parere dell`avv. giuseppe sciacca in merito all`offerta di conciliazione

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parere dell`avv. giuseppe sciacca in merito all`offerta di conciliazione
PARERE DELL’AVV. GIUSEPPE SCIACCA IN MERITO ALL’OFFERTA DI
CONCILIAZIONE (JOBS ACT – RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE
CONTROVERSIE SUL LICENZIAMENTO)
Ci scrive un nostro iscritto chiedendo di conoscere se il verbale di conciliazione in
sede sindacale possa contenere, insieme alle pattuizioni riguardanti l’aspetto
economico-retributivo, anche quelle relative al licenziamento, nel caso che questo
sia conciliato con le modalità previste dal Jobs Act dell’”offerta di conciliazione”.
Giriamo il quesito all’Avv. Giuseppe Sciacca, relatore nella nostra giornata di
studio sulle conciliazioni sindacali del 27.2.2015.
Come è noto “l’Offerta di Conciliazione” è uno strumento di definizione, in sede
stragiudiziale di una controversia, sorta o che potrebbe sorgere, a seguito di
licenziamento intimato per recedere da un rapporto di lavoro a tutele crescenti.
Contratto introdotto dagli artt. 6 e 8 del Decreto Legislativo del 4.3.2015, n. 23.
Rappresenta quindi un nuovo mezzo conciliativo offerto al datore di lavoro per
evitare di dover affrontare il giudizio volto alla valutazione della legittimità, o meno,
dell’estinzione di uno o più posti di lavoro.
Lo stesso, secondo la disposizione che lo ha istituito, si articola nell’offerta di una
somma di denaro immediatamente esigibile, pari ad una mensilità per ogni anno di
anzianità lavorativa, da calcolarsi secondo i criteri previsti per il TFR, e comunque di
ammontare non superiore a 18 mensilità.
L’offerta della detta somma deve avvenire entro 60 giorni dalla formale
comunicazione del licenziamento, ed infine tale pagamento, per espressa previsione
della norma, deve essere effettuato a mezzo di assegno circolare.
La procedura deve espletarsi in una delle sedi protette previste dall’art. 2113 Cod.
Civ., e la detta indennità ha la speciale prerogativa di essere esente da imposizione
fiscale e contribuzione previdenziale.
La positiva definizione di questa procedura estingue ogni possibile forma di
controversia riguardante in licenziamento in contestazione.
Rispondendo al quesito posto, osservo che in via di principio non dovrebbero
sussistere motivi che ostino alla redazione di un unico verbale di conciliazione, che
raccolga l’accordo raggiunto per quanto riguarda il licenziamento definito con lo
strumento speciale della Offerta Conciliativa e la transazione di altre pretese
economiche afferenti alla retribuzione.
Io sconsiglierei, comunque, prudentemente l’adozione di un unico verbale
complesso, per le seguenti considerazioni solo di ordine pratico.
E’, evidente che dal verbale di conciliazione per beneficiare dell’esenzione fiscale e
contributiva, previste per l’”Offerta di Conciliazione”, devono risultare rispettati
tempi, forme e contenuto di questo specifico istituto, che potrebbero risultare meno
evidenti, se registrate in uno ed indistintamente, al differente ambito della
conciliazione su pretese retributive.
Così come, la possibilità del datore di lavoro di chiedere una dilazione per le sole
differenze retributive, potrebbe collidere, almeno apparentemente, con l’obbligo di
pagare senza dilazione l’indennità per il licenziamento.
In ultimo, è appena il caso di ricordare che la normativa dell’Offerta di
Conciliazione, almeno allo stato della legislazione è applicabile ai soli lavoratori
assunti con contrasto a tutele crescenti.
Quindi, la stesura di due separati verbali l’uno volto a definire il licenziamento e
l’altro a sanare eventuali inadempienze retributive, con pagamento delazionato delle
relative somme dal punto di vista pratico, potrebbe essere la migliore soluzione da
seguire, in quanto la più agevole dal punto di vista pratico.
Avv. Giuseppe Sciacca