dottrina giurisprudenza età moderna
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dottrina giurisprudenza età moderna
Dottrina e giurisprudenza in età moderna I giuristi del mos italicus continuano il metodo tradizionale di studio del diritto sia pur attraverso generi letterari diversi dal commento (trattati e consilia) Matteo Gribaldi Mofa (m. 1564) Praemitto, scindo, summo, casumque figuro, perlego, do causas, connoto et obiicio Contrasto di metodo fra MOS ITALICUS (metodo didattico utilizzato nelle università italiane) e MOS GALLICUS (metodo didattico utilizzato nelle università francesi) Alberico Gentili difende il mos italicus nei De iuris interpretibus dialogi sex (1582) A partire dalla fine del 400, si diffonde una letteratura rivolta ai PRATICI. Si afferma il genere del TRATTATO : opera monografica dedicata (in maniera specialistica e organica) ad una materia o a un ramo del diritto o a un singolo istituto – raccoglie le questioni sorte su un determinato argomento – serve ai giudici e agli avvocati per la risoluzione di casi pratici Tractatus universi iuris (raccolta di trattati scelti tra le opere più accreditate nei secoli 13°-16° in materia civile, penale, processuale, pubblica e commerciale) • Roberto Maranta (1476-1534/35) Tractatus de ordine iudiciorum • Jacopo Menochio (1532-1607) De arbitrariis iudicum quaestionibus • Francesco Mantica (1534-1614) De coniecturis ultimarum voluntatum Diritto commerciale e marittimo • Benvenuto Stracca (1509-1578) De mercatura • Sigismondo Scaccia (1564?-1634) De commerciis et cambio Il diritto commerciale Il diritto commerciale come categoria a sé stante non esiste nel diritto romano Nasce nella prassi europea tra il 12° e il 13° secolo dall’ ‘incontro felice tra il mercante e il notaio’ Invenzione di strumenti totalmente nuovi o rimodellamento di istituti vecchi: es. • lettera di cambio (cambiale) • società in accomandita • contratto di assicurazione • procedure concorsuali I giuristi che studiano il diritto commerciale collegano le consuetudini mercantili con le categorie del diritto romano Il diritto commerciale nasce e si evolve nell’ambito delle corporazioni dei mercanti Le corporazioni • emanavano statuti (stabilivano le regole per l’accesso e per l’esercizio de commercio) • esercitavano la giurisdizione sui propri iscritti (i giudici erano scelti tra i membri della corporazione e utilizzavano una procedura più semplice e rapida rispetto a quella ordinaria) Nel 17° secolo fu affermato il ruolo dello Stato nella disciplina del diritto commerciale con l’ordonnance du commerce (1673) e l’ordonnance del la marine (1681) Diritto penale : • • • • Egidio Bossi (1488-1546) Tractatus varii Tiberio Deciani (1509-1582) Tractatus criminalis Giulio Claro (1525-1575) Sententiae receptae Prospero Farinaccio (1544-1618) Praxis et theorica criminalis • Benedict Carpzov (1595-1666) Pratica nova rerum crimnalium • Anthon Matthes (1601-1654) De criminibus SCUOLA ELEGANTE OLANDESE Nel 1575 viene fondata l’università di Leida , che nel 17° secolo diventerà il principale centro di diffusione dell’umanesimo giuridico L’impostazione della scuola elegante è quella della scuola culta (nell’università di Leida viene chiamato a insegnare Ugo Donello) ma lo studio del diritto giustinianeo è orientato alla pratica Legame tra prassi e scienza giuridica romanistica La scuola elegante non adotta la sistematica dei culti (perché ritiene preferibile quella delle Istituzioni) • Gerard Noodt (1647-1725) • Anton Shulting (1659-1734) (detto il Cuiacio olandese) USUS MODERNUS PANDECTARUM Indirizzo che prende nome dal titolo di un’opera di Samuel Stryk (1640-1710) • Arnold Vinnius (1588-1657) • Johann Voet (1647-1713) • Si studia il diritto romano così come è applicato nella prassi tedesca • Approccio distinto da quello della giurisprudenza elegante (anche se non mancano riferimenti al metodo della scuola culta) • Non ha interesse per le ricostruzioni filologiche e storiche • Ha una vocazione eminentemente pratica • Integra e coordina il diritto romano con i diritti germanici • Georg Adam Struve (1619-1692) Jurisprudentia romano-germanica forensis I CONSILIA A partire dal 15° secolo, si diffonde anche il genere del CONSILIUM PRO PARTE (parere pro veritate) che accoglie i risultati del mos italicus espresso nei commentari e nei trattati Disputa tra Andrea Alciato e Tiberio Deciani GIOVANNI BATTISTA DE LUCA Theatrum veritatis ac iustitiae raccolta di allegazioni svolte nel suo lungo esercizio della professione forense (riguardanti varie materie del diritto) Pubblica una versione ridotta della sua opera in lingua italiana (Il dottor volgare) con l’intento di far conoscere il diritto anche al di fuori dell’ambiente forense Secondo De Luca nella soluzione delle questioni giuridiche le decisioni dei tribunali dovrebbero avere un ruolo prevalente rispetto ai consilia perché: • le decisioni sono assunte collegialmente dopo avere sentito le ragioni dell’una e dell’altra parte • i consilia invece sono espressi singolarmente LA COMMUNIS OPINIO DOCTORUM Nella secolare elaborazione dottrinale (glosse, commenti, trattati, consilia ecc.), si era andato formando un gran numero di opinioni (talvolta contrastanti) a loro volta generatrici di ulteriori interpretazioni La presenza di soluzioni eterogenee e controverse crea il problema dell’incertezza del diritto (imprevedibilità delle decisioni dei giudici) Per limitare l’incertezza si affermò la consuetudine di verificare la communis opinio : per ogni questione di diritto, si individuava l’opinione sulla quale vi era l’accordo di tutti o della maggior parte dei giuristi ovvero di quelli maggiormente autorevoli La communis opinio (come regola di orientamento dei giudici) si affermò nella seconda metà del 400 Non era imposta per legge (il giudice non era obbligato ad attenersi alla communis opinio), ma si affermò nella prassi perché: • costituiva strumento di certezza • in caso di sentenza erronea, esenta il giudice dalla responsabilità civile per colpa CONSILIA e DECISIONES I consilia alimentano la communis opinio e la communis opinio alimenta i consilia (Ii consulenti cercavano la communis opinio nelle raccolte di consilia) Nel 17° secolo i consilia perdono importanza nell’orientare i giudici nelle loro decisioni e gli avvocati nelle loro difese. Nel 17° secolo le decisiones svolgono lo stesso ruolo che i consilia avevano svolto nel 15° e nel 16° secolo: la giurisprudenza in iudicando sostituisce la giurisprudenza in consulendo: giudici e avvocati non richiamano più la communis opinio, ma l’usus fori (indirizzo giurisprudenziale seguito dalle corti sovrane) Le sentenze delle corti sovrane diventano una fonte del diritto. LE CORTI SOVRANE Le corti sovrane • giudicano in nome del re • come il re sono dotate di poteri discrezionali • sono composte da giudici politicamente influenti: sono spesso nobili godono spesso dell’inamovibilità Le corti sovrane si oppongono alla politica del re (es. Senato di Milano e Parlamento di Parigi) • LE CORTI SOVRANE Nell’ambito del programma di monopolizzazione delle funzioni Dello Stato moderno i sovrani europei istituiscono Corti supreme (dipendenti dal sovrano) In via generale fungevano da tribunali di ultima istanza per le cause decise dalle magistrature inferiori. In determinate materie (cause demaniali o feudali) avevano giurisdizione esclusiva. Avevano inoltre il potere di avocazione, sottraendo le cause ai tribunali inferiori. Le Corti supreme svolgono primariamente funzioni giurisdizionali, ma esercitano anche funzioni legislative , partecipando all’iter di approvazione delle leggi del sovrano (potere di interinazione). La Sacra Rota Romana Venne istituita nel 1331 da Papa Giovanni XXII con la Decretale Ratio Iuris. Costituiva al tempo stesso: • il tribunale supremo dello Stato Pontificio in materia civile e • il tribunale supremo di tutti i Paesi cattolici nelle materie disciplinate dal diritto canonico. Era composta da giudici detti “uditori” (giudici con carica temporanea) che giudicavano per conto (delega) del Papa. La decisio era un atto endoprocessuale, emesso prima della sentenza, in cui venivano esposte le argomentazioni giuridiche che avrebbero condotto alla sentenza (motivazione). La decisio veniva quindi comunicata alle parti affinché queste potessero replicare qualora non avessero condiviso le argomentazioni addotte e così condurre alla redazione di una nuova decisio (mezzo che consentiva di chiedere la riforma della decisione nello stesso grado di giudizio senza bisogno di impugnazioni : mezzo di economia processuale). La Rota Romana non era tribunale di ultima istanza in quanto le sue sentenze potevano essere impugnate davanti a Corti cittadine composte da giuristi esperti Dal 1563, viene introdotto l’obbligo di redigere per iscritto la decisio e iniziano le raccolte di decisioni. Nel XVI sec., vennero istituite altre Rote nello Stato pontificio: Macerata nel 1589, che funzionava sul modello della Rota romana; Perugia, Bologna e Ferrara, che invece erano strutturate sul modello fiorentino. Il Senato di Milano Venne istituito nel 1499 durante l’invasione francese da Luigi XII d’Orleans. Venne abolito nel 1786 da Giuseppe II e sostituito dal Consiglio di Governo. Ero composto da senatori inamovibili (carica vitalizia)., che perciò godevano di una posizione di indipendenza e per questo costituivano un’élite privilegiata e influente. In particolare, il Senato di Milano era composto dai patrizi milanesi e lombardi, che si posero in netto contrasto rispetto al potere monarchico, spagnolo prima e austriaco poi. Il Senato non motivava le loro sentenze. (accentuata dipendenza dal sovrano) Ricorso a poteri equitativi (discrezionali. Per il Senato di Milano, la possibilità di giudicare secondo equità (consente di giudicare secondo la verità dei fatti e non secundum allegata et probata) era riconosciuta dalle Nuove Costituzioni del 1541 (raccolta di legislazione dello Stato di Milano). Venne poi ampliata e rafforzata dalla stessa giurisprudenza senatoria. Il Senato di Milano riteneva inoltre di non essere tenuto al rispetto del precedente (il rispetto delle precedenti pronunce in materia rappresentava un limite al potere discrezionale) e ciò portò anche a decisioni fortemente innovative (funzione creatrice della giurisprudenza). Il senato era dotato del potere di interinazione, cioè del potere di registrare gli atti governativi, che consentiva di esercitare un vero e proprio controllo di legittimità sull’attività normativa del governo (non c’era divisione dei poteri). Il Parlamento di Parigi Si sviluppò all’inizio del ‘200 all’interno del Consiglio del Re, dapprima come sezione giudiziaria, quindi come organo autonomo, sino a divenire una vera e propria corte suprema. Il Parlamento di Parigi era dotato del potere di interinazione: le ordinanze regie entravano in vigore soltanto dopo essere state registrate dal Parlamento, il quale poteva rifiutare la registrazione degli atti ritenuti in contrasto con le leggi fondamentali del Regno (ciò provocò aperti scontri con il potere regio). Si affermò la prassi della venalità degli uffici): la carica di giudice poteva quindi essere acquistata (se si possedevano i requisiti di studio) e, quindi, conservata per tutta la vita, venduta o trasmessa per eredità. Questa prassi (molto diffusa in quanto consentiva agli Stati di guadagnare grossi introiti sotto forma di imposta fissa sul trapasso dell’ufficio) condusse alla sostanziale inamovibilità ed indipendenza dei giudici in quanto la loro nomina non dipendeva più dalla volontà del governo. In particolare, i giudici del Parlamento di Parigi rappresentavano una élite potentissima composta dalle più ricche famiglie provenienti dall’alta borghesia terriera o commerciale (noblesse de robe), che spesso pose il proprio operato in contrasto con quello del governo. A partire dal XV secolo, vennero istituiti 12 Parlaments regionali (fra cui Tolosa, Digione, Bordeaux). Altre corti sovrane europee - Senati di Piemonte e Savoia - Rota fiorentina - Sacro Real Consiglio di Napoli - Tribunale Camerale dell’Impero Pur mancando un riconoscimento ufficiale delle sentenze come fonte di diritto, la giurisprudenza delle corti sovrane assume di fatto forza vincolante, all’interno dello Stato, per i tribunali inferiori ma anche per le corti stesse (assumono il valore di “precedenti”) Strumento di certezza del diritto Il rispetto dei precedenti all’interno dello Stato determinò un fenomeno di “nazionalizzazione” del diritto che contribuì alla formazione e all’unificazione interna dei diritti nazionali funzionale alla politica assolutistica Le sentenze delle corti centrali si impongono per la loro autorevolezza non solo all’interno ma anche all’esterno dello Stato. Ciò condusse quindi alla formazione di usi forensi europei (fenomeno di “europeizzazione”) (es. Sacra Rota). Le raccolte di decisioni Con l’importanza della giurisprudenza delle corti sovrane, si diffondono le raccolte delle loro sentenze. Generalmente erano redatte da privati (giudici della corte che avevano partecipato alla decisione) Non vi erano raccolte autentiche perché non vigeva per la maggior parte dei supremi tribunali l’obbligo di motivare. es. • Matteo D’Afflitto per il Sacro Regio Consiglio di Napoli) • Ottaviano Cacherano d’Osasco e Antonino Tesauro per il Senato di Torino • Antoine Favre per il Senato di Savoia. • Guy Pape per il Parlamento di Grenoble (Delfinato) • Marco Antonio Belloni per la Rota di Genova • Decisiones della Rota romana LE PROFESSIONI LEGALI tra medioevo ed età moderna Anche se il requisito della formazione universitaria è necessario, i collegi professionali richiedono non solo il requisito della cittadinanza, ma anche quello della nobiltà (si parla di svolta aristocratica) Inoltre i collegi possono conferire il titolo di dottore in legge 1. Nobili collegi dei giureconsulti : giudici, avvocati, consulenti (commistione di funzioni) 2. Avvocati abilitati alla difesa (dotati di preparazione giuridica ma privi dei requisiti nobiliari) 3. Collegi dei notai e dei procuratori (commistione di funzioni) 4. Sollecitatori 5. Altre figure professionali