anziani assistenza domiciliare (ada)

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anziani assistenza domiciliare (ada)
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE PER GLI ANZIANI
(LEGGE REGIONALE N.21/89)
(Approvato con Delibera N° 27 del 14/05/1993 - Rettificato con Delibera N° 35 del 28/05/1996)
ART. 1
FINALITÀ DEL SERVIZIO
Gli scopi del servizio sono i seguenti :
1. assicurare all'utente, sulla base di una diagnosi sociale e medica, una serie di prestazioni che gli consentano
di condurre, restando nel proprio domicilio, una esistenza sana e libera , parzialmente protetta;
2. salvaguardare l’unità del nucleo familiare evitando che, per mancanza di idonei interventi, vi sia di fatto
una emarginazione degli elementi più deboli;
3. favorire conseguentemente, per quanto possibile, la permanenza dell’utente anziano nel proprio ambiente
naturale evitando modifiche alla sua normale vita di relazione e conservando allo stesso sia solo o
convivente in famiglia i propri ruoli e responsabilità;
4. rompere l'isolamento sociale e sostenere psicologicamente gli anziani inserendoli attivamente, attraverso
una intensa e proficua azione domiciliare nella vita del quartiere, stimolando la loro partecipazione e
collaborazione alla ricerca di possibili soluzioni ai problemi di comune interesse;
5. realizzare una più completa personalizzazione delle prestazioni che potrà essere tanto più possibile quando
queste saranno praticate nell’ambito familiare;
6. evitare il ricovero in istituto o ospedalizzazione qualora non siano strettamente indispensabili.
ART. 2
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Per la pratica attuazione dei suddetti obiettivi l ‘attività del servizio dovrà articolarsi in una serie di prestazioni che si
configurano nei seguenti modi:
a. Prestazioni di tipo igienico ambientale, personale e domestico:
- cura dell’igiene della persona;
- pulizia e riordino della casa;
- spesa, preparazione e cottura cibi;
- somministrazione e rigovernatura;
- cambio biancheria, lavatura e stiratura della biancheria
b. Prestazione di segretariato sociale:
- disbrigo pratiche amministrative
c. Interventi per favorire la vita di relazione:
- organizzazione di visite da parte dei parenti ed amici;
- accompagnamento per visite e passeggiate;
- interventi per l’occupazione del tempo libero
d. Prestazioni sanitarie e para sanitarie:
- interventi di medicina generale
- interventi specialistici per l’effettuazione dei quali sia stata accertata l’impossibilità alla deambulazione;
 prestazioni di assistenza infermieristica consistente in interventi preventivi, terapeutici e
riabilitativi, da svolgersi in collaborazione con il medico curante in attività di educazione sanitaria,
con particolare riferimento ai problemi dell'igiene e della dieta; in provvedimenti intesi a favorire
un maggior uso dei servizi fisico terapeutici e riabilitativi eventualmente disponibili sul territorio.
Tali prestazioni vanno rinviate ad apposita intesa con l'USL 31 con la specificazione delle stesse, delle quantità e
delle modalità di erogazione nonché del personale occorrente.
ART. 3
DIVIETO DI PRESTAZIONI ECONOMICHE
Le prestazioni di aiuto economico esulano in modo assoluto dalle finalità del servizio. Gli addetti al servizio
invieranno, in caso di bisogno le segnalazioni opportune al Servizio Competente.
ART. 4
CARATTERE DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni del servizio di aiuto domiciliare devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarietà e
sussidiarietà nel senso che esse devono essere erogate per il tempo, nella specie e nella misura in cui il beneficiario
od i suoi parenti non siano in grado di soddisfare i bisogni relativi.
Il tipo, l'intensità e la durata delle prestazioni dovranno soddisfare il livello minimo del bisogno di autosufficienza, e
correlativamente stimolare il massimo di attenzione e di partecipazione.
La quantità delle ore di lavoro prestato presso il domicilio dell'anziano non è in relazione al punteggio da questi
ottenuto nel la formulazione della graduatoria di cui al successivo art. 10.
ART 5
DESTINATARI DEL SERVIZIO
Gli interventi domiciliari possono essere assicurati alle sottoelencate categorie di utenti, sempre che essi abbiano una
permanenza almeno biennale nel Comune di San Giorgio a Cremano che abbiano raggiunto il 60° anno di età per le
donne ed il 65° anno di età per gli uomini.
Il limite di età si riduce rispettivamente a 55 e 60 per gli utenti che usufruiscono già di pensione di invalidità e
vecchiaia.
a. ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI :
Si intende per non autosufficiente 1 'anziano che in tutto non sia in grado di provvedere a se stesso ed agli
atti della propria vita di relazione, a detrimento della propria autonomia fisiologica e psicologica, ed
integrazione dell'eventuale assistenza primaria di base, anche notturna, assicurata da un convivente idoneo
Sono esclusi dall’erogazione del servizio casi di richiedenti che versino in condizioni di salute veramente
grave o che abbiano difficoltà e bisogni tali da richiedere un intervento continuo diurno e notturno. Tanto
fino a quando il servizio non sia in grado di fornire appoggi di assistenza specialistica o sia in grado di
coprire gli alti costi che questo tipo di intervento richiederebbe.
b. ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI :
Si intende per parzialmente autosufficiente l'anziano che si trovi in stato di malattia o di invalidità che
comporta la necessità di aiuto da parte di altre persone per un periodo temporaneo e che gli interventi di A.
D. gli consentano di ritornare ad una condizione di migliore assistenza
c. ANZIANI AUTOSUFFICIENTI :
Per tali si intendono coloro che non dispongono di sufficiente assistenza familiare a causa della solitudine o del
materiale impedimento dei familiari a prestarla.
ART. 6
PUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI
REPERIMENTO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO
La pubblicizzazione del servizio di assistenza domiciliare avverrà tramite manifesti affissi nell'area interessata,
articoli su quotidiani locali, opuscoli e depliants illustrativi, informazioni attraverso strutture pubbliche o private
operanti nei quartieri
Il reperimento degli utenti del servizio avverrà secondo le seguenti modalità:
 reperimento diretto
 segnalazione da altri uffici o unità operative dell'Ente stesso
 domanda scritta dell'utente
 segnalazione da parte di privati
 segnalazione di enti o associazioni, organismi di volontariato
ART. 7
MODALITÀ' DI AMMISSIONE AL SERVIZIO
La domanda di ammissione al servizio sarà compilata su apposito modulo e sarà corredata dalla seguente
certificazione:
 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la situazione di famiglia nonché il reddito
dell’anziano e del suo nucleo familiare, resa ai sensi dell'art. 24 della Legge 114 del 3.4.1977; inoltre
l'utente dovrà dichiarare di non effettuare attività lavorativa;
 fotocopia del cedolino di pensione relativo all’anno in corso;
 fotocopia del modello 740 (eventuale) o del mod. 101 e/o 201.
 certificato medico da cui risultino le condizione di salute dell'anziano.
L'accertamento sulla situazione reddituale dell'anziano, del nucleo familiare e dei parenti tenuti agli alimenti, ai
sensi dell'art. 433 c.c., sarà effettuato "caso per caso" tramite il Corpo di P.M. del Comune senza condizionare
l'inizio delle prestazioni anche in corso di erogazione.
Le domande di ammissione al servizio verranno esaminate dall'Ufficio Comunale secondo l'ordine cronologico delle
richieste, tuttavia non oltre trenta giorni dalla presentazione della domanda stessa.
L'Assistente Sociale effettuerà una visita domiciliare al richiedente del Servizio per una verifica dei bisogni e delle
modalità di intervento, cui seguirà una relazione da cui si rilevi la situazione ambientale, sociale, psicologica ed
assistenziale dell'utente e presenterà l'elenco degli ammissibili per la presa d’atto da parte del Dirigente del V
Settore per la loro ammissione.
In linea di massima, l'accertamento deve tendere a garantire l'intervento domiciliare sempre che lo stato complessivo
di bisogno non consente al nucleo familiare di intervenire con i suoi mezzi alla tutela dell'anziano.
L'erogazione del servizio deve essere comunque concordata con l'utente, cui verranno illustrate le finalità ed i limiti
del servizio stesso e che dovrà sottoscrivere un modulo di accettazione delle condizioni del servizio.
ART.8
In caso particolare di richieste urgenti rispetto alle quali l'Ufficio Comunale ravvisi di dare parere favorevole
all'erogazione del servizio, si avrà cura da parte della stessa, di sollecitare l'adozione di un atto deliberativo della
Giunta Municipale avente caratteri immediatamente esecutivi ai sensi delle vigenti leggi.
ART. 9
CESSAZIONE. SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO
DOMICILIARE
Il servizio domiciliare può cessare in caso di:
- richiesta scritta dell'utente;
- ricovero definitivo presso istituti, qualora i familiari restanti non necessitino del servizio;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio:
- qualora negli aggiornamenti della graduatoria l'utente risulti eccedente il numero massimo degli assistiti;
Il servizio domiciliare viene sospeso nel caso di assenza temporanea dell'utente.
Il servizio domiciliare può essere ridotto nelle presenze e nelle ore, oppure si possono verificare spostamenti nei
calendari dei collaboratori, sentito l'utente.
ART. 10
CRITERI DI PRIORITA' PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO
Si determinano le seguenti priorità, con attribuzione di punteggio ai singoli richiedenti:
- anziano solo in stato di allettamento per infermità punti 4
- anziano solo in stato di salute precaria " 3
- anziano solo in stato di salute normale " 2
- anziano convivente in stato di allettamento per infermità " 2
- anziano convivente in stato di salute precaria " 1
- anziano convivente in stato di salute normale " 0
Si determinano, inoltre, i seguenti livelli di reddito con relativa attribuzione di punteggio:
- reddito annuo riferito all’intero nucleo familiare:
- fino a L. 6.500.000 punti 3
- fino a L. 8.000.000 punti 2
- fino a L.10.000.000 punti 1
- oltre punti 0
La G.M., annualmente, con apposita delibera, provvede a rettificare l'importo dei redditi stabiliti nel presente
articolo sulla scorta delle variazioni dei prezzi al consumo determinati dall'ISTAT.
A parità di punteggio verrà privilegiato l'utente più anziano.
L'attribuzione dei punteggi determinerà graduatoria passibile di modifiche.
ART. 11
PARTECIPAZIONE ALLA SPESA
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della L.R.18.10.89 n. 21 gli anziani ammessi a fruire del servizio disciplinato
dal presente regolamento sono tenuti a partecipare alle spese di gestione in relazione al reddito familiare del
beneficiario.
Ai fini di cui sopra si determinano le seguenti fasce di reddito familiare annuo e relativa misura di partecipazione
alla spesa
- oltre 6.500.000 e fino a 8.000.000
- oltre 8.000.000 e fino a 10.000.000
- oltre 10.000.000 e fino a 14.000.000
- oltre 14.000.000 e fino a 20.000.000
- oltre 20.000.000
La quota di partecipazione alla spesa, da parte degli Utenti, sarà stabilita in sede di determinazione del costo e delle
tariffe a domanda individuale.
Per l'anno 1993, a carattere eccezionale, la G.M. stabilirà detta quota in ossequio alla delibera consiliare n. 7 del
27.2.1993.
Ai sensi di quanto disposto dal ripetuto art. 14 della Legge Regionale 21/89 sono esenti i possessori di reddito
personale inferiore a lire 6.500.000
Per spesa va inteso la spesa globale effettiva a cui va sottratto l'eventuale contributo regionale e diviso il numero di
anziani che utilizzeranno il servizio. Su detto importo sarà calcolata la percentuale come innanzi fissata.
Tale percentuale va riferita al costo medio orario complessivo del servizio che comprende tutte le spese di personale
da convenzionare, incluse le spese di gestione.
Il reddito a cui si fa riferimento è quello complessivo del nucleo familiare dell’anziano. La casa di proprietà. o in
usufrutto abitata dall'anziano il cui reddito familiare non superi i 6.500.000 non va computata ai fini della
formazione del reddito.
Le modalità di pagamento del ticket saranno definite dalla G.M con proprio provvedimento.
Nel caso palese e comprovato di abbandono, a seguito di indagini sociali, l'Ufficio attiverà preliminarmente i tenuti
agli alimenti e, in caso di esito negativo, avvierà contestualmente l'azione per il recupero coattivo dell’intero costo
del servizio, segnalando il caso all'Autorità Giudiziaria, qualora si ravvisassero responsabilità.
ART. 12
FIGURE PROFESSIONALI SANITARIE E PARA SANITARIE DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (DI COMPETENZA
DELL’USL N. 31
Considerata la non avvenuta integrazione tra i servizi sociali e servizi sanitari, gli operatori saranno individuati
nell'ambito del personale sanitario e parasanitari dipendente dell'U.S.L. n. 31 previo accordo con l'U.S.L. stessa per
l'attivazione di un servizio di assistenza geriatrica domiciliare da attuarsi in reciproca collaborazione con il concorso
simultaneo e coordinato delle strutture assistenziali di cui i due Enti dispongono.
E' possibile anche prevedere, di concerto con l'U.S.L. stessa, prestazioni specialistiche domiciliari nelle branche
maggiormente attinenti la geriatria.
Nell'ambito di tale accordo saranno stabilite altresì le modalità di svolgimento di tale attività.
ART. 13
Per la promozione di un'autentica cultura della terza età, per l'organizzazione delle prestazioni, per il
soddisfacimento di bisogni non compresi nella presente regolamentazione, il Comune può stabilire livelli di
collaborazione con gruppi di volontariato regolarmente costituiti, promuovendo ed incentivando lo strumento della
convenzione, in una logica di privilegio per i gruppi e le associazioni che aggregano giovani ed anziani per l'utilizzo
sociale delle energie e delle potenzialità delle quali sono portatori gli stessi anziani.
Caratteristiche essenziali del volontariato è di porsi come intervento generoso, gratuito e non sostitutivo di quello
pubblico; di lavorare a favore delle persone, delle famiglie e della comunità in organico raccordo con le istituzioni
pubbliche, di effettuare il proprio servizio senza alcuna discriminazione, di muoversi in autonomia ma al tempo
stesso nel rigoroso rispetto delle convenzioni stipulate, di offrire un intervento caratterizzato da sicura efficienza e
qualità tecnica.