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AIFMD
NOVITÀ INTRODOTTE
CON I DECRETI ATTUATIVI:
AMBITI DI APPLICAZIONE
E PROFILI DI GOVERNANCE
Partner di:
Associato a:
Private Equity LAB
Shadow Banking e AIFMD
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G20 Pittsburgh 2009
•
Rivedere l’intero quadro regolamentare finanziario per arginare lo
Shadow Banking
•
Armonizzare a livello europeo il panorama normativo finanziario
•
Facilitare l’accesso al credito/capitale per le imprese anche tramite
canali alternativi
Quadro regolamentare di AIFMD, EUVECA ed EUSEF
•
Direttiva 2011/61/CE sui gestori di fondi di investimento alternativi
(Alternative Investment Funds Managers Directive – AIFMD)
•
Shadow Banking considerato come una solida alternativa agli strumenti
tradizionali per favorire il finanziamento all’economia reale
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Evoluzione normativa 1/2
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EUROPA
•
Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sui gestori
di fondi di investimento alternativi ("Direttiva")
•
Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione che
integra la Direttiva per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di
esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza
("Regolamento")
•
Regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture
capital ("Euveca")
•
Regolamento (UE) n. 346/2013
l’imprenditoria sociale (“Eusef")
•
ESMA’s technical advice to the European Commission on the delegated
acts of the Regulations on European Social Entrepreneurship Funds
and European Venture Capital Funds, del 3 febbraio 2015
relativo
ai
fondi
europei
per
3
Evoluzione normativa 2/2
ITALIA
•
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 44 attuativo dell’AIFMD, che modifica il Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF")
•
Normativa secondaria attuativa delle disposizioni del TUF novellato emanate da parte di
Consob e Banca d'Italia (“Regolamenti attuativi"):
•
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio di Banca d’Italia del 19 gennaio 2015
•
Modifiche al Regolamento Congiunto Banca d’Italia – Consob del 29 ottobre 2007 (“Reg.
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Congiunto”)
•
Modifiche al Regolamento Emittenti, adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14
maggio 1999
•
Modifiche al Regolamento Intermediari, adottato da Consob con delibera n. 16190 del 29
ottobre 2007
•
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 30 del 5 marzo 2015 (“Decreto
MEF”)
4
Ambito di applicazione AIFMD 1/2
INTRODUCE
• Una disciplina unitaria applicabile a tutti i prodotti del risparmio gestito
presenti sul mercato e non disciplinati dalla Direttiva UCITS IV
(2009/65/EC)
• Una regolamentazione specifica per tutti i soggetti che istituiscono e
gestiscono Fondi di Investimento Alternativi (FIA), come investment
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companies, fondi di private equity, fondi hedge, fondi immobiliari
• Un regime autorizzatorio che ne consente la commercializzazione nel
territorio dell’Unione europea
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Ambito di applicazione AIFMD 2/2
•
I FIA sono definiti a prescindere dalla forma (fondo comune di
investimento, società, trust) e dalle caratteristiche (fondi aperti o chiusi)
degli OICR
•
Per FIA si intendono gli OICR:
•
•
che non perseguono una strategia imprenditoriale (né industriale né
commerciale)
•
che raccolgono capitali da una platea di investitori conformemente ad
una determinata politica di investimento definita a loro favore
•
i cui investitori non dispongono di poteri decisionali diretti
•
che non richiedono un’autorizzazione ai sensi dell’art. 5 della
Direttiva UCITS IV
Diversamente dalla Direttiva UCITS IV, l’AIFMD è una direttiva che si
applica al gestore e non al prodotto commercializzato
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Ambito di applicazione dei Regolamenti Attuativi
CRITERI QUALITATIVI 1/3
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•
La Direttiva non si applica (Considerando 8 AIFMD) a una serie di società di
investimento che non ricadono nella riserva relativa alla gestione
collettiva del risparmio ex art. 32 quater TUF, quali ad esempio:
•
società di partecipazione finanziaria («holding companies» quotate
– ex 106 TUB – o con finalità di investimento industriale stabile)
•
enti pensionistici aziendali o professionali regolati dalla Direttiva
2003/41/CE
•
società veicolo di cartolarizzazione
•
joint ventures finanziarie e family office vehicles (Considerando 7
AIFMD)
•
GEFIA che prestano attività di gestione a beneficio esclusivo di
entità appartenenti al proprio gruppo
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Ambito di applicazione dei Regolamenti Attuativi
CRITERI QUANTITATIVI 2/3
• Gestori soprasoglia definiti a contrario rispetto ai gestori sottosoglia
• Gestori sottosoglia sono le SGR che gestiscono fondi riservati –
inclusi fondi EUVECA ed EUSEF – (Art. 3, comma 2, AIFMD):
•
che gestiscono FIA, con attività acquisite mediante leva, che non
superano in totale la soglia di € 100.000.000; ovvero
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•
che gestiscono FIA che non superano in totale la soglia di €
500.000.000, a condizione che:
•
non ricorrano alla leva finanziaria; e
•
non consentano agli investitori di esercitare il diritto di
rimborso per 5 anni dopo l’investimento iniziale
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Ambito di applicazione dei Regolamenti Attuativi
CRITERI TEMPORALI 3/3
•
Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’AIFMD:
•
i GEFIA di tipo chiuso che non hanno effettuato né effettueranno
investimenti supplementari dopo il 22 luglio 2013:
•
•
I GEFIA di tipo chiuso che hanno chiuso il periodo di sottoscrizione prima
del 22 luglio 2013 e con scadenza prima del 22 luglio 2016:
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•
•
Art. 61, c. 3 AIFMD consente a tali gestori di continuare a gestire tali
FIA senza autorizzazione
Art. 61, c. 4 AIFMD consente a tali gestori di continuare a gestire tali
FIA senza ottemperare agli obblighi dell’AIFMD, tranne: obblighi
relativi ai prospetti contabili e a quelli derivanti dall’acquisto di
partecipazioni rilevanti e di controllo in società non quotate e di
emittenti
Questa disciplina è riportata a livello nazionale nelle disposizioni transitorie
del nuovo Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio
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Organi societari 1/3
Organo con funzione di supervisione strategica (Artt. 21 e 60
Regolamento e Artt. 33, c. 3 e 37 Reg. Congiunto)
cfr. Consiglio di
Amministrazione
(può essere diverso a seconda del sistema di amministrazione adottato)
• Individua obiettivi e strategie dell’intermediario
• Definisce le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del
rischio
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• Elabora la politica di remunerazione e di incentivazione ed è
responsabile della sua corretta attuazione
• Approva la struttura organizzativa, i compiti e le responsabilità, le
procedure aziendali e le funzioni di controllo
• Valuta l’adeguatezza, la completezza e l’efficacia del sistema dei flussi
informativi
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Organi societari 2/3
Organo con funzione di gestione (Artt. 21 e 60 Regolamento e Art. 33, c. 4
Reg. Congiunto) cfr. Amministratore
Delegato, Comitato Esecutivo
(può essere diverso a seconda del sistema di amministrazione adottato)
• Attua le politiche aziendali, inclusa la politica di gestione del rischio,
così come definite dall’organo con funzione di supervisione strategica
• Cura l’adeguatezza dell’assetto delle funzioni aziendali e della
suddivisione di compiti e responsabilità
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• Definisce flussi informativi volti a garantire agli organi aziendali la
conoscenza dei fatti di gestione rilevanti
• Riferisce periodicamente all’organo con funzione di supervisione
strategica e all’organo di controllo, e comunque almeno ogni due
mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua probabile
evoluzione
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Organi societari 3/3
• Funzione di gestione del rischio (Artt. 39, 42 e 43 del Regolamento e Art.
41 Reg. Congiunto)
• Funzione di controllo di conformità (Art. 61 del Regolamento e Art. 42
Reg. Congiunto)
•
Volta a individuare il rischio di mancata osservanza degli obblighi
posti in capo ai GEFIA ai sensi dell’AIFMD
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• Funzione di audit interno (Art. 62 del Regolamento e Art. 43 Reg. Congiunto)
•
Separata e indipendente dalle altre funzioni e attività del GEFIA
•
Valuta l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi di controllo interno
•
Formula raccomandazioni basate sugli esiti dei lavori svolti
•
Presenta relazioni sul proprio ambito di attività
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Profili di Governance 1/7
Strategie per esercizio dei diritti di voto (Art. 37 Regolamento e Art. 34 Reg.
congiunto)
• Devono essere adeguate ed efficaci per esercitare i diritti di voto
detenuti nel portafoglio FIA
• Definiscono procedure per monitorare le operazioni sul capitale (cd.
corporate action)
• Assicurano che i diritti di voto siano esercitati conformemente agli
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obiettivi e alla politica di investimento del FIA
• Prevengono o gestiscono conflitti di interesse
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Profili di Governance 2/7
SGR sotto-soglia
possono:
sistema derogatorio (Art. 35-undecies TUF) e
• avere un capitale sociale minimo di 50.000 euro
• accentrare in un’unica funzione di controllo quelle di risk management,
compliance e audit interno
• essere esonerate dall’adozione di determinate strategie di voto (Art. 34 Reg.
Congiunto)
• semplificare le procedure in relazione ai conflitti di interesse (Art. 48 Reg.
Congiunto)
• esternalizzare funzioni operative essenziali e delegare la gestione del rischio (Artt.
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50 e 53 Reg. Congiunto)
• essere esonerate dalla disciplina di politiche e prassi di remunerazione (Art. 35
Reg. Congiunto)
• procedere ad una revisione interna delle proprie procedure interne
• scegliere di esercitare la procedura di opt-in per beneficiare dei diritti previsti per i
GEFIA sopra-soglia (in particolare della possibilità di utilizzo del passaporto
europeo per la commercializzazione di FIA) (Art. 3, comma 4 AIFMD)
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Profili di Governance 3/7
GEFIA sottosoglia
Le controparti retail, quando vedono la mera registrazione presso un albo
(es. ex art. 106 TUB),
percepiscono un livello di protezione inferiore e
ritengono di avere una tutela meno adatta al loro basso livello di rischio
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GEFIA sottosoglia
Vigilanza uguale a quella dei GEFIA soprasoglia
per evitare “AMBIGUITÀ”
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Profili di Governance 4/7
GEFIA sottosoglia
I GEFIA che intendono ridurre il capitale sociale devono:
• convocare l’assemblea dei soci per ridurre il capitale sociale
I GEFIA che intendono accentrare talune funzioni:
• possono accorpare la funzione di gestione del rischio e di compliance,
mentre la funzione di audit interno può non essere istituita (Art. 44 Reg.
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Congiunto)
• devono prevedere che la funzione di gestione del rischio aggiorni
periodicamente l’organo di gestione su adeguatezza ed efficacia di tali
processi
I GEFIA che intendono elaborare specifiche strategie di voto devono (art. 37
Regolamento e Art. 34 Reg. Congiunto):
• adottare strategie adeguate ed efficaci per l’esercizio dei diritti di voto
relativi agli asset inclusi nel portafoglio dei fondi gestiti
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Profili di Governance 5/7
Conflitti di interesse - Esternalizzazioni
I GEFIA che intendono prevedere nuove norme in materia di conflitti di
interesse devono (Art. 45 e ss. Reg. Congiunto):
• adottare una politica efficace di gestione di tali conflitti (es. codice di
autodisciplina società quotate)
• svolgere attività di monitoraggio in maniera periodica
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I GEFIA che intendono esternalizzare talune funzioni aziendali devono
(Artt. 50 e ss. Reg. Congiunto):
• delegare solo ed esclusivamente ad intermediari autorizzati alla
prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio o di
portafogli
• procedere ad una revisione delle proprie procedure interne
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Profili di Governance 6/7
Politiche di remunerazione
I GEFIA, entro il 31 dicembre 2015, devono (Art. 36 Reg. Congiunto):
• prevedere l’approvazione delle politiche di remunerazione ed
incentivazione da parte dell’assemblea dei soci del gestore
• porre in essere delle procedure volte a promuovere una sana ed
efficace gestione dei rischi
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• riesaminare annualmente tali politiche di remunerazione
I GEFIA di dimensioni significative devono:
• istituire all’interno dell’organo con funzione di supervisione strategica
un comitato per le remunerazioni, composto solo da consiglieri non
esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti
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Profili di Governance 7/7
Partecipazioni rilevanti – Asset Stripping
Nuovi adempimenti in capo ai gestori dei fondi di private equity e di venture
capital (Art. 45 e ss TUF):
• comunicazione a Consob del superamento, raggiungimento o
riduzione al di sotto, delle soglie del 10%, 20%, 30%, 50%, 75% dei
diritti di voto detenuti dai fondi gestiti in società non quotate diverse da
microimprese, PMI e società veicolo immobiliari
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• obblighi di comunicazione dell’acquisto di partecipazioni di controllo
• divieto di: distribuzione delle attività della società non quotata o
dell’emittente acquisita, riduzione del capitale, rimborso delle azioni o
acquisto di azioni proprie, per un periodo di 24 mesi dall’acquisizione
del controllo
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SICAF 1/2
SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso) (Art. 1, comma 1, lett. i-bis,
TUF):
• preesistenti società di investimento non ammesse a quotazione e
costituite con lo scopo principale di generare utili per i propri investitori
tramite disinvestimento delle controllate
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• diventano enti vigilati, soggetti all’autorizzazione di Consob, sentita la
Banca d’Italia
• possono essere quotate su un mercato regolamentato o su un sistema
multilaterale di negoziazione (Art. 5 Decreto MEF)
• devono rispettare normativa prudenziale e di condotta simile a quella
delle SGR
• devono istituire funzioni di controllo
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SICAF 2/2
Entro il 30 aprile 2015, le SICAF devono:
• presentare domanda di autorizzazione a Consob
• porre in essere tutte le attività di recepimento delle disposizioni
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• convocare l’assemblea dei soci per modificare lo statuto
• procedere alla revisione e alla redazione delle proprie procedure
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interne
• procedere
a
ridefinire
completamente
la
propria
struttura
organizzativa e l’intera documentazione legale
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Tempistiche e Scadenze 1/2
•
Pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 30 del 5
marzo 2015 in GU 19 marzo 2015 (Regolamento attuativo dell’art. 39 del
TUF) che, inter alia, ha:
• istituito obblighi informativi più semplificati e diversificati per gli OICVM
• abolito l’obbligo di quotare i fondi in caso di valori d’affari inferiori ad euro
25.000
• previsto modalità di rimborso differenziate per gli OICVM
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• ampliato a 24 mesi il termine di sottoscrizione di quote o azioni, con
possibilità di prorogare di 12 mesi il periodo di adesione ai fondi chiusi
• confermata la soglia minima di sottoscrizione pari ad euro 500.000 euro
per gli investitori non professionali di fondi riservati
• tale soglia è derogata per i componenti del CdA e per i dipendenti del
gestore
• eliminate disposizioni sulla disciplina dei conflitti di interesse
• estesa durata massima degli OICR chiusi da 30 a 50 anni
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Tempistiche e Scadenze 2/2
Il Decreto del MEF ha:
• sostituito il previgente DM 228/99 sulla determinazione dei criteri
generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani
• comportato l’entrata in vigore dell’intero pacchetto dei Regolamenti
Attuativi, a partire dal 3 aprile 2015
Le SGR e le società di investimento alle quali si applica l’AIFMD
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dovranno adottare tutte le misure necessarie per rispettare le nuove
disposizioni normative, finalizzate al recepimento dell’AIFMD in Italia,
entro il 30 aprile 2015
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Grazie per l’attenzione