n°83-29 luglio 2015
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83 29 luglio 2015 Decreto perequazione In questo numero: Il DL 65 convertito in legge con modifiche Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 166 del 20 luglio 2015, la legge 17 luglio 2015, n. 109 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. Le modifiche non riguardano il capitolo perequazione automatica delle pensioni. Sul recupero della perequazione automatica, inibita nel 2012 e nel 2013 dalla riforma Fornero, si può anche esprimere un giudizio politico non positivo, sostenere che il recupero è solo parziale (circa il 12%), che è insufficiente a recuperare il potere d’acquisto delle pensioni. Sicuramente, d’altro canto, occorre prendere atto che in tempi rapidi il Governo, diversamente dal passato (si pensi a cosa successe , negli anni 80-90, con le sentenze sui trattamenti minimi e sulle reversibilità), è intervenuto a recepire e trasformare in legge, le indicazioni contenute nella sentenza 70 della Corte Costituzionale: Il decreto agisce con criteri di chiara progressività (perequazione riconosciuta nella misura del 40-20-10% fino a 4-5-6 volte il TM) con la garanzia di maggiore adeguatezza per le pensioni più basse. La soluzione per gli arretrati (20% per 14-15 e 50% per il 16) fa aderire la riduzione alla programmazione della spesa pubblica segue a pag.2 Decreto perequazione convertito in legge pag.1-2 Congedo parentale: al via le domande on line pag.2 Violenza di genere: le novità del DLgs 80/2015 pag.3 Arretrati perequazione automatica agli eredi di pensionati deceduti con domanda di rate maturate non riscosse Per quanto riguarda la domanda di liquidazione degli arretrati da parte degli eredi di pensionati nel frattempo deceduti, INPS non predisporrà alcuna modulistica ad hoc e la domanda da presentare è quella relativa ai ratei maturati e non riscossi. Nelle annotazioni indicare il motivo della richiesta: ratei per sentenza Corte Costituzionale 70/2015. La domanda va presentata in tutti i casi in cui spetta anche un solo rateo di perequazione e in specifico: Nei casi di cessazione dell’erogazione della prestazione per morte, sospensione (es. assegno di invalidità in caso di opzione per la mobilità), revoca per revisione a partire da febbraio 2012 e fino a tutto luglio 2015. Anche per i decessi nel mese di gennaio 2012 (cessazione prestazione da febbraio) spetta un rateo di perequazione. Nel caso di morte del dante causa la domanda deve essere presentata anche dal/i superstite/i titolare/i di pensione di reversibilità. In caso di titolarità di più pensioni di enti previdenziali diversi vanno presentate più domande di ratei (es. INPS e INPDAP). In data 27 luglio INPS ha pubblicato il messaggio 4943 richiamando le istruzioni già fornite con la circolare 125/2015 e specificando meglio alcuni aspetti. Ad esempio, in merito ai ratei agli eredi, INPS ribadisce che le pensioni vigenti e pertanto, anche le pensioni ai superstiti, sia indirette che reversibili verranno rivalutate con modalità automatica. Non verranno rivalutate in modo automatico le pensioni eliminate, in tal caso, per ottenere le differenze spettanti, come già detto, è necessario produrre apposita domanda di rateo. La domanda va presentata dagli eredi aventi titolo, anche se in loro favore sia 2 stato a suo tempo già liquidato il rateo maturato e non riscosso. Le pensioni ai superstiti, derivanti da prestazioni interessate al ricalcolo per applicazione della sentenza, saranno rideterminate d’ufficio con elaborazione centrale. Non sarà quindi necessario presentare domanda di ricostituzione Coefficiente rivalutazione montante contributivo Sul numero 80, 8 luglio 2015, della NL avevamo dato notizia delle modifiche apportate dalla Camera all’art.5 del DL 65. Il comma 1 dell’art.5, integra l’art. 1, comma 9 legge 335/1995, con la previsione che “In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione …non puo' essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive”. Con la conversione in legge, all’art.5 è stato aggiunto il comma 1-bis: “In sede di prima applicazione delle disposizioni … introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive….” Parrebbe quindi che: il montante al 31.12.2013 rimane invariato non si proceda alla svalutazione dello stesso ( si applica coefficiente di rivalutazione pari a 1; l’effetto, neutralizzato, sulle pensioni da liquidarsi nel 2015,del coefficiente di rivalutazione negativo del 2014, non si trascinerà sugli anni successivi, non è chiaro cosa succeda nel caso in cui anche il tasso di capitalizzazione del 2015 fosse negativo visto che il comma 1 bis dell’art.5 fa riferimento al non recupero sulle rivalutazioni successive ma in sede di prima applicazione delle disposizioni…. INCA INFormazione – N.83 Violenza di genere La tutela introdotta dal DLgs 80/2015 IL DLgs 80 introduce modifiche al Testo Unico (151 del 2011) con la finalità di estendere la tutela della maternità delle lavoratrici e di ampliare le tutele che favoriscono la conciliazione dei tempi di vita e lavoro alla generalità dei lavoratori. Alcune di queste novità sono recepite da precedenti pronunciamenti della Corte Costituzionale. Nel testo vi sono inoltre alcune importanti novità introdotte per la prima volta nella nostra legislazione, come ad esempio gli incentivi previsti in favore dell'utilizzo del Telelavoro quale forma flessibile di gestione dei tempi di vita e lavoro. Novità assoluta, il congedo previsto per le donne vittime di violenza di genere che partecipino a percorsi di protezione: diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi, con astensione su base oraria o giornaliera, nell’arco temporale di tre anni. La disposizione si applica alle donne dipendenti di datore di lavoro pubblico o privato e alle lavoratrici che siano dipendenti di liberi professionisti. Le collaboratrici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per un periodo massimo di tre mesi. Sono escluse le donne collaboratrici domestiche. Alla lavoratrice che si avvale del diritto al congedo spetta una indennità economica pari all’ultima retribuzione percepita, con riferimento solo alle voci fisse e continuative della retribuzione. Per le lavoratrici dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro. La lavoratrice dipendente pubblica o privata può richiedere altresì, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale. La disposizione stabilisce, altresì, che il rapporto di lavoro deve essere ri-trasformato in full time a richiesta della lavoratrice stessa. Congedo parentale Moduli online È possibile ora la trasmissione telematica delle richieste di congedo parentale con le modifiche apportate dal DLgs 80/2015. Oltre alla richiesta di congedo parentale fino ai 12 anni di vita del bambino o fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia dell’adottato o dell’affidato, è possibile anche, per i lavoratori dipendenti, richiedere, utilizzando il link specifico, il congedo parentale su base oraria. Ricordiamo che le nuove regole sui congedi parentali, sono applicabili agli eventi dal 25 giugno al 31 dicembre 2015, salvo rifinanziamento delle nuove misure di tutela. Buone vacanze! Nel mese di Agosto la newsletter Informazione va in vacanza. Le pubblicazioni riprenderanno a Settembre. Buone vacanze a tutti! Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova 22 – 20123 Milano (MI) Tel. 02-26254333 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 3 INCA INFormazione – N.83