disposizioni in materia di licenziamenti individuali

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disposizioni in materia di licenziamenti individuali
DISPOSIZIONI
INDIVIDUALI
IN
MATERIA
DI
LICENZIAMENTI
La Legge 92/2012 ha apportato alcune significative modifiche alla Legge 604/66, in
particolare:
“La comunicazione di licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo
hanno determinato”
La Legge 604 prevedeva che la comunicazione dei motivi potesse essere effettuata in
un secondo momento, con l’entrata in vigore della nuova Legge, invece, i motivi
dovranno essere contenuti nella stessa lettera di licenziamento.
E’ inoltre stato modificato il termine per il deposito del ricorso nella cancelleria del
Tribunale in funzione di giudice del lavoro o deve essere comunicata alla controparte
la richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato: il termine viene ridotto da 270 a
180 giorni.
Il nuovo termine si applica ai licenziamenti intimati dopo l’entrata in vigore della Legge
(18 luglio 2012). Queste disposizioni si applicano indipendentemente dalle dimensioni
dell’azienda (sia che abbiano più di 15 dipendenti, sia che ne abbiano meno).
La Legge 92 ha introdotto una nuova procedura per il:
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
(ovvero,
determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro…)
Solo per le aziende che occupino più di 15 dipendenti è stata introdotta una nuova
procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro. Prima di
intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere attivata la
procedura presso la DTL (Direzione Territoriale del Lavoro): nel corso della procedura
– che si deve concludere entro 20 giorni dal momento in cui la DTL ha trasmesso la
convocazione per l’incontro fatta salva l’ipotesi in cui le parti, di comune accordo, non
ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo - le
parti possono farsi assistere da rappresentanti sindacali (o avvocati o consulenti del
lavoro). Se il tentativo di conciliazione fallisce il datore di lavoro può comunicare il
licenziamento; se invece la conciliazione prevede la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di ASpI (“vecchia”
disoccupazione).
LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI
Con l’entrata in vigore della Legge 92/2012, le conseguenze dei licenziamenti
illegittimi variano a seconda della gravità dei vizi del licenziamento
Licenziamento
Conseguenze
1 - Nullo (discriminatorio o
adottato in presenza di una
causa di divieto - ) o
intimato in forma orale
(verbale)
Reintegrazione nel posto di
lavoro, indipendentemente
dal numero di addetti
(il lavoratore può optare
per una indennità in luogo
della reintegrazione)
2 a- Illegittimo per
mancanza di giusta causa o
giustificato motivo
soggettivo (c.d.
licenziamento disciplinare)
(Solo per
dipendenti)
2 b – Illegittimo per
mancanza di giusta causa o
giustificato motivo
soggettivo (c.d.
licenziamento disciplinare)
(Solo per
dipendenti)
3 a – Illegittimo per
mancanza di giustificato
motivo oggettivo (c.d. per
motivi economici)
(Solo per
dipendenti)
le
imprese
oltre
i
15
Insussistenza del fatto
contestato ovvero il fatto
rientra tra le condotte
punibili con una sanzione
conservativa sulla base
delle
previsioni
dei
contratti o dei codici
disciplinari: reintegrazione
le
imprese
oltre
i
15
Restanti ipotesi: giudice
riconosce
un’indennità
risarcitoria
onnicomprensiva
quantificata tra le 12 e le
24 mensilità dell’ultima
retribuzione globale
le
imprese
oltre
i
15
Mancanza di giustificato
motivo oggettivo: indennità
compresa tra le 12 e le 24
mensilità
dell’ultima
Indennità
(risarcimento
periodo intercorrente tra
licenziamento e sentenza)
Minimo
5
mensilità
(dell’ultima
retribuzione
globale
di
fatto)
e
comunque
pari
alle
retribuzioni cui si avrebbe
avuto
diritto
tra
il
licenziamento e l’effettiva
reintegrazione
Massimo di 12 mensilità
dell’ultima
retribuzione
globale di fatto (non è
previsto un minimo)
retribuzione
3-b Illegittimo per
mancanza di giustificato
motivo oggettivo (c.d. per
motivi economici)
(Solo per
dipendenti)
le
imprese
oltre
i
15
3-c Illegittimo per
mancanza di giustificato
motivo oggettivo (c.d. per
motivi economici)
(Solo per
dipendenti)
le
imprese
oltre
i
15
Inefficace per errori
procedurali (vizi formali)
per violazione del requisito
di motivazione, della
procedura disciplinare o
della procedura di
conciliazione
(Solo per
dipendenti)
Massimo di 12 mensilità
retribuzione
Se il fatto posto a base dell’ultima
del
licenziamento
è globale di fatto (non è
previsto un minimo)
“manifestamente
infondato” il giudice può
disporre la reintegrazione
Se durante il giudizio
emerge
che
era
discriminatorio
o
disciplinare si applica la
relativa
disciplina
(vd.
sopra)
le
imprese
oltre
i
15
Risarcimento compreso tra
le 6 e le 12 mensilità
Per le imprese che hanno fino a 15 addetti continua ad applicarsi la tutela obbligatoria