contratto di collocamento di strumenti finanziari e di

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contratto di collocamento di strumenti finanziari e di
Regolamento contratto collocamento/distribuzione strumenti e prodotti finanziari assicurativi
CONTRATTO DI COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI E DI DISTRIBUZIONE DI
STRUMENTI FINANZIARI E PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI
Edizione in vigore dal 2 gennaio 2014
SOMMARIO
INFORMAZIONI GENERALI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI
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Informazioni generali
Informazioni sui servizi
Modalità di comunicazione
Rendicontazione
Tutela delle somme e degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca per conto dei clienti
Sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse
Compensazione
INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI
REGOLAMENTO DEI SERVIZI
SEZIONE I – NORME GENERALI
SEZIONE II – VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA DI PORTAFOGLIO – CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI OPERAZIONI RICHIESTE DAL CLIENTE – VALUTAZIONE DI APPROPRIATEZZA
SEZIONE III – NORME PARTICOLARI PER IL COLLOCAMENTO / DISTRIBUZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI E DI
PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI
SEZIONE IV - DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATI:
ALL. 1 – POLICY SUI CONFLITTI D’INTERESSE
ALL. 2 – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI
ALL. 3 – TRATTAMENTO FISCALE DEI PRINCIPALI STRUMENTI FINANZIARI
ALL. 4 – POLICY SUGLI INCENTIVI
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INFORMAZIONI GENERALI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI
Informazioni generali
La Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria (di seguito anche “Banca”) ha sede legale in Ancona, Via Menicucci
4/6 e Direzione Generale in Jesi, Via Ghislieri 6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Ancona 01377380421.
La Banca è:
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capogruppo del Gruppo Bancario Banca delle Marche, iscritto al n. 6055.8 dell’Albo dei Gruppi Bancari presso Banca
D’Italia;
•
iscritta al n. D000065527 del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.
Informazioni sui servizi
La Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria è stata autorizzata dalla Banca d’Italia (www.bancaditalia.it – Via
Nazionale n. 91, 00184 ROMA) a prestare i seguenti servizi di investimento:
•
Negoziazione per conto proprio
Attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta e in relazione ad ordini dei clienti
•
Esecuzione di ordini per conto dei clienti
Conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti
•
Ricezione e trasmissione di ordini
Trasmissione degli ordini ricevuti dal cliente ad altri intermediari o messa in contatto di due o più investitori, rendendo così
possibile la conclusione di un’operazione tra loro (mediazione)
•
Collocamento di strumenti finanziari
Attività che consiste nell’acquisire richieste di sottoscrizione, da parte dei clienti, di determinati strumenti finanziari e
nell’inoltrare le stesse richieste all’offerente o al soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, a
condizioni di prezzo e (frequentemente) di tempo predeterminate. Il collocamento può essere distinto in:
o Sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti
dell’emittente
o Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente
•
Consulenza in materia di investimenti
Prestazione di raccomandazioni personalizzate riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento
finanziario
•
Gestione di portafogli
Gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari,
nell’ambito di un mandato conferito dal Cliente
Inoltre la Banca svolge le seguenti attività e servizi accessori:
• Custodia ed amministrazione di strumenti finanziari
Attività di custodia degli strumenti finanziari cartacei e registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati e di
tutela/amministrazione dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi
• Cambio connesso alla fornitura di servizi di investimento
Servizio di cambio, eventuale, espletato in connessione con la prestazione dei servizi d’investimento
• Distribuzione di strumenti finanziari
Distribuzione di strumenti finanziari anche di propria emissione
• Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi
Acquisizione di richieste di sottoscrizione, da parte dei clienti, delle polizze ed operazioni di cui ai rami vita III e V di cui
all’art. 2, comma 1. del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e inoltro delle stesse richieste alla Impresa di assicurazione
Modalità di comunicazione
Per ogni esigenza i clienti possono mettersi in contatto con la Banca scrivendo alla Direzione Generale all’indirizzo sopra riportato
ovvero con e-mail all’indirizzo [email protected].
La lingua utilizzata sia nei rapporti con i clienti sia nella redazione della documentazione è quella italiana.
Rendicontazione
La Banca invia al Cliente un rendiconto dei servizi prestati, con le modalità e la frequenza indicate, per ciascun servizio, nelle
rispettive sezioni del presente contratto.
Tutela delle somme e degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca per conto dei clienti.
La Banca è responsabile nei confronti dei clienti delle somme e degli strumenti finanziari (cartacei e dematerializzati) depositati
presso di essa.
La Banca custodisce gli strumenti finanziari cartacei e mantiene la registrazione contabile di quelli dematerializzati.
La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato, depositari abilitati,
intermediari o altri organismi che effettuano servizi di gestione accentrata o di custodia di strumenti finanziari.
La Banca ha adottato le misure previste dalla normativa al fine di ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione in
strumenti finanziari e liquidità di ciascun cliente, nonché per la selezione dei depositari e sub depositari.
Resta comunque ferma, anche relativamente agli strumenti finanziari sub-depositati, la responsabilità della Banca nei confronti del
Cliente.
Per quanto riguarda la tutela dei depositi, la Banca aderisce:
•
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, ai sensi degli articolo 96 e seguenti del D. Lgs. n. 385/1993. Il Fondo è un
consorzio obbligatorio di diritto privato riconosciuto dalla Banca d’Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal
Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle banche consorziate nel caso di liquidazione coatta
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amministrativa o di amministrazione straordinaria. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie
per il perseguimento delle finalità del Fondo. Il limite massimo di copertura per depositante è attualmente pari a 100.000,00
Euro;
al Fondo Nazionale di garanzia ai sensi dell’articolo 59 del TUF. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo e
alle condizioni previste dal Regolamento Operativo del Fondo, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da
denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dal predetto
Regolamento e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento.
Sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse
In relazione alle misure che la Banca ha adottato per l’individuazione e la gestione dei conflitti di interesse, diretti o indiretti, che
potrebbero insorgere tra la Banca ed il Cliente o tra clienti, il Cliente prende atto di quanto indicato nel documento “policy sui conflitti
di interesse”, redatto in forma sintetica ed allegato al presente contratto (All. n. 1.), di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Tale policy è disponibile presso la Direzione Generale della Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria, presso tutte
le Filiali e sul sito internet della Banca, www.bancamarche.it, fermo restando che, su richiesta del Cliente, la Banca fornirà, su
supporto duraturo, maggiori dettagli circa la politica adottata in materia di conflitti di interesse.
Compensazione
Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, ancorché intrattenuti presso diverse
Filiali della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
Ad esclusione dei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi del D. Lgs. 206/2005, al verificarsi di una delle
ipotesi previste dall’art. 1186 c.c. o di qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o
economica del Cliente, la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti,
non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che
dell’intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione al Cliente.
Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente, sino a concorrenza
dell’intero credito risultante, anche nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di uno solo dei cointestatari.
INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
L’obiettivo della classificazione consiste nell’assegnazione del corretto livello di tutela in funzione della tipologia di cliente.
La tutela sarà modulata in base alla classificazione assegnata al Cliente, di seguito riportata in ordine crescente di protezione:
•
Cliente “controparte qualificata”: i clienti professionali individuati all’art. 58 della delibera Consob 16190 (Regolamento
Intermediari) ai quali sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e
trasmissione ordini. Sono controparti qualificate, nell’ambito della prestazione di tali servizi, a mero titolo esemplificativo, le
imprese e gli enti di investimento, le banche, le imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo e le
società di gestione di tali organismi, i fondi pensione e le società di gestione di tali fondi, gli altri istituti finanziari autorizzati
o regolamentati.
•
Cliente “professionale”: cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere
consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.
I Clienti Professionali possono essere classificati come tali di diritto o su richiesta.
Sono considerati Clienti Professionali di diritto i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare
nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri, quali:
o banche;
o imprese di investimento;
o altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
o imprese di assicurazione;
o organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
o fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
o negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
o soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che
aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
o altri investitori istituzionali;
o agenti di cambio;
o le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società almeno due dei seguenti requisiti
dimensionali: totale di bilancio pari a 20 milioni EUR, fatturato netto pari a 40 milioni EUR, fondi propri pari a 2
milioni EUR;
o gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla
cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie;
o i soggetti e gli Enti classificabili come professionali sulla base di quanto previsto dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze con apposita regolamentazione.
Possono essere trattati come Professionali su richiesta i clienti al dettaglio che ne facciano espressa richiesta alla Banca.
•
Cliente “al dettaglio”. I clienti al dettaglio vengono individuati in maniera residuale, in quanto soggetti che non è possibile
classificare in alcuna delle precedente due categorie. Agli stessi è riservato il maggior grado di tutela.
In base alle informazioni in proprio possesso ed in applicazione dei criteri sopra indicati, la Banca classifica il Cliente come “al
dettaglio”, professionale” o “controparte qualificata”: l’esito di tale qualificazione viene comunicato per iscritto al cliente.
Il Cliente classificato “al dettaglio” può richiedere per iscritto alla Banca di essere trattato come professionale, a titolo generale o
rispetto ad un particolare servizio od operazione d’investimento o tipo di operazione o di prodotto. In tal caso la Banca, dopo aver
comunicato per iscritto al Cliente le conseguenze che deriverebbero dalla diversa classificazione ed aver ottenuto conferma scritta
della richiesta, la accoglierà solo nel caso in cui, all’esito delle prescritte valutazioni di cui alla Sez. 2. dell’allegato 3. del
Regolamento Intermediari, ritenga che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di
investimenti e di comprendere i rischi che assume.
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Il Cliente considerato professionale di diritto può richiedere per iscritto alla Banca un trattamento quale cliente “al dettaglio” e la
Banca può convenire di fornirgli un più elevato livello di protezione concludendo, a tal fine, un accordo scritto che stabilisca i servizi,
le operazioni e i prodotti ai quali si applicherà il trattamento quale Cliente “al dettaglio”.
La “controparte qualificata” ha facoltà di chiedere espressamente, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattata
come cliente professionale ovvero come cliente al dettaglio. Tale richiesta è soggetta al consenso della Banca.
Nel caso in cui la Banca consideri “controparte qualificata” uno dei soggetti di cui all’art. 58 comma 2. del Regolamento Intermediari,
la Banca ottiene dallo stesso l’espressa accettazione di tale qualificazione.
In ogni caso, l’eventuale nuova classificazione avrà effetto dal momento in cui la comunicazione, da parte della Banca, di
accoglimento della richiesta del Cliente sia stata da questi ricevuta o l’accordo sia stato sottoscritto. Resta comunque salva ed
impregiudicata la prestazione dei servizi di investimento sino a quel momento effettuata sulla base della precedente classificazione.
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI
Per l’illustrazione delle informazioni sugli strumenti finanziari si rinvia all’Allegato 2.
REGOLAMENTO DEI SERVIZI
SEZIONE I – NORME GENERALI
Art. 1 Oggetto del contratto
Il contratto ha per oggetto la prestazione da parte della Banca del servizio di collocamento di strumenti finanziari e dell’attività di
distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi , così come definiti nel Capitolo “Informazioni generali sulla
Banca e i suoi servizi”, di seguito anche “servizi”.
Art. 2 Strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi oggetto dei servizi
Oggetto dei servizi possono essere gli strumenti finanziari di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 12 febbraio 1998, n. 58 (di seguito
TUF) e relativa normativa di attuazione (sia strumenti finanziari cartacei sia strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V
del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione) e le polizze ed operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’art.
2., comma 1 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e quindi: valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi
di investimento collettivo del risparmio (OICR), derivati, prodotti finanziari assicurativi.
Art. 3 Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente – esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente
Nei rapporti con il Cliente la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura
dell’attività svolta, in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 1176 c.c..
La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni di cui al presente contratto; tuttavia,
qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al
Cliente.
In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata
alla propria condizione professionale e, comunque, tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
In relazione agli incarichi assunti la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ. a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche
non bancario.
Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., l’incarico conferito alla Banca finché l’incarico stesso non abbia
avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità di tale esecuzione.
Art. 4 Obblighi del Cliente
Il Cliente è tenuto a pagare i diritti di custodia, le commissioni e le spese indicati nel presente contratto, nonché le eventuali imposte
e tasse tempo per tempo vigenti. Il corrente trattamento fiscale dei principali strumenti finanziari è esposto sinteticamente
nell’Allegato 3 del presente contratto.
Il Cliente prende atto della possibilità che, in relazione alle operazioni connesse a strumenti finanziari o a servizi di investimento,
emergano altri costi, comprese eventuali imposte, che non verranno pagati tramite la Banca né da questa imposti. I summenzionati
oneri resteranno a carico del Cliente.
Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sugli strumenti
finanziari sono interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o
sostenuto il relativo procedimento.
La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, al regolamento di quanto ad essa dovuto a
norma dei commi precedenti.
Art. 5 Vendita degli strumenti finanziari in caso di inadempimento del Cliente - Compensazione
Se il Cliente non adempie alle obbligazioni di cui al precedente articolo, la Banca, salva la facoltà riconosciutale dall’ultimo comma di
detto articolo, lo diffida a mezzo lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di quindici giorni.
Se il Cliente permane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi
2 e 3 c.c., disponendo la vendita degli strumenti finanziari in deposito nella misura idonea a soddisfare il proprio credito, previo invio
di altra raccomandata A.R. con cui avverte il Cliente del suo proposito, accordando un termine di ulteriori dieci giorni.
Una volta soddisfatta sul ricavo netto della vendita, la Banca tiene il residuo a disposizione del Cliente.
In caso di vendita parziale, gli strumenti finanziari non venduti permangono in deposito senza variazione delle condizioni.
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Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, ancorché intrattenuti presso diverse
Filiali della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c. o di qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione
patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti,
seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità,
fermo restando che dell’intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione al Cliente.
Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente, sino a concorrenza
dell’intero credito risultante, anche nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di uno solo dei contestatari.
La facoltà di compensazione prevista nel comma 6 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi
del D. Lgs. 206/2005, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.
Art. 6 Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche
Le condizioni economiche applicate sono indicate nel presente Contratto e, per quanto in esso non espressamente previsto, nei
fogli informativi a disposizione nei locali della Banca.
Al ricorrere di un giustificato motivo, la Banca si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche
pattuite, comunicando le variazioni al Cliente su supporto duraturo.
Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice con pieno effetto all’indirizzo
(anche di posta elettronica) indicato all’atto dell’apertura del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto; potranno
altresì essere validamente effettuate mediante pubblicazione in apposita area riservata nel caso in cui il Cliente sia titolare di servizi
on line.
L’attivazione anche futura di servizi on line erogati dalla Banca, con accesso a specifica area riservata implica la scelta di ricevere
ogni documentazione comunicazione o notifica in forma non cartacea, senza applicazione di alcun costo aggiuntivo, salva la facoltà
del Cliente di richiedere in qualunque momento l’invio in forma cartacea.
Dette variazioni saranno comunicate con preavviso di trenta giorni dalla data di decorrenza indicata, salva la facoltà del Cliente di
recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione senza penalità e spese di chiusura, con
diritto all’applicazione delle condizioni previgenti.
La Banca si riserva la facolta di modificare il contenuto degli Allegati al presente contratto in relazione alle variazioni delle modalità
con le quali presta i servizi d’investimento e/o della propria organizzazione aziendale: le modifiche rilevanti sono comunicate al
Cliente con le modalità indicate negli Allegati stessi o, in alternativa, con quelle indicate al successivo articolo 9.
La Banca osserverà le prescrizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 385/93 se ed in quanto applicabili.
Art. 7 Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
Per eventuali cointestazioni in ordine ai servizi di investimento e accessori di cui al presente contratto, il Cliente può rivolgersi
all’Ufficio Reclami della Banca, mediante lettera raccomandata A/R (all’indirizzo Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione
straordinaria, Ufficio Reclami, Via Ghislieri, 6 - 60035 Jesi, AN) o per via telematica all’indirizzo e-mail [email protected].
La Banca si pronuncia entro 90 giorni dalla ricezione del reclamo.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini sopra indicati, può rivolgersi al Conciliatore Bancario
Finanziario.
Se il Cliente o la Banca intendono instaurare il procedimento di mediazione previsto dal Decreto Legislativo n. 28/2010 dovranno
ricorrere alla procedura di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario o altro organismo concordato tra le Parti.
Art. 8 Durata del contratto – Recesso
Il presente contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga
facoltà dando un preavviso non inferiore a quindici giorni. Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata A/R..
Una volta perfezionato il recesso, qualora non sia pervenuta diversa disposizione da parte del Cliente, la Banca potrà vendere in
qualunque momento gli strumenti/prodotti finanziari presenti nel dossier, accreditandone il controvalore nel conto di regolamento o,
in assenza, in una partita infruttifera intestata al Cliente.
Il recesso dal presente contratto si estende a tutti i contratti che disciplinano i servizi di investimento e che costituiscono atti
integrativi del presente contratto.
Nel caso di cointestazione con facoltà per ciascuno dei cointestatari di operare disgiuntamente, l’estinzione del rapporto può essere
disposta anche da uno solo dei cointestatari, che dovrà avvertire tempestivamente gli altri.
La Banca potrà altresì recedere dal contratto dandone comunicazione scritta al Cliente e senza preavviso qualora non sussistano
strumenti finanziari/prodotti in deposito e non siano state effettuate operazioni per un periodo pari o maggiore a dodici mesi.
Gli ordini impartiti anteriormente alla data di efficacia del recesso, sono trasmessi/eseguiti, ma la Banca non darà in nessun caso
esecuzione alle disposizioni impartite dal Cliente durante il periodo di preavviso, qualora le stesse non possano essere regolate
entro il suddetto termine.
Divenuto efficace il recesso, cesserà la prestazione da parte della Banca di tutti i servizi che costituiscono oggetto del contratto.
Art. 9 Invio della corrispondenza e documentazione relativa alle operazioni
L’invio della corrispondenza e della documentazione relativa alle operazioni eseguite nonché tutte le eventuali comunicazioni o
notifiche della Banca, ivi comprese quelle attinenti alle modifiche unilaterali, saranno validamente effettuate dalla Banca mediante
lettera semplice con pieno effetto all’indirizzo (anche di posta elettronica) indicato all’atto dell’apertura del rapporto o fatto conoscere
successivamente per iscritto; potranno altresì essere validamente effettuate mediante pubblicazione in apposita area riservata nel
caso in cui il Cliente sia titolare di servizi on line erogati dalla Banca.
Qualora il rapporto sia intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di diverso accordo scritto, possono
essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
L’attivazione anche futura di servizi on line erogati dalla Banca, con accesso a specifica area riservata implica la scelta di ricevere
ogni documentazione comunicazione o notifica in forma non cartacea, senza applicazione di alcun costo aggiuntivo, salva la facoltà
del Cliente di richiedere in qualunque momento l’invio in forma cartacea.
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Nell’ipotesi di cui al comma precedente, in caso di cointestazione la documentazione sopra indicata verrà inviata solo su supporto
duraturo non cartaceo, anche se i servizi on line con accesso a specifica area riservata siano stati attivati da uno solo dei
cointestatari e sarà conseguentemente resa disponibile solo al/ai cointestatario/i titolare/i del Servizio Self Bank, salva la facoltà per
l’altro/gli altri cointestatario/i di richiedere in qualunque momento l’accensione di un servizio on line o l’invio in forma cartacea
all’indirizzo di corrispondenza del rapporto.
In caso di irreperibilità la Banca potrà inviare la corrispondenza e la documentazione sopra citate alla casa comunale del luogo in
cui è sorto il rapporto, in cui il Cliente elegge a tal fine domicilio.
Gli ordini, le comunicazioni e le notifiche dirette alla Banca debbono pervenire alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto.
Tutta la corrispondenza e le comunicazioni saranno redatte in lingua italiana.
Art. 10 Identificazione del Cliente e di altri soggetti autorizzati
Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in
conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.
Art.11 Deposito delle firme autorizzate e poteri di rappresentanza
Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca dovranno essere depositate
presso la filiale ove è intrattenuto il rapporto.
Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati alla rappresentanza devono essere nominati per iscritto da tutti i
cointestatari.
In deroga all’art. 1726 c.c., la facoltà di rappresentanza potrà essere revocata anche da uno solo dei cointestatari, che dovrà
informarne tempestivamente gli altri, con pieno effetto nei confronti degli stessi.
Per contro, le richieste di modifica dei poteri di rappresentanza conferiti dovranno pervenire da tutti i cointestatari.
L’autorizzazione a disporre sul rapporto conferita successivamente non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle stesse, saranno
opponibili alla Banca a partire dal giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione a mezzo lettera
raccomandata A/R; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o
comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca
sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
Art.12 Cointestazione del rapporto
I cointestatari rispondono in solido tra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi
ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
Gli strumenti finanziari nominativi verranno intestati in conformità alle disposizioni impartite di volta in volta dal Cliente con
riferimento alle singole operazioni.
Art. 13 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo congiunto
Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni congiuntamente, sarà necessario il
concorso di tutti i cointestatari per disporre degli strumenti finanziari presenti nel deposito e per impartire gli ordini.
Art.14 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto
Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, i
cointestatari si conferiscono vicendevole e reciproco mandato ad operare sul deposito, cosicché ciascuno dei cointestatari ha la
facoltà di disporre di tutti gli strumenti finanziari depositati, indipendentemente dall’intestazione degli stessi e di impartire i relativi
ordini sottoscrivendo la necessaria documentazione contrattuale - anche attraverso il servizio di trading on line, disciplinato da
apposito e separato contratto, fermo restando quanto previsto nel successivo art.4 della sezione III - con piena liberazione della
Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito o per dar corso agli ordini quando da uno di
loro le sia stata notificata opposizione, anche solo con lettera raccomandata.
Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari
conserva il diritto di disporre separatamente degli strumenti finanziari nel rispetto degli obblighi imposti dalle vigenti normative anche
fiscali.
Analogamente, lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale
rappresentante dell’incapace, sempre e comunque nel rispetto degli obblighi imposti dalle vigenti normative anche fiscali.
Invece, la Banca dovrà pretendere il concorso di tutti i cointestatari superstiti e degli eventuali eredi, quando da uno di essi o dal
legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
Nei casi di opposizione previsti nel presente articolo, la relativa comunicazione sarà opponibile alla Banca a partire dal giorno
lavorativo successivo a quello di ricevimento.
La Banca effettuerà le valutazioni di appropriatezza e di adeguatezza, per quanto di pertinenza, sulla base del livello di conoscenza
ed esperienza e degli obiettivi di investimento del solo cointestatario richiedente il servizio.
Art. 15 Esonero da responsabilità
La Banca è esonerata da ogni responsabilità per eventuali disguidi che possano intervenire nella trasmissione ed esecuzione degli
ordini dovuti a:
interruzione anche temporanea o malfunzionamento delle linee di trasmissione degli ordini e/o dei sistemi elettronici di
comunicazione e di negoziazione o ad altre cause ad essa non imputabili o comunque non prevedibili (es. ritardi o cadute di
linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici,
controversie sindacali, scioperi);
causa di forza maggiore e/o eventi, ancorché non imprevedibili, comunque indipendenti dalla propria volontà e diligenza.
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Regolamento contratto collocamento/distribuzione strumenti e prodotti finanziari assicurativi
Art.16 Regolamento delle operazioni
Le operazioni di accredito/addebito derivanti dal presente rapporto sono regolate, ove specificato, sul/sui conto/i corrente/i indicati
all’atto dell’apertura del rapporto. Eventuali variazioni devono essere notificate alla Banca per iscritto. In caso di cointestazione la
comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i cointestatari.
In ogni caso, la comunicazione di variazione deve essere sottoscritta anche dagli intestatari del/i rapporto/i di conto corrente
indicato/i.
Art. 17 Conflitti di interesse
In relazione alle misure che la Banca ha adottato per l’individuazione e la gestione dei conflitti di interesse, diretti o indiretti, che
potrebbero insorgere tra la Banca ed il Cliente o tra clienti, il Cliente prende atto di quanto indicato nel documento “Policy sui conflitti
di interesse”, redatto in forma sintetica ed allegato al presente contratto (All. n. 1.), di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Tale Policy è comunque disponibile presso la Direzione Generale della Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria,
presso tutte le Filiali e sul sito internet della Banca, www.bancamarche.it, fermo restando che, su richiesta del Cliente, la Banca
fornirà, su supporto duraturo, maggiori dettagli circa la politica adottata in materia di conflitti di interesse.
In ogni caso, quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli
interessi del Cliente sia evitato, la Banca, prima di agire per suo conto, lo informa chiaramente per iscritto della natura generale e/o
delle fonti dei conflitti di interesse.
L’informativa di cui al comma precedente è fornita su supporto duraturo.
Art. 18 Incentivi
Con riferimento a compensi, commissioni o prestazioni non monetarie che la Banca percepisce da terzi in relazione alla prestazione
dei servizi o attività di investimento o servizi accessori, il Cliente prende atto, accettandolo, di quanto indicato nel documento
“Policy sugli incentivi”, allegato al presente contratto (All. n. 4.), di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Il Cliente può comunque chiedere, anche successivamente, ulteriori dettagli in relazione alla “Policy sugli incentivi” e agli incentivi
percepiti.
La Banca si impegna a comunicare preventivamente all’effettuazione delle singole operazioni informazioni su eventuali ulteriori
fattispecie di incentivo che dovesse nel tempo ricevere e/o pagare, rispetto a quelle a cui si riferisce la “Policy sugli incentivi.
SEZIONE II – VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA DI PORTAFOGLIO - CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI OPERAZIONI RICHIESTE DAL CLIENTE – VALUTAZIONE DI APPROPRIATEZZA
Art. 1 Valutazione di adeguatezza di portafoglio
La Banca, effettua la valutazione di adeguatezza di portafoglio sia quando presta il servizio di consulenza in materia di investimenti
sia quando presta qualsiasi altro servizio di investimento, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 4.
Il Cliente è tenuto a collaborare con la Banca affinché la stessa possa individuare il profilo del Cliente (di seguito, “Profilo”),
necessario per la valutazione di adeguatezza; a tal fine il Cliente, e in caso di cointestazione ciascuno dei cointestatari, mediante
compilazione del/i questionario/i (di seguito “Questionario Appropriatezza-Adeguatezza”) che, nella versione di volta in volta
sottoscritta costituisce/costituiscono parte integrante del presente Contratto, rilascia/rilasciano alla Banca informazioni in ordine a:
conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, situazione finanziaria, obiettivi di investimento e orizzonti temporali
d’investimento (di seguito Componenti).
Il Cliente prende atto che la Banca, nell’individuare il Profilo potrà tenere conto, oltre che delle informazioni fornitele, anche di
ulteriori dati in proprio possesso.
Il Cliente si assume la responsabilità di tutte le informazioni rese, che garantisce essere veritiere, esatte, complete ed aggiornate,
impegnandosi altresì a comunicare alla Banca eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni originariamente fornite.
La Banca è esonerata da ogni responsabilità nel caso in cui faccia affidamento su informazioni non più aggiornate, ove le
intervenute variazioni non le siano state tempestivamente comunicate dal Cliente.
Qualora il Cliente - e, in caso di cointestazione, anche uno solo dei cointestatari - si rifiuti di compilare il “Questionario AdeguatezzaAppropriatezza”, la Banca non effettuerà la valutazione di adeguatezza di portafoglio e si asterrà dal prestare tutti i servizi di
investimento, ad eccezione di quelli funzionali allo smobilizzo su richiesta del Cliente.
In ogni caso la Banca, con cadenza periodica, o comunque quando lo ritenga opportuno al fine di verificare l’attualità del Profilo,
invita il Cliente ad aggiornare/confermare le informazioni rese nel “Questionario Adeguatezza-Appropriatezza” e i dati in proprio
possesso. In assenza di collaborazione del Cliente – e, in caso di cointestazione, anche di uno solo dei cointestatari - la Banca non
effettuerà la valutazione di adeguatezza di portafoglio, si asterrà dal prestare il servizio di consulenza, e potrà astenersi dal prestare
anche tutti gli altri servizi di investimento, ad eccezione di quelli funzionali allo smobilizzo su richiesta del Cliente.
Non appena il Cliente avrà fornito informazioni aggiornate, la Banca tornerà ad effettuare la valutazione di adeguatezza di
portafoglio e i servizi di investimento saranno nuovamente erogati.
La Banca effettua la valutazione di adeguatezza di portafoglio alla luce del Profilo, avendo riguardo ai rapporti in essere presso la
Banca riferibili ai prodotti finanziari, con esclusione dei derivati non quotati, e alle gestioni patrimoniali (di seguito “Prodotti”) e ai
conti e depositi anche vincolati (unitamente ai Prodotti, di seguito “Portafoglio”), aventi la medesima intestazione del presente
Contratto; le operazioni in derivati non quotati sono escluse dalla valutazione di adeguatezza di portafoglio, in quanto, in relazione
alle stesse, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza e presta la consulenza con riferimento alla singola operazione alla luce
del Profilo del Cliente.
Quando effettua la valutazione di adeguatezza di portafoglio la Banca pone in essere una serie di controlli, in particolar modo con
riferimento alla complessità dei Prodotti, al rischio mercato del Portafoglio, al rischio di credito dei singoli Prodotti, al rischio di
credito del Portafoglio e al rischio di liquidità del Portafoglio.
La descrizione dei controlli, unitamente alle tipologie di Prodotti, conti e depositi anche vincolati che possono far parte del
Portafoglio, sono riepilogati in un apposito documento disponibile presso le filiali della Banca, di cui il Cliente potrà prendere visione
e ricevere copia gratuitamente.
La valutazione di adeguatezza di portafoglio viene effettuata con riferimento al Profilo dell’intestatario dei rapporti.
In caso di Portafoglio costituito da rapporti cointestati, la valutazione di adeguatezza viene effettuata con riferimento al Profilo della
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Regolamento contratto collocamento/distribuzione strumenti e prodotti finanziari assicurativi
cointestazione, determinato prudenzialmente attribuendo rilevanza ai valori più bassi di ciascuna delle sopra indicate Componenti
dei Profili dei singoli cointestatari tenuto conto anche degli ulteriori dati in possesso della Banca.
Pertanto il Cliente prende atto che la variazione del Profilo di uno dei cointestatari può comportare la variazione del Profilo della
cointestazione con conseguenti risvolti sulla valutazione di adeguatezza di portafoglio effettuata dalla Banca.
Resta inteso che la Banca non effettuerà la valutazione di adeguatezza di portafoglio laddove non sia in possesso di tutti gli
elementi necessari a valutare il rischio dello strumento/prodotto finanziario di terzi oggetto della valutazione stessa, fermo restando
che in tal caso la Banca ne darà informativa al Cliente.
Art. 2 Consulenza in materia di investimenti – valutazione di adeguatezza di portafoglio
La consulenza in materia di investimenti è prestata dalla Banca alla luce del Profilo del Cliente ed è finalizzata, previa valutazione di
adeguatezza di portafoglio in un’ottica di coerenza tra il Portafoglio e il Profilo, a fornire al Cliente, dietro sua richiesta o su iniziativa
della Banca, consigli o raccomandazioni personalizzate, con riferimento ad una o più operazioni di investimento/disinvestimento
relative a Prodotti; la consulenza della Banca potrà prescindere dalla valutazione di adeguatezza quando non abbia ad oggetto
Prodotti.
La consulenza in materia di investimenti è prestata dalla Banca funzionalmente agli altri servizi di investimento disciplinati nel
presente Contratto e al servizio di gestione patrimoniale. La consulenza può avere ad oggetto il consiglio di comprare, sottoscrivere,
mantenere o disinvestire, fermo restando che ogni decisione è di esclusiva competenza del Cliente.
La Banca presta sistematicamente il servizio di consulenza in materia di investimenti con riferimento a:
- distribuzione e vendita al Cliente di Prodotti della Banca;
- collocamento di OICR e distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, da parte della Banca stessa.
Il servizio di consulenza è prestato dalla Banca presso le proprie filiali anche tramite canali telefonici o fuori sede tramite Promotori
Finanziari; la Banca si riserva di prestare consulenza anche tramite canali telematici, ove ne abbia attivata la relativa funzionalità e
qualora ciò risulti appropriato per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra la Banca stessa e il Cliente.
La Banca non presta consulenza in materia di investimenti tramite il canale del Trading on line.
Quando presta consulenza in materia di investimenti, la Banca fornisce raccomandazioni personalizzate prevalentemente con
riferimento alla distribuzione e alla vendita al Cliente di Prodotti della Banca stessa, nonché agli OICR e ai prodotti finanziari
assicurativi dalla stessa collocati o distribuiti.
La Banca, all’esito della valutazione di adeguatezza di portafoglio in un’ottica di coerenza tra il Portafoglio e il Profilo, consegna al
Cliente la rendicontazione della consulenza in materia di investimenti fornita (di seguito “Raccomandazione”).
La consulenza riportata nella Raccomandazione deve sempre essere intesa come unitaria, anche qualora sia relativa a più
operazioni, ha la validità temporale ivi indicata e fa riferimento alla situazione del Portafoglio esistente nel momento in cui il servizio
di consulenza in materia di investimenti viene fornito.
Ove il Cliente intenda pertanto dar attuazione alla consulenza riportata nella Raccomandazione, dovrà porre in essere tutte le
operazioni ivi riportate entro il termine di validità indicato.
Qualora il Cliente non attui integralmente la consulenza riportata nella Raccomandazione entro il relativo termine di validità, le
operazioni dal medesimo eventualmente disposte entro tale termine devono intendersi poste in essere al di fuori della consulenza in
materia di investimenti prestata dalla Banca.
La consulenza riportata nella Raccomandazione perde efficacia nel caso in cui durante il termine di validità della stessa venga
fornita dalla Banca una nuova Raccomandazione o nel caso in cui, durante tale termine, il Cliente richieda di effettuare operazioni ai
sensi del successivo articolo 3.
Nel caso in cui intervengano eventi, ivi comprese le operazioni di cui al successivo articolo 4, che modifichino in qualsiasi modo il
Portafoglio sulla base del quale è stata formulata la consulenza riportata nella Raccomandazione, l’esito della valutazione di
adeguatezza potrebbe risultare non più attuale.
La consulenza prestata dalla Banca non comporta in alcun modo la promessa o la garanzia del conseguimento di risultati in termini
di rendimenti finanziari e non sussiste quindi in capo alla Banca nessuna responsabilità per eventuali perdite del Cliente o guadagni
inferiori alle sue aspettative.
Il Cliente prende atto che, in caso di delega ad operare sul dossier titoli, la consulenza non viene erogata al delegato.
Art. 3 Operazioni richieste dal Cliente al di fuori del servizio di consulenza in materia di investimenti: valutazione di
adeguatezza di portafoglio
Quando presta i servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione
ordini su richiesta del Cliente la Banca, pur senza prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti, nell’interesse del
Cliente effettua comunque la valutazione di adeguatezza di portafoglio, secondo le regole riportate nell’articolo 1 della presente
Sezione.
La Banca effettua la valutazione di adeguatezza di portafoglio solo con riferimento ad operazioni che il Cliente richiede in filiale,
anche tramite canali telefonici, o ai Promotori finanziari, con esclusione degli ordini impartiti mediante il canale del servizio di trading
on line.
Qualora la valutazione di adeguatezza di portafoglio delle operazioni richieste dai Clienti abbia esito negativo, la Banca avvertirà il
Cliente dei motivi che determinano l’inadeguatezza dell’operazione, ivi compresa l’eventuale insufficienza del livello di conoscenza
ed esperienza necessario per comprendere i rischi che lo strumento richiesto comporta.
Il Cliente, qualora ritenga di dare comunque corso all’operazione, potrà procedere di propria iniziativa, confermando espressamente
la propria volontà di porre in essere l’operazione.
Fermo quanto sopra, nel caso di delegato all’operatività sul dossier titoli acceso in forza del presente contratto, la Banca effettua la
valutazione di adeguatezza di portafoglio di cui al presente articolo avendo riguardo al Profilo e al Portafoglio del Cliente. Il Cliente
prende atto ed accetta che il delegato potrebbe pertanto trovarsi in condizione di acquisire elementi informativi riferibili anche a
rapporti rispetto ai quali non è stato delegato ad operare.
Resta inteso che quando le operazioni richieste dal Cliente sono relative a:
- distribuzione, vendita al Cliente di Prodotti della Banca;
- collocamento di OICR e distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, da parte della Banca stessa.
la Banca presta sempre il servizio di consulenza in materia di investimenti.
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Regolamento contratto collocamento/distribuzione strumenti e prodotti finanziari assicurativi
Art. 4 Valutazione di appropriatezza
La Banca si limita ad effettuare la sola valutazione di appropriatezza (verifica che il cliente abbia il livello di conoscenza ed
esperienza necessario per comprendere i rischi che lo strumento richiesto comporta) ai sensi del Regolamento Intermediari nei
seguenti casi:
- quando le operazioni di investimento sono disposte dal Cliente mediante il canale del trading on line;
- laddove, quando presta un servizio di investimento diverso dalla consulenza in materia di investimenti, si trovi nell’impossibilità di
effettuare la valutazione di adeguatezza di portafoglio, fermo restando che in tal caso la Banca ne darà informativa al Cliente:
o in quanto non sia in possesso di tutti gli elementi necessari a valutare il rischio del Prodotto di terzi oggetto dell’operazione
richiesta dal Cliente;
o per problemi di ordine tecnico o comunque per impedimenti o ostacoli che non possano essere superati.
Il Cliente prende atto ed accetta che nei casi sopra citati, qualora l’operazione risulti inappropriata, la Banca gliene darà
informazione e il Cliente dovrà espressamente confermare la propria volontà di porre in essere l’operazione.
Il Cliente prende atto che la valutazione di appropriatezza viene effettuata dalla Banca sulla base delle informazioni dallo stesso
rese mediante compilazione del “Questionario Adeguatezza-Appropriatezza” in ordine alla conoscenza ed esperienza in materia di
investimenti.
Il Cliente si assume la responsabilità di tutte le informazioni rese, che garantisce essere veritiere, esatte, complete ed aggiornate,
impegnandosi altresì a comunicare alla Banca eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni originariamente fornite.
La Banca è esonerata da ogni responsabilità nel caso in cui faccia affidamento su informazioni non più aggiornate, ove le
intervenute variazioni non le siano state tempestivamente comunicate dal Cliente.
Qualora il Cliente - e, in caso di cointestazione, anche uno solo dei cointestatari - si rifiuti di compilare il “Questionario AdeguatezzaAppropriatezza”, la Banca non effettuerà la valutazione di appropriatezza e si asterrà dal prestare i servizi di negoziazione per conto
proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione ordini su richiesta del Cliente, ad eccezione di quelli
funzionali allo smobilizzo su richiesta del Cliente.
In ogni caso la Banca, con cadenza periodica, o comunque quando lo ritenga opportuno al fine di verificare l’attualità del Profilo,
invita il Cliente ad aggiornare/confermare le informazioni rese nel “Questionario Adeguatezza-Appropriatezza” e i dati in proprio
possesso. In assenza di collaborazione del Cliente – e, in caso di cointestazione, anche di uno solo dei cointestatari - la Banca non
effettuerà la valutazione di appropriatezza e potrà astenersi dal prestare i servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di
ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione ordini su richiesta del Cliente, ad eccezione di quelli funzionali allo
smobilizzo su richiesta del Cliente.
Non appena il Cliente avrà fornito informazioni aggiornate, la Banca tornerà ad effettuare la valutazione di appropriatezza e i servizi
di investimento saranno nuovamente erogati.
La valutazione di appropriatezza viene effettuata con riferimento al Profilo dell’intestatario dei rapporti.
In caso di Portafoglio costituito da rapporti cointestati, la valutazione di appropriatezza viene effettuata con riferimento all’esperienza
e conoscenza in materia di investimenti che caratterizza il Profilo della cointestazione, determinato prudenzialmente attribuendo
rilevanza ai valori più bassi di ciascuna delle sopra indicate Componenti dei Profili dei singoli cointestatari tenuto conto anche degli
ulteriori dati in possesso della Banca.
Pertanto il Cliente prende atto che la variazione dell’esperienza e conoscenza in materia di investimenti di uno dei cointestatari può
comportare la variazione del Profilo della cointestazione con conseguenti risvolti sulla valutazione di appropriatezza effettuata dalla
Banca.
SEZIONE III – NORME PARTICOLARI PER IL COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI E LA DISTRIBUZIONE DI
STRUMENTI FINANZIARI E PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI
Art. 1 Conferimento degli ordini
Gli ordini sono impartiti alla Banca per iscritto, anche attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati e registrati in Italia. All'atto
del ricevimento dell’ordine la Banca o il promotore finanziario rilasciano apposita attestazione cartacea.
Qualora vengano impartiti attraverso promotori finanziari, gli ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro
ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. I promotori finanziari possono ricevere
esclusivamente: a) assegni bancari o circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale gli stessi promotori operano
ovvero al soggetto i cui servizi, titoli o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; b) ordini di bonifico e documenti
similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente; c) strumenti finanziari nominativi o
all’ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta. È fatto divieto ai promotori finanziari di
riscuotere denaro, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore.
Il Cliente prende atto che l’ordine dovrà essere impartito nel rispetto dei termini e delle modalità previste dai documenti inerenti
l’offerta e/o il collocamento, di cui al successivo art. 2.
La Banca, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione, trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati al
collocamento gli ordini conferiti dal Cliente.
Art. 2 Prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari e dell’attività di distribuzione di strumenti finanziari e
di prodotti finanziari assicurativi
La Banca, allorché presta il servizio di collocamento di strumenti finanziari e l’attività di distribuzione di strumenti finanziari e prodotti
finanziari assicurativi, si attiene alle disposizioni dettate dall’offerente o dal soggetto che organizza e costituisce il collocamento ed
indicate nel regolamento di collocamento o nel prospetto informativo degli strumenti finanziari/prodotti finanziari assicurativi di volta
in volta collocati/distribuiti. Tali documenti saranno messi a disposizione della clientela nei modi e nei tempi ivi previsti.
In ogni caso, la Banca impronta il proprio comportamento al generale principio di correttezza nei confronti del cliente, volto a
tutelarne al meglio le ragioni.
Nell’ambito della prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari e dell’attività di distribuzione di strumenti finanziari e
prodotti finanziari assicurativi, le componenti di servizio che la Banca offre alla propria clientela possono essere declinate come
segue:
•
selezione ed aggiornamento, sulla base di procedure e processi predefiniti, della gamma di strumenti finanziari offerti alla
clientela, attraverso l’individuazione e l’ampliamento delle possibilità di investimento a cui il cliente può accedere, nell’ottica
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Data 01/01/2014 – Versione n. 2
Regolamento contratto collocamento/distribuzione strumenti e prodotti finanziari assicurativi
di una continua evoluzione e miglioramento del servizio erogato;
•
assistenza in fase pre-contrattuale, attraverso l’illustrazione delle caratteristiche del tipo di strumento finanziario o prodotto
finanziario assicurativo, in coerenza con la conoscenza e l’esperienza del Cliente, e dell’ulteriore documentazione
contrattuale ed accessoria prodromica alla prestazione del servizio;
•
assistenza continuativa, a seguito della conclusione dell’operazione. Tale assistenza si concretizza nella fornitura al Cliente
dell’elenco periodico delle posizioni dal medesimo detenute, nonché, su richiesta del Cliente e/o su iniziativa della Banca,
di ulteriori dettagli ed informazioni circa l’andamento delle posizioni stesse e gli elementi essenziali ad esse relativi.
La remunerazione del servizio di collocamento, qualificato nei termini sopra descritti ed al quale si sommano gli oneri di struttura che
la Banca sostiene a fronte dell’erogazione del servizio stesso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: personale dedicato,
componenti tecnologiche, formazione iniziale e periodica del personale, acquisizione e manutenzione delle informazioni necessarie
ai sensi di legge), viene corrisposta direttamente dall’emittente lo strumento finanziario/prodotto finanziario assicurativo e si
sostanzia nelle utilità indicate nell’allegata Policy sugli incentivi (All. n. 4), alla quale si rimanda per ogni ulteriore specifica.
Le condizioni economiche applicate saranno quelle relative al singolo strumento finanziario o prodotto finanziario assicurativo
collocato/ distribuito.
Art. 3 Variabilità del valore degli investimenti effettuati
Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
Art. 4 Strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati
Con riguardo al collocamento di strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai Titoli di
Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo, il Cliente prende atto che tali investimenti possono
comportare:
•
il rischio di non essere facilmente liquidabili;
•
la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
Art. 5 Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati.
Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 3 del TUF e successive modifiche ed integrazioni, il Cliente
prende atto che:
•
il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
•
l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche
eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili;
•
la soglia delle perdite indicata nel presente contratto si riferisce unicamente agli strumenti finanziari derivati quotati.
Art. 6 Documentazione della prestazione del servizio di collocamento e della distribuzione di strumenti finanziari e di
prodotti finanziari assicurativi
La Banca fornisce al Cliente il rendiconto del servizio prestato, comprendente, se del caso, il costo delle operazioni o del servizio
prestato.
Ai sensi dell’art. 53 del Regolamento Intermediari, nella prestazione del servizio di collocamento, ivi inclusa l’offerta fuori sede:
a) la Banca fornisce prontamente al Cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione
dell’ordine;
b) nel caso di un cliente al dettaglio, la Banca invia un avviso su supporto duraturo a conferma dell’esecuzione dell’ordine
entro il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, entro il primo
giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal medesimo.
Le disposizioni previste dal precedente comma 2 lettera b) non trovano applicazione quando la conferma contenga le stesse
informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente al dettaglio dall’emittente o da un soggetto diverso
dalla Banca.
In ogni caso, con riferimento alle quote o azioni di OICR o prodotti finanziari assicurativi eseguiti periodicamente, la Banca invia al
Cliente al dettaglio la documentazione relativa, nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa e in conformità ai documenti
informativi di cui al precedente art. 2.
SEZ. IV – DISPOSIZIONI FINALI
I documenti allegati al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto medesimo.
Le disposizioni contenute nelle Sezioni II del Regolamento, contenente la disciplina particolare del servizio di collocamento di
strumenti finanziari e dell’attività di distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi, prevalgono, ove difformi,
sulle norme generali di cui alla Sezione I.
Il Cliente dichiara di aver preso visione delle informazioni sulla Banca, sui suoi servizi, sulla classificazione della clientela e sugli
strumenti finanziari.
Il Cliente accetta integralmente il contenuto del presente contratto, di cui dichiara di aver ricevuto copia.
*
* *
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Data 01/01/2014 – Versione n. 2
All 1 – Policy sui conflitti di interesse
Policy sintetica di Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria per la
gestione dei conflitti d’interesse
1. Introduzione
Banca Marche nel normale esercizio della propria attività e nell’erogazione dei propri molteplici servizi, può trovarsi in situazione di
potenziali conflitti d’interesse che possono insorgere tra la Banca (incluse le società appartenenti al Gruppo Bancario Banca delle
Marche, i rispettivi soggetti rilevanti e quelli con cui sussiste un legame di controllo) e i suoi clienti ovvero tra i clienti stessi, al
momento della prestazione di qualunque servizio e attività d’investimento, servizio accessorio o combinazione di tali servizi, o al
momento della distribuzione di prodotti finanziari.
Il presente documento sintetizza le misure organizzative e amministrative adottate da Banca Marche ai fini dell’identificazione e
della gestione dei conflitti di interesse, per evitare che questi possano danneggiare gli interessi dei clienti.
L’Alta Direzione della Banca ha la responsabilità di garantire l’efficacia dei sistemi, dei controlli e delle procedure adottati per
identificare e gestire i conflitti d’interesse che potrebbero insorgere.
A tale scopo, l’Alta Direzione della Banca attribuisce alle competenti funzioni aziendali il compito di identificare e monitorare i conflitti
d’interesse attuali o potenziali.
2. Ambito
Il presente documento si riferisce ai conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, che
¾
possono insorgere tra:
la Banca e i suoi clienti,
i soggetti rilevanti e uno o più clienti1;
soggetti aventi con la Banca un legame di controllo diretto o indiretto e uno o più clienti;
due distinti clienti;
¾
sussistono quando la Banca, i soggetti rilevanti o quelli aventi con la Banca un legame di controllo diretto o indiretto:
possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del cliente;
siano portatori di un interesse, nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
svolgano la medesima attività del cliente;
ricevano o possano ricevere da un soggetto diverso dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo,
sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale
servizio.
3. Potenziali conflitti d’interesse in Banca Marche
In Banca Marche i conflitti di interesse possono insorgere in relazione alla prestazione dei seguenti Servizi o Attività di Investimento
o Servizi Accessori:
1. negoziazione per conto proprio: attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a
ordini dei clienti;
2. gestione del portafoglio: gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno
o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti,
3. consulenza in materia di investimenti: prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o
per iniziativa della Banca, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario;
4. assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
5. collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
6. consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse nonché
consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
Di seguito si fornisce un elenco sintetico delle attività che, nell’espletamento dei Servizi o Attività di investimento o Servizi Accessori
sopra indicati, implicano situazioni di conflitti di interesse:
•
prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati in misura rilevante,
qualora tali strumenti siano utilizzati per rimborsare in tutto o in parte il finanziamento;
•
prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da società del gruppo,
da soggetti terzi finanziati o partecipati in misura rilevante;
•
collocamento semplice, anche con sottoscrizione a fermo o garantita, di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi a favore
dei quali vengono prestati, anche da parte di società del gruppo, altri servizi accessori;
1
Per “soggetto rilevante” si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
1) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interesse,
dirigenti o promotori finanziari dell’intermediario; 2) dipendenti dell’intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il
controllo dell’intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo
intermediario; 3) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all’intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per
oggetto la prestazione di servizi di investimento e l’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.
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Data 30/10/2013 – Versione n. 2
All 1 – Policy sui conflitti di interesse
•
•
prestazione del servizio di gestione di portafogli o del servizio di consulenza in materia di investimenti contestuale ad un’attività
di trading proprietario avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari;
percepimento di commissioni o di altre forme di remunerazione anche di natura non monetaria, da società terze, in relazione
all’attività di collocamento di strumenti finanziari e all’attività di distribuzione di prodotti finanziari.
4. Interventi di mitigazione
La Banca adotta provvedimenti che consentono di gestire l’eventuale insorgere dei conflitti d’interesse, attraverso:
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¾
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la separatezza organizzativa delle strutture, finalizzata a garantire che i segmenti di business agiscano in totale indipendenza;
la separatezza informativa, orientata a rendere le informazioni presenti nel sistema informativo aziendale accessibili solo al
personale della struttura che presta lo specifico servizio;
l’adozione di disposizioni concernenti il comportamento, che i soggetti rilevanti, in particolare i dipendenti, sono tenuti a
rispettare, in materia di investimenti su strumenti finanziari e di linee di condotta (codice etico, codice internal dealing, codice di
comportamento, regolamento “gestione dell’informazione privilegiata”);
l’istituzione del registro delle persone in possesso di informazioni privilegiate;
la gestione di un elenco di strumenti finanziari sui quali l’operatività dei soggetti rilevanti e dei dipendenti è sottoposta a
determinati vincoli e controlli (restricted list e watch list);
la definizione di un sistema incentivante per il personale basato su una pluralità di elementi di valutazione e configurato in modo
tale da non rappresentare, nel concreto, un elemento rilevante ai fine della disciplina in esame;
l’adozione di misure volte ad assicurare a tutti i soggetti che potrebbero trovarsi in situazioni di conflitto d’interesse, la
conoscenza delle procedure preordinate al corretto esercizio delle proprie funzioni;
l’adozione di una policy volta a garantire che gli incentivi percepiti dalla Banca in relazione alla prestazione dei servizi di
investimento non confliggano con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli
interessi dei clienti;
la presenza di regole interne che originano processi strutturati e sottoposti a verifica da parte degli organi di controllo di terzo
livello;
l’adozione di un’execution policy all’interno della quale si definisce una strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini;
l’adozione di una policy per la prestazione del servizio di gestione di portafogli.
La Banca controlla regolarmente l’efficacia delle misure adottate al fine di individuare e correggere prontamente eventuali carenze.
5. Disclosure sui conflitti di interesse
La Banca ha adottato le sopra indicate disposizioni organizzative o amministrative volte alla migliore gestione dei conflitti di
interesse, ma non può escludere in via assoluta che, nella prestazione di particolari Servizi di investimento, aventi ad oggetto
determinati strumenti finanziari, il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato.
Pertanto, in ottemperanza alla vigente normativa si informa che:
- la Banca, nella prestazione dei Servizi di investimento si trova in una situazione di conflitto di interessi, quando gli strumenti
finanziari, oggetto di tali Servizi, siano emessi dalla Banca, da società del Gruppo Bancario o da soggetti partecipati/finanziati in
misura rilevante dalla Banca stessa.
In ogni caso, la Banca informa chiaramente i propri Clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti del conflitto.
6. Registro dei conflitti
La Banca istituisce e aggiorna periodicamente un registro all’interno del quale riporta, annotando i tipi di servizi di investimento o
accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere, nel caso di un servizio o di una
attività in corso, un conflitto d’interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.
Le informazioni contenute all’interno del registro aiutano a identificare e gestire efficacemente tutti i potenziali conflitti d’interesse.
La presente policy è disponibile su richiesta presso la Direzione Generale di Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione
straordinaria, Via Ghislieri, 6 – 60035 Jesi (AN), presso tutte le filiali ed è accessibile sul sito della Banca all’indirizzo
www.bancamarche.it.
Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria si riserva il diritto di modificare o ampliare il presente documento.
Eventuali variazioni che dovessero essere apportate alla presente Policy verranno rese disponibili presso le filiali della Banca e da
questa diffuse con tempestività attraverso pubblicazione sul proprio sito Web (www.bancamarche.it).
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All. 2 - Informazioni sugli strumenti finanziari
INFORMAZIONE SUGLI STRUMENTI FINANZIARI
SEZIONE I – PRINCIPALI RISCHI COLLEGATI ALL’INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI:
I risparmiatori che investono in strumenti finanziari sono soggetti in generale a diverse tipologie di rischio, ove per rischio si intende
l’incertezza che circonda i ritorni degli investimenti stessi. Tale incertezza può riguardare l’utile atteso dell’operazione, ma anche la
variazione del valore impiegato, ovvero la possibilità che al termine dell’operazione finanziaria l’investitore incassi una cifra inferiore
all’investimento iniziale.
E’ necessario pertanto porre attenzione ai seguenti principali fattori di rischio, tenendo presente che per ogni categoria di strumento
possono presentarsi una o più tipologie di rischio.
•
Rischio tasso di interesse;
•
Rischio cambio;
•
Rischio prezzo;
•
Rischio liquidità;
•
Rischio emittente;
•
Rischio paese;
•
Rischio controparte;
•
Altri rischi generali.
DESCRIZIONE PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO
A) Rischio tasso di interesse
Il rischio tasso di interesse consiste nell’eventualità che variazioni nel livello dei tassi influenzino negativamente il valore o il
rendimento del proprio investimento, e riguarda gli strumenti di debito (titoli di Stato, obbligazioni) e i derivati che hanno come
sottostante titoli di debito o tassi di interesse.
Può essere distinto in:
•
rischio di variazione del tasso: ad ogni modifica dei tassi di interesse si ha una variazione diretta della cedola degli
strumenti a tasso variabile (la cui cedola è indicizzata ai tassi di mercato, ad esempio all’euribor 3 mesi); in altre parole, se i
tassi di interesse aumentano, aumenterà l’ammontare dei flussi cedolari ricavati dall’investimento, mentre se i tassi
diminuiscono, diminuirà l’ammontare delle cedole incassate.
•
rischio di variazione del prezzo: ogni variazione dei tassi di interesse determina un effetto inverso sul prezzo dei titoli di
debito. Infatti, se i tassi di interesse aumentano, gli strumenti di debito a tasso fisso emessi alle precedenti condizioni di
mercato subiscono una perdita di valore. Viceversa, se i tassi di interesse diminuiscono, gli strumenti di debito a tasso fisso
emessi alle precedenti condizioni di mercato hanno un vantaggio che si esprime in un aumento di valore. Tale rischio è
molto ridotto per gli strumenti a tasso variabile che prevedono il pagamento di interessi “variabili “ nel corso della loro vita
B) Rischio cambio
Qualora le attività finanziarie di un investitore siano espresse in una valuta diversa da quella di riferimento per l’investitore (nel
nostro caso l’euro), esso è esposto al rischio derivante dalle variazioni del tasso di cambio.
Un aumento di valore della valuta dell’investimento rispetto all’euro influirebbe positivamente sul rendimento dell’operazione, in
quanto le somme rivenienti dall’operazione sarebbero convertite in un importo in euro maggiore.
C) Rischio prezzo
Il rischio prezzo sorge dalla possibilità di movimenti indesiderati del valore degli strumenti finanziari, e riguarda in particolare
l’andamento dei corsi dei titoli azionari, dei derivati con caratteristiche ad essi assimilabili (Covered Warrant, Warrant,
Certificates, Futures su indici azionari) e degli strumenti di risparmio gestito.
D) Rischio liquidità
Il rischio di liquidità fa riferimento a quelle situazioni in cui il detentore di strumenti finanziari potrebbe trovarsi nell’impossibilità o
nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prontamente (o, per strumenti che prevedano una durata contrattuale, prima
della sua naturale scadenza) a meno di accettare che l’eventuale vendita avvenga ad un prezzo non conveniente, che potrebbe
anche essere inferiore al prezzo di acquisto, causando così delle perdite in conto capitale. Pertanto, prima di effettuare
l’investimento, il risparmiatore deve avere ben presente le proprie esigenze future di liquidità in modo che siano il linea con le
caratteristiche degli strumenti finanziari interessati e dei mercati in cui sono scambiati.
E) Rischio emittente
Il rischio emittente riguarda gli strumenti di debito (titoli di Stato e obbligazioni) e fa riferimento all’incapacità del debitore di
soddisfare i propri impegni contrattuali, ovvero di pagare le cedole maturate o di rimborsare il capitale a scadenza. Rappresenta
quindi una particolare accezione di rischio di credito.
Quanto maggiore è la rischiosità attribuita all’emittente tanto maggiore è il tasso di interesse che l’emittente dovrà corrispondere
a fronte dei propri strumenti di debito.
Uno strumento utile per valutare il rischio emittente di un’obbligazione è l’eventuale presenza del rating assegnato al titolo o alla
società debitrice da specifiche agenzie, quali ad esempio Moody’s, Standard & Poor’s o Fitch.
Il rating rappresenta un “voto” attribuito da apposite società e rappresenta l’affidabilità creditizia dell’emittente. Per attribuire il
rating vengono osservate numerose variabili: per i Titoli di Stato si considerano il deficit di bilancio, il livello della spesa pubblica
e della produzione interna, nonché lo stato della bilancia dei pagamenti; per le obbligazioni emesse da soggetti privati si
osservano la natura dell’attività, il grado di diversificazione ed internazionalizzazione dell’azienda, la sua posizione competitiva,
il tasso di crescita del business, le caratteristiche dei settori in cui la stessa opera, la situazione finanziaria e la capacità del
management.
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All. 2 - Informazioni sugli strumenti finanziari
I rating assegnati da tali società sono codificati in una scala di valori, in cui è possibile individuare i livelli considerati di qualità
adeguata, che prendono il nome di Investment Grade.
Ad esempio, nella scala adottata da Standard & Poor’s, gli emittenti di più alto livello sono classificati come AAA, mentre sono
Investment Grade tutti i soggetti classificati da AAA a BBB-. I soggetti con livelli inferiori sono chiamati High Yield (in questo
caso gli investimenti sono da considerarsi più speculativi).
Quindi, il rischio emittente è particolarmente basso nel caso di titoli di Stato di paesi Investment Grade e di obbligazioni emesse
da Organismi Sovranazionali (quali ad esempio Bei, Birs, Council of Europe, World bank, ecc.), ed è ridotto per le altre
obbligazioni Investment Grade.
Durante la vita del titolo, un peggioramento della situazione finanziaria dell’emittente o del rating può comportare una
diminuzione del prezzo del titolo.
F)
Rischio paese
Il rischio paese consiste nell'eventualità che un determinato paese si trovi in condizioni tali da non poter onorare gli impegni
finanziari assunti dai propri residenti nei confronti di soggetti non residenti a causa di una mancanza di risorse o per altre
tipologie di eventi (guerre, insurrezioni, catastrofi naturali, ecc.). Rientrano nella categoria rischio paese anche le eventualità di
espropri, nazionalizzazioni, confische, moratorie e altre misure che il governo locale decide di intraprendere anche a danno
delle aziende estere o partecipate dall'estero e dei loro beni.
Un indicatore del rischio paese è il rating del paese dell’emittente, nel caso di titoli di debito (vedi il rischio emittente). In
particolare il rischio paese sarà più contenuto per investimenti in paesi con rating Investment Grade e, in generale, nei paesi
dell’area OCSE, mentre sarà più elevato per gli strumenti finanziari dei paesi emergenti.
G) Rischio controparte
E’ il rischio che la controparte di una transazione avente ad oggetto determinati strumenti finanziari risulti inadempiente prima
del regolamento della transazione stessa.
Si tratta di una particolare fattispecie di rischio di credito, che genera una potenziale perdita se, al momento del manifestarsi
dell’insolvenza della controparte, le transazioni poste in essere con essa hanno un valore positivo, o se è pregiudicato lo
scambio di pagamenti o strumenti finanziari (o merci) contro pagamenti. E’ tipicamente presente nei contratti derivati non
quotati.
H) Altri rischi generali
Sono quei rischi riconducibili a eventi quali:
•
insolvenza dell'intermediario
La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari
disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di
insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
•
operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati
anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in
modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori.
•
sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le
procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni.
Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a
malfunzionamenti.
La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra
descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati.
•
sistemi elettronici di negoziazione
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione
"gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare
non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti
subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.
SEZIONE II - Categorie di strumenti e prodotti finanziari
Possiamo suddividere gli strumenti e prodotti finanziari nelle seguenti macrocategorie:
•
Certificati di deposito;
•
Pronti contro termine;
•
Titoli di Stato;
•
Titoli obbligazionari;
•
Azioni;
•
Covered Warrant, Warrant e Certificates;
•
Derivati.
A questi si aggiungono prodotti di gestione del risparmio gestito quali:
•
O.I.C.R (Fondi mobiliari, ETF, SICAV e Fondi Immobiliari);
•
Gestioni Patrimoniali;
•
Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione .
DESCRIZIONE DELLE MACRO CATEGORIE
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All. 2 - Informazioni sugli strumenti finanziari
1.
Certificati di deposito
La sottoscrizione del certificato di deposito in Euro consente al risparmiatore di investire la propria disponibilità finanziaria, con
la certezza di poter beneficiare di un tasso annuo nominale fisso ed il rimborso del capitale (inizialmente versato) alla scadenza
del vincolo. Il certificato è rappresentativo di un deposito bancario vincolato e può essere nominativo o al portatore.
Rientrano in tale categoria anche i certificati in valuta estera, sottoscritti in abbinamento ad un derivato di tipo DCS (Domestic
Currency Swap) che annulla il rischio cambio.
La sottoscrizione del titolo comporta i seguenti fattori di rischio:
Rischio di tasso: l’investitore al momento della conclusione dell’operazione vincola, per la durata prescelta, la relativa
disponibilità finanziaria, non potendo così beneficiare di un eventuale futuro rialzo dei tassi. Data la breve durata che
caratterizza i certificati di deposito, tale rischio ha un’entità molto contenuta, dal momento che alla scadenza dell’operazione il
cliente può tornare in possesso delle somme impiegate e reinvestirle ai nuovi livelli di tasso.
Rischio di liquidità: poiché sono esclusi prima della scadenza prelevamenti totali o parziali della somma depositata,
l’investitore non potrà procedere alla liquidazione dell’investimento prima della scadenza.
Rischio emittente: acquistando il presente titolo si diviene finanziatori dell’emittente (Banca Marche), assumendo il rischio che
questi non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al rimborso del capitale e/o al pagamento degli interessi.
2.
Pronti contro termine
Le operazioni di pronti contro termine si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del
cliente, ed una contestuale vendita a termine (ovvero ad una data definita, non oltre i 6 mesi) dei titoli medesimi, posta in essere
dal cliente alla Banca.
Possono avere ad oggetto titoli di Stato, obbligazioni italiane o estere non convertibili, certificati di deposito.
La differenza tra il prezzo dell’acquisto a pronti dalla Banca e il prezzo della contestuale vendita a termine degli stessi titoli
(ovviamente maggiore), costituisce il rendimento lordo per l'investitore.
La sottoscrizione dell’operazione comporta i seguenti fattori di rischio:
Rischio di tasso: l’investitore al momento della conclusione dell’operazione vincola, per la durata prescelta, la relativa
disponibilità finanziaria, non potendo così beneficiare di un eventuale futuro rialzo dei tassi. Data la breve durata che
caratterizza i pronti contro termine, tale rischio ha un’entità molto contenuta, dal momento che alla scadenza dell’operazione il
cliente può tornare in possesso delle somme impiegate e reinvestirle ai nuovi livelli di tasso.
Rischio di liquidità: poiché sono esclusi prima della scadenza prelevamenti totali o parziali della somma depositata,
l’investitore non potrà procedere alla liquidazione dell’investimento prima della scadenza.
Rischio emittente: con tale operazione si diviene finanziatori della controparte (Banca Marche), assumendo il rischio che
questi non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al rimborso della somma investita e/o al pagamento degli
interessi. Tale rischio è però mitigato dalla presenza dei titoli ceduti al cliente per tutta la durata dell’operazione.
3.
Titoli di Stato (o garantiti dallo Stato o emessi da Organismi Sovranazionali)
Sono obbligazioni emesse da Governi per finanziare le proprie attività istituzionali. Con la sottoscrizione pubblica di questi titoli
lo Stato reperisce capitale di debito. I titoli di Stato si distinguono in titoli a breve, medio e lungo termine, a seconda della data di
rimborso del capitale.
I titoli:
•
con vita residua fino ad un anno presentano un rischio tasso contenuto, dal momento che alla scadenza
dell’operazione il cliente può tornare in possesso delle somme impiegate e reinvestirle ai nuovi livelli di tasso.
•
con vita residua oltre un anno presentano un rischio tasso legato alla loro durata, dal momento che, se i tassi di
interesse aumentano, gli strumenti emessi alle precedenti condizioni di mercato possono subire una perdita di valore,
che interesserà il risultato economico per il cliente qualora decidesse di liquidare l’investimento prima della scadenza.
Se i titoli sono espressi in una divisa diversa dall’euro l’investitore è esposto al rischio derivante dalle variazioni del tasso di
cambio. Una diminuzione del valore della valuta interessata rispetto all’euro influirebbe negativamente sul rendimento
dell’operazione, in quanto le somme rivenienti dall’operazione (cedole e valore di rimborso) sarebbero convertite in un importo
in euro inferiore. I titoli espressi in Euro non presentano rischi di cambio.
Per quanto concerne i rischi legati all’emittente (che in questo caso coincide con il rischio paese) possiamo suddividere i titoli
di Stato non italiani in:
•
titoli di paesi Investiment Grade con rischio emittente, comunque contenuto stante l’elevato livello di rating della
categoria in esame, ed eventualmente il rischio di liquidità, anch’esso moderato in quanto gli strumenti sono
generalmente quotati sui mercati regolamentati del paese di riferimento;
•
titoli di paesi non Investiment Grade con rischio emittente più elevato commisurato al livello di rating del paese di
riferimento, ove presente; il rischio di liquidità è legato alla eventuale presenza di mercati di quotazione.
La macrocategoria dei titoli di Stato può essere suddivisa nelle seguenti sottocategorie:
3.1. Italiani
Le principali tipologie di titoli di Stato italiani sono: BOT – Buoni Ordinari del Tesoro; CTZ – Certificati del Tesoro Zero
Coupon; CCT - Certificati di Credito del Tesoro e BTP – Buoni del Tesoro Poliennali.
3.1.1.
Tasso fisso:
3.1.1.1.
con vita residua fino ad un anno
In questa categoria rientrano i BOT, caratterizzati dall’assenza di cedola e il cui rendimento è dato dalla
differenza tra il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso;
3.1.1.2.
con vita residua superiore ad un anno
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All. 2 - Informazioni sugli strumenti finanziari
3.1.2.
In questa categoria rientrano i BTP, caratterizzati da cedola a tasso fisso, e i CTZ, caratterizzati
dall’assenza di cedola e il cui rendimento è dato dalla differenza tra il prezzo di emissione e il prezzo di
rimborso. Sia i BTP sia i CTZ, all’avvicinarsi della scadenza, ricadono nella categoria precedente (vita
residua fino ad un anno).
Tasso variabile
In questa categoria rientrano i CCT, caratterizzati da una cedola indicizzata al rendimento dei BOT.
I titoli a tasso variabile presentano un rischio tasso dal punto di vista degli interessi incassati, in quanto se i tassi
diminuiscono, diminuirà l’ammontare delle cedole future.
D’altra parte, il rischio tasso in termini di variazioni del prezzo dello strumento è contenuto, dal momento che, in
caso di aumento dei tassi di interesse, l’adeguamento periodico delle cedole fa sì che l’investitore possa
beneficiare dei nuovi livelli di tasso.
3.2. Altri paesi con rating Investment Grade e Organismi sovranazionali:
3.2.1. In Euro:
3.2.1.1.
con vita residua fino ad un anno;
3.2.1.2.
con vita residua superiore ad un anno.
3.2.2. In divise diverse dall’Euro:
3.2.2.1.
con vita residua fino ad un anno;
3.2.2.2.
con vita residua superiore ad un anno.
3.3. Altri paesi con rating non Investment Grade
3.3.1. In Euro:
3.3.1.1.
con vita residua fino ad un anno;
3.3.1.2.
con vita residua superiore ad un anno.
3.3.2. In divise diverse dall’Euro:
3.3.2.1.
con vita residua fino ad un anno;
3.3.2.2.
con vita residua superiore ad un anno.
4.
Obbligazioni
Le obbligazioni sono titoli di debito emessi dalle società per finanziare la propria attività produttiva. Sottoscrivendo o
acquistando obbligazioni l’investitore diviene un finanziatore della società emittente, la quale si impegna a corrispondere un
interesse periodico sotto forma di cedola e la restituzione, alla data di scadenza contrattuale, del capitale nominale prestato.
Le obbligazioni a sua volta possono essere suddivise in:
•
Semplici
•
Strutturate
Nel caso di obbligazioni strutturate, il rendimento (cedole e/o importo rimborsato a scadenza) è legato all’andamento di
altre variabili di mercato, che possono essere collegate a tassi di interesse, o anche, ad esempio, borse, titoli azionari,
valute o merci. Nel caso di investimento in un’obbligazione strutturata il meccanismo di indicizzazione ed i rischi sono
quindi individuati dalle caratteristiche della singola emissione, specificate nel prospetto informativo.
In generale, in un titolo strutturato sono presenti sia i rischi di un generico titolo obbligazionario, sia i rischi del mercato
di riferimento della variabile cui sono legati i flussi di interesse o di capitale dell’obbligazione. Se, ad esempio,
un’obbligazione incorpora rendimenti del mercato azionario, in quanto la cedola periodica o corrisposta a scadenza è
commisurata ad un indice di borsa o ad un paniere di indici di borsa, in tale titolo sono presenti i rischi relativi ai
mercati azionari, descritti nei successivi paragrafi.
In generale, a parità di altre caratteristiche, un titolo strutturato può presentare una maggiore volatilità del prezzo,
esponendo al rischio di incassare una cifra inferiore all’investimento iniziale l’investitore che decidesse di terminare
l’operazione cedendo il titolo prima della sua data di scadenza.
•
Convertibili
Le obbligazioni convertibili sono particolari obbligazioni che prevedono una scadenza prefissata e la corresponsione
di una cedola (fissa o variabile) ma che, come le azioni, possono beneficiare dei rialzi dei mercati azionari. Infatti alla
scadenza l’investitore ha la facoltà di ottenere o il rimborso del capitale o la conversione in azioni, che possono essere
dello stesso emittente oppure di altre società. In generale, a parità di altre caratteristiche, un’obbligazione convertibile
può presentare una maggiore volatilità del prezzo, sul quale influisce anche l’andamento del prezzo dell’azione
oggetto della possibile conversione. Ciò può esporre al rischio di incassare una cifra inferiore all’investimento iniziale
l’investitore che decidesse di terminare l’operazione cedendo il titolo prima della sua data di scadenza.
Le obbligazioni possono incorporare diverse tipologie di rischio, in base alle caratteristiche dello strumento stesso. Infatti,
essendo remunerato con interessi, può incorporare rischio tasso di interesse, sia in termini di rischio di variazione del tasso
(per le obbligazioni a tasso variabile), sia in termini di rischio di variazione del prezzo, cui sono sensibili gli strumenti di debito
con maggiore vita residua (tempo mancante alla scadenza).
Inoltre, trattandosi di titoli di debito, tali strumenti incorporano il rischio emittente, più o meno elevato a seconda della solidità
finanziaria della società finanziata, oltre al rischio paese (riferito alla stabilità del paese in cui l’emittente risiede).
Anche in questo caso possiamo suddividere i rischi legati all’emittente in:
•
titoli emittenti Investiment Grade con rischio emittente mitigato dalla presenza di un rating di livello adeguato, ovvero
di una valutazione positiva sulla solvibilità e sulle prospettive finanziarie dell’emittente, ed eventualmente il rischio di
liquidità, anch’esso moderato in quanto gli strumenti sono generalmente quotati sui mercati regolamentati del paese
di riferimento;
•
titoli emittenti non Investiment Grade con rischio emittente più elevato in quanto obbligazioni di società la cui
solvibilità e le cui prospettive finanziarie sono state valutate dalle agenzie di rating come scarsamente adeguate, o
sono prive di rating. Il rischio di liquidità è legato alla eventuale presenza di mercati di quotazione.
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All. 2 - Informazioni sugli strumenti finanziari
Le obbligazioni possono incorporare rischio cambio se non sono espresse in euro, in quanto le cedole e il rimborso del
capitale sono incassati nella valuta in cui è espresso il valore nominale e l’investitore deve poi convertire in euro le somme
percepite, ottenendo una somma che può essere inferiore alle attese, se tale valuta si è svalutata rispetto all’euro, o superiore
alle attese nel caso contrario.
Infine, l’investimento in obbligazioni può presentare un rischio liquidità, nel caso in cui il detentore volesse cedere le
obbligazioni prima della sua naturale scadenza e dovesse trovarsi nell’impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio
investimento prontamente e a prezzi convenienti. Tale rischio è mitigato per le obbligazioni quotate su mercati regolamentati,
proprio per la presenza di un mercato in cui proporre i propri ordini di acquisto e vendita.
Tutto ciò premesso la macrocategoria dei titoli può essere suddivisa nelle seguenti sottocategorie:
4.1. Emittenti Investment Grade:
4.1.1. Semplici:
4.1.1.1.
in Euro;
4.1.1.2.
in altre divise diverse dall’Euro.
4.1.2. Strutturate:
4.1.2.1.
in Euro;
4.1.2.2.
in altre divise diverse dall’Euro.
4.2. Emittente non Investment Grade:
4.2.1. Semplici:
4.2.1.1.
in Euro;
4.2.1.2.
in altre divise diverse dall’Euro.
4.2.2. Strutturate:
4.2.2.1.
in Euro;
4.2.2.2.
in altre divise diverse dall’Euro.
4.3. Convertibili:
4.3.1. Emesse in paesi con rating Investment Grade:
4.3.1.1.
in Euro;
4.3.1.2.
in altre divise diverse dall’Euro.
4.3.2. Emesse in paesi con rating non Investment Grade.
5.
Azioni
Le azioni, o titoli di capitale, sono titoli rappresentativi di quote del capitale sociale della società emittente. In altre parole,
acquistando azioni, si diviene soci dell’azienda emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima. Chi
investe in azioni acquisisce il diritto a percepire i dividendi che l’assemblea dei soci decide di distribuire, ottenendo un
rendimento che è strettamente connesso all’andamento economico della società emittente.
Nell’investimento in azioni è presente il rischio prezzo, dal momento che, non essendo previsti data di scadenza e valore di
rimborso, il ritorno dell’investimento è determinato, oltre che dai dividendi incassati, dalla differenza tra il prezzo di vendita dei
titoli e il prezzo a cui erano stati acquistati.
Tale rischio può essere idealmente scomposto in rischio generico e rischio specifico. Quello specifico dipende dalle
caratteristiche peculiari dell’emittente e riflette le aspettative che i partecipanti al mercato mediamente hanno circa le
prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Il rischio generico, detto anche sistematico, rappresenta invece quella parte di
variabilità del prezzo di ciascun titolo azionario che dipende dalle fluttuazioni del mercato e che non può quindi essere eliminato
ricorrendo alla diversificazione dei titoli in portafoglio.
Le azioni possono incorporare rischio cambio se non sono espresse in euro, in quanto il corrispettivo della vendita è incassato
nella valuta in cui sono scambiati i titoli, quindi l’investitore, nel convertire in euro le somme percepite, può ottenere una somma
inferiore alle attese, se tale valuta si è svalutata rispetto all’euro, o superiore alle attese nel caso contrario.
Infine, l’investimento in azioni può presentare un rischio liquidità, nel caso in cui il detentore dovesse trovarsi nell’impossibilità
o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prontamente e a prezzi convenienti. Tale rischio è mitigato per le azioni
quotate su mercati regolamentati, proprio per la presenza di un mercato in cui proporre i propri ordini di acquisto e vendita.
La macrocategoria dei titoli azionari può essere suddivisa nelle seguenti sottocategorie:
5.1. Emittenti residenti in paesi europei con rating Investment Grade
L’investimento in azioni di emittenti residenti in paesi europei, con rating del paese Investment Grade, ha un rischio
generico tendenzialmente inferiore rispetto a quello in azioni di paesi emergenti o paesi non Investment Grade.
5.2. Emittenti residenti in paesi non europei con rating Investment Grade
L’investimento in azioni di emittenti residenti in paesi con rating del paese Investment Grade, ha un rischio generico
tendenzialmente inferiore rispetto a quello in azioni di paesi non Investment Grade.
5.3. Emittenti residenti in paesi europei con rating non Investment Grade
L’investimento in azioni di emittenti residenti in paesi con rating non Investment Grade o privi di rating, seppur europei, ha
un rischio generico tendenzialmente superiore rispetto a quello in azioni di paesi Investment Grade.
5.4. Emittenti residenti in paese non europei con rating non Investment Grade
L’investimento in azioni di emittenti residenti in paesi non europei, con rating del paese non Investment Grade o privi di
rating, ha un rischio generico tendenzialmente superiore rispetto a quello in azioni di paesi Investment Grade.
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All. 2 - Informazioni sugli strumenti finanziari
6.
Covered Warrant – Warrant - Certificates
Si definisce Warrant uno strumento finanziario, quotato in Borsa, consistente in un contratto a termine che conferisce la facoltà
(ma non l’obbligo) di sottoscrivere l'acquisto o la vendita di una certa attività finanziaria sottostante, ad un prezzo (detto strike
price o prezzo d'esercizio) e ad una scadenza stabilita. Il prezzo d'acquisto del warrant prende il nome di premio.
A seconda dell'attività sottostante si distinguono due tipologie di warrant:
ƒ
Warrant (in senso stretto) che hanno come attività sottostante esclusivamente azioni;
ƒ
Covered Warrant che possono avere come attività sottostante azioni, obbligazioni, indici azionari o obbligazionari o
anche panieri di titoli, valute o tassi di interesse.
Il rischio prezzo per l’acquirente è potenzialmente pari alla perdita del capitale investito (pari al premio pagato). In generale i
rischi dei warrant sono assimilabili ai rischi dell’investimento azionario.
I Certificates sono strumenti finanziari definiti “derivati cartolarizzati”, attraverso i quali il risparmiatore può investire su
sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili. Esistono Certificates di svariate tipologie, che in generale incorporano opzioni
sulle attività sottostanti, e che in alcuni casi consentono di proteggere il capitale impiegato in modo parziale o totale.
Presentano un profilo di rischio elevato: il rischio prezzo per l’acquirente è potenzialmente pari alla perdita del capitale
investito.
Nei Warrant, Covered Warrant e Certificates è presente il rischio liquidità, per la potenziale difficoltà ad estinguere il contratto
prima della scadenza a prezzi convenienti, ma è mitigato nel caso di quotazione sul segmento Sedex di Borsa Italiana. Inoltre,
se il sottostante è costituito da un tasso di cambio tra due valute, è presente il rischio di cambio.
Il rischio di questi strumenti finanziari può essere amplificato dall’effetto leva, fermo restando che la perdita massima è il
capitale investito.
7.
Derivati
I derivati sono strumenti finanziari il cui rendimento è collegato all’andamento di altri strumenti o variabili finanziarie, detti
“sottostanti”, quali ad esempio titoli, tassi di interesse, indici o merci.
In base alla finalità dell’investitore, possono essere di copertura o speculativi. Sono considerati di copertura quando la loro
finalità è di mitigare eventuali eventi indesiderati riguardanti altre attività presenti nel portafoglio dell’investitore e che sono
legate, ma in senso opposto, agli stessi strumenti sottostanti i derivati. Ad esempio, nel caso di un risparmiatore che abbia
contratto un debito a tasso variabile, un derivato di copertura può essere individuato in un contratto CAP, che consente, in caso
di aumento dei tassi, di incassare dalla controparte la differenza tra il nuovo tasso di mercato e il tasso fissato con il CAP. In tal
modo l’investitore, pur avendo un debito a tasso variabile, non subisce maggiori oneri in caso di incrementi dei tassi di interesse
oltre la soglia fissata con il CAP.
Sono invece considerati speculativi i derivati il cui intento è di trarre un vantaggio economico dall’operazione,
indipendentemente da altre attività in portafoglio.
Esistono derivati di tipologie differenti, che incorporano quindi rischi di entità più o meno elevata, e che possono essere
superiori a quelli di strumenti più tradizionali, e in taluni casi può comportare perdite potenzialmente illimitate per l’investitore. E’
importante quindi che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la
natura ed il grado di esposizione al rischio, che potrebbe essere amplificato dall’eventuale effetto leva.
7.1. Quotati
7.1.1.
Futures su indici azionari (futures su S&P Mib)
Sono derivati scambiati in un mercato organizzato e con caratteristiche standardizzate.
Il rischio prezzo per questi strumenti è piuttosto elevato, data la volatilità cui sono sottoposti e dato che i futures
incorporano un effetto leva: l’investitore può acquistare i contratti versando un importo (margine iniziale)
sensibilmente inferiore al valore degli stessi, pertanto possono comportare per l’investitore perdite potenzialmente
illimitate rispetto alle somme investite.
Non c’è rischio controparte, dal momento che esiste una cassa di compensazione che si pone come controparte
di tutte le transazioni, garantendo il regolamento delle operazioni. Non vi sono rischio emittente, né rischio tasso di
interesse e rischio cambio. Il rischio liquidità è limitato dalla presenza della cassa di compensazione e del mercato
di quotazione.
7.2. Non quotati
Sono derivati che non hanno un mercato organizzato e le cui caratteristiche possono essere definite dalle parti in modo
personalizzato. Sono detti anche derivati OTC (Over the counter).
Sono presenti il rischio controparte, il rischio liquidità, per la potenziale difficoltà ad estinguere il contratto prima della
scadenza a prezzi convenienti, e il rischio cambio, se il sottostante è costituito da un tasso di cambio tra due valute o se il
derivato è espresso in una valuta diversa dall’euro.
Sono inoltre presenti il rischio prezzo e il rischio tasso di interesse. Il primo è riferito tipicamente ai derivati che abbiano
come sottostante azioni o indici azionari, il cui valore è sensibile ai movimenti dei mercati azionari, mentre il rischio tasso di
interesse è riferito tipicamente ai derivati che hanno come sottostante dei tassi di interesse o dei titoli obbligazionari, il cui
valore può quindi subire delle variazioni anche significative al variare dei tassi di interesse.
7.2.1.
Cap
E’ un’opzione che conferisce all’acquirente, dietro il pagamento di un premio, il diritto di ricevere la differenza, se
positiva, tra un tasso variabile (es. Euribor 6 mesi) ed un tasso fisso predefinito (detto strike). L’acquirente si copre
dal rischio di rialzo dei tassi di interesse, ponendo un “tetto” alla loro possibile crescita, lasciando spazio ad
eventuali sviluppi favorevoli di calo dei tassi. Al contrario, in caso di discesa dei tassi, l’acquirente non incassa
flussi dall’operazione, e il rischio è limitato al premio pagato.
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All. 2 - Informazioni sugli strumenti finanziari
7.2.2.
Floor
E’ un’opzione che conferisce all’acquirente, dietro il pagamento di un premio, il diritto di ricevere la differenza, se
positiva, tra un tasso fisso predefinito (detto strike) e un tasso variabile (es. Euribor 6 mesi). L’acquirente si copre
dal rischio di ribasso dei tassi di interesse, ponendo una soglia minima alla loro possibile discesa. Al contrario, in
caso di crescita dei tassi, l’acquirente non incassa flussi dall’operazione, e il rischio è limitato al premio pagato.
7.2.3.
“Collar”
L’acquisto di un cap in combinazione con la vendita di un floor, detto “collar”, consente (dietro il pagamento di un
premio o a “costo zero”) di “ingabbiare” il movimento dei tassi all’interno di un corridoio predefinito (limite
superiore: Strike CAP, limite inferiore: strike FLOOR). Esso consente la stabilizzazione in un range predefinito del
costo di un finanziamento a tasso variabile.
Se associata ad un investimento a tasso variabile, l’operazione si configura come acquisto di un floor e vendita di
un cap, che consente la stabilizzazione in un range predefinito della remunerazione dell’investimento medesimo.
7.2.4.
Contratto a termine in valuta
È uno strumento finanziario che permette la copertura del rischio di cambio connesso a posizioni di debito o di
credito in valuta.
Con la stipula del contratto a termine il contraente ottiene dalla banca di regolare alla scadenza stabilita il futuro
acquisto o la futura vendita di divisa al cambio predeterminato nel contratto.
Tale strumento non incorpora particolari rischi per gli investitori che lo utilizzino a copertura di debiti o crediti in
valuta, mentre, in assenza di tali posizioni, il contratto è da considerarsi speculativo e incorpora il rischio cambio.
7.2.5.
Interest Rate Swap (IRS)
E’ un derivato nel quale il Cliente paga alla Banca un tasso fisso e riceve un tasso variabile (o viceversa). Ad
esempio, il Cliente che abbia un finanziamento in essere a tasso variabile (es. Euribor 6 mesi), si copre dal rischio
di rialzo dei tassi di interesse, trasformando l’indebitamento sottostante da variabile a fisso. In caso di aumento
dei tassi il sottoscrittore beneficerà di flussi positivi crescenti (differenziale positivo tra il nuovo tasso di mercato e il
tasso fisso stipulato). Al contrario, in caso di discesa dei tassi, il sottoscrittore pagherà la differenza tra il tasso
fisso stipulato e il nuovo, inferiore, tasso di mercato.
Per quanto riguarda i rischi valgono le considerazioni effettuate per la generalità dei derivati non quotati. In
particolare è presente il rischio di tasso.
Esistono diverse tipologie di IRS quali ad esempio:
7.2.5.1.
Opportunity Swap
E’ un derivato nel quale il Cliente paga alla Banca un tasso fisso competitivo e riceve un tasso variabile
(es. Euribor 6 mesi). In questo modo il Cliente si copre dal rischio di rialzo dei tassi di interesse,
trasformando l’indebitamento sottostante da variabile a fisso. Tale strumento peraltro si differenzia da un
“IRS vanilla” per il fatto che, nel caso in cui il tasso variabile superi una barriera predefinita, il Cliente
torna ad essere esposto al tasso variabile, beneficiando comunque del pagamento da parte della Banca
di uno spread contenuto ma certo (es. 0,10% annuo).
7.2.5.2.
Performance Swap
E’ un derivato nel quale il Cliente paga alla Banca un tasso fisso particolarmente competitivo e riceve un
tasso variabile (es. Euribor 6 mesi). In questo modo il Cliente si copre dal rischio di rialzo dei tassi di
interesse, trasformando l’indebitamento sottostante da variabile a fisso. Tale strumento peraltro si
differenzia da un “IRS vanilla” per il fatto che, nel caso in cui il tasso variabile superi una barriera
predefinita, il Cliente torna ad essere esposto al tasso variabile, con l’aggiunta di uno spread (es. 0,50%
annuo).
8.
7.2.6.
Opzione su Valuta
L’acquisto di un opzione sulla divisa conferisce all’acquirente, dietro il pagamento di un premio certo (“una tantum”
o rateizzato), il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare (opzione call) o vendere (opzione put) una certa quantità di
valuta ad una certa scadenza ad un cambio prestabilito detto strike. Per esempio, nel caso l’acquirente abbia
sottoscritto un’opzione call, questi la eserciterà qualora il cambio (per es. euro/dollaro), sulla quale è scritta
l’opzione, sia superiore allo strike. Viceversa, nel caso in cui il cambio raggiunga valori inferiori allo strike,
l’acquirente abbandonerà l’opzione e acquisterà la valuta al cambio di mercato. La perdita sarà così limitata al
premio pagato per l’acquisto del derivato.
Per quanto riguarda i rischi valgono le considerazioni effettuate per la generalità dei derivati non quotati. In
particolare è presente il rischio di cambio.
7.2.7.
Altri derivati
Per quanto riguarda i rischi valgono le considerazioni effettuate per la generalità dei derivati non quotati.
Dal momento che i derivati non quotati sono contratti non standardizzati, ne esistono svariate tipologie, ottenute
anche come combinazione di contratti delle tipologie più elementari, già descritti nel presente documento. In tal
caso sono quindi presenti le tipologie di rischio descritte nella declinazione dei contratti elementari.
Prodotti di gestione del risparmio
I prodotti del risparmio gestito comprendono tutti i prodotti che prevedono l'affidamento ad un gestore professionale di un
patrimonio, mantenendo presso il soggetto titolare del patrimonio il rischio di investimento. Le società autorizzate, sulla base del
Testo Unico della Finanza, alla gestione collettiva e individuale del risparmio, possono offrire i seguenti prodotti:
•
OICR (Fondi mobiliari, ETF, SICAV e fondi immobiliari);
•
Gestioni patrimoniali.
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All. 2 - Informazioni sugli strumenti finanziari
L’investimento in prodotti di gestione del risparmio presenta livelli di rischio collegati agli strumenti finanziari utilizzati
per la gestione.
La classificazione Assogestioni rappresenta per il risparmiatore un utile richiamo all’inscindibile binomio rischio–rendimento ed
un chiaro invito ad approfondire la conoscenza del prodotto con un’attenta lettura del prospetto o del contratto di gestione. La
classificazione Assogestioni permette, inoltre, agli investitori di orientarsi preliminarmente tra i vari prodotti offerti sul mercato.
Essa si articola per gli fondi mobiliari in cinque macrocategorie:
•
Azionari;
•
Bilanciati;
•
Obbligazionari;
•
Liquidità;
•
Flessibili.
Per ciascuna delle cinque macrocategorie sopra indicate Assogestioni effettua una scomposizione in sottocategorie che, ad
esempio, per i prodotti Azionari e Bilanciati si contraddistingue per la percentuale minima e massima di investimento azionario o
per i parametri di asset allocation (azionario-obbligazionario) o per la specializzazione settoriale (o per paese); per i fondi
obbligazionari tiene conto di parametri quali la valuta di denominazione, la duration del portafoglio, la giurisdizione dell’emittente
(paesi sviluppati o emergenti), tipologia dell’emittente, merito creditizio (Investment Grade o High Yeld).
Assogestioni classifica i contratti di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi (gestioni
patrimoniali) in sette categorie ognuna delle quali si caratterizza per una percentuale minima e/o massima di titoli azionari
detenibili in portafoglio:
•
Azionarie: azioni in portafoglio per almeno il 70%;
•
Bilanciate azionarie: azioni in portafoglio comprese tra 50% e 90%;
•
Bilanciate: azioni in portafoglio comprese tra 30% e 70%;
•
Bilanciate obbligazionarie: azioni in portafoglio comprese tra 0% e 50%;
•
Obbligazionarie: nessun investimento azionario;
•
Monetarie: nessun investimento azionario, duration massima di portafoglio pari a 2 anni;
•
Flessibili: azioni in portafoglio da 0% a 100%.
Alle gestioni patrimoniali si possono applicare le seguenti ulteriori qualificazioni della politica di investimento, per la definizione
delle quali si rimanda a quanto previsto per i fondi comuni:
•
Gestione etica;
•
Gestione a capitale protetto;
•
Gestione a capitale garantito;
•
Gestione indicizzata.
8.1. OICR
I fondi comuni sono patrimoni collettivi costituiti con i capitali raccolti da una pluralità di risparmiatori, ciascuno dei quali
detiene un numero di quote proporzionali all'importo che ha versato. Simili ai fondi nella modalità di raccolta e gestione del
patrimonio ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, le SICAV sono società di investimento a capitale variabile,
dotate, di personalità giuridica propria il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote.
La gestione del patrimonio del fondo è affidata ad un gestore, ma il patrimonio che costituisce il fondo è autonomo e
separato sia da quello dei singoli partecipanti al fondo sia da quello della Società di Gestione.
Il gestore investe il patrimonio del fondo in un'ampia gamma di titoli (azioni e obbligazioni di diverse emittenti, titoli di stato,
strumenti derivati, ecc.). Gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide che fanno parte del fondo sono custoditi da una
Banca depositaria che accerta la legittimità e la correttezza delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo,
il calcolo del loro valore e la destinazione dei proventi dei fondi.
A seconda della natura dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso/uscita dai fondi si possono
individuare alcune macrocategorie di OICR, tra le quali:
•
Fondi aperti mobiliari;
•
Fondi chiusi mobiliari;
•
Fondi riservati e Fondi speculativi;
•
Fondi immobiliari;
•
Fondi di fondi.
Gli OICR sono tenuti ad adempiere nei confronti dei sottoscrittori ad obblighi informativi specificatamente disciplinati dalla
normativa vigente. L'obbligo informativo si esplicita in particolare nella redazione e consegna al sottoscrittore del prospetto
informativo e nell'obbligo di pubblicazione del valore della quota del fondo su almeno un quotidiano nazionale.
8.2. GESTIONI PATRIMONIALI
Le Gestioni Patrimoniali sono forme di investimento che permettono al risparmiatore di affidare ad un Gestore (SGR, SIM o
banche), tramite mandato, l'investimento del proprio patrimonio. A differenza dei Fondi, la gestione non avviene in monte
ma separatamente per ogni cliente del Gestore. Trattandosi di un servizio di investimento personalizzato e non
dell'acquisto di un prodotto standard, il portafoglio di ciascun cliente è potenzialmente diverso per ciascun cliente.
In relazione alle caratteristiche del portafoglio gestito è possibile distinguere due servizi di gestione patrimoniale: Gestione
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Data 30/10/2014 – Versione n. 2
All. 2 - Informazioni sugli strumenti finanziari
Patrimoniale Mobiliare (GPM) - il cui patrimonio viene investito principalmente in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni…)
- e Gestione Patrimoniale in Fondi/SICAV (GPF/S) - dove il patrimonio è investito prevalentemente in quote di OICR.
8.3. PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE
Le assicurazioni index linked sono contratti in cui l’entità del capitale assicurato dipende dall’andamento nel tempo del
valore di un indice azionario o di un altro valore di riferimento. Pertanto, il capitale ottenibile da questo contratto è soggetto
alle oscillazioni dell’indice o del titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve durata, può risentire di cicli
economici negativi.
Questi prodotti possono offrire delle garanzie (per esempio la restituzione almeno dell’importo dei premi investiti oppure un
capitale minimo a scadenza, ovvero la corresponsione di cedole in corso di contratto) sia in caso di vita sia in caso di morte
dell'assicurato.
Le assicurazioni unit linked sono contratti in cui l’entità del capitale assicurato dipende dall’andamento del valore delle
quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall’impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR
Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per
la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione.
Nelle polizze unit linked è prevista una suddivisione dei fondi interni in sei classi in funzione del rischio di investimento (da
basso a molto alto).
Di norma è consentito al contraente scegliere la tipologia del fondo di investimento al quale agganciare il capitale e,
successivamente, trasferire le somme accumulate da un fondo all’altro (switch) pagando eventualmente una commissione.
Anche questi prodotti possono offrire garanzie di minimo. Possono prevedere il pagamento di un premio unico o di premi
periodici.
In assenza di garanzia di minimo offerte dalle compagnie, bisogna prestare attenzione ai rischi finanziari che gravano sul
contratto e, quindi, sul contraente.
L’assunzione di tali rischi può comportare prestazioni inferiori ai premi versati.
Nella nota informativa deve essere ben evidenziata la presenza o meno di rischi finanziari a carico del contraente.
Le Polizze vita di capitalizzazione prevedono una maggiorazione annuale del capitale o della rendita assicurati attraverso il
riconoscimento di una parte degli utili finanziari realizzati da specifiche gestioni speciali costituite all’interno dell’impresa
(gestioni separate) nelle cui attività vengono investiti i premi versati, al netto dei costi. Per questi prodotti possono essere
pagati premi unici, ricorrenti o annui.
I premi annui possono essere costanti o rivalutabili. Nel caso di premi rivalutabili il capitale o la rendita assicurati crescono
di anno in anno anche in funzione della rivalutazione del premio; nel caso di pagamento di premi costanti, il capitale o la
rendita crescono soltanto in funzione dei rendimenti conseguiti dalla gestione separata e riconosciuti al contraente in base
alle condizioni contrattuali.
In questa tipologia di polizze il rischio dell’investimento è a carico dell’impresa e l’assicurato ha diritto ad un capitale
minimo, eventualmente rivalutato ad un tasso garantito.
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Data 30/10/2014 – Versione n. 2
All. 3 – Trattamento fiscale dei principali strumenti finanziari
TRATTAMENTO FISCALE DEI PRINCIPALI STRUMENTI FINANZIARI
Ai redditi da capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria relativi alle diverse tipologie di strumenti finanziari viene applicato il
trattamento fiscale nella misura pro tempore vigente per legge. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito le modalità di tassazione
dei principali strumenti finanziari in base alle disposizioni normative in vigore alla data di sottoscrizione del Contratto.
STRUMENTO FINANZIARIO
TASSAZIONE REDDITI DI CAPITALE (1)
TASSAZIONE REDDITI DIVERSI DI
NATURA FINANZIARIA (1)
Titoli di Stato italiani, titoli assimilati
di cui all’art. 31 del dpr 601/73 e titoli
di Stati esteri inclusi nella lista di cui
all’art. 168-bis comma 1 del TUIR
(“Stati white list”), soggetti al regime
di cui D. Lgs. n. 239/96
Interessi ed altri proventi soggetti ad imposta
sostitutiva di cui al D. Lgs. n. 239/96 con
aliquota del 12,50%
Plusvalenze soggette ad imposta
sostitutiva di cui al D. Lgs. n. 461/97
con aliquota del 12,50%
Obbligazioni (anche convertibili o
strutturate) e titoli di Stato diversi da
quelli di cui al punto precedente,
soggetti al regime di cui D. Lgs. n.
239/96
Interessi ed altri proventi soggetti ad imposta
sostitutiva di cui al D. Lgs. n. 239/96 con
aliquota del 26%
Plusvalenze soggette ad imposta
sostitutiva di cui al D. Lgs. n. 461/97
con aliquota del 26%
Obbligazioni (anche convertibili o
strutturate) NON soggette al regime
di cui al D. Lgs. n. 239/96
Interessi ed altri proventi soggetti a ritenuta
ex art. 26, 1° c., D.P.R. n. 600/73 con
aliquota del 26%
Plusvalenze soggette ad imposta
sostitutiva di cui al D. Lgs. n. 461/97
con aliquota del 26%
Pronti contro termine su titoli di Stato
italiani, titoli assimilati di cui all’art.
31 del dpr 601/73 e titoli di Stati
esteri inclusi nella lista di cui all’art.
168-bis comma 1 del TUIR (“Stati
white list”), soggetti al regime di cui
D. Lgs. n. 239/96
Sulla differenza positiva tra i corrispettivi
globali di trasferimento, al netto degli
interessi e degli altri proventi maturati sui
titoli si applica la ritenuta ex art. 26, c. 3-bis,
D.P.R. n. 600/73 con aliquota del 12,50%
_____________________________
Pronti contro termine su obbligazioni
e titoli di Stato diversi da quelli di cui
al punto precedente, soggetti al
regime di cui D. Lgs. n. 239/96
Sugli interessi e sugli altri proventi maturati
sui titoli sottostanti l’operazione si applica
l’imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. n.
239/96 con aliquota del 12,50%
____________________________________
Sulla differenza positiva tra i corrispettivi
globali di trasferimento, al netto degli
interessi e degli altri proventi maturati sui
titoli si applica la ritenuta ex art. 26, c. 3-bis,
D.P.R. n. 600/73 con aliquota del 26%
N.A.
Interessi ed altri proventi maturati sui titoli
sottostanti l’operazione si applica l’imposta
sostitutiva di cui al D. Lgs. n. 239/96 con
aliquota del 26%
Azioni e titoli assimilati emessi da
società residenti in Paesi a regime
fiscale non privilegiato
Dividendi soggetti a ritenuta/imposta
sostitutiva ex artt. 27 e 27-ter D.P.R. n.
600/73 con aliquota del 26% (2) (3)
Plusvalenze soggette ad imposta
sostitutiva di cui al D. Lgs. n. 461/97
con aliquota del 26% (2)
Derivati (cerificates, covered warrant,
opzioni, ecc.)
N.A.
Plusvalenze soggette ad imposta
sostitutiva di cui al D. Lgs. n. 461/97
con aliquota del 26%
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Data 07/07/2015 – Versione n. 2
All. 3 – Trattamento fiscale dei principali strumenti finanziari
ETF
Proventi soggetti a ritenuta ex art. 10-ter,
1° c., L. n. 77/83 con aliquota del 26%
Plusvalenze soggette ad imposta
sostitutiva di cui al D. Lgs. n. 461/97
con aliquota del 26%
Titoli atipici
Interessi ed altri proventi soggetti a ritenuta
ex art. 5, 1° c., D. L. n. 512/83 con aliquota
del 26%
Plusvalenze soggette ad imposta
sostitutiva di cui al D. Lgs. n. 461/97
con aliquota del 26%
Note:
(1) ricorrendo i presupposti soggettivi (es. persone fisiche e c.d. “nettisti”) ed oggettivi (es. negoziazione del titolo) prescritti dalla
normativa attualmente in vigore.
(2) particolari disposizioni si applicano a soggetti titolari di partecipazioni qualificate/redditi d’impresa ed a soggetti non residenti.
(3) l’imposta sostitutiva ex art. 27-ter si applica alle azioni depositate in Monte Titoli.
IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI
Il D.L. 201/2011, convertito con Legge 214/2011, ha disposto l’assoggettamento ad imposta di bollo proporzionale delle
comunicazioni relative ai titoli, strumenti e prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi
bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. Rientrano nella nozione di prodotti finanziari anche i contratti derivati.
La legge 147/2013 del 27 dicembre 2013 ha fissato l’aliquota nella misura dello 0,20% annuo. L’imposta è calcolata su base
annuale in funzione del valore di mercato o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso dei prodotti finanziari, calcolato al
termine del periodo rendicontato; in mancanza dei predetti valori, si assume il costo di acquisto rilevato ai fini della determinazione
dei redditi diversi (capital gain).
L’imposta di bollo non può risultare superiore al limite massimo di 14.000 euro per i clienti diversi dalle persone fisiche Tale limite è
applicato in considerazione dell’ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti dal cliente presso il medesimo intermediario
e deve essere ragguagliato al periodo di durata del rapporto intrattenuto con il cliente.
Il rendiconto relativo ai prodotti finanziari, anche se non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviato almeno una
volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. In assenza di rendicontazioni, l’imposta deve
essere applicata al 31 dicembre di ogni anno e, comunque, all’estinzione del rapporto.
In caso di rapporti che iniziano o terminano nel corso dell’anno, l’imposta proporzionale viene calcolata in base al numero di giorni
del periodo rendicontato, prendendo a riferimento l’anno civile.
Per le comunicazioni relative a prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati, come ad esempio i certificati di deposito cartolari,
per i quali non sussiste rapporto di custodia o amministrazione ovvero altro stabile rapporto, l’imposta di bollo dovuta viene calcolata
per ciascun anno ed applicata, unitamente all’imposta relativa all’ultimo anno (o frazione di anno) di detenzione del prodotto
finanziario, al momento del rimborso.
IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE - TTF
I commi da 491 a 500 dell’articolo 1 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013) hanno introdotto in Italia
l’imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta “Tobin Tax”), applicabile a decorrere dal 1 marzo 2013, ovvero dal 1 luglio 2013
per le operazioni in derivati, secondo le disposizioni di cui al decreto attuativo del 21 febbraio 2013. In particolare:
1. Titoli azionari e altri strumenti finanziari partecipativi – decorrenza 01/03/2013
L’imposta è dovuta dal soggetto in favore del quale avviene il trasferimento, con le seguenti aliquote:
-
0,1% (0,12% per il 2013) sulle transazioni concluse nei mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione;
0,2% (0,22% per il 2013) sul valore delle transazioni relative a trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti
partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi degli stessi;
0,2% (0,22% per il 2013) sui trasferimenti di proprietà di azioni derivanti dalla conversione di titoli obbligazionari, esercizio di
warrants e covered warrants.
L’imposta trova applicazione anche per le transazioni effettuate nell’ambito delle Gestioni Patrimoniali.
Sono escluse le transazioni relative ad azioni e strumenti finanziari emessi da società, quotate su mercati regolamentati o su
sistemi multilaterali di negoziazione, aventi capitalizzazione media inferiore a 500 mln di euro, nonché i trasferimenti di proprietà
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Data 07/07/2015 – Versione n. 2
All. 3 – Trattamento fiscale dei principali strumenti finanziari
di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), inclusi le azioni di società di investimento a capitale
variabile (SICAV) e gli ETF.
La base imponibile è rappresentata dal valore della transazione, inteso come il saldo netto delle operazioni concluse nella stessa
giornata sullo stesso strumento finanziario e con la stessa controparte.
2. Strumenti derivati – decorrenza dal 01/07/2013
L’imposta si applica alle transazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente azioni e/o altri
strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, inclusi warrants, covered warrants,
certificates. È determinata in misura fissa secondo la tipologia e il valore nozionale del contratto ed è dovuta in eguale misura da
entrambi i contraenti.
Se i contratti derivati sono stipulati sui mercati regolamentati la misura dell’imposta è ridotta ad 1/5. Nel caso in cui il
regolamento del contratto derivato preveda il trasferimento della proprietà delle azioni si applica anche l’imposta proporzionale
dello 0,2% o dello 0,1% prevista per le transazioni su azioni o strumenti partecipativi sopra descritte, a carico dell’acquirente.
3. Operazioni ad alta frequenza decorrenza dal 01/07/2013
Sono soggette ad imposta le negoziazioni cosiddette “ad alta frequenza” relative alle azioni e strumenti finanziari partecipativi
e/o derivati, effettuate sul mercato finanziario italiano. L’imposta è calcolata giornalmente ed è dovuta qualora il rapporto, nella
singola giornata di negoziazione, tra ordini cancellati e modificati, e la somma degli ordini immessi e modificati, sia superiore al
60%, con riferimento ai singoli strumenti finanziari. L’imponibile è dato dal valore degli ordini modificati e cancellati che
eccedono la soglia del 60 per cento. L’imposta è dovuta dal soggetto che immette gli ordini di acquisto e vendita e le connesse
modifiche e cancellazioni con l’aliquota dello 0,02%.
Si considerano ad alta frequenza le operazioni che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) sono generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica
ed alla cancellazione degli ordini e relativi parametri;
b) avvengono con un intervallo non superiore al mezzo secondo.
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Data 07/07/2015 – Versione n. 2
All. 4 – Policy in materia di incentivi
Policy in materia di incentivi:
informativa sugli inducements percepiti da Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione
straordinaria
Premessa
Il Regolamento Consob in materia di Intermediari è stato modificato, a seguito del recepimento nell’ordinamento nazionale della
Direttiva MiFID, introducendo specifiche disposizioni in materia di “incentivi” (inducements), di seguito integralmente riportate:
Articolo 52
Incentivi
1.
2.
Gli intermediari non possono, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio ad un cliente,
versare percepire competenze o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie ad eccezione di:
a. compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o da chi agisca per conto
di questi
b. compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto
di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
b.1. l’esistenza, la natura e l’importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l’importo non possa
essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al cliente, in modo
completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio;
b.2. il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad
accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l’adempimento da parte
dell’intermediario dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente
c. compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad
esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e
che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere dell’impresa di agire in modo onesto, equo
e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti.
Gli intermediari, ai sensi del comma 1., lettera b., punto b.1., possono comunicare i termini essenziali degli accordi
conclusi in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, in forma sintetica, comunicando ulteriori
dettagli su richiesta del cliente.
Il presente documento fornisce all’investitore, in ossequio alle nuove previsioni normative, un’informativa sintetica degli incentivi
percepiti da Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria in connessione alla prestazione di servizi ed attività di
investimento.
Gli incentivi (spesso chiamati con il termine inglese inducements) sono compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o
ricevuti da un intermediario in relazione alla prestazione di un servizio d’investimento.
Tali incentivi costituiscono parte integrante della remunerazione per il Servizio di Collocamento effettuato da Banca delle Marche
S.p.A. in amministrazione straordinaria relativamente a OICR e Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. In
particolare Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria realizza una selezione della gamma di strumenti finanziari;
cura il continuo miglioramento del servizio erogato, anche attraverso la predisposizione di specifici programmi di formazione del
personale; offre – per il tramite delle proprie Strutture Territoriali – assistenza alla Clientela sia in fase pre-contrattuale, sia nelle fasi
successive secondo quanto specificamente riportato nei relativi contratti.
I Clienti possono sempre chiedere ulteriori dettagli in relazione alla presente Policy e agli incentivi percepiti.
La Banca si impegna a comunicare preventivamente all’effettuazione delle singole operazioni informazioni su eventuali ulteriori
fattispecie di incentivo che dovesse nel tempo ricevere e/o pagare, rispetto a quelle a cui si riferisce il presente documento.
Servizio di Collocamento – OICR
A fronte dell’erogazione del Servizio di Collocamento di OICR nei confronti della propria Clientela, Banca Marche S.p.A. può
ricevere compensi, commissioni e/o prestazioni non monetarie da parte delle Società promotrici / gestrici di tali OICR, anche
appartenenti al Gruppo Bancario Banca delle Marche, sulla base di specifici accordi commerciali.
Gli incentivi riconosciuti dalle Società promotrici / gestrici degli OICR a Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria
possono essere rappresentati da:
•
Corrispettivi variabili da un minimo di 80% ad un massimo di 100% delle commissioni di sottoscrizione o distribuzione (ove
esistenti) pagate dal Cliente.
•
Corrispettivi variabili da un minimo di 20% ad un massimo di 88% delle commissioni di gestione applicate dalle Società
promotrici / gestrici degli OICR sul singolo strumento finanziario e pagate dal Cliente, puntualmente indicate nel Prospetto
Informativo dell’OICR.
L’elenco delle Società promotrici / gestrici di OICR con cui Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria ha in essere
accordi commerciali, nonché la percentuale riconosciuta a Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria della
commissione di gestione, sottoscrizione o distribuzione applicata da dette Società, è disponibile presso la Direzione Generale e le
Filiali della Banca.
Servizio di Collocamento – Prodotti finanziari assicurativi
A fronte dell’erogazione del Servizio di Collocamento di prodotti finanziari emessi da Imprese di Assicurazione nei confronti della
propria Clientela, Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria può ricevere compensi, commissioni e/o prestazioni
non monetarie da parte delle Imprese di Assicurazione emittenti, sulla base di specifici accordi commerciali.
Gli incentivi riconosciuti dalle Imprese di Assicurazione emittenti ciascun prodotto finanziario assicurativo a Banca delle Marche
S.p.A. in amministrazione straordinaria possono essere rappresentati da:
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Data 30/10/2013 – Versione n. 2
All. 4 – Policy in materia di incentivi
•
Corrispettivi variabili (una tantum) con un massimo di 4,5% di premi/ricorrenze e versamenti integrativi pagati dal Cliente
relativamente al singolo prodotto finanziario assicurativo (Unit Linked, , Capitalizzazione e Multiramo);
•
Corrispettivi variabili (a titolo di mantenimento), relativamente ai prodotti finanziari assicurativi Unit Linked, con un massimo
di 1,40% della giacenza media mensile, ove per giacenza media mensile si intende la semisomma del numero delle units
ad inizio e fine mese, moltiplicata per il prezzo medio del mese;
•
Corrispettivi variabili (a titolo di mantenimento) relativamente ai prodotti finanziari assicurativi di Capitalizzazione, con un
massimo di 0,30% da calcolarsi sulla giacenza media trimestrale, ove per giacenza media trimestrale si intende la
semisomma delle riserve matematiche ad inizio e fine trimestre.
•
Corrispettivi variabili (a titolo di mantenimento), relativamente ai prodotti finanziari assicurativi Multiramo, con un massimo
di 0,70% da calcolarsi sul controvalore delle quote alla data di calcolo.
L’elenco delle Imprese di Assicurazione emittenti prodotti finanziari assicurativi con cui Banca delle Marche S.p.A. in
amministrazione straordinaria ha in essere accordi commerciali, nonché la percentuale del premio / della giacenza media mensile /
del valore nominale delle obbligazioni strutturate sottostanti riconosciuta a Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione
straordinaria da dette Imprese, è disponibile presso la Direzione Generale e le Filiali della Banca.
Servizio di collocamento (comprese le offerte pubbliche) avente ad oggetto strumenti/prodotti finanziari di terzi non
ricompresi nelle precedenti fattispecie
A fronte del servizio prestato Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria può ricevere dai soggetti emittenti o da un
terzo che agisca per conto degli stessi corrispettivi la cui misura è fornita all’investitore prima dell’effettuazione della singola
operazione.
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Data 30/10/2013 – Versione n. 2