n°83-29 luglio 2015

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n°83-29 luglio 2015
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29 luglio 2015
Decreto perequazione
In questo numero:
Il DL 65 convertito in legge con modifiche
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 166 del 20 luglio 2015, la
legge 17 luglio 2015, n. 109 di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni
urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di
garanzie TFR.
Le modifiche non riguardano il capitolo perequazione
automatica delle pensioni.
Sul recupero della perequazione automatica, inibita nel 2012
e nel 2013 dalla riforma Fornero, si può anche esprimere un
giudizio politico non positivo, sostenere che il recupero è solo
parziale (circa il 12%), che è insufficiente a recuperare il
potere d’acquisto delle pensioni.
Sicuramente, d’altro canto, occorre prendere atto che in
tempi rapidi il Governo, diversamente dal passato (si pensi a
cosa successe , negli anni 80-90, con le sentenze sui
trattamenti minimi e sulle reversibilità), è intervenuto a
recepire e trasformare in legge, le indicazioni contenute nella
sentenza 70 della Corte Costituzionale:

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Il decreto agisce con criteri di chiara progressività
(perequazione riconosciuta nella misura del 40-20-10%
fino a 4-5-6 volte il TM) con la garanzia di maggiore
adeguatezza per le pensioni più basse.
La soluzione per gli arretrati (20% per 14-15 e 50% per il
16) fa aderire la riduzione alla programmazione della
spesa pubblica
segue a pag.2
Decreto perequazione
convertito in legge
pag.1-2
Congedo parentale: al
via le domande on line
pag.2
Violenza di genere: le
novità del DLgs 80/2015
pag.3
Arretrati perequazione automatica agli eredi di pensionati
deceduti con domanda di rate maturate non riscosse
Per quanto riguarda la domanda di
liquidazione degli arretrati da parte degli
eredi di pensionati nel frattempo deceduti,
INPS non predisporrà alcuna modulistica ad
hoc e la domanda da presentare è quella
relativa ai ratei maturati e non riscossi.
Nelle annotazioni indicare il motivo della
richiesta: ratei per sentenza Corte
Costituzionale 70/2015.
La domanda va presentata in tutti i casi in
cui spetta anche un solo rateo di
perequazione e in specifico:
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
Nei casi di cessazione dell’erogazione
della prestazione per morte, sospensione
(es. assegno di invalidità in caso di
opzione per la mobilità), revoca per
revisione a partire da febbraio 2012 e
fino a tutto luglio 2015. Anche per i
decessi nel mese di gennaio 2012
(cessazione prestazione da febbraio)
spetta un rateo di perequazione.
Nel caso di morte del dante causa la
domanda deve essere presentata
anche dal/i superstite/i titolare/i di
pensione di reversibilità.
In caso di titolarità di più pensioni di enti
previdenziali diversi vanno presentate
più domande di ratei (es. INPS e
INPDAP).
In data 27 luglio INPS ha pubblicato il
messaggio 4943 richiamando le istruzioni già
fornite con la circolare 125/2015 e
specificando meglio alcuni aspetti.
Ad esempio, in merito ai ratei agli eredi,
INPS ribadisce che le pensioni vigenti e
pertanto, anche le pensioni ai superstiti, sia
indirette che reversibili verranno rivalutate
con modalità automatica.
Non verranno rivalutate in modo
automatico le pensioni eliminate, in tal
caso, per ottenere le differenze spettanti,
come già detto, è necessario produrre
apposita domanda di rateo.
La domanda va presentata dagli eredi
aventi titolo, anche se in loro favore sia
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stato a suo tempo già liquidato il rateo
maturato e non riscosso.
Le pensioni ai superstiti, derivanti da
prestazioni interessate al ricalcolo per
applicazione della sentenza, saranno
rideterminate d’ufficio con elaborazione
centrale. Non sarà quindi necessario
presentare domanda di ricostituzione
Coefficiente rivalutazione montante
contributivo
Sul numero 80, 8 luglio 2015, della NL
avevamo dato notizia delle modifiche
apportate dalla Camera all’art.5 del DL 65.
Il comma 1 dell’art.5, integra l’art. 1,
comma 9 legge 335/1995, con la previsione
che “In ogni caso il coefficiente di
rivalutazione del montante contributivo
come determinato adottando il tasso
annuo di capitalizzazione …non puo' essere
inferiore a uno, salvo recupero da
effettuare sulle rivalutazioni successive”.
Con la conversione in legge, all’art.5 è
stato aggiunto il comma 1-bis: “In sede di
prima applicazione delle disposizioni …
introdotto dal comma 1 del presente
articolo, non si fa luogo al recupero sulle
rivalutazioni successive….”
Parrebbe quindi che:
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il montante al 31.12.2013 rimane
invariato non si proceda alla
svalutazione dello stesso ( si applica
coefficiente di rivalutazione pari a 1;
l’effetto, neutralizzato, sulle pensioni da
liquidarsi nel 2015,del coefficiente di
rivalutazione negativo del 2014, non si
trascinerà sugli anni successivi,
non è chiaro cosa succeda nel caso in
cui anche il tasso di capitalizzazione del
2015 fosse negativo visto che il comma 1
bis dell’art.5 fa riferimento al non
recupero sulle rivalutazioni successive
ma in sede di prima applicazione delle
disposizioni….
INCA INFormazione – N.83
Violenza di
genere
La tutela introdotta dal DLgs
80/2015
IL DLgs 80 introduce modifiche al Testo
Unico (151 del 2011) con la finalità di
estendere la tutela della maternità delle
lavoratrici e di ampliare le tutele che
favoriscono la conciliazione dei tempi di
vita e lavoro alla generalità dei lavoratori.
Alcune di queste novità sono recepite da
precedenti pronunciamenti della Corte
Costituzionale.
Nel testo vi sono inoltre alcune importanti
novità introdotte per la prima volta nella
nostra legislazione, come ad esempio gli
incentivi previsti in favore dell'utilizzo del
Telelavoro quale forma flessibile di gestione
dei tempi di vita e lavoro.
Novità assoluta, il congedo previsto per le
donne vittime di violenza di genere che
partecipino a percorsi di protezione:

diritto di astenersi dal lavoro per un
periodo massimo di tre mesi, con
astensione su base oraria o
giornaliera, nell’arco temporale di tre
anni.
La disposizione si applica alle donne
dipendenti di datore di lavoro pubblico o
privato e alle lavoratrici che siano
dipendenti di liberi professionisti.
Le collaboratrici con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa
hanno diritto alla sospensione del rapporto
contrattuale per un periodo massimo di tre
mesi.
Sono escluse le donne collaboratrici
domestiche.
Alla lavoratrice che si avvale del diritto al
congedo spetta una indennità economica
pari all’ultima retribuzione percepita, con
riferimento solo alle voci fisse e continuative
della retribuzione. Per le lavoratrici
dipendenti, l’indennità è anticipata dal
datore di lavoro.
La lavoratrice dipendente pubblica o
privata può richiedere altresì, la
trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in lavoro a tempo parziale,
verticale od orizzontale. La disposizione
stabilisce, altresì, che il rapporto di lavoro
deve essere ri-trasformato in full time a
richiesta della lavoratrice stessa.
Congedo parentale
Moduli online
È possibile ora la trasmissione telematica
delle richieste di congedo parentale con le
modifiche apportate dal DLgs 80/2015.
Oltre alla richiesta di congedo parentale
fino ai 12 anni di vita del bambino o fino ai
12 anni dall’ingresso in famiglia
dell’adottato o dell’affidato, è possibile
anche, per i lavoratori dipendenti,
richiedere, utilizzando il link specifico, il
congedo parentale su base oraria.
Ricordiamo che le nuove regole sui congedi
parentali, sono applicabili agli eventi dal 25
giugno al 31 dicembre 2015, salvo
rifinanziamento delle nuove misure di tutela.
Buone vacanze!
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Le pubblicazioni riprenderanno a
Settembre. Buone vacanze a tutti!
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