parere dell`avv. giuseppe sciacca in merito all`offerta di conciliazione
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parere dell`avv. giuseppe sciacca in merito all`offerta di conciliazione
PARERE DELL’AVV. GIUSEPPE SCIACCA IN MERITO ALL’OFFERTA DI CONCILIAZIONE (JOBS ACT – RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE CONTROVERSIE SUL LICENZIAMENTO) Ci scrive un nostro iscritto chiedendo di conoscere se il verbale di conciliazione in sede sindacale possa contenere, insieme alle pattuizioni riguardanti l’aspetto economico-retributivo, anche quelle relative al licenziamento, nel caso che questo sia conciliato con le modalità previste dal Jobs Act dell’”offerta di conciliazione”. Giriamo il quesito all’Avv. Giuseppe Sciacca, relatore nella nostra giornata di studio sulle conciliazioni sindacali del 27.2.2015. Come è noto “l’Offerta di Conciliazione” è uno strumento di definizione, in sede stragiudiziale di una controversia, sorta o che potrebbe sorgere, a seguito di licenziamento intimato per recedere da un rapporto di lavoro a tutele crescenti. Contratto introdotto dagli artt. 6 e 8 del Decreto Legislativo del 4.3.2015, n. 23. Rappresenta quindi un nuovo mezzo conciliativo offerto al datore di lavoro per evitare di dover affrontare il giudizio volto alla valutazione della legittimità, o meno, dell’estinzione di uno o più posti di lavoro. Lo stesso, secondo la disposizione che lo ha istituito, si articola nell’offerta di una somma di denaro immediatamente esigibile, pari ad una mensilità per ogni anno di anzianità lavorativa, da calcolarsi secondo i criteri previsti per il TFR, e comunque di ammontare non superiore a 18 mensilità. L’offerta della detta somma deve avvenire entro 60 giorni dalla formale comunicazione del licenziamento, ed infine tale pagamento, per espressa previsione della norma, deve essere effettuato a mezzo di assegno circolare. La procedura deve espletarsi in una delle sedi protette previste dall’art. 2113 Cod. Civ., e la detta indennità ha la speciale prerogativa di essere esente da imposizione fiscale e contribuzione previdenziale. La positiva definizione di questa procedura estingue ogni possibile forma di controversia riguardante in licenziamento in contestazione. Rispondendo al quesito posto, osservo che in via di principio non dovrebbero sussistere motivi che ostino alla redazione di un unico verbale di conciliazione, che raccolga l’accordo raggiunto per quanto riguarda il licenziamento definito con lo strumento speciale della Offerta Conciliativa e la transazione di altre pretese economiche afferenti alla retribuzione. Io sconsiglierei, comunque, prudentemente l’adozione di un unico verbale complesso, per le seguenti considerazioni solo di ordine pratico. E’, evidente che dal verbale di conciliazione per beneficiare dell’esenzione fiscale e contributiva, previste per l’”Offerta di Conciliazione”, devono risultare rispettati tempi, forme e contenuto di questo specifico istituto, che potrebbero risultare meno evidenti, se registrate in uno ed indistintamente, al differente ambito della conciliazione su pretese retributive. Così come, la possibilità del datore di lavoro di chiedere una dilazione per le sole differenze retributive, potrebbe collidere, almeno apparentemente, con l’obbligo di pagare senza dilazione l’indennità per il licenziamento. In ultimo, è appena il caso di ricordare che la normativa dell’Offerta di Conciliazione, almeno allo stato della legislazione è applicabile ai soli lavoratori assunti con contrasto a tutele crescenti. Quindi, la stesura di due separati verbali l’uno volto a definire il licenziamento e l’altro a sanare eventuali inadempienze retributive, con pagamento delazionato delle relative somme dal punto di vista pratico, potrebbe essere la migliore soluzione da seguire, in quanto la più agevole dal punto di vista pratico. Avv. Giuseppe Sciacca