Legge regionale 31 marzo 2015, n. 41
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Legge regionale 31 marzo 2015, n. 41
3a Territo rio e urb a ni s tic a Legg e region al e 31 marzo 2015, n. 41 Mod i fi c h e alla le g g e re gi o n a l e 20 dic e m b r e 19 9 6 , n. 96 (Dis c i p l i n a per l’as s e g n a z i o n e , ge s t i o n e , e det e r m i n a z i o n e del can o n e di loc a z i o n e de g l i allo g g i di edil iz i a resi d e n z i a l e pub b l i c a ) . (Bollettino Ufficiale n. 19, par t e prim a, dell' 8.04.2 0 1 5 ) PREAMBOLO ................................................................. 1 Art. 1 - Sostit uzion e dell'a rti colo 1 della l.r. 96/19 9 6 ........................................................................... 3 Art. 2 - Sostit uzion e della rubric a del titolo I della l.r. 96/199 6 .........................................................3 Art. 3 - Sostit uzion e dell'a rti colo 3 della l.r. 96/19 9 6 ........................................................................... 3 Art. 4 - Sostit uzion e dell'a rti colo 5 della l.r. 96/19 9 6 ........................................................................... 3 Art. 5 - Inse ri m e n t o dell’ articolo 5 bis nella l.r. 96/19 9 6 .................................................................... 4 Art. 6 - Sostit uzion e dell'a rti colo 12 della l.r. 96/19 9 6 ........................................................................... 4 Art. 7 - Inse ri m e n t o dell' articolo 12 bis nella l.r. 96/19 9 6 .................................................................... 4 Art. 8 - Sostit uzion e dell'a rti colo 13 della l.r. 96/19 9 6 ........................................................................... 4 Art. 9 - Inse ri m e n t o dell' articolo 13 bis nella l.r. 96/19 9 6 .................................................................... 5 Art. 10 - Inse ri m e n t o dell' articolo 13 ter nella l.r. 96/19 9 6 .........................................................5 Art. 11 - Sostit uzion e dell' articolo 16 della l.r. 96/19 9 6 ........................................................................... 7 Art. 12 - Inseri m e n t o dell' articolo 16 bis nella l.r. 96/19 9 6 .................................................................... 7 Art. 13 - Sostit uzion e dell'a r tic olo 18 della l.r. 96/19 9 6 ........................................................................... 7 Art. 14 - Inseri m e n t o dell' articolo 18 bis nella l.r. 96/19 9 6 .................................................................... 7 Art. 15 - Sostit uzion e dell'a r tic olo 19 della l.r. 96/19 9 6 ........................................................................... 8 Art. 16 - Sostit uzion e dell'a r tic olo 22 della l.r. 96/19 9 6 ........................................................................... 8 Art. 17 - Inseri m e n t o dell' articolo 22 bis nella l.r. 96/19 9 6 .................................................................... 9 Art. 18 - Sostit uzion e dell'a r tic olo 23 della l.r. 96/19 9 6 ........................................................................... 9 Art. 19 - Sostit uzion e dell'a r tic olo 24 della l.r. 96/19 9 6 ........................................................................... 9 Art. 20 - Modifiche dell'a r ti colo 25 della l.r. 96/19 9 6 ........................................................................ 10 Art. 21 - Modifiche dell'a r ti colo 29 della l.r. 96/19 9 6 ........................................................................ 10 Art. 22 - Sostit uzion e dell'a r tic olo 30 della l.r. 96/19 9 6 ........................................................................ 10 Art. 23 - Modifiche dell' articolo 32 bis della l.r. 96/19 9 6 ................................................................. 10 Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 41/20 1 5 1 Art. 24 - Inse ri m e n t o dell' articolo 32 ter nella l.r. 96/199 6 ................................................................. 10 Art. 25 - Sostit uzion e dell'a rti colo 33 della l.r. 96/199 6 ........................................................................ 11 Art. 26 - Sostit uzion e dell'a rti colo 34 della l.r. 96/199 6 ........................................................................ 11 Art. 27 - Sostit uzion e dell'a rti colo 35 della l.r. 96/199 6 ........................................................................ 11 Art. 28 - Modifich e dell'a rti colo 37 della l.r. 96/199 6 ........................................................................ 12 Art. 29 - Inse ri m e n t o dell' articolo 40 bis nella l.r. 96/199 6 ................................................................. 13 Art. 30 - Inse ri m e n t o dell’ articolo 40 ter nella l.r. 96/199 6 ................................................................. 13 Art. 31 - Inse ri m e n t o dell’ articolo 40 qua t e r nella l.r. 96/199 6 ...................................................... 14 Art. 32 - Sostit uzion e della tabell a A della l.r. 96/199 6 ........................................................................ 14 Art. 33 - Sostit uzion e della tabell a B della l.r. 96/199 6 ........................................................................ 15 Art. 34 - Abrog azioni ............................................ 16 PREAM B OLO Il Consiglio region al e Visto l’articolo 117, com m a qua r t o, della Costit uzion e ; Visti gli articoli 3, com mi 2 e 3, 44, 59, com m a 2 e 63, com m a 1, dello Stat u t o; Vista la legg e 5 agost o 1978, n. 457 (Nor m e per l'edilizia resid e nzi al e); Vista la legg e 17 febbr aio 1992, n. 179 (Nor m e per l’edilizia resid e n zi al e pubblica); Vista la legg e region al e 20 dice m b r e 1996, n. 96 (Disciplina per l’asse g n a z io n e , gestion e e det e r m i n a zio n e del canon e di locazion e degli alloggi di edilizia reside n zi al e pubblic a); Vista la legg e region al e 3 novem b r e 1998, n. 77 (Riordino delle comp e t e n z e in mat e ri a di edilizia reside n zi al e pubblic a); Vista la legg e region al e 22 genn ai o 2014, n. 5 (Alienazion e degli immobili di edilizia resid e nzi al e pubblica “ERP” finalizza t a alla razion alizzazion e e valorizzazion e del pat ri m o nio di ERP); Visto il par e r e favor evol e del Consiglio delle auto no m i e locali espr e s s o nella sedu t a del 4 febbr ai o 2015; Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5 3a Territ ori o e urba ni s ti c a Visto il par e r e istituzion al e favorevole espr e s s o dalla Prim a com missio n e consiliar e nella sedut a del 5 febbr ai o 2015; Consid e r a t o qua n t o segu e: 1. La mat e ri a dell’edilizia reside nzi al e pubblic a comp r e n d e il comple s s o delle attività delle am mi ni st r a zio ni e degli enti pubblici diret t e a soddisfa r e il fabbiso g n o abita tivo di sogg e t ti a basso reddit o o app a r t e n e n t i a par ticol a ri cat e g o ri e sociali. 2. La l.r. 77/199 8 e la l.r. 96/19 9 6 conc e r n o n o rispet t iva m e n t e gli aspe t ti istituzion ali della mat e ri a e la disciplin a dell’asse g n a z io n e e della conduzio n e degli alloggi. 3. Con la riform a del titolo V della Costituzion e effett u a t a nel 2001, la mat e ri a dell'e dilizia resid e nzi al e pubblica non è stat a inclusa né tra le mat e ri e su cui lo Stat o ha com p e t e n z a legisla tiva esclusiva, né tra quelle in cui la comp e t e n z a è conco r r e n t e e pert a n t o , ai sensi dell’articolo 117, com m a qua r t o, della Costit uzion e , tale mat e ri a app a r ti e n e alla comp e t e n z a esclusiva di cara t t e r e residu al e delle regioni, fatt a salva la dete r m i n a zi o n e dei livelli esse nzi ali delle pre st azio ni conce r n e n t i i diritti civili e sociali che devono esse r e gar a n t i ti su tutt o il territ o rio nazional e, riserv a t a alla legislazion e esclusiva dello Stato. 4. Il decr e t o del Minist r o delle infras t r u t t u r e 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio social e ai fini dell'es e n zio n e dall'ob bligo di notifica degli aiuti di Stat o, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Tratt a t o istitutivo della Comu ni t à euro p e a ) ha definito alloggio sociale “l'unit à immobilia r e adibit a ad uso resid e nzi al e in locazion e per m a n e n t e che svolge la funzion e di inte r e s s e gene r al e, nella salvag u a r di a della coesion e social e, di ridu r r e il disagio abit ativo di individui e nuclei familia ri svant a g gi a t i, che non sono in grado di acce d e r e alla locazione di alloggi nel libero merc a t o”. 5. Il decr e t o minist e r i al e di cui al punt o 4 preve d e , inoltr e, che le regioni definisc a n o i requi siti per l'acce s s o e la per m a n e n z a nell'alloggio sociale, che deve esse r e ade g u a t o , salub r e , sicuro e cost r uit o o rec u p e r a t o nel rispe t t o delle cara t t e ri s ti c h e tecnico- cost r u t t iv e indica t e agli articoli 16 e 43 della l. 457/19 7 8 . 6. In base a princi pi di equit à e giustizia Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a l.r. 41/201 5 2 sociale, occorr e oper a r e una rivisitazion e della disciplina dell’asse g n a z io n e degli alloggi di edilizia resid e nzi al e pubblic a (ERP) già cont e n u t a nella l.r. 96/199 6, volta ad introd u r r e più rigorosi requisiti di acce ss o e di per m a n e n z a negli alloggi, fattisp e ci e di mobilit à finalizza t e ad evita r e la crist allizzazion e di situazioni di privilegio, fattisp e ci e di ann ulla m e n t o e di deca d e n z a dall'ass e g n a zi o n e ; viene inoltr e assu n t o come par a m e t r o di valut azion e della situazion e socio- econo mi c a l'indica t o r e della situazion e econo m ic a equivale n t e (ISEE), rece n t e m e n t e riform a t o con regol a m e n t o adot t a t o con decr e t o del Presi d e n t e del Consiglio dei minist ri 5 dice m b r e 2013, n. 159 (Regola m e n t o conce r n e n t e la revision e delle modalit à di det e r m i n a zi o n e e i cam pi di applicazion e dell'Indic a t o r e della situazion e econo m ic a equivale n t e ). 7. Alla luce della compl e s si t à e delica t e zz a della mat e ri a , al mom e n t o non si ritien e oppor t u n o introd u r r e nuove regole di det e r m i n a zi o n e del canon e, in qua n t o la definizion e di para m e t r i econo m ici con valori più attu ali deve esse r e corr el a t a a crite ri di prog r e s sivit à e sost e ni bilit à in relazion e alla situazion e econo mi co- sociale del nucleo familiar e e alle cara t t e r i s ti c h e , sia dim e n sio n a li sia qualit a tive, dell’alloggio, il che richie d e un cong r u o periodo di appr ofon di m e n t o e di speri m e n t a z i o n e . 8. In applicazion e dei principi di sussidi a ri e t à e differ e nzi a zion e, si preve d e che i com u ni eser ci tino autono m a m e n t e anch e le funzioni relative all'istr u t t o ri a delle dom a n d e di asse g n a zi o n e degli alloggi e di form azion e della relativa gra d u a t o r i a , in quan t o enti titolari del com pl e s so delle funzioni am minis t r a t i ve in mat e ri a ai sensi dell'a r tic olo 4 della l.r. 77/19 9 8. 9. Al fine di conse n ti r e la massi mizz azion e dell’efficienz a, dell’efficaci a e della qualit à nell’ese r cizio delle comp e t e n z e occorr e r à preve d e r e , in una prossi m a rivisitazion e legislativa, form e associa tive tra com u ni a livelli territ o ri ali rite n u t i più congr ui, nonc h é preve d e r e form e associa tive dei sogge t ti gesto ri in am biti territ o ri ali anch e di are a vast a. 10. Si rend e nece s s a r i o preve d e r e disposizioni tran si t o ri e al fine di cont e m p e r a r e l’esige nz a di applicazion e delle norm e introdo t t e dalla pres e n t e legge con l’esige nz a di tut el a r e Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5 3a Territo rio e urb a ni s tic a situazioni di fatto consolida t e si nella vigenz a dell'at t u al e nor m a tiv a; Approva la pre s e n t e legge Art. 1 - Sostit u zio n e dell'articolo 1 della l.r. 96/199 6 1. L'articolo 1 della legge region ale 20 dicem b r e 1996 (Disciplina per l'asse g n a zio n e, gestion e e dete r mi n a zio n e del canon e di locazion e degli alloggi di edilizia reside nzi ale pubblica) è sostituito dal segu e n t e : “ Art. 1 - Ogge tt o 1. La pres e n t e legge disciplina l'asse g n a zio n e, la gestion e e la deter mi n a zio n e dei canoni di locazion e degli alloggi di edilizia reside n ziale pubblica (ERP) sogg e t ti alla disciplina regionale di cui all'articolo 2. 2. L'alloggio sociale, ai sensi del decret o del Ministro delle infrastru t t u r e 22 aprile 2008 (Definizion e di alloggio sociale ai fini dell'ese n zio n e dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comu ni tà europ ea), è definito quale unità im mo biliare adibita ad uso reside n ziale in locazion e per m a n e n t e che svolge la funzion e di interes s e generale, nella salvag uar dia della coesion e sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svanta g giati, che non sono in grado di acced er e alla locazion e di alloggi nel libero merca to. ”: Art. 2 - Sostit u zio n e della rubrica del titolo I della l.r. 96/199 6 1. La rubric a del titolo 1 della l.r. 96/199 6 è sostituit a dalla segu e n t e : “ Criteri di access o, di asseg n a zi o n e e di utilizzo degli alloggi di ERP ”. Art. 3 - Sostit u zio n e dell'articolo 3 della l.r. 96/199 6 1. L'articolo 3 della l.r. 96/19 9 6 è sostituito dal segu e n t e : “ Art. 3 - Bandi di concorso 1. I com u ni, nell’am bito territoriale di riferi m e n t o, proce do n o con apposito regola m e n t o , nel rispett o delle previsioni della pres e n t e legge, all’individua zio n e delle modalità di asseg n a zio n e degli alloggi e di mobilità, disciplinan d o in particolare: a) il conte n u t o del bando e le relative form e di pubblicazio n e; b) il conte n u t o della doma n d a e le relative modalità di pres e n t a zio n e; c) l’istitu zion e delle com mi s sio ni, com u n ali o interco m u n ali, per la formazio n e delle graduat ori e di asseg n a zio n e, la relativa comp o si zio n e e le comp e t e n z e tecnic h e dei me m b ri; d) il procedi m e n t o di forma zion e e di pubblicazion e delle graduat orie di asseg n a zi o n e degli alloggi, le Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 41/20 1 5 3 modalità di aggiorna m e n t o delle stess e, nonc h é form e e ter mini di ricorso avverso le graduat orie stes s e; e) le modalità di individua zion e degli alloggi da asseg n ar e secon do l’ordine stabilito dalla graduat oria, con particolare riguardo alle fasi della scelta, della conse g n a e dell’eve n t u al e rinuncia. 2. I com u ni, singolar m e n t e o in forma associata, proced o n o all'em a n a zio n e , alme no ogni quattro anni, di un bando di concorso pubblico per l'asse g n a zio n e degli alloggi di ERP, in un periodo dell'anno che conse n t a di acquisire la docu m e n t a zi o n e della situazion e reddit uale relativa all'anno prece d e n t e . Al sudd e t t o bando posso no partecipar e, nei ter mi ni previsti e, com u n q u e , non inferiori a sessan t a giorni, me dian t e la prese n t a zio n e della relativa doma n d a, sia nuovi aspiranti all'asse g n a zio n e di un alloggio, sia sogg et ti già collocati in graduat oria che abbiano inter es s e a far valere condizioni più favorevoli, sia sogg et ti già asseg n a t ari. 3. Con appositi accordi o conve n zio ni, i com u ni posso no prev e d e r e che nella predisp osizio n e di graduat orie, uniche o disgiun t e, siano garantit e, a front e delle rispet tiv e esige n z e abitative, quot e di alloggi per ciascu no dei com u ni intere s s a ti, o stabilire che l’efficacia delle gradua torie sia interco m u n a l e . In tal caso i bandi di concorso indet ti da ciascu n com u n e indicano anche gli altri com u ni intere s sa ti e le asseg n a zio ni avve n g o n o in base ad una graduat oria unica interco m u n al e, me dian t e integrazion e delle graduatorie definitive di ciascu n com u n e , anch e previo sorteg gio. 4. I com u ni proce do n o, altresì, all'e ma n a zio n e di bandi di aggiorna m e n t o secon d o modalità tali da garantire la periodica rilevazion e delle sopravv e n u t e esige n z e abitative sul territorio. 5. I com u ni e gli enti gestori, assicura no la massi m a pubblicità e facilità di consulta zio n e dei bandi e curano, in particolare, la pubblicazio n e, nell’ambito di una apposita sezion e del proprio sito istituzio nale, dei conte n u ti di cui al com m a 1, letter e a), b), c), d) ed e). 6. L’ufficio relazioni con il pubblico dei com u ni garantisc e il servizio di infor m a zio n e sulle modalità di acces so agli alloggi di ERP. ”. Art. 4 - Sostit u zio n e dell'articolo 5 della l.r. 96/19 9 6 1. L'articolo 5 della l.r. 96/19 9 6 è sostituito dal segu e n t e : “ Art. 5 - Requisiti per l'access o agli alloggi di edilizia reside n ziale pubblica 1. Gli alloggi di ERP sono asseg n a ti dai com u ni, sulla base della graduatoria di cui all’articolo 12, ai nuclei familiari richied e n t i in posse s s o dei requisiti specificati nell'allegato A. 2. I requisiti sono dichiarati nella doma n d a e devono essere posse d u ti alla data di pubblicazio n e del bando, nonc h é al mo m e n t o dell'asse g n a zio n e dell'alloggio. I requisiti di cui alle letter e c), d), ed e), del paragrafo 2 dell’allegato A devono Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5 3a Territ ori o e urba ni s ti c a per m a n e r e per tutta la durata del rapporto locativo. 3. Particolari requisiti aggiuntivi rispett o a quelli previsti al com m a 1, posso no esser e stabiliti esclusiva m e n t e con i provv e di m e n t i regionali di localizzazio n e, in relazion e all’asse g n a zio n e di alloggi realizzati con finanzia m e n t i destinati a specifich e finalità, ovvero finalizzati ad ovviare a peculiari esige n z e locali. ”. Art. 5 - Inseri m e n t o dell’ articolo 5 bis nella l.r. 96/199 6 1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 96/19 9 6 è inserito il segu e n t e : “ Art. 5 bis - Sogg e t ti richied e n ti 1. La doma n d a di parte ci pazion e al bando di concorso è pres e n t a t a da un sogge t t o richied e n t e relativa m e n t e all'intero nucleo familiare, che deve essere in posse s s o dei requisiti stabiliti dall'allegato A. 2. Ai fini della prese n t e legge, il nucleo familiare è com po s t o da una sola perso na ovvero dai sogge t ti sotto indicati: a) i coniugi non legalm e n t e separati o le coppie more uxorio anagrafica m e n t e convive n ti; b) i figli anagrafica m e n t e convive n ti; c) i sogge t ti legati da vincoli di parent ela o affinità, fino al terzo grado, anagrafica m e n t e convive n ti; d) i sogge t ti legati da vincoli affettivi ed i sogg e t ti legati da finalità di reciproca assist e n z a morale e mat eriale, anagrafica m e n t e convive n ti. 3. Ove ricorra un'esig e n z a di autono m ia dei nuclei familiari, posso no non essere inclusi nella doma n d a, ovvero pres e n t ar e una doma n d a distinta, i sogg et ti di seguito indicati, anch e se anagrafica m e n t e convive n ti nell'a m bi to di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazion e del bando: a) le coppie coniuga t e; b) le coppie more uxorio anagrafica m e n t e convive n ti; c) la persona singola con figli fiscal m e n t e a carico; d) la persona singola giudizial m e n t e separata, con perdita del diritto all'abitazion e nella casa coniugal e. 4. Al fine della forma zion e di un nuovo nucleo familiare posson o, altresì, pres e n t ar e doma n d a congiu n t a i sogge t ti di seguito indicati: a) i com po n e n ti di coppie di futura forma zion e; al mo m e n t o dell'ass e g n a zio n e dell'alloggio, la coppia deve risultare coniuga ta ovvero anagrafica m e n t e convive n t e more uxorio. b) due o più famiglie com po s t e ciascu n a da una sola persona ultras es s a n t a ci n q u e n n e alla data di pubblicazion e del bando. ”. Art. 6 - Sostit u zio n e dell'articolo 12 della l.r. 96/19 9 6 1. L'articolo 12 della l.r. 96/199 6 è sostituito dal segu e n t e : Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a l.r. 41/201 5 4 “ Art. 12 - Forma zion e e validità della gradua toria 1. A seguito dell'e m a n a zio n e dei bandi di concorso di cui all'articolo 3, i com u ni forma n o le gradua torie di asseg n a zio n e sulla base di punt e g gi di cui all’allegato B e del criterio di priorità di cui al com m a 6. I punt e g gi sono attribuiti in relazion e alle condizioni ogget tiv e e sogge t tiv e del nucleo familiare. 2. Le condizioni per l’attribu zio n e dei punt e g gi sono individua t e dall’allegato B. 3. La graduat oria definitiva conse g u e n t e all'em a n a zio n e del bando ha validità a decorrer e dal giorno succe s sivo alla sua pubblicazion e nell'albo pretorio del com u n e o dei comu ni che hanno eman at o il bando e conser va la sua efficacia fino al succe s sivo aggiorna m e n t o . 4. La gradua toria definitiva viene aggiorna ta tramit e l'ema na zio n e di bandi di aggiorna m e n t o alme no ogni due anni. Sino al giorno della pubblicazio n e della gradua toria aggiornata, gli alloggi sono asseg n a ti sulla base della previge n t e gradua toria. 5. La gradua toria definitiva è valida per tutti gli alloggi di ERP di nuova costru zio n e e di risulta, purch é ristrut t u r a ti per rend erli confor mi alle nor m e di legge, o da ripristinare. 6. Ove vi siano più richied e n ti in posse s s o del med e si m o punt e g gio, l'ordine della gradua toria è stabilito in base alla progres sività decre sc e n t e della situazion e econo m ic a rilevata ai sensi dell’allegato A, paragrafo 2, lettera c). ”. Art. 7 - Inseri m e n t o dell' articolo 12 bis nella l.r. 96/199 6 1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 96/199 6, è inserito il segu e n t e : “ Art. 12 bis - Asseg n a zio n e e utilizzo autorizza to degli alloggi 1. Gli alloggi di ERP sono asseg n a ti in base alle segu e n ti proce d u r e: a) asseg n a zio n e ordinaria dell'alloggio; b) asseg n a zio n e in mobilità dell'alloggio; c) utilizzo autorizzat o dell'alloggio. ”. Art. 8 - Sostit u zio n e dell'articolo 13 della l.r. 96/199 6 1. L'articolo 13 della l.r. 96/19 9 6 è sostituito dal segu e n t e : “ Art. 13 - Asseg n a zio n e ordinaria degli alloggi 1. All'asse g n a zio n e degli alloggi provv e d o n o i com u ni nei quali si trovano gli alloggi stessi, esclusiva m e n t e sulla base della graduatoria definitiva, salvo che sia dispos to diversa m e n t e da specifico accordo o conve n zio n e tra com u ni ai sensi dell'articolo 3, com m a 3. All’atto dell’asse g n a zio n e degli alloggi i comu ni devono accertar e la per m a n e n z a dei requisiti per l'asse g n a zio n e. Per il requisito relativo alla situazion e econo m i ca di cui all'Allegato A, paragrafo 2, lettera c), si applica il limite massi m o vigent e al mo m e n t o della verifica. Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5 3a Territo rio e urb a ni s tic a 2. All’atto dell’asse g n a z io n e il com u n e proce d e alla ricognizion e dei comp o n e n t i del nucleo familiare al fine della loro qualificazion e com e sogg e t ti titolari del diritto all’asseg n a zio n e dell’alloggio, in base a quanto previst o dall'articolo 5 bis, com m a 2. 3. A tal fine, il com u n e, all’atto dell’asse g n a zio n e, verifica la com po sizion e del nucleo familiare relativa m e n t e alla fuoriuscita di comp o n e n t i indicati nella doma n d a o alle event u ali altre variazioni. 4. Conse g u e n t e m e n t e , il com u n e proced e all’accerta m e n t o della per m a n e n z a dei requisiti dichiarati nella doma n d a, nonch é alla modifica dei punt e g gi attribuiti per le condizioni socioecono m ic h e e familiari dei sogge t ti o per le condizioni abitative. 5. Qualora si proceda alla modifica di alcuni punt e g gi, ovvero venga accertata la manca n z a di alcuno dei requisiti dei richied e n ti, il com u n e proce d e alla ricollocazion e o all'esclusio n e dalla gradua toria, dando n e com u ni ca zion e agli interes s a ti, nonch é alle conse g u e n t i modifich e della stessa. 6. Ai fini della scelta degli alloggi da asseg n a r e ai richied e n ti aventi titolo, all'atto dell'ass e g n a zio n e i com u ni verificano la com po sizion e del nucleo familiare in rapporto ai vani utili, nonc h é all'ubicazio n e e alla collocazion e degli alloggi stessi. In caso di nuclei familiari con pres e n z a di sogge t ti disabili sono individua ti alloggi facilm e n t e accessibili. Nell'individ ua zio n e degli alloggi da asseg n a r e i comu ni perse g u o n o l'obiettivo della razionalizza zion e dell'uso del patri m o nio pubblico e del soddisfaci m e n t o delle nece ssità abitative dei nuclei familiari, tene n d o conto altresì del conte s t o abitativo al fine di assicurar e la massi m a integra zio n e e coesion e sociale, nonch é la pacifica convive n z a. 7. I com u ni non posso no asseg n a r e alloggi di dime n sio ni tali da originare situazioni di sottou tilizzo. 8. La situazion e di sottou tilizzo di cui al com m a 7, si verifica quan do i vani utili dell’alloggio risultino superiori al num e r o dei comp o n e n t i del nucleo familiare aum e n t a t o di un vano. 9. Per vani utili si inten do n o tutti i vani dell'alloggio di superficie pari o superiore a quattordici metri quadrati, comp r e s a la cucina, qualora la stessa risulti pari o superior e a quattordici metri quadrati, con esclusion e dei servizi e degli spazi acces sori così com e definiti dal decret o del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazio ni alle istruzioni minist eriali 20 giugno 1896, relativa m e n t e all'altez za mini m a ed ai requisiti igienico- sanitari principali dei locali d'abitazio n e). Qualora nell’alloggio siano pres e n ti uno o più vani di superficie pari o superior e a nove metri quadrati ed inferiore a quattordici metri quadrati, ciascu no di essi è considera to equivalen t e a mez z o vano. Qualora nell’alloggio siano pres e n ti uno o più vani di superficie pari o superior e a vento t to metri quadrati, ciascu no di essi è Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 41/20 1 5 5 considera to equivale n t e a due vani. Nel caso di alloggio mono s ta n z a di superficie non superior e a trento t t o metri quadrati, lo stesso è com u n q u e considera to equivale n t e a un vano. La deroga ai limiti del prese n t e com m a è am m e s s a qualora nell'intera graduat oria non esistan o nuclei familiari adegu a ti agli standar d abitativi indicati, o in prese n z a di sogg e t ti disabili che nece s sita n o di spazi attrez z a ti. 10. I com u ni non posso no asseg n ar e alloggi tali da originare situazioni di sovraffolla m e n t o , con oltre due person e a vano utile. 11. I com u ni posson o riservare un'aliquota massi m a del quarant a per cento degli alloggi da asseg n ar e di superficie pari e non superiore a due vani, a favore dei nuclei familiari di cui all'allegato B, punti a-2, a-3, a-4, a-4 bis e a-4 ter. 12. Ai fini dell'asse g n a zio n e , il sogge t t o gestor e com u nica periodica m e n t e al com u n e l'elenco com pl e s sivo degli alloggi disponibili, entro quindici giorni dalla riscontra ta disponibilità. ”. Art. 9 - Inseri m e n t o dell' articolo 13 bis nella l.r. 96/19 9 6 1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 96/19 9 6 è inserito il segu e n t e : “ Art. 13 bis - Asseg n a zio n e in mobilità degli alloggi 1. L'asse g n a zio n e in mobilità è un'ass e g n a zio n e ordinaria con disponibilità provvisoria dell'alloggio utilizzato. 2. Il com u n e proce d e all'asse g n a zio n e in mobilità di cui all'articolo 22, com mi 6 e 7, qualora, accertata una consolidata situazion e di sotto utilizzo o di sovraffolla m e n t o dell'alloggio da alme n o due anni, individui un alloggio adegu a to alla ricollocazion e del nucleo familiare ivi reside n t e . Nei casi di cui all'articolo 22, com m a 7, si proced e al ricalcolo del canon e di locazion e nella misura a tal fine stabilita. 3. Agli effet ti del pres e n t e articolo, al nucleo familiare asseg n a t ario di un alloggio utilizzato in via transitoria restano preclus e le variazioni di cui all'articolo 18, eccett o quelle derivanti da nascite, adozioni e affida m e n ti preado t tivi, matri m o nio e convive n z a more uxorio, e l'ospitalità tem p ora n e a di cui all'articolo 18 bis, com m a 1. ”. Art. 10 - Inseri m e n t o dell' articolo 13 ter nella l.r. 96/19 9 6 1. Dopo l'articolo 13 bis della l.r. 96/199 6 è inserito il segu e n t e : “ Art. 13 ter - Utilizzo autorizzat o degli alloggi 1. L’utilizzo autorizza to dell’alloggio è una modalità provvisoria di conferi m e n t o dell’alloggio ad un nucleo familiare non asseg n a t a rio. 2. Nell'a m bi to della perce n t u al e massi m a di riserva del 35 per cento degli alloggi da conce d e r e annual m e n t e in asseg n a zio n e , i com u ni posson o disporre autorizza zioni all’utilizzo provvisorio di alloggi di ERP. A tal fine, i com u ni, nel limite del 25 Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5 3a Territ ori o e urba ni s ti c a per cento per i casi di cui alle letter e c) e d), e del 10 per cento per i restan ti casi, autorizz a no l’utilizzo degli alloggi a favore di nuclei familiari in poss es s o dei requisiti previsti per l’acces so agli alloggi ERP che neces sitino di risolvere in via em er g e n zi ale il proprio disagio abitativo derivant e da: a) pubblich e calamità; b) situazioni emer g e n zi ali accertat e con ordinan za; c) sfratti esecu tivi non proroga bili, inseriti negli appositi elenchi per l’esec u zio n e con la forza pubblica, che non siano stati intimati per inade m p i e n z a contratt u al e, con esclusion e dei contrat ti transitori non ad uso di abitazion e principale. E' equiparata al provv e di m e n t o esec u tivo di sfratto la licenza per finita locazion e, purch é relativa a contrat to di locazion e già scadut o alla data di pubblicazion e del bando; d) morosità incolpevole com e definita al com m a 3; e) provve di m e n t i di espropriazio n e forzata a seguito di pignora m e n t o che com po rt a n o il rilascio di alloggi di proprietà privata; f) grave disabilità e tem p o ra n e a impossibilità nell’abbat ti m e n t o delle barriere architet t o nic h e dell’alloggio utilizzato; g) provv e di m e n t o di separazion e, omologa to dal tribunale, o sent e n z a passata in giudicato con obbligo di rilascio dell’alloggio; h) verbale di conciliazion e giudiziale con obbligo di rilascio dell’alloggio; i) pres e n z a nel nucleo familiare di un sogg e t t o riconos ciut o invalido al 100 per cento con neces sità di assiste n z a contin ua e/o un portator e di handicap riconos ciut o in situazion e di gravità tale da rende r e neces s ario un interv e n t o assiste n ziale per m a n e n t e , contin ua tivo e globale nella sfera individual e o in quella di relazion e, la cui situazio n e non possa essere altrim e n ti presa in carico a livello sociosanitario. 3. Nei casi di cui al com m a 2, letter e c), d) ed e), l'utilizzo dell'alloggio è autorizzat o qualora il condu t t or e sia inade m p i e n t e al paga m e n t o di un canon e annuo o di una quota annua di mut uo, superiore ad un terzo della situazion e econo mi c a di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera c), per le segu e n ti specifich e cause: a) perdita del lavoro per licenzia m e n t o; b) accordi aziendali o sindacali con consist e n t e riduzion e dell'orario di lavoro; c) cassa integrazio n e ordinaria o straordinaria; d) mancat o rinnovo di contrat ti a ter min e o di lavoro atipici; e) cessazio n e di attività libero- profession ali o di impres e registrat e, derivanti da cause di forza mag giore o da perdita di avvia m e n t o in misura consist e n t e; f) malattia grave, infortu nio o dece s so di un com po n e n t e del nucleo familiare che abbia com por t a to la riduzion e del reddito com pl e s siv o del nucleo med e si m o ovvero la neces sità dell'im pi e g o Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a l.r. 41/201 5 6 di parte notevole del reddito per fronte g giar e rilevan ti spese medich e e assist e n ziali. Ai fini del calcolo dell'incid e n z a del canon e sul reddito imponibile, i contribu ti erogati a titolo di soste g n o alloggiativo devono esser e sco m p u t a ti dall'am m o n t a r e del canon e corrispo st o. 4. Il com u n e è tenu to a deter m i n a r e gradua torie specifich e per i nuclei di cui sono accerta t e le condizioni citate. 5. Il com u n e è tenut o ad una valutazion e prev e n tiva della particolare e disagiata condizion e econo m ic a e sociale del nucleo me d e si m o , della situazion e abitativa del proprio territorio in relazion e alle graduat orie per l'asseg n a zio n e degli alloggi di ERP e al nu m er o degli alloggi pubblici e privati disponibili per le finalità dell'edilizia abitativa pubblica. 6. All’inter no della perce n t u al e del 10 per cento di cui al com m a 2, i com u ni posson o, altresì, destinare gli alloggi di cui alla prese n t e legge al soddisfaci m e n t o dei bisog ni abitativi di sogg e t ti fruenti di interv e n ti socio- terap e u tici o assiste n zi ali in ragione della loro situazion e psico- fisica o di disagio socio- familiare. Gli alloggi sono asseg n a ti sulla base di progra m m i di interv e n t o dei com u ni. 7. Gli alloggi di cui al com m a 6 vengo n o utilizzati per le finalità ivi previst e per tutto il periodo in cui perdurino le esige n z e che ne hanno deter mi n a t o la loro speciale destina zion e. Ogni due anni i com u ni effett u a n o le opport u n e verifiche sulla per m a n e n z a dei motivi di asseg n a zio n e. 8. L’utilizza zion e degli alloggi conce s si ai sensi dei com m i 2 e 6, è autorizzat a per un periodo massi m o di tre anni, rinnova bili esclusiva m e n t e nel caso di docu m e n t a t a per m a n e n z a delle situazioni che ne hanno deter m i n a t o la siste m a z io n e provvisoria e, com u n q u e , fino ad un ter min e massi m o di sei anni. Venut e men o le condizioni che ne hanno deter mi n a t o l'autorizza zio n e e, com u n q u e , decorso il sudd e t t o ter min e, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34 in mat eria di occupa zio n e degli alloggi. 9. E’ conse n ti ta la per m a n e n z a nell’alloggio con autorizza zio n e all’utilizzo dello stesso a sogg e t ti non titolari del diritto di asseg n a zio n e sulla base della ricognizion e di cui all’articolo 13, ma aventi titolo, in base alle vigen ti disposizioni di legge, al sube n t r o nel contratt o di locazion e dell’asse g n a t a rio. Ai sensi dell’articolo 16, com m a 3, l’ente gestor e proced e alla stipula di un contratt o di locazion e a tem p o deter m i n a t o. 10. L’autorizza zio n e all’utilizzo te m p o ra n e o dell’alloggio non costituisc e titolo per l’asseg n a zi o n e, ma costituis ce punt e g gio per la forma zio n e delle gradua torie di access o per i bandi di asseg n a zio n e. In costan za di utilizzazio n e tem p o ra n e a resta, peraltro, precluso qualsiasi incre m e n t o nella comp o si zio n e del nucleo familiare non derivant e da nascite, adozioni e affida m e n t i preadot tivi. ”. Art. 11 - Sostit u zio n e dell' articolo 16 della l.r. 96/199 6 Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5 3a Territo rio e urb a ni s tic a 1. L'articolo 16 della l.r. 96/19 9 6 è sostituito dal segu e n t e : “ Art. 16 - Rapporto di locazion e 1. I diritti e i doveri derivanti dall'atto di asseg n a zi o n e sono quelli disciplinati dalla pres e n t e legge, dal regola m e n t o di uten z a e dal regola m e n t o di autog e s tio n e, approvati dai com u ni sulla base di uno sche m a tipo concordat o nell’ambito territoriale di riferim e n t o, sentiti gli organis mi rappre s e n t a tivi dell'ute n z a. 2. Il rapporto locativo derivan t e dall’asseg n a zio n e ordinaria è a tem p o indet er m i n a t o ed è formalizza to con contratt o di locazion e. 3. Il rapporto locativo avent e titolo diverso dall’asse g n a zio n e ordinaria è a tem p o deter m i n a t o per un periodo massi m o di tre anni, rinnova bili esclusiva m e n t e nel caso di docu m e n t a t a per m a n e n z a delle situazioni che ne hanno deter mi n a t o l’attribu zion e, e com u n q u e fino ad un ter mi n e massi m o di sei anni ed è formaliz zat o con contrat to di locazion e. 4. Tutti i comp o n e n t i del nucleo familiare sono obbligati in solido al paga m e n t o di quanto dovuto per la condu zio n e dell' alloggio asseg n a t o. 5. Il rispet t o delle nor m e di legge, di contratt o e di regola m e n t o , secon d o quanto dispost o all’articolo 31 com m a 2, è un obbligo per l’asseg n a t ario, la cui violazion e, previa diffida dell’ent e gestor e, comp or ta l’applicazion e della sanzion e pecu niaria di cui all’ articolo 37, com m a 2, fatto com u n q u e salvo, in caso di particolare gravità, il procedi m e n t o di decad e n z a dall'ass e g n a zio n e che costituisc e titolo di risoluzion e del contrat to di locazion e e di cessazio n e dell'utilizzo autorizza to dell'alloggio di cui all'articolo 13 ter. ”. Art. 12 - Inseri m e n t o dell' articolo 16 bis nella l.r. 96/19 9 6 1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 96/199 6 è inserito il segu e n t e : “ Art. 16 bis - Asseg n a zio n e degli alloggi da ripristinar e 1. Al fine di ridurre i te m pi di inoccu p a zio n e degli alloggi di risulta e rispon d e r e ai bisogni dei beneficiari in attes a di asseg n a zio n e, i com u ni, d’ufficio o su richies ta degli interes s a ti secon d o l’ordine di graduat oria, posso no destinar e ai fini della pres e n t e legge alloggi non ripristinati, previa definizion e di criteri e modalità tecnico- operativ e per l'attua zio n e diretta, da parte degli asseg n a t a ri, di opere di integra zion e e riqualificazion e di ordinaria manu t e n z i o n e dei sudd et ti alloggi. Tale disposizion e si applica altresì su richiesta degli interes s a ti in corso di locazion e. 2. Le attività di cui al com m a 1 sono regola m e n t a t e unifor m e m e n t e negli ambiti territoriali di riferi m e n t o, sulla base di specifich e conve n zio ni stipulate tra l’ente gestore e l'asseg n a t a rio, che definisco n o la tipologia dei lavori da eseg uir e nonch é le relative spes e, nel rispett o delle nor m e tecnic h e applicabili all'ERP, nonc h é delle norm e Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 41/20 1 5 7 che disciplinan o la sicure z z a e la corret ta esec u zio n e dei lavori, debita m e n t e certificat e. 3. Nella conve n zio n e di cui al com m a 2 viene altresì stabilito l'even t u al e anticipo delle spese per i lavori da parte dell'ass e g n a t a rio me d e si m o e lo scom p u t o delle stess e dal canon e di locazion e. ”. Art. 13 - Sostit u zio n e dell'articolo 18 della l.r. 96/19 9 6 1. L'articolo 18 della l.r. 96/199 6 è sostituito dal segu e n t e : “ Art. 18 - Variazioni nel nucleo familiare 1. L’atto di asseg n a zio n e dell’alloggio individua il nucleo familiare asseg n a t ario ai sensi dell'articolo 13, com m a 2. 2. Qualsiasi variazion e anagrafica del nucleo familiare interv e n u t a succe s siva m e n t e all’asseg n a zio n e dell’alloggio deve esser e tem p e s ti va m e n t e segnalata al sogge t t o gestore. 3. Può esser e conse n ti ta l'entrata di sogge t ti non asseg n a t ari all’intern o del nucleo familiare asseg n a t ario, ad eccezion e dei casi in cui ciò com por ti una situazion e di sovraffolla m e n t o di cui all’articolo 13, com m a 10. 4. In caso di variazioni del nucleo familiare com por t a n ti una situazion e di sovraffolla m e n t o , fatte salve quelle derivanti da matri m o nio o convive n z a more uxorio, nascite, adozioni e affida m e n ti preadot tivi, i sogg e t ti già asseg n a t a ri devono pres e n t ar e una nuova doma n d a di asseg n a zio n e. 5. Il sogg et t o gestor e provv e d e a verificare la per m a n e n z a dei requisiti e l'even t u al e variazion e del reddito familiare per il ricalcolo del canon e di locazion e. 6. Qualora la verifica di cui al com m a 5 dia esito negativo, il nucleo familiare asseg n a t ario incorre nella decad e n z a dall'asse g n a zio n e di cui all'articolo 35. 7. Il sogge t t o gestor e provve d e alla verifiche anch e su segnalazion e dell'ufficio dell'anagraf e comu n al e. ”. Art. 14 - Inseri m e n t o dell' articolo 18 bis nella l.r. 96/19 9 6 1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 96/19 9 6 è inserito il segu e n t e : “ Art. 18 bis - Ospitalità tem p ora n e a 1. E' am m e s s a , previa richies ta motivata dell'asse g n a t ario al com p e t e n t e sogg e t t o gestore e conse g u e n t e autorizza zion e del me d e si m o , l'ospitalità te m p o ra n e a di terze perso n e per un periodo non superiore a due anni. Qualora l'ospitalità si protrag g a oltre due anni l'asse g n a t ario è tenut o a corrispon d e r e un'ind e n n i tà aggiun tiva me n sile pari al venticin q u e per cento del canon e di locazion e in esser e. 2. E' am m e s s a altresì, previa motivata e docu m e n t a t a com u nica zion e dell'asse g n a t ario al sogg et t o gestor e, la coabitazio n e di terz e person e Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5 3a Territ ori o e urba ni s ti c a che presta n o attività lavorativa di assiste n z a a com po n e n ti del nucleo familiare, legate allo stesso esclusiva m e n t e da rapporti di lavoro o di impiego, senza limiti te m p o rali. In tal caso non si applica l'inden nità aggiuntiva di cui al com m a 1. 3. L'ospitalità te m p or a n e a e la coabitazio n e non com por t a n o inseri m e n t o ad alcun titolo nel nucleo familiare e pertan t o non produ co n o effetti ai fini del cambio dell'alloggio, della deter m i n a zio n e del reddito e del canon e del nucleo familiare stesso. ”. Art. 15 - Sostit u zio n e dell'articolo 19 della l.r. 96/19 9 6 1. L'articolo 19 della l.r. 96/199 6 è sostituito dal segu e n t e : “A rt. 19 - Finalità della mobilità 1. La mobilità dei nuclei familiari è attivata su doma n d a degli asseg n a t ari o d'ufficio ed è disciplinata dai com u ni in forma associata nell’ambito territoriale di riferim e n t o , secon d o i criteri stabiliti dalla prese n t e legge. 2. Per l'attua zio n e delle misur e di mobilità, i com u ni posson o utilizzare gli alloggi liberi di nuova realizzazio n e o di risulta, in quota idonea e coordinat a con le finalità delle nuove asseg n a zio ni. ”. Art. 16 - Sostit u zio n e dell'articolo 22 della l.r. 96/19 9 6 1. L'articolo 22 della l.r. 96/199 6 è sostituito dal segu e n t e : “ Art. 22 - Gestion e della mobilità 1. In corso di asseg n a zio n e è conse n ti to agli asseg n a t ari di poter pres e n t ar e in qualsiasi mo m e n t o motivat e doma n d e di mobilità relativa m e n t e all’alloggio utilizzato. 2. La mobilità su doma n d a dell’asse g n a t ario può essere accolta solo previa verifica della per m a n e n z a di tutti i requisiti per il mant e ni m e n t o del diritto di asseg n a zio n e e purch é non sussista inade m p i e n z a alle norm e contrat t u ali. 3. In caso di mobilità su doma n d a dell’asse g n a t ario, il rifiuto di un alloggio idoneo propost o dal comu n e comp or ta l’improc e di bilità della doma n d a stessa. 4. Il com u n e , per rispond e r e a situazioni di disagio abitativo che siano emer s e in corso di asseg n a zio n e, predis po n e un progra m m a di mobilità dell'ut e n z a da eseg uir e attrav ers o il cambio degli alloggi asseg n a ti o con la conse g n a di alloggi idonei all'asse g n a zio n e . 5. Nella scelta dell’alloggio da asseg n a r e in mobilità, il com u n e garantisc e il mant e ni m e n t o di adegu a t e condizioni abitative, avuto anche riguardo alle condizioni di salute nel nucleo familiare. L’alloggio viene individuat o in via prioritaria in edifici situati in zone limitrofe. 6. Il com u n e attiva il proce di m e n t o di mobilità qualora accerti una consolidata situazion e di sovraffolla m e n t o dell’alloggio da alme n o due anni, e individui un alloggio adegu a to alla ricollocazion e Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a l.r. 41/201 5 8 del nucleo familiare. 7. Ai fini della nece s saria razionalizzazion e nell'utilizzo degli alloggi di ERP, ed in consid era zion e del costo di gestion e e man u t e n zi o n e degli imm o bili sottoutilizza ti, al nucleo familiare asseg n a t a rio che si trovi in una situazion e di consolidato sotto utilizzo dell'alloggio da almen o due anni viene disposta l'asse g n a zio n e in mobilità dell'alloggio utilizzat o, dal mo m e n t o in cui viene propos ta un'ad e g u a t a siste m a z io n e alloggiativa. In tal caso si applica il canon e di locazion e deter mi n a t o nei modi di seguito indicati: a) per i nuclei familiari che corrispo n d o n o il canon e sociale o prote tt o di cui agli articoli 25 e 26, il canon e è ridet er m i n a t o nella misura di cui all'articolo 25, com m a 2; b) per i nuclei familiari che corrispo n d o n o il canon e massi m o di cui all'articolo 27, il canon e è ridet er m i n a t o nella misura pari al doppio dell'im por to di cui all'articolo 25, com m a 2. 8. Ai fini dell’asse g n a zio n e in mobilità si consid era n o in sottou tilizzo gli im mo bili in cui i vani utili dell’alloggio, calcolati ai sensi dell’articolo 13, com m a 9, risultino superiori al nu m e r o dei comp o n e n t i del nucleo familiare aum e n t a ti di due vani, fatti salvi gli alloggi rispon d e n ti a standar d abitativi mini mi. 9. Per ovviare alla rideter m i n a zio n e del canon e di locazion e di cui al com m a 7, i com u ni adottan o misur e finalizzat e ad agevolar e for me di coabitazion e tra nuclei familiari diversi. 10. Qualora il nucleo familiare asseg n a t a rio che si trovi in una situazion e di consolidato sotto utilizzo dell’alloggio da almen o due anni sia comp o s t o esclusiva m e n t e da sogg e t ti con più di sessan t a cin q u e anni, devono esser e individuati alloggi in mobilità tali da salvaguar d ar e, ove possibile, la per m a n e n z a all’inter no del conte s t o sociale e territoriale di appart e n e n z a . Qualora il nucleo familiare asseg n a t a rio, che si trovi in una situazion e di consolidato sotto utilizzo dell’alloggio da alme no due anni, sia com po s t o esclusiva m e n t e da sogge t ti con più di settan t a cin q u e anni o sia pres e n t e all’intern o del nucleo familiare uno o più sogge t ti di cui all’allegato B, punti a-4, a-4 bis e a-4 ter, non si proce d e all’asseg n a zio n e in mobilità. 11. Nell’attua zion e delle proced u r e di mobilità d’ufficio, i provve di m e n t i sono eseg uiti in via prioritaria tene n d o conto delle condizioni socioecono m ic h e e familiari dei nuclei destina tari del provve di m e n t o di mobilità. Sono, altresì, eseg uiti in via prioritaria i provve di m e n t i di mobilità su doma n d a degli intere s sa ti se relativi a situazioni di grave disagio sociale o per ragioni di sicure z z a ed incolu mi tà personali o familiari accerta t e dalle autorità com p e t e n ti in mat eria. 12. In caso di mobilità su iniziativa d’ufficio, ad esclusion e dei casi di sottou tilizzo di cui al pres e n t e articolo, per le situazioni di disagio sociale o individuale, valutata la condizion e sogg et tiva del nucleo familiare, la com po sizion e del me d e si m o , nonch é la situazion e abitativa pres e n t e sul Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5 3a Territo rio e urb a ni s tic a territorio, il comu n e dichiara decad u t o l’asseg n a t ario inotte m p e r a n t e al provv e di m e n t o di mobilità. 13. Sono, altresì, eseg ui bili coattiva m e n t e i provve di m e n t i di mobilità resi nece s sari per l’esecu zio n e di interv e n ti di ristrutt ur a zio n e o recu p er o. In tali casi il com u n e deve assicurar e che il trasferi m e n t o avve n g a in altro alloggio idoneo. 14. Le spes e di trasloco nell'alloggio provvisorio e quelle di attivazion e delle uten z e in relazion e ai casi di cui al com m a 13, sono a carico del sogge t t o gestor e. 15. A seguito del provve di m e n t o di mobilità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 bis. ”. Art. 17 - Inseri m e n t o dell' articolo 22 bis nella l.r. 96/19 9 6 1. Dopo l'articolo 22 della l.r. 96/199 6 è inserito il segu e n t e : “ Art. 22 bis - Cambi cons en s u ali di alloggi tra asseg n a t a ri 1. Ai fini della migliore razionalizzazio n e nell’utilizzo degli alloggi, i com u ni, ove sussista n o le condizioni di adegu a t e z z a degli alloggi previst e dalla pres e n t e legge, autorizza n o in qualun q u e mo m e n t o il cambio conse n s u al e di alloggi tra nuclei familiari asseg n a t a ri nell’am bito del territorio com u n ale. 2. Ove ricorrano i sudd e t ti requisiti, i cambi conse n s u ali sono autorizza ti anche tra comu ni diversi. 3. Il cam bio conse n s u al e si attua nello stato di fatto in cui gli alloggi si trovano. Al mo m e n t o dell’attua zion e del cambio non devono sussist e r e situazioni di morosità nel paga m e n t o di canoni o di quote per servizi. ”. Art. 18 - Sostit u zio n e dell'articolo 23 della l.r. 96/199 6 1. L'articolo 23 della l.r. 96/19 9 6 è sostituito dal segu e n t e : “ Art. 23 - Utilizzazio n e del canon e di locazion e 1. Il canon e di locazion e degli im mo bili di ERP è diret to a comp e n s a r e i costi generali, di am mi nis tra zion e, di manu t e n z io n e e fiscali soste n u ti per la gestion e degli immo bili stessi e per il paga m e n t o delle rate residu e dei mut ui gravanti sugli alloggi, al netto dei contribu ti statali e regionali, nonch é a conse n tir e: a) i versa m e n ti al fondo sociale regionale ERP di cui all’articolo 29; b) il recup er o di una quota di risorse, versata negli appositi conti di contabilità speciale, che riman e nella disponibilità dell'en t e gestore, il cui utilizzo è destina to, previa autorizza zion e da parte della Giunta regionale, esclusiva m e n t e alla riqualificazion e del patri m o nio abitativo pubblico media n t e il recup e ro e la manu t e n z io n e straordinaria dello stesso. 2. I sogg e t ti gestori provv e d o n o alla Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 41/20 1 5 9 rendicon t a zio n e dei prove n ti derivanti dai canoni, delle spes e di gestion e del patri mo nio edilizio, degli interve n ti di man u t e n z io n e ordinaria, dell’utilizzo del fondo sociale regionale ERP di cui all’articolo 29, entro il 30 giugno dell’anno succe s sivo a quello a cui si riferisce la rendicon t a zio n e, secon do le modalità di monitorag gio, rendicon t a zio n e , verifica e controllo stabilite dalla Giunta regionale. 3. I com u ni verificano il livello di efficacia, efficien z a ed econo mi cità dei sogg e t ti gestori aven do a riferim e n t o: a) i livelli di servizio garantiti nella gestion e del patri mo nio e nella realizzazio n e di nuovi interv e n ti; b) il grado di soddisfa zion e dell'ute n z a; c) i costi di gestion e ed am mi nis tra zion e; d) i costi degli organi di am mi nis tra zion e; e) le quot e dei canoni destina ti alla manu t e n z io n e del patri mo nio; f) il livello della morosità esiste n t e o la riduzion e della morosità. 4. I com u ni adotta no progra m m i di migliora m e n t o volti, anche attrav ers o sinergie tra diversi sogg e t ti gestori, all'incre m e n t o degli indici di efficien za organizza tiva e di efficacia dei risultati. ”. Art. 19 - Sostit u zio n e dell'articolo 24 della l.r. 96/19 9 6 1. L'articolo 24 della l.r. 96/199 6 è sostituito dal segu e n t e : “ Art. 24 - Elem e n ti per la deter mi n a zio n e del canon e 1. Al fine di tutelare i nuclei familiari socialm e n t e più deboli, i canoni di locazion e sono det er m i n a ti facen d o particolare riferim e n t o alla situazion e econo mi ca ed ai requisiti sogg e t tivi dei comp o n e n t i i nuclei familiari stessi e tene n d o conto delle caratt eristich e ogge t tiv e dell’alloggio. 2. A tal fine sono individua ti i segu e n ti tipi di canoni per i sogge t ti di cui agli articoli 25, 26 e 27: a) canon e sociale; b) canon e prote t to; c) canon e massi m o. 3. I nuclei familiari che, pur in asse n za della qualifica di asseg n a t a ri, utilizza no tem p or a n e a m e n t e gli alloggi disciplinati dalla prese n t e legge in forza di un atto com u n ale, sono tenuti a corrispo n d e r e un canon e di locazion e deter m i n a t o ai sensi degli articoli 25, 26 e 27. ”. Art. 20 - Modifich e dell'articolo 25 della l.r. 96/199 6 1. Il comm a 01 dell'articolo 25 della l.r. 96/19 9 6 è sostituito dal segu e n t e : “ 01. I nuclei familiari con reddito annuo com pl e s sivo costituito esclusiva m e n t e da pension e sociale oppur e da pension e mini m a INPS, oppur e non percet t o ri di reddito, corrispo n d o n o il canon e di locazion e mini mo deter m i n a t o in euro 40,00. ”. 2. Alla fine del comm a 1 dell'ar ticolo 25 della l.r. Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5 3a Territ ori o e urba ni s ti c a 96/19 9 6, sono aggiu n t e le parole: “ e com u n q u e non inferiore all'import o di euro 40,00 ”. Art. 21 - Modifich e dell'articolo 29 della l.r. 96/19 9 6 1. Dopo la lette r a b) del com m a 1 dell'a rticolo 29 della l.r. 96/19 9 6 è aggiun t a la segu e n t e : “ b bis) al ripristino di alloggi sfitti non aventi i requisiti per la riasseg n a zio n e . ”. Art. 22 - Sostit u zio n e dell'articolo 30 della l.r. 96/19 9 6 1. L'articolo 30 della l.r. 96/199 6 è sostituito dal segu e n t e : “ Art. 30 - Morosità di paga m e n t o del canon e 1. Il ritardato paga m e n t o del canon e di locazion e e delle spese acces sorie, dopo trenta giorni dalla scade n z a del ter mi n e prescritto per il paga m e n t o , com por t a l’applicazion e di una penale in misura pari allo 0,5 per cento del canon e di locazion e per ogni mes e di ritardo del paga m e n t o, senza neces sità di preve n ti va mess a in mora. Sul ritardato paga m e n t o del canon e di locazion e e delle spes e access orie si applica altresì l’interes s e annuo nella misura legale. 2. La morosità superiore a sei mesi nel paga m e n t o del canon e di locazion e e delle quote access orie è causa di risoluzion e del contrat to e di decad e n z a dall’asseg n a z io n e. I com po n e n ti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l’asseg n a ta rio ai fini di quanto dovuto per la cond u zio n e dell’alloggio asseg n a t o. 3. In via ecce zio nale la morosità può esser e sanata qualora il paga m e n t o della som m a dovuta, mag giorata della penale e dell’intere s s e legale, nonch é delle spese legali e di proce di m e n t o , avven g a entro il ter min e stabilito all’atto della mes sa in mora. In caso di attivazion e della proced u ra di decad e n z a da parte del com u n e , il paga m e n t o della som m a di cui sopra può com u n q u e avvenire, con effetto sanan t e, entro il ter min e fissato per il rilascio dell’alloggio dal provv e di m e n t o di decad e n z a. In tale caso il sudd e t t o provve di m e n t o di decad e n z a viene revocato. 4. Previo accerta m e n t o dell'ent e gestor e e conse g u e n t e autorizza zio n e del com u n e , non è causa di risoluzion e del contrat to, né di decad e n z a dall’asseg n a z io n e, né comp or ta l’applicazion e della penale di cui al com m a 1, la morosità causata da stato di disocc u p a zio n e, da malattia di alcuno dei com po n e n ti il nucleo familiare, o da altre gravi situazioni personali o familiari relative allo stesso, debita m e n t e docu m e n t a t e , qualora ne sia derivata l’impos sibilità di soste n e r e il paga m e n t o del canon e di locazion e dovuto e delle quote per servizi. ”. Art. 23 - Modifich e dell' articolo 32 bis della l.r. 96/199 6 1. Al comm a 2 dell'articolo 32 bis della l.r. 96/19 9 6 le parole “ Per le finalità di cui al com m a 1, gli enti gestori costituisco n o un fondo annuale comp o s t o da Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a l.r. 41/201 5 10 non più dello 0,25% delle entrat e annu e dei canoni di locazion e ” sono sostituit e dalle segu e n ti: “ Per le finalità di cui al com m a 1, gli enti gestori costituisco n o un fondo annuale com po s t o da non più dello 0,50% delle entrat e annu e dei canoni di locazion e. ” Art. 24 - Inseri m e n t o dell' articolo 32 ter nella l.r. 96/199 6 1. Dopo l'articolo 32 bis della l.r. 96/19 9 6 è inserito il segu e n t e : “ Art. 32 ter - Partecipa zio n e e rappre s e n t a n z a degli utenti 1. I com u ni ed i sogge t ti gestori prom u o v o n o il coinvolgi m e n t o dei sogge t ti intere s s a ti e dei loro organis mi di rappres e n t a n z a nelle proced u r e di access o, asseg n a zio n e e gestion e degli alloggi di ERP e favoriscon o la loro partecipa zio n e al fine di garantire la rappre s e n t a n z a degli interes si e dei diritti degli asseg n a t a ri ed il corrett o e traspare n t e rapporto di relazion e tra le parti. 2. I com u ni e i sogge t ti gestori assicura no l’esercizio dei diritti sindacali dell’ute n z a e, nel rispett o della norm a tiva in materia di prote zio n e dei dati personali, garantisco n o l'acces so a tutt e le infor m a zio ni che atte n g o n o alla selezion e delle doma n d e e predispo si zion e delle graduatorie, all'ann ulla m e n t o e alla decad e n z a, alla mobilità, nonch é alla gestion e dell’ERP, ed in particolare alle spes e di investi m e n t o per lo svilup po e la man u t e n zi o n e del patri m o nio abitativo. 3. Al fine di pro m u o v e r e la partecipa zion e degli asseg n a t a ri nella gestion e, sono stipulati, nell’am bito territoriale di riferi m e n t o, appositi protocolli d'inte sa con le organiz za zio ni sindacali degli asseg n a t a ri finalizzati a rafforzar e i rapporti reciproci in uno spirito di collaborazio n e e valorizzazion e degli stru m e n t i di comu nica zio n e e relazion e sociale. 4. Al fine di favorire form e di aggre ga zio n e sociale può esser e conces s o, previa apposita conve n zio n e , l'uso di spazi com u ni del patri m o nio di ERP alle associazioni di asseg n a t ari nonch é alle loro organiz za zio ni sindacali. ”. Art. 25 - Sostit u zio n e dell'articolo 33 della l.r. 96/199 6 1. L'articolo 33 della l.r. 96/19 9 6 è sostituito dal segu e n t e : “ Art. 33 - Esclusion e dalla graduatoria e annulla m e n t o dell'asse g n a zio n e 1. Qualora da accerta m e n t i succes sivi alla form ulazion e della gradua toria emer g a che il richied e n t e non era in posse s s o dei neces s ari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, econo m ic h e , familiari e abitative dichiarat e nella doma n d a di partecipa zion e al bando, il com u n e provve d e all’esclusion e del richied e n t e dalla gradua toria ovvero alla ricollocazion e dello stesso, a seguito della cancellazion e dei punt e g gi prec e d e n t e m e n t e asseg n a ti. Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5 3a Territo rio e urb a ni s tic a l.r. 41/20 1 5 11 2. Qualora da accerta m e n t i succes sivi al provve di m e n t o di asseg n a zio n e dell’alloggio emer g a che l'asseg n a zio n e stessa sia avven u t a in contras to con le norm e vigen ti o sia stata otten u t a sulla base di dichiarazioni me n d a ci o di docu m e n t a z io ni risultate false, il com u n e adotta il relativo provv e di m e n t o di annulla m e n t o. 3. In pres e n z a delle condizioni di cui ai com m i 1 e 2, com u n q u e accerta t e, il com u n e comu nica all’asseg n a t ario le risultan z e conse g u e n t i agli accerta m e n t i compi u ti, e asseg n a al med e si m o un ter mi n e massi m o di trenta giorni per la pres e n t a zio n e di dedu zio ni scritte e di docu m e n t i, dando n e notizia al sogge t t o gestor e. Il com u n e proce d e all’adozion e dei relativi provve di m e n t i ovvero dichiara che non sussisto n o motivi di proce d e r e entro i succes sivi trenta giorni. A seguito del provv e di m e n t o di esclusion e dalla gradua toria o di annulla m e n t o del provv e di m e n t o di asseg n a zi o n e, il com u n e provve d e alla cancellazion e dalla gradua toria dell’inter e s s a t o. 4. Nel corso del rapport o di locazion e, l’annulla m e n t o dell'asse g n a zio n e com por t a la risoluzion e di diritto del contratto ed il rilascio dell’alloggio. Il provv e di m e n t o di annulla m e n t o ha caratt er e definitivo, indica il ter mi n e di rilascio dell'alloggio, costituisc e titolo esecu tivo nei confronti dell'asse g n a t ario e di chiun q u e occupi l'alloggio. 5. Qualora nei confronti di un' asseg n a t ario sia stato dispos to, durant e il periodo di sosp e n sio n e, l'allontan a m e n t o dalla casa familiare per fatti ricond u cibili a violenza dome s ti ca, il com u n e , con provve di m e n t o motivato, d'ufficio o su segnalazion e del sogge t t o gestor e, dichiara la sospe n sio n e dall'asse g n a zio n e dell'alloggio di ERP fino alla definizion e del proce di m e n t o penale. Durant e il periodo di sosp e n sio n e, ai restan ti compo n e n ti del nucleo viene assicurata la per m a n e n z a nell'alloggio stesso. ”. dichiara che non sussisto n o motivi per proced e r e entro i succ es sivi trenta giorni. L’atto del com u n e che accerta l’occupa zio n e senza titolo deve conte n e r e il ter mi n e per il rilascio dell’alloggio, non ecce d e n t e trenta giorni, e costituisc e titolo esec u tivo. 4. Il sogge t t o gestor e è tenu to a segnalare tem p e s ti va m e n t e al com u n e l'occu pa zio n e senza titolo degli alloggi. Per tutto il periodo in cui perd ura l’occupa zion e senza titolo il sogge t t o gestor e addebita all’occupa n t e un’inde n nit à pari all’importo deter mi n a t o ai sensi dell'articolo 25, com m a 2, ed è altresì richies to il rimbor so delle quot e per i servizi comu ni usufruiti. L’occupa n t e è inoltre sogge t t o al rispett o delle nor m e che regolano il comp ort a m e n t o dei sogge t ti reside n ti nel patri mo nio di ERP ed alle sanzioni e risarci m e n t i previsti in caso di violazion e delle stes s e. 5. Il paga m e n t o dell’inde n ni tà e delle quote di cui al com m a 4, nonc h é le attività di gestion e poste in essere dal sogge t t o gestore o dall’auto g e s tio n e nei confron ti dell’occup a n t e senza titolo duran t e il periodo dell’occu pa zio n e , non costituisco n o titolo legitti m a n t e alla dete n zio n e dell’alloggio da parte dell’occu pa n t e stesso. 6. Nel caso in cui l’occupa zio n e senza titolo conse g u a all’accerta m e n t o della mancata titolarità del diritto all’asse g n a zio n e , l’inden nità di cui al com m a 4 è applicata a far data dalla diffida inviata dal sindaco. 7. Nel caso in cui l’occupa zio n e senza titolo conse g u a al provv e di m e n t o di annulla m e n t o di cui all'articolo 33 o al provve di m e n t o di decad e n z a di cui all'articolo 35, l’inden nità di cui al com m a 4 è applicata a far data dall’esec u ti vità dell’atto di annulla m e n t o o di decad e n z a. ”. Art. 26 - Sostit u zio n e dell'articolo 34 della l.r. 96/199 6 1. L'articolo 35 della l.r. 96/199 6 è sostituito dal segu e n t e : “ Art. 35 - Accerta m e n t o della situazion e del nucleo familiare e decad e n z a dall'asse g n a zio n e 1. La per ma n e n z a dei requisiti di asseg n a zio n e è accertata obbligatoria m e n t e dal sogg e t t o gestor e, con caden z a biennale, anch e acquise n d o le infor m a zio ni o la docu m e n t a z io n e nece s saria dal com u n e o dall’asse g n a t ario, qualora le stess e non possa no esser e acquisite d’ufficio da altra am mi ni stra zio n e . E’ fatta salva ogni altra verifica ritenu t a opport u n a da parte del comu n e per l’accerta m e n t o della situazion e del nucleo familiare ai fini di cui al pres e n t e articolo. 2. La decad e n z a dall'asse g n a zio n e è dichiarata dal com u n e , con provve di m e n t o motivato, d'ufficio o su segnalazion e del sogge t t o gestor e, nei confron ti del nucleo familiare asseg n a t ario qualora lo stesso: a) abbia abban do n a t o volontaria m e n t e l'alloggio, per un periodo superiore a tre mesi, decorre n ti dal primo accerta m e n t o del comu n e , o non abiti stabilm e n t e nell'alloggio; il ter mi n e sopra indicato 1. L'articolo 34 della l.r. 96/19 9 6 è sostituito dal segu e n t e : “ Art. 34 - Occupazio n e degli alloggi 1. Fer ma resta n d o l'even t u ale rilevan za penale dell'occu p a zio n e degli alloggi di ERP, il com u n e territorial m e n t e com p e t e n t e dispon e con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati senza titolo o illegal m e n t e ceduti ad altri dagli asseg n a t a ri. Resta no, com u n q u e , fer mi tutti i poteri d’interv e n t o del com u n e a tutela del proprio patri m o nio, secon d o l’ordina m e n t o vigent e, verso qualun q u e atto di im missio n e violenta o non autorizzat a negli alloggi di ERP. 2. A tal fine il comu n e diffida preve n tiva m e n t e l’occupa n t e senza titolo a rilasciare l’alloggio e gli asseg n a un ter mi n e massi m o di quindici giorni per la pres e n t a zio n e di dedu zioni scritte e di docu m e n ti. 3. Il com u n e accerta l’occupa zion e senza titolo o Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a Art. 27 - Sostit u zio n e dell'articolo 35 della l.r. 96/19 9 6 Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5 3a Territ ori o e urba ni s ti c a può esser e prorogato di ulteriori tre mesi per motivat e cause di forza maggiore; b) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio o le sue pertin e n z e o ne abbia muta to la destina zio n e d'uso; c) abbia adibito l'alloggio o le sue pertin e n z e a scopi o attività illeciti o abbia conse n ti to a terzi di utilizzare i me d e s i m i per gli stessi fini; d) abbia grave m e n t e e reiterata m e n t e contravv e n u t o alle disposizioni di legg e, di contrat t o di locazion e, del regola m e n t o di uten za e del regola m e n t o di autog e s tio n e , inere n ti l'uso dell'alloggio, o abbia causato volontaria m e n t e gravi danni all'alloggio, alle sue pertine n z e o alle parti com u ni dell'edificio; e) si sia reso moroso per un periodo superiore a sei mesi agli ade m p i m e n t i di cui all'articolo 30, com m a 2, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, com m a 4; f) abbia rinunciato all'alloggio asseg n a t o senza che sussista n o giustificati motivi; g) non abbia occupa to senza giustificati motivi l'alloggio asseg n a t o entro trenta giorni dalla stipula del contratto di locazion e, proroga bili una sola volta; h) si sia reso inade m p i e n t e senza giustificati motivi rispet to alla richies ta di infor m a zio ni e di docu m e n t a zi o ni per l'accerta m e n t o della situazion e econo mi ca del nucleo familiare e degli altri requisiti per la per m a n e n z a; i) abbia perdu t o i requisiti prescritti per l’asseg n a zio n e di cui all’allegato A, paragrafo 2, letter e a) e b); l) sia diven u t o titolare di un diritto di proprietà, uso, usufrut t o, abitazion e di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d), fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4; m) dispon ga di una situazion e econo m ic a pari al doppio del limite di cui all’allegato A, paragrafo 2, lettera c), che per m a n e da oltre due anni; n) dispon ga di beni mobili registrati il cui valore superi del venticinq u e per cento il limite di cui all’allegato A, paragrafo 2, lettera e); o) abbia violato le disposizioni in materia di variazion e del nucleo familiare e di ospitalità tem p or a n e a di cui all’articolo 18 bis, attua n d o cessioni a terzi dell’alloggio. 3. Fatti salvi i casi di cui all’articolo 33, com m a 5, la decad e n z a dall'asse g n a zio n e è dichiarata dal com u n e , con provve di m e n t o motivato, d'ufficio o su segnalazion e del sogge t t o gestor e, nei confron ti dell' asseg n a t ario che abbia riportato condan n a definitiva per violenza o maltrat ta m e n t i verso il coniug e, i minori o altri comp o n e n t i del nucleo familiare. 4. La decad e n z a è dichiarata dal com u n e previo contrad di tt orio con l'intere s s a t o e comp ort a: a) nei casi di cui al com m a 2, letter e a), b), c), d), h), ed o), la risoluzion e di diritto del contrat to di locazion e e il rilascio dell'alloggio entro il ter min e Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a l.r. 41/201 5 12 fissato dal com u n e , com u n q u e non superiore a tre mesi dalla data di dichiarazion e di decad e n z a; b) nei casi di cui al com m a 2, letter e i), l), m) e n), la risoluzion e di diritto del contrat to di locazion e e il rilascio dell'alloggio, con decorre n z a fino al massi m o di un anno dalla data della dichiarazion e di decad e n z a; c) nei casi di cui al com m a 2, letter e f) e g), la risoluzion e di diritto del contratto locazion e e la cancellazion e del richied e n t e dalla graduatoria; d) nel caso di cui al com m a 2, lettera e), la risoluzion e di diritto del contratto di locazion e e il rilascio dell’alloggio entro il ter mi n e fissato dal provve di m e n t o di decad e n z a , ai sensi dell'articolo 30, com m a 2. 5. Per la dichiarazion e di decad e n z a si applicano le disposizioni proced u rali stabilite per l’annulla m e n t o dell’asse g n a zio n e dall'articolo 33. 6. La decad e n z a dall’asseg n a zio n e comp ort a la risoluzion e di diritto del contratto di locazion e ed il rilascio dell’alloggio. Il provve di m e n t o di decad e n z a ha caratt er e definitivo, indica il ter min e di rilascio dell'alloggio, costituisc e titolo esecu tivo nei confronti dell'asse g n a t ario e di chiun q u e occupi l'alloggio. 7. I com u ni sono tenuti a motivare i casi in cui l'esec u zio n e del provve di m e n t o di decad e n z a risulti pregiu dizie vol e e debba, perta nt o, esser e sospe sa o differita, indican d o il ter min e massi m o per il rilascio dell’alloggio e autorizza n d o, a tal fine, l’utilizzo te m p or a n e o dello stesso. ”. Art. 28 - Modifich e dell'articolo 37 della l.r. 96/199 6 1. Al comm a 2 dell'ar ticolo 37 della l.r. 96/199 6 le parole: “ di cui all'articolo 16, com m a 2 ” sono sostituit e dalle segu e n ti: “ di cui all'articolo 16, com m a 5 ”. 2. Il com m a 3 dell'articolo 37 della l.r. 96/19 9 6 è abro g a t o. 3. Il com m a 4 dell'articolo 37 della l.r. 96/19 9 6 è sostituito dal segu e n t e : “ 4. Per l’applicazion e della sanzion e di cui al com m a 1 e di quelle di cui all'articolo 16, si osserva n o le disposizioni della legge 24 nove m b r e 1981, n. 689 (Modifich e al siste m a penale). ”. Art. 29 - Inseri m e n t o dell' articolo 40 bis nella l.r. 96/199 6 1. Dopo l'articolo 40 della l.r. 96/199 6 è inserito il segu e n t e : “ Art. 40 bis - Nuov e disposizioni transitorie 1. I com u ni proced o n o, entro un anno dalla data di entrata in vigore del prese n t e articolo, alla ricognizion e di cui all’articolo 13, com m a 2, individua n d o i titolari in via esclusiva del diritto all’asseg n a z io n e dell’alloggio nei sogge t ti pres e n ti in modo continu ativo nel nucleo familiare da alme no cinqu e anni alla data di entrata in vigore del prese n t e articolo o dal mo m e n t o Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5 3a Territo rio e urb a ni s tic a dell’asse g n a zio n e se inferiore a cinqu e anni. 2. Per i sogg e t ti già asseg n a t ari alla data di entrata in vigore del prese n t e articolo in posses s o dei requisiti previsti dalla previg e n t e nor mativa e che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 35, com m a 2, letter e l) e n), si proce d e esclusiva m e n t e alla rideter m i n a zio n e del canon e di locazion e nella misura stabilita dall'articolo 22, com m a 7, per il tem p o di per m a n e n z a delle sudd e t t e condizioni. 3. I com u ni proced o n o all’asse g n a zio n e ordinaria di cui all’articolo 13 nei confronti di sogg e t ti che, alla data di entrata in vigore del prese n t e articolo, risultino esser e asseg n a t a ri in via provvisoria di alloggi ERP in modo contin ua tivo da non meno di cinqu e anni, previo accerta m e n t o del posse s s o dei requisiti di accesso di cui all’allegato A e della regolarità nel paga m e n t o dei canoni, ed a seguito di richiest a degli intere s sa ti da prese n t ar e entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del pres e n t e articolo. 4. I com u ni proced o n o all'asse g n a zio n e di cui all’articolo 13 ter di alloggi di ERP nei confron ti di sogge t ti non asseg n a t a ri che, alla data di entrata in vigore del pres e n t e articolo, utilizza no un alloggio di ERP in modo contin ua tivo da non men o di cinqu e anni, previo accerta m e n t o del posses s o dei requisiti di accesso di cui all'allegato A e a seguito di richiest a degli intere s sa ti da prese n t ar e entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del pres e n t e articolo. In caso di partecipa zio n e a bando di concorso, agli stessi risulta, altresì, attribuibile il punt e g gio di cui all’allegato B, punto c-2, per il periodo di effettiva pres e n z a nell’alloggio utilizzato. 5. L'applicazion e del com m a 4 agli utilizzatori dell'alloggio è subordinat a al recup e ro di quanto dovuto a far data dall'utilizzazion e dell'alloggio. 6. Ai fini dell'applicazio n e degli articoli 25, 26 e 27, per reddito annuo compl e s sivo del nucleo familiare si inten d e la som m a dei redditi imponi bili di tutti i comp o n e n t i del nucleo stesso, quali risultano dalle ultim e dichiarazioni dei redditi prese n t a t e o, in manca n z a di obbligo di prese n t a z io n e delle dichiarazioni me d e si m e , dagli ultimi certificati sostitu tivi rilasciati dai datori di lavoro o da enti previde n ziali. Al reddito com pl e s siv o devono essere aggiun ti i redditi da lavoro dipen d e n t e e assi milati, di lavoro autono m o ed impres a, redditi diversi di cui all’articolo 67, com m a 1, letter e i) e l), del testo unico delle impost e sui redditi ema na to con decret o del Preside n t e della Repu b blica 22 dice m b r e 1986, n. 917 (Approva zio n e del testo unico delle impos t e sui redditi), assog g e t t a ti ad imposta sostitu tiva o definitiva, fatte salve quelle comp o n e n t i redditu ali che, per diversa volontà espre s sa dal legislator e, non concorron o alla formazio n e del reddito comple s sivo né ai fini fiscali né della deter mi n a zio n e della situazion e econo m ic a equivale n t e. Il reddito stesso è da comp u t ar si con le modalità di cui all’articolo 21 della l. 457/19 7 8 deter mi n a n d o la detrazion e per ogni figlio a carico in euro 1.549, 3 7; la detrazion e è elevata a euro 3.098, 7 4 per ogni figlio disabile a carico; la detrazion e è inoltre elevata a euro 3.098,7 4 per Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 41/20 1 5 13 ogni figlio a carico nel caso di famiglia comp o s t a da una sola persona oltre i figli. Sono calcolati nella misura del 50 per cento i redditi fiscal m e n t e imponibili perce piti da sogge t ti affetti da me no m a z io n e , dovuta a invalidità, sordo m u t is m o e cecità, che com po rti una dimin u zio n e per m a n e n t e della capacità lavorativa in misura non inferiore ai due terzi. Qualora il nucleo familiare abbia un nu m e r o di comp o n e n t i superiore a due, il reddito com pl e s sivo annuo è inoltre ridotto di euro 1.549,3 7 per ogni altro compo n e n t e oltre i due; la prese n t e disposizion e non si applica ai figli a carico. Nel caso di nuclei familiari non ancora forma tisi alla data di pubblicazion e del bando di concorso, il reddito annuo compl e s siv o è costituito dalla som m a dei redditi imponibili, com e sopra calcolati, dei sogg e t ti che andran n o a com porr e il nucleo stesso. 7. Fino all'approva zio n e delle graduat orie definitive, conse g u e n ti ai bandi ema na ti ai sensi della prese n t e legge, gli alloggi posson o essere asseg n a ti secon d o l’ordine delle graduat orie già forma t e o in corso di aggiorna m e n t o sulla base alla previg e n t e nor ma tiva. ”. Art. 30 - Inseri m e n t o dell’ articolo 40 ter nella l.r. 96/19 9 6 1. Dopo l’articolo 40 bis è inserito il segu e n t e : “ Art. 40 ter - Clausola valutativa 1. Al fine di verificare l’attuazio n e delle disposizioni di prima applicazion e, la Giunta regional e, a conclusion e del periodo transitorio, e com u n q u e entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del pres e n t e articolo, invia alla com mi s sio n e consiliare com p e t e n t e per materia, una relazion e in cui sono evide n ziati in particolare: a) lo stato di compl et a m e n t o da parte dei comu ni della ricognizion e di cui all’articolo 40 bis, com m a 1; b) il nu m e r o dei sogg e t ti che hanno beneficiato delle disposizioni di cui all’articolo 40 bis, com m a 3, e la loro distribu zio n e territoriale; c) il nu m e r o di com u ni che hanno adottato il regola m e n t o di cui all’articolo 3, com m a 1; d) le event u ali criticità em ers e in sede di prima attuazion e. 2. Entro quattro anni dall’entrata in vigore del prese n t e articolo, la Giunta regional e invia alla com mi s sio n e consiliare comp e t e n t e una relazion e con particolare riferi m e n t o alle scelte operative effett u a t e dai com u ni, le event u ali criticità ed i principali risultati otten u ti delle gestioni con particolare riferim e n t o a quanto previsto all’articolo 23, com mi 3 e 4. ”. Art. 31 - Inseri m e n t o dell’ articolo 40 quat er nella l.r. 96/19 9 6 1. Dopo l'articolo 40 ter della l.r. 96/199 6, è inserito il segu e n t e : “ Art. 40 quater - Sim ulazio n e osservatorio sociale regional e Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5 3a Territ ori o e urba ni s ti c a 1. Al fine di verificare l’attuazio n e di prima applicazion e, la Giunta regionale, per un periodo massi m o di dodici mesi e non inferiore ai sei mesi dall’entrata in vigore del prese n t e articolo, sospe n d e l’applicazion e di quanto previsto nell’allegato A, paragrafo 2, lettera c), incarican do l’Osserva torio sociale regionale di realizzar e congru e simulazio ni in ambito LODE ”. Art. 32 - Sostit u zio n e della tabella A della l.r. 96/19 9 6 1. La tabella A della l.r. 96/199 6 è sostituit a dal segu e n t e alleg at o: " ALLEGATO A - Requisiti per la parteci pazio n e al bando di concorso per l'asse g n a zio n e degli alloggi di ERP (articolo 5, com m a 1) 1. La doma n d a è prese n t a t a al com u n e di residen z a o al com u n e dove si svolge l’attività lavorativa. 2. I requisiti per la parte cipa zio n e al bando di concorso per l’asseg n a zio n e degli alloggi di ERP sono i segu e n ti: a) cittadina n z a italiana o di uno stato adere n t e all'Union e europ ea; i cittadini stranieri hanno diritto di acces so secon do quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la mat eria. b) reside n z a anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'a m bi to territoriale regional e da alme n o cinqu e anni; c) situazion e econo m ic a tale da non conse n tir e, nel sudd e t t o ambito territoriale, l’acces so alla locazion e di alloggi nel libero merca to adeg ua ti alle esige n z e del nucleo familiare. Tale situazion e reddit uale, deter mi n a t a con i criteri di cui al regola m e n t o adottato con decret o del Preside n t e del Consiglio dei ministri 5 dice m b r e 2013, n. 159 (Regola m e n t o concer n e n t e la revision e delle modalità di deter mi n a zio n e e i cam pi di applicazion e dell'Indicator e della situazion e econo mi ca equivale n t e “ISEE"), deve risultar e non superiore alla soglia di euro 16.50 0, 0 0 di valore ISEE. Nel caso di nuclei familiari non ancora forma ti alla data di pubblicazion e del bando di concorso, si fa riferi m e n t o ai valori ISEE, calcolati considera n d o le situazioni econo mi c h e dei soli sogg et ti che costituiran n o il nuovo nucleo familiare prescin d e n d o dai nuclei familiari di prove ni e n z a; i sudd e t ti limiti sono aggiornati biennal m e n t e con apposita deliberazion e della Giunta regionale, sulla base della variazion e assoluta dell’indice ISTAT dei prez zi al consu m o per le famiglie di operai e impiegati; d) asse n za di titolarità di diritti di proprietà, usufrut t o, uso e abitazion e su imm o bili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero; e) assen z a di titolarità da parte dei comp o n e n t i il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore compl e s siv o sia superior e a euro 25.00 0, 0 0, ad ecce zio n e dei casi in cui tale valore risulti superiore al sudd e t t o limite per l’accerta ta neces sità di utilizzo di tali beni per lo svolgi m e n t o della propria attività lavorativa; Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a l.r. 41/201 5 14 f) assen z a di prece d e n t i asseg n a zio ni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contrib u ti pubblici o finanzia m e n t i agevolati conces si per l'acquisto in qualun q u e forma dallo Stato, dalla Region e, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusion e dei casi in cui l'alloggio sia inutilizza bile o perito senza dare luogo al risarci m e n t o del danno; g) assen z a di dichiarazion e di annulla m e n t o dell'ass e g n a zio n e o di dichiarazion e di decad e n z a dall’asse g n a zio n e di un alloggio di ERP per i casi previsti all’articolo 35, com m a 2, letter e b), c), d) ed e), salvo che il debito conse g u e n t e a morosità sia stato estinto prima della pres e n t a zio n e della doma n d a; h) asse n za di attuale occupa zio n e abusiva di alloggi di ERP senza le autorizza zio ni previst e alle disposizioni vigen ti, nonch é di occupa zioni non autorizza t e secon do quanto disposto dalla nor ma tiva in mat eria, nei cinqu e anni prece d e n t i la pres e n t a zio n e della doma n d a. 3. I requisiti sono riferiti ai comp o n e n t i dell'int ero nucleo familiare, fatta ecce zio n e per quanto dispos to al paragrafo 2, lettera b) che si riferisc e soltanto al sogge t t o richied e n t e . 4. I titolari di proprietà asseg n a t e in sede di separazio n e giudiziale al coniug e ovvero i titolari pro- quota di diritti reali, se in posses s o dei requisiti di cui al paragrafo 2, posson o partecipar e al bando di concorso. Nelle sudd e t t e ipotesi i com u ni proce do n o all’asseg n a zio n e dell’alloggio sulla base della docu m e n t a t a indisponi bilità della proprietà. La stessa disposizion e si applica anch e ai casi in cui la sudd et t a titolarità pro- quota si acquisisca in corso di asseg n a zio n e per succe s sio n e o donazion e. ”. Art. 33 - Sostit u zio n e della tabella B della l.r. 96/199 6 1. La tabella B della l.r. 96/19 9 6 è sostituit a dal segu e n t e allega to: “ ALLEGATO B - Condizioni per l'attribu zio n e dei punt e g gi a) Condizioni sociali- econo m ic h e- familiari: a-1. reddito fiscal m e n t e imponibile pro- capite del nucleo familiare: - costituito esclusiva m e n t e da pension e sociale, asseg n o sociale o da pension e mini m a INPS per persona: punti 2; - non superiore all’importo annuo di una pension e mini m a INPS per persona: punti 1; a-2. nucleo familiare com po s t o da una sola perso na che abbia compiu t o il sessan t a ci n q u e si m o anno di età alla data di pubblicazion e del bando o da una coppia i cui com po n e n ti abbiano entra m bi com pi u to il sessan t a cin q u e s i m o anno di età alla sudd e t t a data, anch e in prese n z a di minori a carico o di sogge t ti di cui ai succes sivi punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: punti 2; a-3. nucleo familiare com po s t o da coppia coniuga ta o convive n t e anagrafica m e n t e more uxorio da non Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5 3a Territo rio e urb a ni s tic a più di due anni e che viva in coabitazion e con altro nucleo familiare alla data di pubblicazio n e del bando, o da coppia di futura costitu zion e soltanto qualora, al mo m e n t o della verifica dei requisiti per l’asseg n a zi o n e, risulti coniugata o convive n t e anagrafica m e n t e more uxorio e in coabitazio n e con altro nucleo familiare: punti 1; con uno o più figli minori a carico: punti 2. In entra m b i i casi il punt e g gio è attribuibile a condizion e che nessu n o dei due comp o n e n t i la coppia abbia com pi u to il trentaq u a t t r e si m o anno di età alla data di pubblicazion e del bando. a-4. nucleo familiare in cui sia pres e n t e un sogge t t o che abbia compi u to il diciott esi m o anno di età e che non abbia com piu t o il sessan t a cin q u e s i m o anno di età alla data di pubblicazio n e del bando, che sia riconosciu to invalido ai sensi delle vigen ti nor ma ti ve: - in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%: punti 2; - in misura pari al 100%: punti 3; a-4 bis. nucleo familiare in cui sia prese n t e un sogge t t o che non abbia compi u to il diciott esi m o anno di età o che abbia compi u to il sessan t a cin q u e s i m o anno di età alla data di pubblicazio n e del bando, che sia riconosciu to invalido ai sensi delle vigen ti nor ma ti ve: punti 3. a-4 ter. nucleo familiare in cui sia pres e n t e un sogge t t o riconos ciu t o invalido al 100% con nece s sità di assist e n z a contin ua e/o un portatore di handica p riconosciut o in situazion e di gravità tale da rend e r e nece s sario un interv e n t o assist e n ziale per m a n e n t e , continu ativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazion e: punti 4; Nel caso in cui nel nucleo familiare siano prese n ti due o più situazioni di invalidità di cui ai prece d e n ti punti a-4, a-4 bis e a-4 ter, non posso no com u n q u e esser e attribuiti più di punti 6; a-5. richied e n t e in condizion e di pendolarità per distan za tra il luogo di lavoro e il luogo di reside n z a superiore a km 70: punti 1. Il punt e g g io si applica limitata m e n t e al bando pubblicato dal com u n e nel quale il richied e n t e lavora. a-6. nucleo familiare com po s t o da due person e con tre o più minori fiscalm e n t e a carico: punti 2; a-7. nucleo familiare com po s t o da una sola perso na con: - uno o più figli maggior e n ni fiscalm e n t e a carico, purch é non abbiano compiu t o il ventisei e si m o anno di età alla data di pubblicazion e del bando: punti 1; - un figlio minor e fiscalm e n t e a carico o un minore in affida m e n t o preado t tivo a carico: punti 2; - due o più figli minori fiscal m e n t e a carico o due o più minori in affida m e n t o preadot tivo a carico: punti 3; - un sogg e t t o fiscal m e n t e a carico di cui ai punti a4 o a-4 bis: punti 4; - un sogg e t t o fiscal m e n t e a carico di cui al punto a4 ter: punti 5; Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 41/20 1 5 15 - due o più sogg e t ti fiscal m e n t e a carico di cui ai punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: punti 6. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano pres e n ti più situazioni tra quelle sopra indicat e, non posson o com u n q u e esser e attribuiti più di punti 6. I punt e g gi di cui al punto a-7, ultimi tre capover si, non sono cum ula bili con i punt e g gi di cui ai punti a4, a-4 bis e a-4 ter. b) Condizioni abitative: b- 1. situazioni di grave disagio abitativo, accerta t e dall’autorità comp e t e n t e , dovut e a: b- 1.1. abitazion e effettiva e contin ua tiva, docu m e n t a t a dalle autorità pubblich e comp e t e n t i, in ambie n ti impropria m e n t e adibiti ad abitazion e, aventi caratt eris tich e tipologich e o igienicosanitarie di assoluta ed effettiva inco m p a ti bilità con la destinazio n e ad abitazion e: punti 2. Ai fini di cui al pres e n t e punto b- 1.1, l’event u ale classificazion e catastale dell’unità immo biliare non ha valore coge n t e. Il punt e g gio di cui al prese n t e punto b- 1.1 non è cum ulabile con alcun altro punt e g gio per condizioni abitative di cui al pres e n t e punto b); Tale situazion e deve sussis t er e da alme no due anni alla data di pubblicazion e del bando. Dopo la forma zio n e della gradua toria gli uffici tras m e t t o n o apposita segnalazion e dei casi in cui risulta attribuito il punt e g gi o di cui alla lettera b.1.1 al segre tario com u n ale ed al prefet t o della provincia per la verifica in ordine alle even t u ali conse g u e n z e o respo n sa bilità derivanti dal sudd e t t o accerta m e n t o ai sensi delle vigen ti disposizioni di legge. b- 1.2. abitazion e in alloggio avent e barriere archit et t o nic h e tali da deter m i n a r e grave disagio abitativo, e non facilm e n t e elimina bili, in pres e n z a di nucleo familiare con comp o n e n t e affetto da handicap, invalidità o minorazio ni conge ni t e o acquisite, comp or ta n ti gravi e per m a n e n t i difficoltà di dea m b u la zio n e: punti 2; b- 1.3. abitazion e in alloggi o altre strutt u r e abitative asseg n a ti a titolo precario dai servizi di assist e n z a del com u n e o da altri servizi assist e n ziali pubblici, regolar m e n t e occupa ti, o abitazion e in alloggi privati procurati dai servizi di assiste n z a del com u n e , il cui canon e di affitto è parzial m e n t e o intera m e n t e corrispos to dal com u n e stesso, regolar m e n t e occupati: punti 3. Il punt e g gio di cui al prese n t e punto b- 1.3 non è cum ulabile con alcun altro punt e g gio per condizioni abitative di cui al pres e n t e punto b); Per l’attribuzio n e dei relativi punt e g gi, le situazioni previst e dai prece d e n ti punti b- 1.2, b- 1.3, devono sussist er e da alme n o un anno alla data di pubblicazion e del bando. Tale condizion e te m p o rale non è richiesta quan do la siste m a zi o n e di cui ai sudd e t ti punti derivi da abband o n o di alloggio a seguito di cala mità o immin e n t e pericolo, riconos ciut o dall’autorità comp e t e n t e; b- 1.4. abitazion e in alloggio con un contrat to di locazion e registrato il cui canon e sia superior e ad Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5 3a Territ ori o e urba ni s ti c a l.r. 41/201 5 16 un terzo della situazion e econo m ic a di riferim e n t o e risulti regolar m e n t e corrispos t o. Ai fini del sudd e t t o calcolo non sono conte g gia ti event u ali contribu ti perce piti a titolo di soste g n o alloggiativo: punti 3. b- 1.5. abitazion e che debba esser e rilasciata a seguito di provve di m e n t o esecu tivo di sfratto per finita locazion e. Il sudd e t t o sfratto non deve esser e stato intimat o per morosità dell’inquilino o per altra inade m p i e n z a contrat t u al e e deve avere data certa anterior e alla pres e n t a zi o n e della doma n d a di asseg n a zio n e non inferiore ad anni due: punti 2. c) Condizioni di storicità di prese n z a: c-1. reside n z a anagrafica o prestazion e di attività lavorativa continu ative di alme no un comp o n e n t e del nucleo familiare nell’ambito territoriale di riferim e n t o del bando, da alme n o dieci anni alla data di pubblicazio n e del bando: punti 2; c-2. pres e n z a continu ativa del richied e n t e nella graduat oria com u n al e o interco m u n al e per l’asseg n a zio n e degli alloggi, ovvero pres e n z a contin ua tiva del richied e n t e nell'alloggio con utilizzo autorizza to: punti 0,50 per ogni anno di prese n z a in graduat oria o nell'alloggio. Il punt e g g io massi m o attribuibile non può comu n q u e superar e i 5 punti. In fase di prima applicazion e, per l'attribu zion e del punt e g gio di cui prese n t e punto, si fa riferim e n t o a bandi pubblicati fino a dieci anni prece d e n t i l'entrata in vigore del prese n t e allegato B. Le condizioni di storicità di pres e n z a devono essere in ogni caso dichiarat e nella doma n d a dal richied e n t e . Il com u n e , ai fini dell’attrib u zio n e del relativo punt e g gio, ha la facoltà di verificare d’ufficio le sudd e t t e dichiarazioni. I punt e g gi di cui al punto c) non posson o esser e attribuiti ai nuclei familiari già asseg n a t ari di alloggi di ERP. ”. Art. 34 - Abroga zio ni 1. Sono abrog a ti, in particola r e, gli articoli 4, da 6 a 11, 14, 15, 17, 20, 21, la lette r a c) del com m a 1 dell’articolo 31, gli articoli 36, 38, il com m a 1 dell’articolo 39 e l’articolo 40 della l.r. 96/199 6. Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5