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Real Estate and Finance Law Alert MARZO 2015 IL NUOVO QUADRO NORMATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA AIFMD IN VIGORE DAL 3 APRILE 2015 La direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 ("AIFMD") concernente i gestori di fondi di investimento alternativi introduce una serie di misure volte a promuovere una maggiore integrazione del mercato europeo del risparmio gestito, armonizzando la disciplina, applicabile ai soggetti ("GEFIA") che gestiscono e/o commercializzano fondi alternativi ("FIA"), vale a dire gli organismi di investimento collettivo non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE ("UCITS IV"), in materia di, inter alia, autorizzazione, funzionamento e trasparenza. Le norme della AIFMD sono state dettagliate dalle misure di esecuzione contenute nel Regolamento delegato (UE) n. 231 della Commissione, del 19 A cura dei Dipartimenti di Finance, Real Estate e Banking & Financial Services Regulation: Patrizio Messina [email protected] Emanuela Molinaro [email protected] Marco Zechini [email protected] Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto all'indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter. dicembre 2012 ("Regolamento delegato"), che ha introdotto norme puntuali in materia di deroghe, condizioni generali di esercizio, depositario, valutazione dei beni, leva finanziaria, operatività transfontaliera, trasparenza e sorveglianza - direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri. Il quadro normativo comunitario relativo ai gestori alternativi è stato inoltre completato dai regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 che hanno disciplinato i gestori di fondi europei per il venture capital ("EuVECA") e per l'imprenditoria sociale ("EuSEF"), che possono essere gestiti da gestori c.d. sotto-soglia a cui, ai sensi della AIFMD, si applica un quadro regolamentare semplificato. Il recepimento della AIFMD nell'ordinamento italiano, avviato con le modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, apportate dal d. lgs. del 4 marzo 2014, n. 44 ("TUF"), è stato completato con una serie di provvedimenti della Banca d'Italia, della Consob e, da ultimo, del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"). In particolare, la Banca d'Italia ha emanato i seguenti provvedimenti: 1 i) in data 19 gennaio 2015, il nuovo Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ("Regolamento"), che abroga e sostituisce il Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012, come successivamente modificato e integrato; ii) in data 19 gennaio 2015, e congiuntamente con la Consob, le modifiche al Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari del 29 ottobre 2007 ("Regolamento congiunto"). Tali provvedimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2015, n. 65 ed entreranno in vigore il prossimo 3 aprile 2015. Tra le principali novità introdotte dal nuovo impianto normativo sin qui delineato, si segnalano, inter alia: i) la riduzione, da 1 milione a 500 mila euro, del capitale iniziale previsto per le società di gestione che intendano svolgere esclusivamente l'attività di gestione di FIA chiusi riservati; ii) l'autorizzazione di una nuova tipologia di organismo di investimento collettivo, di tipo chiuso, costituita in forma societaria, a capitale fisso ("SICAF")1 che, nello specifico, ricalca quella delle SICAV e dei gestori c.d. sotto-soglia che gestiscono FIA riservati2. La normativa prevede che i gestori sotto-soglia siano autorizzati dalla Banca d'Italia secondo un regime analogo a quello delle SGR ordinarie, ma con una soglia di capitale minimo iniziale più bassa rispetto agli altri gestori, pari a 50 mila euro, tenuto conto dei limiti dimensionali e operativi di tali gestori; iii) i compiti e i ruoli degli organi aziendali, per i quali è stato fatto un raccordo tra le definizioni utilizzate nei testi comunitari (senior management e management body) e nel Regolamento congiunto (organo con funzione di supervisione strategica, organo con funzione di gestione ed organo di controllo), per renderle coerenti con il sistema civilistico nazionale. In tale ambito, sono state delineate le responsabilità degli organi in continuità con quanto previsto dalla disciplina vigente; iv) l'obbligo, per i soggetti delegati alla gestione del portafoglio o del rischio, di essere classificati come intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione collettiva o di gestione di portafogli e soggetti a forme di vigilanza prudenziale. Nel caso della sola delega della gestione del rischio sono ammessi, come delegati, soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi e attività di investimento e sottoposti a forme di vigilanza prudenziale. Tali condizioni, invece, non si applicano alle deleghe conferite da gestori sotto-soglia. 1 Ai sensi del TUF per SICAF si intende "l'organismo di investimento collettivo chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi". 2 Sono definiti sotto-soglia i gestori che gestiscono FIA riservati e le cui masse in gestione sono inferiori a determinate soglie (pari a 100 o 500 milioni di euro a seconda che i gestori ricorrano o meno alla leva finanziaria). 2 Occorre precisare che alcune disposizioni del Regolamento e del Regolamento congiunto sono soggette a un regime transitorio, al netto del quale, le SGR che intendano essere iscritte all'albo delle SGR come gestori di FIA ai sensi della AIFMD devono compiere una valutazione in ordine alle eventuali misure da intraprendere per adeguarsi al nuovo quadro normativo e, di conseguenza, rispettivamente entro e non oltre il 30 aprile 2015 e/o il 22 luglio 2015, dovranno effettuare una serie di adempimenti, come meglio specificato dalla comunicazione del 25 marzo 2015, emenata dalla Banca d'Italia nel Bollettino di Vigilanza n. 3, marzo 20153, in materia di: i) adeguatezza patrimoniale; ii) investimento del patrimonio di vigilanza in strumenti liquidi; iii) valutazione dei beni del fondo; iv) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi; v) funzione di gestione del rischio; vi) depositario. ****** Sulla scia di tale nuovo assetto normativo, il MEF ha provveduto a sostituire il vecchio Decreto Ministeriale n. 228/1999 con il nuovo Decreto Ministeriale No. 30, 5 marzo 2015 ("Nuovo D.M.") anche per recepire i contenuti: i) della AIFMD; ii) del Regolamento Delegato e iii) del TUF e, così, dare piena attuazione al Regolamento e al Regolamento congiunto. Il Nuovo D.M. è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2015, n. 65 ed entrerà in vigore il prossimo 3 aprile 2015. Tra le principali novità occorre evidenziare che, alla luce ed in conformità a quanto previsto dal quadro regolamentare sopra esposto, da un lato, vengono inclusi, per la prima volta, i fondi di private equity, i fondi di venture capital ed i fondi infrastrutturali (già regolati agli artt. 45 e 46 del TUF), tra i soggetti a cui si applicano le previsioni della regolamentazione emanata dal MEF; dall'altro lato, vengono annoverate le SICAF come nuova categoria di gestori di fondi. Infine, si ritiene opportuno segnalare, inter alia, per quanto attiene specificamente ai FIA italiani riservati, ai sensi dell'articolo 14 del Nuovo D.M., la possibilità di sottoscrivere quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore ad Euro 500.000,00 anche da parte di investitori che non siano classificati come professionali ai sensi dell'articolo 6 commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF. Ai sensi di quanto ulteriormente indicato al comma 4 dell'articolo 14 del Nuovo D.M., i componenti dell'organo di amministrazione e i dipendenti del gestore potranno sottoscrivere quote o azioni di FIA italiani riservati da essi gestiti anche per un importo inferiore a quello sopra indicato. ****** Il team rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento e/o di approfondimento sull'argomento. 3 Consultabile al seguente indirizzo: Bollettino di Vigilanza 3