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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 44
DEL CONSIGLIO COMUNALE
PROT. N. 00010618 / PTRAQDP2016006
- seduta pubblica -
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE RELATIVAMENTE ALLE PORZIONI
MATERIALI 14, 15 E 16 DELLA P.ED. 152/1 C.C.RIVA A SENSI ARTICOLO 11
DELLA L.P. 17.02.2003 n. 1 E ARTICOLO 60 E SEGUENTI DEL D.LGS.
22.01.2004 N. 42 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO
L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di aprile (19.04.2016), alle ore 18.44 nella Sala
Civica della Rocca, a seguito di regolare convocazione recapitata a termini di legge, si è riunito il
Consiglio comunale.
Risultano presenti i Consiglieri comunali:
MOSANER ADALBERTO - Sindaco
PEDERZOLLI MAURO - Presidente
ACCORSI MASSIMO - Assessore
BAZZANELLA FRANCA
BERTOLDI GABRIELE
BETTA SILVIA
BRESSAN CARLO
CAMPISI FRANCESCO
CAPRONI MARIO – Vice Sindaco
GATTI LUCIA – Assessore
GIULIANI GIUSEPPE
IANDARINO ISABELLA
MARTINI MARCO
MATTEOTTI ANDREA
PRADA FLAVIO ANTONIO
SANTORUM STEFANO
ZAMBOTTI PIER GIORGIO
ZANONI ALESSIO - Assessore
ZANONI SILVANO
Risulta assente il Consigliere comunale:
BOLLETTIN RENZA - Assessore
GRAZIOLI LUCA
SERAFINI MIRELLA
e pertanto complessivamente presenti n. 19, componenti del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale – dott.ssa Lorenza Moresco.
Il sig. Mauro Pederzolli, nella sua qualità di Presidente del Consigli Comunale, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell’oggetto
suindicato, posto al n. 1 suppl. 9 dell’ordine del giorno.
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Relazione
In data 9 marzo 2016 è pervenuta al protocollo comunale al n. 201600006263
comunicazione della Sopraintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di
Trento, protocollo S120/2016/121625/25.6.1/261-13 di pari data, con oggetto “esercizio
del diritto di prelazione a favore di ente territoriale , nel caso di alienazione a titolo
oneroso di beni culturali, ai sensi dell'articolo 11 della L.P. 17.2.2003, n. 1 “ Nuove
disposizioni in materia di beni culturali”.
In tale nota la Soprintendenza comunica al Comune che è pervenuta in data 2 marzo 2016
denuncia di trasferimento a sensi articolo 59 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 relativa
alle porzioni materiali 14, 15 e 16 della p.ed. 152/1 C.C. Riva trasferite a titolo oneroso,
in forza di decreto di trasferimento del Tribunale Ordinario di Rovereto data 18.02.2016,
nella procedura esecutiva immobiliare n. 88/2010 ( Lotto 2) .
Trattandosi di bene culturale sottoposto al vincolo diretto di tutela artistica a sensi della
Legge 1/06/1939 n. 1089, in pendenza del termine prescritto dal comma 1 articolo 61 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'atto di alienazione rimane condizionato
sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la
consegna della cosa.
Con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n.744 di data 17.12.1981 la p.ed.
152/1 C.C. Riva ( unitamente ad altre particelle edificiali confinanti p.ed.152/2, p.ed.148,
p.ed.147, p.ed.146), è riconosciuta di particolare interesse storico – artistico a sensi della
Legge 1089/1939, con la seguente motivazione:
“Trattasi di edificio già denominato Palazzo Moscardini. Ha assunto il nome della
famiglia Martini originaria di Riva e nota sin dalla metà del XVI secolo.
Per queste ed altre vicende è da ritenere che l'attuale forma del Palazzo sia frutto di
successive ristrutturazioni e ricostruzioni con elementi predominanti della fine del XVII
secolo, specie nella distribuzione interna con grande sala centrale a doppia altezza con
ballatoio e riccamente decorata con affreschi ornamentali e scene allegoriche del XIX
secolo. Decorazioni pittoriche del XVIII e XIX secolo rieccheggianti l'antico gusto
neoclassico si trovano sulle pareti e al centro dei soffitti anche di altre sale spesso con
pavimentazioni in legno e preziose stufe in maiolica. Il Palazzo aggrega nella sua
struttura due torri di cui una prospiciente via Maffei adattata ad uso abitazione con in
facciata affresco votivo del XVII secolo, l'altra in posizione simmetrica verso via del
Corvo, tanto da costituire , con alcuni manufatti minori, un completo isolato all'interno
dello storico nucleo di Riva.
L'articolo 60 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della
Legge 6 luglio 2002 n. 137, prevede la possibilità per la Pubblica Amministrazione di
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acquistare il bene culturale alienato a titolo oneroso alla stesso prezzo indicato nell'atto di
vendita mediante l'esercizio della prelazione da parte della Provincia Autonoma di Trento
o dal Comune nel cui territorio si trova il bene immobile, entro il termine di 60 giorni dalla
data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59 del medesimo decreto.
Dal decreto di trasferimento del Tribunale di Rovereto di data 18.02.2016, inviato in
allegato alla nota sopra richiamata della Soprintendenza, si rileva che le pp.mm. 14, 15 e
16 della p.ed. 152/1 C.C. Riva sono state aggiudicate al prezzo avverato in sede di vendita
forzata di Euro 270.000,00 (duecentosettantamila virgola zero) oltre IVA e con spese di
procedura ed oneri fiscali.
Nel sopra richiamato Decreto di trasferimento, il Giudice del Tribunale di Rovereto ordina
la cancellazione delle annotazioni degli atti di pignoramento, nonché degli eventuali
sequestri, e iscrizioni ipotecarie annotati anche successivamente alla trascrizione del
pignoramento e comunque dopo le ipoteche sopra citate limitatamente alle pp.mm. 14, 15
e 16 trasferite.
Precisato che:
• in materia di ordinamento, tutela, vigilanza, conservazione, custodia e
manutenzione del patrimonio storico e artistico, la Provincia Autonoma di
Trento, per il proprio territorio, esercita tutte le funzioni amministrative in forza
del D.P.R 1 novembre 1973 n. 690 riguardante “ Norme di attuazione dello
Statuto Speciale per la Regione Trentino Alto Adige concernente la tutela e
conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare”;
• la Legge provinciale 17.02.2003 all'articolo 11 prevede relativamente a
trasferimenti di immobili di interesse storico, artistico e architettonico oggetto di
denuncia a sensi artt. 58, 59, 60 e 61 del DL. 490 /1999 che, qualora la
Provincia non intenda esercitare direttamente il diritto di prelazione, la
Soprintendenza informa entro 20 giorni dalla denuncia di trasferimento il
Comune nel cui territorio si trova il bene tutelato; quest'ultimo entro 10 giorni
dalla scadenza del termine per la prelazione, se intende esercitarla è tenuto a
comunicare la volontà di acquistare il bene e l'impegno a corrispondere il prezzo
all'alienante. Il Dirigente della Soprintendenza assume in tal caso il
provvedimento di prelazione in favore del Comune interessato.
Evidenziato che l'esercizio della prelazione previsto dal Codice dei beni culturali e del
paesaggio (articoli 60 e 61) non rientra nelle fattispecie per le quali sussistono il divieto
e le limitazioni imposte ai Comuni dall'articolo 1 comma 138 della Legge 24/12/2012 n.
228 che ha introdotto all'articolo 12 del D.L. 6/07/2011 n. 98 convertito con
modificazioni dalla Legge 15/07/2011 n. 111, e corrispondente normativa provinciale
concernente i limiti e divieti di acquisto di beni immobili da parte dei Comuni.
In tal senso si è espressa la Corte dei Conti in Sezione Regionale di controllo per la Puglia
con la deliberazione n. 143/PAR/2013, in riferimento ad una richiesta inoltrata da un
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Comune, nella quale si afferma che l'esercizio della prelazione a favore degli enti pubblici
territoriali dettato dall'articolo 60 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e
del paesaggio) a parere della Corte è sottratto dal campo di applicazione della norma
introdotta dal comma 138 della legge di stabilità 2013, poiché ad avviso della medesima
è “espressione di una potestà autoritativa di preminente rilevanza pubblica
dell'Amministrazione che non si colloca in posizione paritaria con i privati”.
Tale assunto, come recita il parere, viene ricondotto a quanto chiarito dalla giurisprudenza
amministrativa secondo la quale la ratio dell'istituto del procedimento inerente la
prelazione non richiede una comparazione di interessi ma la valutazione sulla funzionalità
del bene rispetto agli interessi pubblici tutelati (Consiglio di Stato, Sentenza 28/01/2013 n.
504) e il procedimento disciplinato dall'articolo 60 del Codice dei beni culturali integra
l'esercizio di un potere ablatorio di natura reale che realizza un trasferimento coattivo dei
beni culturali (TAR Lombardia, Sentenza del 11/01/2010 n. 7).
Come indicato nella sopra richiamata nota della Soprintendenza per i beni culturali, il
termine per esercitare il diritto di prelazione scade il 1 maggio 2016 e la comunicazione
della volontà del Comune di esercitare la prelazione deve pervenire alla Provincia entro il
decimo giorno precedente tale termine e cioè entro il giorno 21 aprile prossimo.
Nella Partita Tavolare 5638 a carico della p.ed. 152/1 C.C. Riva, denominato “Palazzo
Martini” (già Palazzo Moscardini”) è annotato il vincolo diretto ai sensi dell'allora vigente
Legge 1 giugno 1939 n. 1089 sub G.N. 320/1982.
Le porzioni materiali per le quali è possibile l'esercizio della prelazione rispetto
all'alienazione a titolo oneroso, sono descritte tavolarmente come segue:
porzione materiale 14: a primo piano tre uffici e bagno. A primo piano-soppalchi.
soppalco – ripostiglio;
porzione materiale 15: a primo piano ufficio e balcone;
porzione materiale16: a primo piano 2 uffici, antibagno e bagno. A primo piano soppalchi:
soppalco- ripostiglio.
Nel foglio B delle porzioni materiali 14,15 e 16 sub G.N. 3140/2014 risultano le
annotazioni di sentenza dichiarativa di fallimento di data 18.09.2014 e l'annotazione sub
G.N. 901/2016 dell'atto di data 18.02.2016 per l'alienazione a favore della signora
Margini Mila.
Dalla perizia di stima redatta dal C.T.U. geom. Vito Rosa in data 30 maggio 2011,
nominato nella procedura esecutiva n. 88/2010, perizia pubblicata sul sito internet del
Tribunale di Rovereto – sezione Aste giudiziarie, riguardante alcune porzioni materiali,
tra le quale le pp.mm. 14, 15 e 16 della p.ed. 152/1 C.C. Riva, risulta che:
• l'edificio è stato oggetto di completo restauro conservativo con concessione
edilizia n. 19140/98, di variante alla concessione edilizia n. 20561 di data
12.11.2002, sanatoria rilasciata il 18.01.2006 prot. 2006001868, e provvedimento
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•
•
•
di sanatoria protocollo 050325 di data 18.01.2006 tutte rilasciate dal Comune di
Riva del Garda;
per le porzioni materiali 14, 15 e 16 è stata dichiarata l'agibilità con
provvedimento di data 14.05.2010 prot. 2010/015229 del Comune;
la porzioni materiali 14, 15 e 16 sono descritte come segue: “saloni uso uffici tra
loro comunicanti al piano nobile aventi una superficie commerciale mq. 256.
Finiture di buon livello e minimo grado di vetustà. Soffitti affrescati con figure
mitologiche, pareti monocrome e pavimenti in legno. Completamente restaurato
anche nella facciata esterna e dotato di 2 ripostigli, 2 bagni, antibagno, balconi ed
ascensori.”;
il valore attribuito dal suddetto CTU alle porzioni materiali 14, 15 e 16 p.ed. 152/1
C.C. Riva, costituenti il lotto n.2, è complessivamente di Euro 873.664,00.
Le stesse porzioni materiali 14, 15 e 16 – costituenti il Lotto 2) nella vendita giudiziaria
sono state aggiudicato per il prezzo ribassato di Euro 270.000,00 più IVA, notevolmente
inferiore alla valutazione peritale degli immobili.
Sul prezzo per il trasferimento trattandosi di bene strumentale, oltre all'IVA nella misura
del 22% sono dovute le imposte ipotecaria in misura del 3% e imposta catastale in misura
del 1% del prezzo e il costo della procedura in via presuntiva di Euro 1000,00.
L'esercizio della prelazione integra un potere ablatorio di natura reale che realizza un
trasferimento coattivo di beni culturali che entrano a far parte del demanio dell'ente
pubblico che la esercita.
L'opportunità di poterlo acquisire al demanio comunale e disporne assicura la migliore
conservazione e valorizzazione della parte di Palazzo Martini (già Palazzo Moscardini)
che presenta elementi architettonici ed artistici di riconosciuto pregio, destinando tali spazi
al godimento pubblico per scopi culturali, e perseguendo in tal modo gli scopi
istituzionali dell'ente in materia di beni culturali.
Palazzo “Martini” costituisce uno dei pochi esempi di architettura storica di pregio rimasti
nel centro storico di Riva del Garda. L'intervento di restauro effettuato sull'edificio è stato
realizzato con cura ed ha restituito alla città un edificio che ha indubbia valenza di bene
culturale.
Nonostante l'attuale utilizzo dell'immobile sia prevalentemente residenziale e
commerciale, la facciata e la corte interna sono liberi e ben visibili e, nel tempo, è rimasto
inutilizzato il c.d. “piano nobile”, che originariamente ospitava delle sale per ricevimenti e
anche un piccolo teatro.
Queste parti dell'edificio sono rimaste inutilizzate in quanto la loro configurazione è
tutelata e male si concilia con l'uso residenziale o commerciale, mentre si presterebbe
particolarmente per attività di tipo culturale, come è stato già sperimentato in anni
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precedenti (anni 2001-2005) quando l'originario proprietario aveva permesso al Comune di
utilizzare il c.d. “piano nobile” dell'edificio per piccole mostre, concerti e incontri di tipo
culturale. Va considerato inoltre che la presenza delle decorazioni e dei numerosi affreschi
restaurati, di notevole pregio storico-artistico, giustificherebbe di per sé il passaggio alla
proprietà pubblica, che potrebbe sia garantirne la tutela, sia renderli visibili al pubblico.
Per questi motivi l'Amministrazione ritiene di esercitare il diritto di prelazione a fronte
della possibilità concreta di acquisire il bene per la somma di Euro 270.000 pari al prezzo
di aggiudicazione che sotto il profilo economico risulta conveniente e congrua essendo di
molto inferiore al valore di stima desunto dalla perizia del CTU sopra citata.
La spesa derivante dall'esercizio della prelazione sopra descritto non risulta prevista nel
Bilancio di Previsione 2016 ed in considerazione dei tempi ristretti e cogenti per
l'esercizio della prelazione risulta necessario procedere ad una apposita variazione di
Bilancio.
Con deliberazione consiliare n. 41 di data 26/02/2016 è approvato il Bilancio di Previsione
per l'Esercizio 2016 con i relativi allegati, tra cui il Bilancio Pluriennale 2016-2018 e la
Relazione Previsionale e Programmatica 2016-2018.
Al fine di adeguare le disponibilità di bilancio all'acquisizione in oggetto, è necessario
apportare al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso alcune variazioni.
La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli
enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”,
in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, all’art. 49 dispone che “gli enti locali e
i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo
n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti
dal medesimo decreto……... Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti
nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali), richiamate da questa legge.”
Lo stesso art. 49 sopra citato, nonché gli articoli 50, 51 e 52 della legge provinciale 9
dicembre 2015, n. 18, indicano, inoltre, quali sono gli articoli del decreto legislativo n.
267 dd. 18/8/2000 che si applicano agli Enti locali e organismi strumentali della Provincia
Autonoma di Trento.
Il combinato disposto dell’art. 49 della LP 18/2015 e dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e
s.m., stabilisce che gli enti locali adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel
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2015 (approvati con D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L), i quali conservano valore a tutti
gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, mentre quelli previsti
dal comma 1 dell’art. 16 del D.Lgs. 118/2011, vengono allegati con funzione meramente
conoscitiva.
Dal 1° gennaio 2016 gli enti locali provvedono quindi alla tenuta della contabilità
finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, ed in particolare in
aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture
contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.
La presente proposta di variazione è costituita dal Gruppo n. 2, che interessa gli
stanziamenti delle risorse (per la parte dell’entrata) e degli interventi (per la parte della
spesa) così come specificati nell’allegato A) al presente provvedimento e così
sintetizzabili:
Bilancio di esercizio
Avanzo di amministrazione
NUOVE E MAGGIORI ENTRATE
MINORI ENTRATE
NUOVE E MAGGIORI SPESE
MINORI SPESE
DIFFERENZA A PAREGGIO
2016
0,00 (+)
0,00(+)
0,00 (-)
341.200,00 (-)
341.200,00(+)
0,00
Maggiori spese di investimento
Descrizione
Importo
Acquisizione Palazzo Martini
341.200,00
Totale
341.200,00
Minori spese di investimento
Descrizione
Importo
Via Negrelli – rifacimento marciapiedi e illuminazione pubblica
(intervento collocato in area di inseribilità 2016)
250.000,00
Immobile comuale P.ed. 1128 Viale dei Tigli: recupero spazi per
sede associazioni
91.200,00
Totale
341.200,00
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La presente variazione non riguarda la parte corrente della spesa e di conseguenza non
altera l'equilibrio economico degli esercizi 2016-2018
La presente variazione comporta modifiche al solo esercizio 2016 del bilancio pluriennale
2016-2018.
La presente variazione non comporta utilizzo di avanzo di amministrazione.
In relazione alle variazioni di bilancio in oggetto si ritiene di apportare delle modifiche e
integrazioni alla Relazione Previsionale e Programmatica 2016-2018.
La presente variazione comporta modifiche agli stanziamenti relativi ai Programmi di cui
alla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2016-2018 come
risultanti dall’allegato B) al presente provvedimento.
Il Programma Generale delle Opere Pubbliche, contenuto nella Relazione Previsionale e
Programmatica 2016-2018, viene modificato ed integrato nelle schede 2, e 3 da quanto
indicato dall'allegato C della presente deliberazione.
Nell'allegato D vengono infine riportate ai fini conoscitivi le variazioni di competenza e di
cassa sulla base dei nuovi schemi di bilancio armonizzato previsti dal D.Lgs. 118/2011.
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita e fatta propria la relazione del Sindaco, anche ai fini della
motivazione del presente atto.
Visti l'estratto tavolare e le planimetrie depositate al Catasto
Fabbricati riguardanti le porzioni materiali 14, 15 e 16 della p.ed. 152/1 C.C. Riva ,
all'interno del Palazzo Martini, in via Maffei a Riva del Garda.
Vista la comunicazione della Soprintendenza per i beni culturali
della Provincia Autonoma di Trento di data 9 marzo 2016 assunta al protocollo comunale
6263 relativa all'esercizio del diritto di prelazione a favore di ente territoriale nel caso di
alienazione a titolo oneroso di beni culturali a sensi articolo 11 L.P. 1/2003.
Visto il Decreto di trasferimento di data 18.02.2016 del Giudice
dell'esecuzione del Tribunale di Rovereto allegato alla sopra citata nota della
Soprintendenza e preso atto che nello stesso si ordina la cancellazione delle annotazioni
degli atti di pignoramento, nonché degli eventuali sequestri, e iscrizioni ipotecarie annotati
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anche successivamente alla trascrizione del pignoramento e comunque dopo le ipoteche
sopra citate limitatamente alle pp.mm. 14, 15 e 16 trasferite.
Visto l'articolo 11 della Legge Provinciale 17 febbraio 2003 n. 1 “
Nuove disposizioni in materia culturale”.
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio – D. Lgs. n. 42 di
data 22.01.2004 – articolo 59, 60 e 61 e 62 inerenti la prelazione di bene culturale.
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti del
Comune in data 15/04/2016 prot. n. 201600010233.
Ritenuto di esercitare la prelazione a sensi dell'articolo 1 della L.P.
17.02.2003 n.1.
Vista l’attestazione della copertura finanziaria e l’avvenuta
annotazione contabile da parte del Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell’art. 19,
comma 1, dell’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni approvato con D.P.G.R.
28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005, n. 4/L.
Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L,
e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, allegati alla presente deliberazione.
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione
consiliare n. 166 dd. 20.12.2000, esecutiva, e ss.mm..
Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali, come da verbale di
seduta, dove sono riportate anche le dichiarazioni di voto.
Su invito del Sindaco;
^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 19. ^^^
A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed
il cui esito è proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori, e che ha
conseguito il seguente risultato:
- Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 19
- Consiglieri/e astenuti
: n. 2 (Campisi, Santorum)
- Consiglieri/e presenti ai fini della votazione : n. 17
PRPCCDL20160013 / 9/12
- voti favorevoli
contrari
n. 15 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Caproni,
Gatti, Giuliani, Iandarino, Martini, Pederzolli, Serafini, Zanoni
Alessio, Zanoni Silvano)
n. 2 (Matteotti, Prada)
DELIBERA
1. di esercitare per i motivi espressi in premessa ai sensi dell'articolo 11 della L.P. 17
febbraio 2003 n.1 ed articolo 60 e seguenti del D.Lgs. n. 42/2004, il diritto di
prelazione per le porzioni materiali 14 (quattordici), 15 (quindici) e 16 (sedici) e
relative parti comuni della p.ed. 152/1 C.C. Riva - Palazzo Martini in via Maffei, a
Riva del Garda per l'importo pari al prezzo indicato nel decreto di trasferimento
del Tribunale di Rovereto di data 18.02.2016 nella procedura esecutiva
immobiliare n. 88/2010;
2. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, la variazione n. 1 al
Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2016 ed all'esercizio 2016
Bilancio Pluriennale 2016-2018, (Gruppo n. 2) nelle risultanze di cui all’allegato
A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare le contestuali variazioni agli stanziamenti dei Programmi riferiti alla
Relazione previsionale e programmatica e al bilancio pluriennale 2016-2018, come
risultanti dall’allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
4. di approvare le modifiche alla Scheda 2 ed alla Scheda 3 parte prima del
Programma Generale delle Opere Pubbliche 2016-2018, contenuto nella Relazione
Previsionale e Programmatica come riportato nell'allegato C), dando atto che il
totale della Scheda 2 “Quadro delle disponibilità finanziarie per le OOPP e la
scheda 3 – parte prima “Opere con finanziamenti”, per l'esercizio 2016, pareggia
per complessivi € 3.523.800,00, mentre la Scheda 3 – Parte seconda “Opere in area
di inseribilità” per l'esercizio 2016 pareggia per complessivi € 445.000;
5. di approvare ai fini conoscitivi le variazioni di cui sopra, in termini di competenza
e di cassa, secondo la nuova codifica di bilancio e secondo i nuovi schemi di
bilancio armonizzato previsti dal D.Lgs. 118/2011, come riportate nell'allegato D)
al presente provvedimento;
6. di dare atto che con provvedimento successivo la Giunta Municipale effettuerà le
conseguenti modifiche e integrazioni al Piano esecutivo di gestione dell’esercizio
in corso;
7. di assumere l'impegno a corrispondere la somma di Euro 270.000,00 pari al prezzo
di aggiudicazione, indicato nel decreto di trasferimento del Tribunale Ordinario di
Rovereto di data 18.02.2016, al Notaio delegato dell'Associazione Notarile
PRPCCDL20160013 / 10/12
Esecuzioni e Attività Delegate – ANEAD dott.ssa Cristiana Franceschetti, presso
il Tribunale di Rovereto, nella procedura esecutiva immobiliare n. 88/2010, di cui
all'avviso di vendita di data 2 ottobre 2015 o altro soggetto indicato dal medesimo
Tribunale;
8. di assumere a carico del bilancio comunale, in relazione all'esercizio del diritto di
prelazione, IVA in misura di legge, imposte e spese della procedura;
9. di dare mandato al Responsabile dell'Area del Patrimonio, Estimo e Provveditorato
di comunicare immediatamente, riscontrando la nota di data 9 marzo 2016,
protocollo n. S120/2016/121625, alla Soprintendenza dei beni culturali della PAT,
la volontà di esercitare la prelazione a favore del Comune e l'impegno al
pagamento della somma pari al prezzo di trasferimento indicato ed all'espletamento
di tutti gli atti necessari per l'esecuzione di quanto stabilito nella presente
deliberazione;
10. di impegnare la spesa complessiva di € 341.200,00 all'intervento 2.01.05.01, imp.
n. 1289, di cui euro 270.000,00 quale prezzo di acquisto del bene, € 59.400,00 per
IVA 22%, € 11.800,00 per imposte e spese di procedura;
11. di dare evidenza, in applicazione dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm.,
che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta
Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art.
79 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e
giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D.
Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
^^^^^
Accertata inoltre l’opportunità di dichiarare immediatamente esecutivo il presente
provvedimento, per consentire l'esercizio della prelazione nel termine previsto per legge,
il Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 19. ^^^
A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed
il cui esito è proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori, e che ha
conseguito il seguente risultato:
PRPCCDL20160013 / 11/12
- Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 19
- Consiglieri/e astenuti
: n. 2 (Campisi, Santorum)
- Consiglieri/e presenti ai fini della votazione : n. 17
- voti favorevoli
contrari
n. 15 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Caproni,
Gatti, Giuliani, Iandarino, Martini, Pederzolli, Serafini, Zanoni
Alessio, Zanoni Silvano)
n. 2 (Matteotti, Prada)
delibera
di dichiarare la presente deliberazione, per l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L.
Allegati parte integrante:
• Allegati n. 4
FP-GM
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Mauro Pederzolli
IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenza Moresco
Alla presente è unito:
• n. 2 pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
• parere in ordine alla regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria;
• attestazione pubblicazione ed esecutività.
PRPCCDL20160013 / 12/12