / mq. Area parcheggio nell’ambito del lotto 42 0,30 x mq. 1.500 = mq. 450 = 4,50 x 80 mq. = mq. 360 100 Nella tavola sostitutiva sono indicati gli spazi a parcheggio esterni a carattere pubblico. Sono ammessi fabbricati per depositi ed esposizioni non soggetti alla disciplina commerciale se non previsti nel relativo piano. Possono pure insediarsi unità per lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli da esportare sul mercato nazionale ed estero. E’ possibile l’accorpamento sino ad un massimo di quattro lotti per la realizzazione di un solo edificio nel rispetto degli indici innanzi indicati. N. B. : La tipologia edilizia allegata è a carattere indicativo. Può essere proposta altra soluzione nel rispetto degli indici soprariportati. Anche per la soluzione urbanistica, se non consensualmente accettata, può proporsi un diverso assetto da approvarsi come piano di lottizzazione nel rispetto della presente normativa. Le zone sono da attuarsi a comparto. - Si precisa che la predetta normativa, a seguito della approvazione in via definitiva del P.R.G. con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, è stata in parte modificata nei termini che vengono qui di seguito riportati: - Con riferimento alle c.d. “zone Dc” – commerciali ed in particolare alla zona Dc1, la stessa è stralciata dalle previsioni di P.R.G. e ritipizzata quale zona Es – agricola speciale; ciò in relazione alla localizzazione ed alla contiguità con aree Es – agricola speciale poste a protezione del nucleo storico dell’abitato, emergente nel paesaggio e come tale da tutelare. 43 - ZONA “E” Comprende tutta la parte a Nord – Sud ed Ovest del territorio Comunale con terreni in gran parte ad alta produttività con impianti irrigui. – St = comprende tutto il territorio comunale escluso il centro abitato con le zone di espansione per residenze, per attività artigianali, industriali e commerciali. – - La minima unità colturale con possibilità edificatorie passa da mq. 5.000 a mq. 10.000; - Sono consentiti interventi di edificazione, nel rispetto dell’art. 9 delle LL.rr. n. 6 e n. 66/1979, con concessioni onerose ai sensi dell’art. 3 della L. n. 10/1977, soltanto nelle aree del territorio agricolo non interessate da ambiti distinti e/o estesi previsti nel P.U.T.T. approvato dalla Regione Puglia e/o non assoggettate ad altri vincoli previsti dal P.R.G. e dalla normativa statale e regionale. Nelle aree interessate da ambiti estesi e/o distinti previsti dal P.U.T.T. e/o assoggettate ad altri vincoli è possibile soltanto il rilascio di concessioni a favore di coloro i quali siano in possesso del requisito di imprenditore agricolo, di coltivatore diretto o di bracciante agricolo secondo le modalità previste dall’art. 9, lett. a) della L. n. 10/1977 e dall’art. 9 della L.r. n.6/1979 come modificato dall’art. 2 della L.r. n.66/1979, previa acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni e/o nulla-osta necessari secondo le previsioni delle Norme Tecniche del P.U.T.T. e/o del P.R.G.. - Indice di fabbricabilità fondiario 0,03 mc/mq.; - Altezza massima pari a mt. 4,00; - Superficie coperta: l’1% (uno per cento) dell’unità colturale; - Distanze dai confini: in assoluto mt. 10,00; - Dalla viabilità rurale non compresa nella comunale esterna: mt. 15,00; - Dalla strada a carattere autostradale Taranto-Brindisi: mt. 60,00; - Dalla statale Appia 7 ter: mt. 40,00; - Dalle provinciali e comunali di larghezza maggiore o uguale a mt. 10,50: mt. 30,00; - Dalle comunali esterne: mt. 20,00; - NORME PARTICOLARI – Per le aziende con terreni non confinanti è ammesso l’accorpamento delle aree con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente.L’intervento di edificazione può avvenire su una delle particelle purché di superficie non inferiore a mq. 10.000 e nei limiti di 0,03 mc/mq. per tutti i terreni asserviti e purché l’accorpamento non superi i 20.000 mq. 44 E’ vietata qualsiasi opera di edificazione e di qualsiasi altra opera di trasformazione del territorio all’interno della fascia di mt. 300 dalle gravine interessanti il territorio indicate nelle tavole al 5.000 ed al 10.000. Per terreni irrigui oltre l’intervento edilizio nei limiti di 0,03 mc/mq. è pure consentita la costruzione di cabine elettriche tipo “ENEL” e comunque di superficie coperta non superiore a mq. 20,00.Per gli interventi di edificazione a scopo residenziale, l’abitazione dovrà essere munita di cisterna a tenuta stagna per il contenimento dei liquami e dotata di impianto di depurazione per l’abbattimento batteriologico secondo la tabella “A” della legge 319/ . Per le zone agricole ricadenti nella parte territoriale può consentirsi - Per le Masserie esistenti del territorio ed ancora in uso, possono eseguirsi solo opere di consolidamento e di ristrutturazione interne anche per l’uso agro-turistico. Nuove strutture, qualora consentite dall’indice di fabbricabilità, devono essere realizzate a distanza di mt. 25 dal corpo principale della Masseria per non disturbare l’aspetto architettonico. Per i volumi aggiuntivi nell’ambito degli interventi agrituristici l’altezza massima consentita è fissata in mt. 4,00 (H max). Per le Masserie destinate ad attività agro-turistiche può consentirsi la realizzazione di piscina e di altre attrezzature sportive che non investano una superficie superiore a mq. 2.500.E’ prescritto l’obbligo di acquisizione del parere preventivo della Soprintendenza ai BB.AA.AA.AA.SS. per gli interventi da realizzare su aree e/o immobili assoggettati a vincoli specifici di competenza della stessa Soprintendenza negli elaborati del P.U.T.T. e/o del P.R.G.. STANDARDS URBANISTICI: Attrezzature di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3 del D.M. 2/04/1968 nella misura di mq. 6 per insediato: Le Masserie per uso agro-turistico sono le seguenti: - Masseria Mutata “ Lella “ S.Angelo “ Angiulli Piccola “ Angiulli Grande “ Mannara “ Vicentino “ Galeasi 45 - “ La Torre Sempre per le zone agricole, appare inoltre opportuno segnalare l’improcedibilità, allo stato attuale legislativo e giurisprudenziale, di concessioni in deroga ex art. 30 della L.r. n.56/1980 per interventi di edificazione rurali. 46 - ZONA “Es” Valgono tutte le norme della Zona “E” (riportate infra). In tale parte del territorio possono realizzarsi serre con strutture mobili prefabbricate e vivai con locali di deposito di attrezzature nei limiti di 0,03 mc./mq.E’ ammesso un lotto minimo di superficie non inferiore a mq. 10.000 su cui potranno realizzarsi solo strutture mobili per serre. 47 - ZONA “Ec” (Zona agricola utilizzabile a cave di tufo) E’ indicata nelle tavole di Piano Regolatore con apposito retino. - - In tale zona possono aprirsi cave di tufo il cui bordo limitrofo a qualsiasi tipo di viabilità dovrà distare mt. 10 dal limite della banchina stradale; - La profondità di sfruttamento delle cave non può essere superiore a mt. 8,00 dal piano di campagna con l’obbligo dell’eliminazione di eventuali cippi tufacei non utilizzabili, al fine di avere il piano di base perfettamente livellato; - Ad esaurimento cave il fondo dovrà essere colmato con uno strato di terreno drenante per uno spessore medio di cm. 50 - 60 per la riutilizzazione ad uso agricolo. - Prima della sua utilizzazione la cava dovrà essere recintata con paletti e rete metallica. - E’ consentita la costruzione di locali per ricovero attrezzature e per custode non superiore a 300 mc. da sviluppare ad uno o due livelli sempre che l’estensione del terreno da sfruttare a cava non sia inferiore ad un ettaro. - Per le cave esistenti in altre zone possono essere utilizzate senza ampliamento di superficie sino alla profondità di mt. 8,00 dal piano di campagna su autorizzazione comunale. Quanto innanzi compatibilmente con il rispetto delle disposizioni statali e/o regionali vigenti in materia. 48 - ZONA “Ed” - (Zona per discarica pubblica controllata) E’ indicata nelle tavole di Piano Regolatore Generale con apposito retino: - Ricade nella zona “Fantiano” in cave esaurite; - Ai fini antinquinanti del sottosuolo prima della loro utilizzazione dovrà spianarsi il fondo della cava e reso impermeabile con uno strato di argilla dello spessore di cm. 50 da compattare per determinare un fondo uniforme e compatto e con manto in polietilene ad alta densità che dovrà interessare pure le pareti verticali; - I liquami e le acque piovane dovranno essere raccolte in apposite cisterne stagne con pompa ad immersione per l’estrazione dei liquami ed il trasporto con carro botte per l’immissione nelle opere terminali di fognatura; - Per ogni metro di spessore di materiale discaricato e compattato dovrà stendersi uno strato uniforme di terra o tufina per uno spessore di cm. 30-40 e così di seguito sino allo strato superiore da ricoprire con uno strato di terreno vegetale per la riutilizzazione a scopo agricolo ad esaurimento della discarica. E’ ammessa la costruzione di locali a piano terra per ricovero automezzi per uffici e per custode di superficie non superiore a mq. 150. La discarica dovrà essere dotata di camini per scarico gas da bruciare con apposito bruciatore ad intervento automatico posti in testa ai camini. – Quanto innanzi compatibilmente con il rispetto delle disposizioni statali e/o regionali vigenti in materia. 49 - ZONE BOSCATE Sono indicate nelle tavole di P.R.G. con apposito retino: Sono comprese la Pineta Frantella, la Pineta Fantiano, La Pineta Noce-Paparazio, la Pineta Comunale. In tali parti del territorio è vietata qualsiasi attività edilizia, ad eccezioni delle recinzioni da realizzare in muratura ciclopica in pietra calcarea o a secco con sovrastante rete metallica sostenuta da paletti. Nell’ambito delle zone pinetate sono ammessi viali frangifuoco che dovranno essere autorizzati su progetto da presentare per l’approvazione. Sono ammesse opere di piantumazione, mentre per lo snellimento o il diradamento deve ottenersi l’autorizzazione da parte della Forestale. Nella fascia perimetrale di 300 mt. i progetti per le opere di edificazione, devono essere sottoposti al parere preventivo della Forestale e dell’ufficio Urbanistico Regionale. Per la pineta Frantella è stato redatto il progetto di parco attrezzato con normativa di utilizzazione. La pineta Frantella, di proprietà Comunale e destinata ad uso pubblico, ha la superficie di Ha 47.61.45. 50 La normativa del P.R.G. vigente, come originariamente adottata dal C. C. con delibera n. 74 del 12/03/1988, approvato in via definitiva con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, ha prescritto per la zona turistico alberghiera “Ta” quanto di seguito riportato: - ZONA “ TURISTICA - ALBERGHIERA” Superficie Territoriale a Sud Superficie Territoriale a Nord - Est Ha 28.41.60 Ha 2.94.00 Nella zona Territoriale a Sud è ammesso l’indice di fabbricabilità territoriale di 0,05 mc. / mq. per le seguenti attività: - Albergo centralizzato dell’altezza massima di mt. 18,50 con cellule a solo piano terra per famiglie della superficie massima di mq. 70 con corpi di fabbrica in aderenza posti ad esedra attorno all’albergo centralizzato con interposto spazio interno a patio dell’altezza minima di mt. 20. - Il numero delle cellule non potrà essere superiore a 15 Hmax 4,50. - Nella zona potranno realizzarsi campi di “HOKEY” , piste per pattini a rotelle, campi da tennis e di basket, piscina scoperta, galoppatoio, campi di bocce. - Il progetto esteso all’intera zona, ricadendo in zona paesaggistica vincolata oltre al parere della Commissione Edilizia ed all’approvazione del Consiglio Comunale dovrà essere sottoposto al benestare della Sovrintendenza ai Beni Culturali, all’Assessorato Regionale al Turismo ed all’Assessorato all’Urbanistica. Qualsiasi opera di edificazione deve distare mt. 200 dal ciglio della Gravina. Quanto riportato nel piano è puramente indicativo. La preesistente masseria potrà essere ristrutturata all’interno per uso agro-turistico con ricettività stagionale. - Nella zona territoriale a Nord è ammesso l’indice di fabbricabilità territoriale di 0,075 mc. / mq. per le sottoindicate attività edificatorie: Albergo a piano terra e tre piani superiori e piano seminterrato per impianti tecnologici. Nell’ambito della zona potranno realizzarsi campi di bocce, campi da tennis, basket, piscina scoperta o coperta. 51 Il progetto stesso all’intera zona, oltre al parere della Commissione Edilizia dovranno riportare il parere favorevole dell’Assessorato Regionale allo Sport e Turismo prima della approvazione del Consiglio Comunale. - Si precisa che la predetta normativa, a seguito della approvazione in via definitiva del P.R.G. con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, è stata in parte modificata nei termini che vengono qui di seguito riportati: - Con riferimento alla zona omogenea Ta2 (turistico-alberghiera) nonché alla ulteriore zona alberghiera (ancora da individuare – delib. di C.C. n. 74), le stesse sono stralciate dalle previsioni di P.R.G. e ritipizzata zona agricola E, attesa la carenza di motivazione in ordine al dimensionamento ed alla localizzazione peraltro in zone di rilevante interesse ambientale. Per quanto riguarda la masseria presente in zona Ta2, per la stessa potrà valutarsi, ove ricorrano i presupposti, l’opportunità di inserirla nell’ambito di quelle utilizzabili per attività agro-turistiche. In tutti i casi, comunque, gli eventuali volumi aggiuntivi, se consentiti, dovranno posizionarsi ad una distanza non inferiore di mt. 200 dal ciglio della vicina Lama Pensiero che necessita di una adeguata fascia di rispetto sufficientemente ampia ove non deve consentirsi alcuna modificazione dei luoghi. Per quanto riguarda in particolare la zona Ta1, la stessa viene riconfermata nella destinazione proposta dal presente P.R.G. in quanto di ridotte dimensioni e risultata già interessata da insediamenti di tipo turistico. 52 - ZONA A “VINCOLO IDROGEOLOGICO” Le zone a vincolo idrogeologico sono indicate nelle tavole di piano con apposito retino. Tavola al 5.000. Gli interventi edilizi in tale zona sono consentiti nel rispetto dell’art. 9 della L. R. n. 6 e succ. mod. e int., e dell’art. 51 della L. R. n. 56/80 e subordinati al rispetto dei seguenti parametri: Superficie fondiaria minima del lotto: 30.000 mq.; Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,01 mc./mq.; Hmax: mt. 4,00. Non è possibile alcun accorpamento fra lotti non contigui. E’ richiesto il parere preventivo degli Uffici Regionali Forestali. Non è ammessa alcuna edificabilità in zone assoggettate a vincoli aggiuntivi e nelle parti a compluvio. 53 - ZONE A “VINCOLO PAESAGGISTICO” In tali zone sottoposte a “vincolo paesaggistico”, comprese le fasce di rispetto, è vietata qualsiasi edificazione. Sono indicate nelle tavole al 5.000 e al 10.000 con apposito retino: A) comprendono le gravine: Riggio Fantiano Lama Pensieri Fullonese S. Biagio B) la parte a monte della zona “Cse 167” (versante nord) C) Monte Salete D) zona Grotte Masseria Noce Per le gravine è ammessa la forestazione lungo i costoni, su preventivo nulla-osta Regionale, l’esecuzione di opere di ritrovamenti archeologici a cura della Sovrintendenza Archeologica, di ripresa di affreschi, di restauro su iniziativa comunale e sotto la direzione della Soprintendenza ai Monumenti, opere di illuminazione ed opere di accesso alle gravine i cui progetti devono riportare il parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Culturali dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali prima dell’approvazione del Consiglio Comunale. 54 - ZONA PER PARCO GIOCHI - E’ l’area compresa tra la superstrada ed il lato Sud perimetrante il campo sportivo comunale, la via Aldo Moro ed il complesso sportivo costituito dai campi di basket, pallavolo, piscina coperta. Su tale zona possono sostare attrezzature mobili per parco giochi nelle ricorrenze festive. E’ vietata qualsiasi opera edilizia stabile. - 55 La normativa del P.R.G. vigente, come originariamente adottata dal C. C. con delibera n. 74 del 12/03/1988, approvato in via definitiva con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, ha prescritto per zona destinata a viabilità quanto di seguito riportato: - VIABILITA’ ESTERNE A SCORRIMENTO VELOCE - Lungo le viabilità esterne a scorrimento veloce possono realizzarsi stazioni di servizio per distribuzione carburanti, con impianti fissi di distribuzione a distanza di mt. 60,00 dal ciglio stradale. L’area della stazione, dotata di ingresso e uscita, ad innesto tangenziale di ampiezze non superiori a mt. 5,00, sarà separata dalla viabilità principale da aiuola spartitraffico della larghezza minima di mt. 6,00. - Sono ammesse costruzioni per deposito lubrificanti e per accessori di emergenza auto e per servizi igienici pubblici di superficie non superiore a mq. 50 su lotto minimo di mq. 5.000. Per lotti di superficie pari o superiore a mq. 10.000 è ammessa pure la costruzione di bar-ristoro con superficie aggiuntiva di mq. 100. I tracciati della viabilità esterne possono in sede progettuale subire lievi modifiche nel caso interessino impianti produttivi ad alta redditività o manufatti di pregio ambientale. - Si precisa che la predetta normativa, a seguito della approvazione in via definitiva del P.R.G. con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, è stata in parte modificata nei termini che vengono qui di seguito riportati: - Con riferimento alla linea ferroviaria ed alla viabilità di Piano in particolare alla c.d. ‘Strada a Scorrimento Veloce’ all’interno dell’abitato e alla già realizzata ‘Superstrada Brindisi-Taranto’, si prescrive la individuazione di idonee fasce di rispetto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative. Fermo restando quanto innanzi detto, le N.T.E. devono prevedere anche una specifica disciplina urbanistica per la viabilità di Piano, finalizzata all’indirizzo della futura progettazione che dovrà tenere presente la situazione orografica e le preesistenze storico-artistiche ed ambientali delle aree interessate. 56 La normativa del P.R.G. vigente, come originariamente adottata dal C. C. con delibera n. 74 del 12/03/1988, approvato in via definitiva con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, ha prescritto per il comparto “C1” quanto di seguito riportato: “ COMPARTO N. 1 “ Superficie Territoriale Superficie viaria Superficie fondiaria Standards Urbanistici St = Ha 32.49.60 Svp = 9.90.44 Ha 13.43.48 Ha 9.15.68 Volumi edificabili Edilizia Edilizia Sovvenzionata Convenzionata VEsu = mc. 7.632 VEp = mc. 301.750 VEsp = VEc = mc. 45.880 148.278,50 Edilizia privata Vt = Volume totale: VEp = 301.750 + VEsu = 7.632 + VEsp = 148.278,50 + VEc = 45.880 = mc. 503.540 Abianti da insediare: Vedi sottozone: 3.017 + 76 + 382 + 1.101 + 459 = 5.035 Standards Urbanistici: mq/abit. 91.568 5.035 = 18,18 mq. Rapporto art. 2 Legge 28/01/1977 n. 10, VEsu 7.632 + VEsp 148.278,50 + VEc 45.880 Vt 503.540,50 Indice Territoriale It = mc. 503.540,50 324.960 = 1,549 201.790,50 503.540,50 = 40,07% mc. / mq. 57 UNITA’ COMMERCIALE NELL’AMBITO DEL COMPARTO 1° 2° 3° 4° 5° - Sottozona - Edilizia Privata Ep ( P.T. + 3 P.) con cantinato Sottozona - Edilizia Sovvenzionata Unifamiliare Esu ( P.T. + 1 P.) Sottozona - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare Esp ( P.T. + 3 P.) 9 appartamenti Sottozona - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare Esp ( P.T. + 4 P. ) 12 appartamenti Sottozona - Edilizia Convenzionata Unifamiliare Ec ( P.T. + 1 P. ) Superficie Fondiaria Sf = mq. 3.215,96 Superficie Coperta Sc = mq. 475,56 P.T. + 1° Piano con cantinato Altezza massima Iff = 3566,70 3215,80 mt. 7,50 = 1,11 mc. / mq. La superficie coperta è divisibile in unità commerciale a P.T. + 1° P. Piano diversificate secondo le superfici minime delle tabelle merceologiche che vengono stabilite col piano commerciale.La sagoma d’ingombro è puramente indicativa; può essere modificata purchè restino invariate le superfici coperte e le aree di pertinenza. - 58 - COMPARTO “C1EP” - 1 SOTTOZONA - P.T. + 3P. CON CANTINATO _________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ Utilizzazione Superficie Lotto Superficie coperta Altezza massima Volume massimo Indice di fabbricabilità _____________________________________________________________________________________________________________________ Edilizia privata 1.000 SL = mq. 1.000 Sc = mq. 316 mt. 12,40 + 1,05 = mt. 13,45 mc. 4.250 If = 4.250 = 4,25 mc/mq. _____________________________________________________________________________________________________________________ Dalla tavola sostitutiva: La 1 sottozona comprende n. 62 lotti da 1.000 mq. - dal n° 1 al n° 16; dal n° 19 al n° 36; dal n° 38 al n° 43; - dal n° 46 al n° 53; dal n° 56 al n° 59; dal n° 61 al n° 70. Gli altri lotti hanno le seguenti superfici: Lotto n° 37 mq. 1333,20 - Lotto n° 44 mq. 1333,20; Lotto n° 45 mq. 1333,20 - Lotto n° 54 mq. 1333,20; Lotto n° 55 mq. 1878,60 - Lotto n° 60 mq. 1727,10; Lotto n° 71 mq. 1878,60 - Lotto n° 17 mq. 1408,00; Lotto n° 18 mq. 1468,00 Totale Superficie fondiaria: mq. 13.693 n. 62 lotti x 1.000 mq. = Sf = mq. 62.000 Lotti n. 17 - 18 - 37 - 44 - 45 - 54 - 55 - 60 - 71 = “ = Sf = mq. 13.693 Sf = 75.693 mq. 59 Volume totale n. 71 x 4.250 mc. = Vt = mc. 301.750 Indice di fabbricabilità medio: mc. 301.750 mq. 75.693 Abitanti: Vt = 100 301.750 100 = 3.017 = If medio = 3,986 mc. / mq. - Edifici in aderenza - Distanze: dalla viabilità mt. 10,00 dal confine posteriore mt. 9,30 - Rapporto H tra edifici pareti interne D 60 - COMPARTO “ C1Esu “ - 2^ Sottozona - P. T. + 1 P. Utilizzazione Unifamiliare Superficie mq. 230 Lotto Superficie Coperta Superficie utile mq. 95,15 P.T. mq. 42,52 + 1° p. mq. 70,48 = mq. 113 = mq. 95 + 18 Altezza massima Volume mt. 6,10 - N.B. mc. 477 (escluso muretto d’attico) massimo Indice di fabbricabilità If = 477 mc./230 mq. = 2,074 mc. / mq. Dalla tavola sostitutiva: La 3^ sottozona comprende: n. 16 lotti Case a schiera Superficie fondiaria: 230 mq. x n. 16 lotti mq. 3.680 Volume totale mc. 477 mc. 7.632 x n. 16 lotti Indice di fabbricabilità: 7.632 3.680 = 2,074 mc. / mq. Abitanti Vt = mc. 7.632 = 76 abitanti mc. 100/abit. Distanze: dalla viabilità dal confine posteriore mt. 5,50 Rapporto max tra Edifici - parti interne H = 6,10 D = 0,554 mt. / mt. 11,00 Altezza virtuale mc. 477 = 4,22 113 N.B.: mt. 7,50 4,50 Gli edifici possono avere l’altezza sino a mt. 7,00 se rialzati dal piano di campagna. - 61 - COMPARTO “ C1Esp “ - 3^ Sottozona P. T. + 3 P. - 9 appartamenti Utilizzazione Superficie Lotto Edilizia Sovv. mq. 1082,75 plurifam. Superficie Coperta mq. 365 Superficie Rapporto per utile piano abitazione terra per autorimessa mq. 162 mq. 162/9 =18 Superficie Volume utile massimo complessiva appartamento 95 mq. x 9 = mc. 3817,18 mq. 855 Indice di Altezza fabbricabilità massima If = 3817,18 / mt. 11,50 1083 = 3,52 mc. / mq. Dalla tavola sostitutiva: La 3^ - Sottozona comprende : n. 10 lotti dal n. 1 al n. 10 Edifici in aderenza laterale Superficie fondiaria 1082,75 x 10 lotti = mq. 10.827,50 Distanze: dalla viabilità Volume totale: 10 x mc. 3.817,18 = mc. 38.171,80 Indice di fabbricabilità If mc. 38.171,80 = 3,525 mc. / mq. dal confine posteriore mt. 11,50 Rapporto tra facciate interne di edifici H D Abitanti Vt = mc. 38.171,80 = 382 100 mc. 100 / abit. mt. 7,50 = 11,30 = 0,49 mt./mt. 23,00 Altezza virtuale mq. 3817,18 = 4,46 < 4,50 mq. 855 62 - COMPARTO “ C1Esp “ - 4^ Sottozona P. T. + 4 P. - ( 12 appartamenti ) Utilizzazione Superficie Lotto Edilizia Sovv. mq. 1082,75 plurifamiliare Superficie Coperta mq. 365 Superficie Rapporto utile P.T. per appartamento autorimessa mq. 198,12 198,12 / 12 = 16,51 Superficie Volume utile massimo complessiva mc. 5004,85 mq. 1140+198,12 = mq. 1338,12 Indice di Altezza fabbricabilità massima If = 5004,85 / mt. 14,50 1083 = 4,62 mc./mq. La 4^ Sottozona comprende n. 22 lotti : dal n. 11 al n. 32 Edifici in aderenza laterale Superficie fondiaria mq. 1082,75 x 22 lotti = mq. 23.820,50 Sft Distanze dalla viabilità Volume totale mc. 5004,85 x 22 Distanze dal confine posteriore mt. 11,50 Rapporto tra facciate interne di edifici Indice di fabbricabilità If = Abitanti: mc. 110.106,70 100 abit. 110.106,70 23.820,50 = 1.101 abit. = mq. 110.106,70 = 4,62 mc. / mq. H D = mt. 7,50 14,20 = 0,617 mt./mt. 23,00 Altezza virtuale: mc. 5.004,85 = 3,74 < 4,50 mq. 1.338,12 63 - COMPARTO “ C1Ec “ - 5^ Sottozona P. T. + 1° P. Utilizzazione Edilizia Convenzionata unifamiliare Superficie Lotto mq. 276 Superficie Coperta Sc = mq. 134 Altezza massima H = 6,40 H = 7,50 se rialzato Volume massimo Vmax mc. 740 Indice di fabbricabilità If = mc. 740 / 276 = 2,68 mc. / mq. Dalla tavola sostitutiva: La 5^ Sottozona comprende: n. 62 lotti Case in aderenza laterale Superficie fondiaria n. 62 lotti x mq. 276 = 17.112 mq. Distanze: dalla viabilità mt. 7,50 dal confine posteriore mt. 5,00 Volume totale: n. 62 x mc. 740 = mc. 45.880 Rapporto H = tra edifici parti interne D Abitanti: Vt 100 = 45.880 100 mc./ abit. = 459 abitanti H = 7,00 D 10,00 = 0,7 mt./mt. La superficie utile dell’alloggio è stabilita nel massimo di mq. 140. - Il Comune per le particolari attività della popolazione dedita in massima parte all’agricoltura ha stabilito per le pertinenze della residenza una superficie pari al 40% di quella utile per le residenze. Recinzione sulle strade e sui confini: muretto in pietra o in tufo dell’altezza di mt. 1,00 con sovrastante ringhiera in ferro dell’altezza di mt. 1,20. - 64 - TIPOLOGIA EDILIZIA E LOTTIZZAZIONI A) - EDILIZIA PRIVATA Per l’edilizia privata può proporsi una diversa lottizzazione nel rispetto degli indici di fabbricabilità, del numero dei piani e delle distanze innanzi indicate. La tipologia edilizia per edilizia privata è puramente indicativa. B) - EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONVENZIONATA Le parti territoriali relative vanno adottate con Piano di Zona “ Legge 18/04/1962 n. 167. 1° - Edilizia privata: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 2° - Edilizia Sovvenzionata Unifamiliare: P.T. + 1° P. Lottizzazione - pianta - sezione 3° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 4° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 5° - Edilizia Convenzionata: P.T. + 1° P. Lottizzazione - pianta – sezione 65 NORMATIVA DI CARATTERE GENERALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE - NORMATIVA 1° - Tutte le zone di espansione vanno attuate a comparto ai sensi degli art. 15 ed art. 5, lettera h - Legge Regionale 12/02/1979, n. 6 modificata ed integrata con Legge Regionale 31/10/1979, n. 66 e Legge Regionale n. 56/1980. 2° - Ad accettazione consensuale da parte di tutti i proprietari dei terreni ricadenti in ogni singolo comparto o su iniziativa comunale le tavole particolareggiate allegate saranno riapprovate dal Consiglio Comunale come facenti parte di strumento urbanistico esecutivo, integrate dagli altri elaborati prescritti dalle norme vigenti per i Piani Particolareggiati. 3° - Entro sei mesi dall’approvazione del P. R. G. tutti i proprietari dei terreni ricadenti nei comparti possono contestualmente presentare proposte urbanistiche alternative a quelle indicate nelle tavole particolareggiate di piano nel rispetto degli indici delle distanze, degli standards della viabilità, della percentuale per edilizia economica e popolare e di quanto altro indicato nella presente Normativa. - - TIPOLOGIA EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI A) - EDILIZIA PRIVATA La tipologia proposta per edilizia privata è puramente indicativa. B) - EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONVENZIONATA Le parti territoriali relative vanno adottate con Piano di Zona Legge 18/04/1962, n. 167 nell’ambito dell’intero comparto ai fini della verifica degli standards urbanistici. 66 C) - ALLEGATI: 1° - Edilizia privata: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 2° - Edilizia privata: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 3° - Edilizia Sovvenzionata Unifamiliare: P.T. + 1° P. Lottizzazione - pianta - sezione 4° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 5° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 6° - Edilizia Convenzionata: P.T. + 1 P. Lottizzazione - piante - sezioni Si precisa che la predetta normativa, a seguito della approvazione in via definitiva del P.R.G. con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, è stata in parte modificata nei termini che vengono qui di seguito riportati: 67 - tutte le zone omogenee di tipo C di cui al D.M. 1444/1968 sono assoggettate a strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata, come disciplinati dagli artt. 19 e segg. della L.R. n. 56/1980; - con riferimento alle c.d. “tavole sostitutive di dettaglio” (da tav. 27° a tav. 38F), le stesse hanno valore puramente indicativo, potendo avere valore cogente le previsioni contenute in dette tavole solo se confermate con apposito strumento attuativo (P.P. e/o P.L.). 68 La normativa del P.R.G. vigente, come originariamente adottata dal C. C. con delibera n. 74 del 12/03/1988, approvato in via definitiva con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, ha prescritto per il comparto “C2” quanto di seguito riportato: “ COMPARTO N. 2 “ Superficie Territoriale Superficie viaria Superficie fondiaria Standards Urbanistici Ha 33.25.60 Sv = Ha 15.00.23 Sf = Ha 13.04.81 Ha = 5.20.56 Volumi edificabili Edilizia privata Edilizia Edilizia bifamiliare Sovvenzionata convenzionata Unifamiliare VEp = mc. 162.240 VEsu = mc. 50.085 VEc = mc. 51.800 Volume totale : VEp = mc. 162.240 + VEsu mc. 50.085 + VEc mc. 51.800 = Vt mc. 264.125 - mc. 10.680 per preesistenze = mc. 253.445 Abitanti da insediare e insediati (Vedi sottozone) 1.622 + 508 + 518 = n. 2.198 abitanti. Standards Urbanistici per abitante = mq. 52.056 = 23,68 mq. / abit. n. 2.198 abit. Rapporto art. 2 Legge 28/01/1977, n. 10 VEsu + VEc = Vt mc. 50.085 + mc. 51.800 253.445 = 40,20% IL COMPARTO “C2” SI SUDDIVIDE: - 1^ sottozona - Edilizia privata “Ep” = (P.T. + 1° P.) - 2^ sottozona - Edilizia sovvenzionata “Esu” = (P.T. + 1° P.) - 3^ sottozona - Edilizia convenzionata “Ecu” = (P.T. + 1° P.) 69 Indice territoriale It = mc. 264.125 mq. 332.560 = 0,794 mc. / mq. 70 - COMPARTO N. 2 “C2EP” - 1 SOTTOZONA - Utilizzazione Superficie minimo Sl = mq. 700 Edilizia privata lotto Superficie coperta Altezza massima Volume massimo Sc = mq. 140 Hmax = mt. 7,00 Vmax = mc. 960 Indice di fabbricabilità su lotto If = mc. 960/mq.700 = 1,37 mc. / mq. Dalla tavola sostitutiva: A) - I lotti da mq. 700 sono indicati con la seguente numerazione: 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 41 - 42 - 43 44 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 84 - 86 - 87 - 93 - 94 - 95 - 103 - 113 - 114 - 118 - 119 - 120 - 121 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 138 - 139 - 140 - 141 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 162 - 163 - 164 - 165. Totali lotti n. 111 da mq. 700. Superficie fondiaria n. 111 x 700 = mq. 77.700 V = lotti n. 111 x mc. 960 = mc. 106.560. B) - I lotti di superficie maggiore sui quali potrà realizzarsi la stessa superficie coperta di mq. 140 e lo stesso volume di mc. 960 sono i seguenti: - Lotto - Lotto n. n. 1 = mq. 2 = mq. 998 1.285 - Lotto - Lotto n. 109 = mq. n. 110 = mq. A riportare mc. 106.560 825 mc. 106.560 775 71 - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto n. 3 n. 6 n. 23 n. 37 n. 38 n. 46 n. 52 n. 58 n. 59 n. 78 n. 79 n. 80 n. 81 n. 82 n. 83 n. 85 n. 88 n. 89 n. 90 n. 91 n. 92 n. 96 n. 97 n. 98 n. 99 n. 100 n. 102 n. 104 n. 105 n. 106 n. 107 n. 108 = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. 730 702 1.000 1.302 900 1.078 800 750 750 850 725 737 737 725 737 737 750 737 750 737 737 750 725 750 750 750 1.350 712 762 750 750 737 - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto n. 111 n. 112 n. 115 n. 116 n. 117 n. 123 n. 124 n. 125 n. 132 n. 142 = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. Superficie fondiaria Sf = Lotti n. 46 x V = mc. 960 = 725 725 750 787 800 1.075 812 812 1.000 812 mq. 37.193 44.160 A riporto 150.720 A riporto mc. 150.720 72 C) - Lotti di superficie di mq. 1.500 sui quali potrà realizzarsi un volume doppio di mc. 1.920 e con superficie coperta doppia nel rispetto delle distanze dai confini e dalle strade: - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto n. n. n. n. n. n. 82 26 33 35 39 72 = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. = mq. mq. TIPOLOGIA EDILIZIA: 2.000 1.535 1.722 1.596 1.690 3.985 12.518 Lotti n. 6 x Vmc. 1920 = mc. 11.520 mc. 162.240 Case bifamiliari isolate - Dalla viabilità mt. - Dai confini laterali minimo mt. DISTANZE: TOTALE 8,00 6,00 Possono determinarsi ampliamenti di superfici coperte e sopraelevazioni a 1° piano nei limiti dell’indice di fabbricabilità fondiario di 1,37 mc. / mq. consentito per il lotto tipo di mq. 700 e rispetto delle distanze dalle strade e dagli edifici secondo il D. M. 2 aprile 1986. PREESISTENZE EDILIZIE: RECINZIONI: La recinzione sulle strade e sui confini deve essere realizzata con muretto in pietra o in tufo dell’altezza di mt. 1,00 con ringhiera sovrastante dell’altezza di mt. 1,20. - 73 - COMPARTO “C2Esu” - 2 SOTTOZONA - P. T. + 1° P. Utilizzazione Superficie Lotto Edilizia Sovvenzionata Unifamiliare L = mq. 230 Superficie max coperta Superficie utile mq. 100,00 Altezza massima Volume massimo Indice di fabbricabilità fondiaria P.T. mq. 42,52 + 1° mt. 6,00 If = 477 mc. / 230 mq. = 2,07 P. mq. 70,48 = mq. N.B. Vmax = mc. mc. / mq. 113 = mq. 95 + mq. escluso muretto d’attico 477 18 DALLA TAVOLA SOSTITUTIVA: La 2^ Sottozona comprende n. 105 lotti Superficie fondiaria n. 105 x mq. 230 = mq. 24.150 Volume totale: n. 105 x mc. 477 = mc. 50.085 Indice di fabbricabilità: If = mc. 50.085 = 2,07 mc. / mq. Abitanti Vt 100 = mc. 50.085 = n. 500 abit. 100 mc./abit. Altezza virtuale = mc. 477 = 4,22 < 4,50 113 Case in aderenza laterale Distanze: dalla viabilità mt. 7,50 dal confine posteriore mt. 5,50 Rapporto max tra edifici (parti interne) H = 6,80 = 0,618 mt. / mt. D 11,00 Recinzione sulle strade e sui confini: Muretto in pietra dell’altezza di mt. 1,00 con sovrastante ringhiera in ferro dell’altezza di mt. 1,20. N.B.: Gli edifici possono avere l’altezza di mt. 7,00 se rialzati dal piano di campagna. - 74 - COMPARTO “C2EC” - 3 SOTTOZONA - P. T. + 1° P. - Utilizzazione Edilizia Convenzionata unifamiliare Superficie coperta Sc = mq. 140 Altezza massima H = 6,40 H = 7,50 se rialzata Volume massimo Vmax = mc. 740 Indice di fabbricabilità Superficie Lotto If = mc. 740/276 = 2,68 mc. / mq. Sl = mq. 276 Dalla tavola sostitutiva: La Sottozona comprende Superficie fondiaria: n. 70 lotti x mq. 276 = mq. 19.320 Fabbricati in aderenza laterale Volume totale: Distanze dalle viabilità Distanze dal confine posteriore n. 70 lotti x mc. 740 = mc. 51.800 Indice di fabbricabilità: mc. 51.800 mq. 19.320 = 2,68 mc. / mq. Abitanti da insediare: Vt = 100 mc./ab. 51.800 100 = n. 518 abit. La superficie utile dell’alloggio è stabilita nel massimo di mq. 140. - Il Comune, per le particolari attività della popolazione dedita in massima parte all’agricoltura ha stabilito per le pertinenze delle residenze una superficie pari al 50% di quella utile per le residenze. - mt. 7,50 mt. 5,00 Rapporto H = tra edifici parti interne D Recinzione sulle strade e sui confini: Muretto in pietra dell’altezza di mt. 1,00 con sovrastante ringhiera in ferro dell’altezza di mt. 1,20. N.B.: Gli edifici possono avere l’altezza di mt. 7,50 se rialzati dal piano di campagna. – 75 NORMATIVA DI CARATTERE GENERALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE - NORMATIVA 1° - Tutte le zone di espansione vanno attuate a comparto ai sensi degli art. 15 ed art. 5, lettera h - Legge Regionale 12/02/1979, n. 6 modificata ed integrata con Legge Regionale 31/10/1979, n. 66 e Legge Regionale n. 56/1980. 2° - Ad accettazione consensuale da parte di tutti i proprietari dei terreni ricadenti in ogni singolo comparto o su iniziativa comunale le tavole particolareggiate allegate saranno riapprovate dal Consiglio Comunale come facenti parte di strumento urbanistico esecutivo, integrate dagli altri elaborati prescritti dalle norme vigenti per i Piani Particolareggiati. 3° - Entro sei mesi dall’approvazione del P. R. G. tutti i proprietari dei terreni ricadenti nei comparti possono contestualmente presentare proposte urbanistiche alternative a quelle indicate nelle tavole particolareggiate di piano nel rispetto degli indici delle distanze, degli standards della viabilità, della percentuale per edilizia economica e popolare e di quanto altro indicato nella presente Normativa. - - TIPOLOGIA EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI A) - EDILIZIA PRIVATA La tipologia proposta per edilizia privata è puramente indicativa. B) - EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONVENZIONATA Le parti territoriali relative vanno adottate con Piano di Zona Legge 18/04/1962, n. 167 nell’ambito dell’intero comparto ai fini della verifica degli standards urbanistici. 76 C) - ALLEGATI: 1° - Edilizia privata: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 2° - Edilizia privata: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 3° - Edilizia Sovvenzionata Unifamiliare: P.T. + 1° P. Lottizzazione - pianta - sezione 4° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 5° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 6° - Edilizia Convenzionata: P.T. + 1 P. Lottizzazione - piante - sezioni Si precisa che la predetta normativa, a seguito della approvazione in via definitiva del P.R.G. con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, è stata in parte modificata nei termini che vengono qui di seguito riportati: 77 - viene ridimensionata sia la consistenza della superficie territoriale dell’intero comparto, conseguentemente allo stralcio di tutte le nuove previsioni residenziali aggiuntive rispetto al P.R.G. previgente con conseguente ritipizzazione delle stesse come zona agricola E, sia il volume complessivo che è stato proporzionalmente ridotto da mc. 242.765 a mc. 97.726; - tutte le zone omogenee di tipo C di cui al D.M. 1444/1968 sono assoggettate a strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata, come disciplinati dagli artt. 19 e segg. della L.R. n. 56/1980; - con riferimento alle c.d. “tavole sostitutive di dettaglio” (da tav. 27° a tav. 38F), le stesse hanno valore puramente indicativo, potendo avere valore cogente le previsioni contenute in dette tavole solo se confermate con apposito strumento attuativo (P.P. e/o P.L.). 78 La normativa del P.R.G. vigente, come originariamente adottata dal C. C. con delibera n. 74 del 12/03/1988, approvato in via definitiva con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, ha prescritto per il comparto “C3” quanto di seguito riportato: - COMPARTO n. 3 Superficie territoriale S.T. Ha 9.36.40 Superficie viaria Superficie fondiaria SVP = Ha 03.00.06 Ha = 03.56.16 Standards Urbanistici mq. 2.80.18 Edilizia Privata Edilizia Sovvenzionata Volumi preesistenti utilizzabili ricadenti in aree fondiarie mc. 6.581. Edilizia privata realizzabile mc. 90.854 - 6.581 = mc. 84.273 VEP = mc. 90.854 VESP = mc. 56.209 V.t. = Volume totale = VEP = 90.854 + VESP = 56.209 = mc. 147.063 Abitanti insediati e da insediare = 909 + 562 = 1.471 Standards Urbanistici mq. / abit. mq. 28.018 abit. 1.471 Rapporto art. 2 Legge 28/01/1977 n. 10 Indice Territoriale It = mc. 155.085 96.640 = 19,04 VESP = 18 mq. = 0,382 56.209 Vt. 147.063 = 1,60 mc. / mq. Considerando le preesistenze utilizzabili il rapporto aumenta. = 40,01 VESP = 56.209 ( 147.063 - 6.581) 1^ Sottozona - Edilizia Privata EP (P.T. + 3 P.) con cantinato 2^ Sottozona - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare ESP (P.T. + 3 P.) 9 appartamenti 3^ Sottozona - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare ESP (P.T. + 4 P.) 12 appartamenti. 79 - COMPARTO “C3EP“ - 1^ SOTTOZONA P.T. + 3 P. con cantinato Utilizzazione Edilizia privata Superficie Lotto Superficie coperta S.L. = mq. 1.000 Sc = mq. 316 Altezza massima Volume massimo 12,40 + 1,05 = mt. 13,45 mc. 4.250 Indice di fabbricabilità If = 4,25 mc. / mq. DALLA TAVOLA SOSTITUTIVA: La 1^ sottozona comprende 18 lotti di cui 10 di mq. 1.000 per un volume complessivo di mc. 42.500. Gli altri lotti hanno le sottoindicate superfici: - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto n. n. n. n. n. n. n. n. n. 6 11 12 13 14 15 15 16 17 mq. mq. mq. mq. mq. mq. mq. mq. mq. 1.534 1.727 1.404 1.292 1.520 1.520 1.558 (verde privato) 1.155 1.225 11.377 + 10.000 21.377 mq. - volume massimo - volume massimo - volume massimo - volume massimo - volume massimo - volume massimo 6.521 7.340 5.967 5.491 6.460 6.460 - volume massimo 4.909 - volume massimo 5.206 Tot. V. 48.354 VOLUME TOTALE: mc. 42.500 + 48.352 = mc. 90.854 Indice di fabbricabilità : mc. 90.854 = If = 4,25 mq. 21.377 V = 90.854 = 908 Abitanti : t 100 100 80 - COMPARTO “ C3Esp “ - 2^ SOTTOZONA - P. T. + 5 P. APPARTAMENTI - Utilizzazione Superficie Lotto Superficie coperta Edilizia Sovvenzionata mq. 1.710 plurifamiliare Superficie int. Rapp. / Appart Superficie utile P.T. complessiva mq. 576 P. T. mq. 1.695 Volume massimo Indice di Altezza fabbricabilità massima mc. 6.023,82 Lf = 6.023,82 / 1.710 = 3,52 mt. 17,30 DALLA TAVOLA SOSTITUTIVA: - La 2^ Sottozona comprende un lotto solo ed è il n. 1; - Superficie Fondiaria mq. 1.710 - Volume mc. 6.024 - Indice di fabbricabilità If = mc. mq. 6.024 1.710 Altezza virtuale : mc. 602.382 mq. 1.695 = = 3,52 mc. / mq. 3,55 < 4,50 81 - COMPARTO “ C3Esp “ - 3^ SOTTOZONA P. T. + E. P. - 12 Appartamenti Utilizzazione Superficie Lotto Edilizia Sovvenzionata mq. 1.086 plurifamiliare Superficie coperta Superficie utile P.T. mq. 366 mq. 198,66 Rapp. Appart. Superficie Volume utile massimo complessiva mq. 198,66 / 1140 + 198,66 12 = 16,55 = mq. mc. 5.018,56 1.338,66 Indice di Altezza fabbricabilità massima If = 5.018,56 / mt. 14,20 1.086 = 4,62 La 3^ sottozona comprende n. 10 lotti di cui n. 6 di mq. 1.086 per un volume complessivo di mc. 30.111 Gli altri lotti hanno le sottoindicate superfici: - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto n. n. n. n. Totale 2 3 4 11 mq. mq. mq. mq. mq. mq. mq. 1.482,00 1.520,00 1.480,00 1.600,00 6.082,00 + 6.516,00 = 12.598,00 Per i quattro lotti di superficie maggiore lo stesso volume: n. 4 x 5.018,56 = 20.074 Volume totale = mc. 30.111 + 20.074 = mc. 50.185 Indice di fabbricabilità teorico Abitanti : Vt = 50.018 100 100/abit. 50.185 mq. 12.598 = If = 3,98 mc. / mq. = 500 abit. Altezza virtuale: mc. 5.018,56 = 3,74 < 4,50 1.338,66 82 NORMATIVA DI CARATTERE GENERALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE - NORMATIVA 1° - Tutte le zone di espansione vanno attuate a comparto ai sensi degli art. 15 ed art. 5, lettera h - Legge Regionale 12/02/1979, n. 6 modificata ed integrata con Legge Regionale 31/10/1979, n. 66 e Legge Regionale n. 56/1980. 2° - Ad accettazione consensuale da parte di tutti i proprietari dei terreni ricadenti in ogni singolo comparto o su iniziativa comunale le tavole particolareggiate allegate saranno riapprovate dal Consiglio Comunale come facenti parte di strumento urbanistico esecutivo, integrate dagli altri elaborati prescritti dalle norme vigenti per i Piani Particolareggiati. 3° - Entro sei mesi dall’approvazione del P. R. G. tutti i proprietari dei terreni ricadenti nei comparti possono contestualmente presentare proposte urbanistiche alternative a quelle indicate nelle tavole particolareggiate di piano nel rispetto degli indici delle distanze, degli standards della viabilità, della percentuale per edilizia economica e popolare e di quanto altro indicato nella presente Normativa. - - TIPOLOGIA EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI A) - EDILIZIA PRIVATA La tipologia proposta per edilizia privata è puramente indicativa. B) - EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONVENZIONATA Le parti territoriali relative vanno adottate con Piano di Zona Legge 18/04/1962, n. 167 nell’ambito dell’intero comparto ai fini della verifica degli standards urbanistici. 83 C) - ALLEGATI: 1° - Edilizia privata: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 2° - Edilizia privata: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 3° - Edilizia Sovvenzionata Unifamiliare: P.T. + 1° P. Lottizzazione - pianta - sezione 4° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 5° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 6° - Edilizia Convenzionata: P.T. + 1 P. Lottizzazione - piante - sezioni 84 Si precisa che la predetta normativa, a seguito della approvazione in via definitiva del P.R.G. con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, è stata in parte modificata nei termini che vengono qui di seguito riportati: - tutte le zone omogenee di tipo C di cui al D.M. 1444/1968 sono assoggettate a strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata, come disciplinati dagli artt. 19 e segg. della L.R. n. 56/1980; - con riferimento alle c.d. “tavole sostitutive di dettaglio” (da tav. 27° a tav. 38F), le stesse hanno valore puramente indicativo, potendo avere valore cogente le previsioni contenute in dette tavole solo se confermate con apposito strumento attuativo (P.P. e/o P.L.). 85 La normativa del P.R.G. vigente, come originariamente adottata dal C. C. con delibera n. 74 del 12/03/1988, approvato in via definitiva con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, ha prescritto per il comparto “C4” quanto di seguito riportato: - COMPARTO N. 4 Superficie Territoriale Superficie viaria Superficie fondiaria Standards Urbanistici Ha 12.33.60 Ha 03.71.62 Ha 06.16.04 Ha 2.45.94 “C4” Edilizia Privata Edilizia Edilizia Sovvenzionata Convenzionata V.E.P. = mc. V.E.S.U. mc. 69.705 (di cui mc. 14.787 (di cui mc. V. ECU = mc. 15.781 15.781 21.460 preesistenti) preesistenti) Volume totale = VEP = mc. 57.890 + VESU = mc. 14.787 + VECU = mc. 21.460 = Vt = mc. 94.137 Vt da realizzare mc. 94.137 - 8.500 = mc. 85.637 al netto dei volumi preesistenti non realizzabili Abitanti da insediare e insediati: (vedi sottozona) 580 + 147 + 214 + = 941 abit. Standards Urbanistici: mq. / abit. 24.594 = 26,13 mq. / abit. n. 941 Rapporto art. 2 Legge 28/01/1977, n. 10: VESU + VECU Vt al netto dei volumi preesistenti non rinnovabili. Indice Territoriale medio It = 94.137 123.360 mq. mc. 14.787 + 21.460 85.637 mc. 36.247 85.637 = 42,32% = 0,763 mc. / mq. Il COMPARTO “ C4 “ si suddivide: 86 1^ Sottozona - Edilizia Privata “Ep” = (P.T. + 1° P.) 2^ Sottozona - Edilizia Sovvenzionata unifamiliare “ ESU “ = (P.T. + 1° P.) 3^ Sottozona - Edilizia Convenzionata unifamiliare “ ECU “ = (P.T. + 1° P.) 87 - COMPARTO N. 4 - 1^ SOTTOZONA (C4p) - P. T. + 1° P. Utilizzazione Edilizia privata Superficie Lotto SL = mq. 700 Superficie coperta mq. 140 Altezza massima mt. 7,00 Volume massimo mc. 980 Indice di fabbricabilità If = mc. 980 / mq. 700 = 1,40 mc. / mq. La 1^ sottozona comprende: n. 53 lotti di cui 29 di mq. 700 per un volume complessivo di mc. 3.450. Gli altri lotti hanno le sottoindicate superfici: - Lotto n. 15 mq. 837 - Lotto n. 16 mq. 775 Valgono tutte le norme del “C2Ep “ - Lotto n. 17 mq. 898 - Lotto n. 18 mq. 754 a) - per i lotti di superficie inferiore a mq. 1.400 volume max 980 mc. - Lotto n. 19 mq. 728 - Lotto n. 20 mq. 1.568 b) - per i lotti di superficie superiore a mq. 1.400 volume max 1960 mc. - Lotto n. 21 mq. 1.058 - Lotto n. 22 mq. 812 n. 20 lotti di superficie inferiore a mq. 1.400 - Lotto n. 23 mq. 728 V = n. 20 x mc. 980 = mc. 19.600 - Lotto n. 24 mq. 1.840 - Lotto n. 33 mq. 812 n. 4 lotti di superficie superiore a mq. 1.400 - Lotto n. 34 mq. 841 V = n. 4 x mc. 1.960 = mc. 7.840 - Lotto n. 35 mq. 840 - Lotto n. 36 mq. 812 Vt = 30.450 + 19.600 + 7.840 = mc. 57.890 - Lotto n. 37 mq. 754 - Lotto n. 38 mq. 840 Volumi preesistenti utilizzabili: mc.; - Lotto n. 40 mq. 1.300 - Lotto n. 41 mq. 2.448 Vt da realizzare effettivamente mc. 57.890 - mc. 8.500 = mc. 49.390 - Lotto n. 42 mq. 850 - Lotto n. 43 mq. 825 = 1,24 mc. / mq. - Lotto n. 44 mq. 2.500 Iff = mc. 57.890 - Lotto n. 46 mq. 850 Teorico mq. 46.470 - Lotto n. 52 mq. 1.372 - Lotto n. 53 mq. 1.127 88 - COMPARTO “ C4 “ - 2^ SOTTOZONA “C4su “ - P. T. + 1° P. - Utilizzazione Superficie Lotto Superficie coperta Edilizia Sovvenzionata unifamiliare S. L. mq. 230 Sup. C. 95,15 Superficie utile Altezza massima P.T. mq. 42,52 + 1° P. mq. 70,48 = mt. 6,10 mq. 113 = mq. 95 + mq. 18 Volume massimo V. max = mc. 477 Indice di fabbricabilità If = 477 mc. / 230 mq. = 2,07 mc./mq DALLA TAVOLA SOSTITUTIVA La 2^ Sottozona comprende n. 31 lotti dal N. 1 al N. 31 Superficie fondiaria n. 31 x mq. 320 = mq. 7131 Volume totale N. 31 x 477 = mc. 14.781 INDICE DI FABBRICABILITA’: Abitanti: Vt 100 = mc. 14.787 100/abit. If = Vt Sf = mc. 14.787 7.130 = 2,07 mc./mq. = n. 147 abit. Altezza virtuale mc. 477 = 4,22 < 4,50 113 89 - COMPARTO n. 4 - 3^ SOTTOZONA “ C4Ec “ - P.T. + 1° P. - Utilizzazione Edilizia Convenzionata unifamiliare Superficie coperta Sc = mq. 134 Altezza massima H = 6,40 mt. H = 7,00 se rialzata Volume massimo V max = mc. 740 Indice fabbricabilità If = mc. 740 = 2,68 mc./mq. 276 Superficie lotto SL = mq. 276 DALLA TAVOLA SOSTITUTIVA: La sottozona comprende n. 29 lotti dal n° 1 al n. 29 lotti dal n. 1 al n. 29 Superficie fondiaria: n. 29 x 276 = mq. 8.004 Volume totale: n. 29 x 74o = mc. 21.460 INDICE DI FABBRICABILITA’: mc. 21.460 mq. 8.004 = 2,68 mc./mq. Abitanti da insediare: Vt = 100 mc./ab. 21.460 100 = n. 214/ abitanti 90 NORMATIVA DI CARATTERE GENERALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE - NORMATIVA 1° - Tutte le zone di espansione vanno attuate a comparto ai sensi degli art. 15 ed art. 5, lettera h - Legge Regionale 12/02/1979, n. 6 modificata ed integrata con Legge Regionale 31/10/1979, n. 66 e Legge Regionale n. 56/1980. 2° - Ad accettazione consensuale da parte di tutti i proprietari dei terreni ricadenti in ogni singolo comparto o su iniziativa comunale le tavole particolareggiate allegate saranno riapprovate dal Consiglio Comunale come facenti parte di strumento urbanistico esecutivo, integrate dagli altri elaborati prescritti dalle norme vigenti per i Piani Particolareggiati. 3° - Entro sei mesi dall’approvazione del P. R. G. tutti i proprietari dei terreni ricadenti nei comparti possono contestualmente presentare proposte urbanistiche alternative a quelle indicate nelle tavole particolareggiate di piano nel rispetto degli indici delle distanze, degli standards della viabilità, della percentuale per edilizia economica e popolare e di quanto altro indicato nella presente Normativa. - - TIPOLOGIA EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI A) - EDILIZIA PRIVATA La tipologia proposta per edilizia privata è puramente indicativa. B) - EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONVENZIONATA Le parti territoriali relative vanno adottate con Piano di Zona Legge 18/04/1962, n. 167 nell’ambito dell’intero comparto ai fini della verifica degli standards urbanistici. 91 C) - ALLEGATI: 1° - Edilizia privata: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 2° - Edilizia privata: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 3° - Edilizia Sovvenzionata Unifamiliare: P.T. + 1° P. Lottizzazione - pianta - sezione 4° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 5° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 6° - Edilizia Convenzionata: P.T. + 1 P. Lottizzazione - piante - sezioni 92 Si precisa che la predetta normativa, a seguito della approvazione in via definitiva del P.R.G. con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, è stata in parte modificata nei termini che vengono qui di seguito riportati: - il volume complessivo edificabile nell’ambito dell’intero comparto C4 viene ridotto a mc. 64.192 con conseguente proporzionale riduzione dell’indice di fabbricabilità territoriale; - tutte le zone omogenee di tipo C di cui al D.M. 1444/1968 sono assoggettate a strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata, come disciplinati dagli artt. 19 e segg. della L.R. n. 56/1980; - con riferimento alle c.d. “tavole sostitutive di dettaglio” (da tav. 27° a tav. 38F), le stesse hanno valore puramente indicativo, potendo avere valore cogente le previsioni contenute in dette tavole solo se confermate con apposito strumento attuativo (P.P. e/o P.L.). 93 La normativa del P.R.G. vigente, come originariamente adottata dal C. C. con delibera n. 74 del 12/03/1988, approvato in via definitiva con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, ha prescritto per il comparto “C5” quanto di seguito riportato: - COMPARTO N. 5 Superf.Terr. St = 27.12.00 Superf. Viaria Ha 09.21.21 Superf. Fondiaria Ha 10.06.86 Standards Urb. Ha 07.83.93 Volumi edificabili Edilizia Privata Edil. Sovv. Unif. + Plur. VEP= mc. . 233.750 VESU = mc. 11.448 VESP = mc. 95.353 Ediliz.convenzionata. Unifamiliare VEC = 37.000 mc. Vt = Volume totale: VEP = 233.750 + VESU = 11.448 + VESP + VEC = 37.000 = mc.. 397.624 Abitanti insediati e da insediare: Vedi Sottozone = 2337 + 114 + 1154 + 370 = n. 3975 Srandards Urbanistici: mq./ abit, A) - B) - 78.393 3.975 = 19,72 mq. Rapporto art. 2 Legge 28/01/1977, n. 10 VESU 11.448 + VESP 115.426 + VEC 37.000 = mc. 163.874 = 41,21 (anche prescindendo dalle preesistenze) Vt 397.624 397.624 Considerando i volumi preesistenti non rinnovabili nella misura del 50% del volume totale esistente (legge 28/01/1977 n. 10) il rapporto diventa: VESU + VESP + VEC = ml. 11448 + 115.426 + 37.000 = 41,63% Volume preesistenze mc. 8.125 Vt mc. 393.562 Volume preesistenze non rinnovabile pari al 50% del volume totale = mc. 4.062. I Volume edilizia privata tenendo conto del 50% di volume Indice Territoriale t = mc. 401.907 = 1,48 mc./mq. mq. 271.200 non rinnovabile: 94 VEP = mc. 233.750 4.062 mc. 229.688 95 - COMPARTO n. 5 - 1^ Sottozona (C5EP) - P. T. + 3° P. CON CANTINATO Utilizzazione Edilizia privata Superficie Lotto SL = mq. 1.000 Superficie coperta Sc = mq. 316 Altezza massima Volume massimo Hmax = mt. 12,40 + Vmax = mc. 4.250 1,05 = mt. 13,45 Indice di fabbricabilità If = 4.250 = 4,25 1.000 mc./mq. DALLA TAVOLA SOSTITUTIVA: La 1^ Sottozona comprende: n. 55 lotti di cui n. 46 di mq. 1.000 per un volume complessivo di mc. 195.500 Gli altri lotti hanno le sottoindicate superfici sui quali potrà realizzarsi il volume massimo di mc. 4.250. - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto - Lotto n. 27 n. 28 n. 29 n. 30 n. 31 n. 33 n. 35 n. 44 n. 59 mq. 1348,35 mq. 1276,60 mq. 1227,15 mq. 1121,10 mq. 1128,00 mq. 1394,00 mq. 1129,00 mq. 1020,00 mq. 1088,00 mq. 10.732,20 + 46.000,00 = mq. 56.732,00 volume totale mc. 37.250 + 195.500 = mc. 233.750 Indice fabbricabilità teorico: If teorico mc. 233.750 mq. 56.732 Abitanti: Vt 100 mc./abit. = 233.750 100 = Preesistente non rinnovabile mc. 4.125 = 4,12 mc. / mq. 2.337 abit. 96 - COMPARTO 5° - 2^ Sottozona (C5SU) P. T. + 1° P. - Utilizzazione Superficie lotto Superficie coperta Edilizia sovvenzionata unifamiliare Sl = mq. 230 Superficie utile Altezza volume massima massimo P.T. mq. 42,52 + 1° P. mq. 70,48 = mt. 5,80 mq.113 = 95 + 18 N. B. mc. 477 Sc = mq. 95,15 indice fabbricabilità If = 477 mc. = mc./mq. 230 mq. DALLA TAVOLA SOSTITUTIVA: La 2^ Sottozona comprende: n° 24 lotti dal n. 1 al n. 24 Superficie fondiaria: mq. 230 x n. 24 lotti = mq. 5.520 Volume totale mc. 477 x 24 lotti = mc. 11.448 Indice di fabbricabilità: mc. 11.448 = 2,074 mc./mq. mq. 5.520 Abitanti da insediare: Vt = mc. 11.448 100 100/ abit. = 114/ abitanti N.B.: Gli edifici possono avere un’altezza di mt. 6,80 se realizzati dal piano di campagna di mt. 1,00.- 97 2,074 - COMPARTO 5° - 3^ SOTTOZONA (C5SP) - P. T. + 4 P. (12 APPARTAMENTI) - Utilizzazione Ed. sovv. plur. Sperficie lotto Superficie coperta Superficie utile P.T. mq. 1.086 mq. 366 mq. 198,66 Rapporto appartamento Superficie Volume Indice di utile massimo fabbricabilità complessiva 198,66 / 12 = mq. 1.140 + If = mc. mq. 1338,66 198,66 = mq. mc. 5.018,56 5.018,56 / mq. 1.338,66 1.086 = 4,62 mc. / mq, Altezza massima mt. 14,20 La 3^ Sottozona comprende n. 19 lotti. dal n. 1 al n. 19 ed i lotti 38 - 37 - 39 e 40 Superficie fondiaria mq. 1.086 x 23 = mq. Volume totale mc. 5.018,56 x 23 = mc. Indice di fabbricabilità Iff = Abitanti da inserire: Altezza virtuale : 115.426 100 mc. 501.856 1.338,66 115.426 24.978 = 24.978 115.426 4,62 mc. / mq. = 1.154 = 3,75 < 4,50 98 - COMPARTO 5 - 4^ SOTTOZONA “ C5EC “ - P. T. + 1° P. - Utilizzazione Edilizia convenzionata unifamiliare Superficie lotto Superficie coperta mq. 276 mq. 134 Altezza massima H = 6,40 H = 7,00 se rialzato Volume massimo mc. 740 Indice di fabbricabilità If = 740 = 2,68 mc./mq. 276 DALLA TAVOLA SOSTITUTIVA: La 4^ sottozona comprende: n. 50 lotti dal n. 1 al n. 50 Superficie fondiaria: n. 50 lotti x mq. 276 = 13.800 mq. Volume totale: n. 50 x mc. 740 = 37.000 mc. Abitanti : Vt 100 = 37.000 mc. 100 mc./ab. = 370 abit. 99 NORMATIVA DI CARATTERE GENERALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE - NORMATIVA 1° - Tutte le zone di espansione vanno attuate a comparto ai sensi degli art. 15 ed art. 5, lettera h - Legge Regionale 12/02/1979, n. 6 modificata ed integrata con Legge Regionale 31/10/1979, n. 66 e Legge Regionale n. 56/1980. 2° - Ad accettazione consensuale da parte di tutti i proprietari dei terreni ricadenti in ogni singolo comparto o su iniziativa comunale le tavole particolareggiate allegate saranno riapprovate dal Consiglio Comunale come facenti parte di strumento urbanistico esecutivo, integrate dagli altri elaborati prescritti dalle norme vigenti per i Piani Particolareggiati. 3° - Entro sei mesi dall’approvazione del P. R. G. tutti i proprietari dei terreni ricadenti nei comparti possono contestualmente presentare proposte urbanistiche alternative a quelle indicate nelle tavole particolareggiate di piano nel rispetto degli indici delle distanze, degli standards della viabilità, della percentuale per edilizia economica e popolare e di quanto altro indicato nella presente Normativa. - - TIPOLOGIA EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI A) - EDILIZIA PRIVATA La tipologia proposta per edilizia privata è puramente indicativa. B) - EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONVENZIONATA Le parti territoriali relative vanno adottate con Piano di Zona Legge 18/04/1962, n. 167 nell’ambito dell’intero comparto ai fini della verifica degli standards urbanistici. 100 C) - ALLEGATI: 1° - Edilizia privata: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 2° - Edilizia privata: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 3° - Edilizia Sovvenzionata Unifamiliare: P.T. + 1° P. Lottizzazione - pianta - sezione 4° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 5° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 6° - Edilizia Convenzionata: P.T. + 1 P. Lottizzazione - piante - sezioni 101 Si precisa che la predetta normativa, a seguito della approvazione in via definitiva del P.R.G. con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, è stata in parte modificata nei termini che vengono qui di seguito riportati: - il volume complessivo edificabile nell’ambito dell’intero comparto C5 viene ridotto a mc. 369.653 con conseguente proporzionale riduzione dell’indice di fabbricabilità territoriale; - tutte le zone omogenee di tipo C di cui al D.M. 1444/1968 sono assoggettate a strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata, come disciplinati dagli artt. 19 e segg. della L.R. n. 56/1980; - con riferimento alle c.d. “tavole sostitutive di dettaglio” (da tav. 27° a tav. 38F), le stesse hanno valore puramente indicativo, potendo avere valore cogente le previsioni contenute in dette tavole solo se confermate con apposito strumento attuativo (P.P. e/o P.L.). 102 La normativa del P.R.G. vigente, come originariamente adottata dal C. C. con delibera n. 74 del 12/03/1988, approvato in via definitiva con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, ha prescritto per il comparto “C6” quanto di seguito riportato: - COMPARTO “6” Superficie territoriale Superficie viaria Ha 19.10.40 Ha 7.99.19 Superficie fondiaria Standards Urbanistici Ha 8.99.81 Ha 2.11.40 VOLUMI EDIFICALIBI Edilizia privata Edilizia sovvenzionata mc. 69.580 mc. 24.804 Edilizia convenzionata mc. 22.940 Rapporto art. 2 Legge 28/01/1977, n. 10 VESU + VECU Vt = 24.804 + 22.940 117.324 = 40,6% Considerando i volumi preesistenti non rinnovabili nella misura del 50 % del volume totale esistente il rapporto art. 2 Legge 28/01/1977, n. 10 Abbiamo: VESU + VECU Vt mc. 24.804 + 22.940 = 42,94 VEP = mc. 63.425 STANDARDS URBANISTICI: SUR Abit. = 2.11.40 696 + 248 + 230 = 2.11.40 1.174 Volume preesistente = 18,00 mq./abit. mc. 12.310 Volume edilizia privata tenendo conto del 50% volume preesistente 103 mc. mc. mc. 69.580 6.155 = 63.425 104 - COMPARTO “ 6 “ - 1^ SOTTOZONA (C6P) - P. T. + 1° P. - Utilizzazione Edilizia privata Superficie lotto SL = mq. 700 Superficie coperta Sc = mq. 140 Altezza massima mt. 7,00 Volume massimo mc. 980 Indice di fabbricabilità If = mc. 980/700 = 1,4 mc./mq. DALLA TAVOLA SOSTITUTIVA: La 1^ Sottozona comprende n. 67 lotti da mq. 700 Volume complessivo n. 67 x 980 mc. = Lotto n. 38 da mq. 4.436 = mc. 1.960 = mc. mc. 1.960 69.580 Lotto n. 39 da mq. 4.148 Totale mc. Volume totale mc. Indice di fabbricabilità mc. 69.580 100 mc. / abit. 65.660 69.580 = 696 abitanti 105 - COMPARTO “ 6 “ - 2^ Sottozona - (C6SU) - P. T. + 1° P. - Utilizzazione Edilizia sovvenzionata unifamiliare Superficie lotto mq. 230,00 Superficie coperta Superficie utile P.T. mq. 42 mq. 95,15 P.P. mq. 70,48 Parcheggio 18,00 Tot. mq. 113(95+18) Altezza massima mt. 5,80 Volume massimo mc. 477 Indice di fabbricabilità If = 477,00 = 2,074 mc./mq. 230,00 DALLA TAVOLA SOSTITUTIVA: La 2^ Sottozona comprende : n. 52 lotti dal n. 1 al n. 52; SUPERFICIE FONDIARIA: mq. 230 x 52 lotti = mq. 11.960 VOLUME TOTALE: mc. 477 x 52 lotti = mc. 24.804 INDICE DI FABBRICABILITA’: Totale mc. 24.804 100 mc. / abit. = 2,073 mc. / mq, Altezza virtuale: mc. 477 mq. 113 = 4,22 < 4,50 106 - COMPARTO “ 6 “ - 3^ Sottozona (C6C) P. T. + 1° P. - Utilizzazione Superficie lotto Edilizia convenzionata unifamiliare mq. 276,00 Superfice coperta Altezza massima mq. 134,00 H = 7,00 Volume massimo Indice di fabbricabilità If = mc. 740,00 = 2,68 mc. / mq. mc. 740 mq. 276,00 DALLA TAVOLA SOSTITUTIVA: La 3^ Sottozona comprende : n. 31 lotti da mc. Superficie fondiaria: n. 31 lotti x 276,00 = mq. 8.556,00 Volume totale: n. 31 lotti x 740,00 = mc. 22.940,00 Abitanti: Vt mc. 100 mc./abit. 22.940,00 100 mc. / abit. 740 - dal n. 1 al n. 31 = 230 abitanti 107 NORMATIVA DI CARATTERE GENERALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE - NORMATIVA 1° - Tutte le zone di espansione vanno attuate a comparto ai sensi degli art. 15 ed art. 5, lettera h - Legge Regionale 12/02/1979, n. 6 modificata ed integrata con Legge Regionale 31/10/1979, n. 66 e Legge Regionale n. 56/1980. 2° - Ad accettazione consensuale da parte di tutti i proprietari dei terreni ricadenti in ogni singolo comparto o su iniziativa comunale le tavole particolareggiate allegate saranno riapprovate dal Consiglio Comunale come facenti parte di strumento urbanistico esecutivo, integrate dagli altri elaborati prescritti dalle norme vigenti per i Piani Particolareggiati. 3° - Entro sei mesi dall’approvazione del P. R. G. tutti i proprietari dei terreni ricadenti nei comparti possono contestualmente presentare proposte urbanistiche alternative a quelle indicate nelle tavole particolareggiate di piano nel rispetto degli indici delle distanze, degli standards della viabilità, della percentuale per edilizia economica e popolare e di quanto altro indicato nella presente Normativa. - - TIPOLOGIA EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI A) - EDILIZIA PRIVATA La tipologia proposta per edilizia privata è puramente indicativa. B) - EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONVENZIONATA Le parti territoriali relative vanno adottate con Piano di Zona Legge 18/04/1962, n. 167 nell’ambito dell’intero comparto ai fini della verifica degli standards urbanistici. 108 C) - ALLEGATI: 1° - Edilizia privata: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 2° - Edilizia privata: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 3° - Edilizia Sovvenzionata Unifamiliare: P.T. + 1° P. Lottizzazione - pianta - sezione 4° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 5° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 6° - Edilizia Convenzionata: P.T. + 1 P. Lottizzazione - piante - sezioni 109 Si precisa che la predetta normativa, a seguito della approvazione in via definitiva del P.R.G. con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, è stata in parte modificata nei termini che vengono qui di seguito riportati: - Con riferimento alla zona omogenea C6, contraddistinta dalla presenza di villini signorili otto-novecenteschi di buona qualità architettonica, circondati da giardini con alberature secolari, atteso che le previsioni di Piano non rispondono ad esigenze di tutela e salvaguardia, si prescrive la riduzione dell’indice di fabbricazione territoriale al valore di 0,4 mc/mq con tipologia edilizia uni o bifamiliare; detta zona dovrà essere assoggettata altresì a Piano Particolareggiato esteso all’intera maglia “teso ad armonizzare in una visione unitaria il vecchio con il nuovo, garantendo aree di rispetto opportunamente estese all’intorno dei villini (da classificare come zone omogenee A3 insieme alle aree di pertinenza), con divieto assoluto di abbattimento di alberature” (vedere in proposito il parere della Soprintendenza ai Monumenti); - tutte le zone omogenee di tipo C di cui al D.M. 1444/1968 sono assoggettate a strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata, come disciplinati dagli artt. 19 e segg. della L.R. n. 56/1980; - con riferimento alle c.d. “tavole sostitutive di dettaglio” (da tav. 27° a tav. 38F), le stesse hanno valore puramente indicativo, potendo avere valore cogente le previsioni contenute in dette tavole solo se confermate con apposito strumento attuativo (P.P. e/o P.L.). 110 La normativa del P.R.G. vigente, come originariamente adottata dal C. C. con delibera n. 74 del 12/03/1988, approvato in via definitiva con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, ha prescritto per il comparto “C7” quanto di seguito riportato: - COMPARTO n. 7 Superficie territoriale Ha = 27.14.00 Superficie viaria Superficie fondiaria Ha = 11.30.68 Ha = 11.73.74 Standards Urbanistici Ha = 4.09.58 Edilizia privata mc. 108.780 VOLUMI EDIFICABILI Edilizia sovvenzionata Edilizia unifamiliare convenzionale mc. 34.821 mc. 33.300 Rapporto art. 2 Legge 28/01/1977, n. 10 VESU + VECU Vt = 34.821 + 33.300 176.901 = 68.121 176.901 = 40,51% Considerando i volumi preesistenti non rinnovabili nella misura del 50% del volume totale preesistente il rapporto art. 2 Legge 28/01/1977, n. 10 diventa: VESU + VECU Vt = mc. mc. 34.821 + 33.300 = 168.155 STANDARDS URBANISTICI: 68.121 = 168.155 4.09.58 Sur = Abit. 1.087 + 348 + 333 40,51% = 4.09.58 1.768 = 23,16 mq. / abit. - Volume preesistente = mc. 17.492 - Volume preesistente non rinnovabile pari al 50% del volume totale preesistente: mc. 8.746; - Volume edilizia privata tenendo conto del 50% del volume non rinnovabile diventa: 111 VEP mc. 108.780 mc. 8.746 = 100.034 mc. 112 “ COMPARTO n. 7 “ - 1^ Sottozona (CEP) - P. T. + 1° P. – Utilizzazione Edilizia privata Superficie lotto Superficie coperta Altezza massima mq. 700 mq. 140 mt. 7,00 Volume massimo mc. 980 Indice di fabbricabilità mc. 980/700 = 1,4 mc./mq. DALLA TAVOLA SOSTITUTIVA: La 1^ Sottozona comprende n° 106 lotti di cui n. 60 di mq. 700 x un volume complessivo di mc. 58.800. Gli altri lotti hanno le sottoindicate superfici - Lotto mq mc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 28 31 32 840 840 840 840 1440 840 840 750 812 783 754 2400 783 1215 980 980 980 980 1960 980 980 980 980 980 980 1960 980 980 Preesistenze === === === === 1064 === === === === === === 443 === 1123 33 34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 53 54 775 840 800 768 768 850 800 850 825 850 792 816 1216 1368 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 === === === === 409 === 441 === 315 === === === 804 === 55 952 980 === 87 1216 56 952 980 === 100 1440 57 918 980 === 101 1476 58 952 980 591 102 1140 59 980,540 980 === 104 1446 60 1110 980 1050 105 800 61 1250 980 773 85 1178 68 1196 980 === 86 1258 83 780 980 980 84 825 Totale mq. 46.164 + T. mc. 49.980 42.000 58.800 mq. 88.164 mc. 108.780 Volume totale mc. 108.780 Abitanti da insed. 108.780 / 100 mc./ab. = 980 910 1960 2310 1960 === 980 === 1960 1512 980 450 980 761 980 882 980 === + 17.492 1087/ ab. 113 - COMPARTO N. 7 - 2^ SOTTOZONA ( CESU ) P.T. + 1° p. Utilizzazione Superficie lotto Superficie coperta Edilizia mq. 230 mq. 95,15 sovvenzionata unifamiliare Superficie utile P.T.=mq. 42,52 P.P.=mq. 70,48 PARCHEG. 18,00 113(94 – 18) Altezza massima Volume massimo mt. 5,80 mc. 477 Indice di fabbricabilità If = 477,00 = 2,074 mc./mq. 230,00 DALLA TABELLA SOSTITUTIVA: - La 2^ sottozona comprende: 73 lotti - dal n. 1 al n. 73; - Superficie fondiaria: mq. 230 x 73 lotti - Volume totale: mc. 73 lotti x 477 mc. = mc. 34.821; - Indice di fabbricabilità Totale: mc. 34821 mq. 16.790 - Abitanti da insediare mc. 34.821 100 mc./abit. Altezza virtuale: = mq. 16,790; mc. 477 mq. 113 = = 2,73 mc./mq. = n. 348 abitanti 4,22 < 4,50 114 COMPARTO N. 7 – 3^ SOTTOZONA ( C7C) P.T. + 1° P. Utilizzazione Superficie lotto Superficie coperta Edilizia mq. 276,00 mq. 134,00 convenzionata Unifamiliare Altezza massima Volume massimo H = 6,40 mt. Vmax = mc. 740 If H = 7,00 mt. . = Indice di fabbricabilità mc. 740,00 =2,68mc./mq. mq. 276,00 DALLA TAVOLA SOSTITUTIVA: La 3^ sottozona comprende: n. 45 lotti da mc. 740,00 - da n. 1 a n. 45 Superficie fondiaria: n. 45 x 276,00 = mq. 12.420 Volume totale: n. 45 x 740,00 = mc. 33.300 Abitanti da insediare VT = 100 mc/ab = mc. 33.300 100 mc/ab = 333/Abitanti 115 NORMATIVA DI CARATTERE GENERALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE - NORMATIVA 1° - Tutte le zone di espansione vanno attuate a comparto ai sensi degli art. 15 ed art. 5, lettera h - Legge Regionale 12/02/1979, n. 6 modificata ed integrata con Legge Regionale 31/10/1979, n. 66 e Legge Regionale n. 56/1980. 2° - Ad accettazione consensuale da parte di tutti i proprietari dei terreni ricadenti in ogni singolo comparto o su iniziativa comunale le tavole particolareggiate allegate saranno riapprovate dal Consiglio Comunale come facenti parte di strumento urbanistico esecutivo, integrate dagli altri elaborati prescritti dalle norme vigenti per i Piani Particolareggiati. 3° - Entro sei mesi dall’approvazione del P. R. G. tutti i proprietari dei terreni ricadenti nei comparti possono contestualmente presentare proposte urbanistiche alternative a quelle indicate nelle tavole particolareggiate di piano nel rispetto degli indici delle distanze, degli standards della viabilità, della percentuale per edilizia economica e popolare e di quanto altro indicato nella presente Normativa. - - TIPOLOGIA EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI A) - EDILIZIA PRIVATA La tipologia proposta per edilizia privata è puramente indicativa. B) - EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONVENZIONATA Le parti territoriali relative vanno adottate con Piano di Zona Legge 18/04/1962, n. 167 nell’ambito dell’intero comparto ai fini della verifica degli standards urbanistici. 116 C) - ALLEGATI: 1° - Edilizia privata: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 2° - Edilizia privata: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 3° - Edilizia Sovvenzionata Unifamiliare: P.T. + 1° P. Lottizzazione - pianta - sezione 4° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 5° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 6° - Edilizia Convenzionata: P.T. + 1 P. Lottizzazione - piante - sezioni 117 Si precisa che la predetta normativa, a seguito della approvazione in via definitiva del P.R.G. con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, è stata in parte modificata nei termini che vengono qui di seguito riportati: - viene ridimensionata sia la consistenza della superficie territoriale dell’intero comparto, conseguentemente allo stralcio di tutte le nuove previsioni residenziali aggiuntive rispetto al P.R.G. previgente con conseguente ritipizzazione delle stesse come zona agricola E, sia il volume complessivo che è stato proporzionalmente ridotto da mc. 159.409 a mc. 44.298; - tutte le zone omogenee di tipo C di cui al D.M. 1444/1968 sono assoggettate a strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata, come disciplinati dagli artt. 19 e segg. della L.R. n. 56/1980; - con riferimento alle c.d. “tavole sostitutive di dettaglio” (da tav. 27° a tav. 38F), le stesse hanno valore puramente indicativo, potendo avere valore cogente le previsioni contenute in dette tavole solo se confermate con apposito strumento attuativo (P.P. e/o P.L.). 118 La normativa del P.R.G. vigente, come originariamente adottata dal C. C. con delibera n. 74 del 12/03/1988, approvato in via definitiva con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, ha prescritto per il comparto “I” quanto di seguito riportato: COMPARTO N° I – (in ZONA “B”) Superficie Territoriale Ha 2.07.00 Standard Urbanistici 2.385 mq. Superficie fondiaria 9.980 mq. Viabilità 8.335 mq. Utilizzazione Edilizia Priv. Superf.Lotto V. tabella - TABELLA LOTTI LOTTI SUPERF. MQ. Superf.Coperta mq. 300 (*) Altezza max Vol.max Indice Fabb.Fond. con cantinato mc. 3390 Vedi tabella Mt. 13.30 Iff medio 4.79 mc/mq (*) i lotti sono divisibili in due con superficie coperta di mq. 150 VOLUMI Indice Terr. It= 2.31 mc/mq Piani PT + 3 piani Iff 1 750 3.990 5.32 mc/mq 8 750 3.990 5.32 mc/mq 2 750 3.990 5.32 mc/mq 9 837 3.990 4.76 mc/mq 3 4 5 6 1.020 750 750 750 3.990 3.990 3.990 3.990 3.91 mc/mq 5.32 mc/mq 5.32 mc/mq 5.32 mc/mq 10 11 12 952 1.020 900 3.990 3.990 3.990 4.19 mc/mq 3.91 mc/mq 4.44 mc/mq 7 750 3.990 5.32 mc/mq 119 Superf.totale 9.980 mq. 47.880 Iff medio :4.79 mc/mq Abitanti: V= 47.880 = 479 100 mc/ab. Gli standards urbanistici di Comparto vanno a sommarsi a quelli esistenti e reperiti per la Zona “B”. 120 NORMATIVA DI CARATTERE GENERALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE - NORMATIVA 1° - Tutte le zone di espansione vanno attuate a comparto ai sensi degli art. 15 ed art. 5, lettera h - Legge Regionale 12/02/1979, n. 6 modificata ed integrata con Legge Regionale 31/10/1979, n. 66 e Legge Regionale n. 56/1980. 2° - Ad accettazione consensuale da parte di tutti i proprietari dei terreni ricadenti in ogni singolo comparto o su iniziativa comunale le tavole particolareggiate allegate saranno riapprovate dal Consiglio Comunale come facenti parte di strumento urbanistico esecutivo, integrate dagli altri elaborati prescritti dalle norme vigenti per i Piani Particolareggiati. 3° - Entro sei mesi dall’approvazione del P. R. G. tutti i proprietari dei terreni ricadenti nei comparti possono contestualmente presentare proposte urbanistiche alternative a quelle indicate nelle tavole particolareggiate di piano nel rispetto degli indici delle distanze, degli standards della viabilità, della percentuale per edilizia economica e popolare e di quanto altro indicato nella presente Normativa. - - TIPOLOGIA EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI A) - EDILIZIA PRIVATA La tipologia proposta per edilizia privata è puramente indicativa. B) - EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONVENZIONATA Le parti territoriali relative vanno adottate con Piano di Zona Legge 18/04/1962, n. 167 nell’ambito dell’intero comparto ai fini della verifica degli standards urbanistici. 121 C) - ALLEGATI: 1° - Edilizia privata: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 2° - Edilizia privata: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 3° - Edilizia Sovvenzionata Unifamiliare: P.T. + 1° P. Lottizzazione - pianta - sezione 4° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 5° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 6° - Edilizia Convenzionata: P.T. + 1 P. Lottizzazione - piante - sezioni 122 Si precisa che la predetta normativa, a seguito della approvazione in via definitiva del P.R.G. con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, è stata in parte modificata nei termini che vengono qui di seguito riportati: - tutte le zone omogenee di tipo C di cui al D.M. 1444/1968 sono assoggettate a strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata, come disciplinati dagli artt. 19 e segg. della L.R. n. 56/1980; - con riferimento alle c.d. “tavole sostitutive di dettaglio” (da tav. 27° a tav. 38F), le stesse hanno valore puramente indicativo, potendo avere valore cogente le previsioni contenute in dette tavole solo se confermate con apposito strumento attuativo (P.P. e/o P.L.). 123 La normativa del P.R.G. vigente, come originariamente adottata dal C. C. con delibera n. 74 del 12/03/1988, approvato in via definitiva con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, ha prescritto per il comparto “IX” quanto di seguito riportato: COMPARTO N° IX (P.T. + 3 PIANI) CON CANTINATO Via Madonna di Pompei (in zona B) Utilizzazione Edilizia Priv. Superficie territoriale Standards Urbanistici Viabilità Superficie fondiaria Superf.Lotto V. tabella mq. 50.330 Ha 5.03.30; mq. 6.500 Ha 0.65.00; mq. 19.228 Ha 1.90.56; mq. 24.602 Ha 2.47.74. Superf.Coperta mq. 300 (*) Altezza max con cantinato Mt. 13.30 (*) i lotti sono divisibili in due con superficie coperta di mq. 150 Vol.max mc. 3390 Indice Fabb.Fond. Vedi tabella Iff medio 4.43 mc/mq Indice Terr. It= 2.18 mc/mq Piani PT + 3 con cantinato Abitanti da insediare = mc. 109.963 = 1.100 abit. 100 mc/abit. Gli standards urbanistici di Comparto vanno a sommarsi a quelli esistenti e reperiti per la zona “B”. TABELLA LOTTI Lotti 1 2 3 4 5 6 7 Superf.mq. Volumi 2.613 3.990 1.242 3.990 715.00 3.990 600.00 3.351 780 3.990 800 3.990 1.022 3.990 Iff 1.52 mc/mq 3.21 “ 5.58 “ 5.58 “ 5.11 “ 4.98 “ 3.90 “ Lotti 12 13 14 15 16 17 18 Superf.mq. Volumi 750I 3.990 750 3.990 750 3.990 750 3.990 750 3.990 750 3.990 750 3.990 Iff 5.32 mc/mq 5.32 “ 5.32 “ 5.32 “ 5.32 “ 5.32 “ 5.32 “ Lotti 23 24 25 26 27 28 29 Superf.mq. Volumi 750 3.990 650 2.713 650 2.713 650 2.713 650 2.713 800 3.990 910 3.990 Iff 5.32 mc/mq 4.17 “ 4.17 “ 4.17 “ 4.17 “ 4.98 “ 4.38 “ 124 8 9 10 11 728 714 1.500 750 3.990 3.990 3.990 3.990 5.48 5.58 2.66 5.32 “ “ “ “ 19 20 21 22 750 750 750 750 3.990 3.990 3.990 3.990 5.32 5.32 5.32 5.32 “ “ “ “ Sup. totale 24.774 mq. 109.963 mc iff medio= 4.43 mc./mq. 125 NORMATIVA DI CARATTERE GENERALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE - NORMATIVA 1° - Tutte le zone di espansione vanno attuate a comparto ai sensi degli art. 15 ed art. 5, lettera h - Legge Regionale 12/02/1979, n. 6 modificata ed integrata con Legge Regionale 31/10/1979, n. 66 e Legge Regionale n. 56/1980. 2° - Ad accettazione consensuale da parte di tutti i proprietari dei terreni ricadenti in ogni singolo comparto o su iniziativa comunale le tavole particolareggiate allegate saranno riapprovate dal Consiglio Comunale come facenti parte di strumento urbanistico esecutivo, integrate dagli altri elaborati prescritti dalle norme vigenti per i Piani Particolareggiati. 3° - Entro sei mesi dall’approvazione del P. R. G. tutti i proprietari dei terreni ricadenti nei comparti possono contestualmente presentare proposte urbanistiche alternative a quelle indicate nelle tavole particolareggiate di piano nel rispetto degli indici delle distanze, degli standards della viabilità, della percentuale per edilizia economica e popolare e di quanto altro indicato nella presente Normativa. - - TIPOLOGIA EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI A) - EDILIZIA PRIVATA La tipologia proposta per edilizia privata è puramente indicativa. B) - EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONVENZIONATA Le parti territoriali relative vanno adottate con Piano di Zona Legge 18/04/1962, n. 167 nell’ambito dell’intero comparto ai fini della verifica degli standards urbanistici. 126 C) - ALLEGATI: 1° - Edilizia privata: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 2° - Edilizia privata: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 3° - Edilizia Sovvenzionata Unifamiliare: P.T. + 1° P. Lottizzazione - pianta - sezione 4° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 5° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 6° - Edilizia Convenzionata: P.T. + 1 P. Lottizzazione - piante - sezioni 127 Si precisa che la predetta normativa, a seguito della approvazione in via definitiva del P.R.G. con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, è stata in parte modificata nei termini che vengono qui di seguito riportati: - tutte le zone omogenee di tipo C di cui al D.M. 1444/1968 sono assoggettate a strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata, come disciplinati dagli artt. 19 e segg. della L.R. n. 56/1980; - con riferimento alle c.d. “tavole sostitutive di dettaglio” (da tav. 27° a tav. 38F), le stesse hanno valore puramente indicativo, potendo avere valore cogente le previsioni contenute in dette tavole solo se confermate con apposito strumento attuativo (P.P. e/o P.L.). 128 La normativa del P.R.G. vigente, come originariamente adottata dal C. C. con delibera n. 74 del 12/03/1988, approvato in via definitiva con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, ha prescritto per il comparto “X” quanto di seguito riportato: COMPARTO N° X Superficie territoriale Standards Urbanistici Viabilità Superficie fondiaria Utilizzazione Superficie lotto Edilizia privata V. tabella = = = = Superficie coperta mq. 300 ( * ) mq. 7.600; mq. 900; mq. 2.970; mq. 3.730. Altezza massima Mt. 13,30 cantinato Volume massimo con mc. 3.990 (*) i lotti sono divisibili in due con superficie coperta di mq. 150. Indice fabbricabilità Indice terr. Piani fondiaria Iff ( V. tabella ) It = 2,10 mc/mq P.T. +3 Piani con cantinato Iff medio = 4,27 mc./mq. TABELLA LOTTI Lotti 1 2 3 4 Tot.Sup Superf. Mq. Volume 800 3.990 750 3.990 750 3.990 1.430 3.990 3.730 mq. Volume tot. 15.960 mc. Iff 4.98 mc/mq 5.32 mc/mq 5.32 mc/mq 2.79 mc/mq 4.27 mc/mq Iff medio Abitanti da insediare: Vol. tot. = 15.960 = 160 abit. 100 mc/ab 100 Gli standards urbanistici di comparto vanno a sommarSi a quelli esistenti e reperiti per la zona “B” 129 NORMATIVA DI CARATTERE GENERALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE - NORMATIVA 1° - Tutte le zone di espansione vanno attuate a comparto ai sensi degli art. 15 ed art. 5, lettera h - Legge Regionale 12/02/1979, n. 6 modificata ed integrata con Legge Regionale 31/10/1979, n. 66 e Legge Regionale n. 56/1980. 2° - Ad accettazione consensuale da parte di tutti i proprietari dei terreni ricadenti in ogni singolo comparto o su iniziativa comunale le tavole particolareggiate allegate saranno riapprovate dal Consiglio Comunale come facenti parte di strumento urbanistico esecutivo, integrate dagli altri elaborati prescritti dalle norme vigenti per i Piani Particolareggiati. 3° - Entro sei mesi dall’approvazione del P. R. G. tutti i proprietari dei terreni ricadenti nei comparti possono contestualmente presentare proposte urbanistiche alternative a quelle indicate nelle tavole particolareggiate di piano nel rispetto degli indici delle distanze, degli standards della viabilità, della percentuale per edilizia economica e popolare e di quanto altro indicato nella presente Normativa. - - TIPOLOGIA EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI A) - EDILIZIA PRIVATA La tipologia proposta per edilizia privata è puramente indicativa. B) - EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONVENZIONATA Le parti territoriali relative vanno adottate con Piano di Zona Legge 18/04/1962, n. 167 nell’ambito dell’intero comparto ai fini della verifica degli standards urbanistici. 130 C) - ALLEGATI: 1° - Edilizia privata: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 2° - Edilizia privata: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 3° - Edilizia Sovvenzionata Unifamiliare: P.T. + 1° P. Lottizzazione - pianta - sezione 4° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 5° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 6° - Edilizia Convenzionata: P.T. + 1 P. Lottizzazione - piante - sezioni 131 Si precisa che la predetta normativa, a seguito della approvazione in via definitiva del P.R.G. con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, è stata in parte modificata nei termini che vengono qui di seguito riportati: - tutte le zone omogenee di tipo C di cui al D.M. 1444/1968 sono assoggettate a strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata, come disciplinati dagli artt. 19 e segg. della L.R. n. 56/1980; - con riferimento alle c.d. “tavole sostitutive di dettaglio” (da tav. 27° a tav. 38F), le stesse hanno valore puramente indicativo, potendo avere valore cogente le previsioni contenute in dette tavole solo se confermate con apposito strumento attuativo (P.P. e/o P.L.). 132 La normativa del P.R.G. vigente, come originariamente adottata dal C. C. con delibera n. 74 del 12/03/1988, approvato in via definitiva con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, ha prescritto per il comparto “C8” quanto di seguito riportato: COMPARTO N. 8 Superf.Territoriale Superf.Viaria Superf.Fondiaria Standards Urbanist. Zona “B” di ristrutturaz. Edilizia Privata _______________________________________________________________________________________________________________________ “B”= Ha 01.10.00 E.P. mc. 24.192 S.T. Ha 06.56.80 S.V. Ha 01.28.91 S.F. Ha 01.44.34 Su Ha 01.26.05 _______________________________________________________________________________________________________________________ Volume Totale = VEP = mc. 24.192 Abitanti da insediare = (vedi sottozona) n° 242 Standards urbanistici mq/ab. = mq. 12.605 = 52.08 mq/ab. (a servizio anche delle zone limitrofe carenti di standards) 242 Indice territoriale medio If = 29.192 mc. = 0.44 mc./mq. 65.680 mq. 133 COMPARTO N ° 8 – SOTTOZONA (CEP) P.T. + 1° P. Utilizzazione Edilizia Privata Superf. Lotto S.L. mq. 500 Superf. Coperta S.C. mq. 140 Altezza max Hmax = 7.20 m. Volume max Vmax = mc. 1.008 Indice di fabbricabilità If= mc. 1.008/500= 2.016 mc/mq Dalla tavola sostitutiva: La 1° Sottozona comprende n. 16 lotti da mq. 500 - Volumi di detti lotti: 16 x 1.008 = mc. 16.128 - Gli altri lotti hanno le sottoindicate superfici: Lotto 5 10 16 17 21 22 23 mq. 2.160 560 1.120 832 625 570 567 mq. 6.434 “ 8.000 Tot. mq.14.434 mc. 2.015 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 8.064 mc. 16.128 “ 24.192 mc. Indice di fabbricabilità medio = mc. = 24.192 = 1.67 mc/mq. mq. 14.434 Abitanti da insediare mc/100 mc/ab. 24.192 = 242 abitanti 100 134 NORMATIVA DI CARATTERE GENERALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE - NORMATIVA 1° - Tutte le zone di espansione vanno attuate a comparto ai sensi degli art. 15 ed art. 5, lettera h - Legge Regionale 12/02/1979, n. 6 modificata ed integrata con Legge Regionale 31/10/1979, n. 66 e Legge Regionale n. 56/1980. 2° - Ad accettazione consensuale da parte di tutti i proprietari dei terreni ricadenti in ogni singolo comparto o su iniziativa comunale le tavole particolareggiate allegate saranno riapprovate dal Consiglio Comunale come facenti parte di strumento urbanistico esecutivo, integrate dagli altri elaborati prescritti dalle norme vigenti per i Piani Particolareggiati. 3° - Entro sei mesi dall’approvazione del P. R. G. tutti i proprietari dei terreni ricadenti nei comparti possono contestualmente presentare proposte urbanistiche alternative a quelle indicate nelle tavole particolareggiate di piano nel rispetto degli indici delle distanze, degli standards della viabilità, della percentuale per edilizia economica e popolare e di quanto altro indicato nella presente Normativa. - - TIPOLOGIA EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI A) - EDILIZIA PRIVATA La tipologia proposta per edilizia privata è puramente indicativa. B) - EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONVENZIONATA Le parti territoriali relative vanno adottate con Piano di Zona Legge 18/04/1962, n. 167 nell’ambito dell’intero comparto ai fini della verifica degli standards urbanistici. 135 C) - ALLEGATI: 1° - Edilizia privata: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 2° - Edilizia privata: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 3° - Edilizia Sovvenzionata Unifamiliare: P.T. + 1° P. Lottizzazione - pianta - sezione 4° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 5° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 6° - Edilizia Convenzionata: P.T. + 1 P. Lottizzazione - piante - sezioni 136 Si precisa che la predetta normativa, a seguito della approvazione in via definitiva del P.R.G. con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, è stata in parte modificata nei termini che vengono qui di seguito riportati: PRESCRIZIONE n° 1.9 “Con riferimento al comparto c.d. zona omogenea C8, interessante sotto l'aspetto ambientale e paesistico data la presenza di una depressione naturale (gravina) e la contiguità con il Centro Storico, e rilevato che le previsioni di Piano non rispondono ad esigenze di tutela e salvaguardia complessiva delle aree interessate, si prescrive la redazione di un Piano Particolareggiato con finalità solo di recupero e/o ristrutturazione degli edifici esistenti, tutela delle aree libere e con esclusione di nuova volumetria; e ciò con riferimento anche alle zone omogenee BR, ricomprese nello stesso comparto C8. Con le motivazioni e finalità suddette, l'intero comparto C8 viene ritipizzato come zona omogenea "A2". DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE “Si approva l’adeguamento del P.R.G. alla prescrizione n. 1.9 riportata nel parere del C.U.R. n. 19/98”. Al riguardo ed in via preliminare si riporta la definizione di zona omogenea “A2” (Area urbana di valore storicoambientale) prevista dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 6320 del 13/11/1989 (Approvazione criteri per la formazione degli strumenti urbanistici e per il calcolo del fabbisogno residenziale e produttivo): “Tessuti formalizzati su griglie geometriche dell’ottocento e principio del novecento. Per essi vanno, generalmente, previsti: a. mantenimento delle caratteristiche dell’architettura coeva; b. possibilità di sostituzione solo se si verificano due condizioni: - scarso valore ambientale dell’immobile; - interesse anche pubblico nella operazione in riferimento alla destinazione, traffico, parcheggi; c. possibilità di completamento del primo piano (su tipologie nate con schema di accrescimento verticale) con opportuna altezza in riferimento alla larghezza delle strade ed alla possibilità di traffico e parcheggio; d. individuazione di punti dove intervenire per creare piazzette di sosta e parcheggi; e. individuazione dei piani di recupero.” Questa definizione della zona A2 (vedi in particolare punti b – c) contrasta con i contenuti della Prescrizione 1.9 che prevede, esplicitamente, di non realizzare nuovi edifici (“tutela delle aree libere e con esclusione di nuove volumetrie”). Inoltre questa prescrizione non è congruente con le caratteristiche fisiche e morfologiche delle aree e/o immobili presenti nella zona. 137 Le diverse maglie del comparto si presentano molto differenziate, come si evince chiaramente dalle tavole grafiche e dalla documentazione fotografica allegate, e possono essere, di massima, così suddivise in sub-comparti sulla base delle testimonianze attualmente esistenti: 1) Sub-comparto A: Presenta particolari significati di valore storico-ambientale che effettivamente devono essere tutelati e salvaguardati per conservare la memoria storica della città. Si ritiene pertanto che è opportuno prevedere il recupero dell’edificio esistente, la realizzazione nella zona posteriore di un nuovo corpo di fabbrica da destinare ad attività turistico-ricettive-direzionali e/o servizi e la sistemazione a parcheggio alberato di alcune aree scoperte. 2) Sub-comparto A1: Sotto l’aspetto ambientale e paesaggistico è molto significativa la depressione naturale esistente. L’intera area interessata dall’avvallamento dovrebbe essere assoggettata a tutela assoluta e destinata a verde pubblico attrezzato previa acquisizione al patrimonio del Comune attraverso la cessione gratuita e/o la procedura espropriativa, secondo le modalità che saranno stabilite dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato. 3) Sub-comparti Br - Cc: La restante parte del comparto C8 è stata interessata, in alcune maglie, da remoti e recenti processi di trasformazione (prevalentemente fabbricati costruiti al piano terreno subcomparto Br), oppure presenta aree libere prive di elementi significativi sotto l’aspetto paesaggistico e/o ambientale e/o architettonico (sub-comparto Cc). Può essere pertanto sostanzialmente suddivisa in due ulteriori sub-comparti: a) sub-comparto Br: Sono maglie quasi completamente edificate che coincidono, in linea di massima, con le Zone Br previste nel P.R.G. adottato. Le maglie esistenti presentano i requisiti previsti, per i “tessuti edificati”, dall’art. 3 della L. R. n° 6/1985 (Rapporto tra suoli occupati e liberi pari a 2/3). Può pertanto, per dette maglie, essere riconfermata la tipizzazione zona Br prevista nel P.R.G. adottato con le relative norme di attuazione (concessione singola per interventi di ristrutturazione e/o ampliamenti, sopraelevazione, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione con indice di fabbricabilità max di 5 mc./mq. etc.). Essendo comunque il comparto in esame tipizzato come zona C sia dal P.R.G. vigente (Zona CID) e dal P.R.G. adottato (Comparto C8) il rilascio della concessione dovrà essere subordinato oltre che alla corresponsione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della L. n° 10/1977 e L. R. n° 66/1979 e successive modifiche ed integrazioni 138 anche ad un contributo aggiuntivo per la mancata cessione delle aree per standard (monetizzazione delle aree per standard). Il contributo aggiuntivo sarà stabilito in fase di redazione del Piano Particolareggiato sulla base degli standard fissati dal D. M. 1444/1968 (mq. 18 per abitante, 100 mc. per abitante) e dovrà essere versato al momento del rilascio della concessione edilizia; b) sub-comparto Cc: E’ costituito da tutte le restanti aree libere del comparto che non presentano elementi significativi sotto il profilo paesaggistico-ambientale e pertanto potranno essere edificate secondo i seguenti indici e parametri urbanistici edilizi fondamentali: Indice di fabbricabilità fondiaria: 3 mc./mq.; Rapporto di copertura: 50%; Altezza massima: 7,00 mt.; Distacco dai confini 5,00 mt.. Al fine di limitare il carico insediativi in prossimità delle aree da assoggettare a tutela (depressione naturale) è opportuno che l’indice di fabbricabilità sia pari a 3 mc./mq. cioè inferiore a quello previsto per le zone Br. (5,00 mc./mq.). Inoltre va evidenziato che è stato riscontrato che il P.U.T.T., approvato dalla Giunta Regionale con delibera n° 1748 del 15/12/2000, non assoggetta a tutela le aree e/o immobili ubicati nella intera maglia tipizzata come Zona C8 nel P.R.G. adottato. Soltanto nella tav. Serie n° 10 –Geomorfologia- riporta l’indicazione di “cigli di scarpata” al margine del comparto C8 in fregio alla via Quinto Ennio. Le considerazioni soprariportate determinano, a mio avviso, la necessità di un approfondimento delle determinazioni comunali in merito alla Prescrizione n° (1.9) del Parere C.U.R. n° 19/98 e di conseguenza anche dei criteri informatori che devono guidare la redazione del Piano Particolareggiato. Si allegano: Tav. 1 Stralcio P.R.G. vigente relativo al comparto CID; Tav. 2 Stralcio P.R.G. adottato relativo al comparto C8; Tav. 3 Perimetrazione del comparto C8 su rilievo aerofotogrammetrico e suddivisione in sub-comparti (A – A1 – Br – Cc); Tav. 4 Perimetrazione del comparto C8 su planimetria catastale e suddivisione in sub-comparti (A – A1 – Br – Cc); 139 Tav. 5 Tav. 6 Tav. 7 Stralcio della tav. Serie n° 10 (Geomorfologia) del P.U.T.T./Puglia riportato sul P.R.G. vigente; Documentazione fotografica; Perimetrazione dei sub-comparti sul P.R.G. adottato. - tutte le zone omogenee di tipo C di cui al D.M. 1444/1968 sono assoggettate a strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata, come disciplinati dagli artt. 19 e segg. della L.R. n. 56/1980; - con riferimento alle c.d. “tavole sostitutive di dettaglio” (da tav. 27° a tav. 38F), le stesse hanno valore puramente indicativo, potendo avere valore cogente le previsioni contenute in dette tavole solo se confermate con apposito strumento attuativo (P.P. e/o P.L.). 140 La normativa del P.R.G. vigente, come originariamente adottata dal C. C. con delibera n. 74 del 12/03/1988, approvato in via definitiva con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, ha prescritto per il comparto “C9” quanto di seguito riportato: COMPARTO N° 9 SuSuperficie territoriale Superficie viaria St = Ha 4.23.61 SVP = Ha 0.64.68 Superficie fondiaria Ha 02.54.76 Standards Urbanistici Ha 1.04.17 Volumi edificabili Edilizia privata Edilizia sovvenzionata VEP = mc. 44.080 VESP = mc* 32.531,52 Vt = Volume Totale = VEP = 44.080 + VESP = 32.531,52 = mc 76.611,52 Abitanti da insediare : Vedi Sottozone: 440 + 325 = 765 Standards urbanistici: mq/abitanti 10.417 = 13,61 765 Rapp. Art. 2 Legge 28.01.1977 n. 10 VESP 32.531,52 = 42,46% VT 76.611,52 Il fabbisogno di 18 mq/abit. è soddisfatto dalle aree attrezzate limitrofe. 141 Indice territoriale It = mc 76.611,52 = 1,808 mc/mq 42.361 COMPARTO N° 9 + 1^ SOTTOZONA (Cep) P.T. + 2 PIANI Utilizzazione Edilizia privata Superf. Lotto S.L. = mq. 500 Superf. Coperta S.C. = mq. 160 Altezza max V. max = 9.50 Volume max V. max = mc. 1.520 Indice di fabbricabilità If= 1.520 = 3.04 mc/mq 500 Dalla tavola sostitutiva: La 1^ Sottozona comprende n. 28 lotti dal n. 1 al n. 28 di cui n. 15 da mq. 500 e gli altri delle dimensioni indicate in tabella Lotto Superf.mq. Volume mc. 5 825 1.520 7 928 1.520 9 640 1.520 13 848 1.520 14 1.000 3.040 15 930 1.520 20 960 1.520 21 651 1.520 22 518 1.520 23 816 1.520 26 816 1.520 27 518 1.520 28 651 1.520 Totali 10.101mq. 21.280 mc Il volume massimo realizzabile su ogni lotto di qualsiasi dimensione è di mc. 1.520 ad eccezione del lotto n. 14 su cui potrà realizzarsi il volume doppio di mc. 3.040. Superficie fondiaria = n. 15 x 500 mq. = Sf = mq. 7.500 Lotti 5 – 7 – 9 – 13 – 14 – 16 - 20 – 21 – 22 – 23 – 26 – 27 – 28 = Volume totale: n° 27 x 1.520 mc. = mc. 41.040 n° 1 x 3.040 “ “ 3.040 V.T. 44.080 mc. Indice di fabbricabilità medio : mc. 44.080 = If medio 2,504 mc/mq mq. 17.601 Edifici in aderenza laterale: “ 10.101 Sf=17.601 mq. Abitanti: Vt = 44.080 = 441 abit 100 mc/ab 100 Distanze: mt. 10.00 dal confine posteriore e dalla viabilità e secondo gli allineamenti di piano 142 COMPARTO N. 9 - 2^ SOTTOZONA p.t. + 4 p. ( 12 appartamenti) UTILIZZAZIONE Esil.Sovv. plurif. SUPERF. LOTTO SUPERF. SUPERF. UTILE RAPPORTI COPERTA P.T. PER APPARTAMENTI AUTORIMESS A S.L. (vedi mq. 365 mq. 198,12 198,12 = 16,51 tabella) 12 SUPERFICIE VALORE INDICE H MAX UTILE MASSIMO FABBR. COMPLESS. mq. mc. 1140+198,18 5004,85 = mq.1338,12 If = mt. 14,50 (vedi tabella) La 2^ Sottozona comprende n. 7 lotti sotto indicati in tabella: Lotto Superf. mq. Volume mc. If mc. / mq. -----------------------------------------------------------------------1 1.408 mc. 5.004,85 3,55 2 982 “ 5.004,85 5,09 3 982 “ 5.004,85 5,09 4 982 “ 5.004,85 5,09 5 928 “ 2.502,42 2,69 6 1.364 “ 5.004,85 3,67 7 1.492 “ 5.004,85 3,35 -----------------------------------------------------------------------S. fond. mq. 8.138 mc.32.531,52 =========================================== Superf. Fondiaria mq. 8.138.00 Volume totale mc. 32.531,52 Indice fabbricabilità If = (vedi tabella) Abitanti: mc. 32.531,52 = 325 abitanti 100 mc. /abitanti Edifici in aderenza laterale: Distanza dalla viabilità …………mt. 7,50 dal confine posteriore mt. 11,50 Rapporto tra facciate interne di edifici: H = 14,30 = 0,617 mt. / mq. D 23,00 Altezza virtuale mc. 5.004,95 = 3,74 > 4,50 mq. 1.338,12 143 NORMATIVA DI CARATTERE GENERALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE - NORMATIVA 1° - Tutte le zone di espansione vanno attuate a comparto ai sensi degli art. 15 ed art. 5, lettera h - Legge Regionale 12/02/1979, n. 6 modificata ed integrata con Legge Regionale 31/10/1979, n. 66 e Legge Regionale n. 56/1980. 2° - Ad accettazione consensuale da parte di tutti i proprietari dei terreni ricadenti in ogni singolo comparto o su iniziativa comunale le tavole particolareggiate allegate saranno riapprovate dal Consiglio Comunale come facenti parte di strumento urbanistico esecutivo, integrate dagli altri elaborati prescritti dalle norme vigenti per i Piani Particolareggiati. 3° - Entro sei mesi dall’approvazione del P. R. G. tutti i proprietari dei terreni ricadenti nei comparti possono contestualmente presentare proposte urbanistiche alternative a quelle indicate nelle tavole particolareggiate di piano nel rispetto degli indici delle distanze, degli standards della viabilità, della percentuale per edilizia economica e popolare e di quanto altro indicato nella presente Normativa. - - TIPOLOGIA EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI A) - EDILIZIA PRIVATA La tipologia proposta per edilizia privata è puramente indicativa. B) - EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONVENZIONATA Le parti territoriali relative vanno adottate con Piano di Zona Legge 18/04/1962, n. 167 nell’ambito dell’intero comparto ai fini della verifica degli standards urbanistici. 144 C) - ALLEGATI: 1° - Edilizia privata: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 2° - Edilizia privata: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 3° - Edilizia Sovvenzionata Unifamiliare: P.T. + 1° P. Lottizzazione - pianta - sezione 4° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 3 P. Lottizzazione - pianta - sezione 5° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: P.T. + 4 P. Lottizzazione - pianta - sezione 6° - Edilizia Convenzionata: P.T. + 1 P. Lottizzazione - piante - sezioni 145 Si precisa che la predetta normativa, a seguito della approvazione in via definitiva del P.R.G. con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, è stata in parte modificata nei termini che vengono qui di seguito riportati: - tutte le zone omogenee di tipo C di cui al D.M. 1444/1968 sono assoggettate a strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata, come disciplinati dagli artt. 19 e segg. della L.R. n. 56/1980; - con riferimento alle c.d. “tavole sostitutive di dettaglio” (da tav. 27° a tav. 38F), le stesse hanno valore puramente indicativo, potendo avere valore cogente le previsioni contenute in dette tavole solo se confermate con apposito strumento attuativo (P.P. e/o P.L.). 146 ZONA “ Cf1 “ - AREA FIERISTICA Superficie territoriale………………………………………………..Ha “ Viaria…………………………………………………….Ha Area per posti vendita………………………………………………Ha Area per parcheggi………………………………………………….Ha Standards urbanistici………………………………………………..Ha 4.04.00, = 1.58.17, = 1.49.10, = 00.30.00 = 00.66.73 = Possono realizzarsi strutture fisse su iniziativa comunale e su progetto da approvarsi in consiglio Comunale per la realizzazione di stando di vendita, per la realizzazione di struttura di interesse comune (guardie municipali, bar, edicola, servizi igienici). I posti di vendita all’aperto saranno delimitati da cordoletti in cemento e numerati per l’assegnazione. L’area potrà essere utilizzata per il mercato settimanale e per la fiera annuale. 147 AREE PER MERCATI SETTIMANALI ZONA A SUD – OVEST Ha 4.74.84 ZONA A NORD Ha 1.85.00 Le due Zone saranno acquisite dal Comune con mutuo da contrarre con un Istituto di Credito autorizzato da ammortizzare in parte o in tutto con i proventi derivanti dall’occupazione di suolo pubblico. – In ognuna delle due zone, su concessione del Comune potrà realizzarsi un posto bar. Le aree territoriali saranno servite da viabilità pedonale nelle ore di mercato, utilizzabile dai veicoli per carico e scarico delle merci nelle ore non di mercato. Le aree per la commercializzazione saranno delimitate dal Comune con elementi lapidei posti a terra. - 148 - MASSERIE UTILIZZABILI PER ATTIVITA’ AGRO-TURISTICHE - Le masserie utilizzabili per tali attività sono: - Masseria - Masseria - Masseria - Masseria - Masseria - Masseria - Masseria - Masseria - Masserie - Masseria - Masseria Angiulli Angiulli piccolo Lella Mutata La Torre Le Grutte Amici Caprarica Mannara Casabianca S. Angelo Per tali masserie possono eseguirsi solo lavori esterni di restauro conservativo senza aggiunte di volumi o di ampliamenti che possano modificarsi l’aspetto architettonico-volumetrico. Sono consentite opere di ristrutturazione di interesse per l’utilizzazione agro-turistica. Strutture a servizio produttive dell’azienda sono consentite a distanza di mt. 50 dal corpo principale della Masseria, sempre che il volume edificato ed edificabile non superi il rapporto di 0,03 mc. / mq. Per l’attività agro-turistiche è consentita la realizzazione di piscine, galoppatoi, campi di atletica ( tennis, basket, pallavolo ). Per le chiese rurali annesse e per quelle ricadenti nell’agro sono consentite solo opere di restauro conservativo da sottoporre al preventivo parere della Sovrintendenza. - 149