deducibilita` versamenti al fondo pensione integrativo

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deducibilita` versamenti al fondo pensione integrativo
DEDUCIBILITA’ VERSAMENTI AL FONDO PENSIONE INTEGRATIVO
ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta.
Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni
ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell' oggetto del quesito.
Le risposte ai quesiti non costituiscono in alcun caso servizi di consulenza coperti da riserva professionale; le risposte
vengono formulate con diligenza e facendo ricorso alla normativa in essere al momento del quesito. La responsabilità di
conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all' utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell'
estensore.
Servizio Quesiti
Area:QF
10 aprile 2008
IL QUESITO
"Può una società a responsabilità limitata versare somme ad un Fondo pensione integrativo il cui
beneficiario è l’amministratore unico della società? I contributi eventualmente versati sono
deducibili dal reddito d’impresa? Sino a € 5.164,67? In contabilità come dovranno essere registrate
queste operazioni?"
LA RISPOSTA
ll trattamento fiscale della previdenza complementare ha subito ampie ed incisive modifiche a
partire dal 1° gennaio 2007 con l’anticipo dell’entrata in vigore del D.Lgs 252/2005 e con le ulteriori
norme inserite al riguardo nella Legge Finanziaria per il 2007.
L’art. 2 del D.Lgs 252/2005 prevede che possono aderire alle forme di previdenza complementare:
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i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle
tipologie contrattuali previste dal D.Lgs 276/2003 (cosiddetta Legge Biagi);
i lavoratori autonomi (compresi i titolari di reddito di impresa ) ed i liberi professionisti;
i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori
dipendenti delle cooperative stesse;
i soggetti destinatari del D.Lgs 565/1996 ovvero i soggetti che svolgono lavori di cura non
retribuiti derivanti dalle responsabilità familiari, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.
A partire dal 1° gennaio 2007, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di
previdenza complementare, anche in modo disgiunto, sono considerati deducibili dal reddito
complessivo IRPEF fino ad un limite di € 5.164,57, con la possibilità, per il contribuente, di
comunicare alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a
quello in cui è stato effettuato il versamento, la parte dei contributi versati non dedotta o che non
sarà dedotta in sede di dichiarazione dei redditi, di modo che la parte di prestazione
corrispondente ai contributi non dedotti non venga assoggettata a tassazione al momento
dell’erogazione.
Ciò premesso ed avendo a riferimento l’art. 109, c. 5, TUIR, ossia il principio di inerenza secondo
cui un costo può essere ritenuto deducibile solo se ed in quanto funzionale alla produzione di
ricavi, si ritiene che i versamenti di cui al quesito non possano in alcun caso essere deducibili dal
reddito dell’azienda.
Infatti, l’unico beneficiario di detti versamenti risulta essere l’amministratore unico.
Diverso potrebbe essere il discorso se tale erogazione per pensione integrativa fosse trattato come
un benefit in capo all’amministratore; è noto che le somme corrisposte come benefit sono
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deducibili per l’azienda nella misura in cui sono imponibili per il percipiente. Se così fosse si
giungerebbe però all’assurdo che la società deduce quanto versato in quanto benefit tassato in
capo all’amministratore ma l’amministratore ci paga sopra le tasse senza poter dedurre la
contribuzione relativa alla pensione integrativa in quanto non è rimasta a suo carico (l’ha pagata
l’azienda, infatti).
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