deducibilita` versamenti al fondo pensione integrativo
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deducibilita` versamenti al fondo pensione integrativo
DEDUCIBILITA’ VERSAMENTI AL FONDO PENSIONE INTEGRATIVO ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta. Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell' oggetto del quesito. Le risposte ai quesiti non costituiscono in alcun caso servizi di consulenza coperti da riserva professionale; le risposte vengono formulate con diligenza e facendo ricorso alla normativa in essere al momento del quesito. La responsabilità di conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all' utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell' estensore. Servizio Quesiti Area:QF 10 aprile 2008 IL QUESITO "Può una società a responsabilità limitata versare somme ad un Fondo pensione integrativo il cui beneficiario è l’amministratore unico della società? I contributi eventualmente versati sono deducibili dal reddito d’impresa? Sino a € 5.164,67? In contabilità come dovranno essere registrate queste operazioni?" LA RISPOSTA ll trattamento fiscale della previdenza complementare ha subito ampie ed incisive modifiche a partire dal 1° gennaio 2007 con l’anticipo dell’entrata in vigore del D.Lgs 252/2005 e con le ulteriori norme inserite al riguardo nella Legge Finanziaria per il 2007. L’art. 2 del D.Lgs 252/2005 prevede che possono aderire alle forme di previdenza complementare: • • • • i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal D.Lgs 276/2003 (cosiddetta Legge Biagi); i lavoratori autonomi (compresi i titolari di reddito di impresa ) ed i liberi professionisti; i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti delle cooperative stesse; i soggetti destinatari del D.Lgs 565/1996 ovvero i soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti dalle responsabilità familiari, anche se non iscritti al fondo ivi previsto. A partire dal 1° gennaio 2007, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare, anche in modo disgiunto, sono considerati deducibili dal reddito complessivo IRPEF fino ad un limite di € 5.164,57, con la possibilità, per il contribuente, di comunicare alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, la parte dei contributi versati non dedotta o che non sarà dedotta in sede di dichiarazione dei redditi, di modo che la parte di prestazione corrispondente ai contributi non dedotti non venga assoggettata a tassazione al momento dell’erogazione. Ciò premesso ed avendo a riferimento l’art. 109, c. 5, TUIR, ossia il principio di inerenza secondo cui un costo può essere ritenuto deducibile solo se ed in quanto funzionale alla produzione di ricavi, si ritiene che i versamenti di cui al quesito non possano in alcun caso essere deducibili dal reddito dell’azienda. Infatti, l’unico beneficiario di detti versamenti risulta essere l’amministratore unico. Diverso potrebbe essere il discorso se tale erogazione per pensione integrativa fosse trattato come un benefit in capo all’amministratore; è noto che le somme corrisposte come benefit sono RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 1 di 2 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] deducibili per l’azienda nella misura in cui sono imponibili per il percipiente. Se così fosse si giungerebbe però all’assurdo che la società deduce quanto versato in quanto benefit tassato in capo all’amministratore ma l’amministratore ci paga sopra le tasse senza poter dedurre la contribuzione relativa alla pensione integrativa in quanto non è rimasta a suo carico (l’ha pagata l’azienda, infatti). RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 2 di 2 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected]