disposizioni in materia di licenziamenti individuali
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disposizioni in materia di licenziamenti individuali
DISPOSIZIONI INDIVIDUALI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI La Legge 92/2012 ha apportato alcune significative modifiche alla Legge 604/66, in particolare: “La comunicazione di licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato” La Legge 604 prevedeva che la comunicazione dei motivi potesse essere effettuata in un secondo momento, con l’entrata in vigore della nuova Legge, invece, i motivi dovranno essere contenuti nella stessa lettera di licenziamento. E’ inoltre stato modificato il termine per il deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale in funzione di giudice del lavoro o deve essere comunicata alla controparte la richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato: il termine viene ridotto da 270 a 180 giorni. Il nuovo termine si applica ai licenziamenti intimati dopo l’entrata in vigore della Legge (18 luglio 2012). Queste disposizioni si applicano indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda (sia che abbiano più di 15 dipendenti, sia che ne abbiano meno). La Legge 92 ha introdotto una nuova procedura per il: LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (ovvero, determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro…) Solo per le aziende che occupino più di 15 dipendenti è stata introdotta una nuova procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro. Prima di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere attivata la procedura presso la DTL (Direzione Territoriale del Lavoro): nel corso della procedura – che si deve concludere entro 20 giorni dal momento in cui la DTL ha trasmesso la convocazione per l’incontro fatta salva l’ipotesi in cui le parti, di comune accordo, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo - le parti possono farsi assistere da rappresentanti sindacali (o avvocati o consulenti del lavoro). Se il tentativo di conciliazione fallisce il datore di lavoro può comunicare il licenziamento; se invece la conciliazione prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di ASpI (“vecchia” disoccupazione). LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI Con l’entrata in vigore della Legge 92/2012, le conseguenze dei licenziamenti illegittimi variano a seconda della gravità dei vizi del licenziamento Licenziamento Conseguenze 1 - Nullo (discriminatorio o adottato in presenza di una causa di divieto - ) o intimato in forma orale (verbale) Reintegrazione nel posto di lavoro, indipendentemente dal numero di addetti (il lavoratore può optare per una indennità in luogo della reintegrazione) 2 a- Illegittimo per mancanza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo (c.d. licenziamento disciplinare) (Solo per dipendenti) 2 b – Illegittimo per mancanza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo (c.d. licenziamento disciplinare) (Solo per dipendenti) 3 a – Illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo (c.d. per motivi economici) (Solo per dipendenti) le imprese oltre i 15 Insussistenza del fatto contestato ovvero il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti o dei codici disciplinari: reintegrazione le imprese oltre i 15 Restanti ipotesi: giudice riconosce un’indennità risarcitoria onnicomprensiva quantificata tra le 12 e le 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale le imprese oltre i 15 Mancanza di giustificato motivo oggettivo: indennità compresa tra le 12 e le 24 mensilità dell’ultima Indennità (risarcimento periodo intercorrente tra licenziamento e sentenza) Minimo 5 mensilità (dell’ultima retribuzione globale di fatto) e comunque pari alle retribuzioni cui si avrebbe avuto diritto tra il licenziamento e l’effettiva reintegrazione Massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (non è previsto un minimo) retribuzione 3-b Illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo (c.d. per motivi economici) (Solo per dipendenti) le imprese oltre i 15 3-c Illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo (c.d. per motivi economici) (Solo per dipendenti) le imprese oltre i 15 Inefficace per errori procedurali (vizi formali) per violazione del requisito di motivazione, della procedura disciplinare o della procedura di conciliazione (Solo per dipendenti) Massimo di 12 mensilità retribuzione Se il fatto posto a base dell’ultima del licenziamento è globale di fatto (non è previsto un minimo) “manifestamente infondato” il giudice può disporre la reintegrazione Se durante il giudizio emerge che era discriminatorio o disciplinare si applica la relativa disciplina (vd. sopra) le imprese oltre i 15 Risarcimento compreso tra le 6 e le 12 mensilità Per le imprese che hanno fino a 15 addetti continua ad applicarsi la tutela obbligatoria