Legge regionale 31 marzo 2015, n. 41

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Legge regionale 31 marzo 2015, n. 41
3a Territo rio e urb a ni s tic a
Legg e region al e 31 marzo 2015, n. 41
Mod i fi c h e alla le g g e re gi o n a l e 20
dic e m b r e 19 9 6 , n. 96 (Dis c i p l i n a per
l’as s e g n a z i o n e , ge s t i o n e , e
det e r m i n a z i o n e del can o n e di loc a z i o n e
de g l i allo g g i di edil iz i a resi d e n z i a l e
pub b l i c a ) .
(Bollettino Ufficiale n. 19, par t e prim a, dell'
8.04.2 0 1 5 )
PREAMBOLO ................................................................. 1
Art. 1 - Sostit uzion e dell'a rti colo 1 della l.r.
96/19 9 6 ........................................................................... 3
Art. 2 - Sostit uzion e della rubric a del titolo I
della l.r. 96/199 6 .........................................................3
Art. 3 - Sostit uzion e dell'a rti colo 3 della l.r.
96/19 9 6 ........................................................................... 3
Art. 4 - Sostit uzion e dell'a rti colo 5 della l.r.
96/19 9 6 ........................................................................... 3
Art. 5 - Inse ri m e n t o dell’ articolo 5 bis nella
l.r. 96/19 9 6 .................................................................... 4
Art. 6 - Sostit uzion e dell'a rti colo 12 della l.r.
96/19 9 6 ........................................................................... 4
Art. 7 - Inse ri m e n t o dell' articolo 12 bis nella
l.r. 96/19 9 6 .................................................................... 4
Art. 8 - Sostit uzion e dell'a rti colo 13 della l.r.
96/19 9 6 ........................................................................... 4
Art. 9 - Inse ri m e n t o dell' articolo 13 bis nella
l.r. 96/19 9 6 .................................................................... 5
Art. 10 - Inse ri m e n t o dell' articolo 13 ter
nella l.r. 96/19 9 6 .........................................................5
Art. 11 - Sostit uzion e dell' articolo 16 della l.r.
96/19 9 6 ........................................................................... 7
Art. 12 - Inseri m e n t o dell' articolo 16 bis nella
l.r. 96/19 9 6 .................................................................... 7
Art. 13 - Sostit uzion e dell'a r tic olo 18 della l.r.
96/19 9 6 ........................................................................... 7
Art. 14 - Inseri m e n t o dell' articolo 18 bis nella
l.r. 96/19 9 6 .................................................................... 7
Art. 15 - Sostit uzion e dell'a r tic olo 19 della l.r.
96/19 9 6 ........................................................................... 8
Art. 16 - Sostit uzion e dell'a r tic olo 22 della l.r.
96/19 9 6 ........................................................................... 8
Art. 17 - Inseri m e n t o dell' articolo 22 bis nella
l.r. 96/19 9 6 .................................................................... 9
Art. 18 - Sostit uzion e dell'a r tic olo 23 della l.r.
96/19 9 6 ........................................................................... 9
Art. 19 - Sostit uzion e dell'a r tic olo 24 della l.r.
96/19 9 6 ........................................................................... 9
Art. 20 - Modifiche dell'a r ti colo 25 della l.r.
96/19 9 6 ........................................................................ 10
Art. 21 - Modifiche dell'a r ti colo 29 della l.r.
96/19 9 6 ........................................................................ 10
Art. 22 - Sostit uzion e dell'a r tic olo 30 della l.r.
96/19 9 6 ........................................................................ 10
Art. 23 - Modifiche dell' articolo 32 bis della
l.r. 96/19 9 6 ................................................................. 10
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
l.r. 41/20 1 5
1
Art. 24 - Inse ri m e n t o dell' articolo 32 ter nella
l.r. 96/199 6 ................................................................. 10
Art. 25 - Sostit uzion e dell'a rti colo 33 della l.r.
96/199 6 ........................................................................ 11
Art. 26 - Sostit uzion e dell'a rti colo 34 della l.r.
96/199 6 ........................................................................ 11
Art. 27 - Sostit uzion e dell'a rti colo 35 della l.r.
96/199 6 ........................................................................ 11
Art. 28 - Modifich e dell'a rti colo 37 della l.r.
96/199 6 ........................................................................ 12
Art. 29 - Inse ri m e n t o dell' articolo 40 bis nella
l.r. 96/199 6 ................................................................. 13
Art. 30 - Inse ri m e n t o dell’ articolo 40 ter nella
l.r. 96/199 6 ................................................................. 13
Art. 31 - Inse ri m e n t o dell’ articolo 40 qua t e r
nella l.r. 96/199 6 ...................................................... 14
Art. 32 - Sostit uzion e della tabell a A della l.r.
96/199 6 ........................................................................ 14
Art. 33 - Sostit uzion e della tabell a B della l.r.
96/199 6 ........................................................................ 15
Art. 34 - Abrog azioni ............................................ 16
PREAM B OLO
Il Consiglio region al e
Visto l’articolo 117, com m a qua r t o, della
Costit uzion e ;
Visti gli articoli 3, com mi 2 e 3, 44, 59, com m a
2 e 63, com m a 1, dello Stat u t o;
Vista la legg e 5 agost o 1978, n. 457 (Nor m e
per l'edilizia resid e nzi al e);
Vista la legg e 17 febbr aio 1992, n. 179 (Nor m e
per l’edilizia resid e n zi al e pubblica);
Vista la legg e region al e 20 dice m b r e 1996, n.
96 (Disciplina per l’asse g n a z io n e , gestion e e
det e r m i n a zio n e del canon e di locazion e degli
alloggi di edilizia reside n zi al e pubblic a);
Vista la legg e region al e 3 novem b r e 1998, n.
77 (Riordino delle comp e t e n z e in mat e ri a di
edilizia reside n zi al e pubblic a);
Vista la legg e region al e 22 genn ai o 2014, n. 5
(Alienazion e degli immobili di edilizia
resid e nzi al e pubblica “ERP” finalizza t a alla
razion alizzazion e e valorizzazion e del
pat ri m o nio di ERP);
Visto il par e r e favor evol e del Consiglio delle
auto no m i e locali espr e s s o nella sedu t a del 4
febbr ai o 2015;
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3a Territ ori o e urba ni s ti c a
Visto il par e r e istituzion al e favorevole
espr e s s o dalla Prim a com missio n e consiliar e
nella sedut a del 5 febbr ai o 2015;
Consid e r a t o qua n t o segu e:
1. La mat e ri a dell’edilizia reside nzi al e
pubblic a comp r e n d e il comple s s o delle attività
delle am mi ni st r a zio ni e degli enti pubblici
diret t e a soddisfa r e il fabbiso g n o abita tivo di
sogg e t ti a basso reddit o o app a r t e n e n t i a
par ticol a ri cat e g o ri e sociali.
2. La l.r. 77/199 8 e la l.r. 96/19 9 6 conc e r n o n o
rispet t iva m e n t e gli aspe t ti istituzion ali della
mat e ri a e la disciplin a dell’asse g n a z io n e e
della conduzio n e degli alloggi.
3. Con la riform a del titolo V della Costituzion e
effett u a t a nel 2001, la mat e ri a dell'e dilizia
resid e nzi al e pubblica non è stat a inclusa né
tra le mat e ri e su cui lo Stat o ha com p e t e n z a
legisla tiva esclusiva, né tra quelle in cui la
comp e t e n z a è conco r r e n t e e pert a n t o , ai sensi
dell’articolo 117, com m a qua r t o, della
Costit uzion e , tale mat e ri a app a r ti e n e alla
comp e t e n z a esclusiva di cara t t e r e residu al e
delle regioni, fatt a salva la dete r m i n a zi o n e dei
livelli esse nzi ali delle pre st azio ni conce r n e n t i i
diritti civili e sociali che devono esse r e
gar a n t i ti su tutt o il territ o rio nazional e,
riserv a t a alla legislazion e esclusiva dello
Stato.
4. Il decr e t o del Minist r o delle infras t r u t t u r e
22 aprile 2008 (Definizione di alloggio social e
ai fini dell'es e n zio n e dall'ob bligo di notifica
degli aiuti di Stat o, ai sensi degli articoli 87 e
88 del Tratt a t o istitutivo della Comu ni t à
euro p e a ) ha definito alloggio sociale “l'unit à
immobilia r e adibit a ad uso resid e nzi al e in
locazion e per m a n e n t e che svolge la funzion e
di inte r e s s e gene r al e, nella salvag u a r di a della
coesion e social e, di ridu r r e il disagio abit ativo
di individui e nuclei familia ri svant a g gi a t i, che
non sono in grado di acce d e r e alla locazione di
alloggi nel libero merc a t o”.
5. Il decr e t o minist e r i al e di cui al punt o 4
preve d e , inoltr e, che le regioni definisc a n o i
requi siti per l'acce s s o e la per m a n e n z a
nell'alloggio sociale, che deve esse r e
ade g u a t o , salub r e , sicuro e cost r uit o o
rec u p e r a t o nel rispe t t o delle cara t t e ri s ti c h e
tecnico- cost r u t t iv e indica t e agli articoli 16 e
43 della l. 457/19 7 8 .
6. In base a princi pi di equit à e giustizia
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
l.r. 41/201 5
2
sociale, occorr e oper a r e una rivisitazion e della
disciplina dell’asse g n a z io n e degli alloggi di
edilizia resid e nzi al e pubblic a (ERP) già
cont e n u t a nella l.r. 96/199 6, volta ad
introd u r r e più rigorosi requisiti di acce ss o e di
per m a n e n z a negli alloggi, fattisp e ci e di
mobilit à finalizza t e ad evita r e la
crist allizzazion e di situazioni di privilegio,
fattisp e ci e di ann ulla m e n t o e di deca d e n z a
dall'ass e g n a zi o n e ; viene inoltr e assu n t o come
par a m e t r o di valut azion e della situazion e
socio- econo mi c a l'indica t o r e della situazion e
econo m ic a equivale n t e (ISEE), rece n t e m e n t e
riform a t o con regol a m e n t o adot t a t o con
decr e t o del Presi d e n t e del Consiglio dei
minist ri 5 dice m b r e 2013, n. 159
(Regola m e n t o conce r n e n t e la revision e delle
modalit à di det e r m i n a zi o n e e i cam pi di
applicazion e dell'Indic a t o r e della situazion e
econo m ic a equivale n t e ).
7. Alla luce della compl e s si t à e delica t e zz a
della mat e ri a , al mom e n t o non si ritien e
oppor t u n o introd u r r e nuove regole di
det e r m i n a zi o n e del canon e, in qua n t o la
definizion e di para m e t r i econo m ici con valori
più attu ali deve esse r e corr el a t a a crite ri di
prog r e s sivit à e sost e ni bilit à in relazion e alla
situazion e econo mi co- sociale del nucleo
familiar e e alle cara t t e r i s ti c h e , sia
dim e n sio n a li sia qualit a tive, dell’alloggio, il
che richie d e un cong r u o periodo di
appr ofon di m e n t o e di speri m e n t a z i o n e .
8. In applicazion e dei principi di sussidi a ri e t à
e differ e nzi a zion e, si preve d e che i com u ni
eser ci tino autono m a m e n t e anch e le funzioni
relative all'istr u t t o ri a delle dom a n d e di
asse g n a zi o n e degli alloggi e di form azion e
della relativa gra d u a t o r i a , in quan t o enti
titolari del com pl e s so delle funzioni
am minis t r a t i ve in mat e ri a ai sensi dell'a r tic olo
4 della l.r. 77/19 9 8.
9. Al fine di conse n ti r e la massi mizz azion e
dell’efficienz a, dell’efficaci a e della qualit à
nell’ese r cizio delle comp e t e n z e occorr e r à
preve d e r e , in una prossi m a rivisitazion e
legislativa, form e associa tive tra com u ni a
livelli territ o ri ali rite n u t i più congr ui, nonc h é
preve d e r e form e associa tive dei sogge t ti
gesto ri in am biti territ o ri ali anch e di are a
vast a.
10. Si rend e nece s s a r i o preve d e r e disposizioni
tran si t o ri e al fine di cont e m p e r a r e l’esige nz a
di applicazion e delle norm e introdo t t e dalla
pres e n t e legge con l’esige nz a di tut el a r e
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3a Territo rio e urb a ni s tic a
situazioni di fatto consolida t e si nella vigenz a
dell'at t u al e nor m a tiv a;
Approva la pre s e n t e legge
Art. 1 - Sostit u zio n e dell'articolo 1 della l.r.
96/199 6
1. L'articolo 1 della legge region ale 20 dicem b r e
1996 (Disciplina per l'asse g n a zio n e, gestion e e
dete r mi n a zio n e del canon e di locazion e degli
alloggi di edilizia reside nzi ale pubblica) è sostituito
dal segu e n t e :
“ Art. 1 - Ogge tt o
1. La pres e n t e legge disciplina l'asse g n a zio n e, la
gestion e e la deter mi n a zio n e
dei canoni di
locazion e degli alloggi di edilizia reside n ziale
pubblica (ERP) sogg e t ti alla disciplina regionale di
cui all'articolo 2.
2. L'alloggio sociale, ai sensi del decret o del
Ministro delle infrastru t t u r e
22 aprile 2008
(Definizion e
di
alloggio
sociale
ai
fini
dell'ese n zio n e dall'obbligo di notifica degli aiuti di
Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comu ni tà europ ea), è definito quale
unità im mo biliare adibita ad uso reside n ziale in
locazion e per m a n e n t e che svolge la funzion e di
interes s e
generale,
nella
salvag uar dia
della
coesion e sociale, di ridurre il disagio abitativo di
individui e nuclei familiari svanta g giati, che non
sono in grado di acced er e alla locazion e di alloggi
nel libero merca to. ”:
Art. 2 - Sostit u zio n e della rubrica del titolo I
della l.r. 96/199 6
1. La rubric a del titolo 1 della l.r. 96/199 6 è
sostituit a dalla segu e n t e : “ Criteri di access o, di
asseg n a zi o n e e di utilizzo degli alloggi di ERP ”.
Art. 3 - Sostit u zio n e dell'articolo 3 della l.r.
96/199 6
1. L'articolo 3 della l.r. 96/19 9 6 è sostituito dal
segu e n t e :
“ Art. 3 - Bandi di concorso
1. I com u ni, nell’am bito territoriale di riferi m e n t o,
proce do n o con apposito regola m e n t o , nel rispett o
delle
previsioni
della
pres e n t e
legge,
all’individua zio n e delle modalità di asseg n a zio n e
degli alloggi e di mobilità, disciplinan d o in
particolare:
a) il conte n u t o del bando e le relative form e di
pubblicazio n e;
b) il conte n u t o della doma n d a e le relative
modalità di pres e n t a zio n e;
c) l’istitu zion e delle com mi s sio ni, com u n ali o
interco m u n ali, per la formazio n e delle graduat ori e
di asseg n a zio n e, la relativa comp o si zio n e e le
comp e t e n z e tecnic h e dei me m b ri;
d) il procedi m e n t o di forma zion e e di pubblicazion e
delle graduat orie di asseg n a zi o n e degli alloggi, le
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
l.r. 41/20 1 5
3
modalità di aggiorna m e n t o delle stess e, nonc h é
form e e ter mini di ricorso avverso le graduat orie
stes s e;
e) le modalità di individua zion e degli alloggi da
asseg n ar e
secon do
l’ordine
stabilito
dalla
graduat oria, con particolare riguardo alle fasi della
scelta, della conse g n a e dell’eve n t u al e rinuncia.
2. I com u ni, singolar m e n t e o in forma associata,
proced o n o all'em a n a zio n e , alme no ogni quattro
anni, di un bando di concorso pubblico per
l'asse g n a zio n e degli alloggi di ERP, in un periodo
dell'anno
che
conse n t a
di
acquisire
la
docu m e n t a zi o n e della situazion e reddit uale relativa
all'anno prece d e n t e . Al sudd e t t o bando posso no
partecipar e, nei ter mi ni previsti e, com u n q u e , non
inferiori
a
sessan t a
giorni,
me dian t e
la
prese n t a zio n e della relativa doma n d a, sia nuovi
aspiranti all'asse g n a zio n e
di un alloggio, sia
sogg et ti già collocati in graduat oria che abbiano
inter es s e a far valere condizioni più favorevoli, sia
sogg et ti già asseg n a t ari.
3. Con appositi accordi o conve n zio ni, i com u ni
posso no prev e d e r e che nella predisp osizio n e di
graduat orie, uniche o disgiun t e, siano garantit e, a
front e delle rispet tiv e esige n z e abitative, quot e di
alloggi per ciascu no dei com u ni intere s s a ti, o
stabilire che l’efficacia delle gradua torie sia
interco m u n a l e . In tal caso i bandi di concorso
indet ti da ciascu n com u n e indicano anche gli altri
com u ni intere s sa ti e le asseg n a zio ni avve n g o n o in
base ad una graduat oria unica interco m u n al e,
me dian t e integrazion e delle graduatorie definitive
di ciascu n com u n e , anch e previo sorteg gio.
4. I com u ni proce do n o, altresì, all'e ma n a zio n e di
bandi di aggiorna m e n t o secon d o modalità tali da
garantire
la
periodica
rilevazion e
delle
sopravv e n u t e esige n z e abitative sul territorio.
5. I com u ni e gli enti gestori, assicura no la
massi m a pubblicità e facilità di consulta zio n e dei
bandi e curano, in particolare, la pubblicazio n e,
nell’ambito di una apposita sezion e del proprio sito
istituzio nale, dei conte n u ti di cui al com m a 1,
letter e a), b), c), d) ed e).
6. L’ufficio relazioni con il pubblico dei com u ni
garantisc e il servizio di infor m a zio n e sulle modalità
di acces so agli alloggi di ERP. ”.
Art. 4 - Sostit u zio n e dell'articolo 5 della l.r.
96/19 9 6
1. L'articolo 5 della l.r. 96/19 9 6 è sostituito dal
segu e n t e :
“ Art. 5 - Requisiti per l'access o agli alloggi di
edilizia reside n ziale pubblica
1. Gli alloggi di ERP sono asseg n a ti dai com u ni,
sulla base della graduatoria di cui all’articolo 12, ai
nuclei familiari richied e n t i in posse s s o dei requisiti
specificati nell'allegato A.
2. I requisiti sono dichiarati nella doma n d a e
devono essere posse d u ti alla data di pubblicazio n e
del bando, nonc h é al mo m e n t o dell'asse g n a zio n e
dell'alloggio. I requisiti di cui alle letter e c), d), ed
e), del paragrafo
2 dell’allegato
A devono
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3a Territ ori o e urba ni s ti c a
per m a n e r e per tutta la durata del rapporto locativo.
3. Particolari requisiti aggiuntivi rispett o a quelli
previsti al com m a 1, posso no esser e stabiliti
esclusiva m e n t e con i provv e di m e n t i regionali di
localizzazio n e, in relazion e all’asse g n a zio n e di
alloggi realizzati con finanzia m e n t i destinati a
specifich e finalità, ovvero finalizzati ad ovviare a
peculiari esige n z e locali. ”.
Art. 5 - Inseri m e n t o dell’ articolo 5 bis nella
l.r. 96/199 6
1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 96/19 9 6 è inserito il
segu e n t e :
“ Art. 5 bis - Sogg e t ti richied e n ti
1. La doma n d a di parte ci pazion e al bando di
concorso è pres e n t a t a da un sogge t t o richied e n t e
relativa m e n t e all'intero nucleo familiare, che deve
essere in posse s s o dei requisiti stabiliti dall'allegato
A.
2. Ai fini della prese n t e legge, il nucleo familiare è
com po s t o da una sola perso na ovvero dai sogge t ti
sotto indicati:
a) i coniugi non legalm e n t e separati o le coppie
more uxorio anagrafica m e n t e convive n ti;
b) i figli anagrafica m e n t e convive n ti;
c) i sogge t ti legati da vincoli di parent ela o affinità,
fino al terzo grado, anagrafica m e n t e convive n ti;
d) i sogge t ti legati da vincoli affettivi ed i sogg e t ti
legati da finalità di reciproca assist e n z a morale e
mat eriale, anagrafica m e n t e convive n ti.
3. Ove ricorra un'esig e n z a di autono m ia dei nuclei
familiari,
posso no
non
essere
inclusi
nella
doma n d a, ovvero pres e n t ar e una doma n d a distinta,
i
sogg et ti
di
seguito
indicati,
anch e
se
anagrafica m e n t e
convive n ti nell'a m bi to
di un
nucleo
familiare
più
ampio
alla
data
di
pubblicazion e del bando:
a) le coppie coniuga t e;
b) le coppie more uxorio anagrafica m e n t e
convive n ti;
c) la persona singola con figli fiscal m e n t e a carico;
d) la persona singola giudizial m e n t e separata, con
perdita
del
diritto
all'abitazion e
nella
casa
coniugal e.
4. Al fine della forma zion e di un nuovo nucleo
familiare posson o, altresì, pres e n t ar e doma n d a
congiu n t a i sogge t ti di seguito indicati:
a) i com po n e n ti di coppie di futura forma zion e; al
mo m e n t o dell'ass e g n a zio n e dell'alloggio, la coppia
deve risultare coniuga ta ovvero anagrafica m e n t e
convive n t e more uxorio.
b) due o più famiglie com po s t e ciascu n a da una
sola persona ultras es s a n t a ci n q u e n n e alla data di
pubblicazion e del bando. ”.
Art. 6 - Sostit u zio n e dell'articolo 12 della l.r.
96/19 9 6
1. L'articolo 12 della l.r. 96/199 6 è sostituito dal
segu e n t e :
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
l.r. 41/201 5
4
“ Art. 12 - Forma zion e e validità della gradua toria
1. A seguito dell'e m a n a zio n e dei bandi di concorso
di cui all'articolo 3, i com u ni
forma n o
le
gradua torie di asseg n a zio n e sulla base di punt e g gi
di cui all’allegato B e del criterio di priorità di cui al
com m a 6. I punt e g gi sono attribuiti in relazion e alle
condizioni ogget tiv e e sogge t tiv e
del
nucleo
familiare.
2. Le condizioni per l’attribu zio n e dei punt e g gi
sono individua t e dall’allegato B.
3.
La
graduat oria
definitiva
conse g u e n t e
all'em a n a zio n e del bando ha validità a decorrer e
dal giorno succe s sivo alla sua pubblicazion e
nell'albo pretorio del com u n e o dei comu ni che
hanno eman at o il bando e conser va la sua efficacia
fino al succe s sivo aggiorna m e n t o .
4. La gradua toria definitiva viene aggiorna ta
tramit e l'ema na zio n e di bandi di aggiorna m e n t o
alme no ogni due anni. Sino al giorno della
pubblicazio n e della gradua toria aggiornata, gli
alloggi sono asseg n a ti sulla base della previge n t e
gradua toria.
5. La gradua toria definitiva è valida per tutti gli
alloggi di ERP di nuova costru zio n e e di risulta,
purch é ristrut t u r a ti per rend erli confor mi alle
nor m e di legge, o da ripristinare.
6. Ove vi siano più richied e n ti in posse s s o del
med e si m o punt e g gio, l'ordine della gradua toria è
stabilito in base alla progres sività decre sc e n t e della
situazion e econo m ic a rilevata ai sensi dell’allegato
A, paragrafo 2, lettera c). ”.
Art. 7 - Inseri m e n t o dell' articolo 12 bis nella
l.r. 96/199 6
1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 96/199 6, è inserito il
segu e n t e :
“ Art. 12 bis - Asseg n a zio n e e utilizzo autorizza to
degli alloggi
1. Gli alloggi di ERP sono asseg n a ti in base alle
segu e n ti proce d u r e:
a) asseg n a zio n e ordinaria dell'alloggio;
b) asseg n a zio n e in mobilità dell'alloggio;
c) utilizzo autorizzat o dell'alloggio. ”.
Art. 8 - Sostit u zio n e dell'articolo 13 della l.r.
96/199 6
1. L'articolo 13 della l.r. 96/19 9 6 è sostituito dal
segu e n t e :
“ Art. 13 - Asseg n a zio n e ordinaria degli alloggi
1. All'asse g n a zio n e degli alloggi provv e d o n o i
com u ni nei quali si trovano gli alloggi stessi,
esclusiva m e n t e
sulla
base
della
graduatoria
definitiva, salvo che sia dispos to diversa m e n t e da
specifico accordo o conve n zio n e tra com u ni ai sensi
dell'articolo 3, com m a 3. All’atto dell’asse g n a zio n e
degli alloggi i comu ni devono accertar e
la
per m a n e n z a dei requisiti per l'asse g n a zio n e. Per il
requisito relativo alla situazion e econo m i ca di cui
all'Allegato A, paragrafo 2, lettera c), si applica il
limite massi m o vigent e al mo m e n t o della verifica.
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5
3a Territo rio e urb a ni s tic a
2. All’atto dell’asse g n a z io n e il com u n e proce d e alla
ricognizion e dei comp o n e n t i del nucleo familiare al
fine della loro qualificazion e com e sogg e t ti titolari
del diritto all’asseg n a zio n e dell’alloggio, in base a
quanto previst o dall'articolo 5 bis, com m a 2.
3. A tal fine, il com u n e, all’atto dell’asse g n a zio n e,
verifica la com po sizion e del nucleo familiare
relativa m e n t e
alla fuoriuscita
di comp o n e n t i
indicati nella doma n d a o alle event u ali altre
variazioni.
4. Conse g u e n t e m e n t e ,
il com u n e
proced e
all’accerta m e n t o della per m a n e n z a dei requisiti
dichiarati nella doma n d a, nonch é alla modifica dei
punt e g gi
attribuiti
per
le condizioni
socioecono m ic h e e familiari dei sogge t ti o per le
condizioni abitative.
5. Qualora si proceda alla modifica di alcuni
punt e g gi, ovvero venga accertata la manca n z a di
alcuno dei requisiti dei richied e n ti, il com u n e
proce d e alla ricollocazion e o all'esclusio n e dalla
gradua toria,
dando n e
com u ni ca zion e
agli
interes s a ti, nonch é alle conse g u e n t i modifich e della
stessa.
6. Ai fini della scelta degli alloggi da asseg n a r e ai
richied e n ti aventi titolo, all'atto dell'ass e g n a zio n e i
com u ni verificano la com po sizion e del nucleo
familiare
in rapporto
ai vani utili, nonc h é
all'ubicazio n e e alla collocazion e degli alloggi
stessi. In caso di nuclei familiari con pres e n z a di
sogge t ti disabili sono individua ti alloggi facilm e n t e
accessibili. Nell'individ ua zio n e degli alloggi da
asseg n a r e i comu ni perse g u o n o l'obiettivo della
razionalizza zion e dell'uso del patri m o nio pubblico e
del soddisfaci m e n t o delle nece ssità abitative dei
nuclei familiari, tene n d o conto altresì del conte s t o
abitativo
al fine
di assicurar e
la massi m a
integra zio n e e coesion e sociale, nonch é la pacifica
convive n z a.
7. I com u ni non posso no asseg n a r e alloggi di
dime n sio ni
tali
da
originare
situazioni
di
sottou tilizzo.
8. La situazion e di sottou tilizzo di cui al com m a 7,
si verifica quan do i vani utili dell’alloggio risultino
superiori al num e r o dei comp o n e n t i del nucleo
familiare aum e n t a t o di un vano.
9. Per vani utili si inten do n o tutti i vani
dell'alloggio di superficie pari o superiore a
quattordici metri quadrati, comp r e s a la cucina,
qualora la stessa risulti pari o superior e a
quattordici metri quadrati, con esclusion e dei
servizi e degli spazi acces sori così com e definiti dal
decret o del Ministro della sanità 5 luglio 1975
(Modificazio ni alle istruzioni minist eriali 20 giugno
1896, relativa m e n t e
all'altez za mini m a ed ai
requisiti igienico- sanitari principali dei locali
d'abitazio n e). Qualora nell’alloggio siano pres e n ti
uno o più vani di superficie pari o superior e a nove
metri quadrati ed inferiore a quattordici metri
quadrati, ciascu no di essi è considera to equivalen t e
a mez z o vano. Qualora nell’alloggio siano pres e n ti
uno o più vani di superficie pari o superior e a
vento t to metri quadrati, ciascu no di essi è
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
l.r. 41/20 1 5
5
considera to equivale n t e a due vani. Nel caso di
alloggio mono s ta n z a di superficie non superior e a
trento t t o metri quadrati, lo stesso è com u n q u e
considera to equivale n t e a un vano. La deroga ai
limiti del prese n t e com m a è am m e s s a qualora
nell'intera graduat oria non esistan o nuclei familiari
adegu a ti agli standar d abitativi indicati, o in
prese n z a di sogg e t ti disabili che nece s sita n o di
spazi attrez z a ti.
10. I com u ni non posso no asseg n ar e alloggi tali da
originare situazioni di sovraffolla m e n t o , con oltre
due person e a vano utile.
11. I com u ni posson o riservare un'aliquota
massi m a del quarant a per cento degli alloggi da
asseg n ar e di superficie pari e non superiore a due
vani, a favore dei nuclei familiari di cui all'allegato
B, punti a-2, a-3, a-4, a-4 bis e a-4 ter.
12. Ai fini dell'asse g n a zio n e , il sogge t t o gestor e
com u nica
periodica m e n t e
al com u n e
l'elenco
com pl e s sivo degli alloggi disponibili, entro quindici
giorni dalla riscontra ta disponibilità. ”.
Art. 9 - Inseri m e n t o dell' articolo 13 bis nella
l.r. 96/19 9 6
1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 96/19 9 6 è inserito il
segu e n t e :
“ Art. 13 bis - Asseg n a zio n e in mobilità degli
alloggi
1. L'asse g n a zio n e in mobilità è un'ass e g n a zio n e
ordinaria con disponibilità provvisoria dell'alloggio
utilizzato.
2. Il com u n e proce d e all'asse g n a zio n e in mobilità
di cui all'articolo 22, com mi 6 e 7, qualora,
accertata una consolidata situazion e di sotto utilizzo
o di sovraffolla m e n t o dell'alloggio da alme n o due
anni,
individui
un
alloggio
adegu a to
alla
ricollocazion e del nucleo familiare ivi reside n t e . Nei
casi di cui all'articolo 22, com m a 7, si proced e al
ricalcolo del canon e di locazion e nella misura a tal
fine stabilita.
3. Agli effet ti del pres e n t e articolo, al nucleo
familiare asseg n a t ario di un alloggio utilizzato in
via transitoria restano preclus e le variazioni di cui
all'articolo 18, eccett o quelle derivanti da nascite,
adozioni e affida m e n ti preado t tivi, matri m o nio e
convive n z a more uxorio, e l'ospitalità tem p ora n e a
di cui all'articolo 18 bis, com m a 1. ”.
Art. 10 - Inseri m e n t o dell' articolo 13 ter
nella l.r. 96/19 9 6
1. Dopo l'articolo 13 bis della l.r. 96/199 6 è inserito
il segu e n t e :
“ Art. 13 ter - Utilizzo autorizzat o degli alloggi
1. L’utilizzo autorizza to dell’alloggio è una
modalità provvisoria di conferi m e n t o dell’alloggio
ad un nucleo familiare non asseg n a t a rio.
2. Nell'a m bi to della perce n t u al e massi m a di riserva
del 35 per cento degli alloggi da conce d e r e
annual m e n t e in asseg n a zio n e , i com u ni posson o
disporre autorizza zioni all’utilizzo provvisorio di
alloggi di ERP. A tal fine, i com u ni, nel limite del 25
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5
3a Territ ori o e urba ni s ti c a
per cento per i casi di cui alle letter e c) e d), e del
10 per cento per i restan ti casi, autorizz a no
l’utilizzo degli alloggi a favore di nuclei familiari in
poss es s o dei requisiti previsti per l’acces so agli
alloggi ERP che neces sitino di risolvere in via
em er g e n zi ale il proprio disagio abitativo derivant e
da:
a) pubblich e calamità;
b) situazioni emer g e n zi ali accertat e con ordinan za;
c) sfratti esecu tivi non proroga bili, inseriti negli
appositi elenchi per l’esec u zio n e con la forza
pubblica,
che
non
siano
stati intimati
per
inade m p i e n z a contratt u al e, con esclusion e dei
contrat ti transitori non ad uso di abitazion e
principale.
E'
equiparata
al
provv e di m e n t o
esec u tivo di sfratto la licenza per finita locazion e,
purch é relativa a contrat to di locazion e già scadut o
alla data di pubblicazion e del bando;
d) morosità incolpevole com e definita al com m a 3;
e) provve di m e n t i di espropriazio n e forzata a
seguito di pignora m e n t o che com po rt a n o il rilascio
di alloggi di proprietà privata;
f) grave disabilità e tem p o ra n e a impossibilità
nell’abbat ti m e n t o delle barriere architet t o nic h e
dell’alloggio utilizzato;
g) provv e di m e n t o di separazion e, omologa to dal
tribunale, o sent e n z a passata in giudicato con
obbligo di rilascio dell’alloggio;
h) verbale di conciliazion e giudiziale con obbligo di
rilascio dell’alloggio;
i) pres e n z a nel nucleo familiare di un sogg e t t o
riconos ciut o invalido al 100 per cento con neces sità
di assiste n z a contin ua e/o un portator e di handicap
riconos ciut o in situazion e di gravità tale da rende r e
neces s ario un interv e n t o assiste n ziale per m a n e n t e ,
contin ua tivo e globale nella sfera individual e o in
quella di relazion e, la cui situazio n e non possa
essere altrim e n ti presa in carico a livello sociosanitario.
3. Nei casi di cui al com m a 2, letter e c), d) ed e),
l'utilizzo dell'alloggio è autorizzat o qualora il
condu t t or e sia inade m p i e n t e al paga m e n t o di un
canon e annuo o di una quota annua di mut uo,
superiore ad un terzo della situazion e econo mi c a di
cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera c), per le
segu e n ti specifich e cause:
a) perdita del lavoro per licenzia m e n t o;
b) accordi aziendali o sindacali con consist e n t e
riduzion e dell'orario di lavoro;
c) cassa integrazio n e ordinaria o straordinaria;
d) mancat o rinnovo di contrat ti a ter min e o di
lavoro atipici;
e) cessazio n e di attività libero- profession ali o di
impres e registrat e, derivanti da cause di forza
mag giore o da perdita di avvia m e n t o in misura
consist e n t e;
f) malattia grave, infortu nio o dece s so di un
com po n e n t e
del nucleo
familiare
che
abbia
com por t a to la riduzion e del reddito com pl e s siv o del
nucleo med e si m o ovvero la neces sità dell'im pi e g o
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
l.r. 41/201 5
6
di parte notevole del reddito per fronte g giar e
rilevan ti spese medich e e assist e n ziali. Ai fini del
calcolo
dell'incid e n z a del canon e sul reddito
imponibile, i contribu ti erogati a titolo di soste g n o
alloggiativo
devono
esser e
sco m p u t a ti
dall'am m o n t a r e del canon e corrispo st o.
4. Il com u n e è tenu to a deter m i n a r e gradua torie
specifich e per i nuclei di cui sono accerta t e le
condizioni citate.
5. Il com u n e è tenut o ad una valutazion e
prev e n tiva della particolare e disagiata condizion e
econo m ic a e sociale del nucleo me d e si m o , della
situazion e
abitativa del proprio territorio in
relazion e alle graduat orie per l'asseg n a zio n e degli
alloggi di ERP e al nu m er o degli alloggi pubblici e
privati disponibili per le finalità dell'edilizia
abitativa pubblica.
6. All’inter no della perce n t u al e del 10 per cento di
cui al com m a 2, i com u ni posson o, altresì, destinare
gli alloggi
di cui
alla prese n t e
legge
al
soddisfaci m e n t o dei bisog ni abitativi di sogg e t ti
fruenti di interv e n ti socio- terap e u tici o assiste n zi ali
in ragione della loro situazion e psico- fisica o di
disagio socio- familiare. Gli alloggi sono asseg n a ti
sulla base di progra m m i di interv e n t o dei com u ni.
7. Gli alloggi di cui al com m a 6 vengo n o utilizzati
per le finalità ivi previst e per tutto il periodo in cui
perdurino le esige n z e che ne hanno deter mi n a t o la
loro speciale destina zion e. Ogni due anni i com u ni
effett u a n o le opport u n e verifiche sulla per m a n e n z a
dei motivi di asseg n a zio n e.
8. L’utilizza zion e degli alloggi conce s si ai sensi dei
com m i 2 e 6, è autorizzat a per un periodo massi m o
di tre anni, rinnova bili esclusiva m e n t e nel caso di
docu m e n t a t a per m a n e n z a delle situazioni che ne
hanno deter m i n a t o la siste m a z io n e provvisoria e,
com u n q u e , fino ad un ter min e massi m o di sei anni.
Venut e
men o
le condizioni
che
ne
hanno
deter mi n a t o l'autorizza zio n e e, com u n q u e , decorso
il sudd e t t o ter min e, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 34 in mat eria di occupa zio n e degli
alloggi.
9. E’ conse n ti ta la per m a n e n z a nell’alloggio con
autorizza zio n e all’utilizzo dello stesso a sogg e t ti
non titolari del diritto di asseg n a zio n e sulla base
della ricognizion e di cui all’articolo 13, ma aventi
titolo, in base alle vigen ti disposizioni di legge, al
sube n t r o
nel
contratt o
di
locazion e
dell’asse g n a t a rio. Ai sensi dell’articolo 16, com m a
3, l’ente gestor e proced e alla stipula di un contratt o
di locazion e a tem p o deter m i n a t o.
10.
L’autorizza zio n e
all’utilizzo
te m p o ra n e o
dell’alloggio
non
costituisc e
titolo
per
l’asseg n a zi o n e, ma costituis ce punt e g gio per la
forma zio n e delle gradua torie di access o per i bandi
di asseg n a zio n e. In costan za di utilizzazio n e
tem p o ra n e a resta, peraltro, precluso qualsiasi
incre m e n t o nella comp o si zio n e del nucleo familiare
non derivant e da nascite, adozioni e affida m e n t i
preadot tivi. ”.
Art. 11 - Sostit u zio n e dell' articolo 16 della l.r.
96/199 6
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5
3a Territo rio e urb a ni s tic a
1. L'articolo 16 della l.r. 96/19 9 6 è sostituito dal
segu e n t e :
“ Art. 16 - Rapporto di locazion e
1. I diritti e i doveri derivanti dall'atto di
asseg n a zi o n e sono quelli disciplinati dalla pres e n t e
legge, dal regola m e n t o di uten z a e dal regola m e n t o
di autog e s tio n e, approvati dai com u ni sulla base di
uno sche m a tipo concordat o nell’ambito territoriale
di riferim e n t o, sentiti gli organis mi rappre s e n t a tivi
dell'ute n z a.
2. Il rapporto locativo derivan t e dall’asseg n a zio n e
ordinaria
è
a
tem p o
indet er m i n a t o
ed
è
formalizza to con contratt o di locazion e.
3. Il rapporto locativo avent e titolo diverso
dall’asse g n a zio n e ordinaria è a tem p o deter m i n a t o
per un periodo massi m o di tre anni, rinnova bili
esclusiva m e n t e
nel
caso
di
docu m e n t a t a
per m a n e n z a
delle
situazioni
che
ne
hanno
deter mi n a t o l’attribu zion e, e com u n q u e fino ad un
ter mi n e massi m o di sei anni ed è formaliz zat o con
contrat to di locazion e.
4. Tutti i comp o n e n t i del nucleo familiare sono
obbligati in solido al paga m e n t o di quanto dovuto
per la condu zio n e dell' alloggio asseg n a t o.
5. Il rispet t o delle nor m e di legge, di contratt o e di
regola m e n t o , secon d o quanto dispost o all’articolo
31 com m a 2, è un obbligo per l’asseg n a t ario, la cui
violazion e,
previa
diffida
dell’ent e
gestor e,
comp or ta l’applicazion e della sanzion e pecu niaria
di cui all’ articolo 37, com m a 2, fatto com u n q u e
salvo, in caso di particolare gravità, il procedi m e n t o
di decad e n z a dall'ass e g n a zio n e che costituisc e
titolo di risoluzion e del contrat to di locazion e e di
cessazio n e dell'utilizzo autorizza to dell'alloggio di
cui all'articolo 13 ter. ”.
Art. 12 - Inseri m e n t o dell' articolo 16 bis nella
l.r. 96/19 9 6
1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 96/199 6 è inserito il
segu e n t e :
“ Art. 16 bis - Asseg n a zio n e degli alloggi da
ripristinar e
1. Al fine di ridurre i te m pi di inoccu p a zio n e degli
alloggi di risulta e rispon d e r e ai bisogni dei
beneficiari in attes a di asseg n a zio n e, i com u ni,
d’ufficio o su richies ta degli interes s a ti secon d o
l’ordine di graduat oria, posso no destinar e ai fini
della pres e n t e legge alloggi non ripristinati, previa
definizion e di criteri e modalità tecnico- operativ e
per l'attua zio n e diretta, da parte degli asseg n a t a ri,
di opere di integra zion e e riqualificazion e
di
ordinaria manu t e n z i o n e dei sudd et ti alloggi. Tale
disposizion e si applica altresì su richiesta degli
interes s a ti in corso di locazion e.
2. Le attività di cui al com m a 1 sono regola m e n t a t e
unifor m e m e n t e
negli
ambiti
territoriali
di
riferi m e n t o, sulla base di specifich e conve n zio ni
stipulate tra l’ente gestore e l'asseg n a t a rio, che
definisco n o la tipologia dei lavori da eseg uir e
nonch é le relative spes e, nel rispett o delle nor m e
tecnic h e applicabili all'ERP, nonc h é delle norm e
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
l.r. 41/20 1 5
7
che disciplinan o
la sicure z z a
e la corret ta
esec u zio n e dei lavori, debita m e n t e certificat e.
3. Nella conve n zio n e di cui al com m a 2 viene
altresì stabilito l'even t u al e anticipo delle spese per i
lavori da parte dell'ass e g n a t a rio me d e si m o e lo
scom p u t o delle stess e dal canon e di locazion e. ”.
Art. 13 - Sostit u zio n e dell'articolo 18 della l.r.
96/19 9 6
1. L'articolo 18 della l.r. 96/199 6 è sostituito dal
segu e n t e :
“ Art. 18 - Variazioni nel nucleo familiare
1. L’atto di asseg n a zio n e dell’alloggio individua il
nucleo familiare asseg n a t ario ai sensi dell'articolo
13, com m a 2.
2. Qualsiasi variazion e anagrafica del nucleo
familiare
interv e n u t a
succe s siva m e n t e
all’asseg n a zio n e
dell’alloggio
deve
esser e
tem p e s ti va m e n t e segnalata al sogge t t o gestore.
3. Può esser e conse n ti ta l'entrata di sogge t ti non
asseg n a t ari
all’intern o
del
nucleo
familiare
asseg n a t ario, ad eccezion e dei casi in cui ciò
com por ti una situazion e di sovraffolla m e n t o di cui
all’articolo 13, com m a 10.
4. In caso di variazioni del nucleo familiare
com por t a n ti una situazion e di sovraffolla m e n t o ,
fatte salve quelle derivanti da matri m o nio o
convive n z a
more uxorio, nascite, adozioni e
affida m e n ti preadot tivi, i sogg e t ti già asseg n a t a ri
devono
pres e n t ar e
una
nuova
doma n d a
di
asseg n a zio n e.
5. Il sogg et t o gestor e provv e d e a verificare la
per m a n e n z a dei requisiti e l'even t u al e variazion e
del reddito familiare per il ricalcolo del canon e di
locazion e.
6. Qualora la verifica di cui al com m a 5 dia esito
negativo, il nucleo familiare asseg n a t ario incorre
nella decad e n z a dall'asse g n a zio n e di cui all'articolo
35.
7. Il sogge t t o gestor e provve d e alla verifiche anch e
su segnalazion e dell'ufficio dell'anagraf e comu n al e.
”.
Art. 14 - Inseri m e n t o dell' articolo 18 bis nella
l.r. 96/19 9 6
1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 96/19 9 6 è inserito il
segu e n t e :
“ Art. 18 bis - Ospitalità tem p ora n e a
1. E' am m e s s a , previa richies ta motivata
dell'asse g n a t ario al com p e t e n t e sogg e t t o gestore e
conse g u e n t e
autorizza zion e
del
me d e si m o ,
l'ospitalità te m p o ra n e a di terze perso n e per un
periodo non superiore a due anni. Qualora
l'ospitalità
si
protrag g a
oltre
due
anni
l'asse g n a t ario
è
tenut o
a
corrispon d e r e
un'ind e n n i tà aggiun tiva me n sile pari al venticin q u e
per cento del canon e di locazion e in esser e.
2. E' am m e s s a
altresì, previa motivata e
docu m e n t a t a com u nica zion e dell'asse g n a t ario al
sogg et t o gestor e, la coabitazio n e di terz e person e
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5
3a Territ ori o e urba ni s ti c a
che presta n o attività lavorativa di assiste n z a a
com po n e n ti del nucleo familiare, legate allo stesso
esclusiva m e n t e da rapporti di lavoro o di impiego,
senza limiti te m p o rali. In tal caso non si applica
l'inden nità aggiuntiva di cui al com m a 1.
3. L'ospitalità te m p or a n e a e la coabitazio n e non
com por t a n o inseri m e n t o ad alcun titolo nel nucleo
familiare e pertan t o non produ co n o effetti ai fini del
cambio dell'alloggio, della deter m i n a zio n e del
reddito e del canon e del nucleo familiare stesso. ”.
Art. 15 - Sostit u zio n e dell'articolo 19 della l.r.
96/19 9 6
1. L'articolo 19 della l.r. 96/199 6 è sostituito dal
segu e n t e :
“A rt. 19 - Finalità della mobilità
1. La mobilità dei nuclei familiari è attivata su
doma n d a degli asseg n a t ari o d'ufficio ed è
disciplinata
dai
com u ni
in forma
associata
nell’ambito territoriale di riferim e n t o , secon d o i
criteri stabiliti dalla prese n t e legge.
2. Per l'attua zio n e delle misur e di mobilità, i
com u ni posson o utilizzare gli alloggi liberi di nuova
realizzazio n e o di risulta, in quota idonea e
coordinat a con le finalità delle nuove asseg n a zio ni.
”.
Art. 16 - Sostit u zio n e dell'articolo 22 della l.r.
96/19 9 6
1. L'articolo 22 della l.r. 96/199 6 è sostituito dal
segu e n t e :
“ Art. 22 - Gestion e della mobilità
1. In corso di asseg n a zio n e è conse n ti to agli
asseg n a t ari di poter pres e n t ar e
in qualsiasi
mo m e n t o
motivat e
doma n d e
di
mobilità
relativa m e n t e all’alloggio utilizzato.
2. La mobilità su doma n d a dell’asse g n a t ario può
essere
accolta
solo
previa
verifica
della
per m a n e n z a di tutti i requisiti per il mant e ni m e n t o
del diritto di asseg n a zio n e e purch é non sussista
inade m p i e n z a alle norm e contrat t u ali.
3.
In
caso
di
mobilità
su
doma n d a
dell’asse g n a t ario, il rifiuto di un alloggio idoneo
propost o dal comu n e comp or ta l’improc e di bilità
della doma n d a stessa.
4. Il com u n e , per rispond e r e a situazioni di disagio
abitativo
che
siano
emer s e
in
corso
di
asseg n a zio n e,
predis po n e
un
progra m m a
di
mobilità dell'ut e n z a da eseg uir e attrav ers o il
cambio degli alloggi asseg n a ti o con la conse g n a di
alloggi idonei all'asse g n a zio n e .
5. Nella scelta dell’alloggio da asseg n a r e in
mobilità, il com u n e garantisc e il mant e ni m e n t o di
adegu a t e condizioni abitative, avuto anche riguardo
alle condizioni di salute nel nucleo familiare.
L’alloggio viene individuat o in via prioritaria in
edifici situati in zone limitrofe.
6. Il com u n e attiva il proce di m e n t o di mobilità
qualora accerti una consolidata situazion e di
sovraffolla m e n t o dell’alloggio da alme n o due anni,
e individui un alloggio adegu a to alla ricollocazion e
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
l.r. 41/201 5
8
del nucleo familiare.
7. Ai fini della nece s saria razionalizzazion e
nell'utilizzo
degli
alloggi
di
ERP,
ed
in
consid era zion e
del
costo
di
gestion e
e
man u t e n zi o n e degli imm o bili sottoutilizza ti, al
nucleo familiare asseg n a t a rio che si trovi in una
situazion e di consolidato sotto utilizzo dell'alloggio
da almen o due anni viene disposta l'asse g n a zio n e in
mobilità dell'alloggio utilizzat o, dal mo m e n t o in cui
viene
propos ta
un'ad e g u a t a
siste m a z io n e
alloggiativa. In tal caso si applica il canon e di
locazion e deter mi n a t o nei modi di seguito indicati:
a) per i nuclei familiari che corrispo n d o n o il
canon e sociale o prote tt o di cui agli articoli 25 e 26,
il canon e è ridet er m i n a t o nella misura di cui
all'articolo 25, com m a 2;
b) per i nuclei familiari che corrispo n d o n o il
canon e massi m o di cui all'articolo 27, il canon e è
ridet er m i n a t o
nella
misura
pari
al
doppio
dell'im por to di cui all'articolo 25, com m a 2.
8. Ai fini dell’asse g n a zio n e
in mobilità si
consid era n o in sottou tilizzo gli im mo bili in cui i vani
utili dell’alloggio, calcolati ai sensi dell’articolo 13,
com m a 9, risultino superiori al nu m e r o dei
comp o n e n t i del nucleo familiare aum e n t a ti di due
vani, fatti salvi gli alloggi rispon d e n ti a standar d
abitativi mini mi.
9. Per ovviare alla rideter m i n a zio n e del canon e di
locazion e di cui al com m a 7, i com u ni adottan o
misur e
finalizzat e
ad
agevolar e
for me
di
coabitazion e tra nuclei familiari diversi.
10. Qualora il nucleo familiare asseg n a t a rio che si
trovi in una situazion e di consolidato sotto utilizzo
dell’alloggio da almen o due anni sia comp o s t o
esclusiva m e n t e
da
sogg e t ti
con
più
di
sessan t a cin q u e anni, devono esser e individuati
alloggi in mobilità tali da salvaguar d ar e, ove
possibile, la per m a n e n z a all’inter no del conte s t o
sociale e territoriale di appart e n e n z a . Qualora il
nucleo familiare asseg n a t a rio, che si trovi in una
situazion e di consolidato sotto utilizzo dell’alloggio
da alme no due anni, sia com po s t o esclusiva m e n t e
da sogge t ti con più di settan t a cin q u e anni o sia
pres e n t e all’intern o del nucleo familiare uno o più
sogge t ti di cui all’allegato B, punti a-4, a-4 bis e a-4
ter, non si proce d e all’asseg n a zio n e in mobilità.
11. Nell’attua zion e delle proced u r e di mobilità
d’ufficio, i provve di m e n t i sono eseg uiti in via
prioritaria tene n d o conto delle condizioni socioecono m ic h e e familiari dei nuclei destina tari del
provve di m e n t o di mobilità. Sono, altresì, eseg uiti in
via prioritaria i provve di m e n t i di mobilità su
doma n d a degli intere s sa ti se relativi a situazioni di
grave disagio sociale o per ragioni di sicure z z a ed
incolu mi tà personali o familiari accerta t e dalle
autorità com p e t e n ti in mat eria.
12. In caso di mobilità su iniziativa d’ufficio, ad
esclusion e dei casi di sottou tilizzo di cui al pres e n t e
articolo, per le situazioni di disagio sociale o
individuale, valutata la condizion e sogg et tiva del
nucleo familiare, la com po sizion e del me d e si m o ,
nonch é
la situazion e
abitativa
pres e n t e
sul
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5
3a Territo rio e urb a ni s tic a
territorio,
il
comu n e
dichiara
decad u t o
l’asseg n a t ario inotte m p e r a n t e al provv e di m e n t o di
mobilità.
13. Sono, altresì, eseg ui bili coattiva m e n t e i
provve di m e n t i di mobilità resi nece s sari per
l’esecu zio n e di interv e n ti di ristrutt ur a zio n e o
recu p er o. In tali casi il com u n e deve assicurar e che
il trasferi m e n t o avve n g a in altro alloggio idoneo.
14. Le spes e di trasloco nell'alloggio provvisorio e
quelle di attivazion e delle uten z e in relazion e ai
casi di cui al com m a 13, sono a carico del sogge t t o
gestor e.
15. A seguito del provve di m e n t o di mobilità si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 bis. ”.
Art. 17 - Inseri m e n t o dell' articolo 22 bis nella
l.r. 96/19 9 6
1. Dopo l'articolo 22 della l.r. 96/199 6 è inserito il
segu e n t e :
“ Art. 22 bis - Cambi cons en s u ali di alloggi tra
asseg n a t a ri
1. Ai fini della migliore
razionalizzazio n e
nell’utilizzo degli alloggi, i com u ni, ove sussista n o
le condizioni di adegu a t e z z a degli alloggi previst e
dalla pres e n t e legge, autorizza n o in qualun q u e
mo m e n t o il cambio conse n s u al e di alloggi tra nuclei
familiari asseg n a t a ri nell’am bito del territorio
com u n ale.
2. Ove ricorrano i sudd e t ti requisiti, i cambi
conse n s u ali sono autorizza ti anche tra comu ni
diversi.
3. Il cam bio conse n s u al e si attua nello stato di
fatto in cui gli alloggi si trovano. Al mo m e n t o
dell’attua zion e del cambio non devono sussist e r e
situazioni di morosità nel paga m e n t o di canoni o di
quote per servizi. ”.
Art. 18 - Sostit u zio n e dell'articolo 23 della l.r.
96/199 6
1. L'articolo 23 della l.r. 96/19 9 6 è sostituito dal
segu e n t e :
“ Art. 23 - Utilizzazio n e del canon e di locazion e
1. Il canon e di locazion e degli im mo bili di ERP è
diret to
a comp e n s a r e
i costi
generali,
di
am mi nis tra zion e,
di
manu t e n z io n e
e
fiscali
soste n u ti per la gestion e degli immo bili stessi e per
il paga m e n t o delle rate residu e dei mut ui gravanti
sugli alloggi, al netto dei contribu ti statali e
regionali, nonch é a conse n tir e:
a) i versa m e n ti al fondo sociale regionale ERP di
cui all’articolo 29;
b) il recup er o di una quota di risorse, versata negli
appositi conti di contabilità speciale, che riman e
nella disponibilità dell'en t e gestore, il cui utilizzo è
destina to, previa autorizza zion e da parte della
Giunta
regionale,
esclusiva m e n t e
alla
riqualificazion e del patri m o nio abitativo pubblico
media n t e
il
recup e ro
e
la
manu t e n z io n e
straordinaria dello stesso.
2.
I
sogg e t ti
gestori
provv e d o n o
alla
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
l.r. 41/20 1 5
9
rendicon t a zio n e dei prove n ti derivanti dai canoni,
delle spes e di gestion e del patri mo nio edilizio, degli
interve n ti di man u t e n z io n e ordinaria, dell’utilizzo
del fondo sociale regionale ERP di cui all’articolo
29, entro il 30 giugno dell’anno succe s sivo a quello
a cui si riferisce la rendicon t a zio n e, secon do le
modalità di monitorag gio, rendicon t a zio n e , verifica
e controllo stabilite dalla Giunta regionale.
3. I com u ni verificano il livello di efficacia,
efficien z a ed econo mi cità dei sogg e t ti gestori
aven do a riferim e n t o:
a) i livelli di servizio garantiti nella gestion e del
patri mo nio e nella realizzazio n e di nuovi interv e n ti;
b) il grado di soddisfa zion e dell'ute n z a;
c) i costi di gestion e ed am mi nis tra zion e;
d) i costi degli organi di am mi nis tra zion e;
e) le quot e dei canoni destina ti alla manu t e n z io n e
del patri mo nio;
f) il livello della morosità esiste n t e o la riduzion e
della morosità.
4. I com u ni adotta no progra m m i di migliora m e n t o
volti, anche attrav ers o sinergie tra diversi sogg e t ti
gestori, all'incre m e n t o degli indici di efficien za
organizza tiva e di efficacia dei risultati. ”.
Art. 19 - Sostit u zio n e dell'articolo 24 della l.r.
96/19 9 6
1. L'articolo 24 della l.r. 96/199 6 è sostituito dal
segu e n t e :
“ Art. 24 - Elem e n ti per la deter mi n a zio n e del
canon e
1. Al fine di tutelare i nuclei familiari socialm e n t e
più deboli, i canoni di locazion e sono det er m i n a ti
facen d o particolare riferim e n t o alla situazion e
econo mi ca ed ai requisiti sogg e t tivi dei comp o n e n t i
i nuclei familiari stessi e tene n d o conto delle
caratt eristich e ogge t tiv e dell’alloggio.
2. A tal fine sono individua ti i segu e n ti tipi di
canoni per i sogge t ti di cui agli articoli 25, 26 e 27:
a) canon e sociale;
b) canon e prote t to;
c) canon e massi m o.
3. I nuclei familiari che, pur in asse n za della
qualifica
di
asseg n a t a ri,
utilizza no
tem p or a n e a m e n t e
gli alloggi disciplinati dalla
prese n t e legge in forza di un atto com u n ale, sono
tenuti a corrispo n d e r e un canon e di locazion e
deter m i n a t o ai sensi degli articoli 25, 26 e 27. ”.
Art. 20 - Modifich e dell'articolo 25 della l.r.
96/199 6
1. Il comm a 01 dell'articolo 25 della l.r. 96/19 9 6 è
sostituito dal segu e n t e :
“ 01. I nuclei familiari con reddito annuo
com pl e s sivo costituito esclusiva m e n t e da pension e
sociale oppur e da pension e mini m a INPS, oppur e
non percet t o ri di reddito, corrispo n d o n o il canon e
di locazion e mini mo deter m i n a t o in euro 40,00. ”.
2. Alla fine del comm a 1 dell'ar ticolo 25 della l.r.
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5
3a Territ ori o e urba ni s ti c a
96/19 9 6, sono aggiu n t e le parole: “ e com u n q u e
non inferiore all'import o di euro 40,00 ”.
Art. 21 - Modifich e dell'articolo 29 della l.r.
96/19 9 6
1. Dopo la lette r a b) del com m a 1 dell'a rticolo 29
della l.r. 96/19 9 6 è aggiun t a la segu e n t e :
“ b bis) al ripristino di alloggi sfitti non aventi i
requisiti per la riasseg n a zio n e . ”.
Art. 22 - Sostit u zio n e dell'articolo 30 della l.r.
96/19 9 6
1. L'articolo 30 della l.r. 96/199 6 è sostituito dal
segu e n t e :
“ Art. 30 - Morosità di paga m e n t o del canon e
1. Il ritardato paga m e n t o del canon e di locazion e e
delle spese acces sorie, dopo trenta giorni dalla
scade n z a del ter mi n e prescritto per il paga m e n t o ,
com por t a l’applicazion e di una penale in misura
pari allo 0,5 per cento del canon e di locazion e per
ogni mes e di ritardo del paga m e n t o, senza
neces sità di preve n ti va mess a in mora. Sul
ritardato paga m e n t o del canon e di locazion e e delle
spes e access orie si applica altresì l’interes s e annuo
nella misura legale.
2. La morosità superiore a sei mesi nel paga m e n t o
del canon e di locazion e e delle quote access orie è
causa di risoluzion e del contrat to e di decad e n z a
dall’asseg n a z io n e.
I
com po n e n ti
del
nucleo
familiare sono obbligati in solido con l’asseg n a ta rio
ai fini di quanto dovuto per la cond u zio n e
dell’alloggio asseg n a t o.
3. In via ecce zio nale la morosità può esser e sanata
qualora
il paga m e n t o
della
som m a
dovuta,
mag giorata della penale e dell’intere s s e legale,
nonch é delle spese legali e di proce di m e n t o ,
avven g a entro il ter min e stabilito all’atto della
mes sa in mora. In caso di attivazion e della
proced u ra di decad e n z a da parte del com u n e , il
paga m e n t o della som m a di cui sopra può com u n q u e
avvenire, con effetto sanan t e, entro il ter min e
fissato
per
il
rilascio
dell’alloggio
dal
provv e di m e n t o di decad e n z a. In tale caso il
sudd e t t o
provve di m e n t o
di decad e n z a
viene
revocato.
4. Previo accerta m e n t o dell'ent e gestor e e
conse g u e n t e autorizza zio n e del com u n e , non è
causa di risoluzion e del contrat to, né di decad e n z a
dall’asseg n a z io n e, né comp or ta l’applicazion e della
penale di cui al com m a 1, la morosità causata da
stato di disocc u p a zio n e, da malattia di alcuno dei
com po n e n ti il nucleo familiare, o da altre gravi
situazioni personali o familiari relative allo stesso,
debita m e n t e docu m e n t a t e , qualora ne sia derivata
l’impos sibilità di soste n e r e il paga m e n t o del canon e
di locazion e dovuto e delle quote per servizi. ”.
Art. 23 - Modifich e dell' articolo 32 bis della
l.r. 96/199 6
1. Al comm a 2 dell'articolo 32 bis della l.r. 96/19 9 6
le parole “ Per le finalità di cui al com m a 1, gli enti
gestori costituisco n o un fondo annuale comp o s t o da
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
l.r. 41/201 5
10
non più dello 0,25% delle entrat e annu e dei canoni
di locazion e ” sono sostituit e dalle segu e n ti: “ Per le
finalità di cui al com m a 1, gli enti gestori
costituisco n o un fondo annuale com po s t o da non
più dello 0,50% delle entrat e annu e dei canoni di
locazion e. ”
Art. 24 - Inseri m e n t o dell' articolo 32 ter nella
l.r. 96/199 6
1. Dopo l'articolo 32 bis della l.r. 96/19 9 6 è inserito
il segu e n t e :
“ Art. 32 ter - Partecipa zio n e e rappre s e n t a n z a
degli utenti
1. I com u ni ed i sogge t ti gestori prom u o v o n o il
coinvolgi m e n t o dei sogge t ti intere s s a ti e dei loro
organis mi di rappres e n t a n z a nelle proced u r e di
access o, asseg n a zio n e e gestion e degli alloggi di
ERP e favoriscon o la loro partecipa zio n e al fine di
garantire la rappre s e n t a n z a degli interes si e dei
diritti degli asseg n a t a ri ed il corrett o e traspare n t e
rapporto di relazion e tra le parti.
2. I com u ni e i sogge t ti gestori assicura no
l’esercizio dei diritti sindacali dell’ute n z a e, nel
rispett o della norm a tiva in materia di prote zio n e
dei dati personali, garantisco n o l'acces so a tutt e le
infor m a zio ni che atte n g o n o alla selezion e delle
doma n d e
e predispo si zion e delle graduatorie,
all'ann ulla m e n t o e alla decad e n z a, alla mobilità,
nonch é alla gestion e dell’ERP, ed in particolare alle
spes e di investi m e n t o per lo svilup po e la
man u t e n zi o n e del patri m o nio abitativo.
3. Al fine di pro m u o v e r e la partecipa zion e degli
asseg n a t a ri
nella
gestion e,
sono
stipulati,
nell’am bito territoriale di riferi m e n t o, appositi
protocolli d'inte sa con le organiz za zio ni sindacali
degli asseg n a t a ri finalizzati a rafforzar e i rapporti
reciproci in uno spirito di collaborazio n e e
valorizzazion e degli stru m e n t i di comu nica zio n e e
relazion e sociale.
4. Al fine di favorire form e di aggre ga zio n e sociale
può esser e conces s o, previa apposita conve n zio n e ,
l'uso di spazi com u ni del patri m o nio di ERP alle
associazioni di asseg n a t ari nonch é
alle loro
organiz za zio ni sindacali. ”.
Art. 25 - Sostit u zio n e dell'articolo 33 della l.r.
96/199 6
1. L'articolo 33 della l.r. 96/19 9 6 è sostituito dal
segu e n t e :
“ Art. 33 - Esclusion e dalla graduatoria e
annulla m e n t o dell'asse g n a zio n e
1. Qualora da accerta m e n t i succes sivi alla
form ulazion e della gradua toria emer g a che il
richied e n t e non era in posse s s o dei neces s ari
requisiti di accesso o delle condizioni sociali,
econo m ic h e , familiari e abitative dichiarat e nella
doma n d a di partecipa zion e al bando, il com u n e
provve d e
all’esclusion e
del richied e n t e
dalla
gradua toria ovvero alla ricollocazion e dello stesso,
a seguito
della
cancellazion e
dei
punt e g gi
prec e d e n t e m e n t e asseg n a ti.
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5
3a Territo rio e urb a ni s tic a
l.r. 41/20 1 5
11
2. Qualora
da accerta m e n t i
succes sivi
al
provve di m e n t o
di
asseg n a zio n e
dell’alloggio
emer g a che l'asseg n a zio n e stessa sia avven u t a in
contras to con le norm e vigen ti o sia stata otten u t a
sulla
base
di
dichiarazioni
me n d a ci
o
di
docu m e n t a z io ni risultate false, il com u n e adotta il
relativo provv e di m e n t o di annulla m e n t o.
3. In pres e n z a delle condizioni di cui ai com m i 1 e
2, com u n q u e
accerta t e, il com u n e
comu nica
all’asseg n a t ario le risultan z e conse g u e n t i agli
accerta m e n t i compi u ti, e asseg n a al med e si m o un
ter mi n e
massi m o
di
trenta
giorni
per
la
pres e n t a zio n e di dedu zio ni scritte e di docu m e n t i,
dando n e notizia al sogge t t o gestor e. Il com u n e
proce d e all’adozion e dei relativi provve di m e n t i
ovvero dichiara che non sussisto n o motivi di
proce d e r e entro i succes sivi trenta giorni. A seguito
del provv e di m e n t o di esclusion e dalla gradua toria o
di
annulla m e n t o
del
provv e di m e n t o
di
asseg n a zi o n e,
il
com u n e
provve d e
alla
cancellazion e dalla gradua toria dell’inter e s s a t o.
4. Nel
corso
del rapport o
di locazion e,
l’annulla m e n t o
dell'asse g n a zio n e
com por t a
la
risoluzion e di diritto del contratto ed il rilascio
dell’alloggio. Il provv e di m e n t o di annulla m e n t o ha
caratt er e definitivo, indica il ter mi n e di rilascio
dell'alloggio,
costituisc e
titolo
esecu tivo
nei
confronti dell'asse g n a t ario e di chiun q u e occupi
l'alloggio.
5. Qualora nei confronti di un' asseg n a t ario sia
stato dispos to, durant e il periodo di sosp e n sio n e,
l'allontan a m e n t o dalla casa familiare per fatti
ricond u cibili a violenza dome s ti ca, il com u n e , con
provve di m e n t o motivato, d'ufficio o su segnalazion e
del sogge t t o gestor e, dichiara la sospe n sio n e
dall'asse g n a zio n e dell'alloggio di ERP fino alla
definizion e del proce di m e n t o penale. Durant e il
periodo di sosp e n sio n e, ai restan ti compo n e n ti del
nucleo viene assicurata la per m a n e n z a nell'alloggio
stesso. ”.
dichiara che non sussisto n o motivi per proced e r e
entro i succ es sivi trenta giorni. L’atto del com u n e
che accerta
l’occupa zio n e
senza
titolo deve
conte n e r e il ter mi n e per il rilascio dell’alloggio, non
ecce d e n t e
trenta
giorni, e costituisc e
titolo
esec u tivo.
4. Il sogge t t o gestor e è tenu to a segnalare
tem p e s ti va m e n t e al com u n e l'occu pa zio n e senza
titolo degli alloggi. Per tutto il periodo in cui
perd ura l’occupa zion e senza titolo il sogge t t o
gestor e addebita all’occupa n t e un’inde n nit à pari
all’importo deter mi n a t o ai sensi dell'articolo 25,
com m a 2, ed è altresì richies to il rimbor so delle
quot e per i servizi comu ni usufruiti. L’occupa n t e è
inoltre sogge t t o al rispett o delle nor m e che
regolano il comp ort a m e n t o dei sogge t ti reside n ti
nel patri mo nio
di ERP ed alle sanzioni e
risarci m e n t i previsti in caso di violazion e delle
stes s e.
5. Il paga m e n t o dell’inde n ni tà e delle quote di cui
al com m a 4, nonc h é le attività di gestion e poste in
essere dal sogge t t o gestore o dall’auto g e s tio n e nei
confron ti dell’occup a n t e senza titolo duran t e il
periodo dell’occu pa zio n e , non costituisco n o titolo
legitti m a n t e alla dete n zio n e dell’alloggio da parte
dell’occu pa n t e stesso.
6. Nel caso in cui l’occupa zio n e senza titolo
conse g u a all’accerta m e n t o della mancata titolarità
del diritto all’asse g n a zio n e , l’inden nità di cui al
com m a 4 è applicata a far data dalla diffida inviata
dal sindaco.
7. Nel caso in cui l’occupa zio n e senza titolo
conse g u a al provv e di m e n t o di annulla m e n t o di cui
all'articolo 33 o al provve di m e n t o di decad e n z a di
cui all'articolo 35, l’inden nità di cui al com m a 4 è
applicata a far data dall’esec u ti vità dell’atto di
annulla m e n t o o di decad e n z a. ”.
Art. 26 - Sostit u zio n e dell'articolo 34 della l.r.
96/199 6
1. L'articolo 35 della l.r. 96/199 6 è sostituito dal
segu e n t e :
“ Art. 35 - Accerta m e n t o della situazion e del
nucleo familiare e decad e n z a dall'asse g n a zio n e
1. La per ma n e n z a dei requisiti di asseg n a zio n e è
accertata obbligatoria m e n t e dal sogg e t t o gestor e,
con caden z a
biennale,
anch e
acquise n d o
le
infor m a zio ni o la docu m e n t a z io n e nece s saria dal
com u n e o dall’asse g n a t ario, qualora le stess e non
possa no
esser e
acquisite
d’ufficio
da
altra
am mi ni stra zio n e . E’ fatta salva ogni altra verifica
ritenu t a opport u n a da parte del comu n e per
l’accerta m e n t o della situazion e del nucleo familiare
ai fini di cui al pres e n t e articolo.
2. La decad e n z a dall'asse g n a zio n e è dichiarata dal
com u n e , con provve di m e n t o motivato, d'ufficio o su
segnalazion e del sogge t t o gestor e, nei confron ti del
nucleo familiare asseg n a t ario qualora lo stesso:
a) abbia abban do n a t o volontaria m e n t e l'alloggio,
per un periodo superiore a tre mesi, decorre n ti dal
primo accerta m e n t o del comu n e , o non abiti
stabilm e n t e nell'alloggio; il ter mi n e sopra indicato
1. L'articolo 34 della l.r. 96/19 9 6 è sostituito dal
segu e n t e :
“ Art. 34 - Occupazio n e degli alloggi
1. Fer ma resta n d o l'even t u ale rilevan za penale
dell'occu p a zio n e degli alloggi di ERP, il com u n e
territorial m e n t e com p e t e n t e dispon e con proprio
atto il rilascio degli alloggi occupati senza titolo o
illegal m e n t e ceduti ad altri dagli asseg n a t a ri.
Resta no, com u n q u e , fer mi tutti i poteri d’interv e n t o
del com u n e a tutela del proprio patri m o nio,
secon d o l’ordina m e n t o vigent e, verso qualun q u e
atto di im missio n e violenta o non autorizzat a negli
alloggi di ERP.
2. A tal fine il comu n e diffida preve n tiva m e n t e
l’occupa n t e senza titolo a rilasciare l’alloggio e gli
asseg n a un ter mi n e massi m o di quindici giorni per
la pres e n t a zio n e
di dedu zioni
scritte
e di
docu m e n ti.
3. Il com u n e accerta l’occupa zion e senza titolo o
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
Art. 27 - Sostit u zio n e dell'articolo 35 della l.r.
96/19 9 6
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5
3a Territ ori o e urba ni s ti c a
può esser e prorogato di ulteriori tre mesi per
motivat e cause di forza maggiore;
b) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio o le
sue pertin e n z e o ne abbia muta to la destina zio n e
d'uso;
c) abbia adibito l'alloggio o le sue pertin e n z e a
scopi o attività illeciti o abbia conse n ti to a terzi di
utilizzare i me d e s i m i per gli stessi fini;
d)
abbia
grave m e n t e
e
reiterata m e n t e
contravv e n u t o
alle disposizioni
di legg e,
di
contrat t o di locazion e, del regola m e n t o di uten za e
del regola m e n t o di autog e s tio n e , inere n ti l'uso
dell'alloggio, o abbia causato volontaria m e n t e gravi
danni all'alloggio, alle sue pertine n z e o alle parti
com u ni dell'edificio;
e) si sia reso moroso per un periodo superiore a
sei mesi agli ade m p i m e n t i di cui all'articolo 30,
com m a 2, fatto salvo quanto disposto dall'articolo
30, com m a 4;
f) abbia rinunciato all'alloggio asseg n a t o senza che
sussista n o giustificati motivi;
g) non abbia occupa to senza giustificati motivi
l'alloggio asseg n a t o entro trenta giorni dalla stipula
del contratto di locazion e, proroga bili una sola
volta;
h) si sia reso inade m p i e n t e senza giustificati motivi
rispet to alla richies ta
di infor m a zio ni e di
docu m e n t a zi o ni per l'accerta m e n t o della situazion e
econo mi ca del nucleo familiare e degli altri
requisiti per la per m a n e n z a;
i) abbia perdu t o i requisiti prescritti per
l’asseg n a zio n e di cui all’allegato A, paragrafo 2,
letter e a) e b);
l) sia diven u t o titolare di un diritto di proprietà,
uso, usufrut t o, abitazion e di cui all'allegato A,
paragrafo 2, lettera d), fatto salvo quanto stabilito
dallo stesso allegato A, paragrafo 4;
m) dispon ga di una situazion e econo m ic a pari al
doppio del limite di cui all’allegato A, paragrafo 2,
lettera c), che per m a n e da oltre due anni;
n) dispon ga di beni mobili registrati il cui valore
superi del venticinq u e per cento il limite di cui
all’allegato A, paragrafo 2, lettera e);
o) abbia violato le disposizioni in materia di
variazion e del nucleo familiare e di ospitalità
tem p or a n e a di cui all’articolo 18 bis, attua n d o
cessioni a terzi dell’alloggio.
3. Fatti salvi i casi di cui all’articolo 33, com m a 5,
la decad e n z a dall'asse g n a zio n e è dichiarata dal
com u n e , con provve di m e n t o motivato, d'ufficio o su
segnalazion e del sogge t t o gestor e, nei confron ti
dell' asseg n a t ario che abbia riportato condan n a
definitiva per violenza o maltrat ta m e n t i verso il
coniug e, i minori o altri comp o n e n t i del nucleo
familiare.
4. La decad e n z a è dichiarata dal com u n e previo
contrad di tt orio con l'intere s s a t o e comp ort a:
a) nei casi di cui al com m a 2, letter e a), b), c), d),
h), ed o), la risoluzion e di diritto del contrat to di
locazion e e il rilascio dell'alloggio entro il ter min e
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
l.r. 41/201 5
12
fissato dal com u n e , com u n q u e non superiore a tre
mesi dalla data di dichiarazion e di decad e n z a;
b) nei casi di cui al com m a 2, letter e i), l), m) e n),
la risoluzion e di diritto del contrat to di locazion e e
il rilascio dell'alloggio, con decorre n z a fino al
massi m o di un anno dalla data della dichiarazion e
di decad e n z a;
c) nei casi di cui al com m a 2, letter e f) e g), la
risoluzion e di diritto del contratto locazion e e la
cancellazion e del richied e n t e dalla graduatoria;
d) nel caso di cui al com m a 2, lettera e), la
risoluzion e di diritto del contratto di locazion e e il
rilascio dell’alloggio entro il ter mi n e fissato dal
provve di m e n t o di decad e n z a , ai sensi dell'articolo
30, com m a 2.
5. Per la dichiarazion e di decad e n z a si applicano le
disposizioni proced u rali stabilite per l’annulla m e n t o
dell’asse g n a zio n e dall'articolo 33.
6. La decad e n z a dall’asseg n a zio n e comp ort a la
risoluzion e di diritto del contratto di locazion e ed il
rilascio dell’alloggio. Il provve di m e n t o di decad e n z a
ha caratt er e definitivo, indica il ter min e di rilascio
dell'alloggio,
costituisc e
titolo
esecu tivo
nei
confronti dell'asse g n a t ario e di chiun q u e occupi
l'alloggio.
7. I com u ni sono tenuti a motivare i casi in cui
l'esec u zio n e del provve di m e n t o di decad e n z a risulti
pregiu dizie vol e e debba, perta nt o, esser e sospe sa o
differita, indican d o il ter min e massi m o per il
rilascio dell’alloggio e autorizza n d o, a tal fine,
l’utilizzo te m p or a n e o dello stesso. ”.
Art. 28 - Modifich e dell'articolo 37 della l.r.
96/199 6
1. Al comm a 2 dell'ar ticolo 37 della l.r. 96/199 6 le
parole: “ di cui all'articolo 16, com m a 2 ” sono
sostituit e dalle segu e n ti: “ di cui all'articolo 16,
com m a 5 ”.
2. Il com m a 3 dell'articolo 37 della l.r. 96/19 9 6 è
abro g a t o.
3. Il com m a 4 dell'articolo 37 della l.r. 96/19 9 6 è
sostituito dal segu e n t e :
“ 4. Per l’applicazion e della sanzion e di cui al
com m a 1 e di quelle di cui all'articolo 16, si
osserva n o le disposizioni della legge 24 nove m b r e
1981, n. 689 (Modifich e al siste m a penale). ”.
Art. 29 - Inseri m e n t o dell' articolo 40 bis nella
l.r. 96/199 6
1. Dopo l'articolo 40 della l.r. 96/199 6 è inserito il
segu e n t e :
“ Art. 40 bis - Nuov e disposizioni transitorie
1. I com u ni proced o n o, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del prese n t e articolo, alla
ricognizion e di cui all’articolo 13, com m a 2,
individua n d o i titolari in via esclusiva del diritto
all’asseg n a z io n e dell’alloggio nei sogge t ti pres e n ti
in modo continu ativo nel nucleo familiare da
alme no cinqu e anni alla data di entrata in vigore
del
prese n t e
articolo
o
dal
mo m e n t o
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3a Territo rio e urb a ni s tic a
dell’asse g n a zio n e se inferiore a cinqu e anni.
2. Per i sogg e t ti già asseg n a t ari alla data di entrata
in vigore del prese n t e articolo in posses s o dei
requisiti previsti dalla previg e n t e nor mativa e che
si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 35,
com m a 2, letter e l) e n), si proce d e esclusiva m e n t e
alla rideter m i n a zio n e del canon e di locazion e nella
misura stabilita dall'articolo 22, com m a 7, per il
tem p o di per m a n e n z a delle sudd e t t e condizioni.
3. I com u ni proced o n o all’asse g n a zio n e ordinaria
di cui all’articolo 13 nei confronti di sogg e t ti che,
alla data di entrata in vigore del prese n t e articolo,
risultino esser e asseg n a t a ri in via provvisoria di
alloggi ERP in modo contin ua tivo da non meno di
cinqu e anni, previo accerta m e n t o del posse s s o dei
requisiti di accesso di cui all’allegato A e della
regolarità nel paga m e n t o dei canoni, ed a seguito di
richiest a degli intere s sa ti da prese n t ar e entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del pres e n t e
articolo.
4. I com u ni proced o n o all'asse g n a zio n e di cui
all’articolo 13 ter di alloggi di ERP nei confron ti di
sogge t ti non asseg n a t a ri che, alla data di entrata in
vigore del pres e n t e articolo, utilizza no un alloggio
di ERP in modo contin ua tivo da non men o di cinqu e
anni, previo accerta m e n t o del posses s o dei requisiti
di accesso di cui all'allegato A e a seguito di
richiest a degli intere s sa ti da prese n t ar e entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del pres e n t e
articolo. In caso di partecipa zio n e a bando di
concorso, agli stessi risulta, altresì, attribuibile il
punt e g gio di cui all’allegato B, punto c-2, per il
periodo di effettiva pres e n z a nell’alloggio utilizzato.
5. L'applicazion e del com m a 4 agli utilizzatori
dell'alloggio è subordinat a al recup e ro di quanto
dovuto a far data dall'utilizzazion e dell'alloggio.
6. Ai fini dell'applicazio n e degli articoli 25, 26 e 27,
per reddito annuo compl e s sivo del nucleo familiare
si inten d e la som m a dei redditi imponi bili di tutti i
comp o n e n t i del nucleo stesso, quali risultano dalle
ultim e dichiarazioni dei redditi prese n t a t e o, in
manca n z a
di obbligo di prese n t a z io n e
delle
dichiarazioni me d e si m e , dagli ultimi certificati
sostitu tivi rilasciati dai datori di lavoro o da enti
previde n ziali. Al reddito com pl e s siv o devono essere
aggiun ti i redditi da lavoro dipen d e n t e e assi milati,
di lavoro autono m o ed impres a, redditi diversi di
cui all’articolo 67, com m a 1, letter e i) e l), del testo
unico delle impost e sui redditi ema na to con decret o
del Preside n t e della Repu b blica 22 dice m b r e 1986,
n. 917 (Approva zio n e del testo unico delle impos t e
sui redditi), assog g e t t a ti ad imposta sostitu tiva o
definitiva, fatte salve quelle comp o n e n t i redditu ali
che, per diversa volontà espre s sa dal legislator e,
non concorron o
alla formazio n e
del reddito
comple s sivo
né
ai
fini
fiscali
né
della
deter mi n a zio n e
della
situazion e
econo m ic a
equivale n t e. Il reddito stesso è da comp u t ar si con
le modalità di cui all’articolo 21 della l. 457/19 7 8
deter mi n a n d o la detrazion e per ogni figlio a carico
in euro 1.549, 3 7; la detrazion e è elevata a euro
3.098, 7 4 per ogni figlio disabile a carico; la
detrazion e è inoltre elevata a euro 3.098,7 4 per
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
l.r. 41/20 1 5
13
ogni figlio a carico nel caso di famiglia comp o s t a da
una sola persona oltre i figli. Sono calcolati nella
misura del 50 per cento i redditi fiscal m e n t e
imponibili
perce piti
da
sogge t ti
affetti
da
me no m a z io n e , dovuta a invalidità, sordo m u t is m o e
cecità, che com po rti una dimin u zio n e per m a n e n t e
della capacità lavorativa in misura non inferiore ai
due terzi. Qualora il nucleo familiare abbia un
nu m e r o di comp o n e n t i superiore a due, il reddito
com pl e s sivo annuo è inoltre ridotto di euro
1.549,3 7 per ogni altro compo n e n t e oltre i due; la
prese n t e disposizion e non si applica ai figli a
carico. Nel caso di nuclei familiari non ancora
forma tisi alla data di pubblicazion e del bando di
concorso, il reddito annuo compl e s siv o è costituito
dalla som m a dei redditi imponibili, com e sopra
calcolati, dei sogg e t ti che andran n o a com porr e il
nucleo stesso.
7. Fino
all'approva zio n e
delle
graduat orie
definitive, conse g u e n ti ai bandi ema na ti ai sensi
della prese n t e legge, gli alloggi posson o essere
asseg n a ti secon d o l’ordine delle graduat orie già
forma t e o in corso di aggiorna m e n t o sulla base alla
previg e n t e nor ma tiva. ”.
Art. 30 - Inseri m e n t o dell’ articolo 40 ter nella
l.r. 96/19 9 6
1. Dopo l’articolo 40 bis è inserito il segu e n t e :
“ Art. 40 ter - Clausola valutativa
1. Al fine di verificare l’attuazio n e
delle
disposizioni di prima applicazion e, la Giunta
regional e, a conclusion e del periodo transitorio, e
com u n q u e entro diciotto mesi dall’entrata in vigore
del pres e n t e articolo, invia alla com mi s sio n e
consiliare com p e t e n t e per materia, una relazion e in
cui sono evide n ziati in particolare:
a) lo stato di compl et a m e n t o da parte dei comu ni
della ricognizion e di cui all’articolo 40 bis, com m a
1;
b) il nu m e r o dei sogg e t ti che hanno beneficiato
delle disposizioni di cui all’articolo 40 bis, com m a
3, e la loro distribu zio n e territoriale;
c) il nu m e r o di com u ni che hanno adottato il
regola m e n t o di cui all’articolo 3, com m a 1;
d) le event u ali criticità em ers e in sede di prima
attuazion e.
2. Entro quattro anni dall’entrata in vigore del
prese n t e articolo, la Giunta regional e invia alla
com mi s sio n e consiliare comp e t e n t e una relazion e
con particolare riferi m e n t o alle scelte operative
effett u a t e dai com u ni, le event u ali criticità ed i
principali risultati otten u ti delle gestioni con
particolare
riferim e n t o
a
quanto
previsto
all’articolo 23, com mi 3 e 4. ”.
Art. 31 - Inseri m e n t o dell’ articolo 40 quat er
nella l.r. 96/19 9 6
1. Dopo l'articolo 40 ter della l.r. 96/199 6, è
inserito il segu e n t e :
“ Art. 40 quater - Sim ulazio n e osservatorio sociale
regional e
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5
3a Territ ori o e urba ni s ti c a
1. Al fine di verificare l’attuazio n e di prima
applicazion e, la Giunta regionale, per un periodo
massi m o di dodici mesi e non inferiore ai sei mesi
dall’entrata
in vigore
del prese n t e
articolo,
sospe n d e
l’applicazion e
di
quanto
previsto
nell’allegato A, paragrafo 2, lettera c), incarican do
l’Osserva torio
sociale
regionale
di realizzar e
congru e simulazio ni in ambito LODE ”.
Art. 32 - Sostit u zio n e della tabella A della l.r.
96/19 9 6
1. La tabella A della l.r. 96/199 6 è sostituit a dal
segu e n t e alleg at o:
" ALLEGATO A - Requisiti per la parteci pazio n e al
bando di concorso per l'asse g n a zio n e degli alloggi
di ERP (articolo 5, com m a 1)
1. La doma n d a è prese n t a t a al com u n e di
residen z a o al com u n e dove si svolge l’attività
lavorativa.
2. I requisiti per la parte cipa zio n e al bando di
concorso per l’asseg n a zio n e degli alloggi di ERP
sono i segu e n ti:
a) cittadina n z a italiana o di uno stato adere n t e
all'Union e europ ea; i cittadini stranieri hanno
diritto di acces so secon do quanto previsto dalle
disposizioni statali che regolano la mat eria.
b) reside n z a anagrafica o attività lavorativa stabile
ed esclusiva o principale nell'a m bi to territoriale
regional e da alme n o cinqu e anni;
c) situazion e econo m ic a tale da non conse n tir e, nel
sudd e t t o
ambito
territoriale,
l’acces so
alla
locazion e di alloggi nel libero merca to adeg ua ti alle
esige n z e del nucleo familiare. Tale situazion e
reddit uale, deter mi n a t a con i criteri di cui al
regola m e n t o adottato con decret o del Preside n t e
del Consiglio dei ministri 5 dice m b r e 2013, n. 159
(Regola m e n t o
concer n e n t e
la revision e
delle
modalità
di
deter mi n a zio n e
e
i cam pi
di
applicazion e
dell'Indicator e
della
situazion e
econo mi ca equivale n t e “ISEE"), deve risultar e non
superiore alla soglia di euro 16.50 0, 0 0 di valore
ISEE. Nel caso di nuclei familiari non ancora
forma ti alla data di pubblicazion e del bando di
concorso, si fa riferi m e n t o ai valori ISEE, calcolati
considera n d o le situazioni econo mi c h e dei soli
sogg et ti che costituiran n o il nuovo nucleo familiare
prescin d e n d o dai nuclei familiari di prove ni e n z a; i
sudd e t ti limiti sono aggiornati biennal m e n t e con
apposita deliberazion e della Giunta regionale, sulla
base della variazion e assoluta dell’indice ISTAT dei
prez zi al consu m o per le famiglie di operai e
impiegati;
d) asse n za di titolarità di diritti di proprietà,
usufrut t o, uso e abitazion e su imm o bili ad uso
abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero;
e) assen z a di titolarità da parte dei comp o n e n t i il
nucleo familiare di beni mobili registrati il cui
valore compl e s siv o sia superior e a euro 25.00 0, 0 0,
ad ecce zio n e dei casi in cui tale valore risulti
superiore
al sudd e t t o
limite
per l’accerta ta
neces sità di utilizzo di tali beni per lo svolgi m e n t o
della propria attività lavorativa;
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
l.r. 41/201 5
14
f) assen z a di prece d e n t i asseg n a zio ni in proprietà o
con patto di futura vendita di alloggi realizzati con
contrib u ti
pubblici
o finanzia m e n t i
agevolati
conces si per l'acquisto in qualun q u e forma dallo
Stato, dalla Region e, dagli enti territoriali o da altri
enti pubblici, con esclusion e dei casi in cui
l'alloggio sia inutilizza bile o perito senza dare luogo
al risarci m e n t o del danno;
g) assen z a di dichiarazion e di annulla m e n t o
dell'ass e g n a zio n e o di dichiarazion e di decad e n z a
dall’asse g n a zio n e di un alloggio di ERP per i casi
previsti all’articolo 35, com m a 2, letter e b), c), d)
ed e), salvo che il debito conse g u e n t e a morosità sia
stato estinto prima della pres e n t a zio n e della
doma n d a;
h) asse n za di attuale occupa zio n e abusiva di
alloggi di ERP senza le autorizza zio ni previst e alle
disposizioni vigen ti, nonch é di occupa zioni non
autorizza t e
secon do
quanto
disposto
dalla
nor ma tiva in mat eria, nei cinqu e anni prece d e n t i la
pres e n t a zio n e della doma n d a.
3. I requisiti sono riferiti ai comp o n e n t i dell'int ero
nucleo familiare, fatta ecce zio n e per quanto
dispos to al paragrafo 2, lettera b) che si riferisc e
soltanto al sogge t t o richied e n t e .
4. I titolari di proprietà asseg n a t e in sede di
separazio n e giudiziale al coniug e ovvero i titolari
pro- quota di diritti reali, se in posses s o dei requisiti
di cui al paragrafo 2, posson o partecipar e al bando
di concorso. Nelle sudd e t t e ipotesi i com u ni
proce do n o all’asseg n a zio n e dell’alloggio sulla base
della docu m e n t a t a indisponi bilità della proprietà.
La stessa disposizion e si applica anch e ai casi in cui
la sudd et t a titolarità pro- quota si acquisisca in
corso di asseg n a zio n e per succe s sio n e o donazion e.
”.
Art. 33 - Sostit u zio n e della tabella B della l.r.
96/199 6
1. La tabella B della l.r. 96/19 9 6 è sostituit a dal
segu e n t e allega to:
“ ALLEGATO B - Condizioni per l'attribu zio n e dei
punt e g gi
a) Condizioni sociali- econo m ic h e- familiari:
a-1. reddito fiscal m e n t e imponibile pro- capite del
nucleo familiare:
- costituito esclusiva m e n t e da pension e sociale,
asseg n o sociale o da pension e mini m a INPS per
persona: punti 2;
- non superiore all’importo annuo di una pension e
mini m a INPS per persona: punti 1;
a-2. nucleo familiare com po s t o da una sola perso na
che abbia compiu t o il sessan t a ci n q u e si m o anno di
età alla data di pubblicazion e del bando o da una
coppia i cui com po n e n ti abbiano entra m bi com pi u to
il sessan t a cin q u e s i m o anno di età alla sudd e t t a
data, anch e in prese n z a di minori a carico o di
sogge t ti di cui ai succes sivi punti a-4, a-4 bis o a-4
ter: punti 2;
a-3. nucleo familiare com po s t o da coppia coniuga ta
o convive n t e anagrafica m e n t e more uxorio da non
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5
3a Territo rio e urb a ni s tic a
più di due anni e che viva in coabitazion e con altro
nucleo familiare alla data di pubblicazio n e del
bando, o da coppia di futura costitu zion e soltanto
qualora, al mo m e n t o della verifica dei requisiti per
l’asseg n a zi o n e, risulti coniugata o convive n t e
anagrafica m e n t e more uxorio e in coabitazio n e con
altro nucleo familiare: punti 1;
con uno o più figli minori a carico: punti 2.
In entra m b i i casi il punt e g gio è attribuibile a
condizion e che nessu n o dei due comp o n e n t i la
coppia abbia com pi u to il trentaq u a t t r e si m o anno di
età alla data di pubblicazion e del bando.
a-4. nucleo familiare in cui sia pres e n t e un
sogge t t o che abbia compi u to il diciott esi m o anno
di
età
e
che
non
abbia
com piu t o
il
sessan t a cin q u e s i m o anno di età alla data di
pubblicazio n e del bando, che sia riconosciu to
invalido ai sensi delle vigen ti nor ma ti ve:
- in misura pari o superiore a due terzi o pari o
superiore al 67%: punti 2;
- in misura pari al 100%: punti 3;
a-4 bis. nucleo familiare in cui sia prese n t e un
sogge t t o che non abbia compi u to il diciott esi m o
anno
di
età
o
che
abbia
compi u to
il
sessan t a cin q u e s i m o anno di età alla data di
pubblicazio n e del bando, che sia riconosciu to
invalido ai sensi delle vigen ti nor ma ti ve: punti 3.
a-4 ter. nucleo familiare in cui sia pres e n t e un
sogge t t o riconos ciu t o invalido
al 100% con
nece s sità di assist e n z a contin ua e/o un portatore di
handica p riconosciut o in situazion e di gravità tale
da rend e r e nece s sario un interv e n t o assist e n ziale
per m a n e n t e , continu ativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazion e: punti 4;
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano prese n ti
due o più situazioni di invalidità di cui ai prece d e n ti
punti a-4, a-4 bis e a-4 ter, non posso no com u n q u e
esser e attribuiti più di punti 6;
a-5. richied e n t e in condizion e di pendolarità per
distan za tra il luogo di lavoro e il luogo di reside n z a
superiore a km 70: punti 1.
Il punt e g g io si applica limitata m e n t e al bando
pubblicato dal com u n e nel quale il richied e n t e
lavora.
a-6. nucleo familiare com po s t o da due person e con
tre o più minori fiscalm e n t e a carico: punti 2;
a-7. nucleo familiare com po s t o da una sola perso na
con:
- uno o più figli maggior e n ni fiscalm e n t e a carico,
purch é non abbiano compiu t o il ventisei e si m o anno
di età alla data di pubblicazion e del bando: punti 1;
- un figlio minor e fiscalm e n t e a carico o un minore
in affida m e n t o preado t tivo a carico: punti 2;
- due o più figli minori fiscal m e n t e a carico o due o
più minori in affida m e n t o preadot tivo a carico:
punti 3;
- un sogg e t t o fiscal m e n t e a carico di cui ai punti a4 o a-4 bis: punti 4;
- un sogg e t t o fiscal m e n t e a carico di cui al punto a4 ter: punti 5;
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- due o più sogg e t ti fiscal m e n t e a carico di cui ai
punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: punti 6.
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano pres e n ti
più situazioni tra quelle sopra indicat e, non posson o
com u n q u e esser e attribuiti più di punti 6.
I punt e g gi di cui al punto a-7, ultimi tre capover si,
non sono cum ula bili con i punt e g gi di cui ai punti a4, a-4 bis e a-4 ter.
b) Condizioni abitative:
b- 1. situazioni di grave disagio abitativo, accerta t e
dall’autorità comp e t e n t e , dovut e a:
b- 1.1.
abitazion e
effettiva
e
contin ua tiva,
docu m e n t a t a dalle autorità pubblich e comp e t e n t i,
in ambie n ti impropria m e n t e adibiti ad abitazion e,
aventi
caratt eris tich e
tipologich e
o igienicosanitarie di assoluta ed effettiva inco m p a ti bilità con
la destinazio n e ad abitazion e: punti 2.
Ai fini di cui al pres e n t e punto b- 1.1, l’event u ale
classificazion e catastale dell’unità immo biliare non
ha valore coge n t e.
Il punt e g gio di cui al prese n t e punto b- 1.1 non è
cum ulabile con alcun altro punt e g gio per condizioni
abitative di cui al pres e n t e punto b);
Tale situazion e deve sussis t er e da alme no due anni
alla data di pubblicazion e del bando.
Dopo la forma zio n e della gradua toria gli uffici
tras m e t t o n o apposita segnalazion e dei casi in cui
risulta attribuito il punt e g gi o di cui alla lettera
b.1.1 al segre tario com u n ale ed al prefet t o della
provincia per la verifica in ordine alle even t u ali
conse g u e n z e o respo n sa bilità derivanti dal sudd e t t o
accerta m e n t o ai sensi delle vigen ti disposizioni di
legge.
b- 1.2. abitazion e in alloggio avent e barriere
archit et t o nic h e tali da deter m i n a r e grave disagio
abitativo, e non facilm e n t e elimina bili, in pres e n z a
di nucleo familiare con comp o n e n t e affetto da
handicap, invalidità o minorazio ni conge ni t e o
acquisite, comp or ta n ti gravi e per m a n e n t i difficoltà
di dea m b u la zio n e: punti 2;
b- 1.3. abitazion e in alloggi o altre strutt u r e
abitative asseg n a ti a titolo precario dai servizi di
assist e n z a del com u n e o da altri servizi assist e n ziali
pubblici, regolar m e n t e occupa ti, o abitazion e in
alloggi privati procurati dai servizi di assiste n z a del
com u n e , il cui canon e di affitto è parzial m e n t e o
intera m e n t e
corrispos to
dal
com u n e
stesso,
regolar m e n t e occupati: punti 3.
Il punt e g gio di cui al prese n t e punto b- 1.3 non è
cum ulabile con alcun altro punt e g gio per condizioni
abitative di cui al pres e n t e punto b);
Per l’attribuzio n e
dei relativi punt e g gi, le
situazioni previst e dai prece d e n ti punti b- 1.2, b- 1.3,
devono sussist er e da alme n o un anno alla data di
pubblicazion e del bando. Tale condizion e te m p o rale
non è richiesta quan do la siste m a zi o n e di cui ai
sudd e t ti punti derivi da abband o n o di alloggio a
seguito
di
cala mità
o
immin e n t e
pericolo,
riconos ciut o dall’autorità comp e t e n t e;
b- 1.4. abitazion e in alloggio con un contrat to di
locazion e registrato il cui canon e sia superior e ad
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 31/ 0 3 / 2 0 1 5
3a Territ ori o e urba ni s ti c a
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un terzo della situazion e econo m ic a di riferim e n t o e
risulti regolar m e n t e corrispos t o. Ai fini del sudd e t t o
calcolo non sono conte g gia ti event u ali contribu ti
perce piti a titolo di soste g n o alloggiativo: punti 3.
b- 1.5. abitazion e che debba esser e rilasciata a
seguito di provve di m e n t o esecu tivo di sfratto per
finita locazion e. Il sudd e t t o sfratto non deve esser e
stato intimat o per morosità dell’inquilino o per altra
inade m p i e n z a contrat t u al e e deve avere data certa
anterior e alla pres e n t a zi o n e della doma n d a di
asseg n a zio n e non inferiore ad anni due: punti 2.
c) Condizioni di storicità di prese n z a:
c-1. reside n z a anagrafica o prestazion e di attività
lavorativa continu ative di alme no un comp o n e n t e
del nucleo familiare nell’ambito territoriale di
riferim e n t o del bando, da alme n o dieci anni alla
data di pubblicazio n e del bando: punti 2;
c-2. pres e n z a continu ativa del richied e n t e nella
graduat oria
com u n al e
o
interco m u n al e
per
l’asseg n a zio n e
degli alloggi, ovvero pres e n z a
contin ua tiva
del richied e n t e
nell'alloggio con
utilizzo autorizza to: punti 0,50 per ogni anno di
prese n z a in graduat oria o nell'alloggio. Il punt e g g io
massi m o attribuibile non può comu n q u e superar e i
5 punti. In fase di prima applicazion e, per
l'attribu zion e del punt e g gio di cui prese n t e punto,
si fa riferim e n t o a bandi pubblicati fino a dieci anni
prece d e n t i l'entrata in vigore del prese n t e allegato
B. Le condizioni di storicità di pres e n z a devono
essere in ogni caso dichiarat e nella doma n d a dal
richied e n t e . Il com u n e , ai fini dell’attrib u zio n e del
relativo punt e g gio, ha la facoltà di verificare
d’ufficio le sudd e t t e dichiarazioni.
I punt e g gi di cui al punto c) non posson o esser e
attribuiti ai nuclei familiari già asseg n a t ari di
alloggi di ERP. ”.
Art. 34 - Abroga zio ni
1. Sono abrog a ti, in particola r e, gli articoli 4, da 6
a 11, 14, 15, 17, 20, 21, la lette r a c) del com m a 1
dell’articolo 31, gli articoli 36, 38, il com m a 1
dell’articolo 39 e l’articolo 40 della l.r. 96/199 6.
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
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