ODG N° 2

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ODG N° 2
ORDINE DEL GIORNO n. 2
Collegato al disegno di legge n. 129 <<Disposizioni per il riordino e la semplificazione della
normativa afferente il settore terziario e per l’incentivazione dello stesso>>
Accolto dalla Giunta nella seduta n. 211 del 16 marzo 2016
Presentatori: Cremaschi, Da Giau, Zecchinon, Bagatin, Boem, Gregoris, Gratton, Moretti, Martines,
Agnola, Paviotti, Edera, Liva
Oggetto: Adeguamento della Legge Regionale 1/2014 “Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e
il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate”
CONSIDERATA la legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 “Disposizioni per la prevenzione, il trattamento
e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate”;
RICORDATO che tale legge detta disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della
dipendenza da gioco d’azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, nell’osservanza
delle indicazioni in materia provenienti dall’Organizzazione mondiale della sanità e dalla Commissione
europea e nel rispetto del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere
lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13
settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
più alto livello di tutela della salute) e intende promuovere la consapevolezza dei rischi correlati al gioco
d’azzardo e al gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito e stabilire misure volte a contenere
l’impatto negativo sulla vita della popolazione delle attività connesse alla pratica di tali giochi, con
particolare riferimento ai profili concernenti la sicurezza urbana, la viabilità, l’inquinamento acustico e
luminoso, nonché il governo del territorio;
PRESO ATTO, in particolare, che la legge limita la possibilità di insediamento di attività che prevedano
locali da destinare a sala da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito non consentendone
l’apertura a una distanza determinata entro il limite di cinquecento metri, misurati lungo la via pedonale
più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, da luoghi di culto, impianti sportivi, strutture
residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, da strutture ricettive per
categorie protette, da luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di aggregazione o da altri luoghi
sensibili individuati dai comuni affidando ai comuni le funzioni di vigilanza e controllo;
CONSIDERATO che la legge approvata ad inizio 2014 non ha potuto intervenire sulle installazioni già in
atto alla data di approvazione ma ha dovuto limitare le sanzioni nei confronti di nuove installazioni, e che
altri elementi relativi alla pubblicità dei giochi, al coinvolgimento di minori, alla diffusione dei giochi
on line potrebbero trovare norme più restrittive in vista della protezione del benessere e nell’interesse
pubblico, ma che la Regione è in tal senso impossibilitata ad intervenire direttamente su aspetti che sono
di competenza statale o concorrente;
VISTO che altre Regioni hanno introdotto il vincolo della distanza di 500 metri dai luoghi ritenuti sensibili
non solo per le nuove installazioni ma anche per gli esercizi precedentemente autorizzati, ed hanno
introdotto altri elementi maggiormente restrittivi anche in merito ad altri aspetti (divieto di ogni tipo di
pubblicità, inasprimento delle sanzioni, scadenza periodica delle autorizzazioni all’esercizio, ampliamento
dei divieti di installazione a tutto il territorio del comune…);
PRESO ATTO che il TAR di Bolzano (con la sentenza n. 22 del 2015 “Rimozione di apparecchi da gioco
lecito dalle zone sensibili individuate tramite legge provinciale per la tutela dei minori”) si è espresso,
successivamente alla approvazione della nostra legge regionale, affermando che i titolari delle sale da
gioco non possono vantare alcun affidamento “al mantenimento degli apparecchi da gioco, avendo il
legislatore, con una norma sopravvenuta, ritenuto contraria all’interesse pubblico la messa a disposizione
di tali giochi negli esercizi pubblici prossimi ai luoghi ritenuti sensibili dallo stesso legislatore... ed è
rimesso alla discrezionalità del legislatore regolare lo stato dei rapporti pendenti, valutando la scelta tra
retroattività e irretroattività, con il solo limite che la scelta risponda a criteri di ragionevolezza e non siano
contraddetti principi e valori costituzionali”;
VISTO il regolamento del Comune di Anacarpi, approvato il 29.10.2014, che prevede per i titolari delle
attività produttive “un periodo di tempo massimo di adeguamento alle norme in esso previste per la
dismissione delle macchinette dai locali che non rientrano nei parametri regolamentari”, e che il Consiglio
di Stato in data 20 maggio e 26 agosto 2015 rigettava il ricorso degli esercenti contro il regolamento
stesso;
CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4498 ammette le restrizioni alla
disciplina europea in termini di libertà d’impresa qualora giustificate da esigenze imperative connesse
all’interesse generale, come ad esempio la tutela dei destinatari del servizio e dell’ordine statale, la
protezione dei consumatori, la prevenzione della frode e l’incitamento dei cittadini ad una spesa
eccessiva legata al gioco, con conseguente legittima introduzione, da parte degli stati membri, di
restrizioni all’apertura dei locali adibiti al gioco a tutela della salute di determinate categorie di persone
maggiormente vulnerabili in funzione della prevenzione della dipendenza da gioco, interesse
fondamentale, tutelato dallo stesso trattato CE (confronta anche la sentenza della Corte Costituzionale
n. 300 del 10 novembre 2011);
IL CONSIGLIO REGIONALE
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
1.
a predisporre tempestivamente, con la collaborazione degli uffici delle diverse Direzioni regionali
coinvolte e dell’Ufficio legislativo del Consiglio Regionale, uno studio che consenta di approfondire tutti
gli aspetti riguardanti il contrasto al gioco d’azzardo al fine di migliorare in senso restrittivo la legge
regionale 1/2014, senza incorrere in un conflitto di competenze con lo Stato;
2.
a intervenire nei confronti del Governo in vista della elaborazione di norme più restrittive nel
contrasto al gioco d’azzardo a tutela dell’interesse pubblico.