Le sentenze della Corte Costituzionale
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Le sentenze della Corte Costituzionale
127 20 luglio 2016 Le sentenze della Corte Costituzionale Pensioni: legittimo il contributo di solidarietà e la perequazione automatica 2014-2016 La Corte Costituzionale, con sentenza 173/2016, si è recentemente espressa su due questioni, contributo di solidarietà sulle pensioni di alto importo e meccanismo ridotto di perequazione sull’importo complessivo delle pensioni, varate dal governo Letta nel 2014 con la legge di stabilità 2015 con durata triennale 2014-2016, prorogato fino al 2018 dalla legge di Stabilità 2016. La Consulta ha respinto entrambe le richieste di incostituzionalità, ravvisando l’eccezionalità, la temporaneità, e la ragionevolezza delle due norme, che vengono quindi confermate, giustificate in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema. Ricordiamo che il contributo di solidarietà è progressivo e si applica sulle pensioni oltre i 91mila euro annui. La perequazione automatica delle pensioni, varata dal governo Letta, per il 2014-2016, fu applicata non più per fasce ma prendendo a riferimento l'importo complessivo della pensione: 100% sulle pensioni di importo fino a tre volte il Trattamento Minimo, 95% da tre a quattro volte, 75% da quattro a cinque volte, 50% da cinque a sei volte, 45% oltre sei volte. Per il solo 2014 la percentuale per l'ultima fascia è del 40% applicata però solo fino all’importo di 6 volte il minimo. Segue a pag.2 In questo numero: Le sentenze della Corte Costituzionale: Legittimo il contributo di solidarietà e la perequazione automatica 2014-2016 Illegittima la riduzione della reversibilità per i matrimoni di breve durata pag.1-2 Le sentenze della Corte Costituzionale: legittima la perequazione automatica “Letta” pensioni per anni 2014-2016; illegittima la riduzione della reversibilità prevista dalla norma “anti badanti” Questa perequazione venne introdotta dopo il blocco della stessa disposto dal governo Monti per gli anni 2012-2013 per le pensioni superiori le tre volte il trattamento minimo. un solo anno, la riduzione sarà pari al 90% (10 - 1 x 10%). Il blocco della perequazione, come noto, venne dichiarato incostituzionale con sentenza 70/2015, perché colpiva indistintamente (mancando quindi proporzionalità e adeguatezza) tutti coloro che percepivano un importo superiore a tre volte il trattamento minimo. La Corte costituzionale, con sentenza 174/2016, in virtù della regolamentazione irragionevole e incoerente con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità, ha stabilito l’illegittimità di tale norma, all’epoca definita norma “anti (giovani) badanti”. Illegittimo il taglio della reversibilità se il matrimonio dura meno di 10 anni Su entrambi i pronunciamenti attendiamo circolari dell’INPS. Come si ricorderà, per arginare il fenomeno sempre più crescente dei matrimoni di comodo, l’articolo 18, comma 5, del decreto legge 98/2011, ha previsto, a decorrere dal 2012, che le pensioni di reversibilità fossero erogate al coniuge superstite in misura ridotta nei casi in cui coesistessero le seguenti condizioni: La riduzione non operava in presenza di figli minori, studenti o inabili. Sulla sentenza 174 si può ovviamente già procedere con le domande di ricostituzione delle pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 2012 e ridotte nell’importo. unico titolare il coniuge età del dante causa alla data di matrimonio superiore a 70 anni differenza di età tra i coniugi superiore ai 20 anni La riduzione pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero 10, ad esempio, se la durata del matrimonio è di Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254570 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: Sezione previdenza [email protected] Sezione immigrazione [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 2 INCA INFormazione – N.127