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AIFMD NOVITÀ INTRODOTTE CON I DECRETI ATTUATIVI: AMBITI DI APPLICAZIONE E PROFILI DI GOVERNANCE Partner di: Associato a: Private Equity LAB Shadow Banking e AIFMD www.rdra.it G20 Pittsburgh 2009 • Rivedere l’intero quadro regolamentare finanziario per arginare lo Shadow Banking • Armonizzare a livello europeo il panorama normativo finanziario • Facilitare l’accesso al credito/capitale per le imprese anche tramite canali alternativi Quadro regolamentare di AIFMD, EUVECA ed EUSEF • Direttiva 2011/61/CE sui gestori di fondi di investimento alternativi (Alternative Investment Funds Managers Directive – AIFMD) • Shadow Banking considerato come una solida alternativa agli strumenti tradizionali per favorire il finanziamento all’economia reale 2 Evoluzione normativa 1/2 www.rdra.it EUROPA • Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi ("Direttiva") • Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione che integra la Direttiva per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza ("Regolamento") • Regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital ("Euveca") • Regolamento (UE) n. 346/2013 l’imprenditoria sociale (“Eusef") • ESMA’s technical advice to the European Commission on the delegated acts of the Regulations on European Social Entrepreneurship Funds and European Venture Capital Funds, del 3 febbraio 2015 relativo ai fondi europei per 3 Evoluzione normativa 2/2 ITALIA • Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 44 attuativo dell’AIFMD, che modifica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") • Normativa secondaria attuativa delle disposizioni del TUF novellato emanate da parte di Consob e Banca d'Italia (“Regolamenti attuativi"): • Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio di Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 • Modifiche al Regolamento Congiunto Banca d’Italia – Consob del 29 ottobre 2007 (“Reg. www.rdra.it Congiunto”) • Modifiche al Regolamento Emittenti, adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 • Modifiche al Regolamento Intermediari, adottato da Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 • Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 30 del 5 marzo 2015 (“Decreto MEF”) 4 Ambito di applicazione AIFMD 1/2 INTRODUCE • Una disciplina unitaria applicabile a tutti i prodotti del risparmio gestito presenti sul mercato e non disciplinati dalla Direttiva UCITS IV (2009/65/EC) • Una regolamentazione specifica per tutti i soggetti che istituiscono e gestiscono Fondi di Investimento Alternativi (FIA), come investment www.rdra.it companies, fondi di private equity, fondi hedge, fondi immobiliari • Un regime autorizzatorio che ne consente la commercializzazione nel territorio dell’Unione europea 5 www.rdra.it Ambito di applicazione AIFMD 2/2 • I FIA sono definiti a prescindere dalla forma (fondo comune di investimento, società, trust) e dalle caratteristiche (fondi aperti o chiusi) degli OICR • Per FIA si intendono gli OICR: • • che non perseguono una strategia imprenditoriale (né industriale né commerciale) • che raccolgono capitali da una platea di investitori conformemente ad una determinata politica di investimento definita a loro favore • i cui investitori non dispongono di poteri decisionali diretti • che non richiedono un’autorizzazione ai sensi dell’art. 5 della Direttiva UCITS IV Diversamente dalla Direttiva UCITS IV, l’AIFMD è una direttiva che si applica al gestore e non al prodotto commercializzato 6 Ambito di applicazione dei Regolamenti Attuativi CRITERI QUALITATIVI 1/3 www.rdra.it • La Direttiva non si applica (Considerando 8 AIFMD) a una serie di società di investimento che non ricadono nella riserva relativa alla gestione collettiva del risparmio ex art. 32 quater TUF, quali ad esempio: • società di partecipazione finanziaria («holding companies» quotate – ex 106 TUB – o con finalità di investimento industriale stabile) • enti pensionistici aziendali o professionali regolati dalla Direttiva 2003/41/CE • società veicolo di cartolarizzazione • joint ventures finanziarie e family office vehicles (Considerando 7 AIFMD) • GEFIA che prestano attività di gestione a beneficio esclusivo di entità appartenenti al proprio gruppo 7 Ambito di applicazione dei Regolamenti Attuativi CRITERI QUANTITATIVI 2/3 • Gestori soprasoglia definiti a contrario rispetto ai gestori sottosoglia • Gestori sottosoglia sono le SGR che gestiscono fondi riservati – inclusi fondi EUVECA ed EUSEF – (Art. 3, comma 2, AIFMD): • che gestiscono FIA, con attività acquisite mediante leva, che non superano in totale la soglia di € 100.000.000; ovvero www.rdra.it • che gestiscono FIA che non superano in totale la soglia di € 500.000.000, a condizione che: • non ricorrano alla leva finanziaria; e • non consentano agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per 5 anni dopo l’investimento iniziale 8 Ambito di applicazione dei Regolamenti Attuativi CRITERI TEMPORALI 3/3 • Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’AIFMD: • i GEFIA di tipo chiuso che non hanno effettuato né effettueranno investimenti supplementari dopo il 22 luglio 2013: • • I GEFIA di tipo chiuso che hanno chiuso il periodo di sottoscrizione prima del 22 luglio 2013 e con scadenza prima del 22 luglio 2016: www.rdra.it • • Art. 61, c. 3 AIFMD consente a tali gestori di continuare a gestire tali FIA senza autorizzazione Art. 61, c. 4 AIFMD consente a tali gestori di continuare a gestire tali FIA senza ottemperare agli obblighi dell’AIFMD, tranne: obblighi relativi ai prospetti contabili e a quelli derivanti dall’acquisto di partecipazioni rilevanti e di controllo in società non quotate e di emittenti Questa disciplina è riportata a livello nazionale nelle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio 9 Organi societari 1/3 Organo con funzione di supervisione strategica (Artt. 21 e 60 Regolamento e Artt. 33, c. 3 e 37 Reg. Congiunto) cfr. Consiglio di Amministrazione (può essere diverso a seconda del sistema di amministrazione adottato) • Individua obiettivi e strategie dell’intermediario • Definisce le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio www.rdra.it • Elabora la politica di remunerazione e di incentivazione ed è responsabile della sua corretta attuazione • Approva la struttura organizzativa, i compiti e le responsabilità, le procedure aziendali e le funzioni di controllo • Valuta l’adeguatezza, la completezza e l’efficacia del sistema dei flussi informativi 10 Organi societari 2/3 Organo con funzione di gestione (Artt. 21 e 60 Regolamento e Art. 33, c. 4 Reg. Congiunto) cfr. Amministratore Delegato, Comitato Esecutivo (può essere diverso a seconda del sistema di amministrazione adottato) • Attua le politiche aziendali, inclusa la politica di gestione del rischio, così come definite dall’organo con funzione di supervisione strategica • Cura l’adeguatezza dell’assetto delle funzioni aziendali e della suddivisione di compiti e responsabilità www.rdra.it • Definisce flussi informativi volti a garantire agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti • Riferisce periodicamente all’organo con funzione di supervisione strategica e all’organo di controllo, e comunque almeno ogni due mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua probabile evoluzione 11 Organi societari 3/3 • Funzione di gestione del rischio (Artt. 39, 42 e 43 del Regolamento e Art. 41 Reg. Congiunto) • Funzione di controllo di conformità (Art. 61 del Regolamento e Art. 42 Reg. Congiunto) • Volta a individuare il rischio di mancata osservanza degli obblighi posti in capo ai GEFIA ai sensi dell’AIFMD www.rdra.it • Funzione di audit interno (Art. 62 del Regolamento e Art. 43 Reg. Congiunto) • Separata e indipendente dalle altre funzioni e attività del GEFIA • Valuta l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi di controllo interno • Formula raccomandazioni basate sugli esiti dei lavori svolti • Presenta relazioni sul proprio ambito di attività 12 Profili di Governance 1/7 Strategie per esercizio dei diritti di voto (Art. 37 Regolamento e Art. 34 Reg. congiunto) • Devono essere adeguate ed efficaci per esercitare i diritti di voto detenuti nel portafoglio FIA • Definiscono procedure per monitorare le operazioni sul capitale (cd. corporate action) • Assicurano che i diritti di voto siano esercitati conformemente agli www.rdra.it obiettivi e alla politica di investimento del FIA • Prevengono o gestiscono conflitti di interesse 13 Profili di Governance 2/7 SGR sotto-soglia possono: sistema derogatorio (Art. 35-undecies TUF) e • avere un capitale sociale minimo di 50.000 euro • accentrare in un’unica funzione di controllo quelle di risk management, compliance e audit interno • essere esonerate dall’adozione di determinate strategie di voto (Art. 34 Reg. Congiunto) • semplificare le procedure in relazione ai conflitti di interesse (Art. 48 Reg. Congiunto) • esternalizzare funzioni operative essenziali e delegare la gestione del rischio (Artt. www.rdra.it 50 e 53 Reg. Congiunto) • essere esonerate dalla disciplina di politiche e prassi di remunerazione (Art. 35 Reg. Congiunto) • procedere ad una revisione interna delle proprie procedure interne • scegliere di esercitare la procedura di opt-in per beneficiare dei diritti previsti per i GEFIA sopra-soglia (in particolare della possibilità di utilizzo del passaporto europeo per la commercializzazione di FIA) (Art. 3, comma 4 AIFMD) 14 Profili di Governance 3/7 GEFIA sottosoglia Le controparti retail, quando vedono la mera registrazione presso un albo (es. ex art. 106 TUB), percepiscono un livello di protezione inferiore e ritengono di avere una tutela meno adatta al loro basso livello di rischio www.rdra.it GEFIA sottosoglia Vigilanza uguale a quella dei GEFIA soprasoglia per evitare “AMBIGUITÀ” 15 Profili di Governance 4/7 GEFIA sottosoglia I GEFIA che intendono ridurre il capitale sociale devono: • convocare l’assemblea dei soci per ridurre il capitale sociale I GEFIA che intendono accentrare talune funzioni: • possono accorpare la funzione di gestione del rischio e di compliance, mentre la funzione di audit interno può non essere istituita (Art. 44 Reg. www.rdra.it Congiunto) • devono prevedere che la funzione di gestione del rischio aggiorni periodicamente l’organo di gestione su adeguatezza ed efficacia di tali processi I GEFIA che intendono elaborare specifiche strategie di voto devono (art. 37 Regolamento e Art. 34 Reg. Congiunto): • adottare strategie adeguate ed efficaci per l’esercizio dei diritti di voto relativi agli asset inclusi nel portafoglio dei fondi gestiti 16 Profili di Governance 5/7 Conflitti di interesse - Esternalizzazioni I GEFIA che intendono prevedere nuove norme in materia di conflitti di interesse devono (Art. 45 e ss. Reg. Congiunto): • adottare una politica efficace di gestione di tali conflitti (es. codice di autodisciplina società quotate) • svolgere attività di monitoraggio in maniera periodica www.rdra.it I GEFIA che intendono esternalizzare talune funzioni aziendali devono (Artt. 50 e ss. Reg. Congiunto): • delegare solo ed esclusivamente ad intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio o di portafogli • procedere ad una revisione delle proprie procedure interne 17 Profili di Governance 6/7 Politiche di remunerazione I GEFIA, entro il 31 dicembre 2015, devono (Art. 36 Reg. Congiunto): • prevedere l’approvazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione da parte dell’assemblea dei soci del gestore • porre in essere delle procedure volte a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi www.rdra.it • riesaminare annualmente tali politiche di remunerazione I GEFIA di dimensioni significative devono: • istituire all’interno dell’organo con funzione di supervisione strategica un comitato per le remunerazioni, composto solo da consiglieri non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti 18 Profili di Governance 7/7 Partecipazioni rilevanti – Asset Stripping Nuovi adempimenti in capo ai gestori dei fondi di private equity e di venture capital (Art. 45 e ss TUF): • comunicazione a Consob del superamento, raggiungimento o riduzione al di sotto, delle soglie del 10%, 20%, 30%, 50%, 75% dei diritti di voto detenuti dai fondi gestiti in società non quotate diverse da microimprese, PMI e società veicolo immobiliari www.rdra.it • obblighi di comunicazione dell’acquisto di partecipazioni di controllo • divieto di: distribuzione delle attività della società non quotata o dell’emittente acquisita, riduzione del capitale, rimborso delle azioni o acquisto di azioni proprie, per un periodo di 24 mesi dall’acquisizione del controllo 19 SICAF 1/2 SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso) (Art. 1, comma 1, lett. i-bis, TUF): • preesistenti società di investimento non ammesse a quotazione e costituite con lo scopo principale di generare utili per i propri investitori tramite disinvestimento delle controllate www.rdra.it • diventano enti vigilati, soggetti all’autorizzazione di Consob, sentita la Banca d’Italia • possono essere quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (Art. 5 Decreto MEF) • devono rispettare normativa prudenziale e di condotta simile a quella delle SGR • devono istituire funzioni di controllo 20 SICAF 2/2 Entro il 30 aprile 2015, le SICAF devono: • presentare domanda di autorizzazione a Consob • porre in essere tutte le attività di recepimento delle disposizioni AIFMD • convocare l’assemblea dei soci per modificare lo statuto • procedere alla revisione e alla redazione delle proprie procedure www.rdra.it interne • procedere a ridefinire completamente la propria struttura organizzativa e l’intera documentazione legale 21 Tempistiche e Scadenze 1/2 • Pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 30 del 5 marzo 2015 in GU 19 marzo 2015 (Regolamento attuativo dell’art. 39 del TUF) che, inter alia, ha: • istituito obblighi informativi più semplificati e diversificati per gli OICVM • abolito l’obbligo di quotare i fondi in caso di valori d’affari inferiori ad euro 25.000 • previsto modalità di rimborso differenziate per gli OICVM www.rdra.it • ampliato a 24 mesi il termine di sottoscrizione di quote o azioni, con possibilità di prorogare di 12 mesi il periodo di adesione ai fondi chiusi • confermata la soglia minima di sottoscrizione pari ad euro 500.000 euro per gli investitori non professionali di fondi riservati • tale soglia è derogata per i componenti del CdA e per i dipendenti del gestore • eliminate disposizioni sulla disciplina dei conflitti di interesse • estesa durata massima degli OICR chiusi da 30 a 50 anni 22 Tempistiche e Scadenze 2/2 Il Decreto del MEF ha: • sostituito il previgente DM 228/99 sulla determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani • comportato l’entrata in vigore dell’intero pacchetto dei Regolamenti Attuativi, a partire dal 3 aprile 2015 Le SGR e le società di investimento alle quali si applica l’AIFMD www.rdra.it dovranno adottare tutte le misure necessarie per rispettare le nuove disposizioni normative, finalizzate al recepimento dell’AIFMD in Italia, entro il 30 aprile 2015 23 www.rdra.it Grazie per l’attenzione