Ordinanza N°13/07 - Autorità Portuale di Messina

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Ordinanza N°13/07 - Autorità Portuale di Messina
CAPITANERIA DI PORTO
MESSINA
AUTORITA' PORTUALE
MESSINA
Ordinanza N°13/07
DISCIPLINA DEGLI ACCESSI E DELLA CIRCOLAZIONE IN AMBITO PORTUALE
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Messina ed il Presidente dell'
Autorità Portuale di Messina;
• RITENUTA la necessità di aggiornare ed integrare le disposizioni che disciplinano l'accesso e la
circolazione nell'ambito portuale di Messina contenute nell'Ordinanza n° 108/01 emessa dalla
Capitaneria di Porto di Messina e dall'Autorità portuale di Messina in data 04.10.2001.
• VISTO l'art.6 c. 1 Lett. a della L.n° 84/94;
• VISTO l’art. 8 punto h della citata legge n. 84/94 che affida all’Autorità di Messina
l’amministrazione del demanio marittimo compreso nelle aree all’interno dell’ambito portuale di
Messina.
• VISTE le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del
Demanio Marittimo e dei Porti – nn.520951 e 5201696 rispettivamente in data 24/02/1995 e
14/04/1995 che attribuiscono all’Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione
stradale nell’ambito dei porti
• VISTI gli artt. 30,54,68,80,81,1161,1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt.59,79,80 del
relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima)
ORDINANO
AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 1
L'ambito portuale di Messina ai fini dell'applicazione della presente ordinanza è costituito
dalle aree identificate dalle banchine Vespri, Colapesce, I Settembre, Marconi, Peloro, Rizzo, Libia e
Norimberga, comprese le calate retrostanti fino alla recinzione portuale, ove esistente, e, segnatamente
alla banchina Norimberga, sino al margine lato interno dell'esistente strada di pubblico transito.
GENERALITA’ E RESPONSABILITA’
ARTICOLO 2
In relazione alla natura ed alla destinazione delle aree portuali e del tipo di operazioni che si
espletano (cavi di ormeggio in tensione, carichi sospesi, manovra di grues scorrevoli su binari e
semoventi, di carrelli sollevatori, ecc.), l’accesso la circolazione dei pedoni, degli automezzi, degli
autoveicoli e motocicli privati e la sosta nel porto di Messina sono subordinati sia all’osservanza delle
norme contenute nella presente Ordinanza che all’adozione di ogni norma precauzionale e cautelare
atte a scongiurare il verificarsi di qualsiasi inconveniente o incidente alle persone e/o cose.
L’utilizzazione delle autorizzazioni e/o permessi, nonché l’esercizio delle facoltà contemplate nella
presente Ordinanza, avviene sotto l’esclusiva responsabilità delle persone cui sono accordate le quali
non potranno richiedere alcun risarcimento di eventuali danni né all’Amministrazione Marittima, né
all’Autorità Portuale di Messina.
In particolare le autovetture devono dare la precedenza ai mezzi meccanici (carrelli elevatori,
camion con contenitori, camion con merce, vagoni ferroviari, ecc.) in manovra per l’esecuzione di
operazioni portuali e, comunque, non devono intralciare le normali operazioni commerciali delle navi
in porto, nonché la movimentazione delle merci sulle banchine e sui piazzali.
NORME DI SICUREZZA
ARTICOLO 3
Al fine di garantire la pubblica incolumità, l’assistenza ai passeggeri e prevenire il verificarsi
di eventuali danni alle opere portuali, si fa obbligo all’impresa e/o al concessionario, rispettivamente
ex artt. 16 e 18 della legge 84/94, ovvero, se operanti in regime di autoproduzione, al vettore
marittimo, all’impresa di navigazione o al noleggiatore di navi traghetto che trasportano passeggeri,
con o senza veicoli al seguito, che scalano il porto di Messina, di adottare ogni misura ritenuta idonea
per garantire la massima sicurezza prima e durante l’imbarco, dopo e durante lo sbarco.
Per il fine di cui sopra il vettore marittimo/impresa/concessionario/noleggiatore è tenuto a
predisporre almeno:
• L’instradamento dei passeggeri con o senza veicoli al seguito verificando che, per tale scopo, sia
stata messa in opera ogni idonea segnaletica orizzontale e verticale, diurna e notturna;
• Il transennamento del ciglio delle banchine utilizzate dalle navi traghetto/aliscafi di cui sopra;
• L’adozione di ogni utile accorgimento affinché l’imbarco/sbarco dei passeggeri avvenga in
sicurezza;
• L’adozione di ogni utile accorgimento al fine di prevenire danni al manto stradale a causa della
movimentazione di veicoli cingolati e/o speciali;
• La verifica che i piazzali di sosta e le corsie di imbarco siano sufficientemente illuminati
promuovendo, se del caso, l’intervento dell’Autorità Portuale;
• Il mantenimento per l’eventuale immediato impiego di materiale assorbente da utilizzare, nel caso
di rotture di serbatoi di carburanti e/o coppe di olio, che si possono verificare durante la fase di
imbarco/sbarco dalle navi traghetto.
I titolari delle imprese operanti, nonché i concessionari, hanno l’obbligo di impedire a
persone e/o veicoli estranei alla loro organizzazione, anche se muniti di permesso di accesso al porto e
a bordo di navi, il transito e/o la sosta nelle aree ove si svolge, in forma permanente o temporanea, la
loro attività.
Le aree anzidette debbono essere, a cura del “datore di lavoro”, opportunamente delimitate e
munite della prescritta segnaletica compresa quella antinfortunistica.
Nelle aree destinate alle operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri, anche con autovettura al
seguito, la responsabilità dei sinistri è posta in capo al vettore marittimo nei termini, modalità e limiti
di cui all’art. 409 del Cod. Nav..
CAPO I
ACCESSO IN PORTO DELLE PERSONE
ARTICOLO 4
Nell'ambito portuale è vietato l'accesso pedonale.
Per motivi esclusivamente di servizio, possono accedere in porto i sotto indicati soggetti, muniti
di documento di riconoscimento, in corso di validità:
a)
Forze dell’Ordine, Forze Armate e personale di soccorso;
b)
Personale dell'Agenzia delle Dogane, della Sanità Marittima, del genio Civile OO.MM., gli
spedizionieri ed i procuratori doganali in possesso di tessera di riconoscimento rilasciata dall'
Agenzia delle Dogane;
c)
Il personale appartenente agli Enti di classificazione delle navi;
d)
Gli Armatori, gli Agenti Marittimi, i Fornitori ed altri titolari di tessere ministeriali di libero
accesso nei porti nazionali rilasciate in base al D.M. 20 novembre 1975 e successive
modificazioni;
e)
I marittimi imbarcati su navi, pescherecci o galleggianti presenti in porto in possesso di idonea
documentazione;
f)
Operatori appartenenti al personale marittimo ed ai vari servizi portuali (piloti, ormeggiatori,
battellieri, palombari, sommozzatori, guardie ai fuochi) in possesso della tessera, o altro supporto
idoneo, rilasciata dall' Autorità Marittima;
g)
I dipendenti dell'Autorità Portuale di Messina;
h)
Dipendenti imprese iscritte ex art. 68 cod. nav., personale imprese portuali ex art. 16 L. 84/94;
i)
I passeggeri di navi da crociera in partenza od in transito, di traghetti, di aliscafi, di mezzi veloci
muniti di biglietto e/o carta d'imbarco ovvero annotati su apposite liste preventivamente
consegnate dall'agente marittimo alla Capitaneria di Porto ed all'Autorità portuale ed al personale
di servizio al varco di accesso;
j)
Persone fisiche munite di apposito permesso temporaneo da rilasciarsi a cura dell’Autorità
Marittima;
CAPO II
ACCESSO IN PORTO DEI VEICOLI
ARTICOLO 5
L'accesso in ambito portuale dei veicoli di qualsiasi tipo, eccezion fatta per quelli di cui al
successivo art. 6, è subordinato al rilascio di apposito permesso rilasciato dalla Capitaneria di Porto,
sentita l’Autorità Portuale (Mod. D).
Il permesso di cui sopra potrà essere rilasciato a:
a) Personale dipendente dell’Autorità Portuale di Messina;
b) Quanti dimostrino di avere necessità di accedere con i veicoli in porto, per esigenze connesse alle
attività portuali;
c) Amministrazioni civili e militari dello Stato ed altre equiparate, per essere utilizzato, a discrezione
dell' Amministrazione di appartenenza, dai propri dipendenti comandati a svolgere servizio di
istituto nell'ambito portuale;
d) Responsabili delle organizzazioni addette ai servizi portuali, ai titolari delle Agenzie Marittime e
delle Case di Spedizione accreditate in Dogana, per essere utilizzati, a discrezione e sotto la
responsabilità degli stessi, dai propri dipendenti per necessità connesse al servizio che devono
svolgere in porto;
e)
f)
Quanti devono svolgere attività inerenti i servizi portuali per altri giustificati motivi;
Enti o persone fisiche per le quali si manifesti una necessità da vagliare di volta in volta.
ARTICOLO 6
Sono autorizzati ad accedere in porto senza il permesso di cui all’art.5 i seguenti veicoli:
Veicoli muniti di contrassegni di Stato;
Veicoli appartenenti alle Forze di Polizia e ai Corpi dello Stato;
Veicoli del Pronto Soccorso;
Veicoli privati appartenenti al personale militare e civile dell'Amministrazione Marittima, purché
in possesso del contrassegno (modulario Marina Mercantile 90-Mod. 119) di cui al Decreto
Ministeriale 30.07.1970;
e) Automezzi adibiti al Servizio Pubblico, purchè iscritti al registro di cui all’art. 68 c.d.n., solo per il
tempo strettamente necessario all'espletamento del servizio stesso, con tassativo divieto di sostare
negli ambiti portuali;
f) Veicoli destinati all'imbarco, comunque al massimo con un’ora di anticipo rispetto all’orario di
prevista partenza;
g) Veicoli adibiti al trasporto merci che debbono effettuare le operazioni di carico e scarico purché
provvisti delle prescritte autorizzazioni doganali. Nel caso che detti veicoli trasportino merci
pericolose dovrà essere osservata la normativa vigente sul trasporto delle merci pericolose via
mare.
a)
b)
c)
d)
.
ARTICOLO 7
I permessi di accesso di cui al precedente art. 5 sono costituiti da appositi contrassegni che, per
le autovetture, devono essere sempre esposti, in originale, all'interno del parabrezza in modo che siano
ben visibili dall'esterno e, per le motociclette e simili, devono essere applicati in posizione parimenti
ben visibile.
I succitati contrassegni, che dovranno essere esibiti ad ogni richiesta del personale addetto ai
controlli, hanno la validità massima di un anno solare nel periodo 01 gennaio-31 dicembre.
La mancata esposizione viene equiparata al mancato possesso.
ARTICOLO 8
Le richieste di rilascio e/o rinnovo dei permessi di accesso a persone e veicoli vanno inoltrate
alla Capitaneria di Porto.
Durante l'anno, per eventuali nuove esigenze, verranno rilasciati permessi provvisori.
In caso di smarrimento del permesso di accesso rilasciato il titolare, per poter avere diritto al
duplicato, dovrà fare richiesta all'Autorità Marittima, presentando copia della denuncia di
smarrimento effettuata alle Autorità preposte.
CAPO III
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN AMBITO PORTUALE
ARTICOLO 9
L'accesso e l'uscita di tutti i veicoli e delle persone nell'ambito portuale sono consentiti
esclusivamente attraverso varchi a ciò destinati.
L’accesso pedonale e degli autoveicoli è regolamentato da apposito servizio di apertura e
chiusura dei varchi a cura di personale incaricato dall’ Autorità Portuale di Messina.
Gli aventi titolo ad accedere e circolare in porto sono obbligati a fermarsi nell’apposita piazzola
di controllo ed esibire, al personale incaricato, l’autorizzazione ovvero altro titolo abilitante all’accesso,
unitamente ad un documento di riconoscimento. Nel caso di mancato positivo riscontro del diritto
all’accesso gli interessati devono immediatamente uscire dall’ambito portuale.
Qualora necessario interverrà al controllo il personale della Capitaneria di Porto, della Polizia di
Stato e della Guardia di Finanza.
ARTICOLO 10
La circolazione delle autovetture è consentita solo negli spazi all’uopo destinati ed individuati
dall’apposita segnaletica orizzontale e verticale messa in opera dall’Autorità portuale, cui compete
l’onere della manutenzione periodica. La circolazione potrà subire limitazioni per esigenze connesse
con l’espletamento di particolari operazioni portuali. A questo fine sarà cura dell’Autorità Portuale di
Messina circoscrivere, anche temporaneamente, tali aree segnalandole opportunamente.
ARTICOLO 11
I veicoli autorizzati che circolano nell' ambito portuale devono essere in regola con tutte le
disposizioni contenute nel Codice della Strada e devono inoltre osservare le seguenti prescrizioni:
a) non possono avvicinarsi a distanza inferiore a mt. 20 dalle navi all'ormeggio;
b) non possono circolare nel raggio di mt 20 dalle bitte con cavi di ormeggio in tensione;
c) non possono transitare sopra le tubazioni fisse o volanti utilizzate per la movimentazione dì
prodotti da e per le navi all'ormeggio;
d) devono prestare la massima attenzione nell'attraversamento dei binari ferroviari. Detto
attraversamento è assolutamente vietato in presenza di carri ferroviari in movimento;
e) non possono circolare a meno di 15 mt. dal ciglio della banchina;
f) non possono circolare a velocità superiore ai 20 Km/h.
I taxi di servizio pubblico in possesso di apposita licenza, le macchine di noleggio e gli autobus
addetti al trasporto passeggeri possono accedere ed uscire nell'ambito portuale, in occasione di arrivo
di navi con passeggeri in transito, solo se iscritti al registro di cui all'art. 68 e dotati del permesso
rilasciato dalla Capitaneria di Porto (Mod. E)..
I punti di cui alle lettere a) b) c) d) ed e) si applicano anche ai pedoni.
ARTICOLO 12
La sosta dei veicoli è consentita esclusivamente nelle aree destinate a parcheggio,
contraddistinte da apposita segnaletica apposta a cura dell’Autorità Portuale.
Gli autoveicoli in sosta fuori dalle aree a ciò destinate, oltre alla sanzione prevista dal
successivo art. 19, qualora creino grave intralcio o pericolo al regolare svolgimento dei servizi, delle
operazioni portuali o al movimento di altri veicoli, sono soggetti alla rimozione immediata con spese a
carico del contravventore. Il servizio di rimozione verrà espletato da apposita ed idonea ditta all’uopo
incaricata dall’Autorità Portuale.
I taxi di servizio pubblico in possesso di apposita licenza e gli autobus addetti al trasporto
passeggeri dovranno sostare allineati all’interno degli spazi a ciò destinati e devono effettuare il
servizio secondo l’ordine di precedenza. I conducenti non possono per nessun motivo allontanarsi dal
loro automezzo.
I vagoni ferroviari, effettuate le operazioni commerciali alle varie banchine, devono essere
immediatamente allontanati dall’ambito portuale. L’eventuale sosta sulle banchine deve essere
preventivamente autorizzata dalla Capitaneria di Porto sentita l’Autorità Portuale.
CAPO IV
ACCESSO DI PERSONE A BORDO DELLE NAVI IN PORTO
ARTICOLO 13
L'autorizzazione di ingresso in porto non implica la possibilità di accesso a bordo delle navi ivi
ormeggiate; per detto accesso è necessario il nulla-osta della Capitaneria di porto e, nel caso ne
ricorrano gli estremi, della Polizia di Stato, sentito il Comando di bordo.
Non necessitano di nulla-osta gli agenti marittimi, gli spedizionieri, i piloti, gli ormeggiatori, il
personale dei rimorchiatori, i tecnici degli Enti di classificazione delle navi., per motivi inerenti alla
attività professionale e sempre con il consenso del Comando di bordo
I dipendenti delle imprese adibite alle operazioni portuali ed i lavoratori addetti ai servizi
portuali possono accedere a bordo delle navi quando lo rendano indispensabile esigenze connesse
all'esercizio delle proprie mansioni con il consenso del Comando di bordo
I Comandi di bordo sono responsabili della osservanza delle prescrizioni contenute nel presente
articolo.
CAPO V
NORME VARIE
ARTICOLO 14
E' vietato nell'ambito portuale l'esercizio della vendita ambulante. Eventuali limitate
autorizzazioni saranno rilasciate dall' Autorità portuale di concerto con le Amministrazioni competenti.
ARTICOLO 15
E' vietata la ripresa fotografica, cinematografica o televisiva sia a bordo che a terra delle aree ed
infrastrutture portuali senza la preventiva autorizzazione della Autorità marittima ove necessario
d'intesa con l'Autorità portuale.
ARTICOLO 16
Possono essere consentite, previa autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto sentita
l’Autorità Portuale delle visite collettive, promosse da Scuole, Enti, Organizzazioni in genere, le quali
devono presentare apposita domanda sulla quale indicare:
a) lo scopo della visita;
b) l'elenco delle persone partecipanti alla visita;
c) l'elenco degli eventuali accompagnatori;
d) l'eventuale mezzo di trasporto comprensivo di targa e nome del conducente.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 17
Le disposizioni previste dalla presente Ordinanza potranno, in qualsiasi momento e senza
preavviso, subire le restrizioni che l’Autorità Marittima riterrà necessario adottare per motivi di
sicurezza portuale.
ARTICOLO 18
Le infrazioni alla presente Ordinanza saranno punite a norma dell'art. 1174 del Codice della
Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.
ARTICOLO 19
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra
in vigore il 01/06/2007. L’ordinanza n. 108/2001 in premessa citata è abrogata.
Messina, lì 29/03/2007
f.to IL PRESIDENTE DELL’AUTORITA’ PORTUALE
Ing. Vincenzo GAROFALO
f.to IL COMANDANTE
C.V.(CP) Antonino SAMIANI