capitolo iii - Dike Giuridica Editrice

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capitolo iii - Dike Giuridica Editrice
CAPITOLO III
Le successioni
Sommario: Sezione I. I temi – 1. I diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite – 2.
Successione e diseredazione – 3. L’accettazione con beneficio d’inventario – Sezione II.
La giurisprudenza (in tema di successione legittima e testamentaria) – 1. Cass. Sez. Unite,
sentenza 27.02.2013, n.4847, si esprime sui diritti di abitazione e di uso sui mobili del
coniuge superstite nella successione legittima – 2. Cass. Sez. II, sentenza 25.05.2012, n.
8352 in tema di clausola di diseredazione – 3. Cass. Sez. un. sentenza 15.01.203 n. 10531
si pronuncia in tema di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario
Sezione I
I temi
1. I diritti ex art. 540, II co., c.c. e il loro mancato richiamo nella disciplina della successione legittima1
L’art. 540 c.c., dettato in tema di successione necessaria, dopo aver riconosciuto al coniuge superstite una quota di legittima in piena proprietà2, prevede,
al secondo comma, che gli siano riservati i diritti di abitazione sulla casa
adibita a residenza familiare nonché l’uso dei mobili che la corredano, anche
ove concorra con altri chiamati. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile
e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del
coniuge stesso ed eventualmente su quella riservata ai figli.
La previsione si inserisce – nel quadro della riforma del diritto di famiglia del 1975 – in un generale ripensamento3 della posizione del coniuge
Il presente paragrafo è tratto da E. Prascina, I diritti di abitazione e di uso sui mobili del coniuge superstite nella successione legittima: il punto delle Sezioni Unite, in Diritto e Giurisprudenza
commentata n. 4/2013.
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L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione necessaria, in A. Cicu, F. Messineo (diretto da), Trattato di diritto civile e commerciale, vol. XLIII, t. 2. Milano, 2000, 164.
3
R. Calvo, I diritti successori del coniuge, in R. Calvo, G. Perlingieri (a cura di), Manuale delle
successioni. Napoli, 2008, 590 ss.; F. Marone, I diritti di abitazione e di uso ex art. 540 co. 2 cod.
civ. e ambito di applicazione, in Notariato, 2004, 3, 279.
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superstite nella successione a causa di morte, volta ad adeguarne la disciplina all’evoluzione sociale4 e a realizzare appieno l’unione personale e patrimoniale dei coniugi determinata dal matrimonio5. In tal senso, è stata
riconosciuta al coniuge una posizione privilegiata rispetto agli altri legittimari6, non solo mediante l’abbandono dell’istituto dell’usufrutto uxorio7 e il
riconoscimento della sua qualità di erede pleno iure, ma – appunto – attraverso la previsione di un’aggiunta quantitativa8 e qualitativa9 a detta quota,
rappresentata dai diritti in oggetto10.
La ratio dell’attribuzione è comunemente individuata nell’esigenza di
tutela del coniuge superstite non solo sotto il profilo patrimoniale, mediante il riconoscimento del diritto di disporre di un alloggio11, ma sopratC.R. Calderone, Della successione legittima e dei legittimari. Commento sub art. 540 c.c., in V.
Martino (diretto da), Commentario teorico-pratico al codice civile. Artt. 536-586. Novara,
1976, 124.
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In tal senso, si veda la Relazione della commissione reale, preliminare al codice 1942, riportata
da C.R. Calderone, cit., 142. P. Perlingieri, Riflessioni “sull’unità della famiglia”, in P. Perlingieri (a cura di), Rapporti personali nella famiglia, Napoli, 1982, 9 ss..
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T. Pertot, I diritti di abitazione e di uso nella successione legittima: opportunità di un intervento
delle sezioni unite. Nota a Cass. Civ., sez. II, ord. 4 maggio 2012, n. 6774, in NGCC, 2012, pt. I,
773; L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione legittima, in A. Cicu, F. Messineo
(diretto da), Trattato di diritto civile e commerciale, vol. XLIII, t. 1. Milano, 1999, 147, osserva
come la posizione preminente del coniuge rispetto agli altri legittimari emerge già dal testo
degli articolo 536 e 565 c.c., nei quali esso viene nominato al primo posto nell’elenco dei
legittimari e dei successibili ab intestato.
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Sul tema si veda, tra gli altri, C.R. Calderone, cit., 123.
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Così Cass. Civ., Sez. II, 6 aprile 2000, n. 4329, in Giust. civ., 2001, pt. I, 2198 ss., con nota
di G. Tedesco, I diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite nella successione legittima, in
Giust. civ., 2001, pt. II, 381 ss.; in Vita not., 2001, pt. 1, 141 ss., con nota di R. Triola, Osservazioni in tema di diritto di abitazione del coniuge superstite; in Notariato, 2001, 4, 357 ss., con nota
di R. Ciccariello, Il diritto di abitazione del coniuge superstite; nonché Cass. Civ., 23 maggio
2000, n. 6691. Nel merito si vedano Trib. Roma, 12 aprile 1995, in Fam. e Dir., 1997, 149;
Trib. Roma, 26 maggio 2003, in Giur. merito, 2003, 2141.
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In tal senso, G. Capozzi, Successioni e donazioni. Milano, 2009, 440; L. Mengoni, Successioni
per causa di morte. Successione necessaria, cit., 166.
10
Sebbene la tesi secondo la quale i diritti in questione si aggiungano alla quota di riserva,
incrementandola quantitativamente e specificandola qualitativamente, sia ormai maggioritaria in dottrina e in giurisprudenza, si deve – per completezza – far riferimento a quell’orientamento secondo il quale i diritti del 540 siano una mera indicazione dei beni, i quali concorrono a formare la quota riservata al coniuge. Cfr. C. Trinchillo, Il trattamento successorio del
coniuge superstite nelle disciplina dettata dal nuovo diritto di famiglia, in Studi in onore di Guido
Capozzi, I, 2, Milano, 1992, 1244. Come precisato da Cass. Civ., 13 marzo 1999, n. 2263, “…
Le conseguenze sulla formazione della quota del coniuge sono differenti, perché i diritti di abitazione
e di uso non si aggiungono, ma vengono a comprendersi nella quota spettante a titolo di successione
legittima.” Per quanto concerne l’incidenza quantitativa dei diritti di abitazione e uso, si veda
F. Marone, cit., 280, la quale precisa le diverse modalità operative dei diritti di cui all’art. 540
in relazione alla capienza della disponibile.
11
G. Capozzi, cit.. 440.
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de
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tutto nella sua sfera morale e sentimentale12, garantendogli la possibilità
di mantenere il proprio legame affettivo con la casa familiare e con le
consuetudini domestiche13.
Con riferimento alla natura giuridica dei diritti in oggetto, è finora prevalso, in dottrina14 e in giurisprudenza15, l’orientamento che ne qualifica
l’assegnazione in termini di successione legale a titolo particolare, con
conseguente acquisto ipso iure, sebbene non vi sia uniformità tra la tesi del
prelegato16 e quella del legato17 (rectius dei due legati) ex lege.
Come emerge chiaramente dall’esame delle norme di riferimento, la disciplina cui si è fatto cenno non supera i confini del titolo dedicato alla sucT. Pertot, cit., 773.
L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione legittima, cit., 176; G. Capozzi, cit.. 440;
F. Marone, cit., 279. In giurisprudenza, si veda per tutte C. Cost., 26 maggio 1989, n. 310,
secondo la quale “oggetto della tutela dell’art. 540, secondo comma, non è il bisogno dell’alloggio
(che da questa norma riceve protezione solo in via indiretta ed eventuale), ma sono altri interessi di
natura non patrimoniale, riconoscibili solo in connessione con la qualità di erede del coniuge, quali
la conservazione della memoria del coniuge scomparso, il mantenimento del tenore di vita, delle relazioni sociali e degli status symbols goduti durante il matrimonio, con conseguente inapplicabilità, tra
l’altro, dell’art. 1022 cod. civ., che regola l’ampiezza del diritto di abitazione in rapporto al bisogno
dell’abitatore”.
14
In tal senso, L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione necessaria, cit., 167; G.
Capozzi, cit.. 440; G. Gabrielli, Dei legittimari. Commento sub art. 540 c.c., in G. Cian, G. Oppo,
A. Trabucchi (a cura di), Commentario al diritto italiano della famiglia, V. Padova, 1992, 61;
C.R. Calderone, cit., 145.
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Pret. Campi Salentina, 25 novembre 1980, in Giur. it., 1982, 2, 2152 ss. con nota di F.
Parente, Tecniche acquisitive di diritti di abitazione e di uso riservati al coniuge superstite; Cass.
Civ., 10 marzo 1987, n. 2474, in Vita not., 1987, 750; Trib. Roma, 12 aprile 1995, in Giust. civ.,
1996, I, 873 ss.; Cass. Civ., 27 febbraio 1998, n. 2159, in Giur. it., 1998, II, 1794 ss.; Cass. Civ.,
6 aprile 2000, n. 4329; Cass. Civ., 15 maggio 2000, n. 6231, in Mass. Giust. Civ., 2000; Cass.
Civ., 23 maggio 2000, n. 6691; Cass. Civ., 24 giugno 2003, n. 10014, in Riv. Not., 2003, VI,
1618 con nota di F. Formica, D. Giancarli, Prime riflessioni sulla sentenza della Corte Suprema
di Cassazione, Sezione III civile, n. 10014/2003.
16
In dottrina si vedano A. Ravazzoni, I diritti di abitazione e di uso a favore del coniuge superstite, in Dir. fam. e pers., 1978, 233 ss.; M. Vascellari, Commento sub art. 540 c.c., in G. Cian,
A. Trabucchi (a cura di), Commentario breve al codice civile. Padova, 1982, 244; L. Carraro,
La vocazione legittima alla successione. Padova, 1979, 114. Nella giurisprudenza di merito App.
Venezia, 3 febbraio 1982, in Riv. Not., 1983, 534; Trib. Verona, 12 dicembre 1989, in Giur.
merito, 1990, 716, con nota di G. Azzariti, Il diritto di abitazione dell’alloggio familiare e di uso
dei mobili che l’arredano da parte del coniuge superstite; Trib. Monza, 27 dicembre 2011.
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In tal senso, in dottrina F. Ferri, I diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite, in Riv.
trim., 1988, 370; L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione legittima, cit., 180.
Nella giurisprudenza di merito si vedano Pret. Campi Salentina, 25 novembre 1980, in Giur.
it., 1982, 2, 2152 ss.; Trib. Roma, 12 aprile 1995, in Giust. civ., 1996, I, 873 ss.; per quanto
concerne la giurisprudenza di legittimità, si vedano Cass. Civ., 10 marzo 1987, n. 2474, in
Vita not., 1987, 750; Cass. Civ., 6 aprile 2000, n. 4329; Cass. Civ., 15 maggio 2000, n. 6231.
Le stesse Sezioni Unite osservano che la dottrina e la giurisprudenza prevalenti propendono
per la ricostruzione in termini di legato ex lege.
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cessione necessaria, in quanto le regole dettate in tema di successione legittima – e, segnatamente, gli articoli 581 e 582 c.c. – non la ripropongono
né la richiamano per rinvio18. Al contrario, l’art. 584, co. I, c.c., in tema
di successione del coniuge putativo, dopo aver esteso a tale soggetto la
disciplina della successione intestata, prevede espressamente l’applicabilità
della disposizione del secondo comma dell’art. 540 c.c..
Da tale difetto di coordinamento19 tra la disciplina della successione
necessaria e quella della successione intestata deriva il contrasto interpretativo composto con l’arresto in commento.
In mancanza di un chiaro aggancio normativo, l’iter argomentativo della
Suprema Corte, così come suggerito dal giudice a quo20, ha dovuto prendere
le mosse dall’esame della questione relativa alla spettanza, anche nella
successione legittima, dei diritti previsti dall’art. 540, II co., c.c. in favore
del coniuge superstite21.
A tal proposito, si deve osservare che l’impiego di uno strumento ermeneutico rigorosamente letterale imporrebbe di qualificare l’enunciato
difetto di coordinamento come una precisa – per quanto implicita – volontà
legislativa di circoscrivere il riconoscimento dei diritti in oggetto alla sola
disciplina della successione necessaria22.
Tuttavia, tale modalità interpretativa mostra immediatamente i propri
limiti laddove si confrontino gli articoli 581 e 582 c.c. con la norma in tema
di coniuge putativo. Se, infatti, si escludesse l’estensione dei diritti in questione al coniuge nella successione legittima, il coniuge putativo godrebbe
di un trattamento di maggior favore rispetto al coniuge legittimo, in palese
violazione con il principio costituzionale di eguaglianza23.
Tale considerazione ha trovato conferma anche nella giurisprudenza costituzionale24, la quale, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 581 c.c., in relazione agli artt. 3 e 29
L. Oliva, I diritti di abitazione e di uso spettanti al coniuge superstite nelle successioni legittime,
in Vita not., 2006, 427.
19
Come autorevolmente osservato, la previsione dei diritti in questione all’interno dell’art.
540 c.c. sembra inserita senza “una cosciente e vagliata visione sistematica” della disciplina delle
successioni a causa di morte. In tal senso, F. Parente, cit..
20
Cfr. Cass. Civ., 4 maggio 2012, ord. n. 6774, in NGCC, 2012, pt. I, 769 ss., con nota di T.
Pertot, cit., 772 ss.
21
Sul punto, la recente Cass. Civ., 5 maggio 2008, n. 11018, ha affermato che nella quota
intestata a favore del coniuge superstite ex art. 581 c.c. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso.
22
Trib. Napoli, 3 novembre 1980, in Giur. cost., 1981, II, 1361.
23
In tal senso, Cass. Civ., 13 marzo 1999, n. 2263, richiamata dalla pronuncia in commento.
Contra, Cass. Civ., 6 aprile 2000, n. 4329.
24
Cfr. C. Cost., 5 maggio 1988, ord. n. 527, la quale ha fatto propri i risultati della dottrina
(in particolare Mengoni) e della giurisprudenza di merito.
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Cost., nella parte in cui non attribuisce al coniuge, chiamato all’eredità
in concorso con altri eredi, i diritti di abitazione sulla casa familiare
e di uso sui mobili che la corredano di cui all’art. 540, co. II, c.c., l’ha
ritenuta manifestamente infondata, osservando “che l’omesso richiamo
dell’art. 540, secondo comma, del codice civile, da parte della disposizione
impugnata (come anche del successivo art. 582 c.c.) vale unicamente ad escludere che i diritti in argomento competano al coniuge autonomamente e cioè si
cumulino con la quota riconosciutagli dagli articoli medesimi”, non già ad
escluderne l’applicabilità. Pertanto, il silenzio dell’art. 581 c.c. non deve
essere letto né come una presa di posizione nel senso dell’esclusione né
come un difetto di tecnica legislativa25, ma piuttosto come l’intenzione
di attribuire i due diritti al coniuge solo nella sua qualità di legittimario26.
Tale circostanza trova conferma, altresì, nel principio ricavabile
dall’art. 553 c.c., “secondo cui il contenuto della vocazione intestata di un successibile legittimario non può essere inferiore a quanto gli spetta a titolo di legittima”27.
Poiché i diritti in oggetto sono oggetto di riserva, non possono che trovare
piena attuazione anche nella successione legittima28.
Al contrario, per quel che concerne il coniuge putativo, il legislatore
della novella ha avuto la necessità di inserire la precisazione di cui all’art.
584 c.c. in tema di estensione dei diritti29, dal momento che questi è contemplato nel novero dei legittimari cui la legge riserva dei diritti nella
successione30.
Un altro argomento normativo a sostegno della tesi della spettanza viene dalla stessa formulazione dell’art. 540 c.c.31, il quale riconosce i diritti
di abitazione e di uso anche ove il coniuge concorra con altri chiamati. Infatti, la considerazione che il concorso possa verificarsi solo nelle ipotesi
T. Pertot, cit., 774.
J. Balottin, cit.
27
L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione legittima, cit., 179, sub nt. 64; G. Gabrielli, cit., 65; G. Capozzi, cit., 633. In giurisprudenza, si veda Cass. Civ., 6 aprile 2000, n.
4329.
28
Cass. Civ., 4 maggio 2012, ord. n. 6774.
29
In giurisprudenza, si veda Cass. Civ., 6 aprile 2000, n. 4329. L. Mengoni, Successioni per
causa di morte. Successione legittima, cit., 180. L’Autore osserva che la problematica in oggetto
deriva anche da una infelice collocazione dell’attribuzione in favore del coniuge putativo dei
diritti di cui all’art. 540, II co., c.c. nella disciplina della successione legittima, anziché nel
capo X del titolo I. Tuttavia, dal momento che, prima della riforma del 1975, il coniuge putativo era contemplato solo in detto contesto normativo, la novella non ha potuto far altro che
aggiungere il rinvio all’art. 540 c.c. nella medesima sede. Nello stesso senso, C. Trinchillo,
cit., 1234.
30
Ibidem, 180.
31
T. Pertot, cit., 774.
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di successione intestata o testamentaria32, induce a ritenere33 che il legislatore non abbia limitato l’attribuzione alla sola successione necessaria, ma,
piuttosto, che abbia voluto fissare una regola applicabile in generale alle
successioni, a prescindere dal titolo della delazione.
Ad ulteriore conferma della tesi della spettanza, si deve osservare che,
anche ove mancassero gli illustrati addentellati normativi, si potrebbe giungere alle medesime conclusioni ricorrendo ad una lettura delle norme in
chiave assiologica e teleologica34. Tale tecnica interpretativa, infatti, consente di inserire l’istituto in un’ottica “finalizzata all’attuazione dei nuovi valori costituzionali e dei nuovi principi”35 e, di conseguenza, di ravvisarne la
medesima ratio di completa equiparazione dei coniugi e di tutela del legame
affettivo con le proprie abitudini familiari anche nel contesto della successione intestata36. In tal modo, l’interprete è legittimato ad aprire le maglie
del criterio letterale, superando la presunta “dimenticanza” del legislatore
ed estendendo la disciplina del 540 anche alle ipotesi di successione legittima.
Cristallizzando le conclusioni da tempo prospettate dalla dottrina e dalla
giurisprudenza maggioritarie, la Suprema Corte ha, pertanto, ritenuto di
dover dare risposta affermativa relativamente al tema della spettanza dei
due diritti anche nella successione legittima.
Profilo complesso è la soluzione alla problematica relativa la modalità attraverso la quale tali diritti devono essere attribuiti al coniuge nella successione legittima e, precisamente, se essi “debbano o meno aggiungersi alla quota
intestata prevista dagli artt. 581 e 582 c.c.”37. A tale questione è strettamente
connessa quella della natura giuridica da riconoscere ai diritti in questione
e della loro incidenza sull’asse ereditario.
Si tratta, probabilmente, dell’aspetto più rilevante della pronunzia in
commento perché, al contrario di quanto è accaduto per il primo tema
illustrato, la Suprema Corte ricorre ad un’analisi estremamente innovatiLa successione necessaria, infatti, non configura “un terzo tipo di successione, con carattere
autonomo, accanto alla successione legittima e alla testamentaria, ma <<rappresentano soltanto un
limite stabilito dalla legge alle disposizioni dettate nel testamento o all’applicazione delle norme
generali date dalla legge medesima per il caso di mancanza di testamento>>”. Così L. Mengoni,
Successioni per causa di morte. Successione necessaria, cit., 44, riporta la Relazione al progetto
della Commissione Reale, Libro III, Roma, 1936, 9.
33
R. Triola, cit., 146 ss.
34
P. Perlingieri, Scuole, tendenze e metodi. Problemi del diritto civile. Napoli, 1989, 273 ss.;
Id., L’interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo in claris non fit
interpretatio, il ruolo dell’art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell’esegesi, in Rass. dir. civ.,
1985, 990 ss..
35
Id., Scuole, cit., 284.
36
Id., La funzione sociale del diritto successorio, in Rass. dir. civ., 2009, 135 ss..
37
Cass. Civ., SS.UU., 27 febbraio 2013, n.4847.
32
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va38. Come già accennato, l’opinione prevalente sostiene che, nella successione necessaria, l’attribuzione di cui all’art. 540, co. II, c.c. individui una
specificazione quantitativa e qualitativa in aggiunta alla riserva spettante
al coniuge, che determina una situazione identica “a quella che si avrebbe se il
de cuius avesse disposto per testamento in favore del coniuge i legati di abitazione
e di uso, aggiungendo la dispensa dall’imputazione ai sensi dell’art. 564 comma
2 c.c.”39.
Con riferimento alla successione legittima, la questione del calcolo è
stata affrontata dalla dottrina ricorrendo ad un’analisi differenziata a seconda che la quota intestata sia uguale o superiore alla riserva o, al
contrario, inferiore.
Nella prima ipotesi, una parte della dottrina40 ha sostenuto che l’attribuzione gravi proporzionalmente su tutti i coeredi, ove ciò non determini
un gravame sulla quota riservata ai legittimari. In mancanza, l’eccedenza
peserà sulle quote dei coeredi non riservatari.
Fino alla pronuncia in commento, al contrario, è prevalsa l’opinione di
quanti41 hanno ritenuto che i diritti in oggetto siano attribuiti al coniuge superstite come legati in conto da considerarsi quale contenuto della quota
di eredità.
Nel caso in cui la quota intestata sia inferiore alla porzione riservata,
la dottrina ha risolto diversamente la questione a seconda dei soggetti con
cui il coniuge è chiamato a concorrere.
Il concorso con i figli42 è espressamente disciplinato dall’art. 540, II
co., c.c.: i diritti gravano sulla disponibile e, per l’eccedenza, sulla quota di
legittima del coniuge e, poi, su quella dei figli.
Nel caso in cui il coniuge concorra con soggetti non legittimari, alcuni autori sostengono l’applicabilità dell’art. 553 c.c. quale norma di collegamento tra successione legittima e successione necessaria, con la conseguente riduzione proporzionale delle quote dei successibili non riservatari.
Altra impostazione43 ritiene, al contrario, che i diritti debbano essere considerati come dei prelegati e, dunque, riscossi in prededuzione sull’intera
eredità, per poi calcolare le quote sulla porzione rimanente.
Così A. Musto, cit..
Così Cass. Civ., Sez. II, 6 aprile 2000, n. 4329. T. Pertot, cit., 775.
40
Così G. Cattaneo, La vocazione necessaria e la vocazione legittima, in P. Rescigno (diretto
da), Trattato di Diritto Privato, 5, Torino, 1997, 503; R. Scognamiglio, Commento sub art. 581
c.c., in L. Carraro, G. Oppo, A. Trabucchi (a cura di), Commentario alla riforma del diritto di
famiglia, I, 2, Padova, 1877, 862 ss.
41
L. Ferri, cit., 370 ss.; L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione legittima, cit.,
179 ss..
42
Lo stesso criterio deve essere adoperato nell’ipotesi di concorso con gli ascendenti legittimi. Così L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione legittima, cit., 183 ss..
43
Id., Successioni per causa di morte. Successione legittima, cit., 180 ss..
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Sezione II
La giurisprudenza
(in tema di successione legittima e testamentaria)
1. Cass. Sez. Unite, sentenza 27.02. 2013, n. 4847 si esprime sui diritti
di abitazione e di uso sui mobili del coniuge superstite nella successione legittima
Nella successione legittima, spettano al coniuge del de cuius i diritti di abitazione
sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, previsti
dall’art. 540, secondo comma, cod. civ., in aggiunta alla quota attribuita dagli art.
581 e 582 c.c.; il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario, onde procedere poi alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi alla stregua
delle norme sulla successione legittima e non tenendosi conto dell’attribuzione dei
suddetti diritti, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato.
Omissis
La prima questione nasce dal rilievo che, mentre l’art. 540 secondo comma c.c., che disciplina la riserva a favore del coniuge superstite, prevede che
a quest’ultimo “anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i
diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”, gli artt. 581 e
582 c.c., i quali disciplinano nell’ambito della successione legittima rispettivamente il concorso del coniuge con i figli ovvero con ascendenti legittimi,
fratelli e sorelle del de cuius, non fanno riferimento a tali diritti; peraltro
l’art. 584 c.c., che regola la successione del coniuge putativo, prevede espressamente l’applicabilità in favore di quest’ultimo della disposizione dell’art.
540 secondo comma c.c..
La Corte Costituzionale, affrontando la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581 c.c. in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione
nella parte in cui non attribuisce al coniuge, chiamato all’eredità con altri
eredi, i diritti previsti dall’art. 540 secondo comma c.c. viceversa riconosciuti al coniuge putativo, con ordinanza del 5-5-1988 n. 527 l’ha ritenuta
manifestamente infondata, rilevando che detti diritti nella successione ab
intestato sono attribuiti al coniuge nella sua qualità di legittimario, che l’omesso richiamo dell’art. 540 secondo comma c.c. da parte degli artt. 581 e
582 c.c. vale unicamente ad escludere che i diritti in oggetto competano al
coniuge autonomamente, ovvero che si cumulino con la quota riconosciutagli dagli articoli medesimi, che per converso il rinvio contenuto nell’art. 584
c.c. significa soltanto che la legittima aggiuntiva costituita dai due diritti
di godimento spetta anche al coniuge putativo, ed ha quindi concluso “che,
pertanto, le suddette disposizioni già vivono nell’ordinamento con l’identico
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contenuto e portata che si vorrebbe raggiungere per via di reductio ad legitimitatem...”.
Rilevato che comunque tale decisione non ha superato i dubbi interpretativi suscitati dal sopra richiamato quadro normativo di riferimento, si segnala che questa Corte con sentenza del 13-3-1999 n. 2263, dopo aver premesso come indubitabile l’estensione dei diritti di abitazione ed uso previsti
dall’art. 540 secondo comma c.c. al coniuge nella successione legittima in
quanto l’eventualità che il coniuge putativo potesse godere di un trattamento diverso e più favorevole rispetto al coniuge legittimo sarebbe contraria
al principio di eguaglianza, ha prospettato due diverse soluzioni delle modalità attraverso le quali tali diritti vengono riconosciuti al coniuge nella
successione legittima; secondo un primo indirizzo essi sono riservati al coniuge come prelegati oltre la quota di riserva, mentre un’altra ricostruzione, partendo dal presupposto che nella successione legittima non trovano
applicazione gli istituti della disponibile e della quota di riserva, afferma che
i diritti in questione non si aggiungono, ma vengono a comprendersi nella
quota spettante a titolo di successione legittima; tuttavia la Corte non ha
risolto tale questione, ritenendola irrilevante nella fattispecie sottoposta al
suo esame.
La successiva pronuncia di questa Corte del 6-4-2000 n. 4329 (cui, come
esposto in precedenza, ha aderito la sentenza impugnata), l’unica che ha
affrontato più approfonditamente e risolto la questione in ordine al riconoscimento al coniuge superstite dei diritti di abitazione ed uso nella successione legittima, ha ritenuto che in tema di successione necessaria l’art.
540 secondo comma c.c. determina un incremento quantitativo della quota
contemplata in favore del coniuge in quanto i diritti di abitazione sulla casa
adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (quindi il
loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà;
posto che la norma stabilisce che tali diritti gravano, in primo luogo, sulla
disponibile, si deve anzitutto calcolare la disponibile sul patrimonio relitto
ai sensi dell’art. 556 c.c. e, per conseguenza, determinare la quota di riserva;
calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria in base agli
artt. 540 primo comma-542 e 543 c.c., alla quota di riserva così ricavata si
aggiungono i diritti di abitazione ed uso, il cui valore viene a gravare sulla
disponibile, sempre che questa sia capiente; se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione ed uso gravano anzitutto sulla quota di riserva del
coniuge, che viene così ad essere diminuita della misura proporzionale a
colmare l’incapienza della disponibile; se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva
dei figli o degli altri legittimari.
La sentenza in esame ha quindi evidenziato che il primo ostacolo che si
oppone all’accoglimento della tesi favorevole all’applicabilità del meccani-
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smo di calcolo previsto dall’art. 540 secondo comma c.c. al coniuge nella
successione legittima è data dal rilievo che in tema di successione legittima
non trovano applicazione gli istituti della disponibile e della riserva; ma
sussisterebbe un’altra ragione più persuasiva per disattendere tale applicabilità, considerato che la riserva rappresenta il minimo che il legislatore
vuole assicurare ai prossimi congiunti anche contro la volontà del defunto,
e che i diritti di abitazione ed uso fanno parte della riserva e dunque sono
compresi nel minimo; orbene, per evitare che attraverso la disciplina delle
successioni legittime vengano pregiudicati i diritti dei legittimari, l’art. 553
c.c., che serve di raccordo tra la successione legittima e quella necessaria,
stabilisce che le porzioni fissate nelle successioni legittime, ove risultino lesive dei diritti dei legittimari, si riducono proporzionalmente per integrare
tali diritti; peraltro dal sistema della successione necessaria emerge che il
legislatore interviene nel meccanismo delle successioni legittime quando
la quota spettante nella successione necessaria andrebbe al di sotto della
quota di riserva, mentre da nessuna norma risulta che il legislatore abbia
modificato il regime della successione legittima per attribuire agli eredi legittimi (che siano anche legittimari) più di quanto viene loro riservato con
la successione necessaria; poiché l’art. 553 c.c. vuole fare salva l’intera riserva del coniuge (secondo il sistema della successione necessaria), i diritti di
abitazione e di uso si aggiungono alla quota di riserva regolata dagli artt.
540 primo comma e 542 c.c.; per contro, non essendo ciò previsto da nessuna
norma in tema di successione legittima, non vi è ragione per ritenere che
alla quota intestata contemplata dagli artt. 581 e 582 c.c. si aggiungano i
diritti di abitazione e di uso.
Tanto premesso, si ritiene di dover dare risposta affermativa relativamente alla prima questione sottoposta all’esame di questo Collegio, avente
ad oggetto il riconoscimento o meno in favore del coniuge anche nella successione legittima dei diritti di abitazione ed uso riservati espressamente
dall’art. 540 secondo comma c.c. al coniuge stesso, conformemente all’opinione espressa ormai unanimemente dalla dottrina.
In tal senso milita anzitutto la ratio di tali diritti, riconducile alla volontà del legislatore di cui alla L. 19-5-1975 n. 151 di realizzare anche nella
materia successoria una nuova concezione della famiglia tendente ad una
completa parificazione dei coniugi non solo sul piano patrimoniale (mediante l’introduzione del regime imperniato sulla comunione legale), ma anche
sotto quello etico e sentimentale, sul presupposto che la ricerca di un nuovo
alloggio per il coniuge superstite potrebbe essere fonte di un grave danno
psicologico e morale per la stabilità delle abitudini di vita della persona; ebbene è evidente che tale finalità dell’istituto è valida per il coniuge superstite
sia nella successione necessaria che in quella legittima, cosicché i diritti in
questione trovano necessariamente applicazione anche in quest’ultima.