decreto correzione GAP

Transcript

decreto correzione GAP
Decreto n. 30/DICE
Correzione errore materiale nella DGR 2332, del 5.12.2014
Il Direttore centrale
Vista la deliberazione giuntale n. 2332, del 5.12.2014 “Determinazione della distanza
per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito, in attuazione
dell’art. 6, comma 1, della LR 1 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, la
cura e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e
patologie correlate)
Rilevato che, nell’allegato alla suddetta deliberazione, all’art. 2 (Definizioni) comma
1, lettera a), in relazione a quanto stabilito dalla LR 1/2014, nell’individuare gli
apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, è stato richiamato oltre a quanto disposto
all’art. 110 del regio decreto 18.06.1931 n. 773 (Approvazione del Testo Unico delle
leggi di pubblica sicurezza) comma 6 anche, per mero errore materiale, quanto
disposto al comma 7;
Rilevato, quindi, che tale errore, ancorché materiale, comporta una difformità tra le
definizioni degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito contenute nella L.R. 1/2014
e nell’allegato alla deliberazione innanzi citata 2332/2014 che, sulla base di tale
errore, sembrerebbe far riferimento ad una fattispecie di apparecchi che invece la
sopra citata legge regionale non contempla;
Visto l’articolo 7, comma 34 della legge regionale 26.01.2004, n. 1, che consente la
correzione di errori materiali e di inesattezze nel testo di deliberazione della Giunta
regionale attraverso l’adozione di un decreto del Direttore centrale competente;
Ritenuto, per quanto innanzi evidenziato, di correggere l’errore di cui sopra;
Tutto ciò premesso
Decreta
1. ai sensi dell’articolo 7, comma 34, della legge regionale 26.01.2004, n. 1, per quanto
esposto nelle premesse, si procede alla correzione dell’errore materiale rilevato
nell’allegato alla deliberazione n. 2332, del 5.12.14, art. 2 (Definizioni), comma 1
lettera a), che si intende così modificato: “apparecchi per il gioco d’azzardo lecito: gli
apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 del regio decreto 18.06.1931 n. 773
(Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza)”.
Trieste, 16 gennaio 2015
- dott. Adriano Marcolongo -
pag 2/2